Cassazione Civile, Sez. Lav., 05 febbraio 2016, n. 2326 - Il debitore-datore di lavoro deve provare che l’impossibilità della prestazione deriva da causa a lui non imputabile


 

 

Presidente Venuti – Relatore Berrino

Fatto



Con sentenza dell'11/12/13 - 27/1/14 la Corte d'appello di Roma ha rigettato l'impugnazione della società G. Italiana s.p.a. avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Latina che l'aveva condannata a pagare in favore degli eredi dell'ex dipendente Lu.Al. delle somme a titolo di danno biologico e morale a seguito del decesso di quest'ultimo causato da accertata malattia professionale.
La Corte capitolina è pervenuta a tale decisione dopo aver rilevato che gli esiti degli elaborati peritali avevano consentito di accertare la sussistenza del nesso di causalità tra la neoplasia gastrica, che aveva condotto al decesso Lu.Al. , e l'attività lavorativa dal medesimo svolta, con particolare riferimento alle sostanze inalate nell'esecuzione del lavoro presso il reparto mescole ove il predetto dipendente aveva sempre operato; inoltre, l'istruttoria aveva permesso di appurare che i dispositivi di protezione individuale adottati dall'impresa si erano rilevati inidonei allo scopo della tutela della salute del lavoratore.
Per la cassazione della sentenza propone ricorso la società G. Italiana s.p.a. con tredici motivi, illustrati da memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.. Resistono con controricorso P.R. , L.A. e L.S. .

Diritto



1. Col primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata in ragione della nullità dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, assumendo che la Corte d'appello ha omesso di rilevarla, nonostante che la stessa fosse stata tempestivamente eccepita con la memoria di costituzione di prime cure.
Aggiunge la ricorrente che la stessa Corte aveva ritenuto insussistente la predetta nullità sulla base del rilievo che dal ricorso introduttivo del giudizio emergevano, seppur in maniera sintetica, le ragioni di fatto e di diritto poste a sostegno della domanda.
Osserva la Corte che il motivo è infondato, atteso che è la medesima ricorrente ad indicare la ragione per la quale la Corte territoriale le respinse l'eccezione di nullità del ricorso, per cui è da escludere che si sia in presenza del lamentato vizio di omessa pronunzia.
2. Col secondo motivo, formulato per violazione e falsa applicazione degli artt. 163, 164, 414, n. 4 c.p.c. e 2087 c.c., la ricorrente assume che nel ricorso di primo grado non era specificato quale fosse stato l'inadempimento datoriale con riguardo agli obblighi di protezione del dipendente L.A. , essendo stata indicata la sola circostanza che quest'ultimo era stato impiegato a svolgere mansioni comportanti un'esposizione a sostanze in grado di provocare il tumore contratto. Anche tale motivo è infondato.
Invero, si è già avuto occasione di precisare (Cass. sez. lav. n. 15966 del 18/7/2007) che "nel rito del lavoro l'inesatta e incompleta indicazione, nel ricorso introduttivo, dell'oggetto della domanda e degli elementi di diritto tale da non impedire l'identificazione dell'oggetto e dei motivi in diritto della pretesa, può essere superata dal giudice attraverso l'interpretazione complessiva dell'atto di parte, così ritenendo assolto l'onere gravante sul ricorrente in funzione del pieno spiegamento del contraddittorio e della formazione della decisione giudiziale in modo aderente ai legittimi interessi delle parti".
Orbene, nella fattispecie la Corte d'appello ha espressamente rilevato che sia il "petitum" che la "causa petendi” della domanda erano determinati, in quanto erano state descritte le lavorazioni pericolose cui era stato esposto il dante causa dei ricorrenti e dall'esame complessivo del ricorso emergevano bene gli elementi di fatto e di diritto giustificativi della pretesa.
