CIRCOLARE N. 6/2016

Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Partenza - Roma, 05/02/2016
Prot. 37 / 0002197 / MA008.A001.1476


Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Direzione generate per l’Attività Ispettiva

 

Alle Direzioni interregionali e territoriali del lavoro
e p. c.
All’INPS
Direzione centrale Direzione centrale vigilanza prevenzione e contrasto dell’economia sommersa
All’INAIL
Direzione centrale rapporto assicurativo
Al Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro
Provincia Autonoma di Bolzano
Provincia Autonoma di Trento
Ispettorato regionale del lavoro di Palermo

 

Oggetto: D.Lgs. n. 8/2016 recante “diposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell’art. 2, comma 2, L. n. 28 aprile 2014. n. 67” - prime indicazioni operative.

In attuazione della delega di cui all’art. 2, comma 2. L. n. 67/2014, recante “deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio”, il D.Lgs. n. 8/2016, in vigore a far data dal 6 febbraio 2016, dispone la depenalizzazione dei reati puniti con la sola pena pecuniaria, apportando importanti modifiche in ordine al regime delle sanzioni applicabili ad alcune fattispecie di illeciti posti in essere in materia di lavoro e legislazione sociale.

Al riguardo, al fine di assicurare l’uniformità di comportamento di tutto il personale ispettivo, appare opportuno riepilogare le modifiche intervenute, elencando gli illeciti oggetto di depenalizzazione e fornendo le prime indicazioni necessarie ai fini di una corretta applicazione delle nuove disposizioni.

Campo di applicazione

Ai sensi dell’art. 1, comma 1, del Decreto in esame sono oggetto di depenalizzazione i reati puniti con pena pecuniaria e quindi delitti e contravvenzioni sanzionati rispettivamente con multa o ammenda.

La depenalizzazione, in virtù del comma 2 del medesimo articolo, riguarda anche quelle fattispecie punite con la sola pena pecuniaria che, nelle forme aggravate, prevedono l’applicazione della sola pena detentiva, oppure della pena detentiva in alternativa o congiunta alla pena pecuniaria; in tali casi, la fattispecie aggravata resta esclusa dalla depenalizzazione andando ad integrare una autonoma fattispecie di reato.

Sono, invece, esclusi dall’ambito di applicazione del Decreto, i reati previsti dal codice penale, fatto salvo quanto previsto dall’art. 2, comma 6, nonché i reati di cui al D.Lgs. n. 286/1998 e le fattispecie di reato indicate nell’elenco allegato al Decreto.

In proposito, per i profili di competenza, occorre segnalare che il suddetto allegato esclude espressamente dalla depenalizzazione i reati contemplati dal D.Lgs. n. 81/2008, testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Ne deriva che i reati ivi previsti, puniti con la sola pena pecuniaria della multa o dell’ammenda, conservano natura penale e pertanto continuano ad essere perseguiti secondo la disciplina già in vigore.

Il Legislatore distingue due regimi sanzionatori in ragione del tempus commissi delicti:

- quello applicabile agli illeciti commessi antecedentemente all’entrata in vigore del Decreto in esame (prima del 6 febbraio 2016);

- quello applicabile agli illeciti commessi successivamente a tale data.

Per le condotte iniziate e cessate prima del 6 febbraio 2016 si applicano le specifiche disposizioni di cui agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 8/2016. concernenti rispettivamente l’applicabilità delle sanzioni amministrative alle violazioni anteriormente commesse e la trasmissione degli atti all’autorità amministrativa (regime intertemporale).

Con riferimento, invece, alle violazioni commesse successivamente all’entrata in vigore del Decreto, si applicano gli artt. 1 e 6 dello stesso testo normativo (regime ordinario).

Regime intertemporale - artt. 8 e 9, D.Lgs. n. 8/2016

L’art. 8, comma 1, prevede l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie anche alle violazioni commesse prima dell’entrata in vigore del Decreto (6 febbraio 2016). sempre che il procedimento penale non sia stato già definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.

Mediante la suddetta disposizione, il Legislatore ha dunque disposto espressamente l’applicazione retroattiva delle sanzioni amministrative che sostituiscono le originarie sanzioni penali.

In attuazione del principio penale del favor rei, l'art. 8, al comma 3 stabilisce, inoltre, che “ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore del presente decreto, non può essere applicata una sanzione amministrativa pecuniaria per un importo superiore al massimo della pena originariamente inflitta per il reato (...)”.

Ciò premesso, con riferimento alle condotte poste in essere anteriormente al 6 febbraio e già interessate da procedimenti penali non ancora definiti, il disposto di cui all’art. 9 disciplina le modalità di trasmissione degli atti dall’autorità giudiziaria alla autorità amministrativa e dunque alle DTL territorialmente competenti.

In particolare, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del Decreto legislativo, l’autorità giudiziaria interessata dispone la trasmissione degli atti del procedimento penale alla DTL competente ad irrogare la relativa sanzione amministrativa salvo che il reato, a quella data, risulti prescritto o estinto per altra causa (art. 9. comma 1).

