Categoria: 1997
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Tipologia: CCNL
Data firma: 22 luglio 1997*
Validità: 01.01.1997 - 31.12.2000
Parti: Federpesca e Lega Pesca, Federcoopesca, Aicp* e Fit-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Pesca marittima
Fonte: CNEL
Note*: Lega Pesca, Federcoopesca, Aicp aderiscono all'accordo in data 4 settembre 1997

Sommario:

 Indice
Premessa
Relazioni sindacali
A)
B) Esame quadro socio economico
Recepimento nel contratto di una norma di legge - Obblighi dei titolari di benefici accordati dallo stato e degli appaltatori delle opere pubbliche.
Art. 1 - Definizione del contratto
Art. 2 - Tipi di contratto d'imbarco
Art. 3 - Tabella d'armamento per la sicurezza della vita in mare
Art. 4 - Tabella d'armamento per l'esercizio dell'attività di pesca
Art. 5 - Infrazioni disciplinari e sanzioni
Art. 6 - Reclami dei marittimi
Art. 7 - Riposo settimanale - (Pesca Costiera e Mediterranea)
Art. 8 - Riposo giornaliero
Art. 9 - Orario di lavoro in navigazione oltre gli stretti
Art. 10 - Orario di lavoro a terra - (pesca Mediterranea)
Art. 11 - Lavori per la manutenzione e pulizia della nave
Art. 12 - Lavori inerenti la pulizia degli alloggi
Art. 13 - Servizi merci e provviste
Art. 14 - Retribuzioni
Art. 15 - Premio di produzione
Art. 16 - Lavoro straordinario a terra per la pesca entro il Mediterraneo
Art. 17 - Compensi di lavoro straordinario per la pesca oltre gli stretti.
Art. 18 - Vitto - Qualità e quantità dei viveri
Art. 19 - Panatica sostitutiva e convenzionale
Art. 20 - 13ª e 14ª mensilità
Art. 21 - Giorni Festivi
Art. 22 - Giorni festivi trascorsi in navigazione
Art. 23 - Giorni festivi nei porti (Pesca oceanica)
Art. 24 - Ferie
• Pesca oceanica
• Pesca entro il mediterraneo
Art. 25 - Termini e modalità di corresponsione della retribuzione "alla parte"
Art. 26 - Termini e modalità di corresponsione della retribuzione "fissa"
Art. 27 - Compensi per funzioni di grado o categoria superiore (pesca oceanica)
Art. 28 - Assicurazioni
Art. 29 - Assegno per il nucleo familiare
Art. 30 - Indennità di perdita di corredo, strumenti professionali ed utensili (pesca oceanica)
Art. 31 - Risoluzione dei rapporto di lavoro
Art. 32 - Trattamento di fine rapporto
Art. 33 - Rientro del marittimo al porto d'imbarco o d'ingaggio.
• Diritto al rientro e modalità relative.
Art. 34 - Vestiario
Art. 35 - Affissione del contratto a bordo
Art. 36 - Riscossione deleghe sindacali
