Tipologia: Accordo Quadro
Data firma: 19 ottobre 2009
Parti: Nodavia e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Grandi opere, Alta velocità
Fonte: filleacgil.it

Sommario:

Premessa
Art. 1 - Normativa applicabile
Art. 2 - Livelli di relazioni sindacali
Art. 3 - Sicurezza e prevenzione
Art. 4 - Informazione e formazione in materia di sicurezza
Art. 5 - Regolarità del lavoro
Allegato A

Accordo Quadro tra Nodavia Società Consortile per azioni e Feneal-Uil - Filca Cisl - Fillea Cgil di Firenze 19/10/2009

Premesso che:
a) Italferr spa per conto di RFI spa, Committente, con contratto del 28/05/2007 per affidamento a contraente generale, ha affidato alla Associazione Temporanea di Imprese costituita da Coopsette soc. Coop. e Ergon Engineering and Cotracting Consorzio stabile scarl, costituitesi in seguito nella società di progetto Nodavia spa Contraente Generale con sede a Castelnovo Sotto (RE), la realizzazione del Passante ferroviario Alta velocità del Nodo di Firenze, della nuova Stazione AV, delle opere infrastrutturali connesse per la fludificazione del traffico, Scavalco nonché delle opere propedeutiche, funzionali ai due lotti in cui è articolata l’opera, così come meglio specificato nell’Allegato A.
b) l’opera da realizzare, oltre a rappresentare un tassello di straordinaria importanza nei programmi di modernizzazione e di miglioramento del sistema delle comunicazioni/trasporti regionale e nazionale, potrà produrre effetti sicuramente positivi (per l’area fiorentina) sul piano economico sociale ed occupazionale;
c) le complessità tecniche, accentuate dal contesto urbano dell’opera da realizzare, richiederanno uno sforzo tecnico-organizzativo assai rilevante, indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi prefissati;
d) le Parti convengono sull’esigenza di assicurare la massima tempestività nell’esecuzione dei lavori, in un contesto che garantisca il rigoroso rispetto delle prescrizioni di legge e la qualificazione delle imprese che parteciperanno alla realizzazione dell’opera;
e) Nodavia spa applica il CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini del 18/06/2008 (CCNL Edili Industria);
f) le Parti, in coerenza con quanto stabilito dall’art. 113 (Concertazione per le Grandi Opere) del CCNL sopra richiamato e avendo constatato che la complessità dell’opera è determinata anche dalla molteplicità e dalla diversità dei soggetti imprenditoriali che saranno coinvolti nella sua realizzazione, intendono definire uno stabile ed organico sistema di relazioni sindacali che (ferma restando l’autonomia imprenditoriale delle singole aziende e nel rispetto delle norme della contrattazione collettiva applicata da ciascuna azienda) contribuisca ad assicurare un elevato livello di qualificazione dell’intera Commessa, con particolare riferimento ai temi della regolarità del lavoro, della sicurezza e prevenzione antinfortunistica, del rispetto delle norme di legge e contrattuali.
Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:
■ Le premesse formano parte integrante del presente Accordo Quadro.
■ Il presente Accordo Quadro impegna le Parti firmatarie al rispetto e alla corretta applicazione dei temi e delle questioni in esso concordati ad ogni livello di relazioni, così come definito al successivo articolo “Livelli Di Relazioni Sindacali”.
■ Le Parti si danno atto che con i termini “Contraente Generale”, “Affidatari e/o Affidamenti”, “Subaffidatari o Subappaltatori” e “Subaffidamenti o Subappalti” intendono fare riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. n. 163 del 12 Aprile 2006 e successive modifiche e integrazioni.
• Il Contraente Generale si impegna a portare a conoscenza i contenuti del presente Accordo Quadro agli Affidatari; impegnando questi a portarli, a loro volta, a conoscenza dei Subaffidatari.

