Tipologia: CCPL
Data firma: 6 febbraio 2013
Validità: 01.03.2013 - 31.12.2013
Parti: Ance/Associazione Costruttori Edili e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Varese
Fonte: filleacgil.it

Sommario:

Parti stipulanti
Testo del contratto
Art. 1 (Sistema di informazioni)
Art. 2 (Impegni delle parti a contrastare il lavoro irregolare)
Art. 3 (Formazione professionale)
Art. 4 (Scuola edile)
Art. 5 (Salute e sicurezza sul lavoro)
• RLSA
• RLST
Art. 6 (Comitato paritetico per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro)
Art. 7 (Azioni per favorire l'accoglienza e l'integrazione)
Art. 8 (Orario di lavoro)
Art. 9 (Indennità territoriale di settore e premio di produzione)
Art. 10 (Elemento Variabile della retribuzione - EVR) Operai
Art. 10 bis (Una Tantum)
Art. 11 (Indennità di trasferta)
Art. 12 (Mensa)
Art. 13 (Ferie)
Art. 14 (Trattamento economico per ferie, gratifica natalizia)
Art. 15 (Previdenze sociali)
Art. 16 (Deleghe sindacali)
Art. 17 (Quote di adesione contrattuale)
Art. 18 (Cariche sindacali)
Art. 19 (Attrezzi di lavoro)
Art. 20 (Fondo carenza malattie di durata non superiore ai 7 giorni)
Art. 21 (Indumenti/calzature di lavoro)
Art. 22 (Previdenza complementare)
Art. 23 (Cassa edile)
Art. 24 (Modelli di denuncia e di versamento mensili alla Cassa edile)
Art. 25 (Prestazioni collaterali)
Decorrenza e durata
Stampa del contratto
Allegati

Contratto provinciale di lavoro per i dipendenti da imprese edili ed affini della provincia di Varese 1° marzo 2013 integrativo del CCNL 19 aprile 2010

Parti stipulanti
Ance Varese Associazione Costruttori Edili […], e (in ordine alfabetico) la Feneal-Uil Territoriale, […], la Filca-Cisl Territoriale […], la Fillea-Cgil Territoriale […]

Testo del contratto
Visti, il contratto collettivo nazionale di lavoro 19 aprile 2010 e in particolare l'art. 38, del contratto medesimo, sottoscritti dalle competenti Associazioni nazionali di categoria.
Richiamata, la premessa al citato CCNL 19 aprile 2010, che si intende qui integralmente riportata, si è convenuto quanto segue per la stipula del contratto collettivo provinciale di lavoro, integrativo del CCNL 19 aprile 2010, da valere per tutto il territorio della provincia di Varese, per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel citato CCNL e per gli operai e impiegati da essi dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di enti pubblici e per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle imprese stesse. 

Art. 1 (Sistema di informazioni)
In ossequio al "Sistema d'informazione" pattuito nei precedenti contratti provinciali e nell'accordo del 28 giugno 1994 istitutivo dell'Osservatorio provinciale sul mercato del lavoro del settore delle costruzioni:
- si concorda di realizzare nell'ambito delle materie e delle politiche delegate dalla contrattazione collettiva nazionale di settore l'istituzione di un sistema di informazione e di concertazione;
- ferma restando l'autonomia delle singole parti, si conviene che il sistema di concertazione e di informazione debba perseguire gli obiettivi individuati dalla contrattazione collettiva di settore.
In relazione a quanto precede, col dichiarato intento di conseguire positivi risultati per la categoria nel territorio di competenza, le parti firmatarie con precedente accordo hanno convenuto circa la realizzazione di un Osservatorio con l'obiettivo di creare un sistema informativo di rilevazione dei fenomeni presenti nel settore delle costruzioni per la provincia di Varese anche a supporto all'attuazione del sistema di concertazione e di informazione ai diversi livelli.
Le parti si danno altresì atto dell'attenzione data alla prevenzione infortuni con l'attuazione dell'intesa raggiunta con l'accordo provinciale dell'11 novembre 1997 - così come modificato ed integrato dall’Accordo Provinciale del 22 luglio 2011 che disciplinano l'istituzione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza su base territoriale e la formazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori, ai sensi del D.LGS. n. 81/2008 e s.m.i.
Nella consapevolezza che qualità, efficacia e bontà di risultati devono continuare a transitare attraverso comuni intenti e comuni azioni, le parti intendono pertanto proseguire nel loro reciproco impegno a traguardare ulteriori obiettivi mediante specifiche sinergie che:
a) favoriscano, innanzitutto, interventi utili ad un incremento dei livelli occupazionali;
b) garantiscano la continuità di un'accresciuta occupazione e regolarità mediante tutte quelle opportune iniziative sulla committenza, pubblica e privata;
c) assicurino la continuità di una politica del lavoro, che effettivamente premi regolarità, professionalità e produttività;
d) identifichino procedure mirate ad accrescere una corretta concorrenzialità tra le imprese, così comprimendo in modo sempre più marcato l'area di irregolarità;
e) rimuovano gli impedimenti e le difficoltà che ancora si frappongono alla piena applicazione delle norme legislative e dei disposti contrattuali in materia di sicurezza, di igiene e di ambiente di lavoro, come già attuato con i citati accordi sulla istituzione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di ambito territoriale - RLST.

