Categoria: 2015
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Tipologia: Ipotesi di accordo
Data firma: 22 dicembre 2015
Validità: 22.12.2015 - 31.12.2018
Parti: Confederazione Italiana dello Sport-Confcommercio imprese per l'Italia e Slc-Cgil, Fisascat-Cisl, Uilcom-Uil
Settori: Impianti e attività sportive profit e no profit
Fonte: confederazionedellosport.it

Sommario:

Premessa
Procedure per il rinnovo del CCNL
Validità e sfera di applicazione del contratto
Prima parte: Sistema di relazioni sindacali
Art. 1 - Relazioni sindacali a livello nazionale - Diritti di informazione
Art. 2 - Osservatorio Nazionale
Art. 3 - Ente bilaterale
Art. 4 - Composizione delle controversie - Procedure
Art. 5 - Tentativo di composizione per licenziamenti individuali
Art. 6 - Relazioni sindacali a livello aziendale - Premessa
Art. 7 - Relazioni sindacali a livello aziendale - Materie di contrattazione aziendale
Art. 8 - Diritti sindacali
Art. 9 - Assemblea
Art. 10 - Trattenuta contributi sindacali
Art. 11 - Delegato aziendale
Art. 12 - Tutela dell'Integrità fisica dei lavoratori - Condizioni ambientali
Art. 13 - Fondo EST
Seconda parte: Mercato del lavoro
Premessa
Art. 14 - Contratti a tempo determinato
Art. 15 - Limiti quantitativi
Art. 16 - Intensificazioni dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno
Art. 17 - Nuove attività
Art. 18 - Stagionalità (definizione attività stagionale)
Art. 19 - Diritto di precedenza
Art. 20 - Disciplina della successione dei contratti
Art. 21 - Informazioni
Art. 22 - Disciplina del contratto di somministrazione di lavoro
Art. 23 - Formazione continua - For.Te.
Apprendistato
Disciplina generale

Art. 24 - Proporzione numerica
Art. 25 - Limiti di età
Art. 26 - Disciplina generale
Art. 27 - Procedure di applicabilità
Art. 28 - Periodo di prova
Art. 29 - Trattamento normativo
Art. 30 - Livelli di inquadramento professionale e trattamento economico
Art. 31 - Malattia
Art. 32 - Referente per l'apprendistato
Art. 33 - Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato
Art. 34 - Obblighi del datore di lavoro
Art. 35 - Doveri dell'apprendista
Apprendistato professionalizzante
Art. 36 - Percentuale di conferma
Art. 37 - Durata dell’apprendistato
Art. 38 - Attività formativa: durata e contenuti
Art. 39 - Modalità di erogazione della formazione
Art. 40 - Riconoscimento della qualifica professionale e registrazione nel libretto formativo
Altre tipologie di apprendistato
Art. 41 - Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore
Art. 42 - Apprendistato di alta formazione e ricerca
Disposizioni finali
Art. 43- Rinvio alla legge
Part-time
Art. 44 - Premessa
Art. 45 - Rapporto a tempo parziale
Art. 46 - Lavoro supplementare
Art. 47 - Clausole flessibili
Art. 48 - Disciplina del rapporto a tempo parziale
Art. 49 - Riproporzionamento
Art. 50 - Quota oraria della retribuzione
Art. 51 - Ferie
Art. 52 - Mensilità supplementare
Art. 53 - Preavviso
Art. 53 bis- Rinvio alla legge
Terza parte: Disciplina del rapporto di lavoro
Classificazione del personale

Art. 54 - Evoluzione della classificazione
Art. 55 - Classificazione
Art. 56 - Assegnazione della qualifica
Art. 57 - Polizza assicurativa
Art. 58 - Orario
Art. 59 - Trasferimenti 
Art. 60 - Indennità di funzione
Art. 61 - Cassa assistenza sanitaria "Qu.A.S.’’
Assunzione
Art. 62 - Assunzione
Periodo di prova
Art. 63 - Periodo di prova
Orario di lavoro
Art. 64 - Orario normale settimanale
Art. 65 - Riposo giornaliero
Art. 66 - Durata massima dell'orario di lavoro
Art. 67 - Orario plurisettimanale
Art. 68 - Flessibilità dell'orario - Ipotesi aggiuntiva A)
Art. 69 - Flessibilità dell'orario - Ipotesi aggiuntiva B)
Art. 70 - Procedure
Art. 71 - Banca delle ore
Art. 72 - Decorrenza dell’orario per i lavoratori comandati fuori sede
Art. 73 - Fissazione dell'orario
Art. 74 - Disposizioni speciali
Art. 75 - Lavoratori discontinui
Art. 76 - Lavoratori minori di 18 anni di età
Riposo settimanale, festività e permessi retribuiti
Art. 77 - Riposo settimanale
Art. 78 - Festività
Art. 79 - Retribuzione prestazioni festive
Art. 80 - Retribuzione prestazioni nel giorno di riposo settimanale di legge
Art. 81 - Permessi retribuiti
Lavoro straordinario e notturno

Art. 82 - Norme generali lavoro straordinario
Art. 83 - Maggiorazione lavoro straordinario
Art. 84 - Lavoro ordinario notturno
Ferie
Art. 85 - Ferie
Art. 86 - Funzioni pubbliche elettive
Art. 87 - Determinazione del periodo di ferie
Art. 88 - Normativa retribuzione delle ferie
Art. 89 - Normativa per cessazione di rapporto
Art. 90 - Richiamo lavoratore in ferie
Art. 91 - Irrinunciabilità
Congedi - Diritto allo studio - Aspettativa
Art. 92 - Congedo matrimoniale
Art. 93 - Diritto allo studio
Art. 94 - Aspettativa per tossicodipendenza
Chiamata e richiamo alle armi, servizio civile
Art. 95 - Chiamata alle armi
Art. 96 - Richiamo alle armi
Missioni
Art. 97 - Missioni
Art. 98 - Disposizioni per i trasferimenti
Malattie e infortuni
Art. 99 - Malattia
Art. 100 - Normativa
Art. 101 - Obblighi del lavoratore
Art. 102 - Periodo di comporto
Art. 103 - Trattamento economico di malattia
Art. 104 - Infortunio
Art. 105 - Trattamento economico di infortunio
Art. 106 - Quota giornaliera per malattia e infortunio
Art. 107 - Festività
Art. 108 - Aspettativa non retribuita per malattia ed infortunio
Art. 109 - Tubercolosi
Art. 110 - Rinvio alle leggi
Art. 111 - Gravidanza e puerperio
Sospensione del lavoro
Art. 112 - Sospensione
Passaggi di qualifica
Art. 113 - Mansioni del lavoratore
Art. 114 - Mansioni promiscue
Art. 115 - Passaggi di livello
Trattamento economico
Art. 116 - Normale retribuzione
Art. 117 - Retribuzione di fatto
Art. 120 - Retribuzione mensile
Art. 121 - Quota giornaliera 
Art. 122 - Quota oraria
Art. 123 - Retribuzione nazionale conglobata
Art. 124 - Assorbimenti
Art. 125 - Indennità di cassa e maneggio denaro
Art. 126 - Prospetto paga
Mensilità supplementare (13a)
Art. 127 - 13ª mensilità
Risoluzione del rapporto di lavoro
A) Recesso

