Categoria: 2015
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Tipologia: CIA
Data firma: 1° ottobre 2015
Validità: 01.01.2015 - 31.12.2019
Parti: Gruppo Cardif e Fna, First-Cisl, Fisac-Cgil
Settori: Credito Assicurazioni, Gruppo Cardif
Fonte: fisac-cgil.it

Sommario:

1 - Sfera di applicazione
2 - Decorrenza e durata
3 - Diritto all’informazione
4 - Ambiente, sicurezza, prevenzione, salute
4.1 - Ambiente
4.2 - Sicurezza
4.3 - Mobbing
4.4 - Medicina preventiva
5 - Commissioni aziendali
5.1 - Commissione pari opportunità
5.2 - Commissione mobbing
6 - Sistemi di sicurezza
7 - Assemblee ed agibilità sindacale
8 - Formazione ed addestramento professionale
9 - Ruolo dei Funzionari
10 - Orario di lavoro e sua distribuzione
10.1 - Orario di lavoro flessibile
10.2 - Monte ore
10.3 - Lavoro straordinario
11. - Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale
11.1 - Orario di lavoro flessibile
11.2 - Monte ore
11.3 - Lavoro supplementare
12. - Orari differenziati
13. - Orari addetti telemarketing
14. - Ferie, assenze e permessi orari - Tipologie e modalità di fruizione
14.1 - Piano ferie
14.2 - Chiusure aziendali
14.3 - Permessi per esami / visite mediche / prestazioni sanitarie
14.4 - Malattia
14.5 - Riposi giornalieri della madre e del padre (D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151)
14.6 - Permessi per lutto familiare
14.7 - Tutela delle situazioni di handicap
14.8 - Nascita figli, “inserimento” dei figli presso asili nido/scuole materne, malattia e/o visite mediche del figlio
14.9 - Lavoratori studenti
Nota a Verbale
15 - Ex Festività
16 - Festività/Semifestività cadenti di domenica
17 - Famiglia di fatto
18 - Aspettative
19 - Stipendi e buoni pasto
20 - Trattamento per il personale inviato in missione
21 - Assistenza e Previdenza
21.1 - Assistenza sanitaria
21.2 - Assistenza sanitaria per i Funzionari
21.3 - Vita, IPM, Infortuni professionali ed extra-professionali
21.3.1 - Infortuni professionali-extraprofesstonali
21.3.2 - Polizza invalidità permanente da malattia
21.3.3 - Polizza Vita temporanea Caso Morte
21.4 - Trattamento previdenziale integrativo
22. - Anticipazione del trattamento di fine rapporto
23 - Prestiti
24 - Premio aziendale di produttività
24.1 - Regole e modalità di erogazione del premio
25 - Polizze assicurative in convenzione
26 - Validità Accordi
27 - Riservatezza
Allegato 1 - Visita oculistica
Allegato 2a - Polizza sanitaria per rimborso spese mediche da infortunio o da malattie
Allegato 2b - Polizza sanitaria opzionale
Allegato 3 - Infortuni professionali ed extra-professionali
Allegato 4 - Invalidità permanente da malattia
Allegato 5 - Caso morte
Allegato 6 - Definizione del CE (coefficient d’exploitation)

Contratto integrativo aziendale delle Società Cardif Vita spa, Cardif Assurances Risques Divers SA, Cardif Assurance Vie S.A.

Il giorno 1° ottobre 2015 tra la direzione aziendale della Cardif Vita spa e delle Rappresentanze Italiane di Cardif Assurances Risques Divers S.A. e Cardif Assurance Vie S.A. […] e le rappresentanze sindacali aziendali della Fna […], della First-Cisl […], della Fisac-Cgil […], di seguito congiuntamente indicate come le parti, è stata raggiunta la seguente intesa in materia di rinnovo del Contratto Integrativo Aziendale ai sensi dell’art. 84 del CCNL Ania 17 settembre 2007 riconfermato dal CCNL Ania del 7 marzo 2012.

