Tipologia: CCRL
Data firma: 9 aprile 2014
Validità: 01.01.2014 - 30.06.2015
Parti: Confartigianato Imprese, Cna, Casartigiani e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Artigianato, P.M.I., Veneto
Fonte: filleacgil.it

Sommario:

Premesse
1. Sfera di applicazione
2. Decorrenza e durata
3. Appalto e subappalto
4. Adesione alle Casse Edili Artigiane
5. Contribuzione alle Casse Edili Artigiane per operai ed app. Operai
6. Parte economica
7. Indennità territoriale di settore per operai ed apprendisti operai
8. Mensa - Trasporto - Trasferta - Pernottamento
8.1. Mensa
8.1. bis - Indennità sostitutiva di mensa
8.2 Trasporto
8.3 Trasferta
8.4 Pernottamento in luogo
9. Vestiario
Parte impiegati
10. Premio di produzione impiegati ed apprendisti impiegati
11. Iscrizione alle Casse Edili
12. Imponibile
13. Contribuzioni per gli impiegati alle Casse Edili
14. Accantonamento
15. Prestazioni
16. Sicurezza
17. Rendicontazione e monitoraggio
18. Il sistema per la sicurezza nelle imprese edili
° Il sistema di rappresentanza
19. Formazione nel settore edile
20. Contrattazione provinciale per la gestione dello 0,20%
21. Fondo apprendistato
22. Prestazioni extracontrattuali
23. Prestazione nel caso di licenziamento per operai ed apprendisti operai
24. Formazione sicurezza
25. Sostegno all'utilizzo dell'apprendistato nel settore
26. Sostegno alle imprese edili in difficoltà
27. Parte titolari / soci e collaboratori
28. Norma finale
Allegato 1
Allegato 2
Protocollo sulla sanità integrativa per i dipendenti delle imprese artigiane e Pmi edili del Veneto

Contratto collettivo regionale di lavoro per i dipendenti delle imprese artigiane e delle PMI edili ed affini del Veneto

Il giorno 9 aprile 2014 presso la sede della Confartigianato Imprese Veneto, in Mestre Venezia si sono incontrate la Confartigianato Imprese Veneto […], la Cna del Veneto […], la Casartigiani del Veneto […] e la Feneal-Uil regionale del Veneto […], la Filca-Cisl regionale del Veneto […], la Fillea-Cgil regionale del Veneto […]

