Categoria: 2013
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Tipologia: Accordo RLST
Data firma: 12 settembre 2013
Parti: Ance e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Trieste
Fonte: filleacgil.it

Sommario:

Verbale di Accordo RLST
Allegato 1 - Regolamento operativo RLST
Art. 1 - Ambito di attività e attribuzioni

Art. 2 - Requisiti, nomina, revoca e decadenza
Art. 3 - Modalità di lavoro e condizioni per l'accesso ai luoghi di lavoro degli RLST
Allegato 2 - Modulo tipo per richiesta visita da RLST a Impresa
Allegato 3 - Modulo tipo per la risposta dell'impresa

Verbale di Accordo RLST
Il giorno 12 settembre 2013, Ance Trieste […] e il Sindacato provinciale Feneal-Uil di Trieste […], il Sindacato provinciale Filca-Cisl di Trieste […], il Sindacato provinciale Fillea-Cgil di Trieste […], visti
- il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, Sezione VII, artt. 47, 48 e 50 integrato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106;
- il CCNL 19 aprile 2010, art. 38 e art. 87, seconda parte
- l'Accordo provinciale 19 novembre 2009
- l'Accordo interconfederale 22 giugno 1995;
Ravvisata l'opportunità di dare attuazione a livello territoriale alle disposizioni contrattuali di cui all'art. 87, parte seconda del CCNL 19 aprile 2010 ed alle disposizioni del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, come integrato dal D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106 (Testo Unico della sicurezza) Sezione VIII, artt. 47, 48 e 50,
Considerata la volontà di confermare il reciproco impegno per il costante accrescimento delle condizioni di igiene e sicurezza nei cantieri edili attraverso il consolidamento di un sistema integrato che si fonda sul ruolo degli organismi paritetici del settore ed in particolare del Comitato Paritetico Territoriale
convengono e stipulano quanto segue
Per tutte le imprese iscritte alla Cassa Edile di Trieste nelle quali non si sia provveduto all'elezione o designazione all'Interno delle RSU /RSA del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, il medesimo viene individuato per più imprese in ambito territoriale.
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di ambito territoriale, di seguito denominato RLST, esercita le proprie attribuzioni esclusivamente nelle imprese o unità produttive del territorio di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato il RLS.
Entro la data del 15 ottobre 2013 le Parti sociali firmatarie del presente Accordo si impegnano a definire le modalità operative per il rimborso alle imprese a decorrere dal 1° agosto 2013 da parte della Cassa Edile, a valere sul Fondo RLST, degli oneri sostenuti per i permessi contrattualmente
previsti ed utilizzati dagli RLS per l'esercizio delle loro funzioni, compresa la formazione obbligatoria e l'aggiornamento della medesima.
Le Parti convengono che il RLST venga eletto o designato congiuntamente dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente Accordo, nell'ambito di soggetti in possesso di adeguate e specifiche cognizioni tecnico/pratiche/operative in materia di sicurezza, prevenzione ed igiene del lavoro nel settore edile o che abbiano maturato un'adeguata esperienza lavorativa nel settore edile.
A tale scopo prima dell'inizio della propria attività operativa il RLST riceve, qualora non già effettuata e documentata, una formazione teorica - pratica concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro di 120 ore iniziali da erogarsi entro due mesi dalla data di elezione o designazione con verifica di apprendimento e 8 ore di aggiornamento annuale.
Le Parti ribadiscono l'incompatibilità con l'esercizio di altre funzioni sindacali operative come previsto dall'art. 48, comma 8 del T.U. della sicurezza. Il RLST non può quindi, tra l'altro, compiere attività di proselitismo o propaganda, promuovere assemblee, proporre rivendicazioni di natura sindacale nei confronti delle imprese; può invece, ove richiesto dai lavoratori delle imprese in relazione alle quali svolge le proprie attribuzioni, partecipare a riunioni riguardanti gli argomenti di sua competenza, secondo le previsioni della normativa vigente e più specificamente del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e del CCNL 19 aprile 2010.
Il ruolo di RLST è altresì incompatibile con le funzioni di gestione o tecniche svolte dal Comitato paritetico territoriale.
Le Segreterie provinciali delle OO.SS. dei lavoratori mediante comunicazione a firma congiunta segnalano il nominativo del RLST alle Organizzazioni Datoriali componenti il CPT nonché al CPT medesimo.