1 - Sfera di applicazione
La presente intesa, denominata Contratto integrativo Aziendale (di seguito CIA), si applica al personale dipendente di Cardif Vita spa e delle Rappresentanze Italiane di Cardif Assurances Risques Divers S.A. e Cardif Assurance Vie S.A. (di seguito indicate come le Società) per le quali si applica il CCNL Ania tempo per tempo vigente (di seguito CCNL).
Le parti si incontreranno a seguito della costituzione o acquisizione di nuove Compagnie controllate direttamente dalle entità sopra richiamate o dalla loro controllante che applicano il CCNL Ania per valutare l’estensione alle stesse del presente CIA.
Le disposizioni che costituiscono il presente CIA riassumono i contenuti di contratti interni e previgenti intese tra le parti; peraltro, il presente documento sostituisce ad ogni effetto ed abroga ogni qualsivoglia precedente accordo tra le Società e le RSA, salvo quelli espressamente qui richiamati da intendersi come parte integrante della presente intesa.
Tutte le disposizioni in esso contenute sono ad ogni effetto correlate ed inscindibili tra di loro e non sono, pertanto, suscettibili di separata considerazione ed applicazione.
Nota a verbale - In relazione ad eventuali future assunzioni di personale rientrante nella disciplina speciale Parte Seconda o Parte Terza del CCNL, le parti si incontreranno per verificare l'applicabilità ai suddetti lavoratori degli istituti di cui al presente CIA.

3 - Diritto all’informazione
Le Società si impegnano ad incontrare le RSA ogni 4 mesi per fornire informazioni sull’andamento, delle stesse e sulle principali variabili aziendali.
Le Società, oltre a quanto già previsto dal CCNL forniranno alle RSA:
• le previsioni e le prospettive circa l’attività delle Società;
• gli eventuali processi di ristrutturazione organizzativa;
• i processi di innovazione tecnologica;
• l’informazione circa le attività date in outsourcing evidenziando eventuali riflessi di tali processi sui lavoratori e sulla loro prestazione lavorativa;
• gli eventuali nuovi prodotti immessi sul mercato;
• il numero dei dipendenti con contratto di lavoro a termine assunti e cessati nel periodo ed il tipo di contratto ad essi applicato;
• il numero dei contratti di lavoro a tempo parziale e le eventuali ore di lavoro supplementare prestato; • le previsioni di nuove assunzioni, con indicazioni delle aree interessate; l'andamento degli istituti correlati al presente verbale d’intesa;
• l’elenco dei lavoratori con tipologia oraria diversa da quella prevista all’art. 10 del presente CIA e relativo orario applicato;
• le previsioni di lavoro supplementare e/o straordinario legate a progetti o attività specifiche nel quadrimestre successivo;
• l’elenco dei nuovi assunti e la tipologia del contratto; il numero di consulenti per servizio;
• l’elenco dei lavoratori/trici la cui permanenza nello stesso livello d’inquadramento sia pari, o superiore, a 10 anni;
• il numero di lavoratori che net periodo hanno rivolto formale richiesta di mutamento di mansioni.
I suddetti incontri si terranno rispettivamente entro la fine dei mesi di Febbraio, Giugno e Ottobre di ogni anno.
Al di fuori di questi incontri, le Società comunicheranno in via preventiva alle RSA innovazioni ritenute suscettibili di produrre rilevanti modifiche nella loro organizzazione.
In caso di assunzione con contratto a tempo determinato, o altre tipologie diverse da tempo indeterminato, le Società ne daranno informazione preventiva alle RSA.
Le Società informeranno preventivamente le RSA nel caso di impossibilità di mantenere le stesse mansioni a quei lavoratori che hanno fruito di congedi parentali.

4 - Ambiente, sicurezza, prevenzione, salute
Le Società e le RSA condividono l’esigenza di garantire una adeguata sicurezza per i lavoratori, in ambienti idonei ed in accordo con le evoluzioni in atto in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
Le Parti ritengono, peraltro, che ciò debba essere ricercato in un equilibrato rapporto, senza che ciò pregiudichi l'efficacia e la produttività dell’organizzazione aziendale.

4.1 - Ambiente
Le Società adotteranno quegli accorgimenti necessari affinché l’installazione dei videoterminali avvenga in modo corretto e secondo principi di ergonomia. A tale scopo, le Società forniranno ai dipendenti le attrezzature necessarie al mantenimento di una corretta postura durante le ore lavorative, dietro prescrizione del Medico competente.
Nell’ambito di futuri progetti di innovazione delle strutture immobiliari, le Società attueranno quegli interventi tecnici idonei al superamento delle barriere architettoniche che ostacolino ai portatori di handicap l’accesso ai luoghi di lavoro ed il raggiungimento e la concreta fruibilità dei posti di lavoro e la loro integrazione nell’unità organizzativa di appartenenza.

