Categoria: 2014
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Tipologia: CCNL
Data firma: 22 dicembre 2014
Validità: 01.01.2015 - 31.12.2017
Parti: Federpol e Fesica-Confsal, Confsal-Fisals
Settori: Servizi, Vigilanza, investigazioni ecc.
Fonte: federpol.it

Sommario:

Premessa
Titolo I - Sfera di applicazione
Art. 1 - Sfera di applicazione
Titolo II - Classificazione del personale
Art. 2 - Declaratoria
Art. 3 - Mansioni lavorative e passaggi di livello
Titolo III - Contrattazione nazionale e integrativa
Art. 4 - Livelli di contrattazione
Art. 5 - Commissione Paritetica Nazionale di Garanzia
Titolo IV - Relazioni sindacali
Art. 6 - Relazioni sindacali
Art. 7 - Rappresentanze Sindacali
Art. 8 - Assemblee sindacali
Art. 9 Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
Titolo V - Bilateralità
Art. 10 - Ente Bilaterale
Art. 11 - Contribuzione all'Ente Bilaterale
Titolo VI - Assunzione
Art. 12 - Modalità di assunzione
Art. 13 - Documenti per l’assunzione
Art. 14 - Periodo di prova
Titolo VII - Anzianità di servizio
Art. 15 - Anzianità di servizio
Titolo VIII - Mobilità e mercato del lavoro
Art. 16 - Mobilità e mercato del lavoro
Art. 17 - Distacco
Art. 18 - Appalto
Titolo IX - Lavoro part-time
Art. 19 - Definizione lavoro part-time
Titolo X - Contratto di apprendistato e pratica professionale
Art. 20 - Disciplina generale apprendistato
Apprendistato professionalizzante
Art. 21 - Pratica professionale
Titolo XI - Contratto di inserimento
Art. 22 - Contratto di inserimento
Titolo XII - Lavoro intermittente e lavoro ripartito
Art. 23 - Gestione flessibilità
Art. 24 - Lavoro intermittente o a chiamata
Art. 25 - Lavoro ripartito
Titolo XIII - Orario di lavoro
Art. 26 - Orario di lavoro settimanale
Art. 27 - Banca delle ore
Art. 28 - Lavoro straordinario
Art. 29 - Orario di lavoro multi periodale
Art. 30 - Clausole di flessibilità tempestiva
Art. 31 - Lavoro supplementare
Art. 32 - Lavoro ordinario notturno
Titolo XIV - Riposi, festività, assenze, permessi e congedi
Art. 33 - Riposo settimanale
Art. 34 - Festività
Art. 35 - Ferie
Art. 36 - Assenze
Art. 37 - Aspettativa
Art. 38 - Permessi retribuiti
Art. 39 - Permessi per decesso e gravi infermità
Art. 40 - Gravidanza e puerperio
Art. 41 - Congedo matrimoniale
Art. 42 - Permessi e congedi per studio
Art. 43 - Congedi per gravi motivi familiari
Art. 44 - Periodo di congedo
Art. 45 - Risoluzione delle controversie
Titolo XV - Malattia e infortunio
Art. 46 - Malattia e infortunio
Art. 47 - Aspettativa non retribuita per malattia
Art. 48 - Trattamento economico e normative per malattia
Art. 49 - Trattamento economico e normativo per infortunio
Titolo XVI - Trasferte e trasferimenti
Art. 50 - Svolgimento attività lavorativa
Art. 51 - Trasferta e missione
Art. 52 - Diaria giornaliera per trasferta all'estero
Art. 53 - Trasferimenti
Titolo XVII - Trattamento economico
Art. 54 - Normale retribuzione
Art. 55 - Tipologie di retribuzione
Art. 56 - Divisore orario
Art. 57 - Paghe contrattuali
Titolo XVIII - Mensilità aggiuntive
Art. 58 - Tredicesima mensilità
Titolo XIX - Tempo determinato
Art. 59 - Tempo determinato
Titolo XX - Norme comportamentali e provvedimenti disciplinari
Art. 60 - Norme comportamentali
Art. 61 - Provvedimenti disciplinari
Titolo XXI - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 62 - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 63 - Periodo di Preavviso
Art. 64 - Trattamento di fine rapporto
Titolo XXII - Sicurezza sul lavoro
Art. 65 - Privacy e sicurezza sui luoghi di lavoro
Titolo XXIII - Tutela contro le molestie sessuali e mobbing
Art. 66 - Tutela contro le molestie sessuali
Art. 67 - Tutela contro i1 mobbing
Titolo XXIV - Decorrenza e durata
Art. 68 - Decorrenza e durata
Titolo XXV - Esclusività di stampa - Distribuzione contratti
Art. 69 - Esclusività di stampa
Art. 70 - Distribuzione CCNL
Art. 71 - Disposizioni finali

Rinnovo contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti degli istituti investigativi privati e agenzie sicurezza sussidiaria o complementare, Roma, 22 dicembre 2014

L'anno duemilaquattordici il giorno 22 del mese di Dicembre in Roma, presso la sede della Federpol in via Milano n. 51, tra Federpol […] e Fesica Confsal […], Confsal Fisals […], con l'assistenza della Confsal […], si è rinnovato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti degli Istituti investigativi e Agenzia di sicurezza sussidiaria, addetti al servizio di controllo nelle attività di pubblico intrattenimento, per i quali si applica il presente CCNL.
Le Parti Sociali stipulanti individuano nel presente Contratto un importante strumento volto a sollecitare le Istituzioni, in particolare il Governo, nell'attivazione e implementazione di efficaci e duraturi processi di crescita produttiva e occupazionale, adeguati alle esigenze sociali, organizzative e produttive del settore dell'investigazione ed in particolare dell'intrattenimento.
Le Parti Sociali contraenti sono infatti consapevoli che i comparti oggetto della presente contrattazione sono caratterizzati da servizi fortemente legati alla mutevolezza della domanda e alle esigenze sociali emergenti che necessitano di un profondo ammodernamento per sostenere la competitività delle imprese e la crescita delle professionalità impiegate.
Le caratteristiche di temporalità della maggioranza delle attività che ineriscono il settore, quali la sua flessibilità e non prevedibilità, hanno portato le Parti Sociali contraenti a favorire nel
contratto strumenti premiali per la partecipazione dei lavoratori all'organizzazione del proprio lavoro e alla crescita della loro Azienda.
In tale ottica, le Parti Sociali hanno voluto legare una parte della retribuzione alla flessibilità, alla capacità singola e collettiva di fornire soluzioni rapide ed efficaci alle innumerevoli problematiche e situazioni non prevedibili o programmabili con anticipo insite nella natura stessa dell'attività normata nel presente Contratto.
Una politica retributiva di tale natura viene ritenuta indispensabile sia per rafforzare e consolidare rapidi adeguamenti organizzativi sia per favorire l'incremento della professionalità come fondamento indispensabile per combattere la precarietà e il lavoro sommerso.
In tal contesto, il presente Contratto fa propri infine gli indirizzi dettati dalla Unione Europea finalizzati al miglioramento individuale e collettivo del lavoro, alla crescita dell'occupazione regolare, alla protezione e sicurezza sociale, intendendo formalizzare e rafforzare le regole di garanzia e i processi produttivi quali elementi cardine per la ripresa dell'economia nazionale e del sistema Italia.

Titolo I - Sfera di applicazione
Art. 1 - Sfera di applicazione

Il presente contratto si può applicare ai dipendenti delle confederazioni datoriali nonché loro enti e o società costituite, patrocinate o partecipate.
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo determinato, posti in essere dagli Enti che svolgono le attività di cui al presente articolo, in tutte le forme consentite dalla legge e in particolare dal Regio decreto n. 773/1931 (Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza - TULPS) del Regio Decreto n. 635/1940, per l'esecuzione del TULPS e delle successive modifiche introdotte dalla Legge n. 101/2008, dal D.P.R. n. 153/2008, del D.M. 6 ottobre 2009 e del D.M. n. 269/2010.
A titolo meramente esemplificativo, non esaustivo e da interpretarsi per analogia, si elencano le tipologie contrattuali alle quali si applica il presente Contratto:
• Tutte quelle attività eseguite da istituti di investigazione previste dal D.M. 269/2010 quali:
• attività di indagine in ambito privato;
• attività di indagine in ambito aziendale;
• attività d'indagine in ambito commerciale;
• attività di indagine in ambito assicurativo;
• attività d'indagine difensiva;
• attività previste da leggi speciali o decreti ministeriali;
• tutte quelle attività amministrative, contabili e segretariali svolte dai dipendenti dei suddetti Istituti;
• operatori di servizio di controllo non armati;
• attività di controllo accessi, flussi e deflussi;
• attività di controllo e servizi (quali lo steward) di cui alla Legge n. 41/2007;
• attività relativa al controllo nei pubblici spettacoli e intrattenimento, ai sensi della normativa vigente in materia;
• servizi di monitoraggio aree di deterrenza e dissuasione e controllo nelle attività fieristiche e/o commerciali;
• attività di portierato ed attività connesse;
• servizi di indirizzo della clientela e d'accoglienza in uffici pubblici e privati e in aziende commerciali e industriali;
• attività di gestione banca dati;
• attività di recupero crediti stragiudiziali;
• tutte quelle attività di sicurezza sussidiaria e complementare non armata in generale;
• attività svolta a tutela e salvaguardia dell’integrità fisica e dei diritti fondamentali della persona.

