Categoria: Prassi amministrativa
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MINISTERO DELL’INTERNO
DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI ANTINCENDI

Circolare, n. 15

Ispett. Tecn.
Prot. N. 2553/4146

Roma, 07 febbraio 1961


OGGETTO: Disposizioni per l’applicazione delle norme di cui agli artt. 36 e 37 del D.P.R. n. 547 del 27 aprile 1955 e del successivo D.P.R. n. 689 del 26 maggio 1959.

Come è noto, con circolare ministeriale n. 17, di pari oggetto, emanata in data 21 marzo 1960, i Comandi VV.F. furono invitati a soprassedere temporaneamente alla trattazione delle richieste, loro pervenute, in applicazione delle norme stabilite agli articoli 36 e 37 del D.P.R. n. 547 del 27 aprile 1955 e del successivo D.P.R. n. 689 del 26 maggio 1959.
A seguito di intese con il competente Ministero, al fine di consentire la trattazione delle pratiche con uniformità di criteri, si impartiscono le disposizioni che dovranno essere osservate dai Comandi VV.F. sia in campo procedurale che in sede di attuazione delle norme tecniche di prevenzione degli incendi in genere, in particolare per quanto riguarda gli impianti parafulmini.

NORME DI PROCEDURA

1) Le ditte debbono presentare la domanda e la necessaria documentazione allegata, direttamente al Comando del corpo VV.F. competente territorialmente ai fini della sicurezza contro gli infortuni sul lavoro e che risultano comprese nelle tabelle A e B annesse al D.P.R. n. 689 del 26 maggio 1959, si indicano in allegato i criteri di applicazione delle tariffe vigenti.
2) Ricevuta la domanda, i Comandi dei Vigili del Fuoco effettueranno una prima visita, indipendentemente dal fatto che l’azienda sia stata, oppure no, già di recente visitata ai fini dell’espletamento del normale servizio di prevenzione incendi. Ciò in quanto, in sede di normale visita di prevenzione, potrebbero essere stati trascurati alcuni aspetti relativi alla sicurezza dei lavoratori contro i pericoli d’incendio, fondamentali invece per quanto si propongono le norme di cui ai citati decreti presidenziali ed anche perché alcuni controlli potrebbero essere stati eseguiti non in conformità alle disposizioni riportate nella presente circolare.
3) Le visite tecniche di controllo successive alla prima verranno effettuate con la frequenza periodica di seguito indicata:
Tabella A del D.P.R. 26 maggio 1959, n. 689
- Ogni anno le attività indicate dal n. 1 al n. 49;
- Ogni due anni le attività indicate dal n. 50 al n. 55.
Tabella B del D.P.R. 26 maggio 1959, n. 689
- Ogni anno le attività indicate dal n. 1 al n. 4;
- Ogni due anni le attività indicate dal n. 5 al n. 7.
Tali visite saranno comunque fatte coincidere con quelle che dovrebbero essere effettuate in applicazione delle disposizioni vigenti per l’espletamento del normale servizio di prevenzione, in modo che le ditte non abbiano a subire alcun ulteriore aggravio dell’onere economico.
4) A visita tecnica effettuata, se l’impianto, lo stabilimento, il deposito, ecc. risulta rispondente alle norme tecniche di prevenzione incendi, il Comando Vigili del Fuoco rilascerà alla ditta l’apposito “Certificato di prevenzione incendi” di cui all’allegato modello; se invece l’impianto, lo stabilimento, il deposito, ecc. non risulta rispondente alle norme tecniche di prevenzione incendi, per cui si rende necessaria l’attuazione di modifiche e prescrizioni intese a ricondurre le aziende all’osservanza delle disposizioni di sicurezza vigenti, il Comando Vigili del Fuoco darà comunicazione scritta alla ditta degli adempimenti, fissando il termine di tempo necessario per la loro esecuzione.
In entrambi i casi predetti, delle risultanze della visita tecnica effettuata dovrà essere data notizia al competente Ufficio dell’Ispettorato del lavoro.
5) La documentazione che la ditta dovrà presentare in allegato alla domanda è la seguente:
- per l’esame di progetti di nuovi impianti o modifiche:
a) disegni illustranti chiaramente la reale situazione degli impianti e dei fabbricati dell’azienda;
b) planimetria della zona circostante l’azienda dalla quale risultino l’ubicazione e la destinazione dei vari fabbricati che prospettano direttamente l’area occupata dall’azienda, fino ad una distanza non superiore ai metri 100;
c) relazione tecnica descrittiva delle caratteristiche costruttive dei vari fabbricati dell’azienda, dei quantitativi di sostanze pericolose tenute in deposito, delle modalità di immagazzinamento
e di travaso, delle lavorazioni effettuate, degli impianti fissi e dei mezzi portatili di estinzione; da tale relazione dovrà risultare anche il numero degli addetti all’azienda.
Per la prima visita di controllo ad impianti esistenti:
d) planimetrie dei fabbricati e relazione illustrativa delle lavorazioni che in essi si svolgono.
