Tipologia: Contratto collettivo Integrativo Regionale
Data firma: maggio 1996
Parti: Cna, Confartigianato, Claai, Casa e FULC (Filcea-Cgil Flerica-Cisl Uilcer-Uil )
Settori: Chimici, Artigianato, Emilia Romagna
Fonte: eber.org

Sommario:

Articolo 1 Sfera di applicazione
Articolo 2 Distribuzione dell’accordo
Articolo 3 Sistema informativo regionale
Articolo 4 Formazione professionale
Articolo 5 Molestie sessuali
Articolo 6 Pari opportunità
Articolo 7 Mensa
Articolo 8 Premio di produzione regionale
Articolo 9 Quota contratto
Articolo 10 Trattamento in caso di malattia ed infortunio non sul lavoro
Articolo 11 Orario di lavoro
Articolo 12 Lavoro supplementare, straordinario, notturno, festivo ed a turni
Apprendistato
Norme generali
Periodo di prova
Tirocinio presso diverse imprese
Ferie
Insegnamento complementare
Attribuzione della qualifica
Retribuzione apprendista
Malattia e infortunio non sul lavoro
Norma transitoria

1° Contratto collettivo Integrativo Regionale per i dipendenti delle imprese artigiane dei settori Chimica, gomma-plastica, vetro, presidi sanità, Bologna, maggio 1996

Articolo 1 Sfera di applicazione
Il presente contratto si applica a tutti i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane aventi i requisiti richiesti dalla Legge 8 agosto 1985 n° 443, e successive modificazioni, operanti nei settori:
Chimica e Settori Collegati (cosmetici e profumi, colle e vernici, prodotti per detergenza, ceri e candele, ecc...);
Gomma Plastica;
Vetro;
Vetroresina;
Presidi Sanitari;
Erboristeria;
Coibentazione.

Articolo 2 Distribuzione dell’accordo
A tutte le imprese artigiane con dipendenti è fatto obbligo di mettere a disposizione in azienda una copia del presente Accordo contrattuale che dovrà essere accessibile a tutti i lavoratori.

Articolo 3 Sistema informativo regionale
Le parti convengono sull’impegno, da parte delle Associazioni delle Imprese Artigiane, a fornire alle OO.SS. regionali, annualmente (nel primo quadrimestre), informazioni complessive sulle prospettive delle aziende associate, su nuovi insediamenti e/o consistenti trasformazioni degli esistenti e sui riflessi occupazionali delle stesse.
Livello territoriale
Le informazioni di cui al punto precedente saranno oggetto di valutazione anche negli ambiti provinciali tra le parti, in particolare su aspetti specifici relativi ad orientamenti economico-produttivi corredati dalle opportune illustrazioni sulle implicazioni occupazionali riguardanti l’insieme delle stesse a livello del territorio provinciale.
Osservatorio regionale
Le parti ritengono necessario che venga istituito un Osservatorio regionale sulle imprese artigiane e relative articolazioni territoriali.
Tale Osservatorio, che potrà trovare collocazione nell’Ente Bilaterale, fornirà informazioni di carattere generale ed avrà il compito di reperire/analizzare dati disaggregati per categoria e territorio, con riferimento alla struttura delle imprese e delle risorse lavoro, andamento congiunturale e occupazionale in particolare riguardo ai flussi occupazionali in riferimento al tipo di contratto (CFL, apprendistato, lavoro a domicilio ecc...); quantità e qualità degli investimenti, rapporto con il sistema creditizio, principali indicatori industriali ed economici.
Per il lavoro a domicilio, verranno altresì forniti gli elementi indispensabili di conoscenza sulle tipologie produttive interessate e/o eventuali aree di prevalenza di tale lavoro.
A questo fine, le parti in coordinamento con le istanze confederali, si attiveranno presso l’Ente Regione per:
- reperire le risorse necessarie;
- sollecitare la necessità di un ruolo di coordinamento dell’istituzione nei confronti di tutti i soggetti che operano nel settore (Centri di Servizio, Camera di Commercio, INPS, ecc...), con lo scopo di giungere ad un unico strumento generale per l’artigianato, prevedendo tutte le articolazioni che le parti sociali riterranno necessarie;
- superare una politica di sprechi e sovrapposizioni;
- tempi di risposta rapidi.
L’articolazione settoriale dell’Osservatorio generale funzionerà attraverso incontri tra le parti sociali firmatarie del presente accordo, le quali potranno avvalersi delle competenze di esperti esterni e si raccorderà con gli altri Osservatori di settore già esistenti ed operanti sul territorio.
Le parti concordano nell’assumersi l’onere, sulla base di quanto fornito dall’Osservatorio Regionale, di analizzare dati disaggregati (anche per comparto e territorio) in relazione all’evoluzione delle dinamiche del sistema delle imprese e rispetto alle tendenze relative alle risorse lavoro.
Le articolazioni settoriali avranno il compito di fornire elementi di analisi e supporto per lo stesso ruolo di carattere contrattuale.
Le parti si incontreranno nel caso in cui l’Osservatorio non venisse costituito entro il 1996, per valutare un progetto di fattibilità e presiederne l’implementazione.