Titolo II - Classificazione del personale
Art. 3 - Mansioni lavorative e passaggi di livello

Mansioni promiscue
A fronte di casi particolari quali - a titolo meramente esemplificativo - difficoltà temporanea di mercato, crisi aziendale ovvero ristrutturazione o riorganizzazione aziendale, il lavoratore inquadrato nei livelli dal quarto al sesto potrà essere adibito a mansioni parzialmente diverse da quelle per le quali è stato assunto.
In caso di mansioni promiscue si farà riferimento all'attività prevalente, prestata con carattere abituale, restando esclusi il carattere accessorio o complementare ovvero i periodi di addestramento.
Al lavoratore compete l'inquadramento al livello superiore, ferme restando le mansioni di fatto espletate.
[…]

Titolo III - Contrattazione nazionale e integrativa
Art. 4 - Livelli di contrattazione

Le Parti Sociali concordano di disciplinare la presente contrattazione collettiva nazionale di lavoro come appresso:
a) contrattazione di primo livello: contratto nazionale di settore;
b) contrattazione di secondo livello: contratto integrative territoriale e/o aziendale;
c) contrattazione individuale, con la partecipazione del RSA e o l'assistenza di un rappresentante delle OO.SS. dei lavoratori territorialmente competente, firmatari del presente contratto.
La contrattazione collettiva di primo livello vuole riconoscere alle Aziende il diritto di poter impostare la propria attività produttiva sulla certezza degli oneri derivanti dal costo del lavoro minimale previsto per il territorio nazionale, che si basa su elementi predeterminati e validi per tutta la durata del presente CCNL.
Alla contrattazione collettiva nazionale è demandato di provvedere anche sulle seguenti materie:
a) costituzione e funzionamento della Commissione di Garanzia;
b) regolamentazione e determinazione delle quote sindacali.
La contrattazione territoriale di secondo livello è tesa al rilancio della crescita della produttività e quindi della retribuzione reale e sarà svolta in sede regionale e/o aziendale, di norma a materie e istituti stabiliti dal presente CCNL, diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri della contrattazione nazionale.
Alla contrattazione collettiva territoriale è demandato di provvedere sulle seguenti materie, specificatamente individuate:
• trattamenti retributivi integrativi;
• eventuali premi di produzione per i lavoratori;
• determinazione del contributo sindacale previsto per l'assistenza del rappresentante delle OO.SS. sindacali alla fase di contrattazione individuate: tale importo potrà essere fissato solo a livello provinciale;
• articolazione dell'orario normale di lavoro;
• turnazione dei lavoratori;
• deroga tramite contrattazione individuale alla durata massima del periodo di apprendistato, ai sensi del presente Contratto;
• assegnazione della sede di Lavoro;
• determinazione dell'erogazione a favore dei dipendenti di eventuali benefici economici e/o assistenziali (a titolo esemplificativo buoni pasto, buoni spesa, convenzioni e servizi a vario titolo, etc.);
• determinazione dell'importo della diaria giornaliera per la trasferta di cui al presente contratto; tale importo potrà essere fissato solo a livello provinciale;
• determinazione del periodo di normale godimento delle ferie;
• determinazione dell’indennità d’utilizzo di un mezzo di locomozione proprio ai fini di servizio;
• determinazione della copertura assicurativa di rischi di particolare rilievo come quelli di carattere professionale, non previsti dal presente CCNL;
• regolamentazione dei servizi di mensa, trasporto o indennità sostitutiva, in relazione alle specifiche situazioni esistenti territorialmente;
• accesso alla formazione e determinazione dei programmi di alta professionalità con particolare riferimento alla verifica dei percorsi formativi;
• tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori, ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro;
• pari opportunità;
• gestione della crisi, esubero del personale, ristrutturazioni, riorganizzazioni e trasformazioni aziendali anche a livello settoriale e territoriale;
• discipline di altre materie o istituti che siano espressamente demandate alla contrattazione aziendale dal presente CCNL, mediante specifiche clausole di rinvio.
L'accordo territoriale/aziendale, ha la durata del contratto nazionale.
Le clausole degli accordi locali difformi rispetto alla regolamentazione nazionale non hanno efficacia.
La titolarità della contrattazione aziendale è di competenza dalle OO.SS. territoriali aderenti alle Associazioni firmatarie del presente CCNL, coadiuvate dalle RSA.
Le Parti Sociali firmatarie il presente Contratto concordano che la contrattazione territoriale prevista al presente articolo dovrà essere espletata entro tre mesi dalla stipula del presente CCNL
Le Parti Sociali si danno atto che il settore delle investigazioni è per sua stessa natura caratterizzato da attività spesso difficilmente programmabili e la cui organizzazione è determinata da molteplici fattori non prevedibili in anticipo ma che rilevano solo in corso d'opera.
Alla contrattazione individuale, disposta tra le parti sia in sede di assunzione del lavoratore sia in pendenza di rapporto, è demandato di provvedere sulle seguenti materie se già oggetto di specifica contrattazione territoriale:
• articolazione dell'orario normale di lavoro;
• turnazione dei lavoratori;
• assegnazione della sede di lavoro;
• durata massima del periodo di apprendistato.
Nell'ambito della contrattazione individuale tra Azienda e lavoratore è richiesta la necessaria consultazione di un rappresentante delle OO.SS. dei lavoratori territorialmente competente aderente alle Associazioni firmatarie del presente CCNL, coadiuvato dalla RSA, al quale dovranno essere forniti per iscritto tutti i dati e le informazioni relative alla proposta di contrattazione individuale e i motivi della deroga a quanto già stabilito in sede di contrattazione territoriale. Tale comunicazione dovrà essere diretta, a titolo informativo, alla Segreteria Nazionale dell'Organizzazione a cui aderisce a livello territoriale il rappresentante sindacale.
Tale consultazione è requisito per la validità dell'accordo individuale siglato tra le parti; resta salvo che qualora siano trascorsi 30 giorni dalla trasmissione della comunicazione senza riscontro alcuno da parte del rappresentante di cui ai precedenti commi, l'accordo individuale produrrà suoi effetti tra le parti.
Trascorso un anno dalla data di sottoscrizione della contrattazione individuale di cui alla presente disciplina, qualora perdurino i motivi che hanno determinato la deroga ai criteri fissati in sede di contrattazione territoriale, l'Azienda è tenuta ad attivare una nuova procedura di consultazione ai sensi del presente articolo, pena l'automatica applicazione a favore del lavoratore delle disposizioni eventualmente più favorevoli previste a livello di contrattazione nazionale e/o territoriale. Resta comunque salva la conservazione del rapporto di lavoro in capo alle parti.

