Tipologia: CCPL
Data firma: 19 settembre 2012
Validità: 01.01.2011 - 31.12.2013
Parti: Sezione Costruttori Edili-Ance/Confindustria e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Matera
Fonte: filleacgil.it

Sommario:

Premesse
Art. 1 - Orario di lavoro
Art. 2 - Minimi di paga base
Art. 3 - Anticipazione della CIGO
Art. 4 - EET (elemento economico territoriale)
Art. 5 - Elemento Variabile della Retribuzione (EVR)
Art. 6 - Servizio Trasporto e Indennità Sostitutiva
Art. 7 - Servizio Mensa ed Indennità Sostitutiva
Art. 8 - Trattamento per ferie, gratifica natalizia e riposi annui
Art. 9 - Indennità per lavori in galleria
Art. 10 - Indennità per lavori in alta montagna
Art. 11 - Ferie
Art. 12 - Trasferta
Art. 13 - Cassa Edile
Art. 14 - Anzianità Professionale Edile (APE)
Art. 15 - Formazione Professionale - Ente Scuola
Art. 16 - Comitato Territoriale per la Prevenzione, Infortuni, Igiene e Ambiente di Lavoro
Art. 17 - Quote di adesione contrattuale
Art. 18 - Trattamento in caso di malattia e infortunio o malattia professionale
Art. 19 - Multe
Art. 20 - Inscindibilità e condizioni di miglior favore
Art. 21 - Ambito di applicazione
Art. 22 - Validità e durata
Allegati

Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro 19 settembre 2012 Integrativo del CCNL per i dipendenti delle Imprese Edili e Affini del 18 giugno 2008 rinnovato il 19 aprile 2010

In Matera, il 19 settembre 2012, tra la Sezione Costruttori Edili - Ance Matera […], con l’assistenza […] di Confindustria Basilicata […], la Feneal-Uil […], la Filca-Cisl […], la Fillea-Cgil […], viene stipulato ai sensi dell’art. 38 del CCNL 18/6/2008, come modificato dall’allegato III del verbale di accordo per il rinnovo del CCNL per i dipendenti dell’industria edile e affini, stipulato il 19/4/2010, il presente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro (di seguito CCPL), da valere in provincia di Matera per tutte le imprese che svolgono le attività elencate nel citato CCNL 18/6/2008 e per tutti i lavoratori da esse dipendenti con le specificità di seguito elencate.

Premesse
Il quadro di contesto socio-economico e finanziario, tanto nazionale quanto provinciale, denota una delle più profonde crisi degli ultimi 50 anni; i dati relativi al territorio materano evidenziano un decremento, dal 2008 ad oggi del 20% della massa salari con conseguente perdita di circa 1.000 addetti.
Si assiste in effetti ad una polverizzazione del settore delle costruzioni, al ricorso esasperato al sub-appalto, al massimo ribasso nell‘aggiudicazione dei lavori tanto pubblici quanto privati.
La dimensione dei problemi finanziari pubblici ha generato un rallentamento degli investimenti nel settore delle costruzioni, soprattutto nel Mezzogiorno d’Italia ed in particolar modo nella Regione Basilicata.
Nell’affrontare la situazione sopra descritta, e per il rilancio del comparto edile, è intento delle Parti porre in essere tutti quei comportamenti capaci di generare quei necessari cambiamenti atti a recuperare qualità, sicurezza e competitività, tenendo sotto controllo il predetto scenario, costituendo un Osservatorio Permanente che monitorizzi l’andamento e le dinamiche del settore, potenziando gli Enti Bilaterali mediante una maggiore qualificazione dei ruoli degli stessi, diffondendo sempre più la “cultura della sicurezza e della prevenzione”.
Altro profilo su cui continuare le attività, riguarda la lotta al lavoro irregolare e, strettamente connesso ad esso, la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cercando di implementare un sistema compatibile di controlli incrociati tra gli Enti Bilaterali.
Non da ultimo, investire ulteriormente sulla formazione professionale nell’ottica della formazione continua promuovendo ed attivando, per il tramite dell’Ente Scuola, la borsa lavoro dell’industria e delle costruzioni.