Art. 37 - Controversie sindacali
Art. 38 - Commissioni di lavoro
Art. 39 - Contributo per l'assistenza contrattuale
Art. 40 - Agevolazioni allo studio
Art. 41 - Trattamento di miglior favore
Art. 42 - Trattamento di malattia/infortunio sul lavoro
Art. 43 - Convenzioni d'imbarco
 • Convenzione di imbarco Fac-simile
Art. 44 - Secondo livello di contrattazione
Art. 45 - Osservatorio nazionale della pesca marittima
Art. 46 - Ente bilaterale
Art. 47 - Fondo per l'erogazione d'integrazioni alle indennità temporanee di malattia ed infortunio
Art. 48 - Indennità in caso di morte
Art. 49 - Servizio militare
Art. 50 - Rappresentanze e diritti sindacali
Art. 51 - Decorrenza e durata
Art. 52 - Indennità di vacanza contrattuale
Art. 53 - Procedura di rinnovo del CCNL
Art. 54 - Istituzione di un tavolo di lavoro congiunto
Allegati
Allegato A - Indennità di perdita corredo - strumenti professionali e utensili (Art. 30 CCNL)
Allegato B - Ente Bilaterale Pesca
Regolamento per l'erogazione del trattamento economico integrativo alle indennità temporanee di malattia ed infortunio per il personale imbarcato sulle navi adibito alla pesca marittima.
• Articolo 1
• Articolo 2
• Articolo 3
• Articolo 4
• Articolo 5
• Articolo 6
• Articolo 7
• Articolo 8
• Articolo 9
• Articolo 10
• Articolo 11
• Articolo 12
• Articolo 13
Pesca oceanica (oltre gli stretti): Tabella delle retribuzioni utili ai fini del minimo monetario garantito dal 1.1.1997
Pesca oceanica (oltre gli stretti): Tabella delle retribuzioni utili ai fini previdenziali dal 1.9.1997
Pesca oceanica (oltre gli stretti): Tabella delle retribuzioni dal 1.1.1998
Pesca costiera locale, costiera ravvicinata, mediterranea o di altura - Tabella delle retribuzioni utili ai fini del minimo monetario garantito dal 1.1.1997
• Costiera locale
• Costiera ravvicinata
• Mediterranea o d'altura
Pesca costiera locale, costiera ravvicinata, mediterranea o di altura - Tabella delle retribuzioni utili ai fini previdenziali dal 1.9.1997
• Costiera locale
• Costiera ravvicinata
• Mediterranea o d'altura
Pesca costiera locale, costiera ravvicinata, mediterranea o di altura - Tabella delle retribuzioni dal 1.1.1998
• Costiera locale
• Costiera ravvicinata
• Mediterranea o d'altura
Tabelle retribuzioni convenzionali da utilizzare per calcolare i premi ed i contributi dovuti all'Ipsema
• Costiera locale, ravvicinata, mediterranea o d'altura
• Oceanica (oltre gli stretti)

Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima

Addì 22 luglio 1997 tra la Federpesca […] e [dal]la delegazione industriale […] e la Fit-Cisl [..], la Flai-Cgil […], la Uila-Uil […]; si è stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro che disciplina i rapporti tra le imprese esercenti la pesca marittima con navi, qualunque sia la loro natura giuridica e la loro dimensione, con l'equipaggio imbarcato su tali navi medesime.

In data 4 settembre 1997, si sono incontrate in Roma presso la sede della Federcoopesca, le Associazioni Cooperativistiche nazionali del settore pesca: Lega Pesca, Federcoopesca, Aicp e le Organizzazioni sindacali: Flai Cgil, Fit Cisl e Uila Uil.
In tale sede le Associazioni Cooperative: Lega Pesca, Federcoopesca, Aicp dichiarano di aderire all'accordo sul rinnovo del Contratto Nazionale di Lavoro per il settore della pesca marittima sottoscritto in data 22 luglio 1997, tra la Federazione Nazionale delle imprese di pesca (Federpesca) e le Organizzazioni sindacali Flai Cgil, Fit Cisl e Uila Uil, recependone contenuti normativi ed economici e impegnandosi a disporre presso i loro associati affinché ne avvenga la piena e completa applicazione.

Premessa
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, assume come proprio lo spirito del "Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo" riportate nell'accordo del 23 luglio 1993, tenuto conto delle peculiarità del settore della pesca marittima per quanto riguarda il rapporto di lavoro e sistema retributivo, e ne realizza, per quanto di competenza dello stesso CCNL, le finalità e gli indirizzi in materia di relazioni sindacali.
A tal fine le parti concordano di regolare l'assetto della contrattazione collettiva nazionale e di secondo livello secondo i termini e le procedure specificatamente indicati dal presente contratto.
Le parti, inoltre, si impegnano ad intervenire perché a tutti i livelli le relazioni sindacali si sviluppino secondo le regole individuate e di seguito, nell'articolato contrattuale, riportate.
Ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità delle imprese e dei lavoratori, le parti concordano di proseguire il sistema di informazioni sulle materie e secondo i criteri stabiliti nell'apposito articolato "Relazioni Sindacali".
Inoltre, le parti firmatarie del presente CCNL, unico per il settore della pesca marittima, concordano, sempre nelle rispettive autonomie, di sviluppare opzioni ed indirizzi comuni da indicare in occasione di scelte d'intervento quali, ad esempio, il Piano triennale della pesca marittima, la sicurezza e la prevenzione degli infortuni (decreto legislativo 242/96 e dlgs 626/94), nonché attivare ogni utile confronto al fine di trovare una soluzione ai problemi di più immediata rilevanza per il settore, quali lo sviluppo dell'occupazione, le agevolazioni per il lavoro giovanile, la formazione professionale, la fiscalizzazione, la previdenza integrativa, gli ammortizzatori sociali, ecc..
In sostanza le parti si impegnano ad un lavoro congiunto, anche attraverso strumenti contrattuali quali l'Osservatorio Nazionale della Pesca e l'Ente Ebi-Pesca (organismi già costituiti), idonei a consentire al settore di tornare a gestire le risorse marine con l'introduzione di elementi innovativi finalizzati alla crescita generale del settore e dell'occupazione nell'ambito gestionale dell'impresa con criteri di produttività.
In tale situazione è pertanto necessaria una comune volontà delle parti che abbia una forte iniziativa di carattere politico, anche nei confronti dell'Unione Europea, affinché si passi dalla politica dei divieti, delle limitazioni, della riduzione della base produttiva ad un'efficace azione di tutela e valorizzazione del Mediterraneo, promuovendo investimenti finalizzati all'attuazione di comuni programmi per lo sviluppo sostenibile dell'economia ittica e dell'occupazione nel settore.
La Federpesca darà inoltre informazioni alle organizzazioni sindacali, firmatarie del presente CCNL, sui predetti temi in ordine a realtà operative interessanti tipi di pesca in aree regionali o interregionali.
Le parti si impegnano al rispetto del contratto in tutto il territorio nazionale, ricorrendo, se necessario, a tutte le sedi ufficiali competenti per la sua corretta applicazione.
Le parti si impegnano altresì ad intensificare la collaborazione con tutte le componenti del settore per la soluzione dei problemi di interesse della categoria.
La firma del presente contratto costituisce, pertanto, un significativo momento di una più ampia intesa con la quale le parti assumono, l'impegno di concorrere, con spirito unitario, alla definizione di una valida politica di settore, incentrata sulla costruzione di un sistema ittico industriale adeguato ai tempi, componente essenziale, sul piano nazionale, di quello alimentare.