Premesse
La prolungata fase di crisi che affligge l’intero settore produttivo della Regione Veneto ha comportato, anche per quello delle costruzioni artigiane, evidenti cali di volumi economici investiti che hanno profondamente modificato il versante della domanda e conseguentemente rimodulato l’offerta.
Tale situazione ha comportato, per l’intero sistema, l’esposizione ad evidenti trasformazioni che, se in principio potevano essere considerate transitorie situazioni emergenziali, oggi rappresentano riformulazioni strutturali del mercato che il dettato contrattuale dovrà necessariamente considerare in un’ottica di ridimensionamento delle strutture imprenditoriali e della necessità, quanto mai evidente, di sostegno degli enti bilaterali a queste realtà in seria difficoltà di ripartenza.
La forte emorragia di imprese e la perdita di innumerevoli posti di lavoro hanno portato alla diminuzione esponenziale di professionalità qualificate, siano esse imprenditoriali ovvero operaie o impiegatizie, e ciò espone il settore al rischio di concorrenza sleale e illegalità basata sui ribasso incontrollato del costo del lavoro, a scapito della sopravvivenza di tutti quei soggetti imprenditoriali che improntano il loro agire imprenditoriale sulla reale competitività qualitativa, quantitativa, di prodotto e progettuale.
Un settore così economicamente impoverito deve fare leva anche sul sistema bilaterale per contribuire all’innovazione e all’ammodernamento del settore.
In questo senso il processo di unificazione tra le Casse edili artigiane e la costituzione di Edilcassa Veneto, voluto dalle Parti sociali e attivato con le delibere dei CdA di Ceav e Ceva del 30 settembre 2013, è elemento portante della strategia di ammodernamento del settore in quanto produce un fattore di innovazione in sé all’interno dell’edilizia veneta.
L’unificazione delle due Casse, infatti, risponde alle esigenze di semplificazione, di razionalizzazione e di economicità del sistema per rendere più efficaci ed efficienti i servizi e le prestazioni per i lavoratori e per le imprese
Le parti sociali hanno compiuto questa scelta con senso di responsabilità derivante dalla consapevolezza che, soprattutto in questa fase di profonda trasformazione del settore, la bilateralità edile è un valore da salvaguardare, rafforzare e rilanciare anche perché dovrà svolgere sempre più un ruolo fondamentale per orientare percorsi di responsabilità sociale dell’impresa, dei lavoratori e del territorio ed essere volano di buone pratiche.
Inoltre le parti sociali si impegnano già da questo contratto ad incrementare il dialogo che porti ad un’ottimizzazione del comparto edile e verso una reale e chiara identificazione contrattuale delle tipologie lavorative e dei soggetti che tali lavorazioni svolgono.
Sarà cura costante ed attenta delle parti far di tutto affinché il settore edile rimanga settore ad alta professionalità e formazione in grado di reggere alle sfide future.
Con questo contratto si dà il via a un fattivo e lungo percorso che condurrà il settore sino a quel futuro di prospettiva che è il recupero dell’esistente, la riqualificazione energetica, l’edilizia di qualità e la messa in sicurezza del il patrimonio pubblico e del territorio.
Un sistema quindi da proteggere e rilanciare proprio recuperandone e ribadendone il paradigma sotteso alla natura della produzione artigianale: legalità, professionalità, competenza, fattori fondamentali per dare vita ad un modello di sviluppo sostenibile.
Tutto ciò premesso
- Visto il CCRL 29 marzo 2007 e le successive intese regionali;
- Visti gli accordi in materia di sicurezza stipulati tra le parti l’8 luglio 2009 e considerata la volontà delle parti di giungere ad un’attuazione sperimentale dei principi contenuti negli accordi e nella normativa di legge, in particolar modo il D.Lgs. 81/08 (art. 90 e successivi),
compatibile con le caratteristiche organizzative e tecnico produttive del settore finalizzate all’incremento della sicurezza, del lavoro nell’edilizia veneta;
- Considerate le nuove prestazioni introdotte durante la vigenza del CCRL per far fronte alla grave crisi, rivolte ad imprenditori ed a lavoratori;
Le parti convengono quanto segue:

1. Sfera di applicazione
Il presente contratto vale in tutto il territorio della Regione Veneto per i dipendenti delle imprese rientranti nella sfera di applicazione del CCNL 23 luglio 2008 e dall’ipotesi di accordo di rinnovo dei 24 gennaio 2014.

3. Appalto e subappalto
L’art. 4 del CCRL del 29/03/07 rimane confermato come segue:
Ferma restando fa disciplina di cui all’art. 17 parte 1 del CCNL 1 ottobre 2004 in tema di "disciplina dell'impiego di manodopera negli appalti e nei subappalti" le imprese edili per le quali si applica il CCNL 1 ottobre 2004, anche aventi sede in altre Regioni, che assumono lavori in appalto o subappalto nel territorio della Regione Veneto, oltre a quanto previsto dalle vigenti norme di legge, dovranno dimostrare di dare applicazione al presente contratto collettivo regionale.
In particolare è fatto obbligo alle imprese di procedere alle comunicazioni di cui al punto B) del citato articolo 17.
Le medesime imprese appaltatrici o subappaltatrici dovranno altresì dare dimostrazione di avere iscritti i propri dipendenti ad una Cassa Edile Artigiana dei Veneto.

8. Mensa - Trasporto - Trasferta - Pernottamento
Per meglio rispondere alla particolare realtà del settore con lavorazioni svolte spesso all'aperto, con frequenti variazioni delle sedi di lavoro in cantieri normalmente decentrati ad a volte distanti rispetto alla sede dell'impresa e con particolari problemi organizzativi rispetto all'eventuale trasporto delle maestranze, le parti hanno definito la specifica ed articolata regolamentazione di cui ai successivi capoversi. Tale normativa contempla ed esaurisce in modo complessivo quanto previsto dal CCNL 23 luglio 2008 relativamente all'art. 42 "accordi locali" ed all'art. 24 "trasferta" in tema di mensa, trasporto e trasferta con o senza pernottamento e limiti territoriali della stessa. Il trattamento complessivo che segue assorbe tutti i trattamenti in atto agli stessi titoli, li lavoratore ha l'obbligo di trovarsi sul posto di lavoro dall'ora stabilita per l'inizio a quella fissata per la fine del lavoro stesso senza ulteriori oneri per l'azienda.