Più specificatamente:

- laddove l’azione penale non sia stata ancora esercitata, a tale trasmissione provvede direttamente il pubblico ministero, sempre che il reato non risulti già estinto per qualsiasi causa e pertanto il PM non ne richieda al giudice l’archiviazione (art. 9, comma 2);

- se l’azione penale è stata esercitata, il giudice pronuncia sentenza inappellabile, di assoluzione o di non luogo a procedere ex art. 129 c.p.p., perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, disponendo in tal caso la trasmissione degli atti alla DTL per il seguito di competenza (art. 9, comma 3).

Alla luce del quadro regolatorio sopra delineato, codesti Uffici, a seguito della ricezione degli atti trasmessi dall’autorità giudiziaria o dal PM, dovranno redigere e notificare al trasgressore e all’obbligato in solido, entro e non oltre 90 giorni dalla ricezione degli atti stessi (trecentosettanta per i trasgressori residenti all’estero), il verbale unico di contestazione e notificazione ex art. 14 L. n. 689/1981.

Ai fini della quantificazione delle sanzioni amministrative, gli Uffici dovranno procedere secondo quanto stabilito agli artt. 8, comma 3, e 9 comma 5 del Decreto.

Atteso che ai sensi dell’art. 8, comma 3 “non può essere applicala una sanzione amministrativa pecuniaria per un importo superiore al massimo della pena originariamente inflitta per il reato”, si dovrà procedere alla quantificazione della sanzione assumendo come importo base la pena edittale stabilita in misura fissa per l’originario reato e su tale importo applicare la riduzione di cui all’art. 16, L. n. 689/1981. Nel caso in cui la pena edittale sia determinata tra un limite minimo e massimo, la quantificazione della sanzione amministrativa viene effettuata applicando direttamente i criteri dell’art. 16 L. n. 689/1981.

La possibilità, infatti, prevista dall’art. 9, comma 5, di applicare la sanzione nella misura pari alla metà di quella inflitta costituisce una ipotesi configurabile soltanto nei casi in cui il Legislatore abbia escluso l’applicazione del regime più vantaggioso previsto dall’art. 16 L. n. 689/1981 (il che è sancito espressamente solo con riferimento alle fattispecie di cui all’art. 4 del Decreto).

A titolo di esempio ne! caso di somministrazione illecita/abusiva ex art. 18, comma 1 e 2, l’importo della sanzione determinata nel verbale sarà pari ad euro 50 per ciascun lavoratore e per ciascuna giornata, il cui importo viene ridotto ex art. 16 L. n. 689/1981.

Qualora il trasgressore non dovesse versare l’importo di cui all’art. 16, troveranno applicazione le ulteriori disposizioni della L. n. 689/1981, con particolare riguardo alla necessità di redigere il rapporto di cui all’art. 17 e, successivamente alla presa in carico della pratica da parte dell’Area legale e contenzioso, con la redazione e notificazione dell’ordinanza-ingiunzione ex art. 18 legge citata.

Ai fini dell’emanazione dell’ordinanza-ingiunzione, in ragione del dettato dell’art. 8, comma 3, in sede di quantificazione della sanzione ex art. 11 della L. n. 689/1981, l’Area legale e contenzioso dovrà rispettare l’originario limite massimo della pena prevista per il reato oggetto di depenalizzazione.

Regime delle prescrizioni ex art. 15, D.Lgs. n. 124/2004

Il regime intertemporale sopra illustrato riguarda anche gli illeciti commessi precedentemente all’entrata in vigore del Decreto per i quali sia stato già adottato e trasmesso alla Procura della Repubblica ai sensi dell’art. 347 c.p.p. il provvedimento di prescrizione obbligatoria, ma non sia stato ancora notificato, alla data del 6 febbraio, il verbale di ottemperanza e di contestuale ammissione al pagamento in sede amministrativa ai sensi dell’art. 15, D.Lgs. n. 124/2004. Inoltre, il medesimo regime trova applicazione in tutti i casi in cui nonostante il verbale di ottemperanza sia stato notificato, entro il 6 febbraio, allo stesso non sia comunque seguito il pagamento in sede amministrativa nel termine di legge.

Diversamente, tutte le ipotesi di illecito per le quali entro il 6 febbraio sia stato emanato il verbale di ottemperanza, con contestuale ammissione al pagamento in sede amministrativa e sia intervenuto il pagamento nel rispetto del termine previsto dall’art. 15, D.Lgs. n. 124/2004 sono definite secondo la previgente disciplina dettata dal citato articolo, anche nel caso in cui il pagamento sia intervenuto oltre la data del 6 febbraio. Dell’avvenuto pagamento gli Uffici provvederanno a dare rituale comunicazione alla Procura della Repubblica.