In entrambi i casi innanzi indicati la documentazione dovrà essere presentata in duplice copia e dovrà recare la firma del titolare della ditta e la data di compilazione.
Sia nel caso di esame di progetti che in quello di visite di controllo i Comandi VV.F., dopo aver accertato che gli impianti progettati e realizzati sono rispondenti, così come riportati nella documentazione, alle norme di prevenzione, apporranno sui vari atti il proprio visto di approvazione, restituendo alla ditta una delle due copie e conservando l’altra agli atti del Corpo.
6) Come è noto, l’art. 37 del D.P.R. n. 547 del 27 aprile 1955 stabilisce che le ditte debbono richiedere la visita di collaudo al competente Comando VV.F. ad impianto o costruzione ultimati, prima dell’inizio delle lavorazioni, oppure, per quelli esistenti, non oltre sei mesi dopo l’entrata in vigore del D.P.R. n. 689 del 26 maggio 1959.
Il predetto collaudo deve intendersi come controllo dell’efficienza, dal punto di vista della prevenzione degli incendi, dell’intero impianto, stabilimento, deposito, ecc. e come rispondenza ai dati risultanti dal progetto approvato.
Tale controllo deve essere effettuato mediante prove e misure direttamente eseguite dai Comandi Vigili del Fuoco per tutto quanto riguarda la loro specifica competenza nel campo della prevenzione degli incendi (osservanza di distanze di sicurezza, possibilità di esodo del personale addetto, realizzazione di muri di schermo e di bacini di contenimento, installazione di serramenti a tenuta di fuoco e di fumo, caratteristiche di aerazione dei locali, impianti di segnalazione e spegnimento degli incendi, ecc.).
Per quanto concerne invece l’accertamento dell’efficienza di particolari strutture, impianti elettrici, dispositivi, attrezzature, serbatoi e tubazioni a pressione, ecc., il Comando, previo controllo dell’esistenza e consistenza degli impianti, potrà assumere, quale elemento probante ai fini di collaudo, le dichiarazioni tecniche rilasciate da enti, laboratori e professionisti tutti specializzati in materia e autorizzati per legge a rilasciarli, come ad esempio certificati di prove di isolamento elettrico, misure di resistenza ohmica, attestazioni di idoneità di macchine elettriche e apparecchiature relative, certificazioni dei valori massimi e minimi di pressione nelle reti esterne in corrispondenza dei punti di derivazione degli impianti interni, dichiarazione di efficienza dei dispositivi di sicurezza per recipienti in pressione da parte dell’A.N.C.C. e similari, per quanto ricade sotto la loro competenza.
Tali dichiarazioni tecniche sono necessarie per la valutazione del grado di efficienza e di sicurezza dell’intero stabilimento, deposito, ecc., tenuto conto dell’impossibilità, per i Comandi dei Corpi Vigili del Fuoco, di eseguire direttamente le prove, sia a causa della mancanza di appropriati strumenti, sia a causa della amplissima gamma di specializzazione richiesta per eseguire tutti gli accertamenti previsti. E ciò a parte la considerazione che, in molti casi, le prove direttamente eseguite dai Comandi costituirebbero un inutile duplicato di accertamenti già eseguiti a richiesta e nell’interesse della ditta, in sede di acquisto e collaudo delle attrezzature.
7) Le pratiche di prevenzione incendi, trattate ai sensi delle disposizioni di legge relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, dovranno essere tenute in apposito fascicolo separatamente dalle altre pratiche di prevenzione.
Ogni fascicolo dovrà contenere tutta la documentazione riguardante la pratica stessa.
8) Le tariffe da applicare, le modalità di registrazione contabile, di ripartizione, ecc., per quanto riguarda le pratiche trattate ai fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro, sono quelle vigenti per le normali pratiche di prevenzione incendi.
Per quelle attività non contemplate nell’Allegato C della circolare ministeriale n. 6 del 16 gennaio 1949 e per le quali è invece previsto il controllo dei Comandi Vigili del Fuoco ai fini della sicurezza contro gli infortuni sul lavoro e che risultano comprese nelle Tabelle A e B annesse al D.P.R. n. 689 del 26 maggio 1959, si indicano in allegato i criteri di applicazione delle tariffe vigenti.
Nel caso di attività già visitate, come è stato indicato all’art. 2, qualora la nuova visita ai fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro venga eseguita prima della scadenza del “Certificato di prevenzione incendi”, a suo tempo rilasciato all’attività stessa, il compenso da richiedere sarà quello corrispondente alla classe dello stabilimento, deposito, ecc. ridotto del 50%.
9) Per opportuna conoscenza e norma si riportano infine in allegato alcune disposizioni e chiarimenti forniti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e stralciati dalla circolare n. 551 del 5 luglio 1960 emanata dal predetto Ministero.