Art. 128 - Recesso ex articolo 2118 c.c.
Art. 129 - Recesso ex art. 2119 c.c.
Art. 130 - Normativa
B) Preavviso
Art. 131 - Preavviso
Art. 132 - Indennità sostitutiva del preavviso
Art. 133 - Trattamento di fine rapporto
Art. 134 - Cessione o trasformazione dell'azienda
Art. 135 - Fallimento dell'azienda
Art. 136 - Decesso del dipendente
Art. 137 - Corresponsione del trattamento di fine rapporto 
Art. 138 - Dimissioni
Doveri del personale e norme disciplinari
Art. 139 - Obbligo del prestatore di lavoro
Art. 140 - Divieti
Art. 141 - Giustificazione delle assenze
Art. 142 - Rispetto orario di lavoro
Art. 143 - Comunicazione mutamento di domicilio
Art. 144 - Provvedimenti disciplinari
Art. 145 - Codice disciplinare
Art. 146 - Normativa provvedimenti disciplinari
Responsabilità civili e penali
Art. 147 - Assistenza legale
Art. 148 - Normativa sui procedimenti penali
Divise e attrezzi
Art. 149 - Divise e attrezzi
Art. 150 - Fondo di previdenza complementare FONTE
Art. 151 - Decorrenza e durata
Allegato 1

Il giorno 22 dicembre 2015 in Roma, tra la Confederazione Italiana dello Sport- Confcommercio imprese per l'Italia (*) […], con la partecipazione di Confcommercio Milano e di Confcommercio Roma e con l'assistenza tecnica della Confcommercio imprese per l'Italia e la Slc-Cgil […], la Fisascat-Cisl […], la Uilcom-Uil […], si è stipulatala seguente ipotesi di Accordo per il CCNL degli impianti e delle attività sportive profit e no profit

(*) La Confederazione Italiana dello Sport-Confcommercio Imprese per l’Italia riassume quale socio unico Confcommercio le precedenti titolarità di socio di Attività Sportive Confederate (Asc) e della Federazione nazionale imprenditori impianti sportivi (Fiis)

Validità e sfera di applicazione del contratto
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro che trova applicazione al di fuori della disciplina dei rapporti tra società sportive e sportivi professionisti, regolati in modo specifico dalla Legge 23 marzo 1981, n. 91, modificata dalla Legge 586/1996, regolamenta su tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e, per quanto compatibile con le disposizioni di legge, i rapporti di lavoro a tempo determinato, tra le imprese e gli enti, anche di carattere associativo, che abbiano come finalità la gestione di atleti e/o l'utilizzo di un impianto o di aree destinate allo svolgimento della pratica sportiva, del fitness e del benessere ed il relativo personale dipendente, assunto successivamente al …
Si indicano di seguito, a titolo di esempio, gli impianti, i siti e le relative pratiche sportive rientranti nella sfera di applicazione del presente contratto:
1. Centri o siti sportivi polivalenti: strutture complesse che comprendono più impianti di varia tipologia e natura, indoor e outdoor, tra quelli di seguito elencati;
2. Palestre e scuole in genere: indirizzate all'insegnamento di discipline sportive, con finalità agonistiche e non (come ad esempio alzate di potenza, attrezzistica, ginnastica artistica, insegnamento arti marziali, boxe, sport da combattimento in genere, ecc.), oppure orientate all'insegnamento di attività contemplate nel fitness: vari tipi di ginnastica (posturale, rilassante, rassodante, dimagrante, ecc.), stretching, yoga, danze, aerobica, step, body building,ecc.;
3. Centri o siti fitness: strutture più o meno articolate, la cui tipologia di offerta, di tipo motorio e non solo, è finalizzata prevalentemente alla prevenzione, mantenimento e miglioramento del benessere psico-fisico della persona. Alle attività di tipo prettamente motorio (corsi di ginnastica individuale e/o di gruppo, in sale libere oppure attrezzate, oppure in acqua), si affiancano servizi per la cura della persona, tra cui trattamenti estetici, massofisioterapia,
medicina naturale (shiatsu, riflessologia plantare, ayurveda), sauna, bagno turco, idromassaggio, ecc.;
4. Centri o siti benessere: strutture orientate al benessere della persona; si distinguono dai centri fitness in quanto l'offerta delle attività di tipo motorio è decisamente ridotta e comunque non prevalente rispetto ai servizi di cura alla persona;
5. Centri o siti natatori/piscine: strutture per lo svolgimento di attività motorie in acqua, ludiche o sportive, quali ad esempio: nuoto, nuoto pinnato e sincronizzato, attività subacquee, pallanuoto, tuffi, addestramento al salvataggio, acquafitness, acquagym, idrospinning, ecc.;
6. Campi o aree per lo svolgimento della disciplina sportiva del tennis, del paddle e dello squash;
7. Campi o aree per lo svolgimento della disciplina sportiva del golf, del minigolf e del footgolf;
8. Campi o aree per lo svolgimento della disciplina sportiva del calcio, del calcetto, del rugby e del baseball;
9. Campi o aree per lo svolgimento della disciplina sportiva delia pallavolo, del basket, della pallamano, del beach volley e del beach tennis;
10. Maneggi, centri o siti ippici, dove, oltre alle tradizionali attività, si svolgano ponytrekking, attività turistica e ippoterapia;
11. Piste o aree per lo svolgimento della disciplina sportiva dell'atletica leggera;
12. Piste o aree per lo svolgimento della disciplina sportiva del pattinaggio, sia a rotelle che su ghiaccio e dell'hockey sia su ghiaccio che su prato;
13. Campi o aree per lo svolgimento della disciplina sportiva del bowling e delle bocce;
14. Sferisteri;
15. Campi o siti per il gioco del pallone elastico e della palla tamburello;
16. Laghetti o aree per lo svolgimento della disciplina della pesca sportiva;
17. Strutture o siti per tiro a volo, tiro con l'arco, tiro a segno;
18. Centri o siti finalizzati all'attività di orienteering, trekking, arrampicata e mountain byke;
19. Centri o siti per canottaggio, canoa, kayak: svolti su fiumi, torrenti, corsi d'acqua, bacini artificiali, navigli e piscine;
20. Centri o aree per lo svolgimento della disciplina sportiva del biliardo sportivo, del biliardino e del tennis da tavolo;
21. Centri o aree per io svolgimento delle attività di volo;
22. Centri o aree per lo svolgimento della disciplina degli sport nautici;
23. Centri o aree per lo svolgimento di sport ciclici (atletica, nuoto, canottaggio, canoa, ciclismo...), di sport di forza veloce (sollevamento pesi, lanci e salti nell'atletica, salto con gli sci, ecc.), di sport coordinativi complessi (ginnastica artistica e ritmica, tuffi, tiro a volo, nuoto sincronizzato..., di sport da combattimento (pugilato, lotta, scherma, judo....), di giochi sportivi (calcio, basket, volley, pallanuoto…), di discipline multiple (triathlon, pentathlon, decathlon …) e conseguente o eventuale gestione di allievi o atleti non regolati dalla Legge 23 marzo 1981, n. 91, modificata dalla Legge 586/1996.
24. Autodromi o aree per lo svolgimento di sport motoristici in genere;
25. Organismi e/o Enti associativi sportivi riconosciuti dal CONI
Le parti si danno atto che la suindicata elencazione ha carattere esemplificativo ed è quindi suscettibile di ampliamenti e modifiche.
Pertanto l'utilizzo del termine impresa o azienda, nel contratto, è estensivo e comprensivo di tutte le figure giuridiche datoriali, mentre sin d’ora si conviene che possono essere incluse nella sfera di applicazione del presente contratto altre realtà (imprese ed enti) che, attualmente già esistenti o nel futuro emergenti, si caratterizzino o vengano a caratterizzarsi per lo svolgimento di attività in qualche modo connesse o assimilabili a quelle sportive e motorie in genere, ricreative e del tempo libero.