Art. 2 (Impegni delle parti a contrastare il lavoro irregolare)
Le parti confermano il loro costante impegno nel contrastare il lavoro irregolare caratterizzato dal ricorso all'evasione contributiva (Inps, Inail, Cassa edile), dal mancato rispetto delle normative sulla sicurezza dei cantieri e dell'evasione fiscale che determinano situazioni di concorrenza sleale e di alterazione della regolarità del mercato.
In relazione a quanto precede le parti convengono:
1) di proseguire la propria collaborazione congiunta nel CLES di Varese e contribuire ad incrementare l'azione di monitoraggio, permanente, anche avvalendosi dell'Osservatorio provinciale, nei confronti delle evasioni normative e contributive e delle azioni poste in essere dagli Istituti previdenziali e dalla Direzione provinciale del lavoro per reprimere e prevenire tali evasioni;
2) di dar vita, in via sperimentale, ad un'azione comune tesa a stabilire un quadro di raffronto tra i dati in possesso della Cassa edile di Varese e quelli di pertinenza della CCIAA di Varese sulla base di un'intesa con quest'ultima, ciò al fine di consentire una precisa delineazione del fenomeno, fortemente distorsivo del mercato degli appalti e penalizzante sul piano occupazionale, costituito dalle imprese che, pur esercitando attività edile, non risultano iscritte alla Cassa edile e non osservano pertanto le particolari prescrizioni del contratto collettivo di settore;
3) in caso di accertamento, previa effettuazione degli opportuni riscontri incrociati con le risultanze della Cassa edile di Varese, dell'inadempienza, anche solo parziale degli obblighi di cui sopra, dovranno essere studiate ed attuate opportune iniziative di sensibilizzazione, nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi, e dei competenti Organi ispettivi nonché delle stazioni appaltanti, anche ai sensi di quanto previsto dalle leggi in materia;
4) che la Cassa edile della provincia di Varese dovrà assumere un ruolo primario nella realizzazione dell'azione testé concordata, fungendo da strumento operativo per la raccolta ed elaborazione dei dati che risulteranno in proposito necessari, quale soggetto legittimato all'intervento nei confronti delle imprese inadempienti e sede della raccolta delle informazioni relative all'attività dell'Osservatorio sull'andamento dell'attività edilizia nella provincia di Varese, nonché il rilascio del DURC come previsto dalle vigenti leggi in materia;
5) ogni contratto di subappalto vincolerà al rispetto della normativa legale e contrattuale del lavoro e della sicurezza sul lavoro e specificatamente del contratto integrativo provinciale;
6) le parti impegnano le imprese al rispetto di quanto previsto dalla contrattazione nazionale, ai sensi art. 14, CCNL 19 aprile 2010, per quanto riguarda gli obblighi di comunicazione preventiva dei subappalti;
7) presso la Cassa edile, utilizzando le predette comunicazioni, sarà tenuto l'elenco delle imprese che operano in subappalto nella provincia di Varese;
8) le Organizzazioni sindacali opereranno nei confronti delle imprese non iscritte alla Cassa edile operanti nella provincia di Varese, per promuovere l'adeguamento a quanto previsto nel presente articolo.