8.1. Mensa
A far data 1.6.2007 al lavoratore addetto all'attività in un cantiere posto all'interno del territorio comunale e, fuori comune, fini a 10 chilometri dalla sede dell'impresa spetta la fornitura del pasto caldo con costo a carico dell'impresa pari al 100% della spesa con un massimo di 5,29. €. […] La fornitura del pasto spetta al lavoratore solo per le giornate di effettiva prestazione lavorativa intendendosi per tali quelle in qui la prestazione lavorativa si svolge con la presenza nel cantiere di lavoro anche dopo la pausa meridiana.

8.1. bis - Indennità sostitutiva di mensa
Ove non sia possibile l'attuazione di quanto sopra sarà corrisposta al lavoratore una indennità sostitutiva giornaliera […]

Parte impiegati
16. Sicurezza

Per quanto riguarda l’utilizzo del Fondo sicurezza agli impiegati viene di norma fornito l’abbigliamento idoneo alla mansione svolta. I protettori individuali vengono forniti soltanto a quelle particolari categorie di impiegati (es geometri) che esercitano prevalentemente la loro attività in cantiere. Gli impiegati possono partecipare ai corsi per la sicurezza finanziati dalle Casse edili artigiane.

18. Il sistema per la sicurezza nelle imprese edili
Nell’ambito di una crescita della cultura della sicurezza, le parti, valutando positivamente le intese fin qui raggiunte, ritengono indispensabile la realizzazione di un “sistema per la sicurezza” nelle imprese edili, che trovi accanto alla piena operatività dell’organismo bilaterale regionale denominato CPR previsto dall’accordo regionale dell’8 luglio 2009, anche l’attivazione di una sperimentazione veneta in materia di rappresentanza sindacale dei lavoratori della sicurezza, procedure di consultazione degli stessi RLST e l’avvio di un monitoraggio nei cantieri edili dei veneto.
Detta sperimentazione costituisce l’attuazione del complesso di accordi regionali siglati l’8 luglio 2009 sul sistema della sicurezza, accordi che vengono recepiti salvo le modifiche apportate di seguito.

