Tipologia: Accordo
Data firma: 18 dicembre 1996
Parti: Federcasse e Fabi, Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Uib-Uil
Settori: Credito Assicurazioni, Bcc e Cra
Fonte: FISAC-CGIL Bologna

Sommario:

 Premessa
1. Numero dei componenti la Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza
2. Aziende con più di 15 dipendenti
2.1 Individuazione della rappresentanza
2.2 Procedure per l'individuazione del rappresentante per la sicurezza
2.3 Modalità di elezione del rappresentante per la sicurezza
2.4 Revoca del rappresentante per la sicurezza
2.5 Permessi retribuiti
3. Aziende fino a 15 dipendenti
3.1 Individuazione della rappresentanza
3.2 Elezione diretta del rappresentante aziendale per la sicurezza
3.3 Revoca del rappresentante per la sicurezza
3.4 Permessi retribuiti
 4. Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza
4.1 Strumenti e mezzi
4.2 Accesso ai luoghi di lavoro
4.3 Modalità di consultazione
4.4 Informazione e documentazione aziendale
5. Tempo di lavoro retribuito per il componente la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza
6. Contenuti e modalità della formazione dei componenti la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza
7. Organismi Paritetici Locali
8. Composizione delle controversie
8.1 Procedure
9. Dichiarazione congiunta
10. Disposizioni finali

Accordo salute e sicurezza - Legge 626/94 Bcc / Cra

Verbale di Accordo
Addì 18 dicembre 1996 tra la Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali e Artigiane; e la Federazione Autonoma Bancari Italiani (Fabi); la Federazione Italiana Bancari e Assicurativi (Fiba/Cisl); la Federazione Italiana Sindacale Lavoratori Assicurazioni e Credito (Fisac/Cgil); la Unione Italiana Bancari (Uib/Uil).
• Premesso che le direttive comunitarie recepite dal D.Lgs. 626/1994 e successive modifiche ed integrazioni hanno lo scopo di attuare misure volte a promuovere il miglioramento della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
• constatato il miglioramento dei sistemi e delle procedure di prevenzione e protezione dei rischi nel settore di applicazione e che il presente accordo risponde alla necessità di salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori;
• ravvisato che il D.Lgs. 626/1994 nel recepire le direttive comunitarie, intende sviluppare l'informazione, il dialogo e la partecipazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro tra i datori di lavoro ed i lavoratori e/o i loro rappresentanti, tramite strumenti adeguati, e che pertanto ciò rappresenta un obiettivo condiviso cui assegnare ampia diffusione;
• preso atto che le parti intendono dare attuazione agli adempimenti loro demandati dal D.Lgs. 626/1994 in materia di consultazione e partecipazione dei lavoratori alla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
• considerato che la logica che fonda i rapporti tra le parti sulla materia intende superare posizioni di conflittualità ed ispirarsi ad una politica di prevenzione e protezione;
nel comune intento di evitare l'imposizione di vincoli amministrativi, finanziari e giuridici tali da ostacolare la creazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese; si è stipulato il presente accordo sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in applicazione del D.Lgs. 626/1994 e successive modifiche ed integrazioni, da valere per le Aziende destinatarie dei CCNL di categoria.

1. Numero dei componenti la Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza.
Ai sensi dell'art. 18, 6º comma, del D.Lgs. 626/1994 il numero di rappresentanti per la sicurezza è così individuato:
a. un rappresentante nelle Aziende sino a 200 dipendenti;
b. tre rappresentanti nelle Aziende da 201 a 1000 dipendenti;
c. sei rappresentanti in tutte le altre Aziende.
Il rappresentante per la sicurezza, in conformità alla previsione di cui all'art. 19, 4º comma, del D.Lgs. 626/1994, non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento delle proprie attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele della legge per le rappresentanze sindacali.

2. Aziende con più di 15 dipendenti
2.1 Individuazione della rappresentanza
Il rappresentante per la sicurezza è individuato, di norma, tra i componenti le rappresentanze sindacali aziendali, laddove costituite.
In caso di assenza di rappresentanze sindacali aziendali, o in presenza di un numero di rappresentanti inferiore al numero previsti, per la individuazione del rappresentante per la sicurezza si procede su base elettiva tra i lavoratori occupati nell'Azienda su istanza degli stessi, ovvero su iniziativa delle Organizzazioni sindacali che hanno negoziato il presente accordo.
In caso di costituzione delle rappresentanze aziendali successiva alla elezione del rappresentante per la sicurezza, questi rimane comunque in carica ed esercita le sue funzioni fino alla scadenza del mandato.