Alla formazione provvede il locale Comitato paritetico territoriale, per il tramite di Edilmaster, La Scuola edile di Trieste, che rilascerà al termine del percorso formativo apposita certificazione. Per i contenuti dei programmi formativi il Comitato Paritetico Territoriale e la Scuola edile potranno far riferimento ad eventuali elaborati predisposti dal Formedil Nazionale e/o dal CNCTP.
Per garantire il finanziamento della formazione, dell'attività o di altri eventuali oneri derivanti dalla presente disciplina e connessi alla funzionalità dell'RLST in provincia di Trieste, viene confermato presso la locale Cassa Edile l'apposito Fondo separato denominato "Fondo RLST", che verrà alimentato a partire dal 1° agosto 2013 da un contributo a carico delle imprese sprovviste al loro interno della figura dell'RLS nella misura dello 0,20%.
Le imprese che abbiano invece al loro interno l'RLS sono tenute al versamento alla Cassa Edile del contributo dello 0,10%.
Detto contributo comprende e sostituisce il versamento di cui all'art. 52 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Le Imprese sono tenute a comunicare annualmente entro il 31 marzo, ovvero all'atto dell'Iscrizione e ad ogni variazione, al CPT ed alla Cassa Edile, il nominativo dell'RLS, copia del verbale di elezione/nomina, dell'attestato della formazione (ovvero dell'iscrizione all'apposito corso di formazione) e ad aggiornare in corso d'anno le eventuali modifiche.
Il CPT provvede ad inserire la predetta documentazione nell'Anagrafe degli RLS, curandone gli eventuali aggiornamenti.
In fase di prima attuazione rimangono valide le comunicazioni effettuate dalle imprese sino alla data di sottoscrizione della presente Intesa.
Le Parti concordano che le imprese dotate di RLS fuori dalla provincia e sprovviste di tale figura in provincia di Trieste sono tenute al versamento del contributo previsto per il fondo RLST nella misura dello 0,20%.
Gli importi conferiti nel "Fondo RLST" sono contabilizzati in apposita gestione autonoma della Cassa edile.
La disponibilità di tale gestione autonoma, dovrà' essere utilizzata esclusivamente per le relative prestazioni.
L'analisi dell'applicazione delle disposizioni previste dalla presente Intesa viene demandata al Presidente ed al Vice Presidente della Cassa Edile.
Allo scopo di monitorare il "Fondo RLST", il Presidente ed il Vice presidente della Cassa edile predisporranno inoltre una relazione preventiva ed a consuntivo del fabbisogno annuale, provvedendo alla rendicontazione trimestrale alle Parti sociali dell'attività e dei costi sostenuti per l'attività dell'RLST.
Il CPT segnala al Presidente ed al Vice Presidente della Cassa Edile eventuali incongruenze relative all'Anagrafe RLS per le determinazioni del caso da assumersi in sinergia con l'ufficio di Presidenza del CPT.
Preso atto che la normativa vigente stabilisce che l'RLST non può essere un funzionario sindacale operativo (D.Lgs 81/08 e s.m.i., art. 48 comma 8), per espletare tale compito si potrà ricorrere all'assunzione, distacco retribuito o altra forma contrattuale idonea.
Il CPT provvede a segnalare il nominativo dell'RLST alle Associazioni dei datori di lavoro di Trieste ed alle imprese iscritte alla Cassa Edile con la richiesta di comunicarlo ai lavoratori mediante affissione nella bacheca dell'impresa presso la sede amministrativa e/o presso i cantieri edili temporaneamente attivi.
Le competenze e le modalità di svolgimento delle attribuzioni dell'RLST, vengono esercitate in conformità alla normativa vigente e più specificamente all' art. 50 del T.U. della sicurezza, alle disposizioni della contrattazione nazionale, degli Accordi interconfederali di riferimento, della presente Intesa e degli allegati (Nr. 1, 2, 3) che ne costituiscono parte integrante.
Le Parti si danno atto che ogni controversia insorta tra il RLST e l'impresa sulle materie di cui all'art. 50 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. ed alla normativa vigente, che non sia componibile fra le Parti stesse, dovrà essere sottoposta, prima di qualsiasi ulteriore azione, all'Ufficio di Presidenza del CPT di Trieste, quale organo di prima istanza nelle specifiche controversie che vanno in ogni caso segnalate alle Organizzazioni componenti il CPT.
La presente disciplina, il regolamento operativo allegato e la modulistica che ne fanno parte integrante potranno essere oggetto di modifiche e/o integrazioni alla sopravvenienza di disposizioni legislative, contrattuali ovvero di nuovi accordi interconfederali in materia.
Il presente Accordo sostituisce l'Accordo provinciale 19 novembre 2009 e rimarrà comunque in vigore sino alla firma del prossimo Accordo, salvo modificazioni derivanti da Intese stipulate in sede nazionale che le Parti locali si impegnano a recepire tempestivamente, approvando le opportune modifiche o integrazioni.