Art. 5 - Commissione Paritetica Nazionale di Garanzia
Al fine di prevenire conflittualità ed eventuali contenziosi, le Parti Sociali stipulanti si impegnano a costituire una Commissione Paritetica Nazionale di Garanzia con il compito di verificare, con attività di costante monitoraggio, la corretta attuazione dei doveri incombenti
sulle Parti stesse anche attraverso l'interpretazione autentica del CCNL ovvero delle singole clausole contrattuali oggetto di eventuali controversie o interventi diretti su problematiche e/o situazioni di rilievo.
Alla Commissione è inoltre demandata la funzione di verificare, grazie alla collaborazione delle Commissioni Paritetiche Regionali che potrà costituire, l'andamento del settore e presentare proposte nel merito alle Parti stipulanti, con particolare attenzione alle seguenti tematiche:
• apprendistato, formazione, pari opportunità;
• evoluzione del mercato e del lavoro;
• ristrutturazione, ammodernamento e nuove tecnologie;
• verifiche e modifiche contrattuali;
• verifica e ricerca delle soluzioni delle problematiche sorte a livello territoriale.
In pendenza di un procedimento instaurato presso la Commissione Paritetica Nazionale, è precluso alle OO.SS. e alle parti interessate la facoltà di adottare ulteriori iniziative sindacali ovvero legali fino alla definizione della controversia.
Composizione e sede della Commissione
La Commissione Paritetica Nazionale è composta dai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali stipulanti.
La Commissione si riunisce di norma una volta l'anno ovvero su richiesta di una delle Parti a fronte di specifiche esigenze emerse anche in sede di confronto territoriale.
Convocazione della Commissione
Per tutte le attività inerenti la convocazione, l'organizzazione delle riunioni e la verbalizzazione delle decisioni assunte in sede di Commissione Paritetica Nazionale, viene istituita una Segreteria presso una sede concordata tra le Parti Sociali stipulanti.
La convocazione della Commissione Paritetica Nazionale viene disposta a seguito della presentazione di un'apposita istanza presentata alla Segreteria da parte dalle Organizzazioni stipulanti il presente contratto ovvero da parte dei loro Rappresentanti a livello locale, autonomamente o per conto di un lavoratore o di un datore di lavoro a loro aderente, tramite le Associazioni locali o nazionali di categoria.
L'Organizzazione procedente è tenuta a presentare l'istanza per mezzo di lettera raccomandata a/r ovvero con email o ogni altro mezzo equipollente idoneo.
La richiesta deve contenere gli elementi essenziali utili all'esame della controversia, l'indicazione delle eventuali parti, l'elenco degli eventuali documenti allegati, l'indicazione dell'Organizzazione Sindacale o Associazione datoriale che rappresenta l'istante in caso di istanza presentata su interesse di una parte.
Su accordo delle parti, la data di convocazione della Commissione verrà fissata non oltre i 20 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza e l'intera procedura dovrà esaurirsi entro i 30 giorni successivi. Ove la controversia presenti particolare complessità sul piano istruttorio, d'intesa con le parti, il termine potrà essere prorogato dalla Commissione fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni.
Istruttoria e decisione
Al fine di acquisire ulteriori elementi e circostanze utili per la definizione della controversia al suo esame, la Commissione può convocare le parti prima di concludere la fase istruttoria.
La decisione assunta dalla Commissione Paritetica Nazionale, sottoscritta dai suoi componenti, viene trasmessa per mezzo della sua Segreteria in copia alle parti interessate.
Queste sono tenute ad uniformarvisi e, ove ne ricorrano gli estremi, a darvi attuazione, trasferendone i contenuti in un apposito verbale di conciliazione, redatto ai sensi della normativa vigente.
Qualora la controversia verta su questioni attinenti al sistema di relazioni sindacali e dalla deliberazione assunta dalla Commissione risulti leso un diritto di organizzazione sindacale di parte, previa confronto tra le Organizzazioni stipulati da esaurirsi entro il termine di 30 giorni, la parte interessata, sulla base di riscontri oggettivi, può decidere di non attenersi a quanto disposto dalla Commissione ovvero di non avviare le procedure prescritte dalla Commissione stessa. Tale facoltà della parte interessata le è riconosciuta anche qualora non vi sia stata alcuna deliberazione da parte della Commissione.

Titolo IV - Relazioni sindacali
Art. 6 - Relazioni sindacali

Nella consapevolezza dell'importanza del ruolo che le relazioni sindacali rivestono nel consolidamento del settore anche rispetto la loro capacità di contribuire alla soluzione dei complessi problemi del comparto, le Parti sociali convengono sull'opportunità di prevedere momenti di confronto periodico in rapporto ai livelli di contrattazione di cui all'art. 2 del presente CCNL
Le Parti Sociali si danno reciprocamente atto dell’importanza che riveste un sistema di relazioni industriali basato sulla concertazione e sul raffreddamento delle vertenze collettive.
A tal proposito le Parti stipulanti si incontreranno annualmente, e valuteranno le proposte avanzate dall'Ente Bilaterale al fine di rendere operative le eventuali proposte avanzate in tema di inquadramento di nuove figure professionali o di mutamento dei contenuti di professionalità per mansioni già definite nel testo contrattuale ma interessate da profondi mutamenti inerenti le tecnologie di applicazione.
[…]

Art. 7 - Rappresentanze Sindacali
[…]
Le Rappresentanze Sindacali Aziendali hanno diritto di affiggere comunicazioni riguardanti argomentazioni sindacali attinenti al rapporto di lavoro, nell'ambito di appositi spazi all'interno dell'unità aziendale messi a disposizione dal datore di lavoro in luoghi accessibili a tutti i lavoratori. Copia delle comunicazioni dovrà essere contemporaneamente consegnate alla Direzione dell'esercizio.
[…]

Art. 8 - Assemblee sindacali
Nelle unità aziendali ove siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori in forza nell'unità medesima hanno diritto di riunirsi fuori dell'orario di lavoro in assemblee indette dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle Associazioni Nazionali stipulanti, singolarmente o congiuntamente, su materie di interesse sindacale e del lavoro. Le riunioni si terranno presso l'unità aziendale interessata, in locale messo a disposizione dal datore di lavoro.
La convocazione dovrà essere comunicata alla direzione dell'impresa con sufficiente anticipo e con l'indicazione dell'ordine del giorno.
Ai lavoratori è riconosciuto il diritto a partecipare ad Assemblee sindacali durante l'orario di lavoro fino ad un massimo di dieci ore all'anno normalmente retribuite ai sensi dell’artt. 55 e ss. del presente contratto.
Lo svolgimento delle assemblee durante l'orario di lavoro dovrà essere concordato in sede aziendale, tenendo conto dell’esigenza di garantire in ogni caso la regolare funzionalità delle aziende, in considerazione delle loro finalità ricettive e di pubblica utilità. Devono altresì essere assicurate la sicurezza dei presenti, la salvaguardia degli impianti e delle attrezzature e l’eventuale servizio di consulenza al pubblico.
Le riunioni possono riguardare la generalità dei lavoratori ovvero gruppi di essi.
Ad esse possono prendere parte dirigenti esterni dei sindacati, previo relativo preavviso al datore di lavoro.
Le riunioni non potranno superare, singolarmente, le due ore di durata.
Nelle aziende con più di quindici dipendenti, il datore di lavoro deve consentire lo svolgimento fuori dell'orario di lavoro di referendum, sia generali che per categorie, su materie inerenti l'attività sindacale.
[…]
Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente contratto in materia di esercizio dell'attività sindacale e di tutela dei dirigenti sindacali, si rinvia alla Legge n. 300/1970.

Art. 9 Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
Al fine di garantire la tutela degli interessi dei lavoratori dipendenti da aziende con meno di 15 dipendenti, le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL per delega dei lavoratori iscritti nomineranno un rappresentante di lavoro alla sicurezza territoriale.
Nelle Aziende con più di 15 dipendenti, il rappresentante per la sicurezza è eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno. Hanno diritto al voto tutti i dipendenti e possono essere eletti tutti i lavoratori non in prova con contratto a tempo indeterminato o con contratto a tempo determinato purché la durata del medesimo consenta lo svolgimento del mandato. La durata dell'incarico è di 3 anni.
Il rappresentante per la sicurezza ha il diritto di ricevere i necessari chiarimenti sui contenuti dei piani citati e di formulare le proprie proposte al riguardo.
I lavoratori hanno diritto ad essere informati in materia di sicurezza e salute, con particolare riferimento alle mansioni svolte, in occasione:
• del primo ingresso nel settore;
• del cambiamento di mansione;
• dell'introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, nuove sostanze e preparati pericolosi;
• l’RLS neo eletto dovrà partecipare ad un corso di partecipazione fornito dall’Ente Bilaterale.