Art. 3 (Formazione professionale)
Le parti sociali territoriali considerano strategico l'impegno delle imprese e dei lavoratori in materia di formazione finalizzata a valorizzare le risorse umane, a migliorare la loro occupabilità ed il loro arricchimento professionale, anche in relazione alle innovazioni tecnologiche e organizzative, agli obiettivi di qualità, di sicurezza, ad esigenze di sviluppo della cultura d'impresa nella quale cresca la partecipazione ed il coinvolgimento dei lavoratori.
Le parti concordano che la formazione professionale è una componente essenziale per contribuire a migliorare la professionalità dei lavoratori già occupati o da inserire nel settore edile anche in relazione alle evoluzioni delle professionalità in atto, sia per dare risposte alle esigenze dello sviluppo professionale soggettivo ma soprattutto di risposta alla rarefazione, nel mercato del lavoro, di particolari professionalità e per la qualificazione di manodopera.
La scuola professionale edile rappresenta la struttura operativa a cui le parti affidano il compito di progettare, programmare, promuovere e gestire l'attività formativa del settore.
A tal fine si attueranno iniziative territoriali per stimolare la formazione professionale dei lavoratori per promuovere abilità e competenze, nella formazione professionale a tutti i livelli, al fine di facilitare l'inserimento e lo sviluppo professionale.
La formazione teorica dovrà privilegiare il decentramento sul territorio, sulla base della concentrazione di imprese e addetti del settore.
Per i lavoratori stranieri si realizzano periodicamente dei corsi di formazione di lingua "cantieristica" italiana, al fine di agevolare il loro inserimento e permanenza nel settore; tali corsi potranno essere organizzati in collaborazione con e tra gli Enti paritetici del settore edile e istituti di formazione pubblici e enti locali, Camera di commercio, ecc., e comunque dagli enti che di volta in volta saranno individuati dalle parti.

Art. 5 (Salute e sicurezza sul lavoro)
Nel confermare la prioritaria importanza della materia della tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, le parti si impegnano a ricercare ed attuare le azioni e le iniziative possibili per garantire il pieno rispetto della tutela della salute dei lavoratori e per favorire la piena attuazione delle misure di prevenzione e sicurezza previste dalle normative vigenti soprattutto al fine di ridurre il numero di infortuni nel settore a livello provinciale. Le parti ribadiscono la centralità del momento formativo quale strumento idoneo a concorrere, fattivamente, al conseguimento di un'adeguata e concreta cultura della prevenzione e coscienza antinfortunistica in grado di garantire apprezzabili e significativi risultati.
Le parti riconoscono, quindi, che la formazione per la sicurezza è l'elemento strategico fondamentale capace di intervenire efficacemente nella prevenzione dei comportamenti di tutti i soggetti volto a diffondere e consolidare tra gli addetti l'attuazione di buone prassi operative nella prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle imprese edili.
Nell'intento di migliorare le attuali condizioni di sicurezza nei cantieri, è indispensabile un impegno da parte delle imprese affinché in fase di avvio del cantiere vengano approntate tutte le misure di sicurezza previste dalle attuali norme legislative e contrattuali atte a prevenire gli infortuni sul lavoro.
A tal fine è auspicabile nei grandi cantieri definire, tra imprese Associazioni datoriali e Organizzazioni sindacali, un accordo quadro prima dell'apertura del cantiere stesso.
Le parti, considerati i positivi risultati conseguiti con le comuni azioni già attuate e nell'intento di fare della formazione e della informazione principio cardine della sicurezza, convengono di sviluppare, in termini operativi ulteriori iniziative in materia a favore dei lavoratori, oltre a quelle già previste e realizzate.
Pertanto al Comitato paritetico territoriale è demandata l'attuazione di una mirata attività di formazione ed informazione da sviluppare oltre che con materiale didattico, multimediale e il giornale "Conoscere e prevenire", mediante appositi incontri (le cosiddette "conferenze di cantiere") destinati ai lavoratori dipendenti delle imprese iscritte alla locale Cassa edile in modo da stimolare sempre di più il maggior numero di lavoratori a lavorare in sicurezza; (primo ingresso, prima e seconda conferenza generale, conferenza specifica per particolari fasi lavorative a significativo rischio, conferenza per lavoratori stranieri).
Ogni tipo di conferenza si concretizza con momenti formativi della durata di 4 ore.
Le parti convengono che a tutti i lavoratori nuovi assunti verrà consegnato un opuscolo, redatto dal CPT, sui rischi del settore, sulle norme antinfortunistiche, ecc.
Tale opuscolo sarà redatto anche nelle principali lingue dei lavoratori migranti presenti in provincia in modo che anche questi possano comprendere in modo corretto come lavorare in sicurezza e l'utilizzo dei dispositivi di protezione necessari ed indispensabili per l'espletamento di particolari fasi lavorative a significativo rischio.

