Tipologia: Accordo di rinnovo
Data firma: 27 novembre 2002
Validità: 01.01.2003
Parti: Acer e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Roma
Fonte: filleacgil.it

Sommario:

Premessa
Elemento Economico Territoriale
Mensa e trasporti
Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza di Roma e provincia
Cassa Edile
Fondo APE
Fondo APES
Fondo Integrativo “Garanzia Assistenze” Cassa Edile
Periodo di maternità obbligatoria per le lavoratrici del settore - Prestazione straordinaria
Riduzioni contributive per APE/CTP/CEFME e riepilogo complessivo
Accantonamento presso la Cassa Edile
Comitato Paritetico territoriale per la prevenzione infortuni, l’Igiene e l’Ambiente di Lavoro - CTP
A) Contribuzione.
B) Prevenzione
C-D) Formazione/Informazione
E) Medicina preventiva
F) RLST
G) Personale e risorse umane
L) Rapporti istituzionali
Centro Formazione Maestranze Edili di Roma e provincia – CEFME
1. Contribuzione
2. Attività politiche
3. Attività formativa
Indennità per lavori speciali disagiati
Inscindibilità delle disposizioni contrattuali e condizioni di miglior favore
Norme di rinvio
Decorrenza e durata
Esclusiva di stampa

Accordo di rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro integrativo del CCNL del 29 gennaio 2000 per i dipendenti delle imprese edili e affini, da valere per Roma e provincia, sottoscritto in data 27 novembre 2002

Tra l’Acer – Associazione Costruttori Edili di Roma e provincia e, in ordine alfabetico la Feneal/Uil di Roma e provincia; la Filca/Cisl di Roma e provincia; la Fillea/Cgil di Roma e provincia, visti il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini del 29 gennaio 2000 e l’accordo collettivo nazionale del 29 gennaio 2002, punto II in materia di accordi locali, sottoscritti dalle Organizzazioni nazionali di categoria. Visto il contratto collettivo provinciale di lavoro del 23 dicembre 1997, nella stesura definitiva del 18 luglio 1998, che viene confermato e recepito in tutte le sue parti ove non modificato dal presente accordo collettivo provinciale di lavoro. Visti, altresì, i separati ed articolati accordi sottoscritti il 14/11/2002 dalle parti firmatarie, recanti i protocolli d’intesa sulla Cassa Edile, sul CTP e sicurezza e sul CEFME e formazione, i cui testi e contenuti si intendono integralmente confermati.