Prima parte: Sistema di relazioni sindacali
Art. 1 - Relazioni sindacali a livello nazionale - Diritti di informazione

Annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, le parti stipulanti il presente CCNL si incontreranno al fine di effettuare un esame congiunto del quadro economico e produttivo del comparto, delle sue dinamiche strutturali, delle prospettive di sviluppo.
Nel corso dell’incontro saranno oggetto di informazioni e di esame congiunto:
a) lo stato e la dinamica qualitativa e quantitativa dell'occupazione derivante anche dall'utilizzo dell'apprendistato nonché l'andamento qualitativo e quantitativo dell'occupazione femminile, con le possibili azioni positive in linea con la Raccomandazione Cee 635/1984 e con la Legge n. 198/2006;
b) la formazione e riqualificazione professionale;
c) la struttura del settore nonché le prevedibili evoluzioni della stessa;
d) lo stato di applicazione delle principali leggi sul settore e la opportunità di eventuali loro modifiche e le politiche dirette a riforme di settore.
Le parti, per la realizzazione degli obiettivi previsti nei precedenti commi concordano sull'opportunità di istituire:
- l'Osservatorio Nazionale;
- l'Ente Bilaterale Nazionale;
L'Osservatorio Nazionale è composto da sei membri, dei quali tre designati dalla Confederazione Italiana dello Sport- Confcommercio imprese per l'Italia e tre designati dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti.

Art. 2 - Osservatorio Nazionale
L’Osservatorio Nazionale costituisce lo strumento per lo studio delle iniziative adottate dalle parti in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale.
A tal fine, l'Osservatorio attua ogni utile iniziativa, e in particolare:
a) programma ed organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del settore e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni anche al fine di fornire alle parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri di cui all’art. 1.
In questo contesto le Parti valuteranno l’opportunità di monitorare le diverse tipologie dei rapporti di lavoro presenti nel settore, al fine di determinare un quadro di riferimento normativo utile per tutte le parti interessate e in questo contesto valutare l’opportunità di strumenti di verifica o di certificazione ai sensi del D.Lgs. 276 del 2003 da parte dell’Ente Bilaterale Nazionale.
b) riceve dalle associazioni territoriali datoriali i dati territoriali previsti dal presente CCNL in materia di mercato del lavoro e li elabora anche a fini statistici.

Art. 3 - Ente bilaterale
Le Parti concordano di costituire, a far data dal 1 gennaio 2017, un Ente Bilaterale unico nazionale
L'Ente svolgerà le seguenti attività:
a) ricevere i dati sui contratti a tempo determinato, anche stagionali ed elaborare approfondimenti sullo stato del settore e l'evoluzione della platea contrattuale, al fine di individuare azioni a favore dell'incremento occupazionale e dello sviluppo delle imprese;
b) individuare figure professionali non previste nell'attuale classificazione, in relazione a processi di innovazione tecnologica/organizzativa di particolare rilevanza e sottoporle alte Organizzazioni stipulanti il presente CCNL;
c) svolgere le funzioni previste dal CCNL in materia di apprendistato, ivi compreso il rilascio del parere di conformità. In particolare definire i moduli e i formulari necessari per la predisposizione da parte del datore del Piano Formativo Individuale;
L'Ente bilaterale nazionale si avvale dell'Osservatorio nazionale di cui al precedente articolo 2.
[…]
Le Parti, in coerenza con quanto definito nell'accordo interconfederale del 20 febbraio 2014 tra Confcommercio e Cgil-Cisl-Uil, condividono che la bilateralità rappresenta un'opportunità per le imprese e i lavoratori e che debba essere luogo di partecipazione e dialogo costruttivo e che i principi che devono caratterizzare la bilateralità attengano alla trasparenza nella gestione ed alla efficienza nel funzionamento in linea con le aspettative delle imprese e dei lavoratori.
[…]

Art. 4 - Composizione delle controversie - Procedure
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 412-ter del codice di procedura civile, per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all'applicazione del presente contratto e di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto, è possibile promuovere un tentativo di conciliazione in sede sindacale presso la Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione appositamente costituita.
La Commissione di conciliazione territoriale è composta:
a) per i datori di lavoro, da un rappresentante dell'Associazione competente per territorio;
b) per i lavoratori, da un rappresentante dell'Organizzazione sindacale locale firmataria del presente contratto cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato.
La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l'Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia conferito mandato.
L'Associazione imprenditoriale ovvero l'Organizzazione sindacale dei lavoratori che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione per mezzo di lettera raccomandata A/R, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento.
Ricevuta la comunicazione, la Commissione Paritetica Territoriale provvederà entro 20 giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l'ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione.
Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo viene depositato a cura della Commissione di conciliazione presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente per territorio e a tal fine deve contenere:
1. il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata;
2. la presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere depositate presso la Direzione Provinciale del Lavoro;
3. la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate.
Le decisioni assunte dalla Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente contratto.
In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all'applicazione di una sanzione disciplinare, questa verrà sospesa fino alla conclusione della procedura.

Art. 6 - Relazioni sindacali a livello aziendale - Premessa
Le Parti, nel confermare la contrattazione di secondo livello quale strumento di vantaggio, che apra opportunità sia per i lavoratori che per le imprese, tenuto conto dei fattori che gravano sulle aziende e sui territori, individuano i seguenti criteri guida per l'esercizio di tale livello di confronto:
- la contrattazione di secondo livello si esercita per le materie delegate in tutto o in parte dal presente CCNL o dalla legge e deve riguardare materie ed istituti che non siano già stati negoziati a livello nazionale, secondo il principio del ne bis in idem;
[…]

Art. 7 - Relazioni sindacali a livello aziendale - Materie di contrattazione aziendale
Nelle aziende che abbiano, anche in più unità decentrate nell’ambito di una stessa provincia, più di 25 dipendenti potranno essere concordate particolari norme riguardanti:
- turni o nastri orari, distribuzione dell'orario di lavoro attraverso uno o più dei seguenti regimi di orario: turni continui, turni spezzati, fasce differenziate;
- eventuali forme di flessibilità in materia di orario di lavoro;
- determinazione di turni feriali ai sensi dell'art....;
- part-time;
- contratti a termine;
- tutela della salute e dell’Integrità fisica dei lavoratori, ambiente e sicurezza dei luoghi di lavoro;
- parità di opportunità uomo-donna;
- quanto delegato alla contrattazione dagli artt. 20 e 21 della legge n. 300/70 "Statuto dei lavoratori";
- erogazioni economiche aventi le caratteristiche di cui all'articolo precedente;
- altre materie espressamente demandate dagli articoli dei singoli istituti del presente CCNL.
In materia di classificazione del personale, possono essere oggetto di esame, se già non siano previste nel presente contratto, le eventuali qualifiche specifiche dell’azienda; per le figure d’interesse aziendale, sempreché non siano previste nella classificazione, e che assumano significato e valenza generali, le parti riporteranno alle parti stipulanti il presente CCNL, all'art...., le valutazioni in merito, anche fornendo adeguate proposte.
La contrattazione dovrà svolgersi con le RSU/RSA, con l'intervento, per i lavoratori, delle Associazioni sindacali facenti capo alle organizzazioni nazionali stipulanti e, per i datori di lavoro, dell'Associazione imprenditoriale competente.