Regime ordinario

Per gli illeciti commessi successivamente all’entrata in vigore del Decreto in oggetto (dopo il 6 febbraio 2016), le modalità procedurali per la relativa contestazione sono declinate dagli artt. 1 e 6 di seguito illustrati.

Le sanzioni amministrative edittali, vengono articolate su tre fasce, secondo le rispettive misure minime e massime:
a) da curo 5.000 a euro 10.000 per i reati puniti con la multa o l’ammenda non superiore nel massimo a euro 5.000;
b) da euro 5.000 a euro 30.000 per i reati puniti con la multa o l’ammenda non superiore nel massimo a euro 20.000;
c) da euro 10.000 a euro 50.000 per i reati puniti con la multa o l’ammenda superiore nel massimo a euro 20.000.

L’importo da irrogare per le sanzioni stabilite in misura variabile, in base alle fasce di cui sopra, segue i criteri di determinazione della sanzione amministrativa ex art. 16, L. n. 689/1981, normativa espressamente richiamata dall’art. 6 del Decreto in esame.

Il Legislatore si è, altresì, posto il problema di regolare la commutazione delle pene pecuniarie penali articolate in termini proporzionali, anche senza la determinazione dei limiti edittali minimi e massimi (ad es. nelle ipotesi di somministrazione illecita/abusiva, rammenda fissata dall’art. 18, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 276/2003).

Nei suddetti casi, l'art. 1, comma 6, dispone che “la somma dovuta è pari all’ammontare della multa o dell’ammenda ma non può, in ogni caso, essere inferiore a euro 5.000 né superiore a euro 50.000”.

In altri termini, se in virtù del calcolo proporzionale la somma dovuta risultasse inferiore a 5.000 euro, la sanzione da irrogare dovrà essere sempre adeguata a tale minimo; su tale importo di 5.000 euro andranno applicati gli istituti di cui all’art. 13 D.Lgs. n. 124/2004 e all’art. 16 L. n. 689/1981.

Al riguardo, fermo restando che l’importo delle nuove sanzioni verrà gestito tramite SGIL, si riportano i seguenti esempi di calcolo:

> Pena proporzionale fissa

Somministrazione illecita/abusiva ed utilizzazione illecita/abusiva (art. 18, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 276/2003) - Illecito non diffidabile

L’ammenda per l’originario reato era pari ad euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro (es. nel caso di un solo lavoratore per 10 giornate: 50 x 10 = 500 euro; ad oggi, la sanzione da irrogare in concreto è pari all’importo minimo di riferimento, dunque a 5.000 euro che, ridotto ex art. 16 L. n. 689/1981, è di 1.666,67 euro).

Laddove, invece, la sanzione risultante dal calcolo fosse superiore a 5.000 euro, si procederà direttamente alla riduzione ex art. 16 dell’importo (es. nel caso in cui siano interessati 10 lavoratori per quindici giornate: 50 x 10 x 15 = 7.500 euro che, ridotto ex art. 16, è di 2.500 euro).

> Pena proporzionale variabile

Omessa assunzione di un privo di vista avvialo al lavoro di massaggiatore o masso fisioterapista (art. 4 L. n. 686/1961) - Illecito diffidabile

In tale fattispecie, atteso che l’ammontare dell’ammenda è determinata tra un limite minimo e un limite massimo, al fine di verificare se la sanzione da irrogare sia inferiore o superiore ai 5.000 euro, si fa riferimento ai criteri di cui all’art. 13 D.Lgs. n. 124/2004 e art. 16 L. n. 689/1981. Se l’importo così determinato risultasse inferiore al tetto minimo dei 5.000 euro, su tale importo di 5.000 euro occorrerà operare le riduzioni di cui agli artt. 13 D.Lgs n. 124/2004 e art. 16 L. n. 689/1981. In particolare l'art. 4 della L. n. 686/1961 prevede una ammenda che varia tra il limite minimo di 2 euro ed il limite massimo di 12 euro per lavoratore per ciascuna giornata. Trattandosi di illecito diffidabile, l’importo è pari a 2 euro per ciascun lavoratore moltiplicato per i giorni di mancata assunzione. Qualora il risultato fosse inferiore ai 5.000 euro, la determinazione della somma dovuta con diffida, in considerazione del limite minimo di 5.000 curo, sarà pari a 1.250 euro. In caso di mancata ottemperanza alla diffida l’importo base della sanzione è pari a 4 euro da moltiplicare per i giorni di mancata assunzione; qualora il risultato ottenuto fosse inferiore ai 5.000 euro, l’importo dovuto ai sensi dell’art. 16 sarà pari a 1.666,67 euro.

Si ritiene, infine, utile allegare l’elenco degli illeciti oggetto di depenalizzazione con l’indicazione specifica delle ipotesi per le quali è possibile adottare il provvedimento di diffida obbligatoria ex art. 13, D.Lgs. n. 124/2004.