 

NORME PARTICOLARI PER GLI IMPIANTI PARAFULMINI

Per il collaudo degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche da parte dei Comandi dei vigili del fuoco ai sensi del D.P.R. n. 547 del 27 aprile 1955, si impartiscono le seguenti disposizioni:
1) il collaudo degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche deve essere diretto ad accertare la loro rispondenza alle norme tecniche contenute nell’allegato D al Regolamento per l’esecuzione del T.U. 18 giugno 1931, n. 773, delle Leggi di pubblica sicurezza, ed alle raccomandazioni qui di seguito riportate.
Detto accertamento consisterà:
a) in un controllo generale dell’impianto, durante il quale il Comandante dei vigili del fuoco o l’Ispettore da lui delegato esaminerà, con una accurata ispezione visiva, l’esecuzione delle singole parti dell’impianto, le connessioni fra i vari conduttori, i collegamenti fra gli organi di protezione e le restanti masse o parti metalliche dell’edificio protetto, e quanto altro ritenuto opportuno per meglio valutare l’efficienza dell’impianto stesso;
b) nel richiedere un attestato, redatto da Istituti particolarmente qualificati o da liberi professionisti notoriamente esperti in materia, dal quale sia possibile rilevare i risultati delle prove di continuità elettrica eseguite ed i valori misurati delle resistenze di terra dei dispersori.
Il Comandante dei vigili del fuoco dovrà presenziare, o far presenziare un proprio delegato, alle operazioni di misura e di controllo sopradescritte, richiedendo alla ditta interessata di essere preventivamente convocato.
2) Allo scopo di meglio chiarire il significato della terminologia usata nella elaborazione delle presenti raccomandazioni, si chiarisce che:
a) per impianto di protezione contro le scariche atmosferiche è da intendere il complesso dei dispositivi installati per proteggere un edificio o una determinata zona contro l’azione dei fulmini;
b) per organi di raccolta si intendono quelle parti dell’impianto di protezione che raccolgono direttamente le scariche atmosferiche;
c) per organi di discesa si intendono tutti i collegamenti metallici tra gli organi di raccolta ed i dispersori, e che servono a convogliare verso questi ultimi le correnti dei fulmini;
d) per dispersori si intendono quegli organi infissi nel sottosuolo, attraverso i quali è possibile la dispersione delle correnti dei fulmini;
e) per masse o parti metalliche degli edifici da proteggere si intendono tutti i probabili conduttori che si trovano negli edifici stessi quali carpenteria metallica, tubazioni di acqua, di gas, di riscaldamento, parti metalliche di ascensori, di montacarichi, carcasse di macchine elettriche, guaine protettive di conduttori elettrici per correnti forti o deboli ecc.
3) Gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche possono essere oltre che del tipo “a schermo reticolare” anche del tipo “radioattivo”, sebbene su quest’ultimo la più recente letteratura tecnica non abbia ancora formulato un definitivo giudizio. Saranno altresì tollerati i vecchi impianti di parafulmine Frankliniani, già installati da molti anni, specie se destinati alla protezione di strutture molto elevate e planimetricamente non estese (torri o camini industriali).
4) In analogia a quanto consentito dal terzultimo capoverso del paragrafo 2 del citato allegato D, si potrà ammettere che le armature in ferro delle strutture in cemento armato siano utilizzate quali organi di discesa, a condizione che sussista effettivamente la continuità elettrica fra gli organi di raccolta, le armature dette ed i dispersori e che i vari ferri di armatura siano fra di loro elettricamente connessi in più punti.
Qualora l’interessato intenda utilizzare le dette armature nel modo descritto dovrà esibire, in sede di controllo dell’impianto parafulmine, idonea certificazione da cui sia possibile rilevare i risultati delle prove di continuità, eseguite sulle armature da utilizzare a cura degli esperti indicati al punto 1-b.
5) Per gli impianti di tipo diverso dalla gabbia di Faraday gli organi di discesa devono essere almeno in numero di due per superfici da proteggere comunque inferiori ai 300 mq. Oltre tale valore dovrà prevedersi un collegamento in più per ogni 200 mq. di incremento di superficie da proteggere. Essi non devono in ogni caso correre lungo la faccia interna delle pareti dell’edificio protetto, né deve essere consentito che siano sistemati all’interno di tubazioni metalliche.
6) E’ preferibile che venga previsto all’atto dell’installazione di un impianto di protezione, da ubicarsi in posto accessibile, un punto di misura fra ogni organo di discesa ed il proprio dispersore allo scopo di consentire l’agevole inserzione degli apparecchi per la misura delle resistenze di terra.
Tale punto potrà essere costituito da un collegamento a bulloni facilmente svitabili ed opportunamente preservato da azioni corrosive. Per la determinazione delle dimensioni di tale collegamento speciale si rimanda a quanto prescritto dalle norme C.E.I. n. 11 - 8 fascicolo 64 articoli 2.2.04 e 2.3.04.
7) Qualora l’armatura in ferro delle costruzioni interamente in cemento armato dovesse risultare, a seguito di opportune misure, naturalmente messa a terra, potrà omettersi l’allestimento di appositi dispersori. Se, per contro, tale condizione non dovesse verificarsi, l’armatura dovrà essere collegata in più punti ad efficienti dispersori, a loro volta elettricamente fra loro connessi, in numero proporzionale alla superficie in pianta dell’edificio secondo le indicazioni riportate nel più volte citato allegato D.
8) Le connessioni fra gli organi di protezione e le varie parti o masse metalliche dell’edificio protetto devono essere eseguite con cura particolare seguendo il percorso più breve. Qualora trattisi di parti metalliche estese in lunghezza (condutture per impianti di riscaldamento, guaine protettive di conduttori elettrici ecc) dette connessioni vanno eseguite in più punti ed a diversi livelli. Ciò per evitare che, sia in caso di scarica atmosferica diretta sugli organi di protezione, sia per fenomeni induttivi in masse metalliche non messe efficientemente a terra, possano manifestarsi pericolose differenze di potenziale, tali da dar luogo ad inneschi di scariche secondarie e ad elettrocuzioni.
Il collegamento fra le masse metalliche e gli organi di protezione è desiderabile che sia effettuato in ogni caso. Qualora però, per esigenze di varia natura, ciò non fosse possibile, dovrà porsi cura a che la minima distanza S fra le parti metalliche non collegate e gli organi di protezione soddisfi alla relazione:

S > 0,12 metri/ohm
R

dove R rappresenta la resistenza di terra del dispersore del parafulmine.
Nel caso che agli organi di protezione si connetta soltanto una parte delle masse metalliche esistenti nell’edificio protetto, la minima distanza risultante dall’applicazione della relazione sopra riportata dovrà essere intesa fra le parti metalliche non collegate e quelle collegate, qualora queste ultime risultassero ad esse più vicine degli organi di protezione.
9) Le varie parti dell’impianto di protezione devono distare il più possibile dagli impianti elettrici a correnti forti o deboli nel caso che i relativi conduttori non siano rivestiti di guaina metallica protettiva. In particolare detta distanza non deve mai essere inferiore a quella calcolata con la relazione riportata al punto 8).
Qualora non fosse possibile mantenere le opportune distanze fra gli impianti elettrici e l’impianto di protezione, occorrerà procedere, in accordo con le Società distributrici di energia, alla efficiente messa a terra sia del conduttore neutro (o direttamente o tramite uno spinterometro o dispositivi equivalenti) sia delle tre fasi, per mezzo di una terna di scaricatori o dispositivi equivalenti collegati a stella, che avrà il centro connesso con la terra.
10) E’ raccomandabile che, compatibilmente con altre esigenze, gli organi di raccolta, gli organi di discesa ed i dispersori siano costituiti dallo stesso metallo, onde ridurre il più possibile le varie cause di corrosioni.
E’, infine, opportuno consigliare alle aziende che le installazioni dei nuovi impianti di protezione ed i radicali rinnovamenti di quelli già esistenti siano eseguiti a cura di ditte o di operai notoriamente qualificati, i quali possono dare le migliori garanzie di una scrupolosa realizzazione degli impianti in questione.