Art. 1 - Orario di lavoro
Con riferimento all’art. 5 del CCNL 18 giugno 2008 come modificato dall’Accordo di rinnovo del 19 aprile 2010, l’orario normale contrattuale di lavoro, ferme restando le norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative, anche alla luce delle disposizioni del Decreto Legislativo 66/03, è di 40 ore settimanali di media annua.
Per i cantieri in estensione, l’inizio e la fine dell’orario di lavoro giornaliero coincidono con il raggiungimento in sito di raccolta del cantiere, comunicato dall’impresa all’apertura del cantiere.
Nota a verbale
Ai fini del presente contratto, per cantieri in estensione si intendono quei lavori il cui appalto originario e/o suppletivo interessa l’agro di due o più comuni.

Art. 7 - Servizio Mensa ed Indennità Sostitutiva
Nei cantieri ubicati fuori dalla cinta urbana del comune oggetto dell’appalto, aventi la durata contrattuale di almeno 24 mesi e con un’occupazione superiore a 60 operai, l’impresa dovrà istituire il servizio mensa, mettendo a disposizione un idoneo locale opportunamente attrezzato ed aventi i necessari requisiti di igienicità.
La composizione dei pasti giornalieri sarà fatta settimanalmente a cura dell’impresa.
[…]
Al di fuori del caso di cui al precedente comma 1, si stabilisce che ad ogni lavoratore occupato sia corrisposta una indennità sostitutiva di mensa […]

Art. 9 - Indennità per lavori in galleria
Riferite al gruppo B) dell’art. 20 del CCNL 18 giugno 2008 come modificato dall’Accordo di rinnovo del 19 aprile 2010 - lavori in galleria - le Parti concordano le seguenti indennità:
lettera a) 50%
lettera b) 30%
lettera c) 25%
Per il personale addetto ai lavori in galleria di cui alle lettere a), b) e c) del gruppo B) del suddetto art. 20, verranno corrisposte le seguenti maggiorazioni per le giornate di effettiva presenza:
• per lavori in galleria con fronte di avanzamento da 1.001 metri a 1.500 metri 8%;
• per lavori in galleria con fronte di avanzamento da 1.501 metri a 2.500 metri 12%;
• per lavori in galleria con fronte di avanzamento da 2.501 metri a 5.000 metri 18%.

Art. 10 - Indennità per lavori in alta montagna
Con riferimento all’art. 23 del CCNL si conviene che al personale che esegue lavori in montagna verranno corrisposte le seguenti maggiorazioni per le giornate di effettiva presenza:
• per lavori eseguiti oltre i metri 700 s.l.m. 13%;
• per lavori eseguiti oltre metri 1.000 s.l.m. 17%.

