Tipologia: CIA
Data firma: 15 dicembre 2015
Validità: 01.01.2016 - 31.12.2016
Parti: Willis Italia, Unione-Confcommercio e Fisac-Cgil, Filcams Cgil, RSA/Fisac-Cgil
Settori: Commercio, Terziario, Willis
Fonte: fisac-cgil.it

Sommario:

Art. 1 - Diritti d’informazione
Art. 2 - Formazione e professionalità
Art. 3 - Lavoratori studenti
Art. 4 - Tutela della salute e della sicurezza sul lavoro
Art. 5 - Orario di lavoro (effettivo da febbraio 2016)
Art. 6 - Timbrature e straordinari
Art. 7 - Ferie
Art. 8 - Permessi genitoriali
Art. 9 - Permessi retribuiti per visite mediche, lutti familiari e volontariato
Art. 10 - Calendario delle chiusure collettive (Norma transitoria)
Art. 11 - Indennità di trasferta/missione
Art. 12 - Trattamento economico di malattia e comporto
Art. 13 - Part-time
Art. 14 - Buoni pasto
Art. 15 - Anticipazione del Trattamento di Fine Rapporto
Art. 16 - Diritti ed agibilità sindacali
Art. 17 - Coperture Assicurative
Art. 18 - Previdenza integrativa
Art. 19 - Dichiarazione a verbale
Art. 20 - Decorrenza e durata

Contratto Integrativo Aziendale Willis Italia spa e controllate

Il giorno 15 dicembre 2015 in Milano, presso la sede di Unione Confcommercio — Imprese per l’Italia Milano, Monza e Brianza, si sono incontrati […] Willis Italia spa […], Unione Confcommercio […], Fisac-Cgil, […] Filcams Cgil […], RSA Fisac-Cgil […], per la stipula del Contatto Integrativo Aziendale.

Art. 1 - Diritti d’informazione
L'Azienda s’impegna a fornire alla RSA, con cadenza semestrale (a giugno e a dicembre), quanto segue:
- i dati relativi al bilancio consuntivo (maggio);
- i dati occupazionali di ciascuna realtà operativa, nonché le ore di straordinario effettuate ed il saldo ferie e ROL residui;
- gli elementi di previsione dell’andamento economico dell'Azienda;
- l'informazione relativa ad importanti progetti di riorganizzazione e di ammodernamento dell'Azienda;
- il numero dei lavoratori a part-time;
- il numero dei rapporti di lavoro trasformati da full-time a part-time e viceversa;
- il numero dei lavoratori con contratto di telelavoro;
- il numero degli addetti al “Customer Care telefonico";
- il numero dei contratti a tempo determinato (inclusi quelli in sostituzione maternità), contratti di apprendistato, interinali, stagisti)
- i programmi formativi del personale;
- il numero dei fruitori della polizza RSM integrativa;
- il numero dei lavoratori aderenti alla Previdenza Integrativa (Amundi; Previp e Fonte) e/o ad altri Fondi;
- il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi nell’anno precedente, con l'indicazione dei motivi dell’utilizzo, della durata dei contratti e della qualifica dei lavoratori interessati, come previsto dall'art. 24, comma 4, lett. b), del D.L.vo n. 276/2003 e dall'alt. 3, del D.L.vo n. 24/2012;
- l’elenco mensile degli iscritti al Sindacato, con l’indicazione dell’importo unitario trattenuto in busta-paga.
- Le statistiche generali sulla formazione erogata nell’anno precedente (febbraio)
Resta inteso che l’incontro informativo potrà avvenire, a richiesta di una delle Parti, ogni qualvolta si rendesse necessario.
L'Azienda s’impegna, con cadenza biennale, a fornire alla RSA il rapporto sulla situazione occupazionale del personale maschile e femminile, ai sensi dell'art. 46 del Dlgs 11 aprile 2006 n. 198.
All'atto dell’assunzione l’Azienda s’impegna a consegnare ai neo-assunti copia del Contratto Integrativo in essere, nonché copia della sintesi delle coperture di cui agli Articoli successivi.