Allegato A

Stralcio delle disposizioni impartite dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con circolare n. 551, prot. n. 8001/I.E.2, in data 5 luglio 1960 avente per oggetto: « Prevenzione infortuni, verifiche e controlli. Quesiti ».

l. - PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, COORDINAMENTO DEI COMPITI DEI COMANDI DEI VIGILI DEL FUOCO E DEGLI ISPETTORATI DEL LAVORO.
A seguito di intese sopravvenute con il Ministero dell’Interno - Direzione Generale dei Servizi Antincendi - per il coordinamento fra gli adempimenti di competenza del Corpo dei Vigili del Fuoco (collaudo previsto dall’art. 37 del D.P.R. n. 547) e quelli demandati agli Ispettorati del Lavoro (verifiche periodiche successive previste dall’art. 40 del citato D.P.R.), si è addivenuto alle seguenti determinazioni:
a) il Corpo dei Vigili del fuoco effettuerà il collaudo a partire dal 4 marzo 1960 - data di scadenza del termine previsto ai sensi del disposto di cui al secondo comma dell’articolo 37 del D.P.R. n. 547, per la denuncia ai Vigili del Fuoco degli impianti già esistenti secondo i programmi predisposti dai rispettivi organi competenti.
b) gli Ispettori del Lavoro saranno resi edotti degli avvenuti collaudi, dalla data di esecuzione dei quali decorre il biennio entro il quale devono essere effettuati i controlli periodici di loro competenza, da eseguire sulla base del collaudo,dei Vigili del Fuoco.
c) la pratica applicazione degli adempimenti di cui al precedente punto potrà essere definita in base ad accordi dei rispettivi dirigenti locali del Corpo dei Vigili del Fuoco e dell’Ispettorato del Lavoro.
A titolo indicativo si significa che un sistema pratico potrebbe consistere nella trasmissione da parte degli Ispettorati, ai corrispondenti Corpi dei Vigili del Fuoco, della scheda A che, contenendo la completa descrizione delle installazioni soggette al collaudo, ne agevolerebbe le operazioni oltre che facilitare il reperimento delle aziende destinatarie delle norme. A visita effettuata il Corpo dei Vigili del Fuoco restituirebbe agli Ispettorati la scheda A con la indicazione dell’avvenuto collaudo.

2. - AZIENDE SOGGETTE AL CONTROLLO DEI VIGILI DEL FUOCO CHIARIMENTI. Aziende utilizzatrici di gas combustibile (Tabella A - Voce 2)
Le aziende che utilizzano come combustibili gas sviluppantisi in alcune fasi del ciclo produttivo, sono comprese fra i destinatari degli speciali controlli, ai sensi dei D.P.R. 26 maggio 1959, n. 689, concernente la determinazione delle aziende soggette ai controlli medesimi.
Dette aziende rientrano infatti fra quelle specificate nella Voce 2 - Tabella A allegata al citato decreto presidenziale (Aziende che utilizzano gas combustibili per sottoporli a successive trasformazioni).
Centrali di compressione (Tabella A - Voce 5)
In quanto ubicate nell’ambito del perimetro del giacimento metanifero e della relativa concessione mineraria, sono da considerarsi strettamente connesse all’attività mineraria e pertanto soggette alla vigilanza del Ministero dell’Industria e Commercio.
Non sono pertanto tenute agli obblighi di cui al D.M. 12 settembre 1959.
Depositi di carburanti agricoli - Distributori stradali di carburanti (Tabella A - Voce 11)
Si considerano compresi nei depositi, magazzini e rivendita di benzina, petrolio, ecc. di cui alla Voce 2 - Tab. A del D.P.R. 26 maggio 1959, n. 689, nei seguenti casi:
a) Depositi di carburanti agricoli gestiti per lungo periodo di tempo e quelli ubicati in locali chiusi, tipici delle aziende agricole di notevoli dimensioni, anche se di gestioni temporanee.
Allo scopo di conseguire una applicazione uniforme del provvedimento si precisa che per lungo periodo di tempo si deve intendere quello che supera i sei mesi e che per aziende agricole di notevoli dimensioni si debbono considerare quelle con oltre 25 addetti.
b) I distributori di carburanti con annessi servizi (stazioni di servizio, riparazioni, ecc.).
Premesso infatti che i depositi sopradetti sono già soggetti al normale controllo dei Vigili del Fuoco, ai fini della pubblica incolumità e della conservazione del patrimonio, la predetta determinazione - adottata su conforme avviso dei Ministeri dell’Industria e del Commercio e dell’Interno, con i quali è stato a suo tempo concertato il D.P.R. n. 689 - ha lo scopo di includere, fra le aziende destinatarie delle norme, con criteri convenzionalmente uniformi, quelle per le quali sussistono le condizioni per l’applicazione delle speciali norme antincendio, ai fini della tutela dei lavoratori in base alle seguenti considerazioni:
- che i depositi di gasolio per uso agricolo sono generalmente siti all’aperto, effettuati per brevi periodi di tempo e limitati per lo più all’attività stagionale, generalmente estiva, quali materiali di rapido consumo;
- che nella maggioranza dei casi alle attività in parola non sono addetti lavoratori subordinati;
- che i complessi obiettivi presi in esame dall’art. 36 e seguenti del D.P.R. n. 547, riguardano «aziende e lavorazioni» il che presuppone l’esistenza di locali e luoghi di lavoro fissi e circoscritti nei quali si svolgono le operazioni tipiche di qualsivoglia attività lavorativa esplicata da lavoratori subordinati alle dipendenze e sotto la direzione altrui;
- che condizioni di carattere analogo caratterizzano i distributori stradali di carburanti che provvedono direttamente al pubblico, con la differenza che trattasi di installazioni fisse le quali sono peraltro costituite da serbatoi interrati e protetti.
Aziende per la produzione di polvere di carbone (Tabella A - Voce 39)
La determinazione comprende non solo le aziende che hanno come oggetto finale la produzione di polvere di carbone, con lo scopo, ad esempio, di farne commercio; bensì anche quelle che, in fasi intermedie del ciclo produttivo, producono polvere di carbone come prodotto da utilizzare in altre lavorazioni.
Aziende produttrici di elettrodi dì carbone (Tabella A - Voce 40)
Rientrano nella Voce 40 « produzione di agglomerati combustibili, di cotoni e feltri catramati, di carbolineum, nerofumo e vernici nere ». Ciò in quanto, pur essendo detti elettrodi compatti e poco infiammabili nella loro fabbricazione si fa largo uso di polvere di carbone, sostanza facilmente infiammabile che comporta gli speciali controlli.
Industria dell’arredamento e dell’abbigliamento (Tabella B - Voce 57)
L’espressione « industria dell’arredamento e dell’abbigliamento » comprende, per quanto riguarda le aziende che impiegano cuoio e pelletteria, i calzaturifici e la fabbricazione di guanti.
Sono escluse le altre aziende per la fabbricazione di articoli in cuoio come, ad esempio, quelle per la produzione di borse, valigie, bauli, cinture e prodotti similari.