2.2 Procedure per l'individuazione del rappresentante per la sicurezza
Alla costituzione della rappresentanza dei lavoratori si procede mediante elezione diretta da parte dei lavoratori con votazione a scrutinio segreto.
Fatto salvo quanto previsto in materia dal secondo comma del punto 2.1, le rappresentanze sindacali aziendali, ove presenti in Azienda, indicano come candidati uno o più dei loro componenti, che vanno inseriti in una o più liste separate presentate dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente accordo.
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori non in prova.
Ogni lavoratore può esprimere un numero di preferenze pari a due terzi del numero dei rappresentanti da eleggere, con un minimo di una preferenza.
Possono essere eletti tutti i lavoratori in servizio e non in prova alla data delle elezioni ad eccezione dei lavoratori a tempo determinato e dei lavoratori con contratto di formazione e lavoro.
Risulta eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi, purché abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto.
Prima dell'elezione, tra i lavoratori in servizio, vengono designati due scrutatori e il segretario del seggio elettorale, che dopo lo spoglio delle schede provvede a redigere il verbale della elezione.
Copia del verbale va consegnata dal segretario del seggio alla direzione aziendale e da questa tempestivamente inviata all'Organismo Paritetico Locale, che provvede ad iscrivere il nominativo in un'apposita lista.
L'esito della votazione viene comunicato a tutti i lavoratori a cura del segretario del seggio e del datore di lavoro, mediante affissione in luogo accessibile a tutti i lavoratori.
La rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Scaduto tale periodo, essa mantiene comunque le sue prerogative, in via transitoria, fino all'entrata in carica della nuova rappresentanza e comunque non oltre sessanta giorni dalla scadenza.
Nel caso di dimissioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, lo stesso viene sostituito dal primo dei non eletti o in mancanza rimane in carica fino a nuove elezioni per la sostituzione dello stesso e comunque non oltre sessanta giorni dalle dimissioni.
In tal caso al dimissionario competono le sole ore di permesso previste per la sua funzione, per la quota relativa al periodo di durata nella funzione stessa.

2.3 Modalità di elezione del rappresentante per la sicurezza
In presenza di rappresentanze sindacali aziendali, la maggioranza delle stesse indice le elezioni e ne concorda con il datore di lavoro le modalità di espletamento.
In assenza di rappresentanze sindacali aziendali, le modalità di elezione sono quelle previste al punto 2.2.
Le elezioni sono indette dalle Organizzazioni sindacali locali, che hanno negoziato il presente accordo, che concordano con il datore di lavoro le modalità di espletamento (date, orari, ecc.).
Le elezioni devono aver luogo, durante l'orario di lavoro, senza pregiudizio per la sicurezza delle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti ed in modo da non pregiudicare il normale svolgimento dell'attività lavorativa.

2.4 Revoca del rappresentante per la sicurezza
Il rappresentante per la sicurezza viene revocato qualora ciò sia richiesto da un numero pari o superiore alla maggioranza degli aventi diritto al voto.
In questa ipotesi, verranno indette elezioni con le modalità sopra previste per sostituire il rappresentante dei lavoratori revocato.

2.5 Permessi retribuiti
Per il tempo necessario allo svolgimento dell'attività propria della rappresentanza per la sicurezza, ogni componente ha a disposizione un massimo di:
• 30 ore annue nelle Aziende da 16 a 30 dipendenti;
• 40 ore annue nelle Aziende oltre 30 dipendenti.
Per l'espletamento degli adempimenti previsti dai punti b), c), d), g), i), ed l), dell'art. 19 D.Lgs. 626/1994 non viene utilizzato il predetto monte ore.
Il monte ore di cui sopra assorbe, fino a concorrenza, quanto concesso allo stesso titolo da contratti o accordi collettivi di lavoro, in ogni sede stipulati.

