Categoria: 2012
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Tipologia: CCPL
Data firma: 15 novembre 2012
Validità: 01.12.2012 - 31.12.2013
Parti: Ance e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Pordenone
Fonte: filleacgil.it

Sommario:

Art. 1 - Premesse e politiche a sostegno del lavoro nelle costruzioni
Art. 2 - Diritti di informazione
Art. 3 - Ente Scuola Maestranze Edili Prevenzione e Sicurezza - Cassa Edile
Art. 4 - Sicurezza - Rappresentante territoriale dei lavoratori per la sicurezza - Sistema premiale per la sicurezza
• Fac Simile Richiesta di visita Cantiere del RLST
Art. 5 - Tesserino identificativo
Art. 6 - Prestazioni extra contrattuali
Art. 7 - Presentazione documenti in cassa edile
Art. 8 - Carenza malattia - Infortunio sul lavoro
Art. 9 - Trasporto ai cantieri
Art. 10 - Lavori fuori zona e mensa
Art. 11 - Sede di lavoro e trasferta
Art. 12 - Lavori speciali disagiati
Indennità per lavori speciali disagiati (art. 20 del CCNL Ance-Industria)
Art. 13 - Contrattazione di anticipo
Art. 14 - Riduzione contributiva Ape
Art. 15 - Sospensione del rapporto di lavoro
Art. 16.1 - Elemento variabile della retribuzione- Operai
Art. 16.2 - Elemento variabile della retribuzione - Impiegati
Art. 17 - Decorrenza e durata
Allegato 1 Mensa
Allegato 2 Verbale di verifica e valutazione degli indicatori provinciali e di determinazione dell'EVR

Contratto collettivo di lavoro integrativo per i dipendenti delle imprese edili ed affini operanti nella provincia di Pordenone

Tra Ance Pordenone […] e il Sindacato Provinciale Feneal della Camera Sindacale Provinciale della Uil di Pordenone […], il Sindacato Provinciale Filca dell’Unione Sindacale provinciale della Cisl di Pordenone [...], il Sindacato Provinciale Fillea - Cgil della Camera Confederale del Lavoro di Pordenone […], viene stipulato il presente Contratto Collettivo di Lavoro Integrativo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle Imprese Edili ed Affini stipulato in Roma il 18 giugno 2008 rinnovato con Accordo Nazionale del 19 aprile 2010.

Art. 1 - Premesse e politiche a sostegno del lavoro nelle costruzioni
Attesa l'importanza strategica del settore delle costruzioni nella provincia di Pordenone, sia sotto il profilo economico, sia sotto quello sociale, le parti concordano sulla necessità di rafforzare gli istituti e le azioni volte a migliorare le condizioni di lavoro, con il duplice obiettivo di attrarre nel settore manodopera giovane e di tutelare ed incrementare le realtà imprenditoriali locali.
Considerata, inoltre, la grave congiuntura economica in cui versa in comparto delle costruzioni, non va sottovalutato il potenziale pericolo costituito da una concorrenza non sempre corretta.
Allo scopo le parti si impegnano a dare massima attuazione alle disposizioni in materia di sicurezza ed in materia di diritto all’informazione.
Allo stesso tempo le parti intendono rafforzare le iniziative volte a contrastare ogni forma di lavoro irregolare. Sotto questo aspetto è indispensabile rendere maggiormente efficace lo strumento del DURC, correlandolo anche alla verifica della congruità della manodopera, come previsto con l’accordo del 29 gennaio 2002, dal CCNL 20 maggio 2004, dall’Avviso Comune del 28 ottobre 2010 e dall’art. 118, comma 6 bis, del D.Lgs 163/2006.
È indispensabile, pertanto, al fine di non affievolire l'efficacia della dichiarazione di regolarità contributiva, che le Organizzazioni Nazionali concordino rapidamente un documento in ordine alle quote di incidenza della manodopera e la relativa disciplina applicativa per la verifica di congruità.
Le parti evidenziano, infine, la necessità di dare attuazione al tavolo comune di concertazione, istituito con il contratto integrativo del 31 ottobre 2002, al fine di monitorare l'andamento dell'attività nel settore, i presupposti e gli obiettivi per la determinazione dell’Elemento Variabile della Retribuzione, nonché tutti gli argomenti predetti.

