Categoria: 2012
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Tipologia: CCPL
Data firma: 28 dicembre 2012
Validità: 28.12.2012 - 31.12.2013
Parti: Collegio Imprenditori Edili ed Affini/Apmi e FLC
Settori: Edilizia, Edili ed affini, P.M.I., Modena
Fonte: filleacgil.it

Sommario:

Art. 1 Cassa Edile
Art. 2 Ente Scuola e Comitato Paritetico Territoriale
Art. 3 Anzianità professionale edile
Art. 4 Rappresentante dei lavoratori alla sicurezza territoriale
Art. 5 Appalti e sub-appalti
Art. 6 Cottimismo
Art. 7 Ferie
Art. 8 Orario di lavoro
Art. 9 Inquadramento
Art. 10 Indennità di funzione
Art. 11 Ritiro della patente
Art. 12 Indennità per addetti alla stesa del bitume
Art. 13 Indennità perforazione pozzi e palificatori
Art. 14 Indennità alta montagna
Art. 15 Vestiario
Art. 16 Trasferta
Art. 17 Trasporto (Casa - Lavoro)
Art. 18 Mensa
Art. 19 Reperibilità
Art. 20 Indennità di settore operai e premio di produzione impiegati
Art. 21 Elemento variabile della retribuzione (EVR)
Art. 22 Decorrenza e durata
Allegati
Allegato A) Verbale di accordo preliminare di rinnovo CCPL settore edilizia
Allegato B)

Modena, 28 dicembre 2012, tra il Collegio Imprenditori Edili ed Affini dell’Apmi di Modena e provincia […], assistiti dal […] Collegio Imprenditori Edili stesso e la FLC (Federazione Lavoratori delle Costruzioni di Modena) […], si è stipulato il presente Accordo collettivo provinciale integrativo al CCNL Aniem-Confapi del 12.05.2010 da valere per le piccole e medie aziende edili ed affini della provincia di Modena e per il personale da esse dipendenti.
Le parti si impegnano ad attivarsi nelle sedi opportune di cui all’accordo del 26/11/2012 (allegato B al presente contratto) al fine di individuare le iniziative più idonee per la riduzione del costo del lavoro.
La presente normativa si applica alle imprese sopra indicate, sia che eseguano lavori in proprio che per conto di enti pubblici e/o terzi privati.

Art. 1 Cassa Edile
Le parti esprimono un giudizio positivo sull'attività che la Cassa Edile ha svolto in questi anni.
In particolare modo si riconosce come questo Ente mutualistico sia stato in grado di migliorare la sua capacità di fornire informazioni, valutazioni e proposte alle parti in merito a problematiche riguardanti il settore.
È in tal senso che si riconosce l'utilità dell'osservatorio sull'andamento degli orari nel settore, quale positivo strumento che permette, da una parte una maggiore conoscenza sulle caratteristiche delle varie imprese, dall'altra di interloquire con gli Enti preposti alla vigilanza, con lo scopo comune di creare condizioni di sempre maggiore trasparenza e rispetto delle regole.
Inoltre le parti intendono valorizzare l'Osservatorio sulla casistica e modalità degli infortuni nel settore quale valido strumento per l'attività del CTP.
Stante poi il particolare andamento del settore, con riferimento specifico alle difficoltà espresse al fine di interagire con le politiche più complessive del settore e con lo scopo di essere interlocutori non secondari, si conviene sulla necessità di costituire, in Cassa Edile, un Osservatorio specifico sugli Appalti Pubblici.
Tale Osservatorio si attiverà attraverso l’utilizzo delle potenzialità operative interne alla Cassa Edile, raccordandosi con Organismi Pubblici o propri del settore ed avrà la finalità di fornire dati e ogni contributo possibile inerente gli Appalti Pubblici affidati nel territorio Provinciale.
I primi destinatari delle informazioni raccolte saranno le rappresentanze delle parti firmatarie.
Anche per affinare sempre più il ruolo della Cassa Edile quale Ente mutualistico nel settore e di risposta ai bisogni dei lavoratori, così come previsto dagli integrativi precedenti, si concorda sulla necessità, in tempi brevi, di andare alla revisione delle attuali Assistenze e prestazioni.
Tale revisione e determinazione dovrà avvenire attraverso il coinvolgimento di tutte le Associazioni rappresentate in Cassa Edile nonché a determinare precise condizioni normative di riferimento per il rilascio della certificazione di regolarità delle imprese iscritte.