3. Col terzo motivo, dedotto per violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2087, 2697, 2727, 2729 cod. civ., 115 cod. proc. civ. e 41 cod. pen., la ricorrente lamenta che la Corte territoriale è ricorsa erroneamente al criterio presuntivo di adeguata probabilità nella causazione dell'evento, criterio, questo, che poteva ritenersi sufficiente per la condanna dell'Inail a corrispondere l'indennità di sua pertinenza, come avvenuto nel caso di specie, ma non all'affermazione della responsabilità datoriale. Infatti, prosegue la ricorrente, in quest'ultimo caso spetta al lavoratore, ai fini del risarcimento per malattia professionale, l'onere di provare il nesso di causalità tra attività professionale e malattia contratta, non operando alcuna presunzione di nesso eziologico. In secondo luogo, secondo la difesa di parte ricorrente, indipendentemente dal fatto che l'idoneità causale della condotta corrisponda ad "adeguata probabilità", le regole che il giudice deve osservare nell'accertamento del nesso causale impongono un ulteriore giudizio di "bilanciamento" dei diversi fattori esistenti, onde escludere la rilevanza causale dei fattori alternativi all'esposizione professionale. Nel caso di specie tali fattori alternativi erano rappresentati dall'abitudine al fumo di sigarette del Lu. , con una media giornaliera di più di quaranta sigarette, e la pregressa attività lavorativa di imbianchino per almeno trent'anni.
Il motivo è infondato.
Come questa Corte ha avuto modo di statuire (Cass. sez. lav. n. 13954 del 19/6/2014) "in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, trova applicazione la regola contenuta nell'art. 41 cod. pen., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, salvo che il nesso eziologico sia interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a produrre l'evento, tale da far degradare le cause antecedenti a semplici occasioni".
Quanto alla questione del riparto dell'onere della prova va rilevato che qualora eventi lesivi abbiano a verificarsi in pregiudizio del lavoratore e siano casualmente ricollegabili, come dimostrato nella fattispecie, alla nocività dell'ambiente di lavoro, viene in rilievo l'art. 2087 cod. civ., che come norma di chiusura del sistema antinfortunistico, impone al datore di lavoro, anche dove faccia difetto una specifica misura preventiva, di adottare comunque le misure generiche di prudenza e diligenza, nonché tutte le cautele necessarie, secondo le norme tecniche e di esperienza, a tutelare l'integrità fisica del lavoratore assicurato, (v. in tal senso anche Cass. sez. lav. n. 20142 del 23/9/2010).
Si è, infatti, statuito (Cass. sez. lav. n. 8855 dell'11/4/2013) che "in tema di responsabilità del datore di lavoro per violazione delle disposizioni dell'art. 2087 cod. civ., la parte che subisce l'inadempimento non deve dimostrare la colpa dell'altra parte - dato che ai sensi dell'art. 1218 cod. civ. è il debitore-datore di lavoro che deve provare che l'impossibilità della prestazione o la non esatta esecuzione della stessa o comunque il pregiudizio che colpisce la controparte derivano da causa a lui non imputabile - ma è comunque soggetta all'onere di allegare e dimostrare l'esistenza del fatto materiale ed anche le regole di condotta che assume essere state violate, provando che l'asserito debitore ha posto in essere un comportamento contrario o alle clausole contrattuali che disciplinano il rapporto o a norme inderogabili di legge o alle regole generali di correttezza e buona fede o alle misure che, nell'esercizio dell'impresa, debbono essere adottate per tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro". (in senso conf. v. Cass. sez. lav. n. 19826 del 28/8/2013).
Orbene, nella fattispecie la Corte d'appello ha fornito adeguata motivazione del proprio convincimento sulla colpevolezza della datrice di lavoro ponendo in rilievo che gli esiti della consulenza tecnica d'ufficio e degli accertamenti penali, autonomamente valutati dallo stesso collegio giudicante, avevano consentito di suffragare quanto lamentato in punto di fatto dagli eredi del dipendente deceduto in merito alla riconducibilità della malattia professionale, dalla quale era scaturito il decesso del loro dante causa, alla mancata adozione di misure idonee ad evitare l'evento infausto.