Titolo V - Bilateralità
Art. 10 - Ente Bilaterale

Le Parti stipulanti concordano che l'Ente Bilaterale Nazionale Investigazioni e Sicurezza Privata denominato EBINISP è un Ente paritetico che rappresenta lo strumento attraverso il quale le Parti stipulanti esplicano le loro attività in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionali.
L'Ente suddetto attuerà ogni utile iniziativa e, in particolare:
• programma e organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del settore e dei comparti e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle revisioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni finalizzate, tra l'altro, a fornire alle parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri di informazione;
• provvede al monitoraggio e rilevazione permanente dei fabbisogni professionali e formativi del settore;
• elabora, progetta e gestisce - direttamente o attraverso convenzioni - proposte e iniziative in materie di formazione continua, formazione e qualificazione professionale anche in relazione a disposizioni legislative e programmi nazionali e comunitari e in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, finalizzate altresì a creare le condizioni più opportune per la loro pratica realizzazione a livello territoriale;
• provvede al monitoraggio delle attività formative e allo sviluppo dei sistemi di riconoscimento delle competenze per gli addetti al settore;
• attiva una specifica funzione di formazione dei lavoratori appartenenti alla categoria dei quadri;
• svolge i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
• svolge, in materia di apprendistato, le funzioni eventualmente ad esso affidate da nuove disposizioni di legge in materia;
• svolge i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di sostegno al reddito;
• svolge la funzione di certificazione dei contratti previsti dalla normativa di riforma del mercato del lavoro (Legge Biagi), delle rinunce e transazioni di cui all'art. 2113 cod. civ. e del contenuto dei regolamenti delle società cooperative concernenti la tipologia dei rapporti di lavoro attuati o che si intendono attuare con i soci lavoratori;
• riceve dalle Organizzazioni territoriali gli accordi collettivi territoriali ed aziendali curandone le raccolte e provvedendo, a richiesta, alla loro trasmissione al CNEL agli effetti di quanto previsto dalla legge n. 936/1966;
• svolge le funzioni di ente promotore delle convenzioni per la realizzazione dei tirocini formativi ai sensi della normativa vigente;
• attua ogni azione utile al raggiungimento degli scopi previsti dal CCNL che ad esso fanno riferimento;
• attua il sistema di ammortizzatori sociali con il sistema di autofinanziamento.
L'Ente Bilaterale svolge attraverso un’apposita Commissione Paritetica Bilaterale Nazionale, composta dai rappresentanti delle OO.SS. stipulanti il presente Contratto, tutte le attività funzionali alla esecuzione della normativa legislativa e contrattuale in materia di apprendistato, contratti di inserimento, contratti a tempo determinato, part-time, lavoro ripartito e lavoro intermittente, nonché la certificazione dei contratti di lavoro qualora a livello territoriale non siano ancora costituite apposite Commissioni Paritetiche di Certificazione all'interno degli Enti Bilaterali Territoriali Investigazioni e Sicurezza Privata denominati EBINISP.
Su istanza di una delle Parti Sociali stipulanti, all'Ente Bilaterale può essere riconosciuto un mandato circa la ricognizione di problemi sorti a livello di singoli settori compresi nella sfera di applicazione del presente CCNL e relativi agli effetti derivanti dall'attuazione delle norme contrattuali.
In oltre l'EBINISP potrà essere chiamato a pronunciarsi con riferimento alla classificazione e ai sistemi di flessibilità dell'orario di lavoro, anche per la sopravvenienza di nuove modalità di svolgimento dell'attività settoriale ovvero in materia di riallineamento retributivo, di organizzazione del lavoro, di innovazioni tecnologiche ovvero tutte quelle materie che gli verranno espressamente affidate dalle Parti. L'istruttoria avviene attraverso l'istituzione di una apposita Commissione Paritetica Bilaterale composta dai rappresentanti delle Organizzazioni stipulanti e dei settori interessati. Un apposito accordo siglato in seno alla Commissione raccoglierà le risultanze del lavoro svolto che confluiranno ad integrare il presente CCNL
Per il miglior raggiungimento dei propri scopi, l'EBINISP potrà avviare, partecipare o contribuire ad ogni iniziativa che in modo diretto permetta o faciliti il raggiungimento dei propri fini istituzionali, anche costituendo o partecipando ad istituti, società, associazioni od enti, previa apposita delibera del Consiglio Direttivo.
Gli organi di gestione dell’Ente Bilaterale saranno composti su base paritetica tra Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.
La costituzione degli Enti Bilaterali Territoriali è deliberata dal Comitato Esecutivo dell'Ente Bilaterale Nazionale EBINISP che ne regola il funzionamento con apposito Regolamento.

Titolo VIII - Mobilità e mercato del lavoro
Art. 17 - Distacco

L'Azienda, al fine di soddisfare un proprio interesse, ha facoltà di porre temporaneamente a disposizione di un soggetto terzo, uno o più dipendenti.
Ai fini della legittima instaurazione del distacco, è necessario che ricorrano i seguenti presupposti:
• sussistenza di un interesse al distacco in capo all'Azienda distaccante che deve essere specifico, rilevante, concreto e persistente per tutto il periodo in cui il distacco e disposto e in adempimento dell'unico e originario rapporto di lavoro che prosegue con il distaccante;
• titolarità in capo all'Azienda distaccante del rapporto di lavoro;
• temporaneità del distacco, da intendersi come non definitivo della prestazione lavorativa presso il soggetto distaccatario.
Il rapporto economico con il lavoratore interessato al distacco rimarrà in capo all'Azienda distaccante datrice di lavoro mentre l'operatività, ivi compresi il potere direttivo, saranno delegati al soggetto distaccatario durante l'intero periodo del distacco.
Il distacco non può mai concretizzarsi in un mero interesse al corrispettivo per la fornitura di lavoro altrui, in quanto in caso contrario diventerebbe somministrazione di lavoro.
È demandata alla contrattazione aziendale la pratica attuazione dell'istituto del distacco, nel rispetto della normativa vigente in materia.

Titolo IX - Lavoro part-time
Art. 19 - Definizione lavoro part-time

[…]
Part-time temporaneo in caso di malattia o assistenza a familiari
Al lavoratore dipendente affetto da malattia ovvero impegnato nell'assistenza ad un proprio congiunto, è riconosciuto il diritto di presentare richiesta scritta alla propria Azienda per la riduzione temporanea dell'orario di lavoro per periodi di 3 mesi o 6 mesi, rinnovabili su sua istanza fino ad un massimo di complessivi 36 mesi, anche non consecutivi. Possono beneficiare della suddetta disciplina i lavoratori dipendenti nei seguenti casi, che riguardino personalmente il lavoratore ovvero il suo coniuge, anche se legalmente separati, ovvero un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o un soggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore medesimi:
• malattia oncologica;
• assistenza a persona anziana non autosufficiente;
• genitore, anche adottivo ovvero tutore legale di minore di anni tre;
• genitore, anche adottivo ovvero tutore legale di minore di anni quattordici portatore di handicap.
La suddetta disciplina si applica anche a favore di persona convivente con il lavoratore qualora il rapporto perduri da due anni e risulti da certificazione anagrafica.
Nel caso in cui le condizioni che hanno determinato la richiesta di part-time temporaneo vengano meno prima della scadenza del periodo richiesto dal lavoratore, quest'ultimo potrà ritornare al normale orario di lavoro solo se l'Azienda non abbia proceduto ad assunzioni a tempo determinato per la sua sostituzione parziale; resta salvo che in quest'ultimo caso il lavoratore rientrerà pienamente in servizio al termine del periodo di part-time temporaneo concordato.
Qualora al termine del periodo massimo di 36 mesi per il part-time temporaneo il lavoratore abbia la necessita di trasformare in via definitiva il proprio rapporto di lavoro in tempo parziale, l'Azienda, se le esigenze organizzative lo consentono, riconoscerà al lavoratore titolo preferenziale nel passaggio stesso.

Titolo X - Contratto di apprendistato e pratica professionale
Art. 20 - Disciplina generale apprendistato