Premessa
Il rinnovo del Contratto Integrativo Provinciale dell’edilizia a Roma, è per le Parti sociali non solo un momento naturale di contrattazione ma è anche il momento per una verifica dello stato di salute del settore e rappresenta l’occasione per svolgere approfondite riflessioni in materia di politiche produttive ed occupazionali che possano costituire motivo di costruttivi interventi di concertazione e di più avanzate relazioni industriali.
Gli anni alle nostre spalle sono stati anni intensi per il mondo delle costruzioni in relazione allo straordinario evento del Giubileo del 2000 che, con il suo concludersi, ha creato qualche apprensione per la tenuta del settore.
Nella politica di programmazione della spesa degli enti locali sono tuttavia presenti importanti capitoli di programmazione della spesa che, sé opportunamente gestiti, possono dare quella auspicata continuità alle costruzioni, sia sotto il profilo produttivo che occupazionale.
Basti pensare al numero e agli importi globali delle delibere per appalti pubblici avviati; alle ultime delibere della Pubblica Amministrazione per la realizzazione di nuove cubature in regime di legge 167; all’avvio di grandi infrastrutture per la città di Roma tra cui la realizzazione delle reti metropolitane B1 e C; al completamento della terza corsia del GRA; alla proroga degli sgravi fiscali sulle ristrutturazioni, all’auspicabile - malgrado l’enorme ritardo accumulato - realizzazione dell’accordo quadro Governo-Regione sulla legge obiettivo che ricomprende quattordici grandi opere, alcune delle quali interessano la Provincia di Roma.
Infine, ma di particolare importanza e rilievo, lo sblocco dei programmi urbanistici in istruttoria da tempo, nonché la definizione di nuove regole di cui il Comune di Roma si doterà all’interno del nuovo Piano Regolatore, affinché diano al settore nuove possibilità di intervento anche di carattere innovativo, soprattutto con riferimento al recupero e alla riqualificazione urbana.
Tali prospettive aprono nel settore delle opere sia pubbliche che private buone opportunità occupazionali di cui le Parti ne recepiscono le potenzialità nella stesura definitiva del CIPL, permettendo di mantenere e migliorare, in presenza dei requisiti tutti concordati, il sistema di attribuzione alle imprese regolarmente iscritte e versanti in Cassa Edile del riconoscimento di agevolazioni contributive nonché l’erogazione di una ampia gamma di assistenze straordinarie a favore dei lavoratori dipendenti da queste occupati.
Le parti sociali intendono riaffermare il loro impegno di combattere ed eliminare, attraverso strumenti adeguati, i gravissimi effetti devianti del lavoro nero, economicamente svantaggiosi per le imprese regolari nonché negativi per quanto concerne l’esercizio e la tutela dei diritti dei lavoratori e per la loro sicurezza personale.
È di tutta evidenza, infatti, che al fenomeno da lavoro nero si accompagna una quasi inesistente attenzione alla gestione della sicurezza e delle più elementari norme di prevenzione nei luoghi di lavoro, con la conseguenza di una maggiore incidenza dell’andamento infortunistico.
Le parti intendono, inoltre, continuare la fattiva collaborazione al fine di individuare soluzioni che aiutino sia le imprese sia i lavoratori a non disperdere il patrimonio di mestiere, professionalità e conoscenza acquisito
A tale scopo le Parti decidono una doppia azione congiunta contro questi fenomeni degenerativi, sia utilizzando e rilanciando l’utilizzo del sistema degli Enti Paritetici in materia di formazione, riqualificazione professionale, sicurezza e monitoraggio della situazione lavori e dell’occupazione, sia attraverso l’utilizzo del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), il cui protocollo d’intesa, recante l’istituzione di uno sportello unico per il rilascio della documentazione di regolarità contributiva ed assicurativa è stato siglato presso la Prefettura di Roma l’11/7/2002.
A tale riguardo le parti si attiveranno nei confronti dei principali Enti committenti, sia pubblici che privati, affinché introducano nei propri bandi di gara e nei propri capitolati di appalto il DURC quale elemento di attestazione della regolarità contributiva delle imprese, fino a pervenire al recepimento dello stesso nella legislazione del settore delle costruzioni.
In tale contesto si ribadisce l’impegno delle parti di rispettare e far rispettare in azienda, in tutti i cantieri e in ciascuna unità lavorativa i vigenti CCNL e CIPL.
A tal fine l’Acer si impegna per l’osservanza da parte delle imprese, delle condizioni pattuite così come le OO.SS. provinciali si impegnano ad essere coerenti con quanto sottoscritto.
Tutto ciò visto e premesso che costituisce parte integrante e sostanziale dell’accordo di rinnovo del CCPL di Roma e provincia, si concorda quanto segue.

Comitato Paritetico territoriale per la prevenzione infortuni, l’Igiene e l’Ambiente di Lavoro - CTP
Le Parti sociali attribuiscono fondamentale rilievo ai temi della sicurezza e igiene ed ambiente di lavoro nei cantieri edili e a tutta la tematica dell’antinfortunistica nei luoghi di lavoro, ribadiscono che il Comitato Tecnico paritetico per la prevenzione contro gli Infortuni sul lavoro si pone come lo strumento idoneo a promuovere l’analisi, lo studio e la concreta applicazione di tutte quelle misure atte a tutelare e salvaguardare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori del settore delle costruzioni, anche mediante tutti i necessari interventi di formazione e informazione per tutti coloro che sono coinvolti nel processo produttivo e nell’organizzazione tecnica ed amministrativa dell’azienda. A tale riguardo le Parti ritengono di fondamentale importanza i rapporti con le Autorità istituzionalmente preposte al controllo e al rispetto delle disposizioni legislative che regolamentano la materia della sicurezza sul lavoro e con tutti gli Enti ed Istituti competenti ad intervenire, ad ogni livello, sulla importante materia antinfortunistica.