Il sistema di rappresentanza
18.1 Rappresentanti Lavoratori per la Sicurezza Territoriali (RLST)
a) Sperimentalmente le parti convengono che le OO.SS. regionali di categoria firmatarie il presente accordo designino congiuntamente 3 (tre) rappresentanti territoriali dei lavoratori per la sicurezza. Le predette figure svolgono la rappresentanza dei lavoratori delle imprese edili del Veneto che applicano il CCNL 23 luglio 2008 e smi ed il presente accordo, indipendentemente dal numero dei dipendenti che tali imprese hanno in forza.
Le parti si danno atto che la medesima sperimentazione adempie alla figura della rappresentanza definita dalia normativa di legge ai fini esclusivamente contrattuali.
b) I rappresentanti saranno assunti, in base alla quantità di risorse destinate allo scopo definite nei verbali di accordo dell’8 luglio 2009, da parte dell’Associazione per la Sicurezza dei Lavoratori Edili del Veneto (ASLEV) (di seguito chiamata Associazione) promossa congiuntamente dalle OO.SS. firmatarie
Durante la fase sperimentale la rappresentanza viene assunta dall’Associazione che di volta in volta indicherà il nominativo dell’RLST provvedendo ad informare i soggetti (azienda e sportello) che hanno richiesto la consultazione.
Vista la fase sperimentale i nomi e le aree di competenza saranno indicati dall’Associazione unicamente alle OO.SS. ed Associazioni Artigiane provinciali e regionali nonché agli sportelli regionali per la sicurezza.
c) I compiti dell’RLTS si richiamano a mero titolo esemplificativo a quanto definito dal D.Lgs. 81 ed in particolare:
i) consultazione in ordine alla valutazione dei rischi di cantiere, alla individuazione,
programmazione realizzazione e verifica della prevenzione aziendale;
ii) consultazione sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione incendi, al primo soccorso, alle emergenze;
ili) ricevere dalle imprese le comunicazioni relative al POS ed al luogo dove questo viene tenuto (sportello ovvero impresa) secondo quando disciplinato all’apposito punto che prevede una procedura informativa limitatamente ad alcune tipologie di impresa e sulla base delle linee guida che saranno definite.
d) Le parti provvederanno a redigere specifiche linee guida per l’esercizio della rappresentanza così come sopra definita che possa tener conto, soprattutto per quanto concerne i tempi di invio della documentazione relativa al punto c lettera iii). le parti si danno atto che l’attività di rappresentanza dovrà essere svolta con spirito costruttivo orientata all’attività di prevenzione, al costante miglioramento delle attività di sicurezza dei cantieri e per diffondere la cultura e le buone pratiche della sicurezza tra le imprese ed i lavoratori privilegiando nella fase iniziale l’attuazione di progetti congiunti di attività con le articolazioni territoriali degli sportelli regionali delle associazioni.
e) la competenza di dirimere eventuali controversie in materia di rappresentanza rimane in capo al CPR.
f) Saranno predisposti dalle parti firmatarie specifici progetti formativi per i soggetti indicati come RLST da realizzarsi congiuntamente. I relativi costi saranno finanziati dal CPR utilizzando le risorse a disposizione.
18.2 Procedura di consultazione
La procedura di consultazione avverrà secondo le regole stabilite dall’allegato 1 al presente accordo.
18.3 Sportelli regionali per la sicurezza
Per favorire lo svolgimento dell’attività di rappresentanza e tenuto conto della natura diffusa delle imprese e delle caratteristiche dimensionali delle stesse, la parti confermano che dal 1 gennaio 2014 saranno attivate presso le associazioni regionali firmatarie sportelli regionali per la sicurezza. Tali sportelli avranno articolazioni territoriali che potranno coincidere con analoghe attività già in essere per il settore manifatturiero.
18.4 Controlli per cantieri sicuri
Le parti convengono che sulla base dei dati raccolti nel portale il CPR opererà un’estrazione dei cantieri di imprese aderenti al sistema Edilcassa Veneto che saranno visitati da tecnici inseriti in una lista approvata dal CPR sulla base delle segnalazioni effettuate da parte delle associazioni artigiane.
Detta previsione modifica quanto previsto al punto 5 del Regolamento del CPR.
Qualora l’impresa abbia dato mandato allo sportello regionale:
a) potrà scegliere il tecnico che effettuerà la ricognizione del cantiere
b) potrà richiedere al CPR di indicare il nominativo del tecnico.
In entrambi i casi i costi della ricognizione del cantiere saranno a cura del CPR.
A tale visita potrà seguire la visita da parte dell’RLST che opererà un report sull’azienda, a partire dalla verifica dei documenti per la sicurezza.