4.2 - Sicurezza
Con riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008, le parti convengono sulla necessità di istruzione permanente delle squadre di primo soccorso ed antincendio. A tale scopo, le parti verificheranno e definiranno entro il mese gennaio di ogni anno la composizione e l'adeguatezza delle squadre anche ai fini della formazione periodica.

4.3 - Mobbing
Le parti, considerata la rilevanza, per i lavoratori, delle problematiche relative a potenziali fenomeni di violenza morale e psicologica nell’ambiente di lavoro (c.d. mobbing), riconoscono l’opportunità di azioni volte all’informazione ed alla prevenzione del fenomeno ed alla tutela del lavoratore.
Allo scopo di prevenire il fenomeno, è costituita una commissione paritetica di cui al successivo art. 5.2.

4.4 - Medicina preventiva
Fermo restando i controlli medici periodici previsti dal D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni, nonché le specifiche previsioni di cui al CCNL, ove prescritte dal Medico competente, potranno prevedersi ulteriori visite e/o esami diagnostici o strumentali che resteranno a carico delle Società.
Le Società, anche in relazione alle loro risultanze, terranno conto degli eventuali suggerimenti della struttura sanitaria in riferimento all’organizzazione del lavoro.
Le parti convengono sull’importanza della prevenzione quale strumento prioritario di tutela della salute dei lavoratori: pertanto le Società si attiveranno per favorire l’effettuazione, da parte del personale dipendente ed in estensione al D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008, di indagini diagnostiche atte a rilevare l'insorgenza di affezioni sin dalle primissime fasi e ciò nel rispetto del diritto alla privacy, come da legislazione vigente.
In questa ottica potranno essere effettuate, a far data dal 1° ottobre 2015, dietro richiesta del lavoratore e con oneri a carico delle Società, le seguenti visite/analisi di medicina preventiva, presso un ente convenzionato:

Esame

Fino ai 30 anni

Dai 31 ai 45 anni

Oltre i 45

Esame oculistico completo come da Allegato 1 del presente CIA

Biennale

Annuale

Annuale

Ematochimico (VES, Emocromo con formula, Glicemia, Creatininemia, Colesterolo totale - HDL, Trlgliceridi, AST - ALT, Gamma G.T., Quadro proteico elettroforetico, Uricemia)

Annuale

Annuale

Annuale

Esame feci per ricerca sangue occulto

Annuale

Annuale

Annuale

Esame urine completo

Annuale

Annuale

Annuale

ECG

Annuale

Annuale

Annuale

Ecocolor Doppler

NO

NO

Annuale

Ecografia mammaria - donne

NO

Annuale

Annuale

Mammografia Bilaterale - donne

NO

Annuale

Annuale

PAP test Vaginale - donne

Biennale

Annuale

Annuale

P.S.A. - uomini

NO

NO

Annuale

Visita Dermatologica ed eventuale Mappatura Nei se prescritta dal Medico dermatologo

NO

Biennale

Annuale

(Nota: per annualità si intende l’anno solare).
Tutti i referti degli esami e delle visite mediche saranno rimessi esclusivamente agli interessati.
Viene introdotto un servizio telefonico di ascolto psicologico a partire dal 1 gennaio 2016. L’azienda comunicherà le modalità di fruizione entro il mese di dicembre 2015 (giorni/fasce orarie disponibili).

5 - Commissioni aziendali
5.1 - Commissione pari opportunità

Con riferimento all’art. 49 del CCNL, è prevista una commissione per le pari opportunità uomo-donna. La commissione è costituita da un rappresentante indicato dalle Società e da un rappresentante indicato dalle RSA.
La commissione si riunirà tre volte per ogni anno solare - durante gli incontri di verifica di cui all’art. 3 - in orario di lavoro e, comunque, ogni volta su richiesta di una delle parti.
Nell’ambito delle proprie attività, la commissione si occuperà inoltre della tematica della diversità intesa come gestione e valorizzazione delle differenze di cui ciascun individuo è portatore all'interno dell'organizzazione aziendale (età, genere, origine etnica, situazione familiare, religione, ecc.). ,
Le Società si impegnano a valutare le indicazioni fornite dalia commissione nelle proprie regolamentazioni, procedure, etc..