Articolo 5 Molestie sessuali
Le parti riconoscono che le molestie sessuali nei luoghi di lavoro sono un’offesa alla dignità della persona.
Pertanto favoriranno, nell’ambito delle leggi vigenti, l’adozione di tutte le iniziative utili ad evitare il verificarsi di tali comportamenti.

Articolo 6 Pari opportunità
Le parti concordano nell’impegnarsi singolarmente e/o congiuntamente, per promuovere politiche volte alla piena affermazione delle pari opportunità e delle azioni positive, in ottemperanza alle normative vigenti, ed in materia di lavoro con particolare riferimento alla problematica della determinazione femminile.
Si individuano quindi nel confronto tra le parti sociali la sede di analisi ed elaborazione di proposte finalizzate, utilizzando anche i dati forniti dall’osservatorio.

Articolo 7 Mensa
Ove possibile, compatibilmente alla situazione territoriale e aziendale, il datore di lavoro deve favorire la consumazione dei pasti delle proprie maestranze.
Pertanto, ciò si potrà realizzarsi favorendo la partecipazione a mense zonali e interaziendali o mettendo a disposizione (sempre nei limiti della possibilità) idonei locali dell’impresa.

Condizioni in essere preesistenti:

Articolo 11 Orario di lavoro
A decorrere dal 31 gennaio 1995 rimane in vigore una riduzione annua di 24 ore da gestirsi a livello aziendale.
Eventuali futuri aumenti di ROL previsti dai prossimi rinnovi contrattuali nazionali saranno assorbiti fino a concorrenza.

Articolo 12 Lavoro supplementare, straordinario, notturno, festivo ed a turni
Ferme restando le disposizioni di legge, verranno considerate come ore di lavoro straordinario tutte le ore lavorate al di sopra delle 40 ore settimanali.
È considerato lavoro supplementare quello effettuato oltre l’orario contrattuale settimanale e fino al raggiungimento dell’orario massimo di Legge.
È considerato lavoro straordinario l’orario effettuato oltre l’orario previsto dalla vigente legislazione.
Verranno considerate come ore di lavoro notturno quelle lavorate tra le 22 e le 6.
Il ricorso al lavoro supplementare e straordinario deve avere carattere eccezionale e temporaneo a trovare giustificazione in necessità aziendali di carattere imprescindibile.
Qualora si presenti l’esigenza di effettuare lavoro straordinario le aziende ne daranno comunicazione preventiva direttamente a lavoratori o, laddove esistano, alle rappresentanze sindacali aziendali.
[…]

Apprendistato
La disciplina dell’apprendistato è regolata dalle norme di legge, dal relativo regolamento, dall’Accordo Interconfederale del 21.12.1983 e dalle disposizioni di cui al presente articolo.
Per quanto non contemplato dalle normative sopra citate, valgono per gli apprendisti le norme del presente contratto.
La durata dei periodi di apprendistato è definita in base a quanto stabilito al comma successivo. I periodi di servizio effettivamente prestati in qualità di apprendista presso altre imprese si accumulano ai fini del tirocinio previsto dal presente articolo, purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e sempreché si riferiscano alle stesse mansioni.
Per ottenere il riconoscimento del cumulo di periodi di tirocinio precedentemente prestati presso altre aziende, l’apprendista deve documentare, all’atto dell’assunzione, i periodi di tirocinio già compiuti.
Oltre alle normali registrazioni sul libretto di lavoro, le imprese rilasceranno all’apprendista un documento che attesti i periodi di tirocinio già compiuti e le mansioni per le quali sono stati effettuati.
La retribuzione iniziale dell’apprendista che abbia già prestato altri periodi di tirocinio presso altre imprese è quella relativa al semestre nel quale il precedente periodo è stato interrotto.

