Categoria: 2012
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Tipologia: Protocollo di intesa
Data firma: 20 settembre 2012
Validità: 01.01.2011 - 31.12.2013
Parti: Consorzio Costruttori Teem e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Grandi opere, Tangenziale est Milano
Fonte: filleacgil.it

Sommario
:

Premessa
1. Premesse
2. Contenuto del protocollo
3. Significato dei termini utilizzati
4. Contenuto obbligatorio per affidatari e subaffidatari
5. Sistema di relazioni sindacali
6. Relazioni a livello regionale/territoriale e di cantiere e sistema generale di informazioni
7. Normativa applicabile
8. Organizzazione del lavoro
9. Responsabilità solidale
10. Mercato del lavoro
11. Sicurezza e prevenzione.
12. Affidamenti a terzi e subappalti
13. Logistica di cantiere
14. Conferenze informative
15. Protocollo di legalità - Recepimento automatico
16. Agibilità sindacale
Allegati

Protocollo di intesa tra Consorzio Costruttori Teem e Feneal Uil - Filca Cisl - Fillea Cgil regionali Lombardia e provinciali di Milano, Lodi e Monza Brianza

Premesso che
1. che in data 5 novembre 2007 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma tra Ministero delle Infrastrutture, Regione Lombardia, Province di Milano e Lodi, Concessioni Autostradali Lombarde spa (d'ora in poi 'CAL spa' o 'Concedente'), Anas spa e la rappresentanza dei Comuni per la realizzazione della Tangenziale Est Esterna di Milano e il potenziamento del sistema della mobilità dell'est milanese e del nord lodigiano;
2. che in data 30 maggio 2008 CAL spa ha indetto la gara per l'affidamento della concessione di costruzione e gestione della Tangenziale Est Esterna di Milano, ai sensi degli artt. 155 e ss. del D.Lgs. 163/2006, mediante pubblicazione del Bando sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea n. 2008/S-107-143180 del 4 giugno 2008, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 66 (Serie V Speciale) del 9 giugno 2008;
3. che alla gara ha partecipato il Raggruppamento Temporaneo di imprese costituito tra le Società Tangenziali Esterne di Milano spa, Impregilo spa, Impresa Pizzarotti & C. spa, Coopsette Soc.Coop., Unieco Soc.Coop., Cmb Soc.Coop., Cmc di Ravenna Soc.Coop., Itinera spa, Pavimentai spa, Autostrade per l'Italia spa, Milano Serravalle - Milano Tangenziali spa, Satap spa, Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo spa, nonché le Società di progettazione Spea Ingegneria Europea spa, Sina spa, Milano Serravalle Engineering srl, Pro iter srl, Technital spa e Girpa spa (di seguito definito "RTI TEM");
4. che in data 11 luglio 2008 i raggruppati del RTI TEM hanno stipulato un "Accordo Quadro e Patto Parasociale" che stabilisce che la futura Società di Progetto, qualora avesse stipulato con CAL spa la Convenzione (come di seguito definita), avrebbe affidato alle parti costruttrici, in via unitaria fra le stesse ovvero per singoli lotti, con la formula del "chiavi in mano", la progettazione esecutiva, l'esecuzione delle opere che sarebbero state oggetto della Convenzione (come di seguito definita), nonché le attività connesse agli espropri, le attività relative alle convenzioni con gli Enti interessati ed interferenti con l'esecuzione delle opere, nonché la Direzione Lavori e le manutenzioni;
5. che il medesimo "Accordo Quadro", all'art. 12.4, stabilisce, fra l'altro, che "Le Parti concordano che l'esecuzione delle opere, impianti, delle attività di cui al precedente art. 12.3 e delle manutenzioni sarà ripartita secondo le seguenti quote e modalità: Impregilo 34%; Itinera 1%; Pavimentai 1%; Coopsette 11%; Cmb 10,75%; Cmc 8,50%; Unieco 10,75%; Pizzarotti 23%”;
6. che il RTI TEM è risultato aggiudicatario della concessione di cui alla premessa 2 in data 30 gennaio 2009;
7. che in data 14 gennaio 2009 è stata costituita la Società di Progetto denominata Società TEM di Progetto spa (STP) e successivamente rinominata Tangenziale Esterna spa (di seguito definita "TE");
8. che in data 29 luglio 2010 la Società di Progetto ha sottoscritto con CAL spa la Convenzione (come di seguito definita) relativa alla concessione per la progettazione definitiva ed esecutiva, la costruzione e l'esercizio della Tangenziale Est Esterna di Milano (di seguito definita "TEEM"), approvata con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'8 ottobre 2010 n. 743, ed integrata e modificata con l'Atto Aggiuntivo n. 1, sottoscritto in data 8 marzo 2012;
9. che la Concessionaria TE intende avvalersi di un Contraente Generale per l'esecuzione delle attività relative alla progettazione e realizzazione con qualsiasi mezzo consentito dalla normativa vigente della Tangenziale Est Esterna di Milano
e ciò, in particolare ai sensi dell'art. 174, terzo comma, D.Lgs. 163/2006, costituito da propri Soci;
10. che i Soci Costruttori della Concessionaria TE di cui al punto 5, in data 7 settembre 2011 hanno costituito un consorzio denominato "Consorzio Costruttori TEEM";
11. che in data 11 maggio 2011 tra TE, da un lato e Cgil, Cisl e Uil, dall'altro, , hanno sottoscritto un Accordo quadro volto a contrastare il fenomeno del lavoro irregolare e le infiltrazioni criminali nella realizzazione dell'infrastruttura, di garantire il puntuale rispetto delle prescrizioni normative e dei contratti collettivi di lavoro, nonché di assicurare ogni possibile forma di protezione, prevenzione e controllo relativamente alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
12. che in data 31 maggio 2012 il Committente ha approvato il Progetto Esecutivo del Primo Stralcio;
13. che in data 11 giugno 2012 è stato stipulato il Contratto EPC tra Tangenziale Esterna spa ed il Consorzio Costruttori TEEM;
14. che in data 29 giugno 2012 sono stati sottoscritti gli atti di assegnazione dell'opera da parte di CCT ai soci costruttori come segue: Lotto A (all. 1) da progr.va 0+118 a progr.va 6+150 alla "Riunione Temporanea di Imprese" tra Coopsette Società Cooperativa, Cmc di Ravenna, Unieco Società Cooperativa, Cmb Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi costituitesi in "Norie scarl"; Lotto B (all. 2 e 3) da prog.va 6+150 a progr.va 21+973,5 ai Soci Società Pizzarotti & C. spa, Cmb Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi e Unieco Soc. Coop., costituiti in "Consorzio Arcoteem"; Lotto C (all. 3) da progr.va 21+973,50 a progr.va 31+861 alle Società Impregilo spa, Itinera spa, Pavimental spa, costituitesi in "Lambro scarl";
15. che in data 31 luglio 2012 è stato sottoscritto un Protocollo di Legalità con la Prefettura di Milano;
Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:

1. Premesse
Le premesse fanno parte integrante del presente Protocollo di Intesa.

2. Contenuto del protocollo
Con il presente Protocollo le Parti stipulanti hanno inteso dare attuazione a quanto previsto in materia di "concertazione per le grandi opere" dai due CCNL (Edili Ance e Edili Cooperative) applicati dalle imprese che costituiscono il CCT e precisamente dall'art. 113 del CCNL Edili Ance e di tutto quanto previsto dall'art. 3 del CCNL Edili Cooperative, ed in particolare dalla lettera C) di tale articolo.
Il presente Protocollo di Intesa impegna le Parti firmatarie, ciascuna per quanto di propria competenza, al rispetto e alla corretta applicazione dei temi e delle questioni in esso concordati ad ogni livello di relazioni, così come definito al punto 5 "Sistemi di relazioni sindacali".

3. Significato dei termini utilizzati
Le Parti si danno atto che con i termini "Contraente Generale", "Affidatari e/o Affidamenti" e "Subaffidatari/Subappaltatori e/o Subaffidamenti/Subappalti" intendono fare riferimento a quanto previsto dalla Legge 19 marzo 1990, n. 55, dal D.Lgs. del 20 agosto 2002 n. 190 e successive modifiche e integrazioni, dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

4. Contenuto obbligatorio per affidatari e subaffidatari
Ove contrattualmente possibile e nei limiti di quanto espressamente indicato nel presente Protocollo di Intesa, il Contraente Generale si impegna a vincolare all'osservanza dei relativi contenuti i Soci assegnatari dei lavori, i relativi Affidatari e obbligando questi ultimi a loro volta a vincolare i relativi Subaffidatari. A questi fini, il presente Protocollo sarà allegato ai contratti di Affidamento e Subaffidamento stipulati per l'esecuzione dei lavori necessari alla realizzazione dell'Opera.

