Tipologia: Accordo interfederale
Data firma: 1 marzo 1996*
Parti: Federambiente e Fr-Cgil, Fit–CIsl, Uil-Trasporti, Fiadel-Cisal*
Settori: Servizi, Igiene, Federambiente
Fonte: CISL
Note*: Fiadel-Cisal firma il 20 marzo 1996

Sommario:

 Premessa
Parte prima
1. Il rappresentante per la sicurezza
1.1 Numero dei rappresentanti
Durata dell’incarico
1.2 Aziende fino a 15 dipendenti
a) Procedura di elezione
b) Permessi
1.3 Aziende con più di 15 dipendenti
1.3.1. Numero di rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
1.3.2 Procedure di elezione
1.3.3 Dimissioni del rappresentante per la sicurezza
1.3.4 Permessi retribuiti
 2. Attribuzioni del rappresentante per la Sicurezza
2.1 Accesso ai luoghi di lavoro
2.2 Modalità di consultazione
2.3 Informazioni e documentazione aziendale
2.4 Strumenti per l’espletamento delle funzioni
3. Formazione dei rappresentanti per la sicurezza
4. Modalità di consultazione
5. Riunioni periodiche
Parte seconda
1. Organismi paritetici
Parte terza
1. Norma transitoria

Verbale di accordo interfederale inerente all’applicazione del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626

Il giorno 1 del mese di marzo dell’anno 1996, la Federambiente e la Fr-Cgil, la Fit–CIsl e la Uil-Trasporti; visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 che in tema di rappresentanza dei lavoratori per gli aspetti riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro demanda alla contrattazione collettiva la definizione di alcuni aspetti applicativi;
considerato che le parti intendono dare attuazione alla definizione di tali aspetti applicativi, tenendo conto degli orientamenti partecipativi che hanno ispirato le direttive comunitarie;
ritenuto che la logica che fonda i rapporti tra le parti nella materia intende superare posizioni di conflittualità ed ispirarsi a criteri di partecipazione;

Il giorno 20 del mese di marzo dell’anno 1996, la Federambiente e la Fiadel-Cisal; visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 che in tema di rappresentanza dei lavoratori per gli aspetti riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro demanda alla contrattazione collettiva la definizione di alcuni aspetti applicativi;
considerato che le parti intendono dare attuazione alla definizione di tali aspetti applicativi, tenendo conto degli orientamenti partecipativi che hanno ispirato le direttive comunitarie;
ritenuto che la logica che fonda i rapporti tra le parti nella materia intende superare posizioni di conflittualità ed ispirarsi a criteri di partecipazione;
convengono quanto segue:

Parte prima
1. Il rappresentante per la sicurezza

Entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, le parti aziendali si incontreranno per promuovere iniziative, con le modalità di seguito indicate, per la identificazione della rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza.

1.1 Numero dei rappresentanti
Il numero dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza viene come di seguito definito:
- Aziende fino a 200 dipendenti: 1 rappresentante;
- Aziende da 201 a 1000 dipendenti: 3 rappresentanti;
- Aziende oltre i 1000 dipendenti: 6 rappresentanti.
Nelle aziende in cui vi siano impianti a tecnologia complessa con almeno 20 addetti o nelle aziende a particolare complessità organizzativa territoriale, i componenti come sopra determinati possono esser aumentati di un ulteriore rappresentante per la sicurezza previo accordo tra le parti.
A tale fine rileva il numero di dipendenti assunti a tempo indeterminato in servizio alla data del 1 gennaio dell’anno in cui avviene l’elezione dei rappresentanti per la sicurezza.

Durata dell’incarico.
La durata dell’incarico è di tre anni.