Art. 1 - Normativa applicabile
Tutte le imprese, a qualsiasi titolo addette alla realizzazione dell’opera, dovranno rispettare quanto previsto in materia di lavoro dalle vigenti norme di legge e di contratto collettivo di applicato in relazione all’attività in prevalenza svolta dalle stesse.
In particolare, le imprese addette alla realizzazione dei lavori edili, dovranno applicare:
a) uno dei CCNL per le Imprese Edili e Affini firmati dalle OO.SS. firmatarie del presente Accordo Quadro (CCNL Industria - CCNL Cooperative - CCNL Piccola e Media Industria - CCNL Artigiani);
b) i Contratti Integrativi Territoriali per i lavoratori del settore dell’edilizia, avendo come riferimento il Sistema degli Enti Bilaterali Contrattuali (Cassa Edile, Scuola Edile, CTP) di livello territoriale.
Le imprese che non fanno parte del settore edile che saranno chiamate ad eseguire lavorazioni nell’ambito della Commessa, saranno tenute ad applicare ai loro dipendenti impegnati nell’esecuzione dei lavori il CCNL siglato dalle OO.SS. maggiormente rappresentative sul piano nazionale del settore di loro appartenenza.

Art. 2 - Livelli di relazioni sindacali
Nell’ambito della Commessa si attueranno i seguenti livelli di relazioni sindacali:
A) Livello di contraente generale, tra:
- Segreterie territoriali Feneal Uil - Filca Cisl - Fillea Cgil;
- Contraente Generale (Nodavia spa).
B) Livello di cantieri operativi, tra:
RSU, assistita a sua richiesta dalle Segreterie Territoriali Feneal Uil - Filca Cisl - Fillea Cgil;;
- Azienda affidataria (o subaffidataria) dei lavori.
In relazione al sistema generale di informazione articolato sui due livelli sopra indicati, le materie di confronto stabilite dalla normativa contrattuale (profili logistici del cantiere, rapporti con gli organismi paritetici di settore, orari di lavoro) saranno oggetto di trattazione così come segue:
A.1) Livello di contraente generale:
■ informazione sullo stato di avanzamento dell'intera opera e sulle modalità organizzative della stessa;
■ programmazione dei cantieri, tempi di realizzazione e relative previsioni occupazionali e/o di dismissione;
■ informazione sulla struttura degli affidamenti e dei relativi subaffidamenti in riferimento a quanto previsto al punto b) dell’art. 14 del CCNL Edili Industria;
■ verifica dell’applicazione delle procedure e delle misure dirette a garantire la trasparenza e la regolarità delle imprese operanti in decentramento produttivo, con particolare riferimento a quanto stabilito nell'art. 5 del presente Accordo Quadro;
■ informazione sullo stato di applicazione delle normative in materia di sicurezza del lavoro ed igiene del lavoro, anche con riferimento alle disposizioni di cui agli artt. 3 e 4 del presente Accordo Quadro;
■ aspetti generali relativi alla logistica di cantiere.
B.1) Livello di cantieri operativi:
■ gestione di problemi connessi alla interpretazione e/o applicazione delle norme di legge e contrattuali in materia di rapporti di lavoro;
■ sicurezza, igiene del lavoro e prevenzione degli infortuni (in particolare esame dello stato degli infortuni, della loro entità e relative cause, nonché dei programmi di sorveglianza sanitaria);
■ informazione sull’andamento dei lavori, sulle modalità organizzative del cantiere e sulla forza lavoro in essere;
■ previsioni occupazionali e fabbisogni formativi dei lavoratori;
■ aspetti e problematiche relative alle condizioni ambientali e alla logistica dei lavoratori;
■ regimi di orario, turni di lavoro, gestioni orari flessibili e recuperi, individuazione degli eventuali periodi di chiusura collettiva per ferie.
L’informazione e il confronto tra le Parti sulle materie di cui sopra, tanto al livello del Contraente Generale che al Livello dei Cantieri Operativi, avrà luogo dando applicazione a quanto previsto nel presente Accordo Quadro e nel rispetto di quanto stabilito dalle norme della contrattazione collettiva (nazionale e integrativa) applicata da ciascuna singola azienda, dovendosi in ogni caso privilegiare modalità relazionali che favoriscano la prevenzione e la composizione di eventuali situazioni di conflittualità.

