Categoria: 2015
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Tipologia: Accordo
Data firma: 20 giugno 2015
Parti: Cariparma, FriulAdria e Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Sinfub, Ugl-Credito, Uilca, Unita Sindacale
Settori: Credito Assicurazioni, Cariparma, FriulAdria
Fonte: fisac-cgil.it

Sommario:

Premessa
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5

Verbale di accordo

A Parma, i1 20/06/2015, tra Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza spa (Cariparma), in qualità di Capogruppo, anche in nome e per conto della NewCo (costituenda Società consortile); Banca Popolare FriulAdria spa (FriulAdria) e le Delegazioni sindacali di Gruppo delle Organizzazioni sindacali (OO.SS.): Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Sinfub, Ugl-Credito, Uilca, Unita Sindacale

Premesso che
• Il Gruppo Cariparma Crédit Agricole ha identificato l’opportunità di creare un veicolo societario di natura consortile (NewCo), come presentato alle Organizzazioni sindacali che sottoscrivono con lettera informativa del 20 maggio 2015;
• su richiesta delle OO.SS. si è dato corso ad un’ampia fase di consultazione e contrattazione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47 della Legge n. 428/1990 (e successive modifiche), nonché dalle vigenti disposizioni contrattuali in ordine alle ricadute sulle condizioni di lavoro dei dipendenti interessati;
• detto confronto si è concluso con la sottoscrizione dell’Accordo sindacale del 20/06/2015;
• nell’ambito del predetto confronto, su richiesta delle Organizzazioni sindacali e tenuto conto di quanto disposto dall'art. 18 dell’Accordo di settore del 7/7/2010 in materia di libertà sindacali
le Parti hanno condiviso quanto segue.

Art. 1
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale di Accordo.

Art. 2
I lavoratori/lavoratrici trasferiti alla NewCo ed in possesso - al momento del conferimento - della carica di dirigente RSA, in via del tutto eccezionale, manterranno detta carica ed il diritto alle connesse agibilità presso la costituenda Società Consortile fino al 30/06/2016. Successivamente alla predetta data - in ogni caso - le Rappresentanze sopra citate dovranno essere ricostituite nel rispetto dei criteri di cui all’Accordo di settore sulle libertà sindacali del 7 luglio 2010.
Parimenti, alle RSA e ai relativi dirigenti di unità produttive di Cariparma e FriulAdria che dovessero avere una ricaduta sui requisiti di costituzione e di funzionamento per effetto del trasferimento di rami d’azienda alla NewCo di cui in premessa, viene garantito il mantenimento delle agibilità e della funzionalità delle RSA fino al 30/06/2016, data entro la quale - in ogni caso - le stesse dovranno essere ricostituite nel rispetto dei criteri di cui all’Accordo di settore sulle libertà sindacali del 7 luglio 2010.

Art. 3
In assenza di costituzione presso la NewCO delle Rappresentanze Sindacali Aziendali delle Organizzazioni che sottoscrivono, Le Parti convengono di riconoscere - in via del tutto eccezionale - alle Delegazioni di Gruppo delle predette Organizzazioni sindacali aventi iscritti nella costituenda NewCo, la facoltà di esercitare le attribuzioni di rappresentanza anche per il Consorzio fino al 30/06/2016.

Art. 4
In relazione all’operazione societaria di cui in premessa, in deroga e sostituzione a quanto previsto limitatamente al 1° comma dell’art. 18 dell’Accordo 7/7/2010 in materia di agibilità sindacali - fermo quanto previsto ai commi 2 - 3 - 4 e 5 del predetto articolo - le Parti convengono di riconoscere a complessivi n. 2 dirigenti per ciascuna Organizzazione sindacale a livello dì Gruppo, la facoltà di richiedere di essere assegnati ad una diversa unità operativa/produttiva della società cedente di appartenenza, previo nulla osta delle Delegazioni sindacali di Gruppo delle Organizzazioni sindacali che sottoscrivono.

Art. 5
Nelle more dell'adeguamento, da realizzarsi a livello nazionale, alle previsioni del D.Lgs. n. 81/2008 dell’intesa di settore sui Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, considerata la creazione nell’ambito del Gruppo Cariparma Crédit Agricole, della Società Consortile di cui in premessa - nella quale sono confluiti i rami d’azienda provenienti da Cariparma e FriulAdria - le Parti, con l’obiettivo di assicurare la presenza del RLS in ogni luogo di lavoro, concordano che, successivamente alla data di efficacia giuridica della cessione - prevista per l’1/9/2015 - gli RLS esistenti nelle Aziende cedenti, nonché gli RLS rientranti nel personale ceduto possano esercitare le attribuzioni spettanti ex lege, con le relative tutele, presso i siti produttivi di competenza, prescindendo dall’appartenenza societaria ai siti produttivi medesimi.
In relazione alle esigenze di razionalità ed efficienza nelle modalità di svolgimento delle attività di competenza, gli RLS, nell’esercizio delle loro attribuzioni, si atterranno ai principi di non sovrapposizione e di non duplicazione delle attività medesime già in atto presso le Aziende cedenti.