Tipologia: Accordo Sindacale
Data firma: 4 settembre 2012
Validità: dal 04.09.2012
Parti: Società Toto, San Benedetto Val di Sambro e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil, RSU
Settori: Edilizia, Grandi opere, Variante di valico BO-FI
Fonte: filleacgil.it

Sommario:

Art. 1 - Orario di lavoro
Art. 2 - Orario massimo di lavoro e straordinario
Art. 3 - Mensa
Art. 4 - Viaggi
Art. 5 - Ferie - Santo Patrono
Art. 6 - Regolarità contributiva e sicurezza nei cantieri
Art. 7 - Sistema di relazioni sindacali
Art. 8 - Servizi e Logistica di Cantiere
Art. 9 - Premio obiettivo lavoratori addetti alle Gallerie
Art. 10 - Vigenza e validità

Verbale di Accordo Sindacale

Il giorno 4 settembre 2012 presso gli uffici della Società Toto spa, tra le Società Toto spa […] e la San Benedetto Val di Sambro scarl […], per la realizzazione dei lavori dei Lotti 6/7 della variante di valico Bologna - Firenze, di seguito e per brevità dette Toto spa e Sbvds e la Feneal Uil di Bologna […], la Filca Cisl di Bologna […], la Fillea Cgil di Bologna […], di seguito e per brevità dette OO.SS., la RSU […], congiuntamente dette “Parti” ai sensi delle vigenti norme di legge e della contrattualistica di lavoro applicata, si è convenuto di stipulare nella reciproca e libera volontà delle parti il seguente Accordo a valere per i lavoratori di Toto spa e Sbvds impegnati per la realizzazione del cantiere in epigrafe

Art. 1 - Orario di lavoro
1. L’organizzazione dell’orario normale di lavoro attualmente in vigore è costituita, in base alle disposizioni del CCNL applicato e vigente, su una media annua di 40 ore settimanali, distribuite su cinque giorni lavorativi, con un massimo di 10 ore giornaliere.
2. In ragione di specifiche e particolari esigenze di carattere tecnico - produttive che possono venire a delinearsi anche in dipendenza di specifiche clausole contrattuali contenute nel contratto di appalto, l’organizzazione dell’orario sarà oggetto di specifiche comunicazioni tra le parti.
3. Le parti concordano che l’articolazione dell’orario di lavoro a ciclo continuo avverrà secondo le seguenti modalità e con l’impiego di 4 squadre:
6.1 6.1 6.4 (6 gg di lavoro, 1 di riposo; 6 gg di lavoro, 1 di riposo; 6 gg di lavoro,4 di riposo) oppure
6.1 6.2 6.3 (6 gg di lavoro, 1 di riposo; 6 gg di lavoro, 2 di riposo; 6 gg di lavoro, 3 di riposo)

Art. 2 - Orario massimo di lavoro e straordinario
1. Le ore contrattuali straordinarie maturano, secondo i modi, le forme e limiti definiti dal CCNL e dalla Contrattazione Territoriale integrativa vigente ed applicata, oltre l’orario di lavoro come qualificato all’art. 1.
2. La durata massima dell’orario di lavoro settimanale e le prestazioni di lavoro straordinario, con specifico riferimento alla nozione legale, sono assoggettate alle limitazioni e alle
deroghe prescritte e disciplinate dalla legislazione vigente in materia nonché dalla contrattazione collettiva di lavoro, e saranno oggetto di verifica quadrimestrale tra le parti.
3. Fermo restando l’orario normale di lavoro di 40 ore settimanali e di 8 ore giornaliere, le prestazioni di cui al comma 2 potranno verificarsi nel rispetto di quanto stabilito dal CCNL e dalla contrattazione territoriale integrativa e nel rispetto dei criteri di cui ai Commi 4 e 5.
4. ai fini del computo della durata dell’orario di lavoro di cui al comma 3 non sono presi in considerazione, ovvero sono neutri: i periodi di ferie collettive ed individuali; i periodi di assenza per malattia;
5. Ai fini della verifica di non superamento della durata dell’orario di lavoro di cui la comma 3, nonché, ai sensi delle definizioni legale di “Orario di lavoro” e di “Periodo di riposo”, fatte salve contrarie disposizioni di legge o ministeriali oppure delle contrattazione collettiva di ordine superiore non si computano: i congedi e le aspettative non retribuite; le ore di permesso non retribuito; le ore di cassa integrazione guadagni per eventi meteorologici; le ore di assenza ingiustificata e/o di sospensione disciplinare dall’attività lavorativa, a seguito dio contestazioni di addebito e di assunzione del conseguente provvedimento disciplinare.