Art. 3 - Sicurezza e prevenzione
Le parti ribadiscono che l'applicazione scrupolosa ed il rispetto di tutta la normativa esistente in materia di sicurezza, igiene e prevenzione di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche disposte dal D.Lgs 106/2009, costituirà un punto qualificante ed irrinunciabile dell'organizzazione di cantiere. Sono peraltro consapevoli che la sicurezza sul lavoro in una commessa articolata e complessa come quella del Passante ferroviario Alta Velocità del Nodo di Firenze richiederà il coinvolgimento attivo e l’impegno di una pluralità di soggetti (imprese, lavoratori e loro rappresentanze sindacali, direzione lavori, enti bilaterali, organismi ed istituzioni pubbliche) che, anche attraverso il presente Protocollo, si vuole favorire.
A) Gestione della Sicurezza
Il Contraente Generale, attraverso la Direzione dei Lavori ed in particolare il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione lavori, verificherà che ogni impresa esecutrice applichi le misure e le disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e coordinamento e - più in generale - definite nelle leggi in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro. Qualora dovessero essere riscontrate inadempienze e/o difformità ad opera di qualunque impresa presente nell’esecuzione dell’affidamento, saranno attivate tutte le misure necessarie per il ripristino delle condizioni di sicurezza.
Nello specifico il Contraente Generale, attraverso il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione lavori:
- verificherà l’idoneità dei Piani Operativi di Sicurezza di ogni impresa esecutrice;
- organizzerà tra i datori di lavoro azioni di coordinamento al fine della migliore attuazione delle misure di igiene e sicurezza;
- promuoverà tra le imprese affidatane e/o subaffidatarie la collaborazione e la reciproca informazione;
- assicurerà l'applicazione e l'aggiornamento dei piani di sicurezza e di coordinamento;
- verificherà l'attuazione di quanto previsto dalle normative in materia.
Inoltre il Contraente Generale (anche per il tramite delle imprese affidatane):
- verificherà l’idoneità tecnico professionale delle imprese esecutrici con le modalità previste dalla legge;
- verificherà, prima della trasmissione al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, la congruenza dei Piani Operativi di Sicurezza di ogni impresa esecutrice;
- all’ingresso di nuove imprese attuerà riunioni di informazione per i datori di lavoro;
- promuoverà riunioni di coordinamento e reciproca informazione fra le imprese;
- monitorerà la sicurezza dei lavori affidati.
B) Livelli di informazione
Per quanto concordato all’art. 2 del presente Accordo Quadro (Livelli di relazioni sindacali), l’informazione e il confronto in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro, sarà articolato nel seguente modo:
B.1) Contraente Generale e OO.SS. firmatarie del presente Accordo si incontreranno periodicamente per esaminare, in relazione all’andamento generale della commessa:
- Il generale stato di applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza;
- L’applicazione dei piani di sicurezza e di coordinamento a livello complessivo di commessa;
- Le attività di coordinamento del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e del Contraente Generale;
- Le azioni di presidio e monitoraggio dei cantieri operativi da parte del Contraente Generale;
- L’andamento degli infortuni a livello generale di commessa;
- L’organizzazione per la gestione delle emergenze e i rapporti di collaborazione/informazione permanente con gli enti di pronto intervento 118 e 115;
- Le attività di informazione e formazione specifica di cantiere con riferimento a quanto di seguito specificato.
B.2) A livello di cantieri operativi, secondo quanto disposto dalla normativa di legge e dalla contrattazione collettiva di riferimento delle imprese interessate ed in relazione alle disposizioni dell'art. 2 del presente Accordo Quadro, si svilupperanno specifici momenti di informazione, approfondimento e confronto tra le singole imprese e le Rappresentanze sindacali su tutte le materie demandate, con particolare attenzione - oltre allo specifico andamento del fenomeno infortunistico e ai programmi di sorveglianza sanitaria - ai temi della informazione e formazione in materia di sicurezza. Saranno inoltre previsti momenti di informazione:
- sui piani operativi di sicurezza adottati,
- sulla fornitura dei dispositivi di protezione individuale (DPI), nonché sull’osservanza di quanto previsto dal CCNL e dal Contratto Integrativo Territoriale di specifico riferimento in materia di vestiario.

Art. 4 - Informazione e formazione in materia di sicurezza
• Tutti i lavoratori che saranno chiamati ad operare nei cantieri della commessa dovranno ricevere un’adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro, tanto di carattere generale che sui rischi specifici connessi alle attività da svolgere in cantiere.
Al fine di favorire il puntuale ed efficace adempimento degli obblighi formativi in materia di sicurezza, il Contraente Generale ritiene importante la collaborazione con la Scuola Edile di Firenze e/o il Comitato Tecnico Paritetico territoriale. In questo ambito è intenzione del Contraente Generale verificare la fattibilità di definire con questi Enti una convenzione in materia formativa, che preveda la possibilità di avvalersene da parte di tutte le imprese che, intervenendo nella commessa, già non provvedano alla formazione dei loro addetti in altro modo.
• Il Contraente Generale si attiverà perché tutti i lavoratori propri dipendenti ricevano adeguate informazioni e formazione in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche. In particolare la formazione, con contenuti, modalità e durata coerenti con le disposizioni di legge e di contratto, oltre che con le specifiche caratteristiche professionali, di ruolo e/o di mansione di ciascuno, avverrà, in adempimento all’art. 37, comma 4 del D.Lgs. n. 81/2008:
a) Nel caso di assunzione di operaio che acceda per la prima volta al settore edile, lo stesso sarà chiamato a frequentare - prima dell’assunzione - lo specifico corso attinente “le basi professionali del lavoro in edilizia e la formazione alla sicurezza” come disciplinato dall’art. 91 del CCNL;
b) durante l’esecuzione dei lavori, quando la specificità delle attività lo richieda o in caso di cambiamento di mansione o di introduzione di nuove attrezzature o tecnologie o di nuove sostanze pericolose.
Inoltre il Contraente Generale si impegna a dare puntale applicazione alle disposizioni di legge e di contratto riguardanti la:
- formazione per preposti,
- formazione per addetti all’emergenza, primo soccorso e antincendio,
- formazione per Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza,
- formazione specialistica legata alla mansione (ad esempio per operatori mezzi, montatori di ponteggio, per lavori in quota, ecc...).
• Comportamenti e azioni analoghe a quelle di cui al paragrafo precedente saranno richieste (conformemente alle norme di legge e alle specifiche disposizioni del contratto applicato) a tutte le imprese a qualsiasi titolo operanti nei cantieri della commessa.
Ogni impresa dovrà attivarsi nei confronti del proprio personale dipendente per assicurare specifici momenti di informazione e formazione, che dovranno essere coerenti con le disposizioni di legge e di contratto.
In coerenza con questa impostazione ogni impresa dovrà fornire specifiche attestazioni dei diversi momenti formativi realizzati.
• Per meglio presidiare e dare compimento a quanto sopra richiamato in materia di informazione e formazione, le parti intendono prevedere la presenza di un Tutor” con funzioni di assistenza formativa ai lavoratori ed alle imprese secondo i compiti e gli scopi previsti dalla Legge Regionale 38 del 2007.
In tale ambito:
- visti i requisiti professionali e tecnici necessari per io svolgimento di tale funzione di tutoraggio di cui al c. 3 della Legge Regionale 38 del 2007,
- visto che il tutor di cantiere svolgerà anche attività di supporto alle funzioni del responsabile dei lavori e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori come previsto dal c. 2 della Legge Regionale 38 del 2007
le parti convengono che le funzioni del “tutor” siano riconducibili a quanto di competenza dalla Direzione Lavori.

