Tipologia: Accordo prov.le intercategoriale
Data firma: 25 settembre 1995
Parti: Cna, Cgia e Cgil, Cisl, Uil provinciali (SI)
Settori: Artigianato, Siena
Fonte: CIA Siena

Sommario:

 Premessa
1. Rappresentante per la Sicurezza (art. 18, D.Lgs. 626/94)
2. Aziende o unità produttive fino a 15 dipendenti
2/a Modalità di elezione
3. Aziende o unità produttive con più di 15 dipendenti
3/a Modalità di elezione
4. Permessi retribuiti
Esempio
5. Attribuzioni del Rappresentante (art. 19 D.Lgs. 626/94)
5/a Accesso ai luoghi di Lavoro: (c.1., lett. a)
 5/b Consultazione del Rappresentante
5/c Informazioni e documentazione aziendale
6. Formazione dei Lavoratori e quella dei loro Rappresentanti (art. 22 D.Lgs. 626/94)
6/a Informazione e Formazione – tempi e modalità formative
(Informazione)
(Formazione)
(Tempi della formazione)
(Documentazione)
7. Finanziamento
Note a Verbale

Accordo provinciale intercategoriale: "Gestione “Rappresentante per la Sicurezza” del 25/09/1995

Il giorno 25 settembre 1995, in Siena, tra la Cna - Confederazione Nazionale Artigianato e piccole imprese […], la Cgia - Associazione Provinciale Artigianato Senese […] e la Cgil provinciale […], la Cisl provinciale […], la Uil provinciale […]

Premesso
che in data 25/08/1995 – in applicazione dell’art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 626 del 19/09/94 – è stata costituita la “Commissione Bilaterale Paritetica Provinciale” (CPB) per i problemi di orientamento e di promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori e dei loro rappresentanti e che la medesima è indicata anche come organo di prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti (art. 20 comma 1, u.p.).
Al riguardo le parti (Cna, Cgia, e Cgil, Cisl e Uil) convengono che la migliore gestione della materia (igiene e sicurezza del lavoro) sia realizzabile attraverso l’applicazione di soluzioni condivise e attuabili. Pertanto, in tutti i casi di insorgenza di controversie relative all’applicazione delle norme riguardanti i diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti, le parti interessate (datore di lavoro, lavoratore, rappresentante dei lavoratori) si impegnano ad adire, in prima istanza, alla “CBP” al fine di ricevere una soluzione concordata, ove possibile.

Visto
il D.Lgs 626/94, che nel prevedere alcuni principi generali in tema di rappresentanza dei lavoratori per gli aspetti riguardanti la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro, demanda alla contrattazione collettiva la definizione di alcuni aspetti applicativi;

Ravvisata
l’opportunità di prendere in esame i temi concernenti la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza e le sue modalità di esercizio;
Convengono quanto segue

1. Rappresentante per la Sicurezza (art. 18, D.Lgs. 626/94)
L’art. 18, il cui primo comma contiene l’enunciazione di carattere generale secondo il quale “in tutte le aziende o unità produttive è eletto o designato il rappresentante per la sicurezza, è dedicato ai criteri di individuazione di tale soggetto e prevede il rinvio alla contrattazione collettiva per la definizione di vari aspetti, ed in particolare: il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante per la sicurezza, il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni relative, nonché la formazione.
Entro il termine di cui all’art. 96 (27/11/95) in tutte le aziende saranno promosse le iniziative necessarie, con le modalità di seguito specificate, per la individuazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

2. Aziende o unità produttive fino a 15 dipendenti
Il rappresentante per la sicurezza viene eletto:
a. direttamente dai lavoratori al loro interno, ovvero
b. individuato per più aziende nell’ambito territoriale e/o nel comparto produttivo (art. 18 comma 2), secondo modalità che saranno comunicate dalle OO.SS. alla “CBP”.