Allegato B

Tabelle A e B annesse al D.P.R. 26 maggio 1959, n. 689, pubblicato sulla G.U. n. 212 del 4 settembre 1959
Tabella “A”

Aziende e lavorazioni nelle quali si producono, si impiegano, si sviluppano e si detengono prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti (art. 36, lettera a), del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547)
1) Officine od impianti per la produzione di gas combustibili ottenuti per distillazione, reazione, carburazione od altri processi.
2) Aziende che utilizzano gas combustibili per sottoporli a successive trasformazioni o liquefatti.
3) Aziende per la produzione di gas combustibili compressi, disciolti.
4) Magazzini e depositi di bombole o bidoni di gas combustibili: compressi, per capacità complessiva delle bombole superiore a 2.000 litri; disciolti o liquefatti, per quantitativi di gas superiori a 50 kg.
5) Centrali di compressione, stazioni di travaso e depositi di metano e di gas idrocarburati.
6) Aziende per l’idrogenazione di oli e grassi.
7) Trattamento dei prodotti ortofrutticoli con l’impiego di acetilene, etilene ed altri gas carburati.
8) Impianti per la saldatura o per il taglio dei metalli, con l’impiego di gas combustibili con impianto generatore centralizzato ovvero con oltre 5 posti di lavoro.
9) Aziende nelle quali si esegue la seconda lavorazione del vetro con l’impiego di oltre 15 cannelli a gas.
10) Stabilimenti per la lavorazione del greggio petrolifero, degli olii minerali, miscele lubrificanti ed affini (distillazione, raffinazione, trattamento degli olii minerali, distillazione di rocce asfaltiche, distillazione a bassa temperatura di combustibili fossili, lavorazione ulteriore di petroli, benzina, ecc., preparazione e lavorazione di olii lubrificanti ed affini, produzione di emulsioni bituminose da petroli, rigenerazione di olii minerali esausti o bruciati, altre eventuali lavorazioni affini).
11) Depositi, magazzini e rivendite di benzina, petrolio, olii minerali ed altri prodotti idrocarburati infiammabili o combustibili, per quantità superiori a 500 kg.
12) Autorimesse pubbliche.
13) Reparti di collaudo e prova negli stabilimenti per la costruzione e riparazione di motori a combustione interna.
14) Produzione di creme e lucidi per pavimenti, metalli, mobili, calzature e di altri prodotti affini, ottenuti con l’impiego di sostanze infiammabili.
15) Estrazione di olii con solventi infiammabili.
16) Produzione della glicerina con esclusione del processo per idrolisi dai grassi.
17) Produzione di acqua ragia vegetale.
18) Lavatura a secco con solventi infiammabili.
19) Distillazione di catrame e depositi di benzolo per quantità superiore a 500 kg.
20) Produzione di vernici con solventi infiammabili.
21) Aziende in cui viene eseguita la iniezione di olii creosolati.
22) Produzione di inchiostri da stampa con impiego di solventi infiammabili.
23) Produzione o depositi di solfuro di carbonio.
24) Distillerie e depositi di alcool a concentrazione superiore al 60 per cento in volume.
25) Produzione di colle animali con impiego di solventi infiammabili.
26) Produzione di rayon di cellophane e prodotti affini ottenuti con l’impiego di solventi infiammabili.
27) Produzione di fibre tessili poliviniliche.
28) Reparti di verniciatura a spruzzo con solventi infiammabili con oltre 5 addetti.
29) Aziende per la lavorazione e fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati, ottenuti con l’impiego di sostanze infiammabili.