RLSA
Riconfermando la validità dell'accordo 11 novembre 1997 con il quale fu deciso di promuovere corsi di formazione per RLSA, che si sono regolarmente svolti, con l'obiettivo di promuovere ulteriori azioni che migliorino le condizioni di sicurezza dei cantieri, le parti convengono che la durata della formazione per RLSA di prima nomina si realizzi a partire dal 2003 con corsi non inferiori a 32 ore, di cui 24 ore per il corso base ed ulteriori 8 ore di permessi retribuiti finalizzati ad accrescere e aggiornare le conoscenze in materia di sicurezza da parte degli RLSA nell'anno successivo alla nomina.
Per la procedura di elezione del RLSA, le Parti convengono di rimandare a quanto previsto dalla normativa di legge e contrattuale vigente in materia.

RLST
Visto il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., le parti hanno convenuto le modalità per l'attuazione di quanto ivi previsto con l'accordo dell'11 novembre 1997 - così come modificato ed integrato dall’Accordo Provinciale del 22 luglio 2011 qui richiamati integralmente.
Per quanto qui non richiamato si fa riferimento integralmente al CCNL, agli accordi Provinciali ed alle norme in materia vigenti.

Art. 6 (Comitato paritetico per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro)
Le parti riaffermano la validità della scelta concordemente adottata con l'accordo del 6 novembre 1979, resa operativa con l'accordo del 10 ottobre 1984, nel senso di riconoscere che il Comitato paritetico per la prevenzione degli infortuni l'igiene e l'ambiente di lavoro è anche valido strumento per la gestione di iniziative congiunte della categoria rivolte a migliorare le condizioni di salute e a limitare il rischio del lavoro in edilizia.
Le parti stipulanti ribadiscono il carattere prioritario del tema della sicurezza sul lavoro per le implicazioni sociali e produttive da esso prospettate. A tale proposito viene demandato al Comitato paritetico territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro della provincia di Varese, lo studio dei problemi afferenti la sicurezza nei cantieri e le condizioni lavorative ambientali.
Il CPT, avvalendosi delle prestazioni di personale tecnico esperto nella materia della sicurezza sul lavoro, fornisce consulenza in materia di sicurezza effettuando sopralluoghi tecnici con visite nei cantieri edili della provincia di Varese. In queste occasioni i tecnici del CPT individuano eventuali inadempienze rispetto alle normative e ne segnalano gli interventi migliorativi da adottare tempestivamente.
I sopralluoghi in cantiere si svolgeranno con la partecipazione dei RLSA e del RSPP, ove presenti.
I dati rilevati durante le visite dai tecnici nei cantieri saranno sistematizzati in dati statistici con valutazioni, e saranno oggetto di un confronto delle parti sociali.
In materia di prevenzione e sicurezza, per rendere il sistema più adeguato e consono all'evoluzione intervenuta nella tecnologia e nel processo produttivo, le parti intendono sempre più impegnare il Comitato paritetico, anche mediante forme di collaborazione con le strutture pubbliche, in particolare con il coinvolgimento dei servizi SPISAL delle AASSLL, preposte alla prevenzione infortuni, ad una capillare diffusione della cultura antinfortunistica dei datori di lavoro oltre che per i lavoratori.
Il CPT in collaborazione con la Cassa edile e l’Inail attuerà iniziative per acquisire tutti gli elementi di conoscenza sugli infortuni che accadono in provincia.
Il CPT promuove azioni di studio e di ricerca sui temi della salute e della sicurezza in modo da stilare prassi operative che aiutano a minimizzare il numero di incidenti sul lavoro nelle imprese edili.
Il Comitato ha sede autonoma e gestione finanziaria alimentata da un contributo a carico dei datori di lavoro, fissato a partire dal mese di luglio 2004 nella misura dello 0,45% (zero virgola quarantacinquepercento) calcolato su tutti gli elementi della retribuzione e riscosso attraverso la Cassa edile. Delle funzioni e delle iniziative del Comitato potranno beneficiare le imprese in regola con i contributi contrattuali.