Art. 8 - Diritti sindacali
In materia di diritti sindacali, si fa riferimento a quanto disposto dalla legge n. 300 del 20 maggio 1970 e successive disposizioni vigenti¹.

1 A tal fine le parti riconoscono la validità dell’Accordo sottoscritto il 22.3.96 tra Fiis-Confcommercio e Filis-Cgil, Fisascat-Cisl, Uilsic-Uil per la costituzione delle RSU, allegato al presente CCNL.

Art. 9 - Assemblea
Nelle unità nelle quali siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori in forza nell'unità medesima, hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi di interesse sindacali e del lavoro.
Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze Sindacali Aziendali costituite dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle Organizzazioni Nazionali stipulanti.
La convocazione dovrà essere di norma comunicata alla direzione dell'azienda entro la fine dell'orario di lavoro del secondo giorno antecedente la data di effettuazione e con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno.
Le riunioni potranno essere tenute fuori dell'orario di lavoro nonché durante l'orario di lavoro entro il limite massimo di dodici ore annue, per le quali verrà corrisposta la retribuzione di fatto di cui all'art. ...
Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori in forza nell'unità o gruppi di essi.
Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni del Sindacato che ha costituito la Rappresentanza Sindacale Aziendale.
Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto dell'esigenza di garantire la sicurezza delie persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti ed il servizio al pubblico. Tali modalità saranno concordate aziendalmente con l'intervento delle Associazioni sindacali facenti capo alle Organizzazioni Sindacali stipulanti.

Art. 11 - Delegato aziendale
Nelle aziende che occupano da 11 sino a 15 dipendenti, le Organizzazioni Sindacali stipulanti possono nominare congiuntamente un delegato aziendale, su indicazione dei lavoratori con compiti di intervento presso il datore di lavoro per l'applicazione dei contratti e delle leggi sul lavoro. Il licenziamento di tale delegato per motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni è nullo ai sensi della legge.

Art. 12 - Tutela dell'Integrità fisica dei lavoratori - Condizioni ambientali
Al fine di migliorare le condizioni ambientali di lavoro, nelle aziende che occupano più di 15 dipendenti, il consiglio dei delegati, e, in mancanza, la rappresentanza aziendale, può promuovere, ai sensi dell'art. 9 Legge 20 maggio 1970, n. 300, la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e la integrità fisica dei lavoratori e delle previsioni e delle attribuzioni di cui al D.Lgs. 81/2008.

Seconda parte: Mercato del lavoro
Premessa

Le parti, con la sottoscrizione del presente contratto, hanno inteso promuovere e potenziare le occasioni di impiego conseguibili mediante il possibile ricorso a una pluralità di strumenti in grado di soddisfare le esigenze rispettive delle imprese e dei lavoratori.
Obiettivo condiviso è quello di valorizzare le potenzialità produttive ed occupazionali del mercato del lavoro, con riferimento anche al personale femminile, mediante interventi che facilitino l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e consentano, in un quadro di regole preventivamente concordate, una maggiore flessibilità nell'impiego dei lavoratori.
Convengono, inoltre, sulla necessità di poter disporre di altri strumenti che permettano di facilitare in particolare l'inserimento nel lavoro di fasce deboli di lavoratori.

Art. 14 - Contratti a tempo determinato
È consentita l'assunzione del personale con prefissione di termini in tutti i casi o nelle condizioni espressamente previsti dalle leggi vigenti sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato.
L'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta da atto scritto. Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore. La scrittura non è tuttavia necessaria quando la durata del rapporto di lavoro puramente occasionale non sia superiore a dodici giorni.

Art. 15 - Limiti quantitativi
Le parti, nell'ambito della propria autonomia contrattuale, visto quanto stabilito dall'art. 23 d.lgs. n. 81/2015, confermano nelle misure di seguito indicate il numero di lavoratori che può essere impiegato con contratto a tempo determinato in ciascuna unità produttiva:

Base di computo

Contratti a tempo determinato

0-4

4

5-9

5

10-20

6

Oltre 20

30%


La base di computo è costituita dai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato che risultino iscritti nel libro unico del lavoro all'atto dell'attivazione dei singoli rapporti di cui al presente articolo. Le frazioni di unità si computano per intero.
Le parti confermano altresì che i limiti quantitativi di cui al presente articolo non si applicano ai contratti a termine stipulati dalle aziende di stagione di cui all'art.... del presente CCNL.
Gli accordi integrativi stipulati, a livello aziendale o territoriale, tra parti aderenti alle organizzazioni nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori stipulanti il presente CCNL, possono modificare le misure indicate al comma 1 e definire ulteriori ipotesi di esclusione, nonché individuare percorsi di stabilizzazione dei suddetti lavoratori. Restano ferme le esclusioni e le discipline specifiche previste dalla legge.

Art. 16 - Intensificazioni dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno
Le parti convengono, nell'ambito della propria autonomia contrattuale, che nei seguenti casi di intensificazioni dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno, quali:
• periodi connessi a festività, religiose e civili, nazionali ed estere;
• periodi connessi allo svolgimento di manifestazioni;
• periodi interessati da iniziative promozionali e/o commerciali;
• periodi di intensificazione stagionale e/o ciclica dell’attività in seno ad aziende ad apertura annuale.
esclusivamente per le ipotesi per le quali è previsto il limite del 30%, il numero complessivo delle assunzioni effettuate con contratto a tempo determinato, comprese quelle previste nell'alt. 15 non potrà superare il 50% annuo dell'organico a tempo indeterminato in forza nell'unità produttiva.

Art. 17 - Nuove attività
Ai sensi dell'art 23, co. 2, lettera "a" d.lgs. n. 81/2015 i contratti a tempo determinato stipulati dalle aziende in relazione alla fase di avvio di nuove attività saranno di durata limitata al periodo di tempo necessario per la messa a regime dell'organizzazione aziendale e comunque non eccedente i dodici mesi, tale limite può essere elevato fino a 24 mesi con accordo a livello aziendale e/o territoriale sottoscritto dalle OO.SS. firmatarie il presente CCNL.

