Ambiente di lavoro insalubre – Rifiuto della prestazione – Licenziamento disciplinare – Illegittimità.
“Nel merito la Corte rilevava che il rifiuto dei lavoratori di continuare a prestare lavoro nel locale «galvanica» era giustificato dalla pericolosità dell’ambiente di lavoro; nel suddetto locale infatti si sviluppavano gas e vapori tossici, tra i quali agenti notoriamente cancerogeni quali il cromo, senza idonea aspirazione, con diffusione di polveri in ambiente di altezza inferiore a tre metri e scadenti condizioni generali di pulizia. In presenza di siffatte condizioni di lavoro non poteva parlarsi di insubordinazione dei lavoratori sanzionata dall’art. 55 del CCNL e la sanzione espulsiva era del tutto ingiustificata…le valutazioni delle risultanze probatorie operate dal giudice di appello sono congruamente motivate e l’iter logico-argomentativo che sorregge la decisione è chiaramente individuabile, non presentando alcun profilo di manifesta illogicità o di insanabile contraddizione.”
(Massima a cura della Redazione di Olympus)
Note e commenti: | Maria Rita Iorio, L’eccezione di inadempimento del lavoratore giustificata da una situazione di pericolo per la sua salute |
Nunin R., La mancata adozione delle misure di sicurezza giustifica il rifiuto della prestazione da parte del lavoratore |