Tipologia: Protocollo di intesa
Data firma: 1996
Parti: Associazione nazionale degli industriali dei laterizi, Assobeton e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Laterizi
Fonte: CISL

Sommario:

 Premessa
A) (RLS)
1) Numero dei rappresentanti
Norma transitoria
2) Modalità e procedure per l’elezione o designazione del rappresentante per la sicurezza
3) Attribuzioni dei rappresentante per la sicurezza
 4) Modalità di consultazione - informazioni e documentazione aziendale
5) Permessi
6) Permessi per la formazione del rappresentante per la sicurezza
7) Riunioni periodiche
Nota a verbale
B) (Commissione paritetica)

Protocollo d’intesa

Applicazione artt. 18/22 del D.Lgs. n. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni in riferimento al CCNL per i dipendenti delle Aziende produttrici di laterizi

- Premesso che il CCNL di cui all’oggetto è stato stipulato il 17 ottobre 1994;
- considerato che con D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 si è data attuazione alle direttive comunitarie 89/391 CEE, 89/654 CEE, 89/655 CEE, 89/656 CEE e 90/269 CEE, 90/270 CEE, 90/394 CEE e 90/679 CEE, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
- visto che il D.Lgs. su citato è stato pubblicato sulla G.U. - Supplemento Ordinario n. 141 del 12 novembre 1994;
- in attuazione dell’accordo interconfederale 22 giugno 1995, le cui disposizioni si intendono integralmente richiamate le parti firmatarie del CCNL, richiamato in premessa, concordano sull’opportunità di raccordare e meglio specificare, chiarendo i vari aspetti, quanto previsto all’art. 31, avente come titolo: “Ambiente di lavoro - visite mediche”, in rapporto con il D.Lgs. n. 626 del 19 settembre 1994 pubblicato in data successiva.
In particolare si prende atto che tutti i commi dell’art. 31 riguardanti gli ambienti di lavoro, i controlli sulla loro eventuale nocività, le visite mediche nonché il registro dei dati ambientali, sono ampiamente previsti e regolamentati dal nuovo D.Lgs. n. 626/94.
Per quanto riguarda la “dichiarazione a verbale” facente parte dell’art. 31 del CCNL si concorda quanto segue:

A) In applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. n. 626 del 19 settembre 1994 e successive modif. e dall’accordo interconfederale 22 giugno 1995 ed in relazione alle competenze attribuite alla contrattazione nazionale di categoria, è stata definita la seguente disciplina in merito al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

1) Numero dei rappresentanti
a) All’atto della costituzione della RSU, in tutte le aziende o unità produttive i lavoratori eleggono, all’interno della RSU, il rappresentante per la sicurezza nei seguenti numeri:
1 rappresentante nelle aziende o unità produttive che occupano da 16 a 200 dipendenti;
3 rappresentanti nelle aziende o unità produttive che occupano da 201 a 1.000 dipendenti;

Norma transitoria
Nelle aziende o unità produttive in cui si è già costituita la RSU, la stessa designa al proprio interno il rappresentante per la sicurezza, la cui nomina sarà ratificata in occasione della prima assemblea dei lavoratori.
Nei casi in cui la RSU non sia stata ancora costituita (e fino a tale evento) e nelle unità produttive operino le RSA delle Organizzazioni Sindacali aderenti alle confederazioni firmatarie dell’accordo interconfederale 22 giugno 1995, il rappresentante per la sicurezza è eletto dai lavoratori al loro interno secondo le procedure da tale accordo richiamate per le aziende con un numero di dipendenti inferiore a 16, su iniziativa delle Organizzazioni Sindacali.
In assenza delle rappresentanze sindacali di cui sopra, il rappresentante per la sicurezza è eletto dai lavoratori dell’azienda al loro interno a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto, anche per candidature concorrenti.
Risulterà eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi.
Prima dell’elezione, i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio elettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere il verbale dell’elezione. Il verbale deve essere comunicato senza ritardo al datore di lavoro.
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori iscritti al libro matricola e possono essere eletti tutti i lavoratori non in prova che prestano la propria attività nell’azienda o unità produttiva.
b) Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti si applicheranno le specifiche norme dell’accordo interconfederale 22 giugno 1995.

2) Modalità e procedure per l’elezione o designazione del rappresentante per la sicurezza
Per quanto concerne le modalità e le procedure per l’elezione o designazione del rappresentante per la sicurezza, si intendono qui richiamate le disposizioni sulla materia di cui all’accordo interconfederale 22 giugno 1995 e del relativo Regolamento d’attuazione.

3) Attribuzioni dei rappresentante per la sicurezza
Le attribuzioni del rappresentante per la sicurezza sono quelle previste dall’art. 19 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626.

4) Modalità di consultazione - informazioni e documentazione aziendale
Per quanto riguarda le modalità di consultazione, le informazioni e la documentazione aziendale, si intendono richiamati i punti 2.2 e 2.3, parte I dell’accordo interconfederale 22 giugno 1995.

5) Permessi
Nelle aziende o unità produttive che occupano più di 15 dipendenti, i rappresentanti per la sicurezza, oltre ai permessi già previsti per le RSU, utilizzano permessi retribuiti pari a 40 ore annue per l’espletamento delle attribuzioni di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 626/94.
Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti si fa riferimento a quanto previsto dalla parte I, punto 1.1 dell’accordo interconfederale 22 giugno 1995.

6) Permessi per la formazione del rappresentante per la sicurezza
Nelle 32 ore retribuite previste ai fini della formazione di ciascun rappresentante per la sicurezza di cui alla parte 1, punto 3 dell’accordo interconfederale 22 giugno 1995, nelle aziende o unità produttive che occupano più di 15 dipendenti, dovranno trovare equilibrato, consensuale soddisfacimento, le esigenze sia della formazione di base che di quella specifica.

7) Riunioni periodiche
In applicazione del comma 1 dell’art. 11 del D.Lgs. n. 626/94, le riunioni periodiche sono convocate con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso e su ordine del giorno scritto.
Il rappresentante per la sicurezza può richiedere la convocazione della riunione periodica al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda.
Della riunione viene redatto verbale.

Nota a verbale
Le parti si danno atto che il rappresentante per la sicurezza è l’interlocutore istituzionale della Direzione aziendale per le materie della sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
Il rappresentante per la sicurezza è tenuto a fare uso delle notizie e della documentazione ricevute in relazione alla sua funzione nel rispetto del segreto industriale.

B) La Commissione paritetica, fermo restando il numero dei componenti già precisato - e ferme restando le previsioni dell’accordo interconfederale 22 giugno 1995 e le competenze degli organismi da questo previsti - avrà le funzioni ed i compiti illustrati dall’art. 20 del D.L. 626/94 e si occuperà delle sue modalità applicative in modo da limitare il più possibile disarmonie o conflittualità.