Art. 4 - Tutela della salute e della sicurezza sul lavoro
Ferma l’importanza primaria della tutela della salute psico-fìsica e della sicurezza dei lavoratori, la Società, in ottemperanza a quanto previsto dal Dlgs. 81/2008 e successive modifiche, conferma il proprio impegno a migliorare le condizioni ambientali e di lavoro del personale, prendendo in considerazione le indicazioni dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.
Per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria si farà riferimento a quanto previsto dal Dlgs citato.
Per l’espletamento dei compiti previsti dall’art. 50 del Dlgs. 81/2008, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza avrà a disposizione i permessi previsti dall’Accordo Interconfederale del Settore Terziario del 18/11/1996.

Art. 5 - Orario di lavoro (effettivo da febbraio 2016)
Salvo quanto previsto più avanti in tema di orario estivo, l'orario di lavoro di ciascuna sede aziendale è di 40 ore settimanali, così distribuite:
lunedì-venerdì 8,15 - 12,45/ 14,30 - 17,15
L'intervallo per la pausa pranzo (della durata di un’ora) dovrà essere effettuato nella fascia oraria
12.45 - 14,30.
L'orario di 40 ore settimanali si realizza ai sensi dell'Art. 146 del CCNL.
Flessibilità
La flessibilità di 60 minuti, in entrata ed in uscita, estesa a tutto il personale delle varie sedi, è così strutturata:
lunedì-venerdì 8,15-9,15 17,15-18,15
Pausa pranzo (minimo 1 ora, eccetto dove contrattualmente differente) nell’orario
12.45- 14,30
Al di fuori di queste fasce di orario le anomalie seguiranno i normali percorsi autorizzativi (straordinari, ferie, ROL, FS).
All'interno delle fasce flessibili è istituito il meccanismo della “Banca Ore”: un contatore progressivo che sarà alimentato in positivo da ogni minuto lavorato in più delle 8 ore giornaliere previste ed in negativo da ogni minuto lavorato in meno delle 8 ore.
La flessibilità è considerata sui minuti effettivi di utilizzo.
[…]
Il contatore ha una soglia massima ed una soglia minima:
• 12 ore in positivo (+12 ore)
• 8 ore in negativo (- 8 ore).
Le ore lavorate, eccedenti le 12 ore di flessibilità in positivo, saranno considerate straordinario solo previa approvazione del proprio Responsabile. [...]
Il saldo del contatore della flessibilità non può superare le 8 ore in negativo; l'eventuale parte eccedente, a fine mese, sarà giustificata in automatico come permesso, approssimando il conteggio ai 15 minuti eccedenti. Se per esempio a fine mese sono in negativo di 22 minuti, oltre le 8 ore di flessibilità, saranno prelevati 30 minuti dalle mie ROL/FS.
A fine mese il conguaglio tra saldo positivo e negativo della flessibilità sarà riportato come dato di partenza del nuovo mese.
Gli eventuali ritardi in entrata, eccedenti la fascia flessibile (quindi oltre le ore 9,15), non possono essere recuperati, ma devono essere giustificati in maniera puntuale, utilizzando permessi retribuiti di minimo 15 minuti e multipli di essi (in rapporto al ritardo effettuato); altrimenti si procederà alla trattenuta di un importo pari alle spettanze corrispondenti al ritardo stesso, come stabilito dal vigente CCNL.
Quanto riportato nei due comma precedenti non si applica al personale di cui all'Art. 134 del vigente CCNL, fatto salvo quanto previsto dalla "norma di interpretazione autentica" di cui all'Art. 146 vigente CCNL; resta fermo, comunque, l'obbligo al rispetto delle ore lavorative giornalmente previste.
Orario estivo
Al fine di ridurre l’orario di lavoro estivo, dal 1° aprile al 30 settembre, ove vi sia capienza di ROL maturate, l’uscita del venerdì sarà anticipata all’orario di pranzo, dopo almeno 4,5 ore lavorate e ferma l’erogazione del buono-pasto (di cui al successivo art. 13) da parte dell'Azienda.
Nel periodo estivo, per coloro che ai sensi dell’art. 146 del CCNL abbiamo la maturazione delle ROL, l’orario di lavoro sarà il seguente:
lunedì-giovedì 8,15 - 12,45 /14,30 - 17,15
venerdì 8,15-12,45.
Anche in tale periodo sarà consentito il ricorso alla flessibilità.