Art. 18 - Stagionalità (definizione attività stagionale)
In relazione alla particolarità del settore sportivo inteso in tutte le sue più ampie articolazioni, le parti riconoscono che il concetto di "attività stagionale" - anch'esso presente in tale ambito - si è nel tempo modificato ed ampliato estendendosi ad una stagionalità fortemente condizionata non solo da esigenze di variazioni climatiche e cicliche ma soprattutto connesse all'organizzazione di eventi, manifestazioni, gare sempre più orientate anche ad interagire con Í calendari agonistici delle varie discipline sportive. In tale contesto si vuole altresì dare risposte certe ad una domanda dell'utenza amatoriale e del consumatore finale indirizzata a contemperare le particolari esigenze dei calendari scolastici in funzione dell'utilizzo stagionale degli impianti.
Di conseguenza, per meglio regolamentare le intensificazioni lavorative derivanti da tali istanze, le parti riconoscono e intendono regolamentare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, che la caratteristica della "stagionalità" è riconducibile a tutte le imprese degli impianti sportivi elencate nella sfera di applicazione all'art. ... del presente CCNL che nel corso dell'anno di riferimento interrompano la loro attività complessiva per un periodo continuativo non inferiore ad almeno 60 giornate continuative.
Dichiarazione a verbale
Le parti, nel darsi atto che con il presente CCNL sono state individuate soluzioni negoziali che tengono conto delle particolari esigenze delle aziende di stagione, ritengono opportuno sviluppare per una maggiore specializzazione dei relativi strumenti ed istituti contrattuali, una attività di monitoraggio anche attraverso l'Osservatorio di cui all'art. … del presente CCNL.

Art. 22 - Disciplina del contratto di somministrazione di lavoro
I prestatori di lavoro impiegati ai sensi della vigente normativa in materia di somministrazione a termine non potranno superare il 20% mensile dei lavoratori occupati nella stessa unità produttiva, al momento dell'attivazione dei singoli rapporti di cui al presente articolo, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con arrotondamento all'unità superiore dell'eventuale frazione superiore o uguale allo 0,5%.
In luogo della predetta percentuale, nelle singole unità produttive che abbiano meno di 30 dipendenti, è previsto il limite quantitativo di 5 assunzioni.
Per quanto non espressamente previsto valgono le norme di legge e i regolamenti vigenti.

Apprendistato
Disciplina generale
Art. 24 - Proporzione numerica

Considerato quanto disposto dagli artt. 41 e ss. d.lgs. n. 81/2015, le parti convengono che il numero di apprendisti che il datore di lavoro ha facoltà di occupare alle proprie dipendenze non può superare
il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro. Tale rapporto non può superare il 100 per cento per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre.

Art. 25 - Limiti di età
Le partì convengono che, in applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente, potranno essere assunti con il contratto di apprendistato professionalizzante e/o con contratto di alta formazione e ricerca i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, ovvero, con contratto di apprendistato professionalizzante, a partire dal compimento dei 17 anni se in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 226/2005, nonché con il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore i giovani che abbiano compiuto 15 anni e fino al compimento de! venticinquesimo anno di età.
Per i lavoratori apprendisti di età inferiore ai 18 anni, troveranno applicazione le norme contrattuali nazionali del CCNL dello Sport, in quanto compatibili.

Art. 26 - Disciplina generale
Ai fini dell'assunzione di un lavoratore apprendista è necessario un contratto scritto, nel quale devono essere indicati: la prestazione oggetto del contratto, il periodo di prova, il livello di inquadramento iniziale, quello intermedio e quello finale, la qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto e la durata del periodo di apprendistato. Il piano formativo individuale dovrà essere definito in forma sintetica.
La malattia, l'infortunio o altre cause di sospensione involontaria del rapporto superiore a 30 giorni consecutivi comportano la proroga del termine di scadenza del contratto di apprendistato, con il conseguente posticipo anche dei termini connessi ai benefici contributivi.
In tale ipotesi il datore di lavoro comunicherà al lavoratore la nuova scadenza del contratto di apprendistato.
[…]

Art. 27 - Procedure di applicabilità
A fini di monitoraggio sull'utilizzo delle varie tipologie di contratto di apprendistato, verrà inviata comunicazione dell'attivazione dei contratti di apprendistato all'Osservatorio costituito tra le Parti stipulanti ai sensi dell'art.... del presente contratto.

Art. 29 - Trattamento normativo
L'apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dalla disciplina contrattuale nazionale del CCNL Sport per i lavoratori appartenenti alla qualifica per la quale egli è stato assunto.
Nel rapporto di apprendistato il lavoro a tempo parziale avrà durata non inferiore ai 60 per cento della prestazione di cui all'art. ...e seguenti della disciplina contrattuale nazionale dello Sport, ferme restando per l'apprendistato professionalizzante le ore di formazione e le durate previste.

Art. 30 - Livelli di inquadramento professionale e trattamento economico
[…]
È vietato stabilire il compenso dell'apprendista secondo tariffe di cottimo.

Art. 32 - Referente per l'apprendistato
L'attuazione del programma formativo, nel rispetto delle previsioni contenute nel presente accordo, è seguita dal referente per l'apprendistato, interno od esterno, che dovrà essere individuato all'avvio dell'attività formativa.
Il referente interno per l'apprendistato, ove diverso dal titolare dell'impresa stessa, da un socio ovvero da un familiare coadiuvante, è il soggetto che ricopre la funzione aziendale individuata dall'impresa nel piano formativo e che dovrà possedere un livello di inquadramento pari o preferibilmente superiore a quello che l'apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato e competenze adeguate.
In caso l'azienda intenda avvalersi, per l’erogazione della formazione, di una struttura esterna, quest’ultima dovrà mettere a disposizione un referente per l’apprendistato provvisto di adeguate competenze.

Art. 33 - Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato
Il periodo di apprendistato effettuato presso altre aziende, le ore di formazione per l’acquisizione di competenze base e trasversali e le ore di formazione professionalizzante saranno computate presso il nuovo datore, anche ai fini dell’assolvimento degli obblighi formativi, purché per la formazione professionalizzante, l’addestramento si riferisca alle stesse attività e non sia intercorsa, tra un periodo e l’altro, una interruzione superiore ad un anno.

Art. 34 - Obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro ha l’obbligo:
a) di impartire o di far impartire nella sua azienda, all’apprendista alle sue dipendenze, l’insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato;
b) di non sottoporre l’apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo né in genere a quelle a incentivo;
c) di non sottoporre l’apprendista a lavori superiori alle sue forze fisiche o che non siano attinenti alla lavorazione o al mestiere per il quale è stato assunto;
d) di consentire all’apprendista, lo svolgimento della formazione prevista nel piano formativo individuale, nel rispetto delle previsioni di legge;
e) di accordare all'apprendista i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi al conseguimento di titoli di studio;
f) di ottemperare a quanto previsto dai successivi artt.... [formazione].