3. Aziende fino a 15 dipendenti
3.1 Individuazione della rappresentanza
Il rappresentante per la sicurezza è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno secondo le modalità di cui al punto 3.2.
Per la individuazione del rappresentante per la sicurezza si procede su base elettiva tra i lavoratori occupati nell'Azienda su istanza degli stessi, ovvero su iniziativa delle Organizzazioni sindacali che hanno negoziato il presente accordo.

3.2 Elezione diretta del rappresentante aziendale per la sicurezza
L'elezione, indetta dai lavoratori, si svolge a scrutinio segreto, anche per candidature concorrenti.
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori non in prova.
Possono essere eletti tutti i lavoratori in servizio e non in prova alla data delle elezioni ad eccezione dei lavoratori a tempo determinato e dei lavoratori con contratto di formazione e lavoro.
Risulta eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi, purché abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto.
Prima dell'elezione i lavoratori in servizio nominano al loro interno due scrutatori e il segretario del seggio elettorale, che dopo lo spoglio delle schede provvede a redigere il verbale dell'elezione.
Copia del verbale va consegnata dal segretario del seggio alla direzione aziendale o da questa tempestivamente inviata all'Organismo Paritetico Locale che provvede ad iscrivere il nominativo in un'apposita lista.
L'esito della votazione va comunicato a tutti i lavoratori, a cura del segretario del seggio e del datore di lavoro, mediante affissione in luogo accessibile a tutti.
Il rappresentante per la sicurezza dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Scaduto tale periodo, lo stesso mantiene comunque le sue prerogative, in via transitoria, fino all'entrata in carica del nuovo rappresentante e comunque non oltre sessanta giorni dalla scadenza.
Ai fini delle disposizioni di cui sopra, in mancanza di rappresentanze sindacali aziendali, il personale può farsi assistere dalle Organizzazioni sindacali locali.

3.3 Revoca del rappresentante per la sicurezza
Il rappresentante per la sicurezza viene revocato qualora ciò sia richiesto da un numero pari o superiore alla maggioranza degli aventi diritto al voto.
In questa ipotesi, verranno indette elezioni con le modalità sopra previste per sostituire il rappresentante dei lavoratori revocato.

3.4 Permessi retribuiti
Per il tempo necessario allo svolgimento della attività propria di rappresentante per la sicurezza dei lavoratori, il rappresentante eletto dai lavoratori ha a disposizione:
• 12 ore annue in Azienda fino a 5 dipendenti;
• 16 ore annue in Azienda da 6 a 10 dipendenti;
• 24 ore annue in Azienda da 11 a 15 dipendenti.
Per l'espletamento degli adempimenti previsto dai punti b), c), d), g), i), ed l) dell'art. 19 D.Lgs. 626/1994 non viene utilizzato il predetto monte ore.
Il monte ore di cui sopra assorbe, fino a concorrenza, quanto concesso allo stesso titolo da contratti o accordi collettivi di lavoro, in ogni sede stipulati.

4. Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza
Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante per la sicurezza, la cui disciplina legale è contenuta all'art. 19 del D.Lgs. 626/1994, le parti concordano sulle seguenti indicazioni.

4.1 Strumenti e mezzi
In applicazione dell'art. 19, 1º comma, lett. e) ed f) del D.Lgs. 626/1994, il rappresentante ha diritto di ricevere dall'Azienda le informazioni e la documentazione aziendale ivi previste per il più proficuo espletamento dell'incarico.
Il rappresentante può consultare il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 4, 2º comma, custodito presso l'Azienda, laddove previsto.
Di tali dati e dei processi produttivi di cui sia messo, o venga comunque, a conoscenza, il rappresentante è tenuto a farne un uso strettamente connesso al proprio incarico, nel rispetto del segreto aziendale.
Il datore di lavoro consulta tempestivamente il rappresentante per la sicurezza su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso.
Il rappresentante per la sicurezza, a conferma dell'avvenuta consultazione, appone la propria firma sul verbale della stessa, secondo le modalità di cui al punto 4.3.
Il rappresentante per la sicurezza, nell'espletamento delle proprie funzioni e laddove se ne ravvisi la necessità, utilizza gli stessi locali che l'Azienda ha destinato alle rappresentanze sindacali aziendali, laddove previsti.
L'Azienda, al fine di favorire l'accesso del rappresentante per la sicurezza ai luoghi di lavoro concorrerà, secondo modalità concordate con l'interessato, a sollevare il medesimo dalla maggiori spese - rispetto a quelle normalmente sostenute nell'abituale sede di lavoro - effettivamente sopportate e documentate, strettamente necessarie per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli.