5. Sistema di relazioni sindacali
Le Parti convengono di stabilire un sistema di relazioni articolato a livello regionale/territoriale e, nell'ambito di questo, a livello dei cantieri operativi, come segue.
5.1. Livello regionale/territoriale
Segreterie regionali/territoriali Feneal Uil - Filca Cisl - Fillea Cgil, Contraente Generale, con eventuale assistenza della sede territoriale dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili (Ance) e dell'Ancpl-Legacooop.
5.2. Livello cantieri operativi
• OOSS Territoriali Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil e RSU di cantiere, laddove costituite, delle Imprese assegnatane dei lavori ovvero di quelle affidatarie o subaffidatarie.
• Imprese assegnatarie dei lavori ovvero, Imprese affidatarie dei lavori ed eventuali imprese subaffidatarie.

6. Relazioni a livello regionale/territoriale e di cantiere e sistema generale di informazioni
Il sistema generale di informazioni in relazione al sistema di relazione come sopra articolato sarà strutturato come segue.
6.1. Livello regionale/territoriale
Con riferimento alle relazioni a livello regionale/territoriale, le Parti di cui al punto 5.1. che precede convengono di incontrarsi, di norma, con cadenza semestrale o su richiesta di una di esse.
Le cadenze semestrali devono essere fissate in periodi successivi alla chiusura del ciclo degli incontri da tenersi a livello territoriale.
Le Parti s'incontreranno, con la cadenza suddetta, per una verifica in ordine ai seguenti punti:
a) stato di avanzamento dell’intera opera e sulle modalità organizzative della stessa;
b) programmazione generale dei cantieri e sui tempi di realizzazione dell’opera;
c) situazione occupazionale generale dell'opera;
d) struttura degli affidamenti e dei relativi subaffidamenti;
e) sistemi di qualità e qualificazione;
f) stato dei rapporti con le Istituzioni e con gli Enti Bilaterali Contrattuali;
g) applicazione delle normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sul quadro generale dell'andamento della morbilità e degli infortuni, loro entità e causali con particolare riguardo ad ogni singolo affidamento e sulle metodologie di rilevamento delle violazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed eventuali interventi ed iniziative conseguentemente adottate;
h) conciliazione degli eventuali conflitti non definiti, a livello di cantiere, con individuazione di periodi di raffreddamento, da concordare, durante i quali le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette (Contraente Generale e OO.SS. territoriali).
6.2. Livello cantieri operativi
I soggetti di cui all'art. 5.2. come sopra individuate s'incontreranno, di norma, con cadenza semestrale o su richiesta di una di esse, per informazioni e verifiche con riferimento a:
a) corretta applicazione del trattamento economico e normativo;
b) problematiche relative alle condizioni ambientali e logistiche dei lavoratori;
c) regimi di orario, turni di lavoro, regimi di compensazione di riposi e ferie, individuazione degli eventuali periodi di chiusura collettiva per ferie aziendali;
d) situazione occupazionale del cantiere e su previsioni, fabbisogni professionali e formativi, turnover della forza lavoro;
e) modalità organizzative dei cantieri ed forza lavoro complessivamente in essere nonché sulla gestione delle eccedenze, anche attraverso forme di politica attiva del lavoro e/o di sostegno al reddito;
f) sicurezza igiene del lavoro e prevenzione degli infortuni, in particolare saranno esaminati lo stato e la tipologia degli infortuni, della morbilità, delle malattie professionali, le valutazioni degli agenti nocivi, degli accertamenti sanitari e delle visite ispettive;
g) conciliazione degli eventuali conflitti, con individuazione di periodi di raffreddamento, da concordare, durante i quali le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette (Contraente Generale e OO.SS. territoriali).

7. Normativa applicabile
Tutte le imprese, a qualsiasi titolo, addette alla realizzazione dell'Opera, dovranno rispettare quanto previsto in materia di lavoro dalle vigenti norme di legge e di contratto collettivo di lavoro applicato in relazione alla categoria prevalente enunciata nel Contratto di affidamento.
In particolare, le imprese assegnatane dei lavori, nonché quelle affidatarie e sub affidatane addette alla realizzazione dei lavori edili, dovranno osservare:
a) il CCNL dell'Edilizia stipulato da Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil con l'associazione imprenditoriale alla quale ciascuna di loro aderisce e, in assenza di adesione ad una di queste associazioni imprenditoriali, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le Imprese Edili ed Affini del 18 giugno 2008, come modificato in data 19 aprile 2010, e il Contratto collettivo Nazionale di lavoro CCNL per i lavoratori delle Cooperative di produzione e lavoro dell'edilizia e attività affini del 26/04/2010;
b) il Contratto Integrativo Provinciale di Milano per i lavoratori del settore dell'edilizia, laddove applicabile ai sensi del CCNL ovvero laddove non derogato e/o sostituito dal presente Protocollo d'intesa e/o da successivi eventuali accordi stipulati tra le Parti in conformità di quanto previsto dagli artt. 113 del vigente CCNL edili Ance e 3, lett. C) del vigente CCNL Edili Cooperative; avendo come riferimento il Sistema degli Enti Bilaterali Contrattuali (Cassa Edile, Scuola Edile, CTP).