La disciplina dell'apprendistato è regolata dalla norma di legge e dalle relative disposizioni regionali in materia.
Le Parti Sociali contraenti considerano il ruolo dei rapporti di lavoro con contenuto formativo centrale e preminente per il raggiungimento delle capacita lavorativo necessaria al passaggio dal sistema scolastico a quello lavorativo nonché per l'incremento dell’occupazione giovanile, anche alla luce dell'attuale fase di riforma legislativa del settore.
Ai sensi della riforma introdotta nel luglio 2011 dal Testo Unico sull'apprendistato, l'apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all'occupazione dei giovani ovvero dei lavoratori in mobilità.
Tipologie apprendistato
Fermo restando le disposizioni vigenti in materia di diritto-dovere di istruzione e di formazione, il contratto di apprendistato è definito secondo le seguenti tipologie:
• apprendistato per la qualifica professionale;
• apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere;
• apprendistato di alta formazione e ricerca.
Per il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto dovere di istruzione e formazione e per il contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, le Parti attueranno quanto sarà definito in materia dalle Regioni.
Numero complessivo apprendisti
Il datore di lavoro può assumere con contratto di apprendistato un numero complessivo di apprendisti non superiore al 50% del personale qualificato in servizio presso il datore di lavoro stesso. Qualora nel suo organico manchino lavoratori qualificati o specializzati ovvero siano in numero inferiore a tre, il datore di lavoro non potrà assumere un numero di apprendisti superiore a tre.
[…]
Procedure di assunzione di lavoratori apprendisti
La procedura di assunzione di un apprendista segue le medesime regole previste per legge per l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato; pertanto è necessario che le parti stipulino e sottoscrivano il contratto di lavoro e che il datore di lavoro proceda ad inviare la comunicazione obbligatoria al Centro per l'impiego territorialmente competente.
Il contratto dovrà avere forma scritta e indicare: la prestazione oggetto del contratto, l’eventuale periodo di prova, il livello di inquadramento iniziale e il relativo trattamento economico, il piano formativo individuato che deve essere definito entro trenta giorni dalla data di stipulazione del contratto, anche attraverso appositi moduli e formulari definiti dalla contrattazione collettiva.
Periodo di prova […]
Durata […]
Trattamento normativo ed economico
Per quanta si riferisce all'assunzione, all’orario di lavoro e alle ferie valgono le norme di legge. L'apprendista ha diritto al trattamento normative previsto dal presente contratto per i lavoratori in possesso della qualifica per la quale egli compie il tirocinio e al corrispondente trattamento economico.
All'apprendista e riconosciuto inoltre il diritto, in relazione alle festività soppresse di cui alta Legge n. 54/1977 e al DPR. n. 792/1985, di usufruire di trentadue ore di permessi retribuiti che dovranno essere utilizzati entro l'anno solare.
È vietato stabilire il compenso dell'apprendista secondo tariffe di cottimo.
Per gli apprendisti l'applicazione delle norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria comprende l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, l'assicurazione contro le malattie, l'assicurazione contro l'invalidità e vecchiaia, la maternità, l'assegno familiare.
Orario di Lavoro
Agli apprendisti maggiorenni si applica la medesima disciplina dell'orario di lavoro previsto dal presente CCNL per gli altri lavoratori subordinati.
Resta salva la facoltà del datore di lavoro di assumere un apprendista con un contratto a tempo parziale a condizione che la riduzione dell'orario di lavoro non sia di ostacolo al compimento delle finalità formative tipiche del contratto di apprendistato e che l'impegno formativo venga adempiuto in misura identica a quello previsto per gli apprendisti assunti a tempo pieno.
Doveri dell'apprendista
L'apprendista deve:
• seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire col massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
• prestare la sua opera con la massima diligenza;
• frequentare con assiduità e diligenza i corsi di insegnamento per lo svolgimento della formazione;
• osservare le norme disciplinari generali previste dal presente Contratto e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni di azienda, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge.
L'apprendista è tenuto a frequentare i corsi anche se in possesso di un titolo di studio.
Obblighi del datore di lavoro
In virtù di quanto previsto dalla normativa vigente in tema di apprendistato il datore di lavoro che intenda procedere alla assunzione di lavoratori apprendisti ha l’obbligo:
• di impartire o di far impartire nella sua azienda, all'apprendista alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato;
• di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo né in genere a quelle a incentivo;
• di non adibire l'apprendista a lavori di manovalanza e di produzione in serie e di non sottoporlo comunque a lavori superiori alle sue forze fisiche o che non siano attinenti alla lavorazione o al mestiere per il quale e stato assunto;
• di accordare all'apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, i permessi occorrenti per l'acquisizione della formazione, interna o esterna alle singole aziende;
• di accordare i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi al conseguimento di titoli di studio.
Agli effetti di quanto richiamato alla precedente lettera c), non sono considerati lavori di manovalanza quelli attinenti alle attività nelle quali l'addestramento si effettua in aiuto a un lavoratore qualificato sotto la cui guida l'apprendista è addestrato, quelli di riordino del posto di lavoro e quelli relativi a mansioni normalmente affidate a fattorini, sempre che lo svolgimento di tale attività non sia prevalente e, in ogni caso, rilevante, in rapporto ai compiti affidati all'apprendista.
Malattia […]
Infortunio […]
Finanziamento percorsi formativi aziendali
Le aziende interessate all'organizzazione dei percorsi formativi aziendali per i propri apprendisti possono accedere agli appositi finanziamenti erogati dai Fondi paritetici interprofessionali di cui all'art. 118 della legge n. 388/2000 e all'art. 12 del D.lgs. n. 276/2003 e succ. mod. e ai Fondi costituiti dalle Parti Sociali stipulanti il presente CCNL.
Acquisizione qualifica professionale
Le competenze professionali acquisite dall'apprendista al termine del periodo di formazione debbono essere certificate secondo le modalità definite dalle Regioni e Provincia Autonome di Trento e Bolzano sulla base del repertorio delle professioni di cui all'intesa tra Governo, Regioni e Parti Sociali del 17 febbraio 2010.
La formazione svolta durante il rapporto di apprendistato e la qualifica professionale eventualmente acquisita al termine del percorso formative, devono essere registrate a cura dell'azienda nel libretto formative del cittadino di cui all’art. 2, comma 1, lett. i), del D.lgs. n. 276/2003, sulla base del repertorio delle professioni di cui al comma precedente.
Nelle more della definizione del repertorio delle professioni, si farà riferimento ai sistemi di standard regionali esistenti.
Limiti numerici
I lavoratori assunti con il contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti dalla legge e dal presente CCNL per l'applicazione di particolari normative e istituti.

Apprendistato professionalizzante
Le Parti Sociali contraenti convengono che, in applicazione di quanto previsto dal Titolo sesto del D.Lgs. n. 276/2003 potranno essere assunti con il contratto di apprendistato professionalizzante ovvero con contratto di mestiere i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, ovvero a partire dal compimento dei 17 anni se in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della Legge n. 226/2005.
Con il contratto di apprendistato il lavoratore viene assunto dall'azienda per ottenere, attraverso un addestramento teorico-pratico, La possibilità di una successiva contrattualizzazione all’III, IV, V, VI livello del presente contratto o un'adeguata formazione tecnico-professionale che faciliti all'apprendista l'ingresso nel mondo del lavoro.
Durata
La durata massima del periodo di formazione per l'apprendistato professionalizzante non deve essere superiore ai 36 mesi, ai sensi del Testa Unico DLgs. n. 167/2011.

Livello di inquadramento d’ingresso dell’apprendista

Durata del periodo formativo

3° livello

24 mesi

4° livello

20 mesi

5° livello

18 mesi

6° livello

12 mesi

Formazione - disciplina generale
La formazione farà sì che l'apprendista guadagni anche un certo numero di crediti formativi da far valere in seno a eventuali corsi, regionali e universitari, organizzati dalla federazione italiana degli investigatori privati di concetto con l’ente bilaterale e sulla base del progetto nazionale di categoria.
La formazione professionale nell'apprendistato si svolge di norma all'interno dell'azienda mediante affiancamento o all'esterno attraverso la partecipazione ad appositi corsi.
Il monte ore di formazione esterna sarà definito dalle norme di legge nonché dai Regolamenti Regionali e dal contratto formativo.
Al secondo livello di contrattazione e demandata la determinazione delle specifiche modalità, di svolgimento della formazione, in coerenza con le cadenze dei periodi lavorativi, tenuto canto delle esigenze determinate dalle fluttuazioni stagionali dell’attività.
Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, cosi come quelle svolte presso gli Istituti di formazione ovvero gli Enti bilaterali, si cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi.
È facoltà del datore di lavoro anticipare in tutto o in parte le ore di formazione previste per gli anni successivi.
Le Parti stabiliscono che almeno la metà delle ore di formazione dedicate alla formazione trasversale e di base devono essere somministrate in collaborazione con l'Ente Bilaterale Nazionale e/o territoriale competente di cui al presente Contratto.
Il datore di Lavoro che non realizza al proprio interno la formazione teorica prevista ai vari livelli dell'apprendistato deve consentire al lavoratore la frequenza presso strutture autorizzate ad erogare detta formazione, pena la perdita delle agevolazioni contributive nonché salariali dell'apprendista stesso.
A tale riguardo il Ministero del lavoro ha specificato nella Circolare n. 78 del 09.11.2000 che l'apprendista è tenuto a partecipare, per l'intera durata, alle iniziative di formazione esterna ed eventuali assenze sono ammesse solo per cause contrattualmente previste e imputabili unicamente agli allievi stessi, che devono essere debitamente certificate.
Inoltre, perché il datore di Lavoro possa usufruire delle agevolazioni contributive, occorre che l’apprendista assentatosi dalle attività formative, partecipi alle iniziative di recupero eventualmente programmata fino al raggiungimento della quota di formazione contrattualmente prevista.
Formazione - contenuti
Per la formazione degli apprendisti le aziende faranno riferimento ai contenuti formativi elaborati dalle Parti stipulanti il presente CCNL secondo il modello sperimentale sottoscritto presso l'Isfol in data 10 gennaio 2002 d'intesa con il Ministero del Lavoro.
Le attività formative sono articolate in contenuti a carattere trasversale di base e contenuti a carattere professionalizzante e possono essere di tipo teorico, pratico e teorico/pratico.
In particolare sia i contenuti a carattere trasversale di base sia quelli a carattere tecnico-professionale andranno predisposti anche all’interno dell’ente bilaterale, per gruppi di profili omogenei della categoria in modo da consentire l'acquisizione delle conoscenze e competenze necessarie per adibire proficuamente l'apprendista nell'area di attività aziendale di riferimento.
Le Parti firmatarie del presente CCNL considerano altresì valide, alla fine della formazione degli apprendisti, le iniziative formative promosse congiuntamente attraverso EBINISP. L’attività formativa potrà anche essere svolta con modalità FAD e/o e-learning.
Ogni altro tipo di attività formativa sarà invece compresa nel normale orario di lavoro.
Al secondo livello di contrattazione potrà essere stabilito un differente impegno formative e specifiche modalità di svolgimento della formazione interna ed esterna, in coerenza con le specificità delle diverse professionalità che compongono il settore investigativo.
Addestramento presso diversi datori di lavoro
Gli eventuali periodi di addestramento compiuti presso altre aziende verranno riconosciuti per intero all'apprendista ai fini del compimento del periodo prescritto, sempre che si riferiscono alla stessa attività e non siano intercorse tra l'uno e l'altro periodo, interruzioni superiori a 12 mesi. Rinvio alla legge
Per quanta non disciplinato dal presente contratto in materia di apprendistato e di istruzione professionale, le Parti Sociali contraenti fanno espresso riferimento alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.