Altri casi di depenalizzazione: art. 3, D.Lgs. n. 8/2016

L’art. 3, D.Lgs. n. 8/2016 individua ulteriori ipotesi di illeciti oggetto di depenalizzazione, non rientranti nella clausola generale di cui all’art. 1, comma 1, del medesimo Decreto, in quanto, ai sensi della disciplina previgente non risultavano puniti con la sola pena pecuniaria della multa o dell’ammenda.

Si segnala, al riguardo, il disposto di cui al comma 6, dell’articolo citato, concernente la riformulazione del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, ex art. 2, comma 1-bis, del D.L. n. 463/1983, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 638/1983.

A seguito della suddetta modifica, si configurano due diverse fattispecie di illecito, una di natura penale e l’altra di carattere amministrativo.
In particolare, il delitto di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, nonché dai committenti sui compensi dei titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2 comma 26 della L. n. 335/1995, per un importo superiore a euro 10.000 annui, continua ad essere punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032 (ipotesi non depenalizzata).

Nell’ipotesi in cui, invece, “l’importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrai iva pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000”.

Il datore di lavoro non risulta punibile né assoggettabile alla sanzione amministrativa laddove provveda al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla notifica della contestazione della violazione.

In considerazione del meccanismo di cui sopra, si ritiene che si debba escludere l’applicazione del l’art. 13, D.Lgs. n. 124/2004, risultando applicabile esclusivamente la procedura di cui agli artt. 14 e 16, L. n. 689/1981.

Circa l’individuazione dell’autorità competente a contestare la relativa sanzione, la norma fa esplicito riferimento all’autorità individuata dal D.L. n. 463/1983, che tuttavia, sul punto non contiene disposizioni espresse.

Pertanto, fermo restando la competenza del personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell’INPS e dell’INAIL ad irrogare le sanzioni per gli illeciti commessi dal 6 febbraio p.v., si ritiene che l’unico criterio rintracciabile nell’ambito del quadro regolatorio vigente risulta essere quello contemplato dall’art. 35, comma 2, della L. n. 689/1981, in forza del quale “per le violazioni consistenti nell’omissione totale o parziale del versamento di contributi e premi, l’ordinanza-ingiunzione è emessa, ai sensi dell’art. 18, dagli enti ed istituti gestori delle forme di previdenza ed assistenza obbligatori (...)”.

Si ritiene, pertanto, per ragioni di economia amministrativa, che l’autorità destinataria degli atti trasmessi dall’autorità giudiziaria possa essere la sede provinciale dell’INPS territorialmente competente.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Danilo Papa)

Art. 17, comma 2, L. 152/2001

È fatto divieto ad agenzie private ed a singoli procacciatori di esplicare qualsiasi opera di mediazione a favore dei soggetti di cui all’articolo 7, comma 1, della medesima Legge, nelle materie ivi indicate.

Vecchia sanzione:
I contravventori sono puniti con l’ammenda da euro 1.032 ad euro 10.329. Quando, per le condizioni economiche del reo, l’ammenda può presumersi inefficace, anche se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla fino al quintuplo

Nuova sanzione. Regime ordinario: art. 1, commi 1 e 5, lett. b), D.Lgs. n. 8/2016 (sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 30.000)
Non diffidabile

Art. 27, comma 1, D.Lgs. 198/2006

E' vietata qualsiasi discriminazione per quanto riguarda l’accesso al lavoro, in forma subordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione, nonché la promozione, indipendentemente dalle modalità di assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attività, a tutti i livelli della gerarchia professionale anche per quanto riguarda la creazione, la fornitura di attrezzature o l’ampliamento di un’impresa o l’avvio o l’ampliamento di ogni altra forma di attività autonoma.

Vecchia sanzione:
Ai sensi dell’art. 41, comma 2, D.Lgs. n. 198/2006, l’inosservanza delle disposizioni contenute nell’art. 27, commi 1, 2 e 3 del medesimo Decreto legislativo, è punita con l’ammenda da 250 a 1.500 euro

Nuova sanzione. Regime ordinario: art. 1, commi 1 e 5, lett. a), D.Lgs. n. 8/2016 (sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 10.000)
Non diffidabile

Art. 27, comma 2, lett. a), D.Lgs. 198/2006

La discriminazione di cui al comma 1 dello stesso articolo è vietata anche se attuata attraverso il riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza nonché di maternità o paternità, anche adottive (comma 1: è vietata qualsiasi discriminazione per quanto riguarda l’accesso al lavoro, in forma subordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione, nonché la promozione, indipendentemente dalle modalità di assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attività, a tutti i livelli della gerarchia professionale).