Relazioni sindacali
A)
Le parti, ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità delle imprese e dei lavoratori, ritengono che il successo aziendale sia perseguibile soprattutto attraverso la condivisione e la partecipazione dei lavoratori nell'impresa.
Esse ritengono altresì che la piena ed integrale rappresentanza degli stessi lavoratori costituisca la condizione in grado di favorire il coinvolgimento e la partecipazione agli obiettivi aziendali, valorizzando nel contempo il ruolo delle risorse umane per il raggiungimento dei tali obiettivi, condizioni essenziali alla specificità del contratto alla parte.
Concordano inoltre di proseguire il sistema di informazioni sulle materie proprie e secondo i criteri stabiliti dalla seguente disciplina.
Le informazioni saranno fornite a livello nazionale dalla Federpesca (Federazione Nazionale delle Imprese di Pesca), in incontri periodici con le rispettive organizzazioni dei lavoratori stipulanti e firmatarie del presente contratto, nel corso dei quali le parti esprimeranno le proprie autonome valutazioni.
Tali informazioni, che dovranno avere carattere globale riguarderanno: gli investimenti, lo stato e le prospettive della pesca in relazione allo sviluppo tecnologico ed ai piani di razionalizzazione delle risorse marine (legge 41/82 e successive modifiche ed integrazioni) e le conseguenze sulla professionalità e l'occupazione nel settore.
La Federpesca darà inoltre informazioni alle organizzazioni sindacali sui predetti temi, anche in sede diversa da quella nazionale, in ordine a realtà operative che interessano i tipi di pesca in aree regionali o interregionali.
Le parti s'impegnano altresì ad intensificare la collaborazione con tutte le componenti del settore nei Comitati previsti. In vista dei lavori di tali comitati, esse s'incontreranno al fine di individuare, ove possibile ed in piena autonomia, scelte comuni, per la soluzione dei problemi d'interesse generale della categoria.
Le parti s'impegnano al rispetto del contratto in tutto il territorio nazionale, ricorrendo, se necessario, a tutte le sedi ufficiali competenti per la sua corretta applicazione.
Gli aderenti al presente CCNL sono in ogni caso tenuti a fornire, presenti tutte le parti stipulanti e firmatarie del contratto, le informazioni suddescritte, per problematiche particolari così da costituire nel concreto un completo sistema di relazioni industriali confacenti al sistema generale delle imprese.
B) Esame quadro socio economico.
In aggiunta agli incontri sopra precisati, ad ogni livello, finalizzati alle informazioni, sono previsti incontri al fine di effettuare un esame congiunto del quadro socio economico del settore, delle sue dinamiche strutturali, delle prospettive dei processi di riorganizzazione indotti, delle forme di ammodernamento e di innovazione tecnologica.
Saranno altresì presi in esame:
- lo stato e la dinamica qualitativa e quantitativa della occupazione, ivi compreso l'utilizzo dell'apprendistato del Contratto di formazione e lavoro;
- le conseguenze dei processi di riorganizzazione indotti e quelli collegati all'ammodernamento e innovazione tecnologica, tenuto conto delle caratteristiche professionali dei lavoratori interessati;
- la struttura del settore e la sua prevedibile evoluzione.
Nel corso del primo biennio della vigenza contrattuale, con inizio dal mese di settembre 1997, saranno affrontate e definite in appositi incontri le seguenti materie:
1) la formazione e la riqualificazione professionale;
2) le problematiche collegate all'ambiente di lavoro ed alla sicurezza anche nella prospettiva di applicazione del Regolamento attuativo dei decreti legislativi 626/94 e 242/96;
3) lo studio delle problematiche connesse alla previdenza integrativa alla luce della vigente normativa;
4) istituzione di una Commissione finalizzata a valutare il rafforzamento degli attuali strumenti bilaterali, e la previsione dell'apertura di uno o più sportelli periferici, da determinare con specifiche intese sindacali fra le parti stipulanti;
5) i riflessi socio-economici derivanti dalle limitazioni alle attività aziendali disposte dall'Autorità, in assenza di correlato sostegno.

Recepimento nel contratto di una norma di legge
Obblighi dei titolari di benefici accordati dallo stato e degli appaltatori delle opere pubbliche
.
Nei provvedimenti di concessione di benefici accordati ai sensi delle vigenti leggi dallo Stato a favore di imprenditori che esercitano professionalmente un'attività economica organizzata e nei capitolati di appalto attinenti all'esecuzione di opere pubbliche, deve essere inserita la clausola esplicita determinante l'obbligo per il beneficiario o appaltatore di applicare o far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro nella categoria e nella zona.
Tale obbligo deve essere osservato sia nella fase di realizzazione degli impianti o delle opere che in quella successiva, per tutto il tempo in cui l'imprenditore beneficia delle agevolazioni finanziarie e creditizie concesse dallo Stato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Ogni infrazione al suddetto obbligo che sia accertata dall'ispettorato del lavoro viene comunicato immediatamente ai Ministri o agli Enti, nella cui amministrazione sia stata disposta la concessione del beneficio e dell'appalto.
Questi adotteranno le opportune determinazioni fino alla revoca del beneficio e nei casi più gravi o nel caso di recidiva potranno decidere l'esclusione del responsabile, per un tempo fino a 5 anni da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazione finanziarie o creditizie ovvero da qualsiasi appalto.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche quando si tratti di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero di appalti concessi da enti pubblici, ai quali l'ispettorato del lavoro comunica direttamente le infrazioni per l'adozione delle sanzioni.