5.2 - Commissione mobbing
Allo scopo di prevenire e risolvere eventuali situazioni relative al c.d. “mobbing” in azienda, è costituita una commissione paritetica, composta da due membri designati dalle RSA, un membro designato del servizio Compliance, un membro designato dalle Società.
La Commissione sarà attivata su richiesta di una delle Parti durante l’orario di lavoro ed opererà sempre in linea con l’Osservatorio Nazionale sul Mobbing di cui al CCNL. 

7 - Assemblee ed agibilità sindacale
In occasione di assemblee dei lavoratori, ove le stesse dovessero avvenire fuori dalla sede, ai partecipanti verrà riconosciuto il tempo ragionevolmente necessario al trasferimento.
Si conviene che le ore di Assemblea previste non usufruite nel corso dell’anno faranno cumulo con quelle dell’anno successivo per un riporto massimo di 4 ore. Dovranno però essere utilizzate senza possibilità di ulteriore riporto.
Oltre alle bacheche sindacali ai piani ed alla bacheca elettronica, le RSA potranno utilizzare la propria postazione di posta elettronica - durante la fruizione di permessi sindacali o in orario extra-lavorativo - per la comunicazione di avvisi di natura sindacale ai dipendenti delle Società.
Detto utilizzo dovrà avvenire - ai fini della tutela della sicurezza dei sistemi informatici - nel rispetto di tutte le procedure di sicurezza vigenti nelle Società.
Le parti convengono di considerare la posta elettronica quale idoneo strumento per le comunicazioni operative ed ufficiali tra le RSA e la struttura aziendale preposta alla gestione delle relazioni sindacali.

10 - Orario di lavoro e sua distribuzione
Fermo restando il numero di ore settimanali di lavoro e la relativa distribuzione giornaliera prevista dall’ art. 101 del CCNL, si conviene la distribuzione convenzionale che segue dell’orario di lavoro:

 

Ingresso

Inizio pausa

Durata Pausa

Uscita

Dal lunedì al giovedì

8:30

12:30

60 min.

17:30

Venerdì

8:30

 

 

13:30

Nel caso che il CCNL modifichi in futuro distribuzione e durata dell’orario di lavoro, le Parti si incontreranno per definire gli adattamenti che si dovessero rendere necessari.

10.1 - Orario di lavoro flessibile
All’orario di lavoro così come indicato al punto 10. si applica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 (fino al 31 dicembre 2015 restano in vigore le condizioni del previgente CIA), una flessibilità in entrata ed in uscita che consenta a tutti i dipendenti di scegliere l’inizio e il termine dell’attività lavorativa, entro le fasce orarie specificate nella sottostante tabella:

 

Ingresso

Fascia pausa

Durata Pausa

Uscita

Dal lunedì al giovedì

8:00 - 9:30

12:00 - 14:30

30 min. - 90 min.

16:45 - 18:30

Venerdì

8:00 - 9:30

 

 

12:00 - 14:00

Il personale soggetto a limitazione d’orario ha l’obbligo di effettuare la timbratura in occasione della pausa pranzo sia in entrata che in uscita.
Nelle giornate semifestive l’attività lavorativa terminerà alle ore 12:00. Il tempo eventualmente lavorato in meno rispetto alle 4 ore previste concorrerà a ridurre il monte ore di cui al seguente punto 10.2.
Un eventuale ritardo in ingresso con un massimo di 15 minuti oltre la fascia di flessibilità mattutina dovrà essere compensato con 15 minuti di permesso retribuito utilizzando il monte permessi di cui all'art. 39 del CCNL fino ad un massimo di 12 volte nell'anno solare; il superamento dei 15 minuti di ritardo o il superamento del numero massimo di 12 ritardi nell’anno solare costituisce, a tutti gli effetti violazione dell'art. 101 del CCNL, e verrà trattato di conseguenza. Salvi i provvedimenti del caso, quindi, per essi non verrà, corrisposta retribuzione considerando come ritardo minimo 30 minuti.
L’orario di lavoro flessibile, fatte salve esplicite diverse previsioni di cui all'art. 101 del CCNL, si applica a tutto il personale amministrativo rientrante nella Disciplina Speciale - Parte prima - Sezione Prima del CCNL.
Sono esclusi i dipendenti inquadrati nell'Area Professionale A), i dipendenti a tempo parziale, gli eventuali dipendenti addetti a turni di lavoro od orari differenziati espressamente individuati.
Le parti nel caso di assunzione di personale di cui alla Disciplina Speciale - Parte Terza del CCNL si incontreranno ai sensi di quanto previsto agli artt. 165bis e 169 del CCNL medesimo.
Nota a verbale
Entro l'anno 2016 le parti si incontreranno per verificare l’andamento del nuovo orario di lavoro flessibile.