4.2 Accesso ai luoghi di lavoro
Il rappresentante per la sicurezza ha diritto all'accesso nei luoghi di lavoro.
Tale diritto deve essere esercitato nel rispetto delle esigenze organizzative, produttive e di sicurezza, nonché del segreto imprenditoriale con le limitazioni previste dalla legge.
Il rappresentante per la sicurezza deve dare preventivo avviso al datore di lavoro, di norma almeno due giorni lavorativi prima, delle visite che intende effettuare nei luoghi di lavoro.
Lo stesso, durante la visita che effettua nei luoghi di lavoro, può essere accompagnato, per ragioni organizzative, produttive e di sicurezza, dal responsabile del servizio visitato o da persona delegata.

4.3 Modalità di consultazione
Laddove il D.Lgs. 626/1994 prevede a carico del datore di lavoro la consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, questa deve essere effettuata in modo da garantire la sua effettività e tempestività.
Il rappresentante per la sicurezza, in occasione della consultazione, ha facoltà di formulare a verbale proprie proposte e proprie osservazioni, non vincolanti per il datore di lavoro, in ordine alle operazioni aziendali in corso o in via di definizione.
Il rappresentante è tenuto a controfirmare, in ogni caso, il verbale dell'avvenuta consultazione.

4.4 Informazione e documentazione aziendale
Ai sensi della lettera e), del 1º comma dell'art. 19, del D.Lgs. 626/1994, il rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e di consultare la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, laddove impiegati, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali.
Il rappresentante, ricevute le notizie e le informazioni di cui al comma che precede, è tenuto a farne un uso strettamente connesso alla sua funzione e nel pieno rispetto del segreto aziendale.

5. Tempo di lavoro retribuito per il componente la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza
In tutti i casi in cui un componente la rappresentanza per la sicurezza, per svolgere le sue specifiche funzioni, debba interrompere la propria attività lavorativa, deve darne preventivo avviso al datore di lavoro, di norma almeno due giorni lavorativi prima, firmando una apposita scheda permessi al fine di consentire il computo delle ore utilizzate.

6. Contenuti e modalità della formazione dei componenti la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza
Al fine di consentire ai componenti la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza l'acquisizione delle conoscenze di base in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, per un corretto esercizio dei compiti loro affidati dal D.Lgs. 626/1994, si stabilisce quanto segue:
• il rappresentante della sicurezza ha diritto alla formazione prevista all'art. 19, 1º comma, lett. g) del D.Lgs. 626/1994;
• la formazione non può comportare oneri economici a carico del rappresentante della sicurezza e si svolge mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per la sua attività;
• tale formazione deve prevedere con specifico riferimento al settore interessato un programma di 32 ore, nel triennio, che deve comprendere:
• conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa;
• conoscenze fondamentali sui rischi e sulle relative misure di prevenzione e protezione;
• metodologie sulla valutazione del rischio;
• metodologie minime di comunicazione;
• i corsi di formazione sono organizzati dall'Organismo Paritetico Locale o in collaborazione con lo stesso.
Le ore di cui sopra assorbono, fino a concorrenza, quanto concesso allo stesso titolo da contratti o accordi collettivi di lavoro in ogni sede stipulanti.
Sono fatti salvi, ai fini del presente articolo, i corsi di formazione organizzati antecedentemente alla stipula del presente accordo, purché rispondenti ai requisiti su indicati.