30) Produzione di solventi infiammabili per uso industriale (acetato di amile, acetato di butile, acetato di etile, acetato di isoamile, acetato di isobutile, acetato di isopropile, acetato di metile, acetato di propile, acetato di vinile, acetone, acido acetico, alcool butilico, alcool etilico, alcool isoamilico, alcool isopropilico, alcool metilico, aldeide acetica, benzina, benzolo, butadiene, butanone, butilene, cicloesano, cloroformio, dimetilbenzene, eptano, esano, etere etilico, etere isopropilico, etere metilico, etere vinilico, etere metiletilico, etilbenzene, formiato di etile, formiato di metile, furfurolo, metilcicloesano, metilsobutilchetone, nafta, nitropropano, ossido di etilene, ossido di mesitile, ossisolfuro di carbonio, piridina, solfuro di carbonio, toluolo, trementina).
31) Industrie chimiche per la produzione di resine sintetiche, di coloranti organici ed intermedi e di prodotti farmaceutici con impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili (acrilnitrile, bromuro di etile, bromuro di metile, clorobenzene, cloruro di etile, diclorcetilene, dietilamina, diossano, etilamina, stirolo monomero).
32) Aziende che producono, impiegano o detengono sostanze esplodenti considerate tali dal regolamento al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635.
33) Produzione e depositi di celluloide e di oggetti vari dello stesso materiale.
34) Produzione e depositi di pellicole infiammabili.
35) Aziende nelle quali si fa impiego di pellicole infiammabili.
36) Preparazione del fosforo e suo impiego per la produzione di composti. Aziende in cui viene prodotto ed utilizzato il fosforo ed il sesquisolfuro di fosforo e relativi depositi.
37) Produzione e depositi di fiammiferi.
38) Marinazione e raffinazione dello zolfo.
39) Aziende per la produzione di polveri di carbone.
40) Aziende per la produzione di agglomerati di materiali combustibili, di cartoni e feltri catramati, di carbolineum, di nerofumo e di vernici nere.
41) Aziende per la produzione del magnesio, dell’elektron e delle leghe ad alto tenore di magnesio.
42) Aziende in cui si producono o impiegano polveri di magnesio, di alluminio, manganese, rame; ovvero di cacao, tabacco, latte, destrina, legno, sughero ed altre sostanze organiche.
43) Laboratori di attrezzerie e scenografia teatrale.
44) Aziende per la produzione di carte calcografiche, eliografiche, cianografiche e fotografiche.
45) Magazzini per deposito di carte e cartoni catramati, cerate e simili, carta filata e trucioli di carta. Magazzini per deposito e classificazione di carta usata, di stracci, nonchè di cascami e fibre tessili vegetali ed artificiali che bruciano con sviluppo di fiamma.
46) Aziende per la produzione della gomma, della guttaperca e dei relativi manufatti. Aziende per la produzione di ebanite, amiantite, vulcanite e di altri prodotti affini.
47) Reparti di preparazione alla filatura delle fibre tessili vegetali ed artificiali che bruciano con sviluppo di fiamma e relativi depositi.
48) Produzione di tele cerate, tessuti gommati e prodotti affini, produzione di linoleum e prodotti affini.
49) Magazzini di deposito di fibre tessili vegetali ed artificiali che bruciano con sviluppo di fiamma.
50) Produzione di carburo di calcio e depositi per quantità superiore a 1.000 kg.
51) Molini per cereali ad alta macinazione con potenzialità superiore ai 200 quintali nelle 24 ore.
52) Riserie con potenzialità superiore ai 100 quintali nelle 24 ore.
53) Produzione di surrogati di caffè.
54) Aziende per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili; lavorazione della paglia, dello sparto e simili; lavorazione del sughero, produzione di farina e di trucioli di legno e legno macinato; altre fabbricazioni affini.

