Tipologia: Accordo
Data firma: 31 gennaio 2012
Validità: 01.10.2011 - 31.12.2014
Parti: Ance Pisa Gruppo Costruttori Edili/Unione Industriale Pisana e Filca-Cisl, Fillea-Cgil, Feneal-Uil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Pisa
Fonte: filleacgil.it

Sommario:

Art. 1
Art. 2 Sistema di concertazione e politiche del lavoro
Art. 3 Lotta al lavoro irregolare appalti e subappalti
Art. 4 Responsabilità sociale di impresa (RSI)
Art. 5 Sviluppo edilizia ecosostenibile/bioedilizia
Art. 6 Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione degli infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro della provincia di Pisa
Art. 7 Cassa edile e addestramento professionale
Art. 10 Elemento variabile della retribuzione
• Norma transitoria di prima applicazione aggiuntiva all'accordo territoriale Edilizia Industriale del 15 Dicembre 2011
• Verbale aggiuntivo all’accordo territoriale Edilizia Industriale del 15 Dicembre 2011
Art. 13 Mutualizzazione accantonamenti ferie e g.n.
Art. 15 Trasferta
Art. 18 Anzianità professionale edile
Art. 19 Centro ricreativo
Art. 20 Assistenza extra contrattuale
Art. 21 Dotazione antinfortunistica legge 626 (1. 81/08)
Art. 22 Quote di adesione contrattuale
Art. 23 Mensa
Art. 24 Indennità di trasporto
Art. 25 Indennità territoriale
Art. 26 Aliquote contributive Enti Paritetici
Art. 27 Prestazioni extracontrattuali
Art. 28 Decorrenza e durata
Nota aggiuntiva
Allegati

Verbale di accordo

Il giorno 31 Gennaio 2012 presso la sede dell'Unione Industriale Pisana si sono incontrati […] Ance Pisa Gruppo Costruttori Edili […], assistito dall’Unione Industriale Pisana […] e i segretari provinciali di Filca-Cisl […], Fillea-Cgil […], Feneal-Uil […], Le rappresentanze dei lavoratori del settore industria edile
A seguito della sottoscrizione dell’accordo territoriale Edilizia Industriale del 15 Dicembre 2011, le parti con il presente ano recepiscono i seguenti punti modificativi dell’Accordo territoriale Edilizia Industriale del 2006 e l’accordo 1° Giugno 2011 riguardante i contributi agli enti paritetici provinciali Cassa edile - Scuola Edile - Comitato Paritetico Territoriale sulla Sicurezza sul lavoro (CPT):

Art. 1
Il presente Accordo territoriale integra per le materie di pertinenza Provinciale, quanto previsto dal vigente CCNL 19.04.2010 per le Imprese Edili