Per la Regione Emilia Romagna
Norme generali

La disciplina dell’apprendistato nell’artigianato della chimica e settori collegati, materie plastiche, gomma, vetro, vetroresina, coibentazione, presidi sanitari ed erboristeria, è regolata dalle norme di Legge, dal relativo regolamento e dal presente accordo.

Tirocinio presso diverse imprese
I periodi di tirocinio prestati in qualità di apprendista presso più imprese si cumulano ai fini del computo della durata massima dei periodi di apprendistato purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e purché si riferiscano alle stesse qualifiche.
Per ottenere il riconoscimento del cumulo dei periodi di tirocinio precedentemente prestato presso altre imprese, l’apprendista deve documentare all’atto dell’assunzione i periodi di tirocinio già compiuto e la frequenza dei corsi di insegnamento complementare che sono obbligatori per Legge.
Oltre alle normali registrazioni sul libretto dell’apprendista sarà rilasciato dall’impresa, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, un documento che attesti i periodi di tirocinio già compiuti e le attività per le quali sono stati effettuati.

Insegnamento complementare
Per l’adempimento da parte dell’apprendista dell’obbligo di frequenza, ai sensi dell’Art. 17 del Regolamento approvato con DPR 30 dicembre 1956 n° 1668, dei corsi di istruzione complementare, e come previsto dall’Accordo Interconfederale del 21.12.1983, le ore sono determinate nella misura che segue:
1° Gruppo 6 ore settimanali, fino ad un massimo di 150 ore annuali;
2° Gruppo 4 ore settimanali, fino ad un massimo di 120 ore annuali;
3° Gruppo 2 ore settimanali, fino ad un massimo di 80 ore annuali.

Attribuzione della qualifica
[…]
La durata normale del periodo di apprendistato viene determinata in relazione ai gruppi di appartenenza, come di seguito indicato.
1 Gruppo: Durata 5 anni
Per la Regione Emilia Romagna

Lavorazioni ad alto contenuto professionale e mestieri artistici.
Durata: 5 anni
Appartengono al 1° Gruppo i lavoratori addetti:
Tutti i settori
- Addetto alla preparazione e funzionamento delle macchine per la personalizzazione dei prodotti anche con sistemi a stampa;
- meccanico elettricista responsabile dei servizi assistenza e manutenzione;
- addetto alla preparazione e/o alla realizzazione di stampi.
Vetro
- Addetto alla lavorazione artistica del vetro;
- addetto alla lavorazione delle vetrate artistiche;
- addetto alla lavorazione completa del vetro e/o specchio (dalla lavorazione al montaggio);
- addetto alle lavorazioni manuali del vetro (taglio, molatura, serigrafia, foratura);
- addetto alla decorazione artistica.
Plastica
- Addetto alla preparazione e/o regolazione macchine per iniezione e/o soffiaggio;
- addetto alla manutenzione e/o all’attrezzaggio macchine per iniezione e/o soffiaggio.
Gomma
- Addetto alla manutenzione di stampi;
- addetto alla preparazione e/o regolazione macchine;
- addetto alla manutenzione e/o all’attrezzaggio macchine;
- addetto alla preparazione mescole e/o colori.
Vetroresina
- addetto alla preparazione di scafi e scocche per auto, sport, competizione e natanti da regata;
- addetto alla produzione di manufatti a mano complessi con la utilizzazione di stampi e conseguente la loro preparazione;
- addetto alla realizzazione di modelli in legno.
Presidi sanitari
- addetto al controllo di produzione con compiti di verifica sulla qualità del prodotto;
- addetto alla preparazione e/o regolazione delle macchine per iniezione, soffiaggio o per lavorazioni complesse;
- disegnatore addetto alla documentazione dei prodotti (determinazione cicli, tempi, ecc...).
Chimica
- addetto alla assistenza, manutenzione e messa a punto delle macchine;
- addetto alla miscelazione dei componenti (settore vernici, settore cosmesi, settore fito-cosmesi, settore detersivi) che segue il percorso formativo legato alla figura di tecnico prove prodotto;
- coibentatore.
Polietilene
- addetto al caricamento estrusori e conseguente conduzione e regolazione macchina.
2° Gruppo: Durata 3 anni
Per la Regione Emilia Romagna Durata: 3 anni e 4 mesi