Art. 2 Ente Scuola e Comitato Paritetico Territoriale
La Scuola Edile, di cui all'art. 40 del CCNL 15/11/91 e istituita ai sensi della vigente contrattazione nazionale e provinciale: costituisce l'organismo con funzione di Ente Scuola e CTP (Comitato Territoriale Paritetico) già contemplato all'art. 39 del CCNL del 15/11/91 e regolamentato dall'accordo prov.le del 6/11/90; promuove ed attua, nel modi e nelle forme previste dai rispettivi statuti, ogni iniziativa idonea a favorire opportunità di lavoro in base alle esigenze del settore; promuovere svolge l'attività formativa in materia di sicurezza.
La Scuola edile alla conclusione dei corsi di addestramento organizzati dalle stesse, rilascia un attestato di idoneità che sarà riconosciuto rilevante ai fini dell'inquadramento professionale sempreché i lavoratori interessati siano adibiti a mansioni inerenti la materia di addestramento.
Nell'ambito delle iniziative promosse dalle parti, con particolare riguardo alla lotta al lavoro nero e al perseguimento degli obiettivi di salvaguardia delle strutture aziendali a sostegno dell'occupazione e della qualità, le stesse ravvisano l'opportunità di creare un maggior coordinamento delle attività, di formazione con le effettive necessita aziendali.
A tal fine si impegnano affinché la Scuola Edili individui direttamente le funzioni e le specializzazioni necessarie ad affrontare il mercato e a sostenere la concorrenza organizzando corsi di formazione rivolti anche ai giovani in contratto di formazione e agli apprendisti.
Per lo studio, la promozione e lo svolgimento di tutte le attività di cui al presente accordo, l'ente Scuola e il CTP svolgeranno la loro attività, raccordandosi ove possibile, ad ogni livello, con altri organismi paritetici costituiti in ambito provinciale ed extraprovinciale e con centri di formazione comunque denominati che perseguono finalità analoghe nel rispetto delle singole autonomie e specificità.
A tal fine la Scuola provvederà a stipulare appositi accordi o a recepire quelli sottoscritti fra le parti e provvederà a destinare le risorse adeguate a garantire lo svolgimento delle attività connesse.
Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo il contributo di formazione sicurezza a decorrere dal 1.10.2012 è stabilito, nella misura dello 0,65% da calcolarsi sugli elementi che costituiscono la base imponibile per il calcolo dei contributi dovuti alle Casse Edili della Provincia e che sarà versato dalle imprese alle Casse Edili stesse.
Sulla base dell'esigenza di bilancio- rispetto alle attività per la formazione e la sicurezza, le parti possono concordare una percentuale diversa rispetto a quella attuale