Titolo XI - Contratto di inserimento
Art. 22 - Contratto di inserimento

Ai sensi degli artt. 54 e ss. del D.Lgs. n. 276/2003, il contratto di inserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuato di adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo, l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro di:
• soggetti di età compressi tra i 18 e i 29 anni non compiuti;
• disoccupati di lunga durata, con età compressi tra 29 e 32 anni, come definiti dall'art. 1, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 297/2002 e, pertanto, coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un'attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi;
• lavoratori con più di 50 anni di età che siano privi di un posto di lavoro;
• lavoratori che desiderino riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno 2 anni;
• donne di qualsiasi età residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile, determinate con apposite Decreta del Ministro del Lavora, sia inferiore almeno del 20% di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile;
• persone riconosciute affette da un grave handicap fisico, mentale a psichico.
Disciplina del rapporto
Per poter procedere all’assunzione mediante contratti di inserimento è necessario:
• il consenso del lavoratore ad un progetto individuale di inserimento, finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al contesto lavorativo;
[…]
I datori di lavoro prima di assumere lavoratori con contratto di inserimento, sono tenuti a darne comunicazione per iscritto all’Ente Bilaterale EBINISP ovvero, se costituito, all'EBITISP territorialmente competente.
In mancanza di forma scritta del contratto e/o di sottoscrizione da parte del lavoratore della lettera di assunzione e dell'allegato piano individuale di inserimento, il contratto è nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato.
Periodo di prova […]
Durata del contratto di inserimento
Il contratto di inserimento ha una durata:
• non inferiore a 9 mesi, per il conseguimento di qualifiche inquadrate nel 6° e 5°livello;
• non inferiore a 12 mesi, per il conseguimento di qualifiche inquadrate nel 4° e 3° livello;
• non superiore a 18 mesi, per il conseguimento di qualifiche inquadrate in livelli superiori al 3°.
In caso di assunzione di persone riconosciute affette da un grave handicap fisico, mentale o psichico, la durata massima può essere estesa fino a 36 mesi previa certificazione da parte dell'EBINISP ovvero, se costituito, all'EBITISP territorialmente competente.
Nel computo del limite massimo di durata non si tiene conto degli eventuali periodi di servizio militare o civile, nonché dei periodi di astensione per maternità.
Il contratto di inserimento non è rinnovabile tra le stesse parti.
[…]
Ai contratti di inserimento si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni sul lavoro a tempo determinato (di cui al D.Lgs. n. 368/2001 e succ. mod.).
[…]
L'orario di lavoro del lavoratore con contratto di inserimento non può essere inferiore al 50% del normale orario delle 40 ore settimanali, ferme restando le ore di formazione previste al presente articolo.
[…]
I lavoratori assunti con contratto di inserimento, per l'intera durata del contratto, sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e dal presente CCNL per l'applicazione di particolari normative e istituti.
[…]
Progetto individuale di inserimento
Il progetto individuale di inserimento dovrà prevedere:
• il profilo professionale da conseguire;
• il livello di inquadramento contrattuale, iniziale e finale;
• l'orario settimanale di lavoro (a tempo pieno o parziale) e la sua distribuzione;
• l'iter formativo, con la previsione del numero delle ore destinate alla formazione teorica e le modalità del loro svolgimento, le coperture assicurative che l'azienda riconoscerà al lavoratore nel caso di malattia o di infortunio non lavorativo;
• la retribuzione garantita;
Al contratto di inserimento, stipulato in forma scritta, deve essere allegata il progetto individuale di inserimento.
Formazione
Il lavoratore dovrà ricevere una formazione teorica di almeno 16 ore, impartita anche con modalità di e-learning e/o con affiancamento, accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico pratico.
La formazione effettuata durante l'esecuzione del rapporto di lavoro, dovrà essere registrata nel "libretto formative del cittadino", previsto dall'art. 2 lett. i) del D.Lgs n. 276/2003.
In caso di lavoratore portatore di handicap le ore dedicate alla sua formazione teorica, tenuto canto della sua situazione personale, dovranno essere in misura tale da garantirgli una perfetta conoscenza da parte dello stesso di tutte le problematiche connesse con la sicurezza e la prevenzione degli infortuni.
Nell'ambito della formazione il lavoratore potrà acquisire crediti formativi nell'ambito di corsi formativi anche universitari organizzati dalla Federazione italiana degli investigatori privati di concerto con l'EBINISP ovvero, se costituito, l'EBITISP territorialmente competente, sulla base del progetto nazionale di categoria.
Norma di salvaguardia
In considerazione della particolarità del seguente istituto e delle imprese inquadrate dal presente contratto collettivo, resta comunque garantita la facoltà all’Azienda di promuovere contratti di inserimento anche dopo il mancato rinnovo dei lavoratori assunti con tale strumento.
Obblighi di comunicazione
Il datore di lavoro è tenuto annualmente a fornire all’Ente Bilaterale rispetto alla sede operativa dell'azienda i dati quantitativi sui contratti di inserimento avviati.

Titolo XII - Lavoro intermittente e lavoro ripartito
Art. 23 - Gestione flessibilità

Le Parti Sociali stipulanti, consapevoli della particolare situazione di mercato e organizzativa propria del settore, convengono sulla necessita di introdurre strumenti specifici in grado di combinare l'esigenza di gestire la flessibilità dell'orario di lavoro con l'intera strumentazione flessibile dell'instaurazione del rapporto di lavoro prevista ai sensi del D.lgs. 276/2003, della Legge 133/2008 e successive modifiche.
In caso di necessità di modificare l'orario di lavoro, l'Azienda comunicherà con ogni mezzo idoneo al lavoratore entro 5 ore il cambiamento di orario.
Per il superamento dell'orario normale di lavoro l'azienda attiverà in primis gli strumenti di flessibilità successivamente riconoscerà tale lavoro supplementare come lavoro straordinario e/i supplementare in caso di part-time così come regolamentato dal presente accordo.

Art. 24 - Lavoro intermittente o a chiamata
Campo di applicazione
Le Parti Sociali stipulanti, consapevoli delle specificità del settore disciplinato dal presente CCNL caratterizzato da attività lavorative strettamente correlate ad eventi La cui durata temporale risulta variabile riconoscono alle aziende La facoltà di stipulare contratti di lavoro intermittente, anche a tempo determinato, senza limitazioni connesse all’età e allo stato occupazionale pregresso del lavoratore.
Il seguente contratto deroga la disposizione di cui all’articolo 34, comma 2 bis del D.Lgs. 276 del 2003 e successive modifiche.
Il ricorso al lavoro intermittente e vietato, ai sensi della normativa vigente in materia:
[…]
• da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi del d.lgs. 81/2008 e successive modificazioni.
Disciplina del rapporto
Il contratto di lavoro intermittente deve essere stipulato in forma scritta e contenere i seguenti elementi:
[…]
• le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto;
• il rinvio alle norme del presente articolo.
Ai lavoratori assunti, sia a tempo indeterminate sia a termine, con contratto di lavoro a chiamata devono essere riconosciuti tutti i diritti di cui al presente CCNL, salvo quanta non compatibile con la natura stessa del rapporto di lavoro.
[…]
Il prestatore di lavoro intermittente e computato nell’organico dell'impresa, ai fini dell'applicazione di normative di legge, in proporzione all'orario di lavoro effettivamente svolto nell'arco di ciascun semestre precedente (gennaio-giugno; luglio-dicembre).