Art. 5 - Regolarità del lavoro
Gli affidamenti ed i subaffidamenti da parte del Contraente Generale sono soggetti alle verifiche antimafia con le modalità previste per i lavori pubblici e dal Protocollo Legalità Prefettura di Firenze del 29/12/2005.
Le Parti si impegnano, altresì, a verificare che le imprese affidatane dei lavori garantiscano i diritti di legge e contrattuali dei propri dipendenti e dei lavoratori dipendenti da eventuali imprese subaffidatarie presenti nei cantieri per la realizzazione dei lavori di cui in premessa.
Il Contraente Generale, in attuazione delle disposizioni di legge e contrattuali riguardanti le procedure di assunzione e contrasto al lavoro nero, adotterà uno specifico sistema di controllo sulla forza lavoro occupata, sia nella fase antecedente l’impiego nei cantieri che durante la presenza al lavoro.
Il Contraente Generale adotterà un proprio “cartellino dell’opera” apponendo la propria identificazione, prima dell'accesso al cantiere, sul cartellino di riconoscimento che ogni lavoratore dovrà aver preventivamente ricevuto dal proprio datore di lavoro.
Tale cartellino dovrà essere sempre ben esposto, completo di foto, numero matricola, nome e cognome, ditta di appartenenza, mansione; quanto sopra allo scopo di evitare che nei siti lavorativi abbiano accesso persone non autorizzate e senza regolare rapporto di lavoro ed assicurativo.
Le parti si impegnano, inoltre, a far sì che vengano attuate le seguenti misure:
- Il Contraente Generale e le parti sociali territoriali verificheranno periodicamente, attraverso la Cassa Edile, il livello di regolarità contributiva e contrattuale delle imprese affidatarie e, tramite quest’ultime delle imprese sub-affidatarie.
- Il Contraente Generale, visto quanto previsto dalle disposizioni di legge e di contratto di cui all’art. 14 del CCNL in vigore, oltre ad avere cura di richiedere il DURC ad ogni impresa operante nel cantiere predisporrà un adeguato sistema di dati per il monitoraggio documentale della regolarità contributiva, assicurativa e retributiva delle imprese affidatarie e, tramite quest’ultime delle imprese sub-affidatarie.
- Il Contraente Generale avrà cura che vengano inseriti nei contratti di affidamento e/o sub affidamento, pur nei limiti consentiti dalle normative vigenti, clausole sospensive
dei pagamenti nei casi in cui si evidenzino irregolarità retributive, contributive e/o fiscali da parte delle imprese affidatane o subaffidatarie.
- In caso di riscontrate omissioni e/o irregolarità, il Contraente Generale applicherà nei confronti di affidatari e/o subaffidatari le misure di tutela contrattualmente previste nonché quelle contenute nel presente Accordo Quadro.
- In particolare, in presenza di problemi di inosservanza delle norme di legge e contrattuali in materia di lavoro da parte delle imprese affidatane o subaffidatarie si ricercheranno soluzioni che privilegino percorsi e procedure non conflittuali e stragiudiziali.
Per quanto sopra esposto le parti si incontreranno per una verifica della situazione di inadempienza e/o irregolarità e per definire misure ed iniziative atte a gestire e risolvere i problemi accertati. Indicativamente l’incontro dovrà tenersi entro 10 giorni dalla richiesta sindacale.
Dichiarazione congiunta
Le parti si danno atto che, oltre ai temi sopra definiti, rimane ancora da sviluppare, a completamento del presente accordo quadro e in coerenza del punto A.1) dell’Art. 2 dello stesso, il confronto sugli aspetti relativi alla logistica del cantiere. Le Parti si impegnano a provvedervi dopo che saranno state meglio definite le prospettive di sviluppo produttivo della commessa.
La sottoscrizione del presente accordo è subordinata all’approvazione da parte dell’Assemblea dei lavoratori.