Art. 2 - Diritti di informazione
Relativamente ai diritti di informazione, le parti richiamano espressamente le seguenti disposizioni:
- art. 14 del CCNL 18 giugno 2008, in ordine ad appalti e subappalti;
- art. 93 del CCNL 18 giugno 2008, in ordine ai contratti a termine;
- art. 24 del D.Lgs. 276 del 10 settembre 2003, relativamente al lavoro in “somministrazione”.
Per quanto concerne i contratti di appalto e subappalto, la Cassa Edile provvederà a mettere a disposizione delle Organizzazioni Sindacali, secondo una cadenza temporale da concordare, le comunicazioni pervenute dalle imprese ai sensi dell’art. 14 del CCNL. 18 giugno 2008.
Per quanto concerne i contratti a termine, secondo quanto previsto dall'art. 93 del CCNL 18 giugno 2008, l'Organizzazione Territoriale Ance fornirà alle OO.SS., in occasione degli incontri di concertazione di cui al precedente art. 1, le informazioni in merito all’utilizzo sul territorio di tali contratti.
Per quanto concerne i contratti di somministrazione di lavoro, l’impresa utilizzatrice effettuerà le comunicazioni di cui all'articolo 24, comma 4, del Decreto Legislativo 276/2003.
Le parti, inoltre, si impegnano, coordinandosi in ambito regionale, ad avviare e sostenere ogni iniziativa finalizzata alla realizzazione di un programma comune volto a mettere in rete le Casse Edili con gli altri enti in ordine alla “notifica preliminare” di cui all’art. 90 del D.Lgs. 81/06 mediante un sistema informatico.
In occasione delle sessioni di concertazione di cui all'articolo 1 saranno valutate le predette informazioni anche relativamente a quanto disposto dall'art. 93 del CCNL 18 giugno 2008.

Art. 3 - Ente Scuola Maestranze Edili Prevenzione e Sicurezza - Cassa Edile
Considerata l'evoluzione indotta nel comparto dall'organizzazione decentrata del lavoro, dalla specializzazione dei settori di intervento e dalle disposizioni legislative in materia di occupazione, la “formazione professionale” assume una funzione sempre più rilevante. Al fine di ottimizzare la gestione della formazione professionale, tali problematiche vanno inquadrate in un'ottica che supera la dimensione strettamente provinciale. Le parti, pertanto, convengono sulla inderogabile necessità di rendere operativo un coordinamento, su base regionale, formato dalle singole Scuole Edili Provinciali, in grado di attuare l'attività di formazione in modo coordinato ed univoco.
Al fine di verificare l’efficacia dei corsi organizzati dalle Scuole Edili ed i percorsi di crescita professionale, la Scuola Edile di Pordenone raccoglierà dati relativi agli avanzamenti conseguiti dai lavoratori che hanno frequentato positivamente i corsi professionali dalla stessa tenuti.
La partecipazione a tali corsi, da parte dei lavoratori, qualora avvenga durante il normale orario di lavoro, dovrà essere concordata con i datori di lavoro, al fine di non pregiudicare l’attività dei cantieri e sarà documentata con un apposito attestato personale rilasciato dall’Ente che certifichi il grado di formazione conseguito.
Come stabilito nel contratto integrativo provinciale 14 febbraio 1978, ai lavoratori muniti del predetto attestato, qualora svolgano le mansioni oggetto dell’addestramento, verrà riconosciuta dalle imprese la qualifica conseguita ed il trattamento economico inerente alla qualifica stessa.
L'Ente Scuola Maestranze Edili Prevenzione e Sicurezza provvederà ad informatizzare i dati relativi ai corsi professionalizzanti svolti dall’Ente e rilasciare estratto dei corsi effettuati dal lavoratore interessato.
Le parti si impegnano, anche con il coordinamento dell’Ente Scuola Maestranze Edili Prevenzione e Sicurezza, ad avviare e sostenere iniziative volte a realizzare, mediante un sistema centralizzato a livello regionale, quanto previsto dall’art. 114 del CCNL in ordine alla realizzazione della “borsa lavoro” non appena espletata favorevolmente analoga fase sperimentale già in atto in altre regioni del territorio nazionale.
Le parti si impegnano a dare immediata attuazione ad eventuali accordi, da stipulare a livello nazionale, relativi all’iscrizione degli impiegati alla Cassa Edile.