1.2 Aziende fino a 15 dipendenti
Per le aziende aventi fino a 15 dipendenti, il rappresentante viene eletto dai lavoratori.

a) Procedura di elezione
L’elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto, anche per candidature concorrenti. Risulterà eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi.
Prima dell’elezione, i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio elettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere il verbale dell’elezione. Il verbale è comunicato senza ritardo al datore di lavoro. Ricevuto il verbale di elezione, il datore di lavoro comunica all’organismo paritetico regionale il nominativo eletto.
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato che abbiano superato il periodo di prova in forza all’azienda alla data delle elezioni e possono essere eletti tutti i lavoratori non in prova con contratto a tempo indeterminato che prestano la propria attività nell’azienda.
Nel caso di dimissioni del rappresentante per la sicurezza subentra il primo dei non eletti. In mancanza il dimissionario esercita le proprie funzioni fino a nuova elezione e comunque non oltre 60 giorni.

b) Permessi
Al rappresentante spettano, per l’espletamento dei compiti previsti dall’art. 19 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, permessi retribuiti pari 12 ore annue nelle aziende che occupano fino a 5 dipendenti.
Spettano permessi pari a 30 ore annue, nelle aziende che occupano da 6 a 15 dipendenti.
Per l’espletamento degli adempimenti previsti dall’art. 19 citato, lettere b), c), d), g), i) ed l) non viene utilizzato il predetto monte ore.

1.3 Aziende con più di 15 dipendenti
1.3.1. Numero di rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

Il numero dei rappresentanti per la sicurezza è così rappresentato:
- un rappresentante nelle aziende sino a 200 dipendenti;
- tre rappresentanti nelle aziende da 201 a 1000 dipendenti;
- sei rappresentanti in tutte le altre aziende.
Nelle aziende in cui vi siano impianti a tecnologia complessa con almeno 20 addetti e nelle aziende a particolare complessità organizzativa territoriale, i componenti come sopra determinati possono esser aumentati di un ulteriore rappresentante per la sicurezza previo accordo tra le parti.

1.3.2 Procedure di elezione
L’elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto, anche per candidature concorrenti. Risulteranno eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti espressi.
Prima dell’elezione, i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio elettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere il verbale dell’elezione. Il verbale è comunicato senza ritardo al datore di lavoro.
Ricevuto il verbale di elezione, il datore di lavoro comunica all’organismo paritetico regionale il nominativo eletto.
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato che abbiano superato il periodo di prova in forza all’azienda alla data delle elezioni e possono essere eletti tutti i lavoratori non in prova con contratto a tempo indeterminato che prestano la propria attività nell’azienda.

1.3.3 Dimissioni del rappresentante per la sicurezza
Nel caso di dimissioni del rappresentante per la sicurezza subentra il primo dei non eletti. In mancanza il dimissionario esercita le proprie funzioni fino a nuova elezione e comunque non oltre 60 giorni.

1.3.4 Permessi retribuiti
Nelle aziende che occupano più di 15 dipendenti, per l’espletamento dei compiti previsti dall’arte. 19 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, ogni rappresentante per la sicurezza dispone di 40 ore di permesso retribuito annuo modulate sulla durata delle funzione attribuitagli.
Per l’assolvimento degli adempimenti previsti dai punti b), c), d), g), i) ed l) dell’articolo 19 citato, non viene utilizzato il predetto monte ore.
La richiesta di permesso deve essere presentata, di norma, con un preavviso di almeno 24 ore.
Limitatamente all’anno 1996, le Parti convengono – qualora non risultassero sufficienti le 40 ore di cui al punto del presente paragrafo – che in sede aziendale possano esser messe a disposizione di ciascuno rappresentante per la sicurezza, per l’espletamento dei compiti di cui al primo punto sopracitato, un eventuale monte ore supplementare costituito per un terzo da permessi retribuiti attenti dal monte complessivo dei permessi sindacali disciplinato dall’art. 48 del vigente CCNL e per i due terzi rimanenti da permessi retribuiti concessi dall’azienda. L’accesso al monte ore supplementare è subordinato alla verifica concernente l’utilizzo delle 40 ore di permessi retribuiti di cui al primo punto del presente paragrafo.