Art. 15 - Formazione Professionale - Ente Scuola
Per dare concreta attuazione a quanto concordato in premessa, in materia di formazione professionale, le Parti convengono che l’Ente Scuola Edile, entro un anno dalla stipula del presente CCPL, elabori un apposito regolamento teso a prevedere, compatibilmente con le esigenze del proprio bilancio, una riduzione percentuale del contributo complessivo dovuto dalle imprese all’Ente medesimo in ragione:
- del numero di lavoratori dipendenti avviati a processi di formazione (in ingresso e/o continua), elaborati ed organizzati dallo stesso Ente Scuola;
- del numero effettivo delle ore dedicate all’attività formativa presso l’Ente Scuola Edile da parte dei suddetti lavoratori.
Con Particolare riferimento alla formazione in ingresso, l’Ente Scuola Edile, entro un anno dalla stipula del presente CCPL, dovrà avviare un modulo formativo standard messo a disposizione delle imprese interessate.
Con Particolare riferimento alla formazione continua, le imprese, in rapporto alle evoluzioni del settore, materiali e tecniche di costruzione, individuano le figure professionali di cui il settore stesso necessita e ne danno comunicazione all’Ente Scuola, per l’avvio dei progetti formativi. Al pari, la Cassa Edile, sulla base dei dati che acquisisce attraverso l’osservatorio sul mercato del lavoro, e specificatamente sulle qualifiche di lavoratori provenienti da altre province, trasmette tali dati all’Ente Scuola che, al fine di colmare tali carenze nel mercato del lavoro locale, può predisporre adeguati corsi di formazione professionale, anche in presenza di esigenze formative di aggiornamento e riqualificazione professionale di lavoratori occupati e non.
Il contributo per l’addestramento professionale, istituito con il CCPL 26 gennaio 1962, è fissato a carico del datore di lavoro, nella misura dello 0,65% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione presi a riferimento per il calcolo dei contributi Cassa Edile - art. 13 del presente CCPL.
Detto contributo dovrà essere corrisposto alla Cassa Edile, che lo verserà mensilmente all’Ente Scuola.

Art. 16 - Comitato Territoriale per la Prevenzione, Infortuni, Igiene e Ambiente di Lavoro
Per dare concreta attuazione a quanto concordato in premessa, in materia di cultura della sicurezza e della prevenzione degli infortuni, e al fine di dare piena attuazione a quanto previsto dalle norme vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (Legge [dlgs] 626/94), le Parti richiamano l’applicazione integrale degli artt. 85, 86 e 87 del CCNL 18 giugno 2008 come modificato dall’Accordo di rinnovo del 19 aprile 2010.
Inoltre, le medesime Parti confermano il ruolo strategico del Comitato Territoriale per la Prevenzione Infortuni, l’Igiene e l’Ambiente di Lavoro (di seguito CTP), e si impegnano a potenziarne ruolo e funzioni.
In Particolare, il CTP dovrà implementare le proprie funzioni di banca dati, informazione e formazione per le imprese e per i responsabili dei lavoratori per la sicurezza, assicurando così anche le funzioni di tutela e vigilanza delle norme sulla sicurezza nei cantieri delle aziende del settore edile.
Inoltre lo stesso Comitato dovrà intensificare i rapporti con gli altri Enti ed Istituzioni che svolgono analoghi compiti e funzioni, promuovendo anche idonee iniziative comuni nelle materie di competenza.
Infine, le Parti convengono che, entro un anno dalla stipula del presente CCPL, il CTP elabori un apposito regolamento teso a prevedere, compatibilmente con le esigenze del proprio bilancio, una riduzione percentuale del contributo complessivo dovuto dalle imprese al Comitato medesimo in ragione:
- del numero di lavoratori dipendenti avviati a processi di informazione e/o formazione, elaborati ed organizzati dallo stesso CTP;
- del numero effettivo delle ore dedicate all’attività formativa presso il CTP da parte dei suddetti lavoratori.
Il contributo per l’addestramento professionale, istituito con l’Accordo provinciale sindacale 19 gennaio 2001, è fissato a carico del datore di lavoro, nella misura dello 0,50% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione presi a riferimento per il calcolo dei contributi Cassa Edile - art. 13 del presente CCPL.
Detto contributo dovrà essere corrisposto alla Cassa Edile, che lo verserà mensilmente al CTP.

Art. 21 - Ambito di applicazione
Il presente CCPL è valido per tutto il territorio della provincia di Matera e si applica a tutti i dipendenti delle aziende edili aderenti all’Ance provinciale e alle altre Organizzazioni datoriali che eventualmente avranno aderito al presente contratto, secondo rituali comunicazioni alle Parti che hanno sottoscritto il presente CCPL.
Allo scopo, le aziende, all’atto dell’assunzione, sono tenute a comunicare al lavoratore anche il contratto collettivo provinciale applicato al rapporto di lavoro.