Art. 35 - Doveri dell'apprendista
L'apprendista deve:
a) seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire col massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
b) prestare la sua opera con la massima diligenza;
c) partecipare attivamente con assiduità e diligenza alle attività formative previste nel proprio piano formativo individuale, nel rispetto delle modalità ivi previste;
d) osservare le norme disciplinari generali previste dalla disciplina contrattuale nazionale del CCNL Sport e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni di azienda, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge.
L'apprendista è tenuto a svolgere la formazione di cui al presente accordo, anche se in possesso di un titolo di studio.

Apprendistato professionalizzante
Art. 37 - Durata dell’apprendistato

Il rapporto di apprendistato si estingue in relazione alle qualifiche da conseguire secondo le scadenze di seguito indicate:

Livello Durata
II 36
III 36
IV 36
V 36
VI 24


Art. 38 - Attività formativa: durata e contenuti
il percorso formativo dell'apprendista è definito in relazione alla qualifica professionale e al livello d'inquadramento previsto dalia disciplina contrattuale nazionale che l'apprendista dovrà raggiungere, entro i limiti di durata massima che può avere il contratto di apprendistato fissati dall'art. ...[durata dell'apprendistato].
in tal senso, i requisiti della formazione professionalizzante in termini quantitativi sono quelli indicati nella tabella seguente.
Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso gli istituti di formazione, si cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi.
È in facoltà dell'azienda anticipare in tutto o in parte le ore di formazione previste per gli anni successi Le ore di formazione di cui al presente articolo sono comprese nell'orario normale di lavoro.
[…]

Art. 39 - Modalità di erogazione della formazione
Nel rispetto di quanto previsto dai precedenti articoli... [obblighi del datore di lavoro e attività formativa durata e contenuti] in relazione all'orario di svolgimento dell'attività formativa ed in materia di registrazione della formazione erogata, la formazione a carattere professionalizzante può essere svolta in aula, on the job, nonché tramite io strumento della formazione a distanza (FAD) e strumenti di e-learning ed in tal caso l'attività di accompagnamento potrà essere svolta in modalità virtualizzata e attraverso strumenti di teleaffiancamento o videocomunicazione da remoto.
Qualora l'attività formativa venga svolta esclusivamente all'interno dell'azienda, l'azienda dovrà essere in condizione di erogare formazione ed avere risorse umane idonee a trasferire conoscenze e competenze richieste dal piano formativo, assicurandone lo svolgimento in idonei ambienti, come indicato nel piano formativo.

Altre tipologie di apprendistato
Art. 41 - Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore

Per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta.

Art. 42 - Apprendistato di alta formazione e ricerca
Per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta.
Dichiarazione delle parti
Le parti, in relazione alle previsioni di cui ai precedenti artt. 41 e 42, si danno reciprocamente atto che, stante la rilevanza attribuita a tali tipologie contrattuali, non appena saranno in vigore i necessari decreti ministeriali di attuazione o qualora intervenissero ulteriori modifiche, si incontreranno per operare le opportune armonizzazioni.

Disposizioni finali
Art. 43- Rinvio alla legge

Per quanto non disciplinato dal presente accordo te parti fanno espresso riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia ed alle previsioni contenute nella disciplina contrattuale nazionale del CCNL dello Sport.

Part-time
Art. 53 bis- Rinvio alla legge

Per quanto non disciplinato dal presente accordo le parti fanno espresso riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Terza parte: Disciplina del rapporto di lavoro
Classificazione del personale
Art. 58 - Orario

Ai Quadri si applicano le disposizioni di cui all’art … del presente CCNL.

Orario di lavoro
Art. 64 - Orario normale settimanale

La durata normale del lavoro effettivo è fissata in 40 ore settimanali, distribuito su cinque o sei giorni lavorativi.
[…]
Ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n. 66/2003 e successive modifiche ed integrazioni, per orario di lavoro si intende qualsiasi periodo in cui il lavoratore è a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio delle sue attività e funzioni.
Per lavoro effettivo si intende ogni lavoro che richiede un'applicazione assidua e continuativa; non sono considerati come lavoro effettivo il tempo per recarsi al posto di lavoro, i riposi intermedi presi sia all'interno che all'esterno dell'azienda, le soste comprese tra l'inizio e la fine dell'orario di lavoro giornaliero.

Art. 65 - Riposo giornaliero
Ai sensi del decreto legislativo n. 66/2003, ferma restando la durata normale dell'orario settimanale, il lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo consecutivo nelle 24 ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di reperibilità ovvero nelle ipotesi di deroga concordate al secondo livello di contrattazione.
In attesa della regolamentazione ai sensi del comma precedente, il riposo giornaliero di 11 ore consecutive può essere frazionato per le prestazioni lavorative svolte anche nelle seguenti ipotesi:
• cambio del turno/fascia;
• interventi di ripristino della funzionalità di macchinari, impianti, attrezzature;
• attività straordinarie finalizzate alla sicurezza degli impianti e/o delle persone;
• allestimenti in fase di avvio di nuove attività, manifestazioni, allestimenti e riallestimenti straordinari;
• aziende che abbiano un intervallo tra la chiusura e l’apertura del giorno successivo inferiore alle 11 ore per massimo 8 volte nell’arco del mese.
In tali ipotesi, al fine di garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, le parti convengono che la garanzia di un riposo minimo continuativo di almeno 9 ore rappresenta un'adeguata protezione degli stessi.

Art. 66 - Durata massima dell'orario di lavoro
Ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 66/2003 la durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 7 giorni, le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario.
Le parti concordano che la durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a 6 mesi in applicazione di quanto previsto dal 3° e 4° c. del Dlgs n. 66 del 8 Aprile 2003.
Tale periodo, ai sensi dell'art 4 c. 4 del Dlgs n. 66 del 8 Aprile 2003 è elevato a 12 mesi in caso di:
- esigenze relative all'organizzazione di gare, manifestazioni e fiere nonché per le attività connesse.
- Necessità non programmabili connessa alla manutenzione straordinaria degli impianti; 
Punte di più intense attività non ricorrenti, derivate da richieste di mercato.

Art. 67 - Orario plurisettimanale
Fatto salvo il confronto in materia di orario di lavoro previsto in sede di contrattazione aziendale, per far fronte alle variazioni dell'intensità lavorativa dell'azienda, questa potrà realizzare diversi regimi di orario, rispetto all'articolazione prescelta, con il superamento dell'orario contrattuale in particolari periodi dell'anno sino al limite di 44 ore settimanali, per un massimo di 16 settimane.
A fronte della prestazione di ore aggiuntive ai sensi dei precedenti commi, l'azienda riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dell'anno ed in periodi di minore intensità lavorativa, una pari entità di ore di riduzione.
Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per anno si intende il periodo di 12 mesi seguente la data di avvio del programma annuale di flessibilità.
[…]
Resta inteso che, per quanto riguarda il lavoro straordinario, nel caso di ricorso a regimi di orario plurisettimanale, esso decorre dalla prima ora successiva all'orario definito.
L'azienda provvederà a comunicare per iscritto ai lavoratori interessati il programma di flessibilità; le eventuali variazioni dovranno essere comunicate per iscritto con un preavviso di almeno 15 giorni.
Al termine del programma di flessibilità, le ore di lavoro prestate e non recuperate saranno liquidate con la maggiorazione prevista per le ore di straordinario di cui all'art… e nei limiti previsti dall'art. …

Art. 68 - Flessibilità dell'orario - Ipotesi aggiuntiva A)
Nell'ambito del secondo livello di contrattazione possono essere realizzate diverse intese per il superamento dei limiti di cui al precedente art… , con le seguenti modalità:
superamento dell'orario contrattuale in particolari periodi dell'anno da 45 ore sino al limite di 48 ore settimanali per un massimo di 16 settimane.
Ai lavoratori a cui si applica tale criterio di flessibilità verrà riconosciuto, un incremento del monte ore annuo dei permessi retribuiti di cui all'art pari a 20 minuti per ciascuna settimana di superamento dell'orario normale settimanale;
A fronte della prestazione di ore aggiuntive, l'azienda riconoscerà ai lavoratori interessati nel corso dell'anno, una pari entità di riduzione dell'orario di lavoro.
Il 50% delle ore da recuperare sarà articolato secondo il programma di flessibilità.
Il restante 50% delle ore suddette verrà contabilizzato nella banca delle ore ed utilizzato dal lavoratore con riposi compensativi.