7. Organismi Paritetici Locali
A livello locale (regionale o interregionale, ovvero provinciale per le province autonome di Trento e Bolzano) saranno costituiti, entro 60 giorni dalla data di stipula del presente accordo, gli Organismi Paritetici Locali composti da 6 rappresentanti della Federazione locale e da 6 rappresentanti designati dalle Organizzazioni sindacali stipulanti: di cui 4 per quadri, impiegati ed ausiliari e 2 per dirigenti e funzionari.
Detti Organismi Paritetici, oltre agli adempimenti di cui all'art. 20 del D.Lgs. 626/1994 hanno i seguenti compiti.
• Assumere interpretazioni su tematiche in materia di sicurezza in genere.
Tali interpretazioni, in quanto unanimemente condivise e formalizzate, costituiscono pareri ufficiali dell'Organismo Paritetico Locale.
L'Organismo Paritetico Locale valuta di volta in volta l'opportunità di divulgare nei modi concordemente ritenuti più idonei tali pareri.
• Promuovere l'informazione e la formazione dei soggetti interessati sui temi della salute e della sicurezza.
• Individuare eventuali fabbisogni formativi specifici del territorio connessi all'applicazione del D.Lgs. 626/1994.
• Elaborare progetti e/o criteri formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro e promuoverne la realizzazione anche in collaborazione con l'Ente Regione, adoperandosi altresì per il reperimento delle necessarie risorse finanziare pubbliche, anche a livello comunitario.
• Ricevere i verbali con l'indicazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Designare esperti richiesti congiuntamente delle parti.
L'Organismo Paritetico Locale:
• nella prima riunione elabora il regolamento di funzionamento;
• assume le proprie decisioni all'unanimità; la decisione unanime si realizza a condizione che siano rappresentate tutte le organizzazioni che hanno negoziato il presente accordo;
• redige verbale dell'esame dei ricorsi e delle decisioni prese.
Le parti interessate (Aziende, lavoratori o loro rappresentanti) si impegnano a mettere in atto la decisione adottata.

8. Composizione delle controversie
Le parti confermano che per la miglior gestione della materia della salute e sicurezza sul lavoro occorra procedere all'applicazione di soluzioni condivise.
A tal fine, le parti interessate (datore di lavoro, lavoratori o loro rappresentanti) devono ricorrere all'Organismo Paritetico Locale, quale prima istanza obbligatoria di risoluzione, in tutti i casi di insorgenza di controversie individuali singole o plurime relative all'applicazione delle norme riguardanti la materia dell'igiene, salute e sicurezza sul lavoro, al fine di riceverne una soluzione concordata, ove possibile.

8.1 Procedure
La parte che ricorre all'Organismo Paritetico Locale ne informa, senza ritardo, le altri parti interessate:
• in tal caso la parte ricorrente deve inviare all'Organismo Paritetico Locale, ricorso scritto con raccomandata A.R., trasmettendone contestualmente copia con lo stesso mezzo alla controparte, la quale può inviare controdeduzioni entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso;
• l'esame del ricorso deve esaurirsi entro i trenta giorni successivi a tale ultimo termine, salvo eventuale proroga unanimemente definita dell'Organismo Paritetico Locale;
• l'Organismo Paritetico Locale assume le proprie decisioni all'unanimità, la decisione unanime si realizza a condizione che siano rappresentate le Organizzazioni stipulanti il presente accordo con almeno un rappresentante per ciascuna;
• dell'esame e delle decisioni assunte va redatto verbale;
• trascorsi i termini sopra indicati, ovvero qualora non riesca il tentativo di conciliazione, ciascuna delle parti può rimettere la questione all'esame, in sede nazionale, delle parti stipulanti il presente accordo, prima di adire le autorità competenti, con ricorso da presentarsi con le stesse modalità e nei termini di cui sopra.
Le parti interessate (Azienda, lavoratori o loro rappresentanti) si impegnano a mettere in atto la decisione adottata.

9. Dichiarazione congiunta
Sono fatti salvi i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, eventualmente eletti antecedentemente alla stipula del presente accordo in conformità a quanto dallo stesso previsto.

10. Disposizioni finali
Il presente accordo entra in vigore dalla data di stipulazione e scade il 31 dicembre 1999 e, se non disdettato almeno tre mesi prima dalla sua scadenza da una delle parti stipulanti, si intende rinnovato di anno in anno.
Il presente accordo ha carattere sperimentale e sarà sottoposto a verifica, su richiesta di una delle parti che hanno negoziato lo stesso, e comunque dopo un anno dalla sua stipulazione.