Art. 25 - Lavoro ripartito
Ai sensi degli artt. 41 e ss. del D.Lgs. n. 276/2003, il contratto di lavoro ripartito e il contratto di lavoro, anche a tempo determinate, mediante il quale due lavoratori assumono in solido l'adempimento di una unica e identica obbligazione lavorativa, tale da coprire l'intera durata del normale orario di lavoro.
Il contratto di lavoro ripartito deve essere stipulato in forma scritta ai fini della prova dei seguenti elementi:
[…]
• le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto.
Nella lettera di assunzione deve comunque essere indicate quanta previsto dalla disciplina generale e normata dal presente CCNL
[…]
Disciplina normativa
Al contratto di lavoro ripartito si applica la normativa generale del lavoro subordinate e, fatto salvo quanto specificamente previsto nel presente articolo, la disciplina del lavoro a tempo parziale di cui al presente CCNL
Per tutto quanto non specificatamente previsto nel presente articolo, si intendono applicabili tutti gli istituti contrattuali in quanto compatibili con La particolare natura del rapporto di lavoro ripartito.
[…]

Titolo XIII - Orario di lavoro
Art. 26 - Orario di lavoro settimanale

Per la durata normale del lavoro si fa riferimento alle norme di legge e alle relative deroghe ed eccezioni.
La durata normale del lavoro effettiva è fissata in 40 ore settimanali suddivise in cinque giorni lavorativi ovvero su turnazione in caso di particolari esigenze organizzative dell'azienda.
Per esigenze organizzative la giornata di riposo, di norma cadente di domenica, può essere fruita nell'arco della settimana.
Per lavoro effettivo si intende lavoro che richiede un'applicazione assidua e continuativa, non rientrando in tale accezione il tempo per recarsi sul posto di lavoro, i riposi intermedi goduti sia all'interno che all'esterno dell'azienda né le soste comprese tra l'inizio e il termine dell'orario di lavoro giornaliero.
Nel caso di lavoro su turnazione, il personale di turno cessante non potrà lasciare il servizio se non quando sia stato sostituito da quello del turno successive, entro il limite di due ore.
Gli orari di lavoro praticati nell'Azienda devono essere esposti in modo da essere agevolmente visibili a tutti i lavoratori.

Art. 27 - Banca delle ore
Il datore di lavoro è tenuto ad istituire una Banca delle Ore aziendale per la gestione delle prestazioni lavorative dei singoli dipendenti.
Nella Banca delle ore vengono riportate per ciascun dipendente le prestazioni aggiuntive al normale orario di lavoro e/o le ore di non attività per riduzione d'orario, da recuperare nei periodi di più intensa attività lavorativa.
Le suddette prestazioni aggiuntive e le ore della flessibilità non fruite vengono riversate nella banca delle ore e danno diritto al loro recupero obbligatorio. Il periodo entro il quale il recupero delle ore deve essere effettuato sarà concordato per iscritto tra Azienda e lavoratore e comunque non oltre il termine dell'anno solare al quale si riferiscono.
Trascorso il termine di cui al precedente comma senza che il recupero sia avvenuto, l’Azienda remunererà le ore in banca con una maggiorazione del 15% sulla retribuzione oraria ordinaria.

Art. 28 - Lavoro straordinario
Le prestazioni lavorative svolte oltre il normale orario settimanale di cui all'art. 26 del presente contratto sono da considerarsi di lavoro straordinario.
È facoltà del datore di lavoro di richiedere prestazioni lavorative straordinarie nel limite massimo previsto dalla normativa vigente.

Art. 29 - Orario di lavoro multi periodale
Considerate che molte mansioni nell'attività delle investigazioni hanno un’organizzazione lavorativa che impone lunghi periodi di attesa e di non attività, rispetto a tali mansioni la durata dell'orario di lavoro può risultare da una media plurisettimanale nell'arco dell'anno con limite massimo di 51 ore settimanali e di 11 ore giornaliere.
Tenuta conto della variabilità e imprevedibilità dell'attività di investigazione, l'investigatore è tenuto ad effettuare l'orario di lavoro di cui al precedente comma quando una interruzione del suo orario rischia di far perdere gli obiettivi in fase di consolidamento del progetto investigative. L'impresa, compatibilmente con le proprie esigenze e con la presenza di medesime qualifiche e mansioni, coordinerà l'orario multi-periodale. In tal caso le prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro giornaliero do settimanale non daranno luogo a compensi per lavoro supplementare o straordinario ai lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario contrattuale normale sia nei periodi di superamento che in quelli di minor prestazione secondo la disciplina della banca delle ore, di cui all'art. 27.

Art. 30 - Clausole di flessibilità tempestiva
In presenza di un intensificarsi sensibile dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno, è riconosciuta all’Azienda la facoltà di aumentare il normale orario settimanale di lavoro di un suo dipendente.
L'azienda comunicherà al lavoratore almeno 48 ore prima l'aumento dell'orario normale settimanale. Per il superamento del normale orario di lavoro previsto contrattualmente, l'Azienda corrisponderà, nei periodi di minore intensità lavorativa, una pari entità di ore di riduzione secondo quanto previsto dal presente Contratto in materia di Banca della Ore.
[...]

Art. 32 - Lavoro ordinario notturno
È considerato lavoro notturno quello prestato tra le 22.00 e le 6.00, sempre che non si tratti di turni regolari di lavoro.
Il lavoro ordinario notturno è compensato con aliquota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 56 applicando una maggiorazione pari al 15%.
[…]

Titolo XIV - Riposi, festività, assenze, permessi e congedi
Art. 33 - Riposo settimanale

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalle vigenti disposizioni legislative in materia.
Il giorno di riposo, generalmente coincidente con la domenica, può cadere anche in un giorno diverse e/o attuato su turnazione previo accordo tra l'Azienda e il lavoratore.
Il lavoratore straniero ovvero con esigenze religiose diverse - e solo se le esigenze organizzative lo permettano- può beneficiare di un riposo settimanale in un giorno diverso, concordato tra le parti. Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale di cui alla Legge n. 370/1934 dovranno essere retribuite con una maggiorazione pari al 15% sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 56, fermo restando il diritto del lavoratore di godere del riposo compensativo nel giorno successivo, avuto riguardo alle disposizioni legislative vigenti in materia. […]

Art. 35 - Ferie
Il personale di cui al presente contratto ha diritto ad un periodo di ferie pari a 26 giorni lavorativi annui agli effetti del computo di tale periodo, la settimana lavorativa è da intendersi di sei giorni lavorativi.
Le ferie sono irrinunciabili e in corso di godimento si interrompono in caso di sopraggiunta malattia o infortunio da comunicarsi prontamente dal lavoratore all’Azienda.
Le ferie non potranno essere frazionate in più di due periodi e, compatibilmente con le esigenze aziendali e quelle dei lavoratori, è facoltà del datore di lavoro stabilire un periodo di ferie, pari a due settimane, nei periodi di minor lavoro.
[…]

Art. 40 - Gravidanza e puerperio
[...]
Permessi per assistenza
Rientrata in servizio, durante il primo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre ha diritto a godere di 2 ore di riposo giornaliero retribuito, anche cumulabili su sua richiesta scritta. Qualora il suo orario lavorativo giornaliero sia inferiore alle 6 ore avrà diritto ad 1 ora di riposo retribuito. Il diritto di cui al comma precedente è riconosciuto in alternativa alla madre, al padre lavoratore, in applicazione della vigente normativa e giurisprudenza in materia.
[…]
I riposi di cui ai precedenti commi sono indipendenti da quelli disposti dagli artt. 18 e 19 della Legge 635/1934.
È inoltre riconosciuto alla lavoratrice il diritto ad assentarsi dal lavoro dietro presentazione di apposito certificato medico, a causa della malattia del figlio, anche adottivo, di età inferiore a tre anni, godendo di un permesso retribuito ovvero usufruendo di eventuali ore in esubero previste dalla Banca delle ore aziendale. Il suddetto diritto è riconosciuto ai sensi di legge anche al padre lavoratore.
[…]
Per quanto non previsto dal presente Contratto in materia di gravidanza e puerperio valgono le norme di legge e i regolamenti vigenti in materia.
[…]

Titolo XIX - Tempo determinato
Art. 59 - Tempo determinato

Il presente contratto deroga la normativa prevista all’articolo 1, comma 1 della legge [dlgs] 368 del 2001, nella parte in cui limita i dipendenti a tempo determinato nella percentuale del 20 per cento dell’organico dell’azienda.

Titolo XX - Norme comportamentali e provvedimenti disciplinari
Art. 60 - Norme comportamentali

Nello svolgimento della propria attività professionale, il lavoratore e chiamato al pieno rispetto dei doveri inerenti le sue mansioni, ad attenersi alle istruzioni impartite dai suoi superiori, alla tenuta di comportamenti conformi ad eventuali regolamenti aziendali e comunque corretti nei riguardi dei propri colleghi, a tutti i livelli aziendali, rispetto a clienti e a soggetti terzi in generate con i quali entra in contatto nell'esecuzione delle proprie prestazioni lavorative.
[…]
Le norme di cui al presente Titolo, nonché quelle contenute nei regolamenti e accordi aziendali, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori, mediante affissione in luogo accessibile a tutti, per conoscere le conseguenze del loro comportamenti.