10.2 - Monte ore
La compensazione delle ore di lavoro prestate in più o in meno in ogni singola giornata rispetto alla normale distribuzione dell’orario di lavoro prevista dal CCNL (37 ore di lavoro settimanali, distribuite in otto ore al giorno dal lunedì al giovedì e le restanti cinque ore il venerdì), deve avvenire mensilmente nell’ambito delle fasce di flessibilità.
Possono essere riportate al mese successivo non più di 10 ore, sia in difetto che in eccesso rispetto al normale orario di lavoro.
Le ore eccedenti il saldo positivo di 10 ore non saranno riportate al mese successivo, ma verranno cosi
Le prime 50 ore annue in eccesso verranno considerate e liquidate come prestazione straordinaria senza essere incluse nella Banca Ore.
Le ore eccedenti le prime 50 ore annue verranno inserite in un fondo denominato “Conto ore flessibilità” la cui fruizione potrà avvenire secondo le attuali regole di utilizzo della Banca Ore.
Qualora il lavoratore fosse interessato ad inserire anche le prime 50 ore annue nel “Conto ore flessibilità” dovrà comunicarlo all’Azienda entro il 15 del mese di dicembre a valere dal mese di gennaio dell’anno successivo.
Le parti concordano che le ore da liquidare mensilmente o da inserire nel “Conto ore Flessibilità” saranno tante quanto necessario al rientro al di sotto del limite del monte ore. Ad esempio, a fronte di un monte ore totale di 10 ore e 40 minuti sarà liquidata un’ora come lavoro straordinario e riportate 9 ore e 40 minuti al mese successivo.
Le ore così liquidate sono da considerarsi a tutti gli effetti come lavoro straordinario, regolamentato dall’art. 109 e seguenti del vigente CCNL e successive modificazioni; concorrono quindi al computo dei limiti ivi definiti.
Trattandosi di prestazioni lavorative straordinarie a tutti gli effetti, l'autorizzazione all'effettuazione delle stesse deve essere autorizzata in via preventiva dal proprio Responsabile, di norma entro la fine del mese precedente.
Il superamento del saldo negativo di 10 ore costituisce, a tutti gli effetti, violazione dell’art. 101 del CCNL e verrà trattato di conseguenza. Salvi i provvedimenti del caso, quindi, per essi non verrà corrisposta retribuzione.
In caso di assenza per malattia negli ultimi giorni del mese che non consenta al lavoratore di rientrare nei massimali del monte ore negativo, le ore eccedenti il massimale verranno compensate utilizzando il monte permessi di banca ore di cui all'art. 115 del CCNL, o, in mancanza di disponibilità, utilizzando le ore di cui all’allegato 7 del CCNL.
Le compensazioni sono possibili esclusivamente tra ore di lavoro che si collochino nelle fasce flessibili e, pertanto, i recuperi in senso negativo o positivo potranno avvenire solo in tali fasce.
È data facoltà di azzerare il saldo negativo utilizzando i permessi retribuiti a disposizione per un massimo di 4 volte nell’anno solare.