In particolare, la Corte di merito ha spiegato di poter condividere il giudizio del giudice di primo grado, il quale aveva correttamente ravvisato sussistere, all'esito degli elaborati peritali, il nesso di causalità tra la neoplasia gastrica, che aveva provocato il decesso di Lu.Al. , e l'attività lavorativa dal medesimo svolta con riferimento alle sostanze inalate nello svolgimento dell'attività presso il reparto mescole. Inoltre, la stessa Corte ha evidenziato che nella sentenza penale di primo grado n. 1420 del 2008 del Tribunale di Latina, che aveva dichiarato la responsabilità penale dei dirigenti della società per i reati di cui agli artt. 589 e 590 c.p., era stato accertato che i dispositivi di protezione individuali utilizzati dalla società non erano idonei. Inoltre, con sentenza n. 465 del 2013, la Corte d'appello di Roma, nell'assolvere i predetti dirigenti dai reati loro contestati, ad eccezione di Pa.Pi. , non aveva in alcun modo inficiato gli accertamenti relativi alla avvenuta violazione delle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro contenuti nella sentenza di primo grado, violazione costituita dalla mancata adozione di dispositivi volti alla riduzione del rischio di inalazione delle polveri nocive ed alla separazione dei luoghi nei quali si utilizzavano sostanze cancerogene, nonché dalla mancata messa a disposizione dei lavoratori di idonei mezzi personali di protezione.
4. Col quarto motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., la ricorrente lamenta l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in quanto la Corte di merito avrebbe omesso l'esame, ai fini dell'accertamento del nesso di causa, dell'efficienza causale di ciascuno dei fattori eziopatogenetici alternativi esistenti, con particolare riguardo all'abitudine al fumo di sigarette del Lu. ed alla sua pregressa attività di imbianchino.
5. Col quinto motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., la ricorrente lamenta l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in quanto la Corte di merito avrebbe omesso l'esame, ai fini dell'accertamento del nesso di causa, dei dati scientifici relativi agli "organi bersaglio" delle sostanze chimiche ritenute rilevanti nella causazione della malattia del Lu. .
6. Col sesto motivo, dedotto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., la ricorrente lamenta l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in quanto la Corte di merito avrebbe omesso l'esame, ai fini dell'accertamento del nesso di causa, della richiesta rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio.
7. Col settimo motivo, promosso ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., la ricorrente lamenta l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in quanto la Corte di merito avrebbe omesso l'esame, ai fini dell'accertamento del nesso di causa, delle mansioni peculiari assegnate al Lu. , esame, questo, che avrebbe consentito di appurare la insussistenza dell'inadempimento della società ai propri obblighi di protezione nei luoghi di lavoro.
Osserva la Corte che per ragioni di connessione, desumibili anche dalla stessa prospettazione difensiva della ricorrente, il quarto, il quinto, il sesto ed il settimo motivo possono essere esaminati congiuntamente, essendo ad essi sottesa, seppur sotto diversi aspetti, l'identica questione del contestato nesso causale tra la malattia professionale che aveva determinato la morte del Lu. e l'attività lavorativa dal medesimo svolta.
Orbene, tali motivi denotano un evidente profilo di inammissibilità.
Invero, la nuova formulazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c., introdotta dall'art. 54, comma 1, lett. b) del d.l. n. 83 del 22.6.2012, convenuto nella legge n. 134 del 7.8.2012, applicabile "ratione temporis" nella fattispecie, prevede che l'omesso esame deve riguardare un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.
Al riguardo si è già statuito (Cass. Sez. 6 - 3, n. 12928 del 9/6/2014) che "in tema di ricorso per cassazione, dopo la modifica dell'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ. ad opera dell'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, la ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito è sindacabile in sede di legittimità soltanto quando la motivazione manchi del tutto, ovvero sia affetta da vizi giuridici consistenti nell'essere stata essa articolata su espressioni od argomenti tra loro manifestamente ed immediatamente inconciliabili, oppure perplessi od obiettivamente incomprensibili".
