Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente


PARERE N. 228

DEL 16 dicembre 2015


PREC 175/15/L

 


Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 presentata da ANCE - Associazione Nazionale Costruttori Edili - Torre Civica di Vercelli - primi lavori di restauro conservativo finalizzati alla messa in sicurezza della cortica esterna — procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando - S.A.: Comune di Vercelli - importo dell’appalto: euro 154.250,95 - istanza presentata singolarmente dall’ANCE.

RUP - ruolo di responsabile dei lavori
Ai sensi dell’art. 10, comma 2, del d.p.r. 207/2010, nel settore dei contratti pubblici, il responsabile del procedimento assume il molo di responsabile dei lavori ex art. 89 del d.lgs. 81/2008 ai fini del rispetto delle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.
Art. 10 d.lgs. 163/2006 - art. 89 d.lgs. 81/2008

Il Consiglio

VISTA l’istanza di parere acquisita al prot. n. 72524 del 9 giugno 2015, presentata dall’ANCE - Associazione Nazionale Costruttori Edili in relazione alla gara indicata in oggetto;
VISTO in particolare, il quesito dell’istante in ordine alla legittimità della previsione della lettera di invito secondo la quale l’appaltatore assume la qualifica e le competenze di Responsabile dei lavori; previsione che sarebbe in contrasto con l’art. 89 del d.lgs. 81/2008, il quale attribuisce tale ruolo al responsabile del procedimento per gli interventi ricadenti nella disciplina dettata dal d.lgs. 163/2006;
VISTO l’avvio dell’istruttoria avvenuto in data 26 agosto 2015, con nota prot. n. 107414;
VISTA la nota trasmessa dal Comune di Vercelli, acquisita al prot. n. 109876 del 2 settembre 2015, nella quale è stato sottolineato, in particolare, che la stessa amministrazione comunale ha applicato nella fattispecie l’art. 2, lett. c) della direttiva 92/57/CEE, ai sensi del quale il responsabile dei lavori è «qualsiasi persona fisica o giuridica incaricata della progettazione e/o dell’esecuzione e/o del controllo dell’esecuzione dell’opera per conto del committente». A parere della S.A. l’art. 89 del d.lgs. 81/2008, contemplante l’attribuzione del ruolo di responsabile dei lavori al RUP, sarebbe in contrasto con la disposizione comunitaria sopra riportata e, pertanto, ha provveduto a disapplicarla;
VISTA la lettera di invito alla procedura de qua, a tenore della quale (par. 12 "altre informazioni", lett. e) «l’appaltatore, all’atto della sottoscrizione del contratto, assumerà la qualifica e le competenze di responsabile dei lavori, cosi come stabilito dall’art. 2, lettera c) della Direttiva 92/57/CEE del 24/6/1992»;
RILEVATO che sulla questione può decidersi ai sensi dell’art. 8 del Regolamento sull’esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all’art. 6, comma 7, lett. n) del d.lgs. 163/2006; 
CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 89, comma 1, lett. c) del d.lgs. 81 /2008 il responsabile dei lavori è un «soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori c il responsabile de/procedimento»;
CONSIDERATO, altresì, che ai sensi dell'art. 9, comma 2, d.p.r. 207/2010 «il responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario m relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità di qualsiasi altra disposizione di legge in materia»; ai sensi del successivo art. 10, comma 2, «il responsabile del procedimento assume il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavora»; infine, ai sensi del comma 3, art. 10 «il responsabile del procedimento, nello svolgimento dell'incarico di responsabile dei lavori, salvo diversa indicazione e fermi restando i compiti e le responsabilità di cui agli articoli 90, 93, comma 2, 99, comma 1, e 101, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81: a) richiede la nomina del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori e vigila sulla loro attività; b) provvede, sentito il direttore dei lavori e il coordinatore per l'esecuzione, a verificare che l'esecutore corrisponda gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatoci senza alcun ribasso».
RILEVATO, quindi, per quanto di competenza di questa Autorità, che nel settore dei contratti pubblici, disciplinato dal d.lgs. 163/2006 e dal d.p.r. 207/2010, la normativa di riferimento è chiara nel disporre che il responsabile del procedimento assume il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
RITENUTO, pertanto, che nella realizzazione di lavori pubblici, a carico del responsabile unico del procedimento e responsabile dei lavori «grava una posizione di garanzia connessa ai compiti di sicurezza non solo nella fase genetica dei lavori, laddove vengono redatti i piani di sicurezza, ma anche durante il loro svolgimento, ove è previsto che debba svolgere un'attività di sorveglianza del loro rispetto» (cfr. Corte di Cassazione, sez. IV penale, sentenza 15 novembre 2011, n. 41993); dunque, tale molo di garanzia non può essere assunto dall'appaltatore.
Sulla base dei suesposti principi

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, non conforme alle disposizioni dell’art. 10, comma 2, del d.p.r. 207/2010, l'operato della stazione appaltante.

Presidente F.F.
Francesco Merloni

Depositato presso la segreteria del Consiglio
In data 30 dicembre 2015


Fonte: ANCE L'Aquila