Tipologia: CCNI
Data firma: 13 marzo 2009
Validità: 13.03.2009 - rinnovo CCNL
Parti: Aams e Cgil-Fp, Cisl, Uil/Pa, Flp, Confsal-Salfi
Comparti: Aams, PA
Fonte: Fp-Cgil

Sommario:

 Premessa
Indice
Capo I - Disposizioni generali
Art. 1 - Campo di applicazione
Art. 2 - Decorrenza, durata e applicazione
Capo II - Relazioni sindacali
Art. 3 - Sistema delle relazioni sindacali
Art. 4 - Contrattazione Integrativa
Art. 5 - Informazione
Art. 6 - Concertazione
Art. 7 - Consultazione
Art. 8 - Interpretazione autentica dei contratti
Art. 9 - Composizione dei conflitti
Art. 10 - Diritti sindacali
Capo III - Fondo per le politiche di sviluppo e la produttività
 Art. 11 - Utilizzo del Fondo
Art. 12 - Compenso incentivante
Capo IV - Formazione e sviluppi economici
Art. 13 - Formazione
Art. 14 - Sviluppi economici all'interno delle aree
Capo V - Norme finali
Art. 15 - Disposizioni di prima attuazione
Art. 16 - Riserva
Allegati
Scheda di valutazione della prestazione individuale (allegata ai CCNI 2006-2009}
Sviluppi economici all'interno delle aree da effettuare con decorrenza 1 gennaio 2008 (CCNI 2006-2009)
Procedure per gli sviluppi economici all'interno delle aree
Criteri specifici da prevedere nelle procedure per gli sviluppi economici all'interno delle aree
Dichiarazione a verbale della Fp-Cgil

Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato Contratto Collettivo Nazionale Integrativo quadriennio 2006-2009

Il giorno 13 marzo 2009, tra la delegazione di parte pubblica dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ed i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali abilitate alla contrattazione integrativa, ha avuto luogo l'incontro per la stipula definitiva del CCNI 2006-2009.

Le parti prendono atto che il Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, a seguito del riscontro di compatibilità economico-finanziaria, hanno espresso in data 18 febbraio 2009 parere favorevole all'ulteriore corso dell'ipotesi di CCNI sottoscritta il 18 novembre 2008 […]
Al termine della riunione, viene quindi sottoscritto l'allegato Contratto Collettivo Nazionale Integrativo 2006-2009.

Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
Organizzazioni sindacali: Cgil-Fp, Cisl, Uil/Pa, Flp, Confsal-Salfi (Rdb/Pi non firma)


Capo I-Disposizioni generali
Art. 1 - Campo di applicazione

1. II presente contratto collettivo nazionale integrativo, di seguito indicato come CCNI, si applica a tulio il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, esclusi i dirigenti, dipendente dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di seguito denominata "Amministrazione"
2. Il CCNI regola le materie demandate al livello di contrattazione integrativa dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Agenzie fiscali 2006-2009, di seguito indicalo come CCNL, le cui disposizioni sì intendono, comunque, integralmente richiamate.

Capo II - Relazioni sindacali
Art. 3 - Sistema delle relazioni sindacali

[…]
2. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali:
a) contrattazione integrativa, che si svolge sulle materie e con le modalità indicale dal CCNL e dal CCNI;
b) partecipazione, che si articola, a sua volta, negli istituti dell'informazione, concertazione e consultazione e può avere come strumento applicativo la costituzione di apposite commissioni.
3. Gli uffici centrali, unitariamente considerati nell'ambito della Direzione generale, nonché gli uffici periferici individuati come sede di contrattazione possono attivare, anche per esigenze riguardanti particolari aspetti relativi a specifiche realtà territoriali, ulteriori momenti di confronto con le organizzazioni sindacali, in aggiunta a quanto espressamente previsto dal presente contralto.