Art. 3 Lotta al lavoro irregolare appalti e subappalti
Ai sensi dell'art. 14 del CCNL 19.4.2010 vengono ribadite le norme che regolano l'appalto ed il subappalto di opere pubbliche di seguito riportate.
a) l'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve disporre delle macchine e delle attrezzature necessarie per l'esecuzione delle lavorazioni oggetto dell'appalto o del subappalto.
All'impresa appaltatrice o subappaltatrice è tuttavia consentito di utilizzare anche macchine ed attrezzature disponibili nel cantiere per esigenze connesse con l'esecuzione dell’opera complessiva (ad esempio: gru, ponteggi, impianti di betonaggio).
b) L'impresa che, nell’esecuzione di una qualsiasi delle opere rientranti nella sfera di applicazione del presente contratto di lavoro, affidi in appalto o in subappalto le relative lavorazioni edili ed affini è tenuta a fare obbligo all'impresa appaltatrice o subappaltatrice di applicare nei confronti dei lavoratori da questa occupati nelle lavorazioni medesime il trattamento economico e normativo previsto nel presente contratto nazionale e negli accordi locali di cui all’art. 38 dello stesso.
L'impresa è tenuta a comunicare alla Cassa edile, competente per il cantiere cui sì riferiscono le lavorazioni appaltate o subappaltate, la denominazione dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice e a trasmettere la dichiarazione dell’impresa medesima di adesione al contralto nazionale ed agli accordi locati di cui al comma precedente, redatta secondo il fac-simile concordato tra le Associazione nazionali contraenti. Analoga comunicazione sarà data agli Istituti competenti per le assicurazioni obbligatorie di previdenza c di assistenza e alle Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.
L’impresa appaltante o subappaltante è tenuta altresì a comunicare ai dirigenti della Rappresentanza sindacale unitaria di cui all'art. 103 costituita nel cantiere cui si riferiscono le lavorazioni appaltate o subappaltate, la denominazione dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice e l’indicazione delle opere appaltate o subappaltate, delta durata presumibile dei lavori e del numero presumibile dei lavoratori che verranno occupati, nonché a trasmettere ai dirigenti stessi la dichiarazione dell’impresa medesima di adesione al contratto nazionale ed agli accordi locali di cui all’art. 38 redatta secondo il fac-simile concordato tra le Associazioni nazionali contraenti.
La comunicazione ai dirigenti della Rappresentanza sindacale unitaria - o, in mancanza di questa, ai sindacali competenti per la circoscrizione territoriale, per il tramite dell’Organizzazione territoriale dei datori di lavoro aderente alle Associazioni nazionali contraenti - deve essere effettuata quindici giorni prima dell’inizio della esecuzione dei lavori affidati in appalto o subappalto e almeno prima dell’inizio medesimo.
Facsimile Raccomandata a.r.
…omissis…
c) Fermi gli adempimenti di cui alla precedente lett. b), l’impresa appaltante o subappaltante è tenuta in solido con l’impresa appaltatrice o subappaltatrice - la quale esegua lavori aventi per oggetto principale una o più delle lavorazioni edili ed affini rientranti nella sfera di applicazione del CCNL - ad assicurare ai dipendenti dì quest’ultima adibiti alle lavorazioni appaltate o subappaltale e per il periodo di esecuzione delle stesse, il trattamento economico e normativo specificato al l° comma della lett. b).
Le parti ritengono per meglio attivare le clausole sopra riportate, che, nel l’ambito degli strumenti territoriali già in atto presso la Prefettura e la DPL, sia specificatamente evidenziato un comparto riferito all'edilizia, comparto nel quale siano presenti rappresentanti del settore espressione delle parti sociali al fine di apportare conoscenze specifiche utili al contrasto del lavoro irregolare.

Art. 4 Responsabilità sociale di impresa (RSI)
Le parti convengono di definire con atto separato linee guida per requisiti minimi tali da facilitare l'accesso all'ottenimento della certificazione RSI per le imprese che intendono ottenere tale certificazione.
Le parti ritengono che la RSI sia un atto di qualificazione delle imprese del settore, costituendo elemento di trasparenza all'osservanza degli obblighi contrattuali e legislativi.

Art. 6 Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione degli infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro della provincia di Pisa
Le parti prendono atto che il CPT è operante;
Le parti, applicazione dell’accordo territoriale del 1 Giugno 2011 tra Ance Pisa, Unione Industriale Pisana e Filca-Cisl, Fillea-Cgil e Feneal-Uil Provinciali, stabiliscono che il contributo di cui all’art. 93 del vigente CCNL è fissato nella misura dello 0,55%, calcolata sui valori retributivi convenzionali stabiliti dalla tabella allegata al punto 7 dell’Accordo 31 Marzo 2011 - Casse Edili.

Art. 21 Dotazione antinfortunistica legge 626 (1. 81/08)
La Cassa Edile invierà annualmente un kit antinfortunistico ai lavoratori iscritti alla Cassa Edile costituito da quanto possa occorrere per salvaguardare la incolumità dei lavoratori sul posto di lavoro.
Questo Istituto sarà finanziato, a partire dal 1/06/2011, con una percentuale a carico delle Imprese Edili pari allo 0,10% calcolata sui valori retributivi convenzionali stabiliti dalla tabella allegata al punto 7 dell’Accordo 31 Marzo 2011 - Casse Edili.

Art. 23 Mensa
L’impresa in relazione alla ubicazione ed alla durata dei cantieri e al luogo di residenza delle maestranze, provvederà affinché nel cantiere o nelle immediate vicinanze di esso possa essere consumato un pasto caldo.
[…]
La disposizione di cui ai due commi precedenti trova applicazione anche nei casi di apprestamento del servizio di mensa ai sensi dell’Art. 88 del CCNL del 19/04/2010
Ove non si renda possibile l’attuazione di quanto sopra previsto, sarà corrisposta una indennità sostitutiva […]
[…]
Le imprese edili che con carattere di continuità, operano all’interno di stabilimenti industriali, ove già esista un servizio di mensa, si impegnano a prendere contatti con la proprietà del servizio per verificare la possibilità di assicurare ai propri dipendenti ivi occupati il beneficio del servizio in parola alle condizioni previste dal presente articolo. […]
Il trattamento di cui al presente articolo, compete anche ai dipendenti con qualifica impiegatizia.