Art. 4 - Sicurezza - Rappresentante territoriale dei lavoratori per la sicurezza - Sistema premiale per la sicurezza
Ravvisata la necessità di adeguarsi a livello territoriale alle previsioni del D.Lgs. 81/08 in materia di sicurezza, ed in attuazione dell'art. 4 del precedente contratto integrativo provinciale, le parti convengono sull'opportunità di confermare l’istituzione, relativamente alle imprese ove non è stata eletta tale figura, della Rappresentanza Territoriale dei Lavoratori per la Sicurezza, nelle ipotesi stabilite dalla vigente disciplina in materia.
1 criteri e le modalità di espletamento dell’attività del RLST saranno concordati con 1’ESMEPS, secondo principi finalizzati a realizzare una piena collaborazione fra le parti e all’affermarsi della cultura della prevenzione in materia di sicurezza.
Al fine di favorire l'applicazione dell'attività in argomento, di norma, la comunicazione di cui affari. 102 del D.Lgs. 81/08 al RLST sarà eseguita secondo lo schema allegato al presente articolo.
Con decorrenza 1° dicembre 2012 l’attuale contributo destinato allo scopo, pari allo 0,10%, sarà incrementato dello 0,05%. Contestualmente sarà ridotto il contributo destinato al finanziamento della prestazione CIG Apprendisti dello 0,05%. Pertanto, a partire dal 1° dicembre 2012, le contribuzioni destinate al finanziamento del RLST e delle prestazioni CIG Apprendisti saranno le seguenti:
- Contributo RLST 0,15%;
- Contributo CIG Apprendisti 0,10%.
Le parti inoltre concordano che le imprese regolari sotto il profilo della sicurezza continueranno a beneficiare della riduzione dello 0,20% sulla contribuzione APE, prevista dall’art. 4 del precedente contratto integrativo provinciale del 20 giugno 2006.
Sono escluse dal beneficio, e quindi considerate irregolari ai sensi del presente articolo, le imprese nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna, passala in giudicato, in materia di sicurezza sul lavoro, che in tal senso dovrà essere comunicata anche alla Cassa Edile da parte dell'impresa.
Tale sgravio potrà essere reintrodotto trascorsi 12 mesi dalla pronuncia di cui al precedente punto, qualora l'impresa non sia ulteriormente incorsa in analoghi eventi, e salvo parere favorevole del ESMEPS.

Art. 5 - Tesserino identificativo
Le parti convengono di invitare gli organi della Cassa Edile a disporre affinché il tesserino identificativo di cui alla legge n. 248/2006 e s.m.i. venga prodotto dalle strutture della stessa Cassa. Analogamente, le imprese facenti parte di Ance Pordenone utilizzeranno, in via ordinaria e salvo impedimenti oggettivi, le tessere prodotte dalla Cassa Edile.
Le tessere dovranno riportare tutte le indicazioni previste dall’art. 5 della L. 136/2010 e dell’art. 18 del D.Lgs 81/2008.
Qualora dovesse variare il contenuto della tessera in funzione di future modificazioni normative, la Cassa Edile sarà invitata ad adeguarvisi, salvo impedimenti oggettivi.

Art. 10 - Lavori fuori zona e mensa
[…]
Quarta dichiarazione a verbale
Per quanto concerne la regolamentazione dei servizi mensa, le parti confermano la validità ed efficacia dell’allegato Accordo del 14/04/1998 (Allegato 1).

Art. 12 - Lavori speciali disagiati
Ad integrazione della declaratoria contenuta nell'art. 20 del CCNL, vengono riconosciute le condizioni di “lavori speciali disagiati” per gli operai addetti alle seguenti mansioni:
o) lavori eseguiti da lavoratori che operano con i piedi immersi nel calcestruzzo con profondità superiore a 20 cm;
p) lavori eseguiti con l'ausilio di tecniche alpinistiche eseguiti con l'impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi mobili;
q) lavori stradali di bitumazione, limitatamente ai soli operai addetti alla manipolazione di conglomerati bituminosi a caldo, alla spalmatura ed alla spruzzatura.
Ai fini dell'applicazione del presente articolo pertanto si conviene di integrare quanto previsto dall'art. 20 del CCNL con la seguente tabella:

 

Perc. Oraria

o) lavori eseguiti da lavoratori che operano con i piedi immersi nel calcestruzzo con profondità superiore a 20 cm;

16%

p) lavori eseguiti con l'ausilio di tecniche alpinistiche eseguiti con l'impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi mobili;

10%

q) lavori stradali di bitumazione, limitatamente ai soli operai addetti alla manipolazione di conglomerati bituminosi a caldo, alla spalmatura ed alla spruzzatura

 

indennità oraria lorda

€0,49


Al lavoratore adibito a “lavori speciali disagiati” verrà consegnato mensilmente uno stampato nel quale, da un lato è riportato l'elenco dei lavori disagiati di cui all'art. 20 del CCNL 18 giugno 2008, integrato con le lavorazioni introdotte dal presente articolo, dall'altro, il prospetto delle ore svolte giornalmente dal lavoratore.
Sarà cura del lavoratore concordare con l'impresa le modalità dì registrazione, di tenuta e di consegna del modulo in argomento.

