Tipologia: Accordo interconfederale
Data firma: 26 ottobre 1995
Parti: Associazioni alimentari, Federalimentare, Intersind e Fat-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Alimentaristi
Fonte: CISL

Sommario:

 Art. 62 - sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro
1) Numero dei rappresentanti
Norma transitoria
2) Modalità e procedure per l’elezione o designazione del rappresentante per la sicurezza
3) Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza
 4) Modalità di consultazione - informazione e documentazione aziendale
5) Permessi
6) Permessi per la formazione del rappresentante per la sicurezza
7) Riunioni periodiche


Addì, 26 ottobre 1995 tra le Associazioni alimentari, con la partecipazione di Federalimentare, con l’assistenza di Confindustria, Intersind e Fat-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil in attuazione di quanto previsto dall’Accordo di rinnovo 6 luglio 1995 in tema di ambiente di lavoro e sicurezza (pag. 44 del citato accordo), le Parti, confermando il comune impegno in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, convengono di sostituire il testo dell’art. 55 del CCNL 7 agosto 1991 con quello di seguito riportato.

Art. 62 - sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro
In applicazione di quanto previsto dal D.Lgs n. 626 del 19 settembre 1994, dall’Accordo Interconfederale 22 giugno 1995 - le cui disposizioni si intendono integralmente richiamate - d in relazione alle competenze attribuite alla contrattazione nazionale di categoria, è stata definita la seguente disciplina in merito al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

1) Numero dei rappresentanti
a) All’atto della costituzione della RSU, in tutte le aziende o unità produttive i lavoratori eleggono, all’interno della RSU, il rappresentante per la sicurezza nei seguenti numeri:
1 rappresentante nelle aziende o unità produttive che occupano da 16 a 200 dipendenti a tempo indeterminato;
3 rappresentanti nelle aziende o unità produttive che occupano da 201 a 1000 dipendenti a tempo indeterminato;
6 rappresentanti nelle aziende o unità produttive che occupano oltre 1000 dipendenti a tempo indeterminato.
Norma transitoria
Nelle aziende o unità produttive e in cui sia già costituita la RSU, la stessa designa al proprio interno il rappresentante per la sicurezza, la cui nomina sarà ratificata in occasione della prima assemblea dei lavoratori.
Nei casi in cui la RSU sia stata ancora costituita (e fino a tale evento) e nelle unità produttive operino le RSA delle organizzazioni sindacali aderenti alle Confederazioni firmatarie dell’Accordo Interconfederale 22 giugno 1995, il rappresentante per la sicurezza è eletto dal lavoratori al loro interno secondo le procedure da tal e Accordo richiamate per le aziende con numero di dipendenti inferiore a sedici, su iniziativa delle organizzazioni sindacali.
In assenza delle rappresentanze sindacali di cui sopra, il rappresentante per la sicurezza è eletto dai lavoratori dell’azienda al loro interno a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto, anche per candidature concorrenti.
Risulterà eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi.
Prima dell’elezione, i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio elettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere il verbale dell’elezione. Il verbale deve essere comunicato senza ritardo al datore di lavoro.
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori iscritti al libro matricola e possono essere eletti tutti i lavoratori non in prova con contratto a tempo indeterminato che prestano la propria attività nell’azienda o unità produttiva.
b) Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti a tempo indeterminato si applicheranno le specifiche norme dell’Accordo Interconfederale 22 giugno 1995.
L’elezione / designazione del rappresentante per la sicurezza dovrà avvenire ed essere comunicata entro il 15 novembre 1995.

2) Modalità e procedure per l’elezione o designazione del rappresentante per la sicurezza
Per quanto concerne le modalità e le procedure per l’elezione o designazione del rappresentante per la sicurezza, si intendono qui richiamate le disposizioni sulla materia di cui all’Accordo Interconfederale 22 giugno 1995.

3) Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza
Le attribuzioni del rappresentante per la sicurezza sono quelle previste dall’art. 19 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
Fermo restando quanto previsto al punto 2.1, parte I del citato Accordo Interconfederale, le visite agli ambienti di lavoro si svolgeranno, al fine di favorire il migliore e più sollecito approfondimento di eventuali problematiche, anche congiuntamente con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione o con un addetto da questi incaricato, nonché con il responsabile del reparto interessato.

4) Modalità di consultazione - informazione e documentazione aziendale
Per quanto riguarda le modalità di consultazione, le informazioni e la documentazione aziendale, si intendono richiamati i punti 2.2 e 2.3, parte I dell’Accordo Interconfederale 22 giugno1995.

5) Permessi
Nelle aziende o unità produttive che occupano più i 15 dipendenti a tempo indeterminato, a ciascun rappresentante per la sicurezza saranno attribuite, per l’espletamento della sua attività, 40 ore annue di permessi retribuiti, senza pregiudizio delle ore spettanti alla RSU.
Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti a tempo indeterminato si fa riferimento a quanto previsto dalla parte I, punto 1.1 dell’Accordo Interconfederale 22 giugno 1995.

6) Permessi per la formazione del rappresentante per la sicurezza
Nelle 32 ore retribuite previste ai fini della formazione di ciascun rappresentante per la sicurezza di cui alla parte I, punto 3 dell’Accordo Interconfederale 22 giugno 1995, nelle aziende o unità produttive che occupano più di 158 dipendenti a tempo indeterminato, dovranno trovare equilibrato, consensuale soddisfacimento le esigenze sia della formazione di base che di quella specifica.

7) Riunioni periodiche
In applicazione del comma 1 dell’art. 11 del decreto legislativo 626/94, le riunioni periodiche sono convocate con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso e su ordine del giorno scritto.
Il rappresentante per la sicurezza può richiedere la convocazione della riunione periodica al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda.
Della riunione viene redatto verbale.

Nota a verbale
Le Parti si danno atto che il rappresentante per la sicurezza è l’interlocutore istituzionale della Direzione aziendale per le materie della sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
Il rappresentante per la sicurezza è tenuto a fare uso delle notizie e della documentazione ricevute in relazione alla sua funzione nel rispetto del segreto industriale.