2/a Modalità di elezione
L’elezione deve svolgersi a suffragio universale diretto. Nell’ipotesi di più candidature e/o su espressa richiesta di almeno un lavoratore avverrà a scrutinio segreto; in questa ipotesi, prima della elezione, i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio elettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere il verbale dell’elezione.
Risulterà eletto, previa accettazione, il lavoratore che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi e resterà in carica per 3 anni, salvo diversa previsione contrattuale.
Il verbale (vedi all.1 e 2 ) viene trasmesso immediatamente al datore di lavoro; copia del verbale stesso viene inviata, da quest’ultimo, entro 20 gg. dal ricevimento, alla “Commissione Bilaterale Paritetica” c/o Cassa Integrazione Assistenza, via Garibaldi, 70 – Siena.
In fase di prima applicazione il termine viene fissato, per tutte le imprese, ai 30 giorni successivi la scadenza del 27/11/95 (art. 96)
Le elezioni fatte precedentemente alla stipula della presente intesa restano valide a tutti gli effetti, sempre ché siano state rispettate le norme di cui all’art. 18, comma 2, salvo che la maggioranza dei lavoratori chieda, entro il 20/10/95, una nuova elezione, con le modalità previste dal presente accordo.
Nelle ipotesi di dimissioni del rappresentante per la sicurezza, i lavoratori – nei 20 giorni successivi – provvedano alla sua sostituzione con nuove elezioni, secondo le modalità previste al presente punto.
Le organizzazioni datoriali e sindacali definiranno congiuntamente – anche per il tramite della “CBP” – le iniziative idonee alla formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro entro e non oltre il 20/10/95. Pertanto le elezioni dovranno decorrere dal 21/10/95.

3. Aziende o unità produttive con più di 15 dipendenti
Il rappresentante per la sicurezza viene eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, è eletto dai lavoratori dell’azienda al loro interno (art. 18, comma 3).

3/a Modalità di elezione
Nei casi in cui siano operanti le “rappresentanze sindacali”, il rappresentante per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori tra i dirigenti delle “rappresentanze sindacali” stesse, che provvedono ad informare tempestivamente il datore di lavoro.
In mancanza di tali rappresentanze, l’elezione deve svolgersi secondo i criteri e le modalità di cui al prec. punto 2/a (vedi all. 3 e 4)
Nella ipotesi di dimissioni del rappresentante per la sicurezza, i lavoratori – nei 20 giorni successivi – provvedono alla sua sostituzione con nuove elezioni, secondo le modalità del presente punto 3.

4. Permessi retribuiti
Al rappresentante per la sicurezza spettano, per l’espletamento dei compiti previsti dall’art.19, permessi retribuiti pari a:
• 8 ore annue, nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 5 lavoratori dipendenti;
• 12 ore annue, nelle aziende o unità produttive che occupano da 6 a 10 lavoratori dipendenti;
• 16 ore annue, nelle aziende o unità produttive che occupano da 11 a 15 lavoratori dipendenti;
• 24 ore annue, nelle aziende o unità produttive che occupano da 15 a 20 lavoratori dipendenti;
• 30 ore annue, nelle aziende o unità produttive che occupano da 21 a 50 lavoratori dipendenti.
Il numero dei dipendenti da prendere a base per la individuazione del monte ore spettante viene rilevato nel mese di novembre di ogni anno. Per le imprese che assumono per la prima volta si farà riferimento al numero di lavoratori in forza in quel mese.

Esempio:
1. Per l’anno 1996 il riferimento va fatto con il numero dei dipendenti occupati nel mese di novembre 1995;
2. “impresa che nel maggio ’96 assume n. 2 lavoratori”: per l’anno 1996 il riferimento va fatto con il numero dei dipendenti occupati nel mese di maggio ’96, cioè n. 2.

Per il controllo:
- nella ipotesi n. 1., si farà riferimento al numero degli addetti indicati nel versamento per il “Delegato di Bacino”, ovvero al numero dei lavoratori indicati nel versamento di novembre alla “CIA e/o FSR”;
- nella ipotesi n. 2., si farà riferimento al numero dei lavoratori indicati nel versamento del mese di riferimento alla “CIA e/o FSR”.
Il predetto monte ore NON viene utilizzato per gli adempimenti previsti alla lett. b), g) e i) dell’art. 19.

5. Attribuzioni del Rappresentante (art. 19 D.Lgs. 626/94)
Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante per la sicurezza contenute nell’art. 19, le parti concordano quanto segue:

5/a Accesso ai luoghi di Lavoro: (c.1., lett. a)
Il diritto all’accesso ai luoghi di lavoro sarà esercitato nel rispetto delle esigenze produttive con le limitazioni previste dalla legge. Il rappresentante per la sicurezza segnala con un preavviso di almeno 7 gg. lavorativi le visite che intende effettuare agli ambienti di lavoro. Tali visite si possono anche svolgere congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione o ad un addetto da questi incaricato.

5/b Consultazione del Rappresentante:
Il datore di lavoro consulta il rappresentante per la sicurezza su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervallo consultivo dello stesso; tutto ciò deve svolgersi in modo da garantire la sua effettività e tempestività.
Il rappresentante per la sicurezza, in occasione della riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi di cui all’art. 11, ha facoltà di formulare proprie proposte ed opinioni, sulle tematiche oggetto di consultazione secondo le previsioni di legge. Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal rappresentante, il quale, conferma l'avvenuta consultazione, apponendo la propria firma sul verbale stesso, che è redatto dal datore di lavoro, anche tramite il servizio di prevenzione e protezione dei rischi.

5/c Informazioni e documentazione aziendale:
Il rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione aziendale di cui alle lettere e) ed f) del comma 1, dell’art. 19; inoltre ha il diritto di consultare il documento di cui all’art. 4, comma 2 (rapporto di valutazione dei rischi), nonché il registro degli infortuni sul lavoro di cui all’art, 4, comma 5, lett. o).
Il rappresentante ricevute le notizie e la documentazione, è tenuto a farne un uso strettamente connesso alla sua funzione nel rispetto del segreto industriale.

6. Formazione dei Lavoratori e quella dei loro Rappresentanti (art. 22 D.Lgs. 626/94)
I lavoratori hanno diritto alla formazione prevista dall’art. 22. Il rappresentante per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista dall’art 19, comma 1, lett. g). La formazione, i cui oneri sono a carico del datore di lavoro, si svolgerà mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per la loro attività.
Per la durata e il programma formativo dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti si rimanda alle delibere n. 1 (lavoratori) e n. 2 (delegato lavoratori) prese in data 31/08/95 dalla “Commissione Bilaterale Paritetica” per i problemi di orientamento e di promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori. Le delibere vengono allegate al presente accordo e ne sono parte integrante.

La "Commissione Bilaterale Paritetica" (OPTA) in data 28 giugno 1998 - visti i D.M. 06/01/1997 e 10/03/1998 - ha apportato delle modifiche significative alle delibere precedentemente assunte (delibera 1 e 2 del 31/08/1995). Pertanto dal 28/06/1998 la durata e il programma formativo dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti, dei responsabili per la sicurezza e degli addetti alle emergenze è contenuta nelle delibere: n° 1 (lavoratori) - n° 2 (rappresentanti dei lavoratori) - n° 3 (responsabili del servizio di prevenzione e protezione) - n° 4 (addetti alle emergenze).

6/a Informazione e Formazione – tempi e modalità formative:
(Informazione)
Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva un’adeguata informazione sugli argomenti di cui all’art. 21, anche attraverso la consegna di materiale all’uopo predisposto (opuscoli, dispense, note informative, video, manifesti, ecc.)
La informazione deve essere fatta all’atto dell’assunzione, almeno per quanto concerne:
• i rischi per la sicurezza e la salute connessi all’attività dell’impresa in generale,
• all’uso dei mezzi di protezione individuale,
• alle procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio ed evacuazione dei lavoratori,
• il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente,
• i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui all’art. 12 e 15 (prevenzione incendi, evacuazione, pronto soccorso),
• i principali contenuti del decreto legislativo in argomento.
Le informazioni sui rischi specifici potranno avvenire anche successivamente alla data dell’assunzione, in ogni caso, prima di adibire i lavoratori alle relative lavorazioni.

