Regione Piemonte
Direzione Sanità Pubblica

Il Direttore

Data 18/05/2006

Ai Commissari delle ASL

Protocollo 0007364/27.002

Ai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL

 

Ai Responsabili SPreSAL

p.c.

Ai Prefetti della Regione Piemonte

LORO SEDI


OGGETTO: indicazioni per l’attribuzione della qualifica di UPG ex art. 21 legge 833/78 al personale con profilo professionale di Tecnico della Prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro.

L’art. 21 della L. 833/78, al terzo comma dispone che spetta al Prefetto stabilire, su proposta del Presidente della Regione, quali addetti ai servizi dell’ASL assumano, ai sensi delle leggi vigenti, la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, in relazione alle funzioni ispettive e di controllo da essi esercitate relativamente all’applicazione della legislazione sulla sicurezza del lavoro.
In ambito regionale, con DGR n. 22-26944 del 26.3.1999, sono stati forniti orientamenti e indicazioni sull’attribuzione della predetta qualifica. Successivamente sono intervenute alcune modifiche al quadro normativo e contrattuale relativo all’inquadramento del personale ASL, anche riferite al profilo professionale di “Tecnico della Prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro”, quali il DM 58/97 che sancisce l’istituzione del profilo professionale di Tecnico della Prevenzione, la legge 42/99 sulle professioni sanitarie, il DM 27.7.2000 sull’equipollenza dei pregressi titoli di studio, la legge 251/2000 e il DM 04.04.2001 che hanno istituito il corso di laurea di Tecnico della Prevenzione.
In relazione a specifiche richieste trasmesse da alcune ASL che evidenziavano interpretazioni diverse del quadro normativo intervenuto, sono emerse alcune criticità che riguardano i seguenti punti:
1. la legittimità, in considerazione delle nuove disposizioni legislative e contrattuali, di richieste di attribuzione della qualifica di UPG ex art. 21 legge 833/78 a personale assegnato allo SPreSAL, che non risulta in possesso del diploma universitario di Tecnico della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro previsto all’art. 33 del DPR 220/01, ma avente altro diploma di laurea;
2. la legittimità di proporre l’attribuzione della qualifica di cui sopra unicamente a personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato, quindi con esclusione di altre forme contrattuali quali, ad esempio, contratti di lavoro a tempo determinato o atipici;
3. l’interpretazione del DM 27.07.2000 circa l’equipollenza del diploma universitario di “Tecnico della Prevenzione dell’ambiente e luoghi di lavoro” alla qualifica di “Operatore di vigilanza e ispezione”, per accedere alla quale erano richiesti i titoli di perito industriale, perito agrario, geometra, di cui al DPR 761 del 20.12.1979 e al DM 30 01.1982;
4. i requisiti di cui il personale deve essere in possesso e gli elementi che devono essere oggetto di valutazione preliminare, da parte dell’Amministrazione regionale, per formulare la proposta di attribuzione da presentare al Prefetto, ai sensi dell’art. 21 della legge 833/78.
Tali questioni, che sottendono a problematiche di carattere generale di più vasta portata, sono state oggetto di alcuni approfondimenti normativi e contrattuali sui quali il Settore Attività Giuridico Legislativa a supporto della Giunta Regionale e delle Direzioni Regionali ha fornito indirizzi interpretativi contenuti nelle note prot. 9844/5/5.8 del 26.07.2004 e prot. 5954/5/5.8 del 18.04.2006, che si trasmettono agli SPreSAL con la presente.
Dalla lettura dei documenti acquisiti, si ritiene opportuno fornire una sintesi degli indirizzi cui attenersi in relazione a ciascuna criticità:
Punto 1.- il D.M. 27.7.2000 e la restante normativa intervenuta ha carattere eccezionale, nella parte che prevede l’attribuzione della qualifica di UPG, e quindi, non è suscettiva di interpretazione estensiva. Da ciò ne deriva che il diploma universitario di Tecnico della Prevenzione e i titolo equipollenti, costituiscono requisito indispensabile per l’accesso alla relativa figura professionale, ma anche requisito indefettibile per l’attribuzione della qualifica di UPG, stante le specificità dei compiti assegnati a tale personale.
Punto 2. – la particolare delicatezza dei compiti assegnati all’UPG, che sono svolti in un rapporto di collaborazione e fiducia con l’Amministrazione giudiziaria e dai quali discende l’assunzione di precise responsabilità anche penali, è incompatibile con un inquadramento lavorativo a tempo determinato.
Pertanto, la qualifica di UPG può essere attribuita al solo personale assunto con contratto a tempo indeterminato.
Punto 3. – nel D.M. 27.7.2000 l’equipollenza al diploma universitario di Tecnico della Prevenzione è riferita alla qualifica di “operatore di vigilanza e ispezione” e non ai diplomi di perito industriale, perito agrario e di geometra ( titoli idonei all’ammissione ai concorsi per l’assunzione in detta qualifica nella previgente disciplina).
Pertanto, i diplomi di perito industriale, perito agrario e di geometra, non rientrando espressamente tra i diplomi e gli attestati che la norma ha inteso salvaguardare attraverso l’equipollenza di cui alla tabella del citato D.M., non costituiscono titoli idonei all’accesso della nuova professione di Tecnico della Prevenzione. Sull’argomento si è, peraltro, espresso il TAR Campania con proprie sentenze.
Punto 4. – spetta all’ASL, quale soggetto richiedente l’attribuzione della qualifica, la verifica in ordine alle capacità professionali del dipendente.
Agli uffici regionali spettano compiti istruttori che si sostanziano nella verifica in ordine al possesso dei requisiti generali e specifici di coloro per i quali è stata richiesta l’attribuzione della qualifica, nella verifica dell’esistenza delle condizioni di ammissibilità della richiesta, nonché nella verifica dei requisiti di legittimazione e dei presupposti per l’emanazione dell’atto finale di spettanza regionale, ossia la formulazione della proposta alla Prefettura.
Pertanto, al fine di evitare l’adozione di atti amministrativi viziati, si sottolinea che i provvedimenti relativi all’attribuzione della qualifica di UPG ex art. 21 L. 833/78 saranno rilasciati unicamente in osservanza delle indicazioni acquisite e sinteticamente sopra richiamate, a cui le SS.VV. sono invitate ad attenersi puntualmente.

Distinti saluti

Vittorio Demicheli


Fonte: regione.piemonte.it