Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano
Accordo 16 dicembre 2004
Accordo tra il Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell’interno e della giustizia, e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di tutela della salute dei non fumatori, in attuazione dell’articolo 51, comma 7, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
Rep. n. 2153 del 16 Dicembre 2004
G.U. 28 dicembre 2004, n. 303
LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
Nell’odierna seduta del 16 dicembre 2004:
VISTI gli articoli 2, comma 2, lettera b) e 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
VISTO l’articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che al comma 1, a tutela della salute dei non fumatori, dispone il divieto di fumare nei locali chiusi, ad eccezione di quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico e di quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati, al fine di garantire i livelli essenziali del diritto alla salute;
VISTO il citato art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che al comma 7 demanda ad un accordo da sancirsi in questa Conferenza, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell’interno e della giustizia, la individuazione delle procedure per l’accertamento delle infrazioni, della relativa modulistica per il rilievo delle sanzioni, nonché l’individuazione dei soggetti legittimati ad elevare i relativi processi verbali, dei soggetti competenti a ricevere il rapporto sulle infrazioni accertate ai sensi dell’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e dei soggetti deputati ad irrogare le relative sanzioni;
VISTO lo schema di accordo predisposto dal Ministero della salute, di concerto con i Ministri della giustizia e dell’interno, ai sensi del citato art. 51, comma 7, della legge n. 3 del 2003, nel testo trasmesso con nota del 15 novembre 2004;
CONSIDERATO che nell’incontro tecnico del 29 novembre 2004, tra Amministrazioni centrali interessate e Regioni e Province autonome sono state concordate alcune proposte di modifica al testo della proposta, in ordine ad alcune delle quali si sono riservate tuttavia una verifica;
CONSIDERATO che il Ministero della salute con nota del 13 dicembre 2004 ha trasmesso una nuova stesura del testo, nella quale sono state recepite le proposte delle Regioni e le osservazioni formulate, sulla scorta delle proposte regionali, dai Ministeri dell’interno e della giustizia;
VISTA la nota del 14 dicembre 2004, con la quale il Ministero dell’interno ha richiesto ulteriori emendamenti ai punti 2.5, 3 e 4, di carattere meramente esplicativo, condivise dalle altre Amministrazioni centrali, recepite in una nuova stesura dal Ministero della salute e trasmessa con nota del 15 dicembre 2004;
VISTA la nota del 15 dicembre 2004, con la quale detta stesura stata inoltrata alle Regioni e alle Province autonome;
ACQISITO l’assenso del Governo e dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, nel corso dell’odierna seduta, sul testo del presente accordo;
SANCISCE ACCORDO
tra i Ministri della salute, dell’interno e della giustizia e le Regioni e le Province autonome, nei seguenti termini:
1. PREMESSA
Il fumo di tabacco è la più importante causa di morte prematura nei Paesi sviluppati e rappresenta, pertanto, uno dei più gravi problemi di sanità pubblica a livello mondiale.
La promozione di stili di vita salutari e la prevenzione dei gravi danni alla salute derivanti dall’esposizione attiva e passiva al fumo di tabacco, pertanto, costituiscono obiettivi prioritari delle politiche sanitarie anche del nostro Paese e la nuova normativa - che estende l’ambito di applicazione del divieto di fumare anche ai luoghi di lavoro ed agli esercizi di ristorazione, in coerenza con i più aggiornati orientamenti internazionali in materia di tutela della salute pubblica contro il tabagismo, riferibili ad esempio alla Convenzione Quadro per il Controllo del Tabacco approvata dall’Organizzazione mondiale della sanità - OMS nel maggio 2003 - si inserisce i questa visione strategica che, per essere efficace ai fini della protezione della salute dei non fumatori, necessita di interventi che ne favoriscano la piena applicazione.
Obiettivi
Lo Stato e le Regioni e le Province autonome, pertanto, concordano che;
a) è indispensabile perseguire l’obiettivo di rendere gli ambienti lavorativi più salubri e che - oltre all’acquisizione da parte dei lavoratori di mia maggiore consapevolezza dai danni derivanti dall’esposizione al fumo passivo - è necessario garantire il rispetto delle norme di divieto, sanzionando le eventuali infrazioni;
b) al fine di garantire un’uniforme ed efficace applicazione delle disposizioni in materia di divieto di fumo nei locali chiusi e di non vanificare il potere deterrente delle sanzioni, è necessario definire in modo condiviso le procedure di massima per l’accertamento e l’applicazione delle sanzioni stesse e le modalità di adempimento degli obblighi posti a carico del responsabile della struttura, in ottemperanza a quanto disposto dall’artico 51, comma 7, della legge n. 3 del 2003.
2. Procedure concordate per l’accertamento delle infrazioni, la relativa modulistica per il rilievo delle sanzioni, nonché l’individuazione dei soggetti legittimati ad elevare i relativi processi verbali, di quelli competenti a ricevere il rapporto sulle infrazioni accertate e di quelli deputati a irrogare le relative sanzioni.
2.1. Nei locali chiusi nei quali si applica il divieto di fumo, di cui all’art. 51 della legge n. 3 del 2003, sono apposti cartelli con l’indicazione del divieto stesso, della norma che lo impone, delle sanzioni applicabili, del soggetto cui spetta vigilare sull’osservanza del divieto e dell’autorità cui compete accertare e contestare le infrazioni.
2.2. I dirigenti preposti alle strutture amministrative e di servizio di locali di pubbliche amministrazioni, aziende e agenzie pubbliche o di privati esercenti servizi pubblici, ovvero i responsabili di strutture private, fanno predisporre ed apporre i cartelli di divieto completi delle suddette indicazioni nei locali in cui vige il divieto, secondo le modalità previste dal DPCM 23 dicembre 2003, in attuazione dell’articolo 51, comma 2 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall’art. 7 della Legge 21 ottobre 2003, n. 306, in materia di tutela della salute dei non fumatori.
2.3. I dirigenti preposti alle strutture amministrative e di servizio di pubbliche amministrazioni, di aziende e agenzie pubbliche individuino, altresì, con atto formale i soggetti cui spetta vigilare sull’osservanza del divieto accertare e contestare le infrazioni. Ove non abbiano proceduto a nomina specifica, spetta ai dirigenti medesimi l’attività di vigilanza ed accertamento e contestazione.
2.4. Nei locali privati, ove si svolge comunque un servizio per conto dell’amministrazione pubblica i soggetti preposti a vigilare sul rispetto del divieto, ad accertare e contestare la violazione sono individuati in coloro cui spetta per legge, regolamento o disposizioni d’autorità assicurare l’ordine all’interno dei locali.
2.5. Nelle strutture pubbliche e private soggette al divieto di fumare - fatto salvo quanto previsto dai successivi punti 3 e 4 - i soggetti incaricati della vigilanza e dell’accertamento e contestazione delle infrazioni, come pure il personale dei Corpi di polizia amministrativa locale, conformemente alle disposizioni vigenti, nonché le guardie giurate espressamente adