Categoria: 1995
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Tipologia: Accordo interconfederale
Data firma: 27 ottobre 1995
Parti: Confapi e Cgil, Cisl, Uil
Settori: P.M.I.
Fonte: CNEL

Sommario:

 Parte I - Ruolo, compiti e funzioni degli organismi bilaterali
1) Ente bilaterale nazionale
Enti e organismi paritetici territoriali ex art. 20 D.Lgs. N. 626
2) Enti bilaterali regionali
3) Organismi paritetici provinciali
Dichiarazione delle parti
Parte II - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
1) Aziende o unità produttive fino a 15 dipendenti
Dichiarazione delle parti.
2) Aziende o unità produttive con più di 15 dipendenti
 Dichiarazione delle parti.
Parte III - Elezioni, durata ed espletamento dell'incarico
1) Elettorato attivo e passivo
2) Modalità elettorali
3) Durata dell’incarico
4) Strumenti e modalità per l’espletamento dell'incarico
5) Riunioni periodiche
Parte IV - Formazione del rappresentante per la sicurezza
Verifica

Accordo interconfederale sui rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) nei luoghi di lavoro (D.lgs. 19.9.94 n. 626)

Roma, 27 ottobre 1995
La Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria - Confapi […] e la Confederazione Generale Italiana del Lavoro - Cgil […], la Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori - Cisl […], l’Unione Italiana del Lavoro - Uil […] hanno sottoscritto in data 28.2.96 il presente Accordo interconfederale, stipulato a Roma il 27.10.95.

Parte I - Ruolo, compiti e funzioni degli organismi bilaterali
1) Ente bilaterale nazionale
Entro il 25.11.95 all'interno dell'Enfea, Ente Nazionale Formazione e Ambiente, di cui all'Accordo interconfederale 31.3.95, è costituita un’apposita sezione paritetica per l'ambiente e la sicurezza formata da 6 rappresentanti della Confapi e da 6 rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil (2 per ciascuna organizzazione), con i rispettivi supplenti.
La sezione nazionale ambiente e sicurezza ha i seguenti compiti:
• promuovere la costituzione degli organismi paritetici territoriali, di cui all’art. 20, D.lgs. 19.9.94 n. 626 e coordinarne l'attività;
• promuovere la formazione per i componenti degli Enti e/o degli organismi paritetici territoriali;
• elaborare le linee guida e i criteri per la formazione dei lavoratori e dei RLS, tenendo conto di quanto previsto dai Ministri del lavoro e della sanità in applicazione dell'art. 22, comma 7, D.lgs. 19.9.94 n. 626 per la dimensione e la tipologia delle imprese;
• promuovere lo scambio di informazioni e valutazioni in merito all'applicazione della normativa;
• promuovere l'attuazione dell'art. 118, comma 2 del trattato istitutivo della CEE, richiedendo alle istituzioni competenti, a enti pubblici e privati iniziative di sostegno per le piccole imprese per la tutela della salute nei luoghi di lavoro, favorendo la diffusione e lo scambio di informazioni in merito;
• promuovere e coordinare gli interventi formativi e di altra natura nel campo dell'igiene e della sicurezza del lavoro, reperendo finanziamenti della UE e di enti pubblici e privati nazionali;
• favorire la sperimentazione di moduli formativi flessibili e innovativi che rispondano alle specifiche esigenze delle piccole e medie industrie, e destinati ai soggetti di cui al presente accordo, anche sulla base delle fonti pubbliche della UE e nazionali;
• valutare le proposte di normative comunitarie e nazionali, anche per elaborare posizioni comuni da proporre agli organismi europei, al Governo, al Parlamento e ad altre amministrazioni nazionali competenti;
• ricevere dagli organismi regionali le segnalazioni di elezione dei RLS, tenendo il relativo elenco.
Sono fatti salvi gli organismi paritetici costituiti, alla data di stipula del presente accordo, dalle Unioni di categoria della Confapi e Federazioni di Cgil Cisl Uil nei CCNL. Tali organismi svolgono l’attività nell'ambito del coordinamento della sezione paritetica nazionale per l'ambiente e la sicurezza, come sopra definita.

Enti e organismi paritetici territoriali ex art. 20 D.Lgs. N. 626
2) Enti bilaterali regionali
Entro il 25.11.95 all'interno degli enti regionali, di cui all'Accordo interconfederale 31.3.95 sarà costituita un’apposita sezione paritetica per l'ambiente e la sicurezza formata da 6 rappresentanti della Confapi e da 6 rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil (2 per ciascuna organizzazione), con i rispettivi supplenti.
La sezione regionale per l'ambiente e la sicurezza ha i seguenti compiti:
• favorire la conoscenza delle linee guida, predisposte dalla sezione paritetica nazionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento alle metodologie di valutazione del rischio;
• elaborare, tenendo conto delle linee guida della sezione paritetica nazionale, progetti formativi in materia di salute e sicurezza del lavoro e promuoverne la realizzazione anche in collaborazione con l'Ente Regione, adoperandosi altresì per il reperimento delle necessarie risorse finanziarie pubbliche;
• promuovere il coordinamento degli organismi paritetici provinciali;
• svolgere il compito di supporto tecnico nei confronti degli organismi paritetici provinciali facendo riferimento, qualora ritenuto necessario di comune accordo tra le parti, ad esperti in materia giuridica, medicina del lavoro, chimica, biologia e ingegneria, concordemente scelti dalle parti stesse;
• ricevere dagli organismi provinciali le segnalazioni di elezione dei RLS, tenendo il relativo elenco.
Le sezioni regionali per l'ambiente e la sicurezza sono, su richiesta delle parti, seconda istanza nella procedura di conciliazione di cui all'art. 20, D.lgs. 19.9.94 n. 626 che avverrà con le stesse modalità previste per la prima istanza; la relativa procedura dovrà concludersi entro 30 giorni.
Laddove non siano ancora stati costituiti gli enti bilaterali regionali di cui all'Accordo interconfederale 31.3.95 si procederà alla costituzione di una Commissione paritetica per l'ambiente e la sicurezza con le stesse competenze dell'ente bilaterale regionale, che confluirà nell'ente bilaterale regionale medesimo appena questo sia costituito.
Le parti stipulanti il presente accordo potranno concordare, in relazione a particolari situazioni locali, aggregazioni pluriregionali ai fini della costituzione dell'ente bilaterale regionale e relativa sezione per l'ambiente e la sicurezza.

3) Organismi paritetici provinciali
A livello provinciale, ovvero a livello territoriale definito di comune accordo, saranno costituiti entro il 31.1.96 organismi paritetici composti da 3 rappresentanti dell'Api e da 3 rappresentanti di Cgil Cisl Uil (1 per ciascuna organizzazione), con i relativi supplenti.
Gli organismi paritetici di cui al precedente comma hanno i seguenti compiti:
• promuovere l'informazione dei soggetti interessati sui temi della salute e della sicurezza;
• proporre agli enti bilaterali regionali i fabbisogni specifici del territorio, connessi all'applicazione del D.lgs. 19.9.94 n. 626;
• ricevere i verbali con l'indicazione del RLS eletto e trasmettere alla sezione regionale l'elenco dei nominativi degli eletti stessi e delle relative aziende di appartenenza;
• sono prima istanza obbligatoria di riferimento in merito alle controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, di cui all'art. 20, D.lgs. 19.9.94 n. 626; in tal caso la parte ricorrente deve inviare all'organismo paritetico il ricorso scritto con raccomandata a.r. e la controparte potrà inviare le proprie controdeduzioni entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso.
L'organismo paritetico:
• deve esaurire l'esame del ricorso entro i 30 giorni successivi a tale ultimo termine, salvo eventuale proroga unanimemente definita dall'organismo;
• assume le proprie decisioni all'unanimità; la decisione unanime si realizza a condizione che siano rappresentate le organizzazioni stipulanti Confapi e Cgil Cisl Uil almeno da 1 rappresentante ciascuna;
• redige motivato verbale dell'esame e delle decisioni.
Trascorsi tali termini, ovvero qualora risulti fallito il tentativo di conciliazione, ciascuna delle parti può adire l'ente bilaterale regionale, preventivamente al ricorso alla Magistratura, con ricorso da presentarsi con le stesse modalità e nei termini di cui sopra.
Le parti interessate (aziende, lavoratori o i loro rappresentanti) s’impegnano a mettere in atto la decisione adottata.

Dichiarazione delle parti.
Le riunioni delle sezioni nazionale e territoriali saranno valide a condizione che sia presente almeno 1 rappresentante per ogni organizzazione; le decisioni dovranno essere prese di comune accordo.
Qualora la contrattazione nazionale di categoria preveda organismi paritetici con funzioni inerenti l'igiene, la sicurezza sul lavoro e l'ambiente, le parti stipulanti i CCNL potranno armonizzare tali organismi al presente accordo.

Parte II - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Nelle aziende o unità produttive aderenti alla Confapi e/o che applicano i contratti sottoscritti dalle organizzazioni aderenti alle parti firmatarie del presente accordo, sono promosse le iniziative, con le modalità di seguito indicate, per l'elezione del RLS.
Ai fini dell'applicazione delle classi dimensionali previste dal citato articolo sono conteggiati tutti i lavoratori dipendenti a libro matricola che prestano la loro attività nelle sedi aziendali; i lavoratori a tempo parziale vengono conteggiati pro quota.

1) Aziende o unità produttive fino a 15 dipendenti
Le associazioni territoriali degli imprenditori e dei lavoratori definiranno le iniziative idonee per l'informazione e l'effettuazione della elezione del RLS.
Il RLS è eletto direttamente da lavoratori al loro interno.
Per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 19, D.lgs. 19.9.94 n. 626, al RLS vengono concessi permessi retribuiti pari a 12 ore all'anno nelle aziende o unità produttive fino a 5 dipendenti e 30 ore all'anno nelle aziende o unità produttive da 6 a 15 dipendenti.
L'utilizzo dei permessi deve essere comunicato alla direzione dell'azienda con almeno 48 ore di anticipo, tenendo anche conto delle obiettive esigenze tecnico produttivo-organizzative dell'azienda; sono fatti salvi i casi di forza maggiore.
Non vengono imputati ai permessi suddetti le ore utilizzate per l'espletamento degli adempimenti previsti dall'art. 19, D.lgs. 19.9.94 n. 626, lett. b), c), d), g), i), l).
I permessi di cui sopra assorbono, fino a concorrenza, quanto concesso allo stesso titolo dai contratti o accordi collettivi di lavoro, in ogni sede stipulati.

Dichiarazione delle parti.
Le organizzazioni territoriali delle parti stipulanti il presente accordo, qualora comunemente ne abbiano valutato l'opportunità, previa intesa con le associazioni e federazioni nazionali di categoria, aderenti alle confederazioni stipulanti, potranno individuare altre modalità di rappresentanza, previste dal D.lgs. n. 626/94.
Il RLS farà comunque riferimento, per il caso di cui al comma precedente, all'organismo paritetico provinciale.

2) Aziende o unità produttive con più di 15 dipendenti
Il numero minimo dei RLS è quello previsto dal comma 6, art. 18, D.lgs. n. 626/94; la contrattazione collettiva nazionale di categoria, in relazione alle peculiarità dei rischi presenti nei differenti comparti, potrà definire un diverso numero di RLS.
L'individuazione del RLS avviene con le modalità di seguito indicate:
• nelle aziende in cui siano state elette le RSU il RLS verrà designato dalle stesse al proprio interno e proposto ai lavoratori in apposita assemblea da tenersi entro 15 giorni da tale designazione, per la ratifica; l'assemblea sarà valida purché voti la maggioranza degli aventi diritto presenti in azienda;
• nelle aziende in cui le RSU non siano state ancora costituite, pur essendo previste dai CCNL, il RLS è eletto nell'ambito delle stesse in occasione della loro elezione e con le medesime modalità di elezione;
• nelle aziende in cui esistano rappresentanze sindacali diverse dalle RSU e nelle aziende in cui non esista alcuna rappresentanza sindacale, il RLS viene eletto direttamente dai lavoratori al loro interno con le modalità e le procedure previste al comma 1, punto 1) della presente parte II, di norma su iniziativa delle OO.SS. stipulanti.
Per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 19, D.lgs. 19.9.94 n. 626, ad ogni RLS vengono concessi permessi retribuiti pari a 40 ore per anno.
L'utilizzo di tali permessi deve essere comunicato alla direzione aziendale con almeno 48 ore di preavviso, tenendo anche conto delle obiettive esigenze tecnico produttivo organizzative dell'azienda; sono fatti salvi i casi di forza maggiore.
Non vengono imputati a tali permessi le ore autorizzate per l'espletamento degli adempimenti previsti dall'art. 19, D.lgs. 19.9.94 n. 626, lett. b), c), d), g), i), l).
I permessi di cui sopra assorbono fino a concorrenza quanto concesso allo stesso titolo dai contratti o accordi collettivi di lavoro, in ogni sede stipulati.

Dichiarazione delle parti.
Gli effetti del presente accordo trovano applicazione anche per i RLS già eletti alla data di stipula dell'accordo stesso.

Parte III - Elezioni, durata ed espletamento dell'incarico
1) Elettorato attivo e passivo
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori dipendenti a libro matricola che prestino la loro attività nelle sedi aziendali.
Possono essere eletti tutti i lavoratori in servizio e non in prova alla data delle elezioni ad eccezione dei lavoratori a tempo determinato, degli apprendisti e dei lavoratori a domicilio.

2) Modalità elettorali
L'elezione si svolgerà a suffragio universale diretto, a scrutinio segreto, anche per candidature concorrenti.
Le elezioni si svolgeranno in orario di lavoro con tempo predeterminato con la direzione aziendale.
Risulterà eletto il lavoratore che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi purché abbia partecipato alla votazione la maggioranza semplice dei lavoratori dipendenti a libro matricola che prestano la loro attività nelle sedi aziendali, conteggiandosi pro quota i lavoratori a tempo parziale.
Prima dell'elezione i lavoratori nomineranno al loro interno il segretario del seggio elettorale, che dopo lo spoglio delle schede provvederà a redigere il verbale della elezione.
Copia del verbale sarà immediatamente consegnata alla direzione aziendale e inviata all'organismo paritetico provinciale.

3) Durata dell’incarico
Il RLS resta in carica per 3 anni, ovvero sino alla durata in carica della RSU e comunque non oltre l’elezione della RSU stessa; il RLS è rieleggibile.
Nel caso di dimissioni, il RLS esercita le proprie funzioni fino a nuova elezione e comunque non oltre 60 giorni. In tal caso al RLS spettano le ore di permesso per l'esercizio della sua funzione per la quota relativa al periodo dì durata nelle funzioni.
Su iniziativa dei lavoratori, il RLS può essere revocato con una maggioranza del 50% + 1 degli aventi diritto al voto, risultante da atto scritto da consegnare alla direzione aziendale.
In entrambi i casi, nei 30 giorni successivi, saranno indette nuove elezioni con le modalità sopra descritte in quanto applicabili.
Al RLS sono comunque applicabili in conformità al punto 4 dell'art. 19, D.lgs. n. 626/94 le tutele previste dalla legge n. 300/70.

4) Strumenti e modalità per l’espletamento dell'incarico
In applicazione dell'art. 19, comma 1, lett. e) ed f), D.lgs. 19.9.94 n. 626, al RLS verranno fornite, anche su sua richiesta, le informazioni e la documentazione aziendale ivi prevista per il più proficuo espletamento dell'incarico.
Il rappresentante può consultare il rapporto di valutazione dei rischi di cui all'art. 4, comma 2, custodito presso l'azienda o lo stabilimento ai sensi dell'art. 4, comma 3.
Di tali dati e dei processi produttivi di cui sia messo o venga comunque a conoscenza, il rappresentante è tenuto a farne un uso strettamente connesso al proprio incarico, nel rispetto del segreto industriale.
Il datore di lavoro consulta il RLS su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso.
La consultazione preventiva di cui all'art. 19, comma 1, lett. b), D.lgs. 19.9.94 n. 626 verrà effettuata dall'azienda in modo da consentire al RLS di fornire il proprio contributo anche attraverso la consulenza di esperti, qualora questa sia comunemente valutata necessaria dalla direzione aziendale e dal RLS.
Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal RLS.
Il RLS, a conferma dell'avvenuta consultazione, appone la propria firma sul verbale della stessa.

5) Riunioni periodiche
Le riunioni periodiche, di cui all'art. 11, D.lgs. 19.9.94 n. 626, saranno convocate con un anticipo di almeno 5 giorni lavorativi, su ordine del giorno scritto predisposto dall'azienda.
Il RLS potrà richiederne un'integrazione purché riferita agli argomenti previsti dallo stesso art. 11.
Nelle aziende ovvero unità produttive che occupano più di 15 dipendenti la riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori; nelle aziende ovvero unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti, nelle stesse ipotesi del presente comma, il RLS può richiedere la convocazione di un’apposita riunione.
Della riunione viene redatto apposito verbale che verrà sottoscritto dal RLS e dal rappresentante della direzione aziendale.

Parte IV - Formazione del rappresentante per la sicurezza
Il RLS riceve, con oneri a carico del datore di lavoro, la formazione prevista dall'art. 22, comma 4, D.lgs. 19.9.94 n. 626, sempreché non l'abbia già ricevuta.
La formazione sarà svolta con un programma di 32 ore, con l'utilizzo di permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli previsti alla parte II, punto 1, comma 3 e punto 2, comma 3 del presente accordo e riguarderà:
• conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa;
• conoscenze fondamentali sui rischi e sulle relative misure di prevenzione e protezione;
• metodologie sulla valutazione del rischio;
• metodologie minime di comunicazione.
La contrattazione nazionale di categoria può individuare specifici contenuti della formazione (anche in tema di metodologia didattica) con riferimento ai relativi comparti, in collegamento con la sezione paritetica nazionale per l'ambiente e la sicurezza.
Qualora la contrattazione nazionale di categoria abbia già individuato o individuerà contenuti peculiari della formazione con riferimento alla specificità dei relativi comparti, le parti stipulanti i CCNL, fermo restando la validità degli stessi, potranno armonizzare tali discipline ai contenuti del presente accordo.
Le ore di cui sopra assorbono, sino a concorrenza, quanto concesso allo stesso titolo dai contratti o accordi collettivi di lavoro in ogni sede stipulati.

Verifica
Confapi e Cgil Cisl Uil, entro il 31.12.96 esamineranno, in apposito incontro, lo stato di applicazione del presente accordo.