10.3 - Lavoro straordinario
L’effettuazione del lavoro straordinario giornaliero eccedente le fasce di flessibilità, prestato nell’ambito delle norme di legge e di contratto che lo disciplinano, è possibile solamente a decorrere dalle ore 18:30 dal lunedì al giovedì, dalle ore 14:00 il venerdì - a decorrere dal 1° gennaio 2016 e dalle ore 12:00 nelle semifestività, osservando le vigenti procedure aziendali. L’effettuazione del lavoro straordinario svolto nella giornata di sabato sarà trattato come da CCNL. Fino al 31 dicembre 2015 restano in vigore le condizioni del previgente CIA.
Lo svolgimento del lavoro straordinario potrà avvenire solo per particolari esigenze aziendali. Lo stesso dovrà essere autorizzato dalle Società preventivamente alla sua effettuazione.
Sono esclusi dalla disciplina sul lavoro straordinario i lavoratori appartenenti all’Area Professionale A).
Esso è limitato a due ore giornaliere con un massimo di 12 ore settimanali e di 90 ore annuali; oltre tali limiti si rende necessario il consenso del lavoratore interessato.

11. - Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale
La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in rapporto a tempo parziale potrà essere concessa ai dipendenti con anzianità di servizio non inferiore a tre anni ed esclusivamente per le seguenti ragioni, elencate in ordine di importanza:
a) per motivi di salute;
b) per la necessità di assistere i genitori, il coniuge o il convivente more uxorio, i figli o altri familiari conviventi gravemente ammalati o portatori di handicap e bisognosi di cure particolari;
c) per la necessità di accudire i figli di età inferiore ai 10 anni;
d) per conseguire un primo titolo di studio legalmente riconosciuto dall’ordinamento (licenza media superiore, laurea breve o laurea);
e) per altri motivi di carattere personale o familiare da valutarsi singolarmente.
[…]
Le richieste di trasformazione o di rinnovo del rapporto di lavoro, con esplicito riferimento al testo ed alle condizioni del presente accordo - che dovranno essere opportunamente motivate e comprovate -, dovranno presentarsi per iscritto almeno tre mesi prima della data di decorrenza richiesta per la trasformazione del rapporto alla Società.
La decorrenza delle trasformazioni del rapporto di lavoro a tempo parziale potrà avvenire a decorrere dal 1° marzo e dal 1° settembre di ciascun anno solare.
I rapporti di lavoro a tempo parziale ammessi, secondo le precedenti norme o da specifiche normative di legge, non potranno riguardare più dell’8% del personale in servizio a tempo indeterminato cui si applica il CCNL vigente arrotondato all'unità superiore alla data del 31 dicembre dell'anno precedente,
Nel caso le richieste di trasformazione o di rinnovo superino la capienza stabilita dell’8%, verrà redatta una graduatoria di priorità entro rispettivamente il 1° febbraio e 1° agosto di ogni anno. La graduatoria verrà redatta sulla base dei seguenti criteri e punteggi:

Criterio

Punti

per motivi di salute del dipendente

12

per assistere genitori, coniuge o convivente more uxorio, figli o altri familiari conviventi inseriti nello stato di famiglia gravemente ammalati o portatori di handicap e bisognosi di cure particolari

10

per ogni figlio di età fino ai 3 anni

3

per ogni figlio di età superiore ai 3 anni

2

per conseguire un primo titolo di studio presso un istituto statale o parificato (licenza media superiore, laurea breve o laurea);

1

per altri motivi di carattere personale o familiare da valutarsi singolarmente

1

A parità di punteggio le Società daranno precedenza ai dipendenti con minore ore di lavoro straordinario/supplementare effettuato nell’anno precedente la presentazione delle richieste di trasformazione/rinnovo (rispettivamente da gennaio a dicembre e da luglio a giugno), in caso di ulteriore parità al dipendente con maggiore anzianità aziendale, in caso di ulteriore parità al dipendente con anzianità anagrafica maggiore.
Nel caso la trasformazione del rapporto non sia compatibile con le esigenze organizzative e produttive delle Società, le stesse ne esporranno le ragioni al lavoratore e, se richiesto dall’interessato con l’assistenza di un componente delle RSA, si ricercheranno altre soluzioni che tengano conto delle mansioni svolte dal richiedente e della sua disponibilità al cambiamento di mansioni e/o alla sua mobilità verso altro Servizio.
La durata della trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale non potrà eccedere i 18 mesi. Alla scadenza è consentita la richiesta di rinnovo, sussistendo le motivazioni iniziali e/o al concorrere di nuove; nell’ambito della capienza e della posizione occupata nella graduatoria.
Eventuali richieste di ritorno a rapporto di lavoro a tempo pieno, prima della scadenza prefissata, dovranno essere presentate con un preavviso di almeno tre mesi. Il rientro anticipato a tempo pieno potrà avvenire a condizione che le esigenze organizzative e produttive della Società lo consentano.
[…]
Nota a Verbale
Alle assunzioni di lavoratori effettuate direttamente con rapporto di lavoro a tempo parziale verranno applicate le vigenti disposizioni di legge e, per quanto compatibili, le disposizioni previste nel presente articolo per i rapporti di lavoro a tempo parziale. I suddetti lavoratori non verranno conteggiati al raggiungimento della quota massima prevista nel presente articolo.