Art. 3 - Mensa
Ai fini delle corresponsioni contrattuali del trattamento di mensa ovvero del pasto giornaliero, ai propri dipendenti, Sbdv ha attivato il servizio di mensa interna affidati a terzi.
Presso gli stessi locali saranno somministrati oltre al pranzo, la colazione e la cena e saranno così composti:
Colazione (caffè, the, brioches, pane, burro, marmellate)
Pranzo (primo, secondo, contorno, frutta, bevanda)
Cena (primo, secondo, contorno, frutta, bevanda)
I pasti saranno completamente a carico dell’azienda.

Art. 6 - Regolarità contributiva e sicurezza nei cantieri
L’azienda, in attuazione delle normative contrattuali e dei dispositivi legislativi avrà cura di chiedere il documento di regolarità contributiva e di accertarsi periodicamente dell’avvenuta iscrizione dell’impresa (e dei suoi dipendenti) assegnataria di attività in subappalto o titolare di subcontratti alla cassa edile del territorio ove si svolgono i lavori.
La direzione di cantiere ha già dotato tutto il personale impiegato nelle attività produttive di servizio di un tesserino di riconoscimento, per il personale operaio il rilascio del tesserino sarà subordinato all’iscrizione del personale alla cassa edile.
L’azienda obbliga altresì al rispetto di suddetta disposizione tutte le imprese operanti in cantiere. Al fine di un rigoroso rispetto delle normative di legge e di contratto e con lo scopo primario di prevenire occasioni di rischio e pericolo per il personale, tutti gli addetti saranno formati, in ragione dei rischi insiti nelle attività svolte; la formazione inoltre sarà completata con specifici corsi per il personale chiamato a compiti specialistici per la prevenzione e l’intervento in caso di pericolo. Tali corsi saranno sviluppati anche in collaborazione con gli enti bilaterali del settore. Periodicamente verranno resi disponibili i dati disaggregati relativi agli eventi infortunistici, in particolare i dati dovranno consentire (nel rispetto della legge 675) di sviluppare iniziative atte a rimuovere le cause che li hanno provocati.
Inoltre il 21 marzo 2012, con la sottoscrizione del “Regolamento operativo per la realizzazione di un piano di interventi per il controllo informatizzato degli orari di lavoro nei cantieri della Variante di Valico (VAV) attraverso il sistema REPAC”, le Parti hanno voluto sottolineare i chiari obiettivi di contrastare il lavoro irregolare nelle Grandi Opere e di monitorare i tempi di lavoro.

Art. 7 - Sistema di relazioni sindacali
L’azienda per tutta la durata dell’opera si impegna ad applicare in tutte le sue parti il CCIPL della provincia di Bologna così come previsto dal CCNL e dalla legislazione vigente.
Inoltre saranno fomite alle RSU a alle OO.SS. firmatarie del presente accordo le informazioni sulle attività date in subappalto così come previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti.
Nella sala mensa e negli uffici saranno allestite bacheche per le comunicazioni delle OO.SS.

Art. 8 - Servizi e Logistica di Cantiere
A tutto il personale impiegato nel cantiere e non residente nella provincia di Bologna saranno fomiti alloggi con camera singola e servizi così come previsto dalle normative interregionali.
Le camere saranno dotate di sistemi di un clima equilibrato in tutte le stagioni. Nei vari campi sarà allestito un locale adibito ad uso di lavanderia dotato di lavatrici per il lavaggio degli indumenti. Inoltre l’azienda, in occasione dei rientri alla propria residenza, garantirà la copertura del trasferimento dal cantiere alla stazione ferroviaria di San Benedetto Val di Sambro e viceversa.

Art. 10 - Vigenza e validità
Tali normative si applicano in via esclusiva a tutte le maestranze dipendenti della Toto spa e della Sbvds impiegate nel cantiere lotti 6 e 7 della variante di Valico con decorrenza dalla data odierna e limitatamente alla durata di detti lavori.