Art. 13 - Contrattazione di anticipo
Si provvedere ad attivare la procedura di concertazione preventiva in presenza di opere pubbliche di grandi dimensioni, secondo i criteri indicati nell’art. 113 del CCNL 18 giugno 2008.
L’accordo di cui al presente articolo, accedente a lavori di grandi dimensioni incidenti su più province, al quale partecipano le Associazioni Nazionali che hanno stipulato il CCNL 18 giugno 2008, le Territoriali interessate e le imprese aggiudicatarie dell’opera, è sostitutivo della contrattazione integrativa provinciale per le materie in esso disciplinate.
L’accordo in argomento attiene ai profili logistici del cantiere, ai rapporti con gli organismi paritetici di settore, alla sicurezza, alla disciplina applicabile per quanto attiene il livello territoriale di contrattazione.
Nella provincia di Pordenone l'accordo di cui al presente articolo si applica nell'ambito di cantieri i cui lavori superano 20 milioni di euro.
In caso di opere di particolare rilevanza socio-economica, il cui importo dei lavori non superi la soglia sopra citata, le parti potranno comunque incontrarsi al fine di valutare la sussistenza dei presupposti e delle necessità sulla cui scorta si rende opportuna l’eventuale concertazione preventiva di cui al comma 1.

Allegato 1 Mensa
L’anno 1998, addì 14 aprile in Pordenone tra il Collegio Costruttori Edili ed Imprenditori Complementari della provincia di Pordenone […] e il Sindacato Provinciale Fillea - Cgil della Camera Confederale del Lavoro dì Pordenone […], il Sindacato Provinciale Filca dell’Unione Sindacale Provinciale della Cisl di Pordenone […], il Sindacato Provinciale Feneal della Camera Sindacale Provinciale della Uil di Pordenone […], come convenuto all’atto della stipula del Contratto Collettivo di Lavoro 12 dicembre 1997, Integrativo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle Imprese Edili ed Affini stipulato in Roma il 5 luglio 1995, viene concordato quanto segue.
Mensa
Al fine di consentire una colletta applicazione delle pattuizioni contrattuali in materia di mensa, di cui ai Contratti Collettivi Provinciali di Lavoro 14 novembre 1980 e 12 dicembre 1997, di seguito viene riepilogata la normativa in vigore dal 1° aprile 1998, che le parti in sede di negoziazione confermano essere ispirata e collimante con quanto forma il disposto di cui al D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, le cui previsioni si intendono qui integralmente richiamate.
Nell’intento di migliorare le condizioni di lavoro nel settore dell’edilizia, le imprese provvederanno affinché nei loro cantieri o in altro ambiente idoneo di loro scelta nelle immediate vicinanze a partire dall’1.04.1998 possa essere consumato un pasto caldo composto da un primo piatto, secondo piatto, contorno, pane e bevanda.
Considerate le obiettive difficoltà esistenti a causa delle peculiarità del settore si conviene di fornire il pasto di cui al precedente comma in una delle seguenti forme alternative:
a) mensa da realizzare qualora si riscontri la compatibilità economica dell’istituzione del servizio e quando vi aderiscano più di n. 50 operai dell’impresa stessa;
b) ricorso a servizi esterni mediante l’utilizzo di centri di cottura interaziendali, anche gestiti da Enti pubblici;
e) fornitura del piatto caldo tramite ditte specializzate nella fornitura di pasti da asporto;
d) pubblici esercizi con i quali le imprese stipulino idonee convenzioni o contratti di somministrazione.
Nel caso in cui queste soluzioni, a giudizio dell’impresa, non fossero realizzabili, l’impresa provvederà a fornire il pasto caldo attraverso altre soluzioni idonee.
All’operaio che non accetta il servizio in uno dei modi offerti dall’impresa non spetta alcuna indennità.
Sono assorbiti sino a concorrenza i trattamenti in atto allo stesso titolo nelle imprese.
Gli impiegati dislocati e operanti nel cantiere potranno usufruire dello stesso servizio offerto agli operai.