Tipologia: Accordo
Data firma: 17 ottobre 1995
Parti: Eni e Filcea-Cgil, Flerica-Cisl, Uilcer-Uil
Settori: Chimici, ENI
Fonte: CISL

Sommario:

 Premessa
Attribuzioni del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RTL)
Formazione del RLT
 Formazione e informazione dei lavoratori
Numero dei componenti di Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza
Permessi

Verbale di accordo

Il giorno 17 ottobre 1995 si sono incontrati l’Eni e le Segreterie Nazionali di Filcea-Cgil, Flerica-Cisl e Uilcer-Uil per dare attuazione agli adempimenti demandati dal D.lgs 626/94 in materia di sicurezza e salute dei lavoratori. premesso che
Il Gruppo Eni e la Fulc hanno da sempre rivolto la massima attenzione alla sicurezza sui luoghi di lavoro e alla trasposizione in vincolo per le Parti, con i comportamenti conseguenti, delle normative CEE anche prima del recepimento nell’ordinamento italiano;
il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, prevede principi di prevenzione e protezione riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro e rinvia alla contrattazione collettiva la definizione di alcuni aspetti applicativi;
Confindustria e Cgil-Cisl-Uil, il 22 giugno 1995, hanno sottoscritto un accordo in merito al tema del rappresentante dei lavoratori, in applicazione delle disposizioni previste dal succitato decreto legislativo;
in tal senso, si è ravvisata l’opportunità di approfondire ulteriormente i temi concernenti la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, le sue modalità di esercizio, la formazione/informazione di detta rappresentanza e dei lavoratori dipendenti;
le Parti hanno convenuto quanto segue:

Attribuzioni del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RTL)
I rapporti sindacali che hanno contraddistinto il Gruppo Eni e le OSL sono sempre stati ispirati a criteri partecipativi, in particolare ai fini di una efficace opera di prevenzione dei rischi per la tutela della salute dei lavoratori. Le Parti - in attuazione dell’art.20, ultimo comma, della L. 23.12.78, n. 833 - concordano che, per quanto non disciplinato da norme di legge, precederanno a verificare congiuntamente le esigenze di sicurezza al fine di individuare soluzioni che assurgano a valore di fonte primaria nello ordinamento. In questa ottica - fermo restando quanto previsto dall’art. 19 del D.Lgs 626/94 - le Parti convengono, per una concreta ed efficace realizzazione degli obiettivi voluti dal legislatore comunitario e nazionale, che la partecipazione del RLS si realizzi anche nella fase di elaborazione del programma aziendale sulla valutazione dei rischi e sulla individuazione di misure di prevenzione e protezione, riguardanti aspetti quali;
- l’individuazione dei pericoli insiti nelle lavorazioni aziendali;
- l’individuazione dei criteri/metodologie per l’individuazione dei pericoli e dei rischi ad essi connessi;
- la verifica del livello di protezione esistente nelle lavorazioni e dei materiali rispetto ai pencoli ed ai rischi individuati;
- la stima dei rischi per i quali sono necessari interventi integrativi, definendone il tipo di intervento;
- la definizione delle priorità degli interventi e loro programmazione (tempi di attuazione).
Per quanto riguarda l’attuazione del suddetto programma, l’accesso del RLS ai luoghi di lavoro avverrà congiuntamente con un rappresentante aziendale. Negli altri casi, l’accesso avverrà dandone preventiva comunicazione alla direzione aziendale.
In caso di controversia le Parti convengono che il RLS, prima di ricorrere alle autorità competenti, richiederà un incontro urgente alla Direzione aziendale per individuare le opportune soluzioni

Formazione del RLT
In coerenza con quanto previsto del citato D.Lgs., l’Eni e la Fulc considerano positivo che gli interventi formativi vengano realizzati congiuntamente dalle Parti, nello spirito delle linee giuda per la formazione dei componenti le Commissioni Ambientate previste dall’accordo del 20 dicembre 1991.A tal fine le Parti si impegnano a progettare e realizzare moduli formativi per i RLS, così suddivisi:
- un modulo base intergruppo di carattere generale per tutti i RLS (ad es. principi per la prevenzione, criteri e metodi dell’analisi dei rischi) della durata complessiva di 40 ore;
- un moduli specifico sulla valutazione del rischio per ciascuna società caposettore della durata complessiva di 40 ore.
Le parti provvederanno entro il 31 ottobre p.v. alla costituzione di una Commissione tecnico-scientifica paritetica per definire i contenuti del modulo base e le modalità di svolgimento dello stesso (individuare le docenze e i tutor, predisporre il materiale didattico ecc.).Entro il 31 ottobre p.v., analogamente le singole società Caposettore e la FULC individueranno i contenuti e le modalità di svolgimento dei moduli formativi specifici.