Art. 4 Rappresentante dei lavoratori alla sicurezza territoriale
1. Nell'ambito provinciale viene istituito il rappresentante territoriale dei lavoratori per la sicurezza, per le imprese sino a 15 dipendenti nelle quali non siano stati eletti o designati i rappresentanti aziendali alla sicurezza.
2. Nelle imprese con più di 15 dipendenti, il Rappresentante alla sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti, o al loro interno. Qualora entro il 30/09/2013 non si proceda alla elezione diretta del RLS aziendale, le funzioni del rappresentante dei lavoratori saranno esercitate dal RLS Territoriale con conseguente obbligo del versamento contributivo alla Cassa Edile a partire dal 01/10/2013.
3. Per consentire al RLST lo svolgimento dei propri compiti, le imprese che hanno optato per il Rappresentante Territoriale (RLST) dovranno versare alla Cassa Edili, con decorrenza 01.07.2006 un contributo fissato nella misura pari allo 0,20%del salario lordo, imponibile Cassa edili.
4. L’elezione o la designazione del Rappresentante dei Lavoratori alla Sicurezza aziendale deve essere comunicata alla Cassa Edili al fine di far cessare l’obbligo contributivo previsto per gli RLST. L’obbligo contributivo cessa con decorrenza dall’inizio del mese della comunicazione stessa.
5. Nel caso di dimissioni o variazione del RLS, se entro il mese successivo alale data, i lavoratori dell’azienda non hanno provveduto alla sostituzione del loro rappresentante, l’azienda stessa è tenuta al versamento contributivo a partire da tale data.
6. La nomina del RLST sarà comunicata dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori alle associazioni imprenditoriali previo il coinvolgimento e la consultazione dei lavoratori dipendenti delle imprese operanti nel territorio di Modena.
7. Gli RLS aziendali e territoriali dovranno partecipare obbligatoriamente a corsi formativi e di aggiornamento previsti dalle leggi e dagli accordi in materia gestiti dagli enti bilaterali del settore.

Art. 5 Appalti e sub-appalti
Fermo restando i disposti di legge in materia di appalti e subappalti e relativi divieti, le parti convengono sulla necessità di una maggiore specializzazione del settore, delle imprese e dei lavoratori, e quindi sull’opportunità di avviare un costruttivo approfondimento in ordine alle problematiche sugli appalti e sub-appalti, nonché ai criteri che possono essere posti alla base di un sistema di individuazione delle imprese appaltatrici e sub-appaltatrici.
Al fine suddetto si concorda sulla necessità di approntare, presso la Cassa Edile, un elenco delle imprese edili che svolgono lavori in sub-appalto.
La tenuta del suddetto elenco è affidata ad un apposito organismo costituito con gli stessi criteri di rappresentatività previsti dal CCNL per il Consiglio di Amministrazione della Cassa Edili.
I criteri e parametri oggettivi per la gestione dell'elenco verranno definiti dall'organismo di cui sopra.

Art. 6 Cottimismo
Si riconosce alla RSU o alle organizzazioni sindacali territoriali, il diritto di intervenire nei confronti dell'impresa per il rispetto integrale dell'art. 13 del CCNL 12/05/2010.

Art. 8 Orario di lavoro
La FLC ed il Collegio Edili ed affini dell’Apmi di Modena e Provincia, ritengono che le condizioni per il raggiungimento di più elevati livelli di produttività per l'impresa si realizzano anche attraverso un più razionale utilizzo degli impianti e una più completa rispondenza tra le esigenze del ciclo produttivo e gestione degli orari di lavoro nell'ambito di una politica di difesa dell'occupazione.
In tale contesto le parti convengono che, a richiesta dell'azienda possono essere definiti preventivamente a fronte di grandi lavori, particolari commesse o di specifiche esigenze produttive, accordi in materia di regimi di orario di lavoro, in particolare per quanto riguarda l'utilizzo dell'orario flessibile e delle prestazioni straordinarie,
È confermato, agli effetti legali, l'orario stabilito dalle norme di legge con le eccezioni e deroghe relative.
Viene confermato inoltre l'orario normale contrattuale di lavoro in 40 ore settimanali di media annua con un massimo, in ogni caso, di 10 ore giornaliere.
Dal 01/10/2000 è abrogata l’effettuazione dell’orario contrattuale di 35 ore settimanali nei 3 mesi invernali.
Dal 1/01/03 gli operai maturano il diritto ad usufruire di riposi annui mediante permessi individuali per complessive 100 ore; di cui 88 ore di permesso maturate in misura di un’ora ogni 20 ore di lavoro ordinario effettivamente prestato, ulteriori 12 ore, utilizzando il trattamento economico spettante per la festività soppressa del 4 novembre pari a 8 ore, integrate da ulteriori 4 ore a carico del Datore di lavoro.
Su richiesta delle parti potranno essere pattuiti periodi d’utilizzo collettivo dei permessi individuali, nella misura massima di 60 ore annue attraverso accordi in sede sindacale.
[…]
Per quanto non disciplinato si fa riferimento alle norme dell'articolo 18 del CCNL 12.05.2010.