8. Organizzazione del lavoro
Tenuto conto che la realizzazione dell'Opera è di rilevante importanza per il sistema delle comunicazioni locali, nazionali ed internazionali e che la specializzazione delle opere comporta una frequenza prevedibile di interruzioni della attuale viabilità pubblica, interessata da numerosi interventi finalizzati a renderla adeguata a sopportare il maggiore traffico di mezzi di lavoro necessari alla realizzazione dell'opera, e che ciò implicherà tempi di esecuzione definiti ed autorizzati esclusivamente da autorità esterne, le Parti convengono - anche in relazione a quanto previsto dal vigente CCNL Edili Ance e dal vigente CCNL Edili Cooperative previa definizione di accordi a livello di cantiere e le RSU - sul ricorso:
• a forme di organizzazione di lavoro a turni;
• a regimi di orario settimanale e/o plurisettimanale, a squadre definite, a sistemi ed orari con turni di lavoro alternati, a ciclo continuo, avvicendati, notturni, festivi, con applicazione delle previste relative condizioni normative e retributive;
• a modalità di rientro periodico dei lavoratori nei luoghi di residenza/provenienza, anche attraverso, laddove operativamente possibile, forme flessibili dell'orario di lavoro (ivi comprese eventuali forme di riposo compensativo).
Le Parti di cui al punto 5.2 si incontreranno a livello di cantiere, unitamente alle RSU, per concordare i periodi di ferie che potrebbero essere previsti come segue:
• due settimane a cavallo di Ferragosto;
• una settimana per Natale.
In caso di mancato accordo tra le parti è applicato quanto previsto in materia dal contratto integrativo provinciale di Milano.

9. Responsabilità solidale
Il Contraente Generale / le Imprese Assegnatane si impegnano a verificare che le imprese affidatane dei lavori garantiscano il rispetto dei diritti dei lavoratori alle loro dipendenze.
Le imprese affidatane garantiranno, a loro volta, il rispetto dei diritti dei lavoratori alle dipendenze delle proprie imprese subaffidatarie.
Il Contraente Generale consegnerà alle OO.SS regionali, un quadro riepilogativo di tutta la forza lavoro presente nei siti lavorativi, suddiviso per impresa affidataria e imprese operanti in subaffidamento.
Il Contraente Generale, fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tutela dei diritti dei lavoratori, oltre all'obbligo di allegare il presente Protocollo ai contratti, così come previsto dal precedente punto n. 4, s'impegna, per qualsiasi procedura di affidamento lavori, ad inserire nel contratto d'affidamento, nel capitolato speciale d'affidamento nonché nelle convenzioni, le seguenti clausole a tutela dei lavoratori:
a) obbligo di applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'affidamento il trattamento economico e normativo stabilito dal CCNL di cui al precedente punto 7, lettera a) (ovvero del diverso contratto collettivo nazionale applicabile in relazione alla categoria prevalente delle lavorazioni individuate nel contratto di appalto o comunque applicato dall'affidatario/subaffidatario) e dall'accordo integrativo del medesimo, ove non derogato e/o sostituito dal presente Protocollo d'intesa e/o da successivi eventuali accordi stipulati tra le Parti in conformità di quanto previsto dall'alt. 113 del vigente CCNL edili e 3, lett. C) del vigente CCNL Edili Cooperative, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi ed il versamento delle relative contribuzioni agli Enti Bilaterali Contrattuali, e fatto salvo quanto previsto per lavorazioni di durata inferiore a tre mesi o quelle previste dall'art. 21 del CCNL ovvero dall'art-. 61 del CCNL Edili Cooperative;
b) obbligo dell'impresa affidataria dei lavori di rispondere in solido dell'osservanza di quanto previsto alla lettera a) da parte degli eventuali subaffidatari e/o di altre imprese, comunque coinvolti dalla prima, nell'esecuzione dei lavori per la realizzazione dell'Opera nei confronti dei loro dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subaffidamento.
c) Tutte le imprese operanti nell'ambito dei cantieri oggetto del presente accordo dovranno attenersi al corretto adempimento di quanto previsto al punto 2 dell'Art. 3 del "Protocollo d'intesa per la regolarità e la sicurezza del lavoro nel settore delle costruzioni": (per le imprese inquadrate nel settore edile, fino al completamento della messa in rete delle Casse edili del sistema CNCE, l'iscrizione alla cassa edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza del personale operaio dovrà avvenire dal primo giorno di lavoro, per consentire la verifica della regolarità contributiva e dell'applicazione delle norme di legge e contrattuali, nonché per garantire il rispetto di quanto disposto dal comma 6 dell'art. 118 del D.Lgs. n. 163/06).
Laddove, in ragione delle diverse provenienze contrattuali dei lavoratori, ciò non fosse praticabile dovrà essere data dimostrazione della effettiva e regolare iscrizione alla Cassa edile del sistema CNCE di provenienza degli stessi.
Resta inteso che qualora i riscontri a tale verifica dovessero evidenziare situazioni di irregolarità il datore di lavoro di tali lavoratori sarà obbligato ad iscrivere alla cassa edile di Milano gli stessi dal primo giorno (in all'applicazione di quanto al punto 2 dell'Art. 3 del "Protocollo d'intesa per la regolarità e la sicurezza del lavoro nel settore delle costruzioni")
Il Contraente Generale / Impresa assegnatala dei lavori subordinerà il pagamento dei SAL dei lavori eseguiti dagli affidatari e subaffidatari ed il relativo saldo finale alla verifica della regolarità delle erogazioni periodiche di retribuzione, compresi gli oneri contributivi ed assistenziali e di Cassa edile; a tal fine, ove previsto dalla normativa vigente, chiederà l'esibizione della documentazione comprovante l'avvenuto versamento e la correntezza di quanto dovuto (mod. F24, DURC, attestati dei versamenti alla Cassa Edile, idonea documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle retribuzioni dell'affidatario/sub affidatario).
Le OO.SS. si impegnano a segnalare al Contraente Generale o alle Imprese assegnatane dei lavori eventuali posizioni irregolari delle suddette imprese.