Nel sistema l'intervento di modifica dell'art. 360 c.p.c., n. 5, come recentemente interpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte, comporta un'ulteriore sensibile restrizione dell'ambito di controllo, in sede di legittimità, del controllo sulla motivazione di fatto. Invero, si è affermato (Cass. Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053) essersi avuta, con la riforma dell'art. 360 c.p.c., n. 5, la riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, per cui l'anomalia motivazionale denunciabile in questa sede è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all'esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di sufficienza, nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili, nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile.
Per di più, dopo la ricordata riforma è impossibile ogni rivalutazione delle questioni di fatto in ipotesi di c.d. doppia conforme sul punto, come stabilisce l'art. 348 ter c.p.c., comma 4: a mente del quale, "quando l'inammissibilità è fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione di cui al comma precedente può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui all'art. 360, comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4)".
Ne consegue che la ricostruzione del fatto operata dai giudici del merito è ormai sindacabile in sede di legittimità soltanto ove la motivazione al riguardo sia viziata da vizi giuridici, oppure se manchi del tutto, oppure se sia articolata su espressioni od argomenti tra loro manifestamente ed immediatamente inconciliabili, oppure perplessi, oppure obiettivamente incomprensibili.
Ma è evidente che, nella specie, la valutazione di esistenza del nesso causale non è affetta da alcuna di queste ultime anomalie, avendo il giudice di merito espresso in modo chiaro e comprensibile i motivi a sostegno della sua ricostruzione in punto di verifica dello stesso nesso causale.
In definitiva, alla luce del novellato disposto di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c., la ricorrente non prospetta fatti decisivi, la cui valutazione avrebbe comportato di sicuro un diverso esito del giudizio che è, invece, radicato sugli esiti della perizia medicolegale e sugli accertamenti compiuti in sede penale ed autonomamente apprezzati in sede civile dai giudici di merito.
8. Con l'ottavo motivo la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 2087 c.c., 115 e 116 c.p.c., in quanto assume che la Corte d'appello avrebbe valutato la responsabilità della datrice di lavoro basandosi esclusivamente sulle risultanze istruttorie del procedimento penale concernente l'inadempimento della società agli obblighi di protezione di lavoratori diversi dal Lu. .
Il motivo è infondato perché la Corte d'appello ha valutato il proprio convincimento in ordine alla sussistenza della responsabilità della datrice di lavoro in merito all'evento di cui trattasi sulla base congiunta dell'apprezzamento degli esiti degli accertamenti peritali svolti in entrambi i gradi del giudizio civile e sulla scorta dell'autonoma vantazione delle risultanze acquisite in sede penale in relazione ai fatti che rilevavano nella sede del contenzioso del lavoro.
Al riguardo dei rapporti tra giudizio penale e civile si è, infatti, affermato (Cass. sez. 3 n. 22883 del 30/10/2007) che "ai sensi dell'art. 652 (nell'ambito del giudizio civile di danni) e dell'art. 654 (nell'ambito di altri giudizi civili) cod. proc. pen., il giudicato di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile solo quando contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato e non anche quando l'assoluzione sia determinata dall'accertamento dell'insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l'attribuibilità di esso all'imputato e cioè quando l'assoluzione sia stata pronunziata a norma dell'art. 530, comma secondo cod. proc. pen.; inoltre l'accertamento contenuto in una sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata perché il fatto non costituisce reato non ha efficacia di giudicato, ai sensi dell'art. 652 cod. proc. pen., nel giudizio civile di danno, nel quale, in tal caso, compete al giudice il potere di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate dall'esito del processo penale". (in senso conf. v. anche Cass. sez. lav. n. 3713 del 16/2/2009).
9. Col nono motivo, avente ad oggetto la denunzia di violazione e falsa applicazione degli artt. 414, 416, 420 c.p.c. e 2087 c.c., la ricorrente si duole del fatto che la Corte d'appello ha omesso di pronunziarsi sulla richiesta di riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui era stata accolta la domanda, tardivamente proposta, di risarcimento danni formulata "iure hereditatis" che, invece, avrebbe dovuto essere dichiarata, per tale ragione, inammissibile.