Vecchia sanzione:
Ai sensi dell’art. 41, comma 2, del medesimo Decreto Legislativo, l’inosservanza delle disposizioni sopra richiamate è punita con l’ammenda da 250 euro a 1500 euro

Nuova sanzione. Regime ordinario: art. 1, commi 1 e 5, lett. a), D.Lgs. n. 8/2016 (sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 10.000).
Non diffidabile

Art. 27, comma 2, lett. b), D.Lgs. 198/2006

La discriminazione di cui al comma 1 dello stesso articolo è vietata anche se attuata in modo indiretto, attraverso meccanismi di preselezione ovvero a mezzo stampa o con qualsiasi altra forma pubblicitaria che indichi come requisito professionale l’appartenenza all’uno o all’altro sesso (comma 1: E’ vietata qualsiasi discriminazione per quanto riguarda l’accesso al lavoro, in forma subordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma, compresi i criteri di selezione e le condizioni dì assunzione, nonché la promozione, indipendentemente dalle modalità di assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attività, a tutti i livelli della gerarchia professionale).

Vecchia sanzione:
Ai sensi dell’art. 41, comma 2, del medesimo Decreto Legislativo, l’inosservanza delle disposizioni sopra richiamate è punita con l’ammenda da 250 euro a 1500 euro

Nuova sanzione. Regime ordinario art. 1, commi 1 e 5, lett. a), D.Lgs. n. 8/2016 (sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 10.000)
Non diffidabile

Art. 27, comma 3, D.Lgs. 198/2006

Il divieto di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo si applica anche alle iniziative in materia di orientamento, formazione, perfezionamento aggiornamento e riqualificazione professionale, inclusi i tirocini formativi e di orientamento, per quanto concerne sia l’accesso sia i contenuti, nonché all’affiliazione e all’attività in un’organizzazione di lavoratori o datori di lavoro, o in qualunque organizzazione i cui membri esercitino una particolare professione, e alle prestazioni erogate da tali organizzazioni (comma 1: E’ vietata qualsiasi discriminazione per quanto riguarda l’accesso al lavoro, in forma subordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione, nonché la promozione, indipendentemente dalle modalità di assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attività, a tutti i livelli della gerarchia professionale. Comma 2: La discriminazione di cui al comma 1 e’ vietata anche se attuata: a) attraverso il riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza, nonché di maternità o paternità, anche adottive; b) in modo indiretto, attraverso meccanismi di preselezione ovvero a mezzo stampa o con qualsiasi altra forma pubblicitaria che indichi come requisito professionale l’appartenenza all’uno o all’altro sesso).

Vecchia sanzione:
ai sensi dell’art. 41, comma 2. del medesimo Decreto Legislativo, l’inosservanza delle disposizioni sopra richiamate e’ punita con l’ammenda da 250 euro a 1.500 euro

Nuova sanzione. Regime ordinario art. 1, commi 1 e 5, lett. a), D.Lgs. n. 8/2016 (sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 10.000).
Non diffidabile

Art. 28, comma 1, D.Lgs. 198/2006

E' vietata qualsiasi discriminazione, diretta e indiretta, concernente un qualunque aspetto o condizione delle retribuzioni, per quanto riguarda uno stesso lavoro o un lavoro al quale e’ attribuito un valore uguale.

Vecchia sanzione:
ai sensi dell’art. 41, comma 2, del medesimo Decreto Legislativo, l’inosservanza delle disposizioni sopra richiamate è punita con l’ammenda da 250 euro a 1.500 euro

Nuova sanzione. Regime ordinario art. 1, commi 1 e 5, lett. a), D.Lgs. n. 8/2016 (sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 10.000)
Non diffidabile

Art. 28, comma 2, D.Lgs. 198/2006

I sistemi di classificazione professionale ai fini della determinazione delle retribuzioni debbono adottare criteri comuni per uomini e donne ed essere elaborati in modo da eliminare le discriminazioni.

Vecchia sanzione:
ai sensi dell’art. 41, comma 2, del medesimo Decreto Legislativo, l’inosservanza delle disposizioni sopra richiamate è punita con l’ammenda da 250 euro a 1500 euro

Nuova sanzione. Regime ordinario art. 1, commi 1 e 5, lett. a), D.Lgs. n. 8/2016 (sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 10.000)
Non diffidabile

Art. 29, D.Lgs. 198/2006

È vietata qualsiasi discriminazione fra uomini e donne per quanto riguarda l’attribuzione delle qualifiche, delle mansioni e la progressione nella carriera.

Vecchia sanzione:
ai sensi dell’art. 41, comma 2, del medesimo Decreto Legislativo, l’inosservanza delle disposizioni sopra richiamate è punita con l’ammenda da 250 euro a 1.500 euro

Nuova sanzione. Regime ordinario art. 1, commi 1 c 5, lett. a), D.Lgs. n. 8/2016 (sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 10.000)
Non diffidabile

Art. 30. comma 1, D.Lgs. 198/2006

Le lavoratrici in possesso dei requisiti per aver diritto alla pensione di vecchiaia hanno diritto di proseguire il rapporto di lavoro fino agli stessi limiti di età previsti per gli uomini da disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali.