Art. 61 - Provvedimenti disciplinari
Le mancanze del lavoratore potranno essere punite, a seconda della loro gravita, con:
• ammonizione verbale;
• ammonizione scritta;
• multa non superiore all'importo di 4 ore di retribuzione;
• sospensione dal lavoro e della retribuzione per un periodo non superiore a sei giorni di effettivo lavoro;
• licenziamento.
[…]
Esclusivamente in via esemplificativa si precisa, di seguito, il carattere dei provvedimenti disciplinari e l'entità degli stessi:
• rimprovero verbale: in caso di infrazione di lieve entità il lavoratore potrà essere diffidato verbalmente;
• rimprovero scritto è un provvedimento di carattere preliminare e si infligge per mancanze di gravità inferiore a quelle indicate nei punti successivi;
• multa: vi si incorre per:
[…]
3) negligenza nell'effettuazione del servizio che non abbia create danno;
4) abusi, disattenzioni di natura involontaria, quando non abbiano carattere di gravità e non abbiano creato danno.
[…]
La recidiva che abbia dato luogo per due volte a provvedimenti di multa, non prescritti, da facoltà all’Azienda di comminare al lavoratore il provvedimento di sospensione fino ad un massimo di 10 giorni.
[…]
• sospensione: vi si incorre per:
[…]
• abbandono del posto di lavoro senza giustificato motivo, salvo quanto previsto più oltre;
• grave insubordinazione verso i superiori;
• grave negligenza nell'effettuazione del servizio e/o dei compiti affidati con danni ad Azienda e/o cliente;
• inosservanza delle misure di prevenzione degli infortuni e delle relative disposizioni emanate dall'azienda, quando la mancanza possa cagionare danni lievi alle cose e nessun danno alle persone;
• esecuzione di lavori per proprio conto nei locali aziendali, fuori dell'orario di lavoro;
[…]
• presenza al lavoro in stato di alterazione, dovuto a sostanze alcooliche o stupefacenti, che determini uno stato di pericolosità per se e/o per gli altri e/o per gli impianti;
• addormentarsi in servizio involontariamente, anche previa predisposizione di quanto necessaria allo scopo del servizio affidato.
La recidiva che abbia dato luogo per due volte a provvedimenti di sospensione non prescritti fa incorrere il lavoratore nel provvedimento di cui alla successiva lettera e) (licenziamento).
• licenziamento: vi si incorre, restando salva ogni altra azione legale, in tutti quei casi in cui la gravità del fatto non consente l'ulteriore prosecuzione del rapporto di lavoro, in particolare:
[…]
• abbandono del posto di lavoro da parte del personale cui siano affidate mansioni di sorveglianza, custodia e controllo nei casi in cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone e alla sicurezza dei luoghi da sorvegliare;
• grave insubordinazione verso i superiori accompagnata da comportamento oltraggioso, minacce o vie di fatto o rifiuti di obbedienza ad ordini;
• gravi offese verso i colleghi di lavoro ovvero diverbio litigioso seguito da vie di fatto in servizio anche fra dipendenti dal quale derivi nocumento o turbativa al normale esercizio dell'attività aziendale;
• esecuzione di lavori all'interno dell'azienda per proprio conto o di terzi effettuati durante l'orario di lavoro e senza l'autorizzazione del datore di lavoro;
[…]
• danneggiamento grave e volontario di beni aziendali e/o di terzi;
• rissa o vie di fatto all'interno del luogo di lavoro;
[…]
• danneggiamento volontario o messa fuori opera di dispositivi antinfortunistici, o di video sorveglianza aziendale;
[…]
• atti e comportamenti diretti a creare costrizione psicologica e/o fisica nei confronti di altri colleghi motivati da intenti discriminatori e/o persecutori, per motivi di razza, religione, genere, nazionalità, età;
• atti o comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, anche di tipo verbale, che offendano la dignità e la libertà della persona che li subisce, comprensivo del comportamento persecutorio e vessatorio (stalking);
• reiterata inosservanza al divieto di fumare dove ciò possa provocare pregiudizio alla incolumità, alla salute e alla sicurezza del luogo dove viene eseguita la prestazione lavorativa.
[…]

Titolo XXII - Sicurezza sul lavoro
Art. 65 - Privacy e sicurezza sui luoghi di lavoro

Per quanto concerne la disciplina inerente la tutela della privacy si rimanda alla vigente normativa in materia.
L'Azienda attiverà tutte le iniziative atte a garantire la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro in ottemperanza al dettato del d.lgs. n. 81/2008.
Quanto non previsto dal presente Contratto, valgono le disposizioni di legge vigenti.
I lavoratori debbono inoltre osservare le eventuali disposizioni stabilite dall’Azienda sempre che queste non modifichino o non siano in contrasto con quelle di legge e del presente Contratto. L'impresa si adopererà inoltre a garantire il rispetto di quanto previsto dal D.M. 12/12/2000 che riconosce, tra gli altri, riduzioni del tasso medio di tariffa Inail sulla base dei seguenti criteri di valutazione:
• strutturazione del servizio prevenzione e protezione e dei sistemi di pronto soccorso, di emergenza ed antincendio;
• caratteristiche tecniche delle attrezzature, delle macchine e degli impianti;
• modalità di attuazione della sorveglianza sanitaria;
• livello di informazione/formazione dei lavoratori;
La pratica attuazione delle modalità previste dal presente articolo nonché ogni iniziativa migliorativa orientata alla diminuzione dell'incidenza del fenomeno infortunistico, allo sviluppo ed alla sensibilizzazione della cultura della sicurezza, sono demandate alla contrattazione di secondo livello.

Titolo XXIII - Tutela contro le molestie sessuali e mobbing
Art. 66 - Tutela contro le molestie sessuali

Le Parti Sociali stipulanti concordano sull'esigenza primaria di favorire la ricerca di un clima di lavoro improntato al rispetto ed alla reciproca correttezza.
Le Parti considerano inammissibile e pertanto condannano ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale all'interno dell'ambiente di lavoro e riconoscono il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale. A tale proposito si condanna ogni atto o comportamento a carattere sessuale anche di natura meramente verbale, se indesiderato e offensive della dignità e libertà della persona che lo riceve ovvero quei comportamenti suscettibili di creare ritorsioni, ricatti minacce ovvero un clima di intimidazione nei confronti del lavoratore.
L'Azienda è tenuta ad impegnarsi ad adottare, d'intesa con le RSA ovvero le rappresentanze sindacali territoriali aderenti alle OO.SS. stipulanti il presente CCNL, ogni iniziativa ed intervento utile a prevenire tale problematica, portandola a conoscenza di tutti i propri lavoratori.

Art. 67 - Tutela contro i1 mobbing
Le Parti stipulanti riconoscono quale aspetto fondante e imprescindibile all'interno di un ambiente di lavoro, la piena tutela della dignità e inviolabilità della persona e del lavoratore e la correttezza nei rapporti interpersonali.
Per tale ragione condannano ogni forma di emarginazione, discriminazione, vessazione e sopruso ai danni del lavoratore, fino ai più gravi fenomeni di mobbing, con persecuzioni sistematiche e gravi pressioni psicologiche o di violenza morale volte ad isolare il lavoratore ovvero a metterlo in cattiva luce per indurlo alle dimissioni, esercitate da parte di colleghi e/o suoi superiori.
Le Parti riconoscono la necessità di avviare interventi di prevenzione diretti al contrasto dell'insorgenza di tali fenomeni e al contempo a scongiurare ovvero contenere possibili conseguenze dannose per la salute fisica e mentale del lavoratore che ne è vittima.
Commissione Paritetica per le Pari Opportunità le Parti stipulanti in presente Contratto, hanno infatti deciso di costituire un'apposita Commissione Paritetica per le Pari Opportunità al fine di tutelare i lavoratori da atti e comportamenti ostili che assumano le caratteristiche della violenza, della persecuzione psicologica o della molestia, nell'ambito del rapporto di lavoro.
La Commissione Paritetica per le Pari Opportunità, istituita a livello nazionale presso l'Ente Bilaterale di cui al presente CCNL è composta in misura paritetica dai rappresentanti delle OO.SS. stipulati.
Procedura e sanzioni le Parti stipulanti convengono di affidare alla Commissione Paritetica Nazionale per le Pari Opportunità il compito di individuare le procedure formali ed informali di accertamento delle molestie sessuali e del mobbing nonché le conseguenti sanzioni.