L’azienda potrà aderire volontariamente alle visite, anche se non soggetta agli obblighi di comunicazione, nel qual caso dovrà segnalare i dati richiesti dal portale, indicando nel contempo tale adesione volontaria.
Il CPR predisporrà apposite iniziative nei confronti degli Spisal, DTL e dell’Inail per una implementazione sia del modello di “rappresentanza in edilizia” qui individuato che dei “controlli per cantieri sicuri”.
18.5
Le parti convengono che tale sperimentazione abbia inizio il 1 gennaio 2014 e si concluda il 31 dicembre 2017.
Entro il 30 giugno 2017 le parti si incontreranno per valutare i risultati della sperimentazione e, se questi verranno giudicati congiuntamente in maniera positiva, provvederanno a formalizzare in via definitiva tale rappresentanza dal 1 gennaio 2018.
L’organismo paritetico bilaterale per la sicurezza nelle imprese edili (CPR)
18.6
Tale organismo, costituito con l’accordo regionale dell’8 luglio 2009, ha lo scopo di affrontare i problemi inerenti alla prevenzione infortuni nelle imprese artigiane edili e nelle piccole imprese aderenti al sistema delle Casse edili artigiane del Veneto con l’obiettivo di migliorare la sicurezza nell’ambiente di lavoro.
Inoltre l’Organismo terrà conto delle segnalazioni in materia di sicurezza che provengono dai lavoratori e dalie imprese, anche attraverso le strutture territoriali rispettivamente delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni artigiane.
18. 7
All’uopo l’Organismo, anche in collaborazione con gli istituti pubblici preposti in materia e le altre strutture aventi analogo scopo, potrà formulare proposte e suggerimenti e promuovere idonee iniziative rivolte alle imprese ed ai dipendenti.
In maniera specifica
• promuoverà in collaborazione le Casse Edili iniziative per la diffusione nei luoghi di lavoro di materiale informativo destinato alle imprese ed ai lavoratori sui temi della sicurezza;
• sovraintenderà alla diffusione del materiale antinfortunistico effettuato dalie Casse edili artigiane
• promuoverà attraverso specifici finanziamenti lo svolgimento di corsi di prevenzione rivolti alle imprese ed ai dipendenti
• attuerà un sistema di incentivazione alle imprese per l’adeguamento degli ambienti di lavoro alle normative in materia;
• promuoverà in via sperimentale per la vigenza del presente contratto regionale, un monitoraggio delle condizioni di sicurezza dei cantieri, secondo quanto previsto al punto 214.
18.8
I dati individuali, sensibili o meno, relativi alle imprese ed ai lavoratori con i quali i soggetti coinvolti (componenti dell’organismo e tecnici) verranno a contatto potranno essere utilizzati solo ed esclusivamente per gli scopi istituzionali della propria attività nel rispetto delle regole della privacy. Delle informazioni notizie e documenti aziendali di cui il tecnico e l’organismo paritetico vengano a conoscenza in funzione dei loro ufficio potranno farne uso solo ai fini degli scopi definiti nel presente accordo. Qualsiasi altro uso di tali informazioni sarà considerato violazione del segreto d’ufficio ai sensi degli arti. 622 e 623 c.p.
18.9
Gli oneri derivanti dall’intervento dei tecnici saranno a carico dell’organismo paritetico.
18.10
Come già previsto nel CCRL 2007, per il finanziamento dell’Organismo si provvederanno ad utilizzare le risorse accantonate nel sistema delle casse edili artigiane venete nel fondo “Iniziative Sicurezza e vestiario.
Le parti convengono che le casse edili artigiane effettuino un versamento al CPR nella misura di € 350.000,00 annui per gli anni edili intercorrenti tra il 2011-2012 sino al 2016-2017.
Fino all’unificazione delle Casse, ogni cassa edile artigiana è tenuta ad operare il relativo versamento in base agli accordi istituitivi del CPR.
Si conviene altresì che il versamento relativo all’anno 2011-2012 sia effettuato entro il mese di Maggio 2014 e quello relativo all’anno 2012-2013 sia effettuato entro luglio 2014. Entro il mese di maggio di ogni anno successivo al 2014, vale a dire da Maggio 2015, saranno versate le ulteriori quote per gli anni 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017.
Il fondo così costituito presso il CPR è comprensivo delle spese di segreteria, delle spese di funzionamento e degli oneri derivanti dall’applicazione del presente accordo.
18.11
L’Organismo provvederà ad informare le imprese ed i lavoratori del settore sulle attività promosse.
18. 12
Le parti recepiscono lo Statuto ed il Regolamento definiti nell’accordo regionale del 8 luglio 2009, così come modificati dalla presente intesa.