Art. 1 - Definizione del contratto
Il presente contratto di lavoro si applica all'equipaggio imbarcato sulle navi da pesca marittima.
Sono stabilite le seguenti definizioni delle varie attività di pesca:
A - costiera locale                    entro le sei miglia;
B - costiera ravvicinata             entro le 20 miglia;
C - mediterranea o d'altura       oltre le 20 miglia;
D - oceanica o                         oltre gli stretti.
Prima nota a verbale:
Sono fatte salve le eventuali modifiche regolamentate circa estensioni/deroghe;
Seconda nota a verbale:
Le parti, pur riconfermando l'impegno di concordare un unico contratto nazionale per tutti i lavoratori dipendenti del settore pesca, nella situazione attuale considerano, per le attività produttive della piccola pesca (per le particolari condizioni operative, numero degli addetti per ogni imbarcazione, tonnellaggio di sotto delle 10 tsl, giornate lavorative nell'arco dell'anno, reddito prodotto) essere problematica l'omogeneizzazione dei trattamenti economico-normativi, con gli addetti alle imbarcazioni di stazza lorda superiore.
L'approvazione della proposta di legge giacente in Parlamento per la modifica della Legge 250/58 è tuttavia il presupposto indispensabile per la definizione, nel contratto collettivo nazionale di lavoro, di condizioni economico-normative differenziate.
Pertanto, le OO.SS. e la Federpesca si impegnano alla ripresa del confronto al verificarsi delle condizioni esposte al capoverso che precede.
I lavoratori dipendenti della piccola pesca sono retribuiti a termini e condizioni previste dall'articolo 14 per la generalità dei lavoratori; gli stessi sono assicurati a norma di legge, per l'invalidità, la vecchiaia, gli infortuni sul lavoro, le malattie ed il Servizio Sanitario Nazionale.
In caso d'interventi di natura sociale, da parte della Pubblica Amministrazione, quanto sopra si applica anche ai lavoratori associati in cooperative o compagnie ai sensi della legge 250/58.

Art. 2 - Tipi di contratto d'imbarco
Il contratto di lavoro di norma sarà a tempo indeterminato ma è data facoltà di stipulare anche convenzioni per una sola campagna di pesca o per un particolare tipo di pesca.
Le parti concordano la possibilità di ricercare a livello nazionale, su richiesta delle OO.SS., altri tipi di convenzione a tempo determinato per raccordare eventuali esigenze collegabili alla stagionalità di specifici ed identificati ambiti territoriali.
Per la pesca oceanica, il rapporto di lavoro sarà a "campagna di pesca".
Alla prima formazione dell'equipaggio per la campagna di pesca oceanica, la convenzione d'imbarco sarà stipulata con la partecipazione delle OO.SS. territoriali.
Gli avvicendamenti saranno effettuati direttamente dall'armatore nel rispetto delle norme di carattere generale.
La convenzione d'imbarco, da stipularsi davanti all'Autorità marittima o consolare, ai sensi della legge, sarà redatta in conformità al modello allegato al presente contratto.
Copia delle convenzioni d'imbarco dovranno essere depositate, a cura degli armatori, presso le autorità marittime competenti: capitanerie di porto e/o autorità marittime preposte, a disposizione delle OO.SS. firmatarie del presente contratto.

Art. 3 - Tabella d'armamento per la sicurezza della vita in mare
Le tabelle minime d'armamento della pesca saranno concordate, per ogni tipo di nave e di pesca, tra l'armatore o un suo delegato e le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, alla presenza delle Autorità marittime, tenendo conto solo delle norme sulla sicurezza della navigazione.
Allo scopo di adeguare le tabelle d'armamento alle innovazioni tecnologiche intervenute successivamente alla determinazione delle vigenti tabelle, le parti si riuniranno in sede centrale, su domanda di una delle organizzazioni firmatarie, per concordare nuove tabelle tenendo conto dell'impiego e della tipologia della nave da pesca.