Art. 8 (Orario di lavoro)
Con riferimento all'art. 5 del contratto collettivo nazionale 19 aprile 2010, l'orario di lavoro effettivamente prestato è stabilito in 40 ore settimanali distribuite su 5 giorni in tutti i 12 mesi dell'anno.
Eventuali modifiche dovute a esigenze di carattere tecnico-organizzativo della singola impresa dovranno essere concordate tra la Direzione dell'impresa e i delegati sindacali aziendali, e/o OO.SS. territoriali e dovranno risultare da atto scritto, fermo restando quanto previsto dagli artt. 5 e 19 del CCNL 19 aprile 2010. Resta valido quanto precisato dall'art. 10 del CCNL 19 aprile 2010 in materia di recuperi, fatto salvo quanto previsto dalla normativa in materia di Cassa integrazione guadagni. L'orario di inizio e di fine lavoro sarà concordato a livello aziendale fra i rappresentanti di cantiere e la Direzione stessa. Per i lavori preparatori e complementari, come di consuetudine, potranno essere concordate lievi variazioni di orario.
L'orario di lavoro di cantiere dovrà essere rispettato anche dalle imprese che eseguono il subappalto. Si riconferma la disciplina prevista dall'art. 5 del CCNL 19 aprile 2010 in materia di riposi annui, permessi individuali e riduzione di orario di lavoro.

Art. 12 (Mensa)
Il servizio di mensa sarà erogato secondo una delle seguenti modalità tra loro alternative:
a) Fornitura pasto caldo
L'impresa, in relazione all'ubicazione e alla durata dei cantieri (purché previsti per un periodo non inferiore ai 3 mesi), alle caratteristiche delle opere da eseguire, al luogo di residenza dei dipendenti su richiesta di almeno 15 dipendenti dell'impresa occupati nel cantiere, provvederà, nel cantiere o nelle immediate vicinanze, affinché si possa consumare un pasto caldo, mediante il ricorso a convenzioni con servizi esterni od allestimento di un servizio di mensa nel cantiere medesimo. Ove risulti necessario e ne sussistano le condizioni in relazione all'organizzazione e alla durata dei cantieri le disposizioni di cui sopra potranno trovare attuazione con la predisposizione di servizi comuni a più imprese.
Il pasto è inteso come primo piatto, secondo piatto, pane, contorno e 1/2 litro di acqua minerale, con esclusione di altre bevande.
b) Convenzione
In alternativa l'impresa potrà stipulare convenzioni con ristoranti/trattorie per la erogazione ai lavoratori di un pasto caldo con pagamento diretto, a carico dell'impresa, al fornitore del servizio.
c) Concorso al pasto
In alternativa i lavoratori potranno usufruire del pasto in trattoria e l'impresa concorrerà al costo del pasto, previa presentazione di idonea documentazione giustificativa della spesa […]
d) Indennità sostitutiva di mensa
In alternativa ove non si renda possibile l'attuazione di quanto sopra previsto, sarà corrisposta a tutti i lavoratori, una indennità sostitutiva mensa […]
e) Ticket restaurant
In alternativa l'impresa potrà avvalersi, in sostituzione e previo accordo con i lavoratori, dell'erogazione di ticket restaurant per un valore pari a quanto previsto per l’indennità sostitutiva di mensa.
Le prestazioni previste dal presente articolo non sono applicate ai dipendenti che hanno sottoscritto un contratto di lavoro con orario giornaliero pari o inferiore alle quattro ore e che non prestano la loro opera in cantiere.
Restano immutate le condizioni più favorevoli eventualmente praticate ai lavoratori presso le singole imprese.

Art. 19 (Attrezzi di lavoro)
Tutti gli attrezzi necessari per l'espletamento del proprio lavoro saranno consegnati ad ogni lavoratore da parte delle imprese e sostituiti ogni qualvolta si renda necessario. Valgono comunque le norme di cui all'art. 30 del vigente CCNL.

Art. 21 (Indumenti/calzature di lavoro)
Fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni legislative in materia di sicurezza sul lavoro, ed in particolare per quanto riguarda i DPI in capo all'impresa, con decorrenza 1° ottobre 2006 le imprese verseranno lo 0,40% (zeroquarantapercento) alla Cassa edile della provincia di Varese per la fornitura annuale di indumenti di lavoro/calzature da lavoro conformi alle normative antinfortunistiche, relative alle mansioni svolte da ciascun lavoratore iscritto alla Cassa edile compresi i lavoratori neoassunti.
La distribuzione viene annualmente effettuata dalla Cassa edile in base alle indicazioni dell'apposita Commissione.
La contribuzione di cui sopra verrà allocata nel Fondo indumenti/calzature.
La gestione operativa sarà affidata alla Commissione istituita dalla Cassa edile.
La fornitura annuale da parte della Cassa edile verrà di norma effettuata entro il mese di febbraio dell'anno successivo ai lavoratori in forza al 1° ottobre dell'anno precedente.
Per i nuovi assunti, successivamente alla data di cui al precedente comma, sarà effettuata con cadenze mensili.