Art. 4 - Contrattazione Integrativa
1. A livello nazionale, la contrattazione integrativa si svolge tra le parti individuate dall'art. 11, comma 1, parte I), del CCNL e sulle materie individuate dall'art. 4, comma 3, lettera A), dello stesso CCNL, oltre che sulle materie regolate dal CCNI.
2. A livello periferico, intendendo nel CCNI per livello periferico, salvo diversa specificazione, quello degli Uffici regionali e relative Sezioni staccate, la contrattazione integrativa si svolge tra le parti individuate dall'art. 11. comma 1, parte II), del CCNL e sulle materie individuale dall'art. 4, comma 3. lettera B), dello stesso CCNL.

Art. 5 - Informazione
1. L'informazione preventiva costituisce elemento qualificante del sistema di partecipazione sindacale.
2. A livello nazionale, l'informazione preventiva è fornita ai soggetti sindacali di cui all'art. 9, comma 1, del CCNL, sulle materie indicale dall'art. 6, lettera A), comma 2, sub 1), dello stesso CCNL, di norma per posta elettronica.
3. A livello periferico, l'informazione preventiva è fornita ai soggetti sindacali di cui all'art. 9. comma 2, del CCNL, sulle materie indicate dall'art 6, lettera A), comma 2, sub 2), dello stesso CCNL
4. L'Amministrazione, nelle materie aventi per oggetto gli atti di gestione adottali e la verifica dei relativi risultati, nonché su tutte quelle demandate alla contrattazione, fornisce un'informazione successiva alle organizzazioni sindacali interessate, in almeno due incontri annuali o su specifica richiesta delle organizzazioni sindacali stesse.
5. A livello nazionale, l'informazione successiva è fornita ai soggetti sindacali di cui all'art. 9, comma 1, del CCNL, sulle materie indicate dall'art. 6, lettera A), comma 3, sub 1 ), dello stesso CCNL.
6. A livello periferico, l’informazione successiva è fornita ai soggetti sindacali di cui all'art. 9, comma 2, del CCNL, sulle materie indicate dall'art. 6. lettera A), comma 3, sub 2) dello stesso CCNL.

Art. 6 - Concertazione
1. La concertazione è attivata, mediante richiesta scritta, entro tre giorni dal ricevimento dell'informazione preventiva di cui all'art. 5.
2. A livello nazionale, la concertazione è attivata dai soggetti sindacali di cui all'art. 9. comma 1. del CCNL, per le materie indicate dall'art. 6, lettera B), comma 1. sub 1), e comma 2, dello stesso CCNL.
3. A livello periferico, la concertazione è attivata dai soggetti sindacali dì all'art. 9, comma 2, del CCNL, per le materie indicate dall'Art. 6, lettera B), comma 1, sub 2), dello stesso CCNL.
4. La concertazione si svolge in appositi incontri che iniziano entro quarantotto ore dalla data di ricezione della richiesta; durante la concertazione le parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi dì responsabilità, correttezza e trasparenza.
5. Nella concertazione le parti verificano la possibilità di un accordo mediante un confronto che deve, comunque, concludersi entro il termine massimo di trenta giorni dalla sua attivazione; dell'esito della concertazione è redatto verbale dal quale risultino le posizioni delle parti nelle materie oggetto della stessa ovvero i contenuti dell'intesa eventualmente raggiunta.

Art. 7 - Consultazione
1. La consultazione è attivata, in via facoltativa, prima dell'adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro.
2. La consultazione si svolge, invece, obbligatoriamente sulle materie indicate dall'art. 6, lettera Q, comma l, sub 1) e sub 2), del CCNL, rispettivamente, con i soggetti sindacali di cui all'art. 9. comma 1 e comma 2, dello stesso CCNL.
3. È, inoltre, obbligatoria la consultazione del rappresentante per la sicurezza nei casi previsti dalle disposizioni vigenti in materia.

Capo V - Norme finali
Art. 16 - Riserva

1. In considerazione della fase di trasformazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, le parti si riservano di disciplinare in tempi successivi le restanti materie previste dal CCNL (quale, od esempio, quella delle posizioni organizzative) che, per loro natura, richiedono tempi dì negoziazione diversi essendo legale a fattori organizzativi contingenti.