Ministero del lavoro e della previdenza sociale
Circolare 30 maggio 1997, n. 73
Ulteriori chiarimenti interpretativi del decreto legislativo n. 494/1996 e del decreto legislativo n. 626/1994.
G.U. del 26 giugno 1997, n. 147

Si fa seguito alla circolare n. 41/97 per fornire ulteriori chiarimenti interpretativi del decreto legislativo n. 494/1996.
Applicabilità delle disposizioni transitorie dell'art. 19 ai cosiddetti direttori dei lavori.
In linea di principio è da tener presente che, ai sensi dell'art. 1662 del codice civile, i direttori dei lavori svolgono, per conto dei committenti, la funzione di verifica dell'esecuzione dei lavori in corso d'opera ai fini dell'applicazione da parte degli appaltatori delle clausole contrattuali e delle regole d'arte. Poiché nei contratti d'appalto viene concordato espressamente anche il rispetto da parte delle ditte appaltatrici delle norme di sicurezza vigenti nell'ordinamento giuridico oltre che delle regole dell'arte, i direttori dei lavori in grado di dimostrare di aver svolto tale funzione, per almeno quattro anni, alla data del 24 marzo 1997, usufruiscono della norma transitoria di cui all'art. 19 del decreto in oggetto e, quindi, possono beneficiare della riduzione a sessanta ore della durata del corso di formazione di cui all'art. 10, comma 2.

Trasmissione dei piani di sicurezza e di coordinamento.
Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a), in fase di progettazione esecutiva dell'opera, e comunque prima della richiesta di presentazione dell'offerta, il coordinatore per la progettazione ha l'obbligo di redigere i piani di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 12 o il piano generale di sicurezza di cui all'art. 13.
Poiché tale obbligo individua precisamente la presentazione delle offerte come fase successiva alla redazione dei piani di sicurezza di cui agli articoli 12 e 13, ne deriva che tali piani di sicurezza devono essere trasmessi, a cura del committente, a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori.

Articoli 9 e 22.
Gli articoli 9 e 22 stabiliscono, rispettivamente, obblighi e sanzioni a carico dei datori di lavoro appaltatori. In virtù del "principio di specialità", affermato in via generale in giurisprudenza, e in assenza di una precisa previsione di non delegabilità, tali obblighi e le relative sanzioni sono riferite anche ai dirigenti, qualora siano state loro delegate precise attribuzioni e competenze al riguardo.

Articolo 3, comma 3, lettera a).
La lettera a) dell'art. 3, comma 3, individua uno dei casi in cui il committente è obbligato a nominare il coordinatore per la progettazione; in particolare individua il caso "dei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea se l’entità presunta del cantiere è superiore a 100 uomini/giorni".
Al riguardo, va precisato che la locuzione "anche non contemporanea" è un inciso che si riferisce alla "presenza di più imprese" e, non un ulteriore fattispecie che si aggiungerebbe alla "presenza di più imprese" a prescindere dai 100 uomini/giorni.
Tale ultima ipotesi è stata prospettata come possibile a causa della mancanza di una virgola dopo la parola "contemporanea".
Al contrario, l'interpretazione diramata con la presente circolare, secondo cui la locuzione "anche non contemporanea" è un semplice inciso di specificazione riferito alla presenza di più imprese, è suffragata anche dalla considerazione che ciascuna lettera del richiamato comma 3 contempla un'unica ipotesi.

Art. 11, comma 1, lettera a).
L'ipotesi di cui all'art. 11, comma 1, lettera a), si caratterizza e si differenzia dall'ipotesi della lettera b) per la modalità operativa del cantiere la quale prevede la presenza contemporanea di più di venti lavoratori per tutti i trenta giorni lavorativi; ciò in quanto la "e" congiunge e non disgiunge le due fattispecie di trenta giorni lavorativi e di venti lavoratori. Infatti nella altra ipotesi di cantieri la cui entità presunta è di 500 uomini/giorni non è previsto un numero minimo di lavoratori contemporaneamente presenti nel cantiere stesso.
Si fa seguito alla circolare n. 28/97 per fornire ulteriori chiarimenti interpretativi del decreto legislativo n. 626/1994, e successive modifiche.

Movimentazione manuale dei carichi - art. 48, comma 2 e allegato VI.
L'art. 48, comma 2, stabilisce l'obbligo per il datore di lavoro di adottare misure organizzative o mezzi adeguati per ridurre il rischio derivante dalla movimentazione manuale dei carichi, tenendo conto degli elementi forniti dall'allegato VI.
Tale allegato prevede, in particolare, i casi in cui la movimentazione manuale può comportare i rischi, tra l'altro, di lesioni dorsolombari.
Tra questi casi è previsto quello dei carichi "troppo pesanti" esplicitati con l'indicazione numerica di 30 kg. Appare evidente che tale riferimento non introduce un divieto di movimentazione manuale dei carichi superiori a 30 kg, bensì, semplicemente, una soglia a partire dalla quale il datore di lavoro deve adottare comunque misure organizzative o mezzi adeguati per ridurre i rischi di lesione dorsolombare e deve sottoporre i lavoratori alla sorveglianza sanitaria di cui all'art. 16.

Registro infortuni.
Con circolare n. 28/97 è stato chiarito che anche dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 626/1994 la circolare n. 537 del 3 febbraio 1959 conserva validità in riferimento alle modalità di tenuta del registro infortuni. Pertanto rimane valido, come già affermato in detta circolare, che "nel caso particolare di imprese che inviano lavoratori fuori provincia per un limitato periodo di tempo, quali, ad esempio, le imprese che provvedono alla installazione di impianti o le imprese stradali, i cui lavori comprendono territori di più province limitrofe ed altri casi del genere, il registro potrà essere tenuto nella sede dell'azienda ancorché questa sia ubicata fuori della provincia nella quale si svolge il temporaneo esplicamento dei lavori".

Servizio di prevenzione e protezione - individuazione del responsabile - art. 8.
In merito all'individuazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione di cui all'art. 8, in particolare per quanto attiene alle fattispecie previste dal comma 5 dell'articolo stesso, si precisa quanto segue.
Nelle ipotesi di più unità produttive, tutte afferenti ad una unica azienda centrale, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione può essere individuato, per dette unità produttive, nel responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell'azienda centrale.
A maggior ragione, tale principio trova attuazione nell'ipotesi di distaccamenti territoriali afferenti ad un'unica azienda.

p. Il Ministro: Gasparrini