Tabella “B”

Aziende e lavorazioni che per dimensioni, ubicazione ed altre ragioni presentano in caso di incendio gravi pericoli per la incolumità dei lavoratori (art. 36, lettera b) del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547)
1) Aziende per la lavorazione della foglia del tabacco con oltre 100 addetti.
2) Fabbriche di mobili e di infissi con oltre 50 addetti.
3) Industria dell’arredamento e dell’abbigliamento con oltre 75 addetti.
4) Industria della carta con oltre 100 addetti e della cartotecnica con oltre 25 addetti.
5) Magazzini di vendita con oltre 50 addetti.
6) Aziende in genere nelle quali sono occupati contemporaneamente in un unico edificio a più di un piano oltre 500 addetti.
7) Attività esercitate in locali costruiti prevalentemente in legno o con solai o scale in legno nelle quali sono occupati contemporaneamente oltre 15 addetti.

 


Allegato C

Criteri di applicazione delle tariffe vigenti di cui alla circolare ministeriale n. 6 del 16 gennaio 1949, per le attività non contemplate negli allegati alla circolare predetta e per le quali è previsto il controllo dei comandi dei Vigili del Fuoco in applicazione del D.P.R. n. 547 del 27 aprile 1955 e del D.P.R. n. 689 del 26 maggio 1959

1) Depositi di gas compressi e compressi e liquefatti con immagazzinamento in serbatoi a pressione
Si applicano le tariffe relative alla classe G di cui all’Allegato C della circolare n. 6 del 16 gennaio 1949 considerando ridotti alla metà i valori limiti di ciascun gruppo.
2) Centrali di compressione e riempimento di bombole di gas metano, impianti di travaso ed imbottigliamento di
g.p.l. ed impianti centralizzati di distribuzione di gas compressi e liquefatti per uso civile ed industriale con immagazzinamento del gas in serbatoi a pressione
Si applicano le tariffe, come specificato al punto 1), con la maggiorazione fissata dalla circolare n. 6 del 16 gennaio 1949 tenuto conto che detti impianti comportano manipolazione per effetto delle operazioni di compressione, decompressione, preriscaldamento.
3) Impianti di utilizzazione di gas combustibile e cabine di decompressione
Si applicano le tariffe previste dalla circolare n. 6 del 16 gennaio 1949, considerando quali limiti superiori per ciascun gruppo i seguenti valori dei consumi espressi in mc/h:
- 2, 10, 50, 200, 1.000, 2.000, oltre 2.000.
4) Reparti di collaudo e prova negli stabilimenti per la costruzione e riparazione di motori a combustione interna
Si applicano le tariffe previste dalla circolare n. 6 del 6 gennaio 1949 considerando quali limiti superiori per ciascun gruppo i seguenti valori massimi della potenza misurabile complessivamente con i banchi prova installati nel reparto:
- CV 10, 25, 100, 500, 2.000, 5.000, oltre 5.000.
5) Aziende che producono, impiegano o detengono sostanze esplodenti considerate tali dal Regolamento al testo unico delle leggi di P.S. approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635
Si applicano le tariffe relative alla classe D di cui all’Allegato C della circolare n. 6 del 16 gennaio 1949 considerando ridotti a 1/10 i valori limiti superiori di ciascun gruppo.
6) Impianti di produzione, trasformazione e conversione di energia elettrica
Si applicano le tariffe previste dalla circolare n. 6 del 16 gennaio 1949, considerando quali limiti superiori per ciascun gruppo i seguenti valori della potenza delle apparecchiature installate:
- K.V.A. 25, 50, 500, 5.000, 20.000, 50.000, oltre 50.000.
7) Oleodotti per il trasporto di liquidi infiammabili e gasdotti per il trasporto di gas combustibili compressi o compressi e liquefatti, costituiti da una o più condotte seguenti lo stesso tracciato
Si applicano le tariffe previste dalla circolare n. 6 del 16 gennaio 1949, considerando quali limiti superiori per ciascun gruppo i seguenti valori della lunghezze in km: 1, 2, 5, 10, 25, 50, oltre 50.
8) Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche
Se trattasi di impianti ad asta del tipo Frankliniano o radioattivo, si applica per ciascuna asta la tariffa del terzo gruppo di cui alla circolare n. 6 del 16 gennaio 1949.
Per impianti del tipo a gabbia di Faraday, si applica la tariffa prevista dalla citata circolare per l’esame dei progetti di costruzioni civili, considerando il volume in metri cubi degli edifici od installazioni racchiuse nella gabbia di protezione.

Allegato D

Fac-simile del “certificato di prevenzione incendi” da rilasciare alle aziende soggette al controllo dei Vigili del Fuoco ai sensi del D.P.R. n. 547 del 27 aprile 1955 e del D.P.R. n. 689 del 26 maggio 1959