Allegato 1 Regolamento operativo RLST
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di ambito territoriale
Art. 1 - Ambito di attività e attribuzioni

La sede operativa dell'RLST è presso la Cittadella dell'edilizia, ferma restando la completa autonomia organizzativa e funzionale rispetto agli Organismi bilaterali ivi ubicati.
Per quanto di competenza, le imprese potranno attivare l'RLST nei casi previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, direttamente ovvero con l'assistenza della propria Associazione Datoriale.
In particolare l’RLST dovrà:
Esercitare le attribuzioni previste dalla normativa vigente in materia e più specificamente dal Decreto Legislativo 81/08 integrato dal D.Lgs. 106/2009, sezione VII, articoli da 47 a 52 e art. 87 CCNL del 19 aprile 2010.
L'RLST opera esclusivamente nella provincia di Trieste ed in tutte le imprese o unità produttive nelle quali l’RLS non sia stato validamente eletto o designato.
L'RLST nell'entrare in cantiere sarà munito di tesserino di riconoscimento, fornito dalla Cassa Edile, e dai DPI previsti dalla normativa vigente.
Il suo diritto di accesso nei luoghi di lavoro è esercitato e concordato nel rispetto delle esigenze produttive, con le limitazioni previste dalla legge e secondo la presente Intesa.
Il CPT mette a diposizione del RLST l’Anagrafe dei RLS eletti dai lavoratori.
La Cassa Edile mette a disposizione del RLST l'anagrafica delle imprese iscritte e l'elenco delle comunicazioni delle aperture dei cantieri in suo possesso.

Art. 2 - Requisiti, nomina, revoca e decadenza
L’RLST riceve una formazione di 120 ore con verifica finale di apprendimento da portarsi a termine entro due mesi dall'inizio della propria attività e 8 ore di aggiornamento annuale.
L'RLST viene eletto o designato congiuntamente dalle Organizzazioni Sindacali territoriali dei Lavoratori mediante comunicazione a firma congiunta delle Segreterie Provinciali indirizzata alle Organizzazioni datoriali componenti il CPT nonché al CPT stesso. La durata dell'incarico è triennale eventualmente rinnovabile, salvo dimissioni o revoca congiunta da parte delle OO.SS. che hanno provveduto alla elezione o designazione.
Il RLST decade dall'incarico qualora ne faccia un uso non strettamente connesso alla sua funzione o in violazione dell'obbligo di riservatezza in ordine ad informazioni, documentazione o notizie di cui sia venuto a conoscenza o che abbia ricevuto in ragione del suo mandato (ai sensi del D.Lgs. 196/2003), ovvero abusi della propria posizione per ottenere benefici per sé o per altri.
L' RLST è tenuto al segreto industriale nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui viene
a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 3 - Modalità di lavoro e condizioni per l'accesso ai luoghi di lavoro degli RLST
L'RLST esercita le sue funzioni con le seguenti modalità:
1) Verifica preventivamente che nell'impresa interessata dalla visita non sia stato eletto il RLS o designato all'interno delle RSU o RSA consultando l'Anagrafe degli RLS fornitagli dal CPT;
2) Termine di preavviso: l'RLST prende contatto con il titolare o il legale rappresentante dell'impresa per concordare, con il medesimo o con il responsabile del servizio prevenzione e protezione, la data e l'ora della visita. Qualora l'impresa operi in regime di subappalto sarà necessaria l'autorizzazione per l'accesso al cantiere da parte dell'impresa appaltante.
Entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta (allegato 3) l'impresa è tenuta a concordare l'appuntamento per l'accesso da effettuare entro i successivi 5 giorni (allegato 4).
L'RLST procede comunque nell'esercizio delle sue prerogative nei termini temporali sopra previsti anche in caso di mancata conferma e qualora gli venga negato l'accesso redige una relazione di mancata visita e la comunica all'Ufficio di Presidenza del CPT;
3) il termine di preavviso non opera in caso di: infortunio grave e di effettivo ed immediato pericolo per la sicurezza e salute dei lavoratori. In tale ipotesi l'RLST può accedere ai luoghi di lavoro senza osservare i termini e le modalità sopra stabiliti, fermo restando l'obbligo di dare segnalazione per iscritto, in tempi brevi, possibilmente in via preventiva all'Ufficio di Presidenza CPT;
4) chiede all'impresa che in occasione della visita concordata gli venga messa a disposizione, per essere visionata esclusivamente all'interno dell'unità produttiva / o sede visitata la documentazione aziendale di cui all'art. 50 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. e dell'art. 87 del CCNL 19 aprile 2010;
5) chiede all'impresa di far partecipare, ove non ostino impedimenti di carattere organizzativo e/o lavorativo, il proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed eventualmente un rappresentante dell'Associazione a cui aderisce o alla quale conferisce mandato:
6) redige un verbale per ogni visita e ne consegna copia ai lavoratori ed all’impresa;
7) redige ogni trimestre una relazione della sua attività, corredata dalle copie dei verbali delle visite effettuate e non, che consegna al CPT all'attenzione all'Ufficio di Presidenza, il quale a sua volta relaziona alle Parti sociali;
8) in caso di divergenza sorta con l’impresa, in ordine dell'effettuazione della visita nonché sulle materie di cui all'art. 50 del D.Lgs. 81/08, segnala la situazione all'Ufficio di Presidenza del CPT quale prima istanza nelle reciproche controversie.
9) La ripetizione della visita ad un luogo di lavoro entro un breve tempo deve essere giustificata da particolari situazioni e/o motivate richieste di intervento. La visita e le cause che la determinano devono sempre e comunque essere preannunciate all'impresa, tranne i casi di cui al punto 3), ed il RLST ne riporta notizia nel la relazione trimestrale di cui al punto 7.
Il RLST non può svolgere attività sindacale, di proselitismo o di propaganda, né promuovere
assemblee o proporre rivendicazioni.

