ACCORDO

In data 9/02/2016, presso la Sede Provinciale Inail di Imperia - Viale Matteotti 167 a Imperia,

fra

l'INAIL, Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, Sede di Imperia Viale Matteotti 167 rappresentato dal Responsabile di Struttura pro tempore Dr. Amedeo Iennaco, domiciliato per la carica in V.le Matteotti 167, Imperia

e

la S.E.I. - C.P.T. - Area Sicurezza - per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro della Provincia di Imperia, rappresentata dal Presidente Ing. Riccardo Littardi e dal Vice Presidente sig. Marco De Andreis con sede in via Privata Gazzano n. 24, a Imperia,

PREMESSO CHE:

• Inail, in forza della normativa di cui al D.Lgs n. 81/08 e ss.mm. e ii., è chiamato a svolgere compiti di formazione, informazione, assistenza e consulenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e che tra le proprie finalità istituzionali assume valore caratterizzante la tutela globale ed integrata del lavoratore, nelle sue quattro espressioni: prevenzione, indennizzo, riabilitazione e reinserimento lavorativo e sociale
• S.E.I. - C.P.T. - Area Sicurezza fa parte del sistema di sicurezza nazionale paritetico di categoria, coordinato dalla Commissione Nazionale Paritetica per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro, e che l'Ente ha per scopo lo studio dei problemi generali e specifici inerenti la prevenzione degli infortuni, l'igiene del lavoro e, in genere, il miglioramento dell'ambiente di lavoro attraverso la formulazione di proposte e suggerimenti nonché promuovendo o partecipando ad idonee iniziative.

CONSIDERATO CHE

• Le linee di indirizzo INAIL 2016 per la prevenzione annoverano tra le aree di intervento di particolare rilevanza per le iniziative di diffusione della cultura della sicurezza negli ambienti di lavoro anche il settore dell'edilizia.
• Inail di Imperia e l'ex Comitato Paritetico ora S.E.I. - C.P.T. - Area Sicurezza - collaborano da anni nell'impegno della promozione di una cultura attenta ai temi della salute, della prevenzione di infortuni e malattie professionali in edilizia.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE.

ART. 1 - FINALITÀ.
Inail - Sede di Imperia - e CPT ora S.E.I. - C.P.T. - Area Sicurezza intendono:
1. proseguire e migliorare le sinergie già avviate con la sottoscrizione dell'accordo attuativo del 2015;
2. realizzare iniziative e progetti comuni promossi allo scopo di ridurre gli infortuni nel settore edile, per il tramite di una diffusa opera di sensibilizzazione e di trasferimento di conoscenze verso i lavoratori e i datori di lavoro, anche stranieri, del settore in materia di sicurezza, anche attraverso lo scambio di conoscenze, informazioni e competenze.

ART. 2 - OGGETTO DELLA COLLABORAZIONE
1. Partecipazione allo svolgimento dei corsi di formazione obbligatori in edilizia, ai sensi degli art. 37 del TU 81/2008, con la presenza di un funzionario Inail e per un'ora di intervento, secondo le modalità organizzative e logistiche gestite a cura della S.E.I. - C.P.T. Area sicurezza. La partecipazione non deve essere considerata quale docenza ma quale testimonianza, a mero titolo informativo/promozionale, della cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 3 - TAVOLO TECNICO DI COORDINAMENTO.
1. Il gruppo di lavoro tecnico con finalità operative è costituito da un referente Inail della Sede di Imperia, nella figura del Responsabile di Sede o del Responsabile dell'area Prestazioni e da un funzionario designato dalla S.E.I. - C.P.T. - Area Sicurezza. Esso avrà il compito di attuare gli impegni di cui all'oggetto della collaborazione e monitorare i risultati ottenuti.

ART. 4 - MODALITÀ DI ATTUAZIONE.
1. Entrambe le parti cureranno di volta in volta la realizzazione degli incontri informativi/testimonianze, di cui all'art. 2, comma 1 del presente accordo, secondo le modalità temporali e logistiche gestite a cura della S.E.I. - C.P.T. - Area Sicurezza.

ART. 5 - ASPETTI ECONOMICI.
1. Non sono previsti oneri economici diretti a carico delle Parti.

ART. 6-DURATA.
1. La presente convenzione avrà vigore dal 01.01.2016 sino al 31.12.2016. Entrambe le parti possono liberamente recedere con un preavviso di due mesi, da comunicarsi a mezzo di racc. A/R o via P.E.C. Non è previsto rinnovo tacito.

ART. 7 - ASPETTI LEGALI.
1. Le parti si impegnano a risolvere bonariamente le controversie eventualmente sorte sulla validità, l'interpretazione e l'esecuzione del presente accordo. In caso di mancata definizione, il foro competente sarà in via esclusiva quello di Imperia.

ART. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI.
1. Tutti i dati personali e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico, didattico, di cui le Parti dovessero entrare a conoscenza durante l'esecuzione del presente accordo, dovranno essere considerati strettamente riservati e pertanto le Parti ne potranno fare uso esclusivamente agli scopi espressamente contemplati per la realizzazione dell'oggetto dell'accordo.

ART. 9 - REGIME FISCALE.
1. Il presente accordo è soggetto all'imposta di registro solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa - parte seconda del D.P.R. 26.4.1986, N. 131 e all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, parte I, allegato A al D.P.R. 26/10/1972 n. 642.


Fonte: inail.it