19. Formazione nel settore edile
Le parti riconoscono la formazione quale strumento prioritario per la crescita professionale ed in sicurezza di tutti gli addetti del settore edile artigiano, anche alla luce della gravissima crisi degli ultimi anni che ha comportato la necessità e l’urgenza di migliorare le competenze di lavoratori ed imprenditori, rispondendo così, in una fase calante del mercato, alle nuove sfide della qualità e della "green economy” all’interno di un processo di innovazione.
Tale attuazione ha visto la definizione di un rapporto sinergico tra le Casse Edili Artigiane venete, le parti sociali firmatarie la presente intesa e gli enti formatori provinciali/regionali di emanazione delle associazioni artigiane stipulanti le intese regionali.
Le parti ritengono fondamentale tale formula anche per il futuro.
Alla luce di tutte le esperienze che sono state compiute, soprattutto nell’arco dell’ultimo quinquennio, si ravvisa congiuntamente la necessità di costituire una sede più strutturata di confronto che possa intervenire in maniera continuativa e di sistema su tutti i temi formativi che interessano il settore, anche in confronto con le varie istituzioni pubbliche a ciò deputate.
Ciò premesso le parti come sopra costituite convengono, in applicazione dell’art. 40 del CCNL 2008, di costituire un Comitato Regionale per la formazione, dotato di snella struttura operativa all’interno della Cassa edile, costituto da tre rappresentanti per le parti datoriali costituenti le casse e tre per le OO.SS. che nomineranno 1 coordinatore di parte sindacale ed 1 vicecoordinatore di parte datoriale.
Scopo del comitato è di formulare alle parti sociali proposte sugli indirizzi di politiche formative, di programmazione delle attività e della strumentazione favorendo la diffusione di buone pratiche allo scopo di aumentare il livello qualitativo degli interventi formativi.
Più precisamente il Comitato avrà lo scopo di definire:
o proposte di aggiornamento linee guida per la formazione sulla sicurezza nell’artigianato veneto, avvalendosi di esperti
o la promozione di attività di supporto tecnico da svolgersi direttamente nei confronti degli enti gestori della formazione attivata attraverso la contrattazione artigiana; o proposte di progettazione di piani settoriali dedicati al settore dell’edilizia utilizzando il Fondo Interprofessionale “Fondartigianato”.
Inoltre il Comitato produrrà un monitoraggio dell’applicazione accordi territoriali per la gestione dello 0,20%, riferendo alle parti sociali regionali su eventuali problematiche sorte a livello locale, suggerendone eventualmente i correttivi.
Sul tema delle linee guida e del monitoraggio il Comitato produrrà specifico regolamento che sarà sottoposto alle parti sociali per la successiva definizione.
Inoltre il Comitato medesimo sarà consultato sulle attività riferite al primo alinea del punto c) dell’accordo regionale 22 novembre 1993.