(Formazione)
Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore, ivi compresi i lavoratori di cui all’art. 1, comma 3, ricevono una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute (art. 22).
La formazione può essere fatta direttamente in azienda, ovvero attraverso la partecipazione a corsi di formazione; in ogni caso, la formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti, deve avere i requisiti minimi fissati dalla (CBP).
La formazione dei lavoratori deve avvenire in occasione:
(art. 22, c. 2)
• dell’assunzione,
• del trasferimento o cambiamento di mansioni,
• dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi,
(art. 22, c. 3)
• periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi, ovvero all’insorgenza di nuovi rischi.

(Tempi della formazione)
Le parti firmatarie del presente accordo – tenuto conto delle particolarità del settore, caratterizzato da imprese di piccole dimensioni e di tipologie assai diverse tra di loro – e relativamente ai tempi di svolgimento della formazione, concordano quanto segue:
1. le informazioni sui rischi aziendali devono essere date tempestivamente all’atto dell’assunzione del lavoratore;
2. all’atto dell’assunzione deve essere programmato uno specifico piano di formazione, che comprenda tutti gli elementi necessari per la sua attuazione, e che sia articolato in modo coerente ai risultati della valutazione dei rischi aziendali. Il programma formativo, potrà essere portato a compimento nei 90 giorni successivi.
3. Per la formazione ed informazione dei lavoratori in forza alla data del 27/11/95 (scadenza valutazione rischi – art. 96), si fa riferimento al c. 8, tit. I, circolare n. 102/95 del Ministero del Lavoro (pubblicata nella G.U. n. 194 del 21/08/95).
In ogni caso i lavoratori non potranno essere adibiti a lavorazioni particolarmente pericolose, senza una adeguata e preventiva informazione.

(Documentazione)
Il rappresentante per la sicurezza riceve, dal datore di lavoro, i mezzi necessari per l’esercizio delle proprie funzioni (art. 19, comma 2):
• DPR 27/04/55, n. 547: “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”;
• DPR 07/01/56, n. 164: “La sicurezza nelle costruzioni”;
• DPR 19/03/56, n. 303: “Norme generali per l’igiene del lavoro”;
• D.Lgs. 15/08/91, n. 277: “Disposizioni in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro”;
• D.Lgs. 19/09/94, n. 626: “Disposizioni riguardanti il miglioramento della sicurezza e della
salute dei lavoratori sul luogo di lavoro”,
• Documentazione relativa ai controlli ed accertamenti sanitari, profili di rischio del comparto produttivo, ecc.

7. Finanziamento
Il pagamento dei “permessi retribuiti” di cui al precedente punto 4. sarà a carico della gestione del “FSR”; il Fondo sarà alimentato da un contributo, a carico dei datori di lavoro, dello 0,10% su salari e retribuzioni (imponibile Inps).
Le imprese non iscritte al “FSR” provvederanno direttamente al pagamento dei permessi di cui sopra, secondo le modalità stabilite dalla “CBP”.
Il CdA della Cassa Integrazione Assistenza “CIA”, apporterà le relative modifiche al regolamento, sia per quanto riguarda il versamento del contributo, che per le modalità di erogazione delle prestazioni.

•Note a Verbale
(1) Per quanto concerne la cumulabilità degli incarichi (sindacali e di rappresentanza per la sicurezza) si rimanda agli accordi nazionali.
(2) Per il settore edilizia, nel confermare la validità delle soluzioni adottate all’interno del presente accordo intercategoriale in merito alla rappresentanza per la sicurezza e salvaguardando la piena ed integrale applicazione dell’accordo stesso, le parti, congiuntamente con le rispettive categorie, potranno individuare diverse modalità applicative che meglio potrebbero coniugarsi con le attività delle Casse Edili già esistenti in questo settore.
(3) Ferma restando la validità del presente accordo, qualora, sul piano nazionale, si addivenisse ad intese sulla stessa materia, o qualora i CCNL prevedessero una disciplina specifica della rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, le parti firmatarie armonizzeranno la disciplina stessa ai contenuti del presente accordo.
(4) La “CBP” provvederà, entro 30 gg. dalla data di stipula del presente accordo, a darsi un regolamento sulle modalità di gestione interna ed esterna.
(5) Le parti si incontreranno entro 12 mesi dalla data del presente accordo per verificarne l’applicazione ed inoltre per valutare la congruità dei permessi di cui al punto 4.