Art. 12 Indennità per addetti alla stesa del bitume
Agli operai addetti alla stesura del bitume, e con specifico riferimento alle lavorazioni che presentino particolari insalubrità, quali miscelamento a caldo di asfalti colati, malte asfaltiche a caldo, e conseguente stesa del manto bituminoso, sarà corrisposta una indennità pari al 10% da calcolarsi su paga base, indennità di contingenza e indennità di settore.
La suddetta maggiorazione assorbirà fino a concorrenza eventuali trattamenti erogati aziendalmente o localmente per lo stesso titolo.

Art. 13 Indennità perforazione pozzi e palificatori
Agli operai addetti a lavori di perforazione pozzi e palificazione, normalmente sottoposti a getti d’acqua o fango, l’indennità del 7 % da calcolarsi sulla paga base, indennità territoriale di settore e indennità di contingenza, già in atto localmente nei confronti di tutti i lavoratori, è elevata al 12 % per le sole ore di lavoro effettivamente prestate fuori dalla sede dell’impresa.
Detta indennità sostituisce quella prevista dall’art. 20 del CCNL 12.05.2010.

Art. 14 Indennità alta montagna
In relazione dell'art. 23 del CCNL 12.05.2010 si conviene:
i lavoratori che prestano la loro opera ad una altitudine superiore ai m. 1500 avranno diritto ad una maggiorazione del 10% da calcolarsi sulla paga base, indennità di contingenza e indennità territoriale di settore.
Nel caso di pernottamento fuori residenza, sempre ad una altitudine superiore ai m. 1500 i lavoratori medesimi avranno diritto al vitto e all'alloggio gratuito.
Il vitto non competerà ai lavoratori suddetti qualora l'impresa disponga per il loro trasporto da e per il cantiere, sempre che la durata complessiva del viaggio non superi al giorno le due ore.

Art. 15 Vestiario
Agli operai di cantiere saranno assegnati i seguenti indumenti di lavoro:
- n. 1 tuta invernale;
- n. 1 tuta estiva;
- n. 1 paio di scarpe da lavoro;

Art. 18 Mensa
Confermando quanto previsto dai precedenti accordi integrativi provinciali, le parti riconoscono il diritto al godimento della mensa tramite centri sociali di ristorazione collettiva od altre strutture convenzionate.
Tale condizione deve intendersi applicabile pertanto ai lavoratori cui non sia applicabile quanto previsto in materia di trasferta.
[…]
Ove non sia oggettivamente possibile l’utilizzazione del servizio mensa, data la mancanza di centri sociali di ristorazione collettiva o la lontananza dal cantiere stesso, l’impresa provvederà a corrispondere a far data dal 01.01.2013, un’indennità sostitutiva giornaliera […]
In ogni caso l’indennità sostitutiva non compete a quei lavoratori che:
• Prestando la propria opera in luogo nel quale sia reso disponibile dall’impresa il servizio mensa fornito per il tramite di centri sociali di ristorazione collettiva od altre strutture convenzionate, rinuncino per qualsiasi ragione ad usufruire del pasto.
La rinuncia del servizio e la sua eventuale revoca, deve essere formalizzata alla impresa.
• Prestando la propria opera in luogo non fornito dal servizio, vi abbiano in precedenza rinunciato ricorrendo l’ipotesi di cui al punto precedente
• Non possano far valere nella singola giornata lavorativa un periodo effettivamente lavorato che comprenda la pausa prevista per il pranzo. 
[…]