12. - Orari differenziati
Al personale inquadrato a tempo pieno con orario di lavoro come previsto all’art. 10. del presente CIA addetto alle attività di supporto tecnico operativo/assistenza produzione potrà essere richiesta la copertura del servizio nelle seguenti fasce orarie:
dal lunedì al giovedì - dalle 8,00 alle 19,00 il venerdì - dalle 8,00 alle 18,00
[…]
Le Società comunicheranno alle RSA ed ai lavoratori l'inclusione nella fascia oraria entro 15 giorni dalla attivazione dell’orario differenziato.
In vista del primo riavvio degli orari differenziati le parti si incontreranno per verificare l’organico di riferimento delle squadre oggetto di turnazione.
La percentuale massima di dipendenti cui si potrà applicare detto regime di orario non potrà superare il 3% dei lavoratori a tempo indeterminato cui si applica il CCNL in forza alla data della comunicazione alle RSA arrotondato all’unità superiore.
La determinazione dello specifico orario di detti lavoratori potrà essere definita a settimane alterne nell’ambito del servizio di appartenenza.
È prevista una flessibilità d’orario di 15 minuti in ingresso e di 90 minuti in uscita per il turno antimeridiano e 90 minuti in ingresso e di 15 minuti in uscita per il turno pomeridiano.
La pausa pranzo potrà andare da un minimo di 30’ ad un massimo di 60’.
Il Monte Ore è stabilito in un massimo di 10 ore riportabili al mese seguente così come definito all’art. 10.2. del presente CIA.
Nei semifestivi l'attività terminerà alle ore 12:00,
Il lavoro straordinario decorre al termine delle fasce di flessibilità nei giorni feriali dal lunedì al venerdì e dalle ore 12:00 nelle semi-festività, osservando le vigenti procedure aziendali.
Nota a verbale
Le Parti si incontreranno - entro il primo semestre 2016 - al fine di verificare le esigenze connesse alle nuove modalità operative collegate sia alla apertura degli sportelli bancari dei Partner commerciali coinvolti dai nuovi orari previsti dal CCNL applicato nel settore bancario, sia dettati dalle eventuali esigenze operative della piattaforma distributiva - principalmente in modalità web - rivolta alla clientela diretta.

13. - Orari addetti telemarketing
In considerazione delle peculiari modalità con cui si svolge l'attività lavorativa caratterizzata da attività di animazione, formazione e controllo presso le sedi operative delle piattaforme di Telemarketing le parti hanno definito di non considerare tali addetti soggetti al rispetto delle regole operative applicate agli altri lavoratori soggetti a limitazione d’orario.
Pertanto agli stessi è richiesto di segnalare la loro presenza in Azienda mediante timbratura di ingresso e di uscita, segnalando nel sistema di rilevazione presenze le loro uscite per servizio.
In relazione ad eventuali interruzioni, prolungamenti dell’orario lavorativo e/o prestazioni lavorative supplementari e/o straordinarie degli addetti inquadrati con la sola qualifica di Impiegato - in relazione alle peculiarità sopra richiamate delle loro attività - agli stessi è riconosciuto, per tutta la durata dell’inserimento in dette mansioni, un importo forfettario mensile pari al 6% della retribuzione tabellare denominato “Indennità forfettaria telemarketing”.
Tenuto conto delle peculiarità nella gestione dell’orario di lavoro sopra richiamate, per queste attività non è compatibile il rapporto di lavoro a tempo parziale.
Qualora gli stessi siano adibiti ad altra mansione - e rientreranno quindi ad essere assoggettati alle regole di gestione dell'orario di lavoro degli altri Impiegati - detta indennità non verrà ulteriormente erogata.
Tenuto altresì conto della specificità di detta attività, eventuali trasferimenti interni da altri servizi verso questo tipo di attività avverranno previo consenso del lavoratore interessato.