Art. 4 - Tabella d'armamento per l'esercizio dell'attività di pesca
Le tabelle d'armamento per le attività di pesca saranno concordate, per ogni tipo di nave e di pesca, tra l'armatore o un suo delegato e le organizzazioni sindacali locali firmatarie del presente contratto, tenendo conto del tipo di pesca, delle quantità/qualità del pescato e delle zone ove si esercita con carattere di prevalenza la pesca medesima.
Su istanza dell'armatore, ed entro tre mesi dalla data della richiesta, dovranno essere concordate nuove tabelle in sede territoriale, tenuto conto dell'impiego e della tipologia della nave da pesca per adeguare le tabelle come previsto nel comma precedente.
Nota a verbale:
Eventuali controversie a livello locale, se non risolte, su richiesta di una delle parti, saranno demandate in sede nazionale al tavolo congiunto di cui all'articolo 54 al fine di trovare una soluzione.

Art. 7 - Riposo settimanale - (Pesca Costiera e Mediterranea)
Il riposo non potrà essere inferiore alle 48 ore settimanali e coinciderà prevalentemente con le giornate di sabato e domenica, e dovrà essere legato al fermo dell'attività di pesca e dell'imbarcazione.
Il periodo di riposo conseguente ad inattività per causa di forza maggiore è assorbito soltanto dal turno di riposo successivo.
Per particolari esigenze e tipi di pesca, verranno concordati tra le parti a livello territoriale, i possibili recuperi e una diversa fruizione del riposo settimanale anche al fine di recuperare l'efficienza complessiva dell'operatività aziendale.

Art. 8 - Riposo giornaliero
Nel settore della pesca per la natura specifica delle attività (aleatorietà della cattura, sistemazione del pescato e dell'attrezzatura, ecc.), l'orario di lavoro non potrà che essere regolato dalle esigenze specifiche del momento contingente di pesca.
Tuttavia tenuto conto del contratto alla parte e della necessità del personale, dovrà essere previsto un riposo giornaliero per il quale si rinvia alla norma di legge.

Art. 9 - Orario di lavoro in navigazione oltre gli stretti
Durante la navigazione, l'orario di lavoro è normalmente di 8 ore giornaliere per tutto il personale.
Il servizio di guardia verrà diviso in tre turni in modo che ogni guardia abbia 8 ore di lavoro e 16 franche sulle 24 ore alternando 4 ore di guardia con 8 ore franche.
La composizione minima per ogni guardia non potrà essere inferiore a 1 ufficiale e 1 marinaio in coperta e ad 1 ufficiale con 1 ingrassatore o altro in macchina (tra gli ufficiali sono compresi il Comandante e il Direttore di macchina).
Il personale di guardia in coperta verrà rafforzato all'entrata/uscita nel/dal porto e nei casi d'avverse condizioni meteo marine a giudizio del comandante.
Il personale escluso dal turno di guardia osserverà l'orario normale di 8 ore e sarà regolato secondo le esigenze di servizio, compreso nell'intervallo tra le ore 6 e le ore 20 con interruzione per i pasti. I minori di 18 anni sono esentati dai turni di guardia notturna.

Art. 10 - Orario di lavoro a terra - (pesca Mediterranea)
Qualora l'equipaggio venga chiamato a prestare la sua opera a terra, durante i lavori in cantiere, l'orario normale di lavoro è di 8 ore giornaliere con l'interruzione di 1 ora per la consumazione dei pasti.
[…]

Art. 11 - Lavori per la manutenzione e pulizia della nave
Oltre i necessari servizi di navigazione e di porto, l'equipaggio dovrà eseguire tutti i lavori usuali di pulizia e manutenzione della nave che venissero ordinati durante l'orario di lavoro.