Lavorazioni di medio contenuto professionale. Appartengono al 2° Gruppo i lavoratori adibiti a:
Tutti i settori
- addetto con responsabilità di magazzino;
- addetto alla manutenzione e riparazione stampi.
Vetro
- addetto alla preparazione completa di vetro camera;
- addetto alla lavorazione del vetro e/o specchi (foratura, molatura, taglio, coloritura, fregiatura) mediante l’uso di apparecchiature automatiche o semiautomatiche;
- addetto al montaggio e installazione.
Plastica
- Addetto alle macchine per finitura;
- addetto alla finitura a mano;
- addetto alla saldatura termo-plastica;
- addetto alla produzione di manufatti in plastica mediante soffiaggio, stampaggio, iniezione.
Gomma
- Addetto allo stampaggio ad iniezione;
- addetto alla verniciatura;
- addetto alla trafilatura;
- addetto allo stampaggio;
- addetto alla produzione di articoli in poliuretano a colata;
- addetto alle macchine per finitura.
Polietilene
- Conduttore di macchine confezionatrici e/o bobinatrici;
- incisore.
Vetroresina
- Realizzatore di modelli in legno semplici;
- addetto alla produzione di manufatti a mano semplici con utilizzazione di stampi e conseguente loro preparazione;
- addetto alla miscelatura resina e preparazione colori;
- addetto alla rifinitura di manufatti (rifilo, smerigliatura e carteggiatura).
Presidi sanitari
- Addetto al laboratorio prove ed analisi;
- addetto ai servizi di manutenzione ed assistenza;
- operatore con semplice funzione di controllo sulle produzioni complesse;
- addetto alla lavorazione e/o assemblaggio di produzioni a maggiore contenuto tecnologico;
- addetto alla produzione di semilavorati complessi o linee a minore contenuto tecnologico con compiti di controllo qualità sul prodotto.
Chimica
- Addetto al ciclo completo della miscelazione dei componenti necessari alla realizzazione di vernici (nitro, spruzzo, resina), detersivi, cosmetici, fito-cosmetici.
3 Gruppo: durata 1 anno e 3 mesi
Per la Regione Emilia Romagna Durata: 18 mesi

Lavorazioni a basso contenuto professionale Appartengono al 3° Gruppo i lavoratori adibiti a:
Tutti i settori
- Addetto al magazzino.
Vetro
- Addetto al taglio automatico.
Plastica
- Addetto al montaggio e smontaggio degli stampi;
- addetto alle cromature e dorature;
- addetto alla serigrafia.
Gomma
- Addetto al montaggio e smontaggio degli stampi.
Vetroresina
- Addetto alla pulizia ed inceratura stampi;
- addetto allo smontaggio dello stampo e successiva preparazione dello stesso.
Presidi sanitari
- Addetto agli assemblaggi e/o produzione di prodotti semplici e/o imbustaggio.
Chimica
- Addetto a singole operazioni di miscelazione dei componenti necessari alla realizzazione di vernici (nitro, spruzzo, resina), detersivi, cosmetici, fito-cosmetici, pitture murali.
Appartengono inoltre a questo gruppo i lavoratori addetti ad altre mansioni non definite nei gruppi precedenti con esclusione dei lavoratori con mansioni semplici che, sulla base delle declaratorie permangono al 2° livello.
Per la Regione Emilia Romagna
Le mansioni e le lavorazioni elencate ai fini della collocazione degli apprendisti nei gruppi, previsti dall’Accordo Interconfederale del 21.12.1983 non esauriscono il numero delle mansioni esistenti.
Gli apprendisti assunti per mansioni e lavorazioni non citate, saranno collocati nei vari gruppi secondo criteri analogici.
Apprendisti impiegati
Durata 2 anni
[…]