14. - Ferie, assenze e permessi orari - Tipologie e modalità di fruizione
14.3 - Permessi per esami / visite mediche / prestazioni sanitarie

Saranno concessi permessi retribuiti - se richiesti preventivamente alle Società - per assentarsi durante l'orario di lavoro per il tempo strettamente necessario ad effettuare visite mediche specialistiche ed altre prestazioni ambulatoriali, ivi comprese le cure odontoiatriche, presso strutture sanitarie pubbliche e private.
All’atto della richiesta di permessi per un ciclo di cure fisioterapico/riabilitativo dovrà essere allegata la prescrizione medica. Per le cure fisioterapiche e riabilitative i permessi non potranno superare le 30 sedute annue, ad eccezione di cure conseguenti ad infortunio sul lavoro avvenuto nei 6 mesi precedenti.
Tutti i permessi dovranno essere giustificati con idonea documentazione rilasciata dalla struttura sanitaria o dal medico specialista riportando gli orari di inizio e di fine della prestazione effettuata.
Sarà compreso nel permesso anche il tempo di percorrenza, convenzionalmente stabilito in:
- 60 minuti per l'andata ed il ritorno da e per la sede di lavoro,
- 30 minuti per l'andata ed il ritorno da e per la propria abitazione.
Per il conteggio delle ore lavorate, monte ore, ecc., vengono applicati i criteri previsti al presente articolo 14.) secondo comma.

14.5 - Riposi giornalieri della madre e del padre (D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151)
Nelle giornate di fruizione dei riposi giornalieri previsti dal D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (c.d. allattamento) e successive modifiche, si applicherà l'orario flessibile.
La somma delle ore lavorate più le ore di allattamento concorreranno al totale delle ore nella giornata, la differenza rispetto alle ore previste per la giornata alimenteranno il monte ore nell’ambito delle fasce di flessibilità.
In caso di prestazione lavorativa effettiva nella giornata inferiore alle 6 ore, al fine di poter beneficiare del secondo periodo di riposo giornaliero previsto dall’art. 39 della citata legge, è data facoltà al lavoratore di fruire dei permessi di Banca Ore ai fini del raggiungimento delle 6 ore lavorative.
Le ore di allattamento non potranno in nessun caso essere considerate ore di lavoro straordinario.

14.7 - Tutela delle situazioni di handicap
Le situazioni di lavoratori portatori di handicap - ai sensi di quanto previsto dalla Legge n. 104/92 e successivi aggiornamenti - che abbiano comprovate e documentate necessità terapeutiche o riabilitative, che non possano oggettivamente essere soddisfatte ai di fuori delle fasce orarie rigide, saranno valutate dalia Società caso per caso e tenendo conto delle rispettive esigenze.

Nota a Verbale - Nei casi di assenza previsti nel presente CIA tutti i lavoratori si impegnano a garantire una presenza adeguata ad assicurare le esigenze organizzative e produttive della Società.

Allegato 1 - Visita oculistica
In relazione alla visita oculistica di cui all'art. 52 del CCNL, prevista - su richiesta degli interessati - per i dipendenti che operano in modo significativo e continuativo ancorché non prevalente su apparecchiature elettroniche con video, le parti hanno convenuto di definire i contenuti per l'effettuazione della stessa.
La visita oculistica prevederà:
• l'osservazione biomicroscopica delle porzioni anatomiche oculari
• lo studio della mobilità oculare, della funzionalità visiva (acuità visiva) e delle correzioni di eventuali difetti redattivi (miopia, astigmatismo, iperimetropia, presbiopia)
• la misurazione della pressione oculare
• l'osservazione della “fundus-oculi” (in particolare la retina, la situazione vascolare dell'occhio ed il nervo ottico)
• la visita ortottica.
A discrezione del medico oculista - ove ritenuto necessario - la visita potrà essere integrata con le seguenti indagini diagnostiche:
• campo visivo o perimetria computerizzata
• curva tonometrica
Nell'ambito della visita specialistica, l'oculista potrà rilasciare la prescrizione delle lenti correttive,
Le frequenze di detta visita sono definite all’art. 4.4. del vigente CIA.