Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali


VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”;
VISTO, in particolare, l’articolo 6 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che istituisce la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e ne dispone la composizione e i compiti;
VISTA la legge 10 dicembre 2014, n. 183 e, in particolare, l’articolo 1, comma 5, che delega il Governo a individuare disposizioni di semplificazione e razionalizzazione delle procedure e degli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese, allo scopo di conseguire obiettivi di semplificazione e razionalizzazione in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 che reca disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 e, in particolare, l’articolo 20, comma 1, lettera c), che ha modificato l’articolo 6 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ha previsto un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali con il quale sono individuati le modalità e i termini per la designazione e l'individuazione dei componenti di cui al comma 1, lettere g), h), i) e 1) del predetto articolo 6;
CONSIDERATO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 4 luglio 2014, con cui è stata ricostituita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro per la durata di un quinquennio;

DECRETA

Art. 1
(Termini per le designazioni)

1. Entro cinque mesi dalla scadenza del mandato dei componenti della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, di cui all’articolo 6 del decreto legislativo n. 81 del 2008, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali pubblica l’avviso di tale scadenza sul proprio sito internet istituzionale, nell’apposita sezione dedicata alla sicurezza sul lavoro.
2. Entro due mesi dalla pubblicazione di tale avviso, i soggetti di cui agli articoli 2 e 3 manifestano l’interesse a partecipare alla procedura di ricostituzione dell’organismo consultivo tramite la designazione dei propri esperti o rappresentanti, effettivi e supplenti.

Art. 2
(Designazione dei rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano)

1. I rappresentanti, effettivi e supplenti, delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, sono designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nelle forme indicate nell’avviso di cui all’articolo 1, comma 1, e nel termine di cui all’articolo 1, comma 2.

Art. 3
(Designazione degli esperti da parte delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale)

1. Gli esperti, effettivi e supplenti, di cui all’articolo 6, comma 1, lettere h) ed i) del decreto legislativo n. 81 del 2008, sono designati rispettivamente dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nelle forme indicate nell’avviso di cui all’articolo 1, comma 1, e nel termine di cui all’articolo 1, comma 2.
2. Qualora le designazioni di cui al comma 1 siano superiori al numero di esperti rispettivamente previsti all’articolo 6, comma 1, lettere h) ed i), del decreto legislativo n. 81 del 2008, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettua una selezione, tenendo conto del grado di rappresentatività delle organizzazioni designanti e della necessità di garantire il pluralismo, sulla base di una valutazione complessiva dei seguenti elementi:
a) consistenza numerica delle organizzazioni sindacali;
b) diffusione sul territorio nazionale;
c) partecipazione alla negoziazione e stipulazione dei contratti nazionali collettivi di lavoro;
d) partecipazione alla trattazione delle controversie di lavoro individuali, plurime e collettive.
3. Le organizzazioni sindacali designanti possono, congiuntamente alle designazioni, far pervenire tutta la più ampia e aggiornata documentazione utile a dimostrare la sussistenza degli elementi indicati al comma 2, oppure far riferimento alla documentazione già in possesso della pubblica amministrazione.

Art. 4
(Individuazione degli esperti in medicina del lavoro, igiene industriale e impiantistica industriale)

1. All’atto della costituzione della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e della nomina dei componenti della medesima, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua, altresì, i tre esperti in medicina del lavoro, igiene industriale e impiantistica industriale di cui all’articolo 6, comma 1, lettera 1), del decreto legislativo n. 81 del 2008.

Art. 5
(Disposizioni transitorie e finali)

1. Entro due mesi dalla pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è pubblicato l’avviso di cui all’articolo 1, comma 1.
2. Fino alla data di insediamento della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, costituita ai sensi del presente decreto, rimane in carica la Commissione costituita con decreto ministeriale del 4 luglio 2014.
3. Della pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali viene fornita notizia a mezzo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

13 gennaio 2016

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI


Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Comunicato
Individuazione delle modalità e dei termini per la designazione e l'individuazione dei componenti della Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro.
G.U. 4 febbraio 2016, n. 28

Si rende noto che in data 13 gennaio 2016 è stato adottato il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali che stabilisce le modalità e i termini per designazione e l'individuazione dei componenti della Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro, ai sensi dell'art. 6, comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 2008, come modificato dall'art. 20 del decreto legislativo n. 151 del 2015. Il decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo www.lavoro.gov.it, all'interno della sezione «Salute e sicurezza sul lavoro».