Art. 12 - Lavori inerenti la pulizia degli alloggi
L'equipaggio, fuori dal normale orario di lavoro, dovrà mantenere nella massima pulizia il proprio alloggio.

Art. 13 - Servizi merci e provviste
Per i marittimi con contratto a compartecipazione, l'imbarco, lo sbarco, lo stivaggio delle provviste, degli imballaggi, delle attrezzature da pesca, ecc., saranno normalmente effettuati dagli stessi.

Art. 18 - Vitto - Qualità e quantità dei viveri
I viveri da consumare a bordo saranno determinati nella qualità e nella quantità sufficiente per una sana e giusta alimentazione. Il vitto dovrà essere confezionato e consumato a bordo e i generi alimentari dovranno essere di buona qualità. […]

Art. 28 - Assicurazioni
Tutti i componenti dell'equipaggio sono assicurati a norma di legge per l'invalidità, la vecchiaia, la disoccupazione, gli infortuni sul lavoro e le malattie.
[..]
Le parti convengono di affrontare entro il termine di vigenza contrattuale le problematiche relative alla individuazione dei lavori "usuranti" ed i costi a tale individuazione collegati tenuto conto che il settore a causa dell'armonizzazione contributiva prevista per il FPLI) è tenuto ad adeguare il predetto contributo obbligatorio.
[…]

Art. 34 - Vestiario
Data la particolare caratteristica del lavoro di pesca l'armatore fornirà ad ogni membro dell'equipaggio del vestiario necessario, come: stivali, impermeabili, tute ecc., previa riconsegna dei capi deteriorati, fatte salve le perdite dovute a causa di forza maggiore.

Art. 38 - Commissioni di lavoro
Le organizzazioni sindacali, firmatarie del presente accordo, territoriali e nazionali, fanno parte, inoltre, in rappresentanza del settore della pesca, di tutte le commissioni istituite presso le capitanerie di porto, delegazioni di spiaggia, commissioni provinciali e regionali, nonché quelle istituite presso i relativi Ministeri competenti e Commissioni Unione Europea, per la disciplina delle normative nazionali ed internazionali, con particolare riferimento alle iniziative promozionali intese al finanziamento per lo sviluppo ed il rilancio del settore.

Art. 43 - Convenzioni d'imbarco
Nel caso in cui le convenzioni d'imbarco siano stipulate non in conformità al presente CCNL il rapporto di lavoro sarà regolato comunque dalle presenti condizioni generali. Una copia della predetta convenzione dovrà essere consegnata, dopo la registrazione, al marittimo entrato a far parte dell'equipaggio, anche in adempimento e in sostituzione della lettera d'assunzione.

Art. 44 - Secondo livello di contrattazione
La contrattazione di secondo livello potrà essere svolta, in ambito territoriale, nello spirito dell'accordo del 23 luglio 1993, per le materie e con le modalità previste e disciplinate dal presente CCNL di lavoro.
L'accordo che avrà durata quadriennale, dovrà riguardare solo le materie delegate dal CCNL e non potrà prevedere regolamentazione ripetitiva rispetto a quanto già definito dal CCNL.
[…]
Le parti concordano di effettuare inoltre contrattazioni integrative territoriali per le seguenti materie:
- tabelle di armamento e di esercizio;
- riposo settimanale;
- ferie pesca mediterranea;
- perdite e sciupio attrezzi pesca, lampade e muccigna.
[…]

Art. 45 - Osservatorio nazionale della pesca marittima
Le parti nel confermare l'opportunità dell'istituzione dell'Osservatorio Nazionale della pesca marittima avvenuta in adesione dell'accordo 19 Gennaio 1994, ne disciplinano i compiti, consistenti in:
- rendere operative le attività di formazione e riqualificazione professionale degli addetti al settore gestendo i relativi progetti;
- monitorare sul territorio le esigenze di informazione/formazione degli addetti nel settore relativamente all'applicazione dei decreti legislativi 626/94 e 242/96;
- gestire nel concreto le attività collegate al sopra richiamato monitoraggio;
- gestire i progetti relativi all'acquisizione di dati e notizie riferiti al settore attraverso la ricerca e la rilevazione dei dati quantitativi e qualitativi;
- produrre statistiche da utilizzare per conoscenze economico-territoriale inedite;
- gestire tutti i progetti riferiti ad analisi specifiche relative al settore per rispondere a reali esigenze conoscitive delle parti stipulanti.