Vecchia sanzione:
ai sensi dell’art. 41, comma 2, del medesimo Decreto Legislativo, l’inosservanza delle disposizioni sopra richiamate è punita con l’ammenda da 250 euro a 1500 euro

Nuova sanzione. Regime ordinario art. 1, commi 1 e 5, lett. a), D.Lgs. n. 8/2016 (sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 10.000)
Non diffidabile

Art. 30, comma 3, D.Lgs. 198/2006

Gli assegni familiari, le aggiunte di famiglia e le maggiorazioni delle pensioni per familiari a carico possono essere corrisposti, in alternativa, alla donna lavoratrice o pensionata alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti per il lavoratore o pensionato. Nel caso di richiesta di entrambi i genitori gli assegni familiari, le aggiunte di famiglia e le maggiorazioni delle pensioni per familiari a carico debbono essere corrisposti al genitore con il quale il figlio convive

Vecchia sanzione:
ai sensi dell’art. 41, comma 2, del medesimo Decreto Legislativo, l’inosservanza delle disposizioni sopra richiamate è punita con l’ammenda da 250 euro a 1500 euro

Nuova sanzione Regime ordinario art. 1, contini 1 e 5, lett. a), D.Lgs. n. 8/2016 (sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 10.000)
Non diffidabile

Art. 30. comma 4, D.Lgs. 198/2006

Le prestazioni ai superstiti, erogate dall’assicurazione generale obbligatoria, per l’invalidità’, la vecchiaia ed i superstiti, gestita dal Fondo pensioni per i lavoratori dipendenti, sono estese, alle stesse condizioni previste per la moglie dell’assicurato o del pensionato, al marito dell’assicurata o della pensionata

Vecchia sanzione:
ai sensi dell’art. 41, comma 2, del medesimo Decreto Legislativo, l’inosservanza delle disposizioni sopra richiamate è punita con l’ammenda da 250 euro a 1.500 euro

Nuova sanzione. Regime ordinario art. 1, commi 1 e 5, lett. a), D.Lgs. n. 8/2016 (sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 10.000)
Non diffidabile

Art. 5, D.P.R. 231/2006

Il collocamento della gente di mare è esercitato dagli uffici di collocamento della gente di mare, già istituiti ai sensi dell’articolo 2 del regio decreto-legge 24 maggio 1925, n. 1031, che dalla data di entrata in vigore del presente regolamento saranno posti alle dipendenze funzionali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del comma 5. Possono inoltre essere autorizzati allo svolgimento dell’attività di intermediazione a favore dei propri associati, nonché, mediante convenzione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, allo svolgimento di tutti gli adempimenti e le certificazioni affidati ai competenti uffici di collocamento della gente di mare, gli enti bilaterali del lavoro marittimo, a condizione che svolgano la predetta attività senza finalità di lucro e fermo restando l’obbligo della interconnessione con la borsa del lavoro marittimo. Con autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, possono svolgere attività di collocamento della gente di mare anche le agenzie per il lavoro di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono determinati i requisiti e le modalità per il rilascio della predetta autorizzazione

Vecchia sanzione:
la violazione della norma sopra indicata, se non vi scopo di lucro, è punita ai sensi dell’art. 12 dello stesso D.P.R. e dell’art. IS, comma 1, del D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276 con l’ammenda da euro 500 ad euro 2.500. In caso di condanna è disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato allo scopo.

Nuova sanzione Regime ordinario art. 1, commi 1 e 5, lett. a), D.Lgs. n. 8/2016 (sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 10.000)
Non diffidabile

Art. 18, comma 1, prima parte D.Lgs. 276/2003, come modificato dal D.Lgs. 251/2004

Esercizio non autorizzato dell’attività di somministrazione di lavoro.

Vecchia sanzione:
è punito con la pena dell’ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro

Nuova sanzione Regime ordinario art 1, commi 1 e 6, D.Lgs. n. 8/2016 (la sanzione amministrativa è di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro. La suddetta sanzione in ogni caso non può essere inferiore ad euro 5.000 né superiore a 50.000)
Non diffidabile

Art. 18, comma 1, seconda parte, D.Lgs. 276/2003, come modificato dal D.Lgs. 251/2004

L’esercizio non autorizzato delle attività di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), se non vi è scopo di lucro.

Vecchia sanzione:
è punito, se non vi è scopo di lucro, con la pena dell’ammenda da euro 500 a euro 2.500.

Regime ordinario
art. 1, commi 1 e 5, lett. a), D.Lgs. n. 8/2016 (sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 10.000)

Non diffidabile

Art. 18, comma 1, terza parte, D.Lgs. 276/2003, come modificato dal D.Lgs. 251/2004

L’esercizio non autorizzato delle attività di cui all’articolo 4, comma 1, lettere d) ed e) del medesimo Decreto Legislativo con scopo di lucro.

Vecchia sanzione:
è punito con l’ammenda da euro 750 ad euro 3.750

Regime ordinario
art. 1, commi 1 e 5, lett. a), D.Lgs. n. 8/2016 (sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 10.000)

Non diffidabile

Art. 18, comma 1, parte terza, D.Lgs. 276/2003, come modificato dal D.Lgs. 251/2004

L’esercizio non autorizzato delle attività di cui all’articolo 4, comma 1, lettere d) ed e) del medesimo Decreto Legislativo, se non vi è scopo di lucro.