10. Mercato del lavoro
Le Parti convengono che l’avvio dei lavori costituirà occasione per dare concreta risposta anche alle esigenze sociali del mercato del lavoro locale.
Le singole Imprese assegnatane dei lavori, pertanto, richiederanno alle imprese affidatane di favorire l'assunzione, in quantità e qualità professionali adeguate alle esigenze operative delle singole imprese, di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità delle circoscrizioni ove ha sede l’unità produttiva, fatte salve le esigenze di ricollocazione al lavoro di propri dipendenti occupati in lavori ultimati e/o in fase di ultimazione.
In ogni caso, per specializzazioni professionali di difficile reperimento, l’assunzione della mano d’opera necessaria potrà essere reperita sia in Italia che all'estero, nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia e del CCNL Edili.
In relazione a quanto sopra le Imprese assegnatane dei lavori si attiveranno per informare le imprese affidatane, preliminari all'inizio delle lavorazioni, volti a evidenziare l'opportunità ed i vantaggi connessi all'assunzione dei lavoratori di cui sopra, derivanti dalla possibilità di fruire di sgravi contributivi, con conseguente riduzione del costo del lavoro.
Nel corso dei suddetti incontri saranno esaminati anche i flussi di provenienza dei lavoratori occupati.
In materia di distacco transnazionale, ed in relazione alla circolare emessa al riguardo dalla Cassa Edile di Milano (Prot. 45/2012/DIR/PB/mb), le Parti, condividendone i contenuti, si incontreranno al fine di verificare la congruità applicativa di quanto previsto dalla circolare medesima per le Imprese non iscritte alla Cassa Edile di Milano.