Art. 6 - Timbrature e straordinari
[…]
Il lavoro straordinario deve essere sempre autorizzato preventivamente dal responsabile, nonché rilevato con relativa timbratura.
[…]
La presenza al venerdì pomeriggio potrà essere richiesta dall’Azienda in tutti i casi in cui vi siano oggettive necessità operative, fermo restando che, ove possibile, si darà luogo a “turnazioni” con recupero delle ore lavorate mediante permessi di pari durata da usufruire nell’arco della settimana successiva.

Art. 9 - Permessi retribuiti per visite mediche, lutti familiari e volontariato
I permessi retribuiti per visite mediche sono riconosciuti, dietro presentazione di idonea documentazione, sino ad un massimo 12 ore annue (massimo 3 ore per evento), comprendendo in questo limite anche il viaggio di andata e ritorno per recarsi alla visita.
Rientrano nella fattispecie le visite presso il medico di famiglia, le visite specialistiche, i trattamenti terapeutici post-operatori ed i trattamenti ortodontici e fisioterapici. I permessi devono essere presi al di fuori della normale fascia di flessibilità. Il richiedente deve sempre allegare al permesso l’attestazione medica e/o della struttura dell'avvenuto trattamento o visita (ad esempio: se faccio un esame del sangue ed entro in ufficio entro le 9,15 non posso richiedere permesso per visita medica, poiché rientra nella normale flessibilità). Qualora, invece, fossi entrato alle 9,30, un quarto d’ora sarebbe fruibile come permesso medico, mentre il resto rientrerebbe nella flessibilità.
Per i Dipendenti con patologie gravi l’Azienda valuterà, in accordo col Dipendente, la possibilità di eccedere tale limite.
[…]
A coloro che svolgono servizio di volontariato notturno sono riconosciute, dietro presentazione di idonea documentazione, fino ad un massimo di 2 ore la mattinata successiva al turno anzidetto, per un massimo di due giorni al mese.

Art. 13 - Part-time
Le richieste di riduzione dell’orario di lavoro (part-time) saranno prese in considerazione nei seguenti casi:
- comprovata necessità di assistere i genitori, il coniuge, i figli, altri familiari o conviventi gravemente malati o disabili;
- necessità di accudire i figli di età inferiore ai quindici anni;
- gravi motivi di salute personale.
L'Azienda si impegna ad esaminare richieste anche a titolo diverso rispetto ai 3 punti precedenti.
La durata del rapporto di lavoro a tempo parziale dovrà essere definita all'atto della presentazione della richiesta. La concessione del part-time sarà portata alla data del 31 marzo dell’anno successivo. Resta ferma la facoltà da parte dell'Azienda di assegnare il Lavoratore o la Lavoratrice ad altre mansioni equipollenti, sia al momento dell'accesso al tempo parziale, sia al momento del rientro a tempo pieno.
Ai Lavoratori a tempo parziale, in materia di orario di lavoro si applica la flessibilità in entrata, in uscita ed in pausa pranzo, di cui all'art. 5 del presente accordo.
È possibile la richiesta della proroga del tempo parziale, scaduto il 31 marzo, purché continuino a sussistere le condizioni che avevano motivato la prima accettazione, mentre, al venir meno di tali condizioni, l’Azienda prenderà in esame l’eventuale richiesta di reintegro a full-time del Lavoratore o della Lavoratrice, a decorrere dal mese successivo a quello di richiesta di variazione dell’orario di lavoro.

Art. 16 - Diritti ed agibilità sindacali
Fermo restando quanto previsto dal vigente CCNL, il monte ore delle assemblee sindacali retribuite è pari a 16 ore annue.
Il monte ore complessivo previsto per le RSA, per l'espletamento del loro mandato, è pari a 150 ore annue, con decorrenza del computo dal 1 ° gennaio di ogni anno.
L'Azienda s'impegna, nell'ambito delle agibilità sindacali, a mettere a disposizione delle RSA i canali di comunicazione aziendale (telefono, e-mail, videoconferenze e fax) per consentire lo svolgimento delle loro attività sindacali.