Art. 69 - Flessibilità dell'orario - Ipotesi aggiuntiva B)
Nell'ambito del secondo livello di contrattazione possono essere realizzate diverse intese per il superamento dei limiti di cui al precedente art sino ad un massimo di 48 ore settimanali per un numero di 24 settimane, con le seguenti modalità:
1. superamento dell'orario contrattuale in particolari periodi dell'anno sino al limite di 44 ore settimanali per un massimo di 24 settimane;
2. superamento dell'orario contrattuale in particolari periodi dell'anno sino al limite di 48 ore settimanali per un massimo di 24 settimane.
Ai lavoratori a cui si applica il precedente criterio di flessibilità sub 1. verrà riconosciuto un incremento del monte ore annuo dei permessi retribuiti di cui all'art...., pari a 20 minuti per ciascuna settimana di superamento dell'orario normale settimanale.
Ai lavoratori a cui si applica il precedente criterio di flessibilità sub 2. verrà riconosciuto un incremento del monte ore annuo dei permessi retribuiti di cui all'art. pari a 50 minuti per ciascuna settimana di superamento dell'orario normale settimanale.
A fronte della prestazione di ore aggiuntive, l'azienda riconoscerà ai lavoratori interessati nel corso dell'anno, una pari entità di riduzione dell'orario di lavoro.
Il 50% delle ore da recuperare sarà articolato secondo il programma di flessibilità.
Il restante 50% delle ore suddette verrà contabilizzato nella banca delle ore ed utilizzato dal lavoratore con riposi compensativi.

Art. 70 - Procedure
Le modalità operative della flessibilità sono disciplinate dal presente articolo.
[…]
Resta inteso che, per quanto riguarda il lavoro straordinario, nel caso di ricorso a regime di orario plurisettimanale, esso decorre dalla prima ora successiva all'orario definito per ciascuna settimana.
In caso di mancata fruizione dei riposi compensativi individuali di cui agli artt...., le ore di maggior lavoro prestate e contabilizzate nella banca delle ore saranno liquidate con la maggiorazione prevista per le ore di straordinario corrispondente entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di maturazione.
Le ore liquidate a tale titolo devono rientrare nei limiti previsti dall'art ...
Al fine di consentire il confronto di cui al primo comma degli artt.... le aziende con contrattazione aziendale provvederanno a comunicare il programma di flessibilità alle RSU/RSA e alle OO.SS. territoriali. Le altre imprese effettueranno analoga comunicazione all'Ente Bilaterale competente per territorio.
L'azienda provvederà altresì a comunicare per iscritto, con congruo preavviso, ai lavoratori interessati il programma definito di applicazione della flessibilità; le eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto.
Ai fini dell'applicazione della flessibilità di cui agli artt.... per anno si intende il periodo di 12 mesi seguenti la data di avvio del programma annuale di flessibilità.

Art. 71 - Banca delle ore
Le parti, riconoscendo l'opportunità che i lavoratori siano messi in condizione di utilizzare i riposi compensativi di cui all' ultimo comma degli artt… , che sono a disposizione del singolo lavoratore, convengono di istituire la banca delle ore la cui fruizione avverrà con le seguenti modalità:
- i lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per usufruire dei riposi compensativi, non dovranno superare la percentuale del 10% della forza occupata ed escludendo dai periodi dell'anno interessati all'utilizzo dei permessi i mesi di luglio, agosto e dicembre. Per la giornata di sabato o quella di maggiore intensità lavorativa nell'arco della settimana la percentuale non dovrà superare il 5% della forza occupata. Per le unità produttive al di sotto dei 30 dipendenti, tale diritto sarà goduto individualmente e a rotazione tra tutto il personale interessato;
- i riposi compensativi saranno normalmente goduti in gruppi di 4 o 8 ore;
- per rispondere a particolari esigenze aziendali, diverse modalità potranno essere concordate nell'ambito dei confronti previsti in sede decentrata aziendale o territoriale.
Al 31 dicembre di ogni anno l'azienda fornirà al lavoratore l'estratto conto individuale delle ore depositate nella banca, con i relativi movimenti.
Il prelievo delle ore maturate avverrà con preavviso scritto di 5 giorni.
Ai fini del diritto di precedenza fa fede la data della richiesta.

Art. 73 - Fissazione dell'orario
Fermi i limiti di durata massima e le disposizioni del presente contratto in materia, il datore di lavoro fisserà gli orari di lavoro armonizzando le istanze del personale con le esigenze dell'azienda. L'orario di lavoro risulterà da apposita tabella collocata in posizione ben visibile a tutto il personale interessato.

Art. 74 - Disposizioni speciali
Al personale preposto alla direzione tecnica o amministrativa dell'azienda o di un reparto di essa con la diretta responsabilità dell'andamento dei servizi - e cioè direttori tecnici o amministrativi, i capi ufficio ed i capi reparto che partecipano eccezionalmente alla vendita o al lavoro manuale - che per il tempo necessario al regolare funzionamento dei servizi ad esso affidati, presta servizio anche fuori dell'orario normale di lavoro non è dovuto alcun compenso speciale salvo per i servizi di notte o nei giorni festivi […]
Possono essere eseguiti oltre i limiti del normale orario giornaliero o settimanale lavori di riparazione, costruzione, manutenzione, pulizia e sorveglianza degli impianti e di quegli altri servizi che non possono compiersi durante l'orario normale senza inconvenienti per l’esercizio o pericolo per gli addetti, nonché le verifiche e prove straordinarie e la compilazione dell'inventario dell'anno.

Art. 75 - Lavoratori discontinui
La durata normale del lavoro per il seguente personale discontinuo o di semplice attesa o custodia addetto prevalentemente alle mansioni che seguono:
1) custodi anche di magazzino;
2) guardiani diurni o notturni;
3} portieri;
4) personale addetto alla estinzione degli incendi;
5} uscieri e inservienti;
6) personale addetto al carico e allo scarico;
7) sorveglianti che non partecipano direttamente al lavoro;
8) personale addetto agli impianti di riscaldamento, ventilazione e inumidimento;
è fissata nella misura di 45 ore settimanali, purché nell'esercizio dell'attività lavorativa eventuali abbinamenti di più mansioni abbiano carattere marginale, non abituale e non comportino comunque continuità di lavoro.