Art. 46 - Ente bilaterale
La Federpesca e la Fit-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil hanno istituito, quale Istituto peculiare e caratterizzante del presente contratto, l'Ente bilaterale, denominato Ebipesca.
L'Ente istituito a livello nazionale dovrà in particolare:
- rendere operative le intese, convenute tra le parti costituenti di cui sopra, finalizzate al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro degli equipaggi imbarcati sulle navi di imprese armatoriali per la pesca marittima e degli armatori stessi a partire da quanto previsto dal successivo art. 47;
- favorire complessivamente lo sviluppo ed il consolidamento delle attività della pesca marittima nonché la realizzazione di iniziative concertate dalle parti costituenti con i soggetti politici nazionali e/o regionali;
- le parti espressamente escludono, fra le prerogative del costituito Ente, le attività di confronto e/o contrattazione fra le parti costituenti che dovranno continuare ad essere svolte in sede sindacale propria;
- le parti hanno definito la composizione degli organismi del fondo in forma paritetica;
- all'Ente bilaterale dovranno associarsi gli Enti e/o i fondi costituiti in forza di intese sindacali fra le parti stipulanti il presente accordo utilizzando le strutture dell'Ente stesso e/o la struttura dell'eventuale Ente esterno convenzionato.
Le parti si danno reciprocamente atto in relazione al primo comma che l'Ente bilaterale Ebipesca è stato costituito con carattere di peculiarità in funzione della rappresentanza delle imprese di pesca propria della Federpesca.

Art. 50 - Rappresentanze e diritti sindacali
Le parti si danno atto che i diritti sindacali sono disciplinati dalla legge 300 del 20.5.1970. In sede di tavolo congiunto, tenuto conto delle caratteristiche del settore, potranno essere individuate modalità di rappresentanze unitarie di Compartimento o inter-Compartimentali.

Art. 51 - Decorrenza e durata
[…]
Esso ha efficacia per tutto il territorio nazionale, sostituisce il CCNL 27.1.1994 […]

Art. 54 - Istituzione di un tavolo di lavoro congiunto
Le parti, tenuto conto delle problematiche presenti nel settore, convengono sulla opportunità di istituire un tavolo di lavoro permanente, finalizzato alla ricerca di soluzioni anche attraverso interventi congiunti nei confronti dei Ministeri di volta in volta interessati, nonché per procedere alla stipulazione degli accordi necessari a regolare le seguenti materie proprie e facenti parte del CCNL:
1) modalità per dare concreta applicazione al settore dell'apprendistato (articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196) e dei contratti di formazione e lavoro tenuto conto delle obiettive caratteristiche del settore medesimo e delle norme del Codice della navigazione;
2) monitoraggio delle conseguenze dei processi di riorganizzazione indotti;
3) modalità e contenuti delle attività di formazione e riqualificazione ritenute utili e necessarie per gli addetti del settore;
4) accordo quadro per le problematiche connesse all'ambiente ed alla sicurezza nel lavoro a bordo (anticipatamente o successivamente al Regolamento in corso di predisposizione per dare attuazione al decreto legislativo 242/96);
5) verifiche finalizzate a dare concreta applicazione della previdenza integrativa al settore;
6) modalità ed ipotesi finalizzate al rafforzamento degli organismi bilaterali;
7) possibilità operative e di gestione di strumenti alternativi per eventuali limitazioni alle attività del settore disposte dalle Autorità;
8) ricerca delle soluzioni relativamente alle norme già rinviate dai singoli articoli del CCNL.