11. Sicurezza e prevenzione.
Le Parti ribadiscono che l'applicazione scrupolosa ed il rispetto di tutta la normativa esistente in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro costituirà un punto qualificante ed irrinunciabile complessiva organizzazione per la realizzazione dell'Opera.
Le Parti convengono sulla necessità di coinvolgere le strutture sanitarie pubbliche anche avvalendosi di eventuali convenzioni affinché definiscano un adeguato piano di presidio sanitario di intervento e pronto intervento per la tutela della sicurezza nei cantieri.
È compito del Contraente Generale e delle Imprese assegnatane dei lavori, attraverso la Direzione dei lavori ed il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione lavori, verificare che ogni singolo affidatario predisponga tutti gli adempimenti e le misure definite negli elaborati progettuali e nelle leggi in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro.
Il Contraente Generale / le Imprese assegnatane dei lavori, qualora nell'esercizio delle sue funzioni dovesse riscontrare inadempienze e/o difformità rispetto alla legislazione antinfortunistica ad opera di qualunque soggetto affidatario/subaffidatario, dovrà attivare tutte le misure necessarie affinché i lavoratori interessati operino in sicurezza e siano messi a conoscenza delle operazioni e degli interventi da implementare per il ripristino delle condizioni di sicurezza.
In relazione a quanto sopra, pertanto, il Contraente Generale / le Impresa assegnatarie dei lavori svolgeranno le eventuali azioni di promozione e di coordinamento consultivo nei confronti delle imprese affidatane e/o subaffidatarie al fine della migliore uniformità ed attuazione delle misure di salute e sicurezza.
In particolare, il Contraente Generale e le Imprese assegnatarie dei lavori, in nome e per conto del Committente, con struttura dedicata:
a) coordineranno la sicurezza nell'attuazione dei lavori per la realizzazione dell'opera;
b) assicureranno l'applicazione e l'aggiornamento dei piani di sicurezza e di coordinamento nonché dei piani operativi redatti dalle imprese affidatane e subaffidatarie;
c) promuoveranno con le imprese affidatane e/o subaffidatarie la collaborazione e la reciproca informazione;
d) verificheranno, anche con i Responsabili dei Lavoratori per la Sicurezza e, ove non presenti/nominati, con gli RLST, l'attuazione di quanto previsto dalle normative in materia.
In conformità alle disposizioni di legge, le Imprese affidatane verificheranno, inoltre, che ogni singola impresa predisponga tutti gli adempimenti e le misure definite dalia legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Dovrà essere posta particolare attenzione affinché, laddove prescritto, tutti i lavoratori, comunque, impegnati nei lavori affidati, vengano sottoposti alle visite mediche periodiche con le cadenze e le caratteristiche specialistiche definite per ogni mansione dal protocollo sanitario del medico competente.
Data la complessità dei lavori e delle opere da realizzare nonché dei riflessi sull'organizzazione della sicurezza a tutela dei lavoratori, degli impianti e delle stesse opere realizzate, le Parti, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di sicurezza, si impegnano a definire, a livello di cantiere operativo, le modalità per garantire la sicurezza durante le sospensioni dal lavoro.
Ai lavoratori addetti alla realizzazione dell'Opera verranno forniti dispositivi di protezione individuale (DPI), ivi compresa la dotazione di idoneo vestiario da lavoro, sia estivo che invernale in conformità di quanto previsto dal CCNL e CCPL di riferimento.
L'esercizio del diritto alla Rappresentanza dei Lavoratori per la Sicurezza e, ove non presenti/nominati, agli RLST, nel rispetto di quanto garantito dalla legge e dal contratto collettivo nazionale edile di riferimento, verrà assicurato ad ogni singola impresa operante per la realizzazione dell'Opera.
In materia di nomina e di formazione degli RLS si farà riferimento agli accordi territoriali.
Nel caso di RLS aziendale eletto precedentemente all'Inizio del cantiere sarà fornito dall'azienda alle OOSS verbale di elezione e attestato di avvenuta formazione.
I programmi di formazione relativi ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e quelli per i singoli lavoratori nell'ambito di quanto previsto dal CCNL del settore delle costruzioni saranno concordati a livello territoriale e saranno svolti in collaborazione con il CTP territorialmente competente.
In questo ambito le Parti promuoveranno, a livello di singolo cantiere, incontri con la presenza di tutti gli RLS e, ove non presenti, degli RLST coinvolti per verificare nel suo complesso l'adeguatezza dell'organizzazione alla sicurezza in ordine ai lavori per la realizzazione dell'opera e, laddove necessario, le misure da adottare per ripristinare adeguate condizioni di lavoro.
Le Imprese assegnatane, anche in conformità di quanto previsto dal Protocollo di legalità, effettueranno verifiche periodiche per accertare la corrispondenza tra quanto riportato, dalle singole imprese affidatane e subaffidatarie, nei registri di presenza giornaliera e l'effettiva presenza fisica dei lavoratori nei siti produttivi dell'Opera.