24. Formazione sicurezza
Viene recepito il verbale d’accordo del 26 giugno 2012 che ha armonizzato le disposizioni in essere con l’“Accordo Stato regioni del 21 dicembre 2011 sui corsi di formazione”.

Allegato 1
1) Procedura di consultazione
A decorrere dai 1 giugno 2014 o successivamente a tale data qualora non sia approntato un sistema telematico di comunicazione, le imprese artigiane e le piccole imprese, qualora rientrino nell’ambito di applicazione descritto di seguito, sono tenute ad effettuare una procedura di consultazione degli RLST attraverso un sistema telematico di comunicazione che sarà attivato a cura del CPR.
a) La richiesta di consultazione sarà inoltrata direttamente dall’impresa, esclusivamente per via telematica, nei confronti dell’associazione della sicurezza per conoscenza all’articolazione provinciale dello sportello regionale cui l’impresa abbia eventualmente conferito specifico mandato.
La richiesta può essere inoltrata anche per il tramite della stessa articolazione.
b) Tale consultazione verrà effettuata mediante comunicazioni (certificate) inviate per il tramite di apposita sezione del portale predisposto dal CPR.
All’atto della spedizione il sistema genererà idonea attestazione di ricevimento.
Con l’invio di tale comunicazione si intende assolto qualsiasi obbligo di comunicazione in capo alle imprese.
c) Le parti convengono che la comunicazione in forma semplificata sarà inviata dalle imprese che hanno cantieri che da 300 giorni/uomo fino a 900 (riferiti alla medesima azienda), mentre per le imprese che superano i 900 giorni /uomo (sempre riferiti alla medesima azienda) sarà dovuta una comunicazione secondo quanto previsto dagli allegati.
Saranno sempre escluse dalle comunicazioni le attività relative alla manutenzione ordinaria e quelle di manutenzione per i servizi locali (a titolo esemplificativo: allacciamenti fognature, rottura acquedotto, interventi per calamità naturali).
L’azienda con cantieri fino a 300 giorni/uomo non sono tenute ad alcuna comunicazione;
tali aziende possono peraltro effettuare la comunicazione, a scopo meramente statistico e di monitoraggio ed anche al fine delle visite di cantiere previste dai punti successivi.
d) Una volta ricevuta la comunicazione, l’associazione avrà 15 giorni di tempo per richiedere direttamente all’azienda, anche per il tramite dello sportello cui l’impresa abbia conferito mandato, accessi in cantiere. Nell’ipotesi in cui detto termine scada senza iniziative da parte dell’associazione della sicurezza competente si intenderà conclusa positivamente la procedura di consultazione del rappresentante.
e) Saranno predisposte linee guida che supporteranno l’implementazione della procedura telematica. Tale implementazione dovrà raccordarsi anche con i dati che normalmente le imprese inviano alla casse edili artigiane venete in maniera di ottenere la massima semplificazione.
f) Sarà cura delle parti stipulanti il presente CCRL verificare e monitorare della procedura prevista ai punti precedenti.
2) Finanziamento sistema di rappresentanza per la sicurezza
Il finanziamento delle attività degli RLST, come previsto dall’alt. 5 dell’accordo regionale 8 luglio 2009, deriverà dall’apposito fondo sicurezza, destinato all’attività del CPR e già accantonato dalle casse edili artigiane, per un ammontare annuo complessivo di € 207.000,00 per quattro anni (da calcolarsi in maniera proporzionale rispetto al numero di dipendenti di ciascuna cassa edile al 30 settembre dell’anno precedente) per le spese dei rappresentanti.
All'Associazione affluiranno le risorse sulla base della specifica delibera del CPR.
A partire dal 1 Gennaio 2014 il CPR corrisponderà all’Associazione l’intero importo di cui sopra in 6 (sei) rate bimestrali posticipate di pari importo che saranno versate rispettivamente il 1 marzo, 1 maggio, 1 luglio, 1 settembre, 1 novembre e 1 gennaio dell’anno successivo.
Entro il 30 Aprile 2015 e per gli anni successivi l’Associazione invierà al CPR comitato copia del bilancio, della relazione degli amministratori del bilancio e della relazione del collegio sindacale relativi all’anno precedente.
Qualora detta documentazione non pervenga al CPR entro la data stabilita il suddetto finanziamento sarà sospeso fino a regolarità ristabilita.
Le parti convengono inoltre, così come previsto dall’accordo regionale 8 luglio 2009, l’attivazione di sportelli regionali delle Associazioni artigiane che hanno istituito le Casse Edili con il compito di interfaccia nei confronti del nuovo sistema, anche attraverso specifiche entità provinciali. Al fine di garantirne l’attività, viene stabilito un finanziamento annuo di € 97.000,00 per un periodo di quattro anni in sei rate bimestrali posticipate di pari importo, alle medesime scadenze previste per l’Associazione, sulla base di una loro specifica comunicazione congiunta che determini la quota per ogni singolo sportello.
Entro il 30 Aprile 2015 e così per gli anni successivi le Associazioni Artigiane, congiuntamente o disgiuntamente, presenteranno una relazione sull’attività svolta.
Qualora detta relazione da parte di una o più Associazioni Artigiane non pervenga al CPR entro la data stabilita lo specifico finanziamento della stessa/stesse sarà sospeso fino a regolarità ristabilita.
Per il periodo successivo le parti opereranno una verifica in ordine alla congruità delle somme messe a disposizione. Le linee guida operative dell’intervento degli sportelli regionali, all’interno del sistema regionale, saranno definite accanto alle linee guida di intervento degli RLST. All’atto di costituzione dell’Associazione per la sicurezza sarà erogata una quota di “start up” una somma aggiuntiva pari ad € 10 mila. Le quote destinate agli sportelli regionali deriveranno dall’apposito fondo sicurezza, destinato all’attività del CPR.

Allegato 2
Sperimentazione in materia di consultazione
Contenuti della comunicazione
o nominativo del datore di lavoro, indirizzi, recapiti telefonici dell’azienda e del cantiere;
o specifica attività svolte in cantiere dall’impresa esecutrice;
o elenco delle sostanze pericolose adoperate in cantiere;
o POS
o Iscrizione cassa edile
o Sportello artigiano per la sicurezza cui ha conferito mandato
Bozza semplificata per cantieri superiori a 300 giorni/uomo fino a 900 giorni/uomo
Contenuti della comunicazione
o nominativo del datore di lavoro, indirizzi, numeri telefonici dell’azienda e del cantiere;
o Predisposizione DVR
o Iscrizione cassa edile
o Sportello artigiano per la sicurezza cui ha conferito mandato