2. Attribuzioni del rappresentante per la Sicurezza
Le parti riconoscono che il D.Lgs. 626/94 ha istituito le rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza conferendo loro un ruolo attivo in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro con attribuzioni e compiti più ampi rispetto a quelli già conosciuti dall’art. 9 della L. 300/1970.
Pertanto le parti si danno reciprocamente atto che le attribuzioni dei rappresentanti per la sicurezza prevista dal d.lgs. 626/94 e dal presente accordo assorbono tutti gli istituti contemplati dalla previgente normativa, realizzando un insieme organico.
Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante per la sicurezza, la cui disciplina legale è contenuta all’art. 19 del decreto legislativo n. 626/94, le parti concordano sulle seguenti indicazioni.

2.1 Accesso ai luoghi di lavoro
Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro viene esercitato senza alcun pregiudizio del normale svolgimento dell’attività aziendale e nel rispetto delle norme previste dalla legge.
Il rappresentante per la sicurezza segnala preventivamente al Responsabile della Sicurezza (RSPP) ed in difetto alla Direzione aziendale, le visite che intende effettuare agli ambienti di lavoro.
Tali visite si svolgono, di norma, congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione o ad un addetto da questi incaricato.

2.2 Modalità di consultazione
Il datore di lavoro consulta il rappresentante per la sicurezza su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso. Il rappresentante, in occasione della consultazione ha facoltà di formulare proprie proposte e opinioni sulle tematiche oggetto di consultazione secondo le previsioni di legge. Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal rappresentante per la sicurezza.

2.3 Informazioni e documentazione aziendale
Il rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione aziendale di cui al D.Lgs. 626/94.
Lo stesso rappresentante ha diritto di consultare il rapporto di valutazione dei rischi di cui all’art. 4, comma 2, custodito presso l’azienda ai sensi dell’art. 4, comma 3 del D.Lgs.626/94. Il datore di lavoro fornisce, anche su istanza del rappresentante, le informazioni e la documentazione richiesta secondo quanto previsto dalla legge. Nell’uso delle informazioni e documentazioni di cui sopra, il rappresentante è tenuto al rispetto delle norme di legge.

2.4 Strumenti per l’espletamento delle funzioni
Per l’esercizio delle sue funzioni il rappresentante per la sicurezza fruisce dei locali di cui all’art. 27 della L. 300/1970 e degli eventuali supporti logistici connessi, secondo la prassi in atto.

3. Formazione dei rappresentanti per la sicurezza
Il rappresentante per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista all’art. 19, comma 1, lett. g) del decreto legislativo n. 626 del 1994, nei termini previsti dall’art. 22.
Salvo iniziative adottate a livello di organismi paritetici territoriali spetta all’azienda definire i programmi formativi per i rappresentanti della sicurezza, il cui contenuto, comunque, deve essere conforme ai criteri dettati dall’art. 22.

4. Modalità di consultazione
Laddove il decreto legislativo n. 626/94 prevede a carico del datore di lavoro la consultazione del rappresentante per la sicurezza, questa si deve svolgere in modo da garantire la sua effettività e tempestività; il datore di lavoro pertanto consulta il rappresentante per la sicurezza su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso.
Dalla riunione viene redatto verbale sul quale i rappresentanti per la sicurezza appongono la propria firma.

5. Riunioni periodiche
In applicazione dell’art. 11 del decreto legislativo n. 626/94 le riunioni periodiche previste dal comma 1) sono convocate con almeno cinque giorni lavorativi di preavviso e su di un ordine del giorno scritto.
Il rappresentante per la sicurezza può richiedere la convocazione della riunione periodica al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio.
Della riunione viene redatto verbale con le modalità di cui al punto precedente.

Parte seconda
1. Organismi paritetici

A livello territoriali, tra le Associazioni regionali Cispel e le strutture sindacali territorialmente competenti delle OO.SS. firmatarie del CCNL sono costituiti organismi paritetici con funzioni di orientamento e di promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori.
Tali organismi sono inoltre prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dal D.Lgs. 626/94.
La formazione dei lavoratori e quella dei rappresentanti per la sicurezza avviene in collaborazione con i presenti organismi paritetici.

Parte terza
1. Norma transitoria

Le parti si incontreranno entro un anno dalla data del presente accordo per verificarne l’applicazione.
Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo si intendono richiamate le disposizioni del d.lgs. 626/94.