Vecchia sanzione:
è punito con l’ammenda da euro 250 a euro 1.250

Nuova sanzione Regime ordinario art. 1, commi 1 e 5, lett. a), D.Lgs. n. 8/2016 (sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 10.000)

Non diffidabile

Art. 18, comma 2, D.Lgs. 276/2003, come modificato dal D.Lgs. 251/2004

Nei confronti dell’utilizzatore che ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti non autorizzati.

Vecchia sanzione:
si applica la pena dell’ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione

Nuova sanzione Regime ordinario art. 1, commi 1 e 6, D.Lgs. n. 8/2016 (la sanzione amministrativa è di euro 50 per ogni lavoratore occupalo e per ogni giornata di lavoro. La suddetta sanzione in ogni caso non può essere inferiore ad euro 5.000 né superiore a 50.000)

Non diffidabil
e

Art. 29, comma 1, D.Lgs. 276/2003.

Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell’articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell’appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell’opera o del servizio dedotti in contratto, dall’esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d’impresa.

Vecchia sanzione:
ai sensi dell’art. 18, comma 5-bis, decreto legislativo 10 settembre 2003, come introdotto dal decreto legislativo 6 ottobre 2004, n. 251, nei casi di distacco privo dei requisiti di cui all’articolo 29, comma 1, l’utilizzatore e il somministratore sono puniti con la pena della ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione.

Nuova sanzione Regime ordinario art 1, commi 1 e 6, D.Lgs. n. 8/2016 (la sanzione amministrativa è di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro. La suddetta sanzione in ogni caso non può essere inferiore ad euro 5.000 né superiore a 50.000)

Non diffidabile

Art. 30, comma 1, D.Lgs. 276/2003

L’ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa

Vecchia sanzione:
ai sensi dell’alt. 18, comma 5-bis, D.Lgs 10 settembre 2003, come introdotto dal D.Lgs 6 ottobre 2004. n. 251. nei casi di distacco privo dei requisiti di cui all’articolo 30, comma 1. l’utilizzatore e il somministratore sono puniti con la pena della ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione.

Nuova sanzione Regime ordinario art 1, commi 1 e 6, D.Lgs. n. 8/2016 (la sanzione amministrativa è di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro. La suddetta sanzione in ogni caso non può essere inferiore ad euro 5.000 né superiore a 50.000)

Non diffidabile

Artt. 1, comma 2 e 2, comma 2, L. 686/1961

Sono ugualmente tenuti ad assumere un massaggiatore o massofisioterapista cieco diplomato le case dì cura generali con non meno di 200 letti e, indipendentemente dall’esistenza e dal numero dei posti letto, le case di cura specializzare, comunque denominate, ove si praticano cure ortopediche e gli stabilimenti termali, gestiti da privati. Nel caso in cui le case di cura e gli stabilimenti termali privati indicati nel secondo comma del precedente articolo abbiano già alle loro dipendenze uno o più massaggiatori o massofìsioterapisti diplomati, l’obbligo di assumere un massaggiatore o massofisioterapista privo della vista ricorre dalla data di cessazione dal servizio di uno dei massaggiatori o massofisioterapisti diplomati utilizzati sino alla stessa data

Vecchia sanzione:
ai sensi dell’art. 4 della medesima Legge, le trasgressioni all’obbligo dì cui al secondo comma del richiamato articolo 2 sono punite con un’ammenda da euro 2 ad euro 12 per ogni giorno lavorativo e per ogni unità minorata non assunta

Nuova sanzione. Regime ordinario art. 1, commi 1 e 6, D.Lgs. n. 8/2016 Sanzione amministrativa da 2 a 12 euro per ogni giorno lavorativo e per ogni lavoratore non vedente non assunto. In ogni caso la suddetta sanzione amministrativa non può essere inferiore ad euro 5.000 né superiore ad euro 50.000

Diffidabile

Art. 6, comma 1, L. 686/1961

Le case di cura e gli stabilimenti termali privati di cui al secondo comma del precedente articolo 1, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, devono inviare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale una dichiarazione dalla quale risulti se abbiano o meno alle loro dipendenze massaggiatori o massofìsioterapisti diplomati e le generalità, la qualifica ed il diploma professionale di quelli già in servizio. Entro il 31 dicembre di ogni anno debbono essere comunicate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale le eventuali variazioni ai dati di cui sopra.