A) Contribuzione.
A decorrere dal 1/10/2002 la contribuzione fissata a carico dei datori di lavoro per il finanziamento del Comitato deve essere strutturalmente diminuita di 0,05 punti percentuali, scendendo dal precedente 0,85% allo 0,80%.
Inoltre, a decorrere sempre dal 1/10/2002, le Parti concordano in merito ad una ulteriore diminuzione provvisoria di 0,15 punti percentuali.
Conseguentemente, per quanto sopra determinato, a decorrere dal 1° ottobre 2002 l’aliquota di finanziamento del CTP di Roma e provincia è fissata nella misura complessiva dello 0,65% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui all’articolo 25, punto 3 del CCNL 29/1/2000 nonché sull’EDR – Elemento Distinto della Retribuzione.
A partire dal 1/10/2002, le aziende che siano in possesso di tutti i requisiti per avere diritto alla "decontribuzione" di cui all’articolo denominato “Riduzioni contributive per APE/CTP e CEFME” ed al regolamento stabilito con accordo provinciale sottoscritto in pari data del presente contratto usufruiranno, con il sistema del rimborso da parte della Cassa Edile, del bonus decontributivo di 0,10 punti percentuali. L’aliquota di finanziamento, ridotta di 0,10 punti percentuali viene, pertanto fissata dalle parti, sussistendone tutti i requisiti e presupposti, nella misura dello 0,55% calcolata sugli stessi elementi retributivi prima indicati.
Fino al 30/9/2002, relativamente al regime per il bonus decontributivo per il CTP – oltre che per APE/APES e CEFME - rimangono ferme le disposizioni contenute nel regolamento stabilito con accordo provinciale del 17/2/2000 (modificativo di quello del 18/7/1998 e dell’accordo del 20/12/1999) e successive modificazioni ed integrazioni del 26 maggio 2000, del 20 ottobre 2000, ed, infine, del verbale di chiarimento del 23/2/2001.
La validità della riduzione contributiva dell’aliquota di finanziamento del CTP di Roma e provincia sopra concordata, pari a 0,10 punti percentuali, è indipendente dalla vigenza o meno dell’articolo 29 della legge 341/95, essendo stata tale disposizione legislativa presa a puro e semplice titolo di riferimento ai fini della stesura della presente norma contrattuale.
Per le imprese che non pervenissero ad avere i requisiti per avere acceso alla decontribuzione rimane in vigore la contribuzione per il CTP senza bonus decontributivo nella misura dello 0,65%.
La congruità dell’aliquota contributiva come sopra concordata per il finanziamento del CTP dovrà essere valutata annualmente dalle parti stipulanti.

B) Prevenzione
È necessario rivitalizzare il servizio alla luce della evoluzione delle strutture delle imprese che hanno progressivamente proceduto ad una strutturazione interna per quanto riguarda le tematiche in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro. È necessario che le imprese possano ricorrere al CTP potendo fare affidamento non solo sulla preparazione professionale dei tecnici incaricati di effettuare i sopralluoghi ma che le aziende stesse possano contare su di un rapporto costruttivo e fiduciario con il CTP di Roma.
Le Parti si impegnano, ad ogni livello, su tutti i tavoli politici ed istituzionali a fare presente e sottolineare che le imprese i cui cantieri sono monitorati dal personale tecnico del CTP di Roma devono essere considerate conseguentemente più attente alle problematiche della sicurezza e della generale materia antinfortunistica, in considerazione dell’impegno profuso dal CTP nel corso di questi anni e della professionalità manifestata dai tecnici in occasione dei sopralluoghi e delle consulenze rese su richiesta delle imprese edili e delle committenti interessate.
A tale riguardo le Parti concordano espressamente - auspicando che le Autorità preposte all’attività di vigilanza e controllo sulla materia della sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro prendano positivamente atto di tale accordo, anche tramite gli opportuni contatti tecnico/politici - che le verifiche ispettive siano indirizzate prevalentemente a quei cantieri non monitorati dal CTP, che si trovano al di fuori del sistema associativo e di quello paritetico.

C-D) Formazione/Informazione
Si appalesa la necessità di strutturare ed organizzare corsi di formazione ed informazione che, superata la prima necessità di rispondere ai dettati normativi dei decreti legislativi nn. 626/94 e 494/96, e successive modificazioni ed integrazioni, rispondano ora ad esigenze più specifiche, approfondite ed articolate.
È quanto mai opportuno, anche alla luce delle imminenti novità normative in materia, fare quanto più possibile ricorso a corsi di formazione/informazione che si avvalgano di finanziamenti pubblici.

E) Medicina preventiva
Preso atto, ed in considerazione delle innumerevoli “osservazioni” pervenute da parte delle imprese, è necessario snellire e rendere più funzionale il servizio di sorveglianza sanitaria, con particolare attenzione alla figura del medico competente, alla sua presenza ed alle sue responsabilità. È auspicabile, per una maggiore efficienza del servizio, procedere ad una nuova convenzione nella quale siano indicati in maniera particolareggiata i compiti e le funzioni del medico competente. È necessario che si proceda ad una selezione delle strutture sanitarie che, avendone i requisiti, vogliano convenzionarsi con il CTP. Questo al fine anche di rendere le imprese più consapevoli delle problematiche relative alla sorveglianza sanitaria. Le Parti concordano, inoltre, che si operi, di conseguenza, positivamente e fattivamente in funzione del raggiungimento dell’obiettivo del contenimento dei costi.

F) RLST
Le Parti ritengono di proseguire l’accordo sperimentale del 18/7/1998 – cessato al 31/12/2001 - per l’ulteriore quadriennio 1/1/2002 – 31/12/2005, con impegno a ricontrarsi trascorso un biennio ai fini della valutazione dell’andamento dell’accordo medesimo. Alla data del 31/12/2005 l’accordo si intende cessato. Le Parti sottolineano che l’attività dei RLST non dovrà assolutamente sovrapporsi a quella di assistenza e consulenza svolta dai tecnici del CTP per cui i componenti del predetto istituto dei RLST dovranno astenersi dal presentarsi nei cantieri e luoghi di lavoro già monitorati dal CTP medesimo e dovranno espletare la loro attività laddove non siano presenti i Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza di cui all’articolo 18 del D.lgs. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni. È comunque da evidenziare il ruolo positivo svolto e che potrà svolgere il CTP, nell’ambito della formazione dei RLS, nel periodo appena trascorso e nell’immediato futuro.

G) Personale e risorse umane
Le Parti concordano che entro il primo gennaio 2003, effettuati i preventivi necessari passaggi statutari, si proceda alla costituzione di una Direzione Generale dell’Ente che sia di nomina Acer. Viene confermata, altresì, nell’ambito della struttura del personale, la figura di un dirigente di nomina sindacale. Effettuati sempre i necessari preventivi passaggi di modifica statutari dell’Ente, le parti concordano che la struttura politica di vertice del CTP di Roma, sempre entro il primo gennaio 2003, sarà costituita da un Presidente nominato dall’Acer e da un vice Presidente di emanazione sindacale.

L) Rapporti istituzionali
È necessario procedere ad un incremento dei rapporti con le committenti e con tutte le Istituzioni ed Autorità preposte al controllo e vigilanza sulle tematiche della sicurezza nei luoghi di lavoro. Il CTP, con riferimento alle proprie competenze e al proprio ruolo, auspica di svolgere una sempre maggiore attività di interfaccia con le ASL e con l’Ispettorato del lavoro. Deve, altresì, diventare più dinamico il rapporto tra CTP e Cassa edile ai fini del riconoscimento del bonus decontributivo.

Centro Formazione Maestranze Edili di Roma e provincia – CEFME
Le parti sociali ribadiscono il ruolo strategico della formazione professionale in un settore come quello dell’edilizia in cui il ricambio di manodopera è continuo e investe tutti i profili professionali, evidenziando la necessità di una formazione continua che sia comune a tutto il settore.
La difficoltà di reperire personale qualificato aumenta costantemente e il ricorso, da parte delle aziende, anche a personale straniero proveniente da Paesi extraUE, rende necessario l’attivazione di iniziative formative, sia specialistiche sia di competenze di base, così da permettere alle imprese del settore di avere a disposizione personale già formato, per l’esecuzione dei lavori in condizioni di qualità e sicurezza.
Le parti riconoscono che le politiche formative del settore, anche in funzione delle tecnologie in continua evoluzione nonché dell’utilizzazione di forme contrattuali flessibili di lavoro, debbono confrontarsi con nuovi meccanismi di gestione del mercato del lavoro, attraverso l’azione congiunta e sinergica degli enti bilaterali di Roma e provincia.
Le parti ribadiscono l’importanza che la formazione e la riqualificazione del personale svolta dal Cefme riguardi prevalentemente professionalità proprie del settore edile che, una volta terminati i processi di qualificazione, possano, possibilmente, essere validamente occupati da imprese del settore divenendone patrimonio umano fondamentale per la crescita e sviluppo aziendale;
[…]

3. Attività formativa
Le parti nel dare atto del grande lavoro svolto dal CEFME in questi ultimi anni, in tema di formazione, riqualificazione e aggiornamento delle maestranze edili, ritengono necessario la predisposizione da parte dell’Ente di una puntuale analisi dei fabbisogni formativi delle aziende del settore edile di Roma e provincia che possa permettere un raccordo sempre più stretto con le concrete esigenze delle imprese e dei lavoratori al fine di fornire al settore personale sempre più qualificato e professionalizzato. Le Parti, come accennato in premessa, ritengono opportuno effettuare uno studio di fattibilità finalizzato, in un’ottica di sviluppo, ad utilizzare configurazioni societarie già esistenti (EdilRomaService) ed anche, eventualmente, a realizzare configurazioni societarie nuove e più funzionali in tema di formazione generale complessiva, che, in conformità alla normativa vigente, possa avvalersi di finanziamenti da parte della Regione e del Fondo Sociale Europeo.

Indennità per lavori speciali disagiati
Per quanto concerne le indennità per lavori speciali disagiati si fa riferimento all’art. 21 del CCNL 29/1/2000.
Ferma rimanendo la disciplina nazionale per i lavori in galleria di cui al Gruppo B) dell’art. 21 del CCNL 29/1/2000, le Parti, in riferimento alle specifiche situazioni previste dal terzo comma del suddetto Gruppo B), fissano la misura della indennità aggiuntiva nel 16%.
In relazione al quarto comma del medesimo Gruppo B), qualora si verifichino le condizioni ivi previste, la misura della suddetta indennità aggiuntiva del 16% è elevata al 24%.
In considerazione di particolari situazioni di fatto riscontrate in Roma e provincia, si conviene che agli addetti ai “lavori in cimiteri, ove la tumulazione delle salme nelle vicinanze del luogo di lavoro rechi per gli operai condizioni di disagio” venga corrisposta la maggiorazione del 15% da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 25 del CCNL 29/1/2000.
Sarà inoltre erogata una indennità speciale pari all’11% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 25 del CCNL 29/1/2000, di cui non si terrà conto ai fini dei trattamenti economici di cui agli artt. 18 e 19 del CCNL 29/1/2000, ai lavoratori:
· addetti alla posa di conglomerati bituminosi, anche con mezzi meccanici;
· addetti ai lavori riguardanti depuratori in funzione o nei quali il liquame risulti stagnante.
Sono assorbibili, fino a concorrenza, le eventuali indennità già corrisposte allo stesso titolo.

Norme di rinvio
Per quanto non previsto dal presente contratto collettivo provinciale integrativo di lavoro, valgono le norme di cui al CCNL 29/1/2000.