12. Affidamenti a terzi e subappalti
I terzi affidatari [e sub affidatari] dei lavori dovranno possedere i requisiti di qualificazione prescritti dal D.P.R. 25.1.2000 n. 34 e potranno subaffidare i lavori nei limiti ed alle condizioni previste per gli appaltatori dei lavori pubblici; ai predetti affidamenti e subaffidamenti verrà applicato quanto previsto dall'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006.
Le Parti firmatarie, chiederanno, contestualmente alla firma del presente Protocollo, alla Committente ed alle Autorità pubbliche competenti, l’adozione di tutte le misure volte ad evitare infiltrazioni della criminalità organizzata, in qualsiasi forma possano manifestarsi e/o essere, nell'esecuzione dei lavori.
Ai sensi di quanto previsto nel precedente punto n. 9), nei contratti di affidamento e di subaffidamento, le Imprese assegnatarie o le imprese affidatarie, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, inseriranno le clausole ivi riportate alle lettere a) e b).
Eventuali anomalie rilevate in ordine alla corretta attuazione della normativa in materia di lavoro e connesse a possibili tentativi di infiltrazioni mafiose dovranno essere tempestivamente segnalate alle autorità preposte.
Gli affidamenti ed i subaffidamenti delle Imprese assegnatarie sono soggetti alle verifiche antimafia con le modalità previste per i lavori pubblici.
Ad ogni lavoratore, prima dell’accesso al cantiere, sarà consegnato, ai sensi del comma terzo dell'art. 36 bis, D.L. n. 223/2006 (convertito con modifiche dalla L. n. 248/2006), un idoneo cartellino identificativo (badge) da tenere sempre ben esposto, completo di foto, numero matricola, nome e cognome e ragione sociale del datore di lavoro; quanto sopra allo scopo di evitare che nei siti lavorativi abbiano accesso persone non autorizzate e senza regolare rapporto di lavoro ed assicurativo.
Le Imprese assegnatane e le Parti sociali territoriali verificheranno periodicamente, attraverso la Cassa Edile, il livello di regolarità contributiva e contrattuale delle imprese affidatarie e subaffidatarie, promuovendo con gli enti preposti (Inps-Inail), l'attuazione del sistema di regolarità contributiva (DURC) di cui all'Avviso Comune del 16 dicembre 2003 ed all'art. 2, L. n. 266/2002 e la Convenzione Inps - Inail - Casse Edili sottoscritta al Ministero del Lavoro il 15 aprile 2004, alla Convenzione Inps - Inail - Casse Edili sottoscritta presso il Ministero del Lavoro il 15 aprile 2004; al D.M. 24 Ottobre 2007, alla circolare 30 gennaio 2008, n. 5 del Ministero del Lavoro.
In particolare le Imprese assegnatane, richiederanno, fra i requisiti e i documenti che le imprese candidate alle gare d'appalto dovranno possedere ed esibire, anche la presentazione del Documento di Regolarità Contributiva (DURC) aggiornato.
Le imprese affidatarie di lavori, che chiederanno l'autorizzazione, dal Contraente Generale, a subaffidare lavori, servizi o forniture, dovranno allegare, alla richiesta di autorizzazione il DURC aggiornato delle singole imprese interessate al subaffidamento.
Il Contraente Generale / le Imprese assegnatane, per la liquidazione dei SAL e del saldo finale dei lavori e/o dello svincolo delle somme poste a garanzia, chiederanno alle imprese affidatarie e, per loro tramite, alle imprese autorizzate al subaffidamento di lavori, servizi o forniture la copia, conforme all'originale, del DURC aggiornato all'epoca della medesima richiesta.
In caso di riscontrate omissioni e/o irregolarità, le Imprese assegnatarie, oltre ad invitare l'impresa affidataria/subaffidataria interessata dalla violazione a regolarizzare la sua posizione entro un termine non superiore a quindici giorni, applicheranno nei confronti della stessa le misure di tutela contrattualmente previste nonché quelle contenute nel presente Protocollo e quelle previste dal Protocollo di legalità sottoscritto con la Prefettura di Milano in data 31 Luglio 2012.
In particolare, qualora, anche su istanza delle OO.SS. territorialmente competenti, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell'impresa affidataria o subaffidataria, il Contraente Generale ovvero le Imprese assegnatarie, previa ricognizione di debito e, se ed in quanto necessario, autorizzazione liberatoria da parte dell'Impresa stessa, provvederanno al pagamento delle somme non corrisposte e dei contributi non versati utilizzando gli importi dovuti all'impresa e nei limiti degli stessi, a titolo di pagamento dei lavori eseguiti.