Art. 76 - Lavoratori minori di 18 anni di età
L'orario di lavoro non potrà comunque superare le sette ore giornaliere e le trentacinque ore settimanali, per i minori che non abbiano compiuto i quindici anni, le otto giornaliere e le quaranta settimanali, per i minori tra i quindici e i diciotto anni.
Restano ferme le condizioni di miglior favore in atto.

Riposo settimanale, festività e permessi retribuiti
Art. 77 - Riposo settimanale

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, alle quali il presente contratto fa esplicito riferimento.
[…]

Art. 80 - Retribuzione prestazioni nel giorno di riposo settimanale di legge
Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale di cui alla legge 22 febbraio 1934, n. 370, dovranno essere retribuite con la soia maggiorazione del 30% sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all'art. ..., fermo restando il diritto del lavoratore di godere il riposo compensativo nel giorno successivo, avuto riguardo alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Lavoro straordinario e notturno
Art. 82 - Norme generali lavoro straordinario

Le mansioni di ciascun lavoratore debbono essere svolte durante il normale orario fissato dal presente contratto.
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, è facoltà del datore di lavoro di richiedere prestazioni d'opera straordinarie a carattere individuale nel limite di 250 ore annue.
Fermi restando i limiti richiamati al precedente comma, ai sensi del comma 4 del D.Lgs. 66/03, il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario è, inoltre, ammesso in relazione a:
a) casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori;
b) casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione;
c) eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni collegate alla attività produttiva, nonché allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposti per le stesse, preventivamente comunicati agli uffici competenti ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e in tempo utile alle Rappresentanze sindacali aziendali;
d) punte di più intensa attività;
e) esigenze tecniche connesse all'assenza di altri lavoratori con diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci.
Le clausole contenute nel presente articolo hanno valore di accordo permanente fra le parti ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del d.lgs. 8 aprile 2003, n. 66.

Ferie
Art. 91 - Irrinunciabilità

Le ferie sono irrinunciabili e, pertanto, nessuna indennità è dovuta al lavoratore che spontaneamente sì presenti in servizio durante il turno di ferie assegnatogli.

Malattie e infortuni
Art. 104 - Infortunio

Le aziende sono tenute ad assicurare presso l'Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il personale dipendente soggetto all'obbligo assicurativo secondo le vigenti norme legislative e regolamentari.
Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro; quando il lavoratore abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto e il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all'Inail, il datore di lavoro resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso.
[…]

Art. 111 - Gravidanza e puerperio
Le parti, in considerazione dell'evoluzione normativa in corso rinviano alla disciplina di legge sulle materie di cui al presente titolo.

Risoluzione del rapporto di lavoro
A) Recesso
Art. 129 - Recesso ex art. 2119 c.c.

Ai sensi dell'art. 2119 del codice civile, ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro, prima della scadenza del termine se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (giusta causa).
[…]
A titolo esemplificativo, rientrano fra le cause di cui al primo comma del presente articolo le seguenti infrazioni commesse anche al di fuori del luogo e dell’orario di lavoro:
- il diverbio litigioso seguito da vie di fatto in servizio anche fra dipendenti, che comporti nocumento o turbativa al normale esercizio dell'attività aziendale;
- l'insubordinazione verso i superiori accompagnata da comportamento oltraggioso;
[…]
- il danneggiamento volontario di beni dell'azienda o di terzi;
- l'esecuzione, senza permesso, di lavoro nell'azienda per conto proprio o di terzi;
[…]

Doveri del personale e norme disciplinari
Art. 140 - Divieti

È vietato al personale ritornare nei locali dell'azienda e trattenersi oltre l'orario prescritto, se non per ragioni di servizio e con l'autorizzazione della azienda, salvo quanto previsto dall'art. ..., del presente contratto. Non è consentito al personale di allontanarsi dal servizio durante l'orario se non per ragioni di lavoro e con permesso esplicito.
Il datore di lavoro a sua volta, non potrà trattenere il proprio personale oltre l'orario normale, salvo nel caso di prestazione di lavoro straordinario.
Il lavoratore, previa espressa autorizzazione, può allontanarsi dal lavoro anche per ragioni estranee al servizio. In tal caso, è in facoltà del datore di lavoro richiedere il recupero delle ore di assenza con altrettante ore di lavoro normale nella misura massima di un'ora al giorno senza diritto ad alcuna maggiorazione.

Art. 142 - Rispetto orario di lavoro
I lavoratori hanno l'obbligo di rispettare l'orario di lavoro. […]

Art. 143 - Comunicazione mutamento di domicilio
[…]
Il personale ha, altresì, l’obbligo di rispettare ogni altra disposizione emanata dall'azienda per regolare il servizio interno, in quanto non contrasti con le norme del presente contratto e con le leggi vigenti, e rientri nelle normali attribuzioni del datore di lavoro.
Tali norme dovranno essere rese note al personale con comunicazione scritta o mediante affissione nell'Interno dell'azienda.

Art. 144 - Provvedimenti disciplinari
La inosservanza dei doveri da parte del personale dipendente comporta i seguenti provvedimenti, che saranno presi dal datore di lavoro in relazione alla entità delle mancanze e alle circostanze che le accompagnano:
1. biasimo inflitto verbalmente per le mancanze lievi;
2. biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1;
3. multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione di cui all'art. 120, Terza Parte;
4. sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10;
5. licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge, il provvedimento della multa si applica nei confronti del lavoratore che:
- ritardi nell'inizio del lavoro senza giustificazione, per un importo pari all'ammontare della trattenuta;
- esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
[…]
Il provvedimento della sospensione dalla retribuzione si applica nei confronti del lavoratore che:
- arrechi danno alle cose ricevute in dotazione ed uso, con dimostrate responsabilità;
- si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza;
- commetta recidiva, oltre la terza vota nell'anno solare, in qualunque delle mancanze che prevedono la multa, salvo il caso dell'assenza ingiustificata;
[…]
Salva ogni altra azione legale, il provvedimento di cui al punto 5 (licenziamento disciplinare) si applica esclusivamente per le seguenti mancanze:
[…]
- recidiva nei ritardi ingiustificati oltre la quinta volta nell'anno solare, dopo formale diffida per iscritto;
- grave violazione degli obblighi di cui all'art. 149, Terza Parte, 1° e 2° comma;
- infrazione alle norme di Legge circa la sicurezza per la lavorazione, deposito, vendita e trasporto;
[…]
- la recidiva, oltre la terza vota nell'anno solare in qualunque delle mancanze che prevedono la sospensione, fatto salvo quanto previsto per la recidiva nei ritardi.
[…]

Divise e attrezzi
Art. 149 - Divise e attrezzi

[…]
È, parimenti, a carico del datore di lavoro la spesa relativa agli indumenti che i lavoratori siano tenuti ad usare per ragioni di carattere igienico-sanitario.
Il datore di lavoro è, inoltre, tenuto a fornire gli attrezzi e gli strumenti necessari per l'esecuzione del lavoro.
[…]