Art. 19 Reperibilità
Norme generali
1. Nelle attività per le quali si renda necessario garantire la continuità funzionale di servizi nonché la sicurezza di impianti o attrezzature, il datore di lavoro che ne ravvisi la necessità, potrà avvalersi della reperibilità dei lavoratori stessi.
2. Il datore di lavoro, sentite preventivamente le organizzazioni firmatarie del CCNL, provvederà a regolamentarne l’applicazione, attenendosi ai seguenti principi:
- il servizio di reperibilità verrà effettuato a rotazione tra i lavoratori interessati;
- nessun lavoratore può rifiutarsi di adempiere al servizio di reperibilità fatto salvo giustificato e comprovato motivo;
- le ore di reperibilità nonché il tempo impiegato per presentarsi sul posto di lavoro in caso di chiamata, non sono da considerarsi ai fini del computo dell’orario legale contrattuale;
- il lavoratore in reperibilità, in caso di chiamata dovrà essere al suo posto di lavoro nel più breve lasso di tempo possibile ed entro i termini previsti dalla regolamentazione aziendale;
- l’indennità di reperibilità, quale sia la durata della disponibilità data, non fa parte della retribuzione ad alcun effetto di legge e di contratto, esclusi quelli fiscali ed assicurativi e non costituisce compenso della effettiva prestazione lavorativa che si rendesse necessaria per gli interventi richiesti;
- le ore lavorate in reperibilità, eccedenti l’orario ordinario, non sono soggette all’accantonamento in Cassa Edili.

Allegati
Allegato B)

[…]
Attività
Le parti individuano un primo ambito di lavoro nell'intervento a favore delle imprese che si stanno continuando ad impegnare attivamente per ridurre gli infortuni sul lavoro e per implementare gli standard di sicurezza nel ciclo produttivo anche attraverso il sistema di Gestione della Sicurezza sul lavoro.
Si concorda, infatti, che non è più rinviabile un confronto che affronti il tema complessivo dell'Incidenza sul costo del lavoro, del cuneo contributivo con particolare riferimento agli oneri assicurativi verso l'Inail e quali iniziative possono essere messe in campo per ridefinire, anche attraverso la loro riduzione, l'equilibrio delle aliquote applicate dall'istituto. A tale riguardo le parti infatti ritengono che gli utili di gestione dell'istituto debbano essere utilizzati sia per migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro e le condizioni di competitività delle imprese ma anche e in primo luogo per incrementi di reddito dei lavoratori derivanti da risparmi assicurativi, in sintesi si ritiene necessario incrementare i benefìci premiali nei confronti delle le aziende virtuose e che stanno sostenendo costi più alti delle altre per migliorare le condizioni di salute e sicurezza sul posto di lavoro.
Le parti quindi s'impegnano a svolgere nel primo trimestre del 2013, ciascuno per la parte che compete le seguenti azioni:
1. Richiedere la Convocazione e attivare un tavolo congiunto con Inali provinciale e regionale per trovare percorsi al fine dì conseguire gli obbiettivi di cui sopra;
2. aprire anche una discussione sul sistema della rivalsa applicata dallo stesso istituto che comporta per le aziende ad un onere aggiuntivo per la sottoscrizione di polizze RCO; 
3. Sensibilizzare le proprie basi associative per condividere l'attività;
4. Attivare i propri livelli regionali e nazionali al fine di supportare l'iniziativa sopra esposta;
5. Valutare e mettere in atto iniziative da fare in maniera congiunta per sostenere l’iniziativa;
6. Mantenere aperto un tavolo di coordinamento per condividere ogni azione operativa.

Modena 26 novembre 2012