10. Attraverso il decimo motivo, dedotto per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ai sensi degli artt. 112 e 360 n. 4 c.p.c., la ricorrente sostiene che la Corte di merito aveva omesso di pronunziarsi sulla eccezione di inammissibilità, formulata nelle note autorizzate in appello, relativa alla denunziata tardività della proposizione della domanda di risarcimento dei danni lamentati "iure hereditatis", a nulla potendo valere la invocazione degli eredi di tale titolo nelle note autorizzate in prime cure.
Il nono ed il decimo motivo possono essere trattati congiuntamente per ragioni di connessione.
Tali motivi sono infondati, trattandosi di eccezione che la Corte di merito ha implicitamente rigettato nel momento in cui ha valutato la domanda nel suo complesso accogliendola, per cui è da escludere la configurazione della lamentata omessa pronunzia, tanto più che la censura di tardività della domanda risarcitoria proposta "iure hereditatis" fu sollevata dalla difesa della società in sede di note autorizzate in appello e non come specifico motivo di gravame.
11. Con l'undicesimo motivo, proposto per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunziato ai sensi degli artt. 112 e 360 n. 4 c.p.c., la ricorrente lamenta l'omessa pronunzia su motivi di censura attinenti alla rilevanza dei fattori eziopatogenetici alternativi alla malattia professionale, alla dedotta assenza di cancerogenicità per lo stomaco delle sostanze accertate come rilevanti in giudizio, alle prospettate evidenze epidemiologiche e alla peculiarità delle mansioni assegnate al Lu. rispetto a quelle dei dipendenti addetti al ciclo produttivo, la cui posizione era stata vagliata nell'ambito del procedimento penale. Anche tal motivo, contenente la prospettazione delle questioni già segnalate attraverso la formulazione dei motivi nn. 4, 5, 7 e 8, è infondato, atteso che è da ritenere che le stesse sono state implicitamente rigettate alla luce della diversa soluzione, adeguatamente motivata, adottata dai giudici del merito, nei termini sopra riassunti in occasione della relativa disamina, nel momento in cui sono pervenuti al convincimento della sussistenza della responsabilità datoriale in ordine all'evento infausto di cui trattasi.
12. Col dodicesimo motivo, proposto In subordine per violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 421 c.p.c., la ricorrente lamenta che il Tribunale di Latina non aveva valutato l'incidenza dell'attività di imbianchino svolta Lu. prima dell'impiego presso lo stabilimento di (OMISSIS) .
13. Sempre in via subordinata, col tredicesimo ed ultimo motivo la ricorrente lamenta che il primo giudice aveva escluso l'incidenza del fumo da sigaretta nella determinazione dell'evento occorso al Lu. .
Questi due ultimi motivi, proposti in via subordinata, possono essere trattati congiuntamente per ragioni di connessione. Orbene, gli stessi sono inammissibili nella presente sede di legittimità perché trattano di questioni di merito probatorio il cui esame avrebbe dovuto essere devoluto al giudice di secondo grado. Né il richiamo della ricorrente al fatto che tali rilievi furono svolti nelle note autorizzate in appello la esonerava dal dimostrare, in ossequio al principio di autosufficienza che presiede al giudizio di legittimità che è stato, invece, disatteso, di averli fatti oggetto di uno specifico motivo di gravame con l'atto introduttivo del giudizio di secondo grado.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza della ricorrente e vanno liquidate come da dispositivo con loro attribuzione all'avv. Benedetto Guglielmo dichiaratosi antistatario.
Ricorrono i presupposti di legge per il versamento del contributo di cui in dispositivo da parte della ricorrente.

P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio nella misura di Euro 7000,00 per compensi professionali e di Euro 100,00 per esborsi, oltre accessori di legge, con attribuzione all'avv. Benedetto Guglielmo.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.