Allegato 2

(Data)
Spett.le Impresa
................................                VIA FAX /E-MAIL/ RACCOMANDATA A/R


Oggetto: richiesta di visita
Con la presente, in ottemperanza a quanto disposto dalle leggi e dagli accordi collettivi vigenti in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro, si richiede di poter visitare la sede dell'attività sita in ............................................nel comune di ...............................................
Si richiede che la visita avvenga alle ore ..................... del giorno ................................ o in altra data
da concordare nei termini sotto elencati.
Sarà presente il sig. ................................................ che in veste di RLST intende svolgere le funzioni
assegnate in particolare dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..


Nell'occasione si richiede di prendere visione esclusivamente all'interno dell'unità produttiva / o sede visitata dei seguenti documenti utili per lo svolgimento delle attribuzioni previste all'art. 50 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ed all'art. 87 del CCNL 19 aprile 2010:


□ registro infortuni
□ documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 28 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
□ piano di sicurezza e coordinamento redatto dal coordinatore per la progettazione e/o esecuzione per il cantiere sito in ............................... via ......................................
□ il piano operativo di sicurezza relativo al cantiere sito in .........................via ...................................

L'occasione è gradita per ricordarvi che entro 5 giorni dal ricevimento della presente richiesta l'impresa è tenuta a concordare l'appuntamento per l'accesso entro i successivi 5 giorni; il RLST procederà comunque nell'esercizio delle sue prerogative nei termini temporali sopra previsti anche in caso di mancata conferma.

Certi che accoglierete favorevolmente la richiesta, pronti a ogni eventuale ulteriore chiarimento porgiamo distinti saluti.

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale
..............................................
Cell................... e-mail ..........


Allegato 3

Spett.le Ufficio RLST - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale
Cittadella dell'edilizia
via dei Cosulich, 10
34147 Trieste

Oggetto: visita cantiere e messa a disposizione della documentazione.

La sottoscritta impresa segnala con la presente di essere disponibile a concordare l'incontro con il RLST presso il cantiere o presso la propria sede amministrativa come richiesto con lettera raccomandata, fax, e-mail del .................................... e sulla base di quanto stabilito dal accordo del ..........................................
Per ragioni organizzative e/o produttive si richiede che la visita avvenga alle ore ........................... del
giorno ..............................................
Per l'impresa sarà/nno presente/i il/i sig. .................................................
In qualità di ..........................................................................................
In occasione della visita concordata verrà messa a disposizione, per essere visionata, esclusivamente all'Interno dell'unità produttiva/o sede visitata la documentazione aziendale di cui all'alt. 50 del decreto Legislativo n. 81/08 e s.m.i. ed all'art. 87 del CCNL 19 aprile 2010
□ registro infortuni
□ documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 28 del D.Lgs. 81/2008 e succ.mod.
□ piano di sicurezza e coordinamento redatto dal coordinatore per la progettazione e/o esecuzione, per il cantiere sito in ....................................... via .........................................
□ il piano operativo di sicurezza relativo al cantiere sito in ...............via .............................................
Presso:
gli uffici dell'impresa in ......................... via ............................................


il cantiere sito in ....................................via ...........................................


Rimaniamo a disposizione per ogni chiarimento e porgiamo distinti saluti.

Il Legale rappresentante dell'impresa

...............................................................