13. Logistica di cantiere
Per i lavoratori alle dipendenze delle Imprese Assegnatane, che non possano rientrare agevolmente alla propria residenza/abitazione alla fine del proprio turno di lavoro, verrà verificata la possibilità di allestire alloggiamenti di cantiere, rispondenti alle disposizioni di legge e dei vigenti regolamenti in materia di igiene ed alle soluzioni già adottate nell'organizzazione dei cantieri avviati per la realizzazione di grandi opere infrastrutturali nazionali, ovvero soluzioni logistiche alternative presso adeguate strutture ricettive, tramite apposite convenzioni.
Le Parti verificheranno che, ove possibile, analoghe condizioni siano applicate a tutti i lavoratori che partecipano alla realizzazione dell'Opera, anche per i dipendenti delle imprese affidatarie e di quelle subaffidatarie.
Relativamente all'alloggio, a carico del lavoratore saranno posti soltanto gli oneri fiscali e contributivi sulle somme convenzionali previste dalle vigenti norme di legge.
Le Parti, comunque, si attiveranno a livello ministeriale, per verificare la possibilità di esonero dai relativi oneri.
A tutti i lavoratori sarà garantito il servizio mensa o, in assenza, saranno stipulate apposite convenzioni esterne (trattorie, ecc.). L'eventuale contributo a carico dei lavoratori verrà determinato in sede aziendale.
Le singole Imprese assegnatane si riservano di verificare la possibilità, l'opportunità e la convenienza che in favore dei dipendenti che non possano rientrare agevolmente alla propria residenza/abitazione alla fine del proprio turno di lavoro venga erogato o un contributo spese viaggio di importo differenziato in ragione della distanza dalla residenza / abitazione, ovvero, in alternativa, che venga stipulata - ai sensi della circolare 326/E del 23 dicembre 1997, par. 2.2 "Componenti che non concorrono a formare il reddito", punto 4 - apposita convenzione con vettore autorizzato che preveda la consegna in favore dei lavoratori da parte del Consorzio di "titoli di viaggio" per il tragitto dal luogo di lavoro al comune di residenza e ritorno, e con esclusione di ogni forma di monetizzazione o di rimborso dei "titoli" a beneficio del dipendente.
Verrà valutata la possibilità e l'opportunità di sottoporre alla preliminare valutazione degli Istituti previdenziali le eventuali soluzioni adottate ai sensi del comma che precede ai fini della conferma dell'esclusione dalla base imponibile fiscale e previdenziale del valore dei titoli di viaggio consegnati ai dipendenti.
Eventuali problematiche di natura logistica saranno esaminate a livello di cantiere.

14. Conferenze informative
Le Parti concordano di istituire un sistema di informazione preventiva tale da garantire un costruttivo rapporto tra le singole imprese affidatane e sub affidatane dei lavori e le OO.SS. firmatarie il presente Protocollo di Intesa.
Sulla base di quanto sopra, le Imprese assegnatane, prima dell'inizio dei lavori, si impegnano a comunicare alle OO.SS. firmatarie del presente Protocollo quanto comunicato all'impresa affidataria dei lavori in ordine ai seguenti punti:
a) predisposizione e attuazione del Piano di Sicurezza;
b) dislocazione area esecuzione lavori;
c) livelli occupazionali e qualifiche professionali del personale addetto;
d) normativa contrattuale e legislativa da applicare ai lavoratori occupati nella esecuzione dei lavori per la realizzazione dell'Opera;
e) sub affidamenti e aspetti occupazionali connessi;
f) orari di lavoro.

15. Protocollo di legalità - Recepimento automatico
Le Parti firmatarie del presente Protocollo recepiscono quanto previsto dal "Protocollo di Legalità" sottoscritto con la prefettura a Milano in data 31 Luglio 2012 che diventa parte integrante del presente accordo.

16. Agibilità sindacale
Nell'ambito di ciascun lotto e/o dei tre campi base sarà messo a disposizione delle OO.SS. firmatarie e delle RSU un locale idoneo per lo svolgimento delle loro attività e delle assemblee sindacali.
Gli operatori e funzionari delle OO.SS, dovranno preventivamente accreditarsi presso i singoli Lotti secondo le procedure previste dal Protocollo di Legalità.
Le Parti, in coerenza con quanto convenuto nel presente accordo in materia di controlli della regolarità delle imprese operanti nella commessa "CCT" si impegnano a richiedere congiuntamente un incontro con la Cassa Edile di Milano al fine di convenire le modalità di rilascio mensile del DURC per poter mantenere la continuità di monitoraggio della regolarità mediante l'emissione del DURC anche in assenza di richiesta da parte del Committente Pubblico.