Formazione e informazione dei lavoratori.
La Commissione tecnico-scientifica paritetica, così come sopra definita, individuerà i contenuti e le modalità di formazione e informazione dei lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi all’attività specifica delle Aziende, come previsto dagli art. 21 e 22 D.Lgs. 626/94. Inoltre nei contratti di formazione lavoro sarà previsto, nell’ambito dello spazio dedicato alla formazione, uno specifico programma sulla sicurezza riguardante:
- Principi generali di antinfortunistica e norme di riferimento.
- Principi generali di igiene ambientale nei luoghi di lavoro.
- L’organizzazione aziendale nella prevenzione e tutela dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
- L’organizzazione della struttura pubblica.
- Modalità per un utilizzo corretto dei videoterminali.
- Modalità per un utilizzo sicuro delle apparecchiature elettriche.
- Principi generali di combustione ed estinguenti più idonei.
- Eventualmente: modalità di utilizzo dei mezzi estinguenti.
- Dispositivi di protezione individuale.
- Caratteristiche e uso appropriato
- Modalità per una corretta evacuazione dal luogo di lavoro in caso di emergenza.
- Organizzazione del piano di emergenza aziendale e modalità i attuazione.
Le parti confermano l’impegno all’attuazione di un partecipato meccanismo di diffusione delle conoscenze in materia di salute, sicurezza e ambiente.

Numero dei componenti di Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza.
Le Parti convengono che il RLS si individuato all’interno della RSU. Alla costituzione della Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza si procede mediante elezione diretta, contestualmente alla elezione della RSU.
Il numero dei RLS è determinato in regione di:
1 rappresentante nelle aziende o unità produttiva che occupano da 16 a 100 dipendenti;
2 rappresentanti nelle aziende o unità produttive che occupano da 101 a 200 dipendenti;
da 3 a 6 rappresentanti nelle aziende o unità produttive che occupano da 201 a 1000;
da 6 a 9 rappresentanti nelle aziende o unità produttiva che occupano oltre 1000 dipendenti.
Le parti convengono inoltre che per le sedi/palazzi uffici il numero dei RLS è determinato secondo quanto preciso dall’art.18 del D.Lgs. 626/94.
Per settore chimico dell’Eni, vista la sostanziale coincidenza delle attribuzioni della Commissione Ambiente con i compiti del RLS, è confermato il numero dei componenti di dette commissioni già costituite. In ogni caso la RSU sottoporrà all’approvazione dell’assemblea i nominativi della Commissione Ambiente che verranno, successivamente, comunicati all’azienda entro dieci giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, che resteranno in carica fino a rinnovo della RSU. Qualora sia già costituita la RSU ma non sia stata individuata la Commissione Ambiente, la RSU individuerà al proprio interno, nei limiti precedentemente indicati, i RLS, i cui nominativi verranno sottoposti alla approvazione dell’assemblea e comunicati all’Azienda entro 31.10.95. Nelle Aziende del settore energia dell’Eni, come previsto dal CCNL di riferimento, la RSU eleggerà al proprio interno i RLS con le stesse modalità sopra previste. Laddove siano presenti Commissioni Ambiente o organismi similari vengono, transitoriamente, confermati la composizione e le modalità degli organismi stessi. Le Parti si rincontreranno entro il 31 dicembre1996 per la verifica di quanto sopra. In ogni caso, nelle Aziende o Unità produttive ove non siano state costituite le RSU e sia presente una o più RSA, il RLS verrà eletto dai lavoratori al proprio interno, nei limiti precedentemente indicati, entro il 31 ottobre p.v. Le Parti convengono che per le società Coposettore, Agip, Saipem e Snam, stante la loro articolazione sul territorio, il numero dei RLS sarà individuato all’interno dell’istanza elettiva delle RSU (distretto, cantiere o zona) come previsto dagli accordi attuativi in materia.
Con il presente accordo le Parti hanno inteso dare attuazione a quanto previsto in materia dell’art. 20 del CCNL Energia-Eni del 29.11.94.

Permessi
Per svolgimento dell’attività propria della Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza. Ogni componente potrà utilizzare permessi per 40 ore annue oltre a quelli già previsti per le RSU. Tali permessi assorbono eventuali trattamenti aziendali già riconosciuti allo stesso titolo.
Le Parti si incontreranno entro il 31 dicembre 1995 per verificare la attuazione del presente accordo. In occasione di tale incontro verranno definite le modalità di costituzione di un’anagrafe dei RLS.