Vecchia sanzione:
ai sensi dell’art. 6, comma 3 della medesima Legge, ogni trasgressione alle disposizioni del sopra indicato articolo sarà punita con una ammenda da euro 7 ad euro 77

Nuova sanzione Regime ordinario art. 1, commi 1 e 5, lett. a) D.Lgs. n. 8/2016
Regime ordinario
art. 1, commi 1 e 5, lett. a), D.Lgs. n. 8/2016 (sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 10.000

Diffidabile

Art. 6, comma 2, L. n. 686/1961

Mancata trasmissione e comunicazione relativa alla variazione dei dati concernenti le assunzioni di cui al comma 1.

Vecchia sanzione :
ai sensi dell’art. 6, comma 3 della medesima Legge, ogni trasgressione alle disposizioni del sopra indicato articolo sarà punita con una ammenda da euro 7 ad euro 77

Nuova sanzione Regime ordinario art. 1, commi I e 5, lett. a) D.Lgs. n. 8/2016 Regime ordinario
art. 1, commi 1 e 5, lett. a), D.Lgs. n. 8/2016 (sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 10.000

Diffidabile

Art. 33, comma 5, L. n. 12/1973

Il preponente che fornisce ai funzionari ed agli agenti incaricati della sorveglianza sull’applicazione della presente legge dati o documenti scientemente errati o incompleti, e chiunque rende dichiarazioni false o compie altri atti fraudolenti al fine di procurare indebitamente a sé o ad altri le prestazioni contemplate dalla presente legge (agenti e rappresentanti di commercio).

Vecchia sanzione:
È punito con la multa da euro 5 ad euro 51, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

Nuova sanzione Regime ordinario art. 1, commi I e 5, lett. a), D.Lgs. n. 8/2016 sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 10.000

Non diffidabile

D.M. 1 gennaio 1953
Art. 12, comma 5, L. n. 122/1955

Chiunque fa dichiarazioni false o compie atti fraudolenti al fine di procurare indebitamente a sé o ad altri le prestazioni contemplate dal regolamento per la previdenza e l’assistenza ai giornalisti professionisti, salvo che il fatto costituisca reato più grave (giornalisti professionisti).

Vecchia sanzione:
e’ punito con la multa da euro 12 ad euro 129 salvo che il fatto costituisca reato più grave.

Nuova sanzione Regime ordinario art. 1, commi 1 e 5, lett. a) D.Lgs. n. 8/2016 sanzione amministrativa da curo 5.000 a euro 10.000

Non diffidabile |

Art. 1, comma 11, D.L. n. 663/1979 conv. da L. n. 33/1980

Chiunque compia atti preordinati a procurare a sé o ad altri le prestazioni economiche per malattia e per maternità non spettanti, ovvero per periodi ed in misura superiore a quelli spettanti, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

Vecchia sanzione:
ammenda da euro 103 ad euro 516 per ciascun soggetto cui si riferisce la violazione

Nuova sanzione Regime ordinario art. 1, commi 1, 2 e 6, D.Lgs. n. 8/2016 sanzione amministrativa da euro 103 ad euro 516. In ogni caso In ogni caso la suddetta sanzione amministrativa non può essere inferiore ad euro 5.000 né superiore ad euro 50.000

Non diffidabile

Art. 2. comma 1 bis, D.L. n. 463/1983, conv. da L. n. 638/1983

L’omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 se l’importo omesso non è superiore a 10.000 euro annui

Nuova sanzione Regime ordinario art. 3, D.Lgs. n. 8/2016 sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000 In ogni caso il datore non è punibile se versa quanto dovuto entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’accertamento della violazione

Non diffidabile

Art. 1, comma 1172, L. n. 296/2006 (Art. 2, comma 1 bis, D.L. n. 463/1983, conv. da L. n. 638/1983)

Nel settore agricolo, l’omesso versamento, nelle forme e nei termini di legge, delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti configura le ipotesi di cui ai commi 1 -bis, 1 -ter e l-quater dell’articolo 2 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertilo, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.

L’omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 se l’importo omesso non è superiore a 10.000 euro annui

Nuova sanzione Regime ordinario art. 3, D.Lgs. n. 8/2016 sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000 In ogni caso il datore non è punibile se versa quanto dovuto entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’accertamento della violazione

Non diffidabile

Art 39, L. n. 183/2010 (Art. 2, comma 1 bis, D.L. n. 463/1983, conv. da L. n. 638/1983)

L’omesso versamento, nelle forme e nei termini di legge, delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal committente sui compensi dei lavoratori a progetto e dei titolari di collaborazioni coordinate e continuative iscritti alla gestione separala di cui all’articolo 2. comma 26. della legge 8 agosto 1995. n, 335. configura le ipotesi di cui ai commi 1 -bis, 1 -ter e l-quater dell’articolo 2 del decreto-legge 12 settembre 1983. n. 463. convertilo, con modificazioni, dalla legge 1 1 novembre 1983. n. 638.
L’omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 se l’importo omesso non è superiore a 10.000 euro annui

Nuova sanzione Regime ordinario art. 3, D.Lgs. n. 8/2016 sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000 In ogni caso il datore non è punibile se versa quanto dovuto entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’accertamento della violazione
Non diffidabile