Tipologia: Contratto integrativo
Data firma: 31 luglio 2012
Validità: 01.08.2012 - 31.12.2014
Parti: Unionedili-Associazione delle Piccole e Medie Imprese e Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, P.M.I., Verbano, Cusio, Ossola
Fonte: filleacgil.it

Sommario:

Verbale d'accordo
Premessa
Art. 1 Indennità territoriale di settore
Art. 2 Premio di produzione
Art. 3 Elemento variabile della retribuzione
Art. 4 Indennità sostitutiva mensa
Art. 5 Mensa in trasferta
Art. 6 Trasferta
Art. 7 Indennità per lavori in alta montagna
Art. 8 Indennità per lavori in galleria
Art. 9 Indennità di reperibilità
Art. 10 Trattamento in caso di malattia
Art. 11 Permesso retribuito per la nascita di un figlio
Art. 12 Decorrenza e durata

Contratto integrativo del Verbano, Cusio, Ossola al CCNL del 8 luglio 2008, rinnovato con Accordo 12 maggio 2010 per i dipendenti delle Piccole e Medie Imprese Edili, Baveno, 31 luglio 2012

Verbale d'accordo
Addì 31 luglio 2012 in Baveno, presso la delegazione dell'Associazione delle Piccole e Medie Imprese delle Province di Novara e V.C.O. si sono incontrati l’Unionedili della Associazione delle Piccole e Medie Imprese delle Province di Novara e V.C.O. […], la Fillea-Cgil […], la Filca-Cisl […], la Feneal-Uil […]
Le parti visto il Verbale di Accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 12 maggio 2010 ed in particolare gli articoli 12 e 39, hanno stipulato il presente accordo provinciale integrativo del succitato CCNL, da valere per i dipendenti delle imprese edili ed affini aderenti all'Aniem-Confapi operanti nella provincia del Verbano, Cusio, Ossola.

Premessa
Il settore delle costruzioni della provincia del Vertano, Cusio, Ossola ha sempre rappresentato un importante elemento di crescita economica e sociale nella realtà locale inserendosi positivamente nel bilancio congiunturale della zona. In tale contesto un ruolo determinante è rappresentato dalle Aziende associate all’Unionedili-Api Novara e VCO che aderisce ad Aniem-Confapi.
Le parti ribadiscono il proprio impegno a sviluppare iniziative di sensibilizzazione atte a contrastare azioni di evasione contributiva e di elusione contrattuale ed a promuovere interventi tesi a favorire in modo sempre più capillare l'osservanza delle norme dì sicurezza e, consapevoli dell'Importanza che assume sempre più nel settore la specializzazione degli addetti, favoriranno la formazione professionale.
Le parti stipulanti, inoltre, rinnovano l'impegno a concordare azioni in comune affinché la rappresentanza delle forze economiche all'interno della Cassa Edile e degli Organi Paritetici del V.C.O, comprenda anche rappresentanti dell'Unione Imprenditoriale Edili dell'Api di Novara e V.C.O. e si impegnano a favorire le soluzioni ottimali ai fini della gestione della Previdenza Complementare.

Art. 7 Indennità per lavori in alta montagna
Con riferimento a quanto previsto dal vigente CCNL in merito ai lavori eseguiti in alta montagna, le Parti concordano che, con decorrenza 1° agosto 2012, saranno riconosciute le seguenti indennità:
1. per lavori effettuati in località site oltre 1000 metri e fino a 1500 metri sul livello del mare: 8%;
2. per lavori effettuati in località site oltre 1500 metri e fino a 2000 metri sul livello del mare; 12%
3. per lavori effettuati in località site oltre 2000 metri sul livello del mare: 16%.
L'indennità non è dovuta agli operai che effettuano lavori in località costituenti la loro dimora o residenza abituali.
Le sopra riportate percentuali vanno conteggiate su paga base ed indennità di contingenza.

Art. 8 Indennità per lavori in galleria
Al personale addetto ai lavori in galleria è dovuta, in aggiunta alla normale retribuzione, con decorrenza dal 1° agosto 2012, un’indennità computata nelle seguenti percentuali:
1. per il personale addetto al fronte di perforazione, di avanzamento e di allargamento, anche se addetto al carico di materiale, nonché addetto ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio: 52%;
2. per il personale addetto ai lavori di rivestimento, di intonaco e di rifinitura di opere murarie, nonché ai lavori per opere sussidiarie, al carico ed ai trasporti all'Interno di gallerie, anche durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione: 30%;
3. per il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie: 22%.
In attuazione di quanto previsto dal vigente CCNL, qualora i lavori In galleria si svolgessero in condizioni di eccezionale disagio, si conviene, a fronte di specifica richiesta delle partì interessate, di effettuare un esame per determinare un'ulteriore adeguata indennità.

Art. 9 Indennità di reperibilità
Ai lavoratori, ai quali il datore di lavoro richieda per iscritto di essere reperibili al di fuori dell’orario di lavoro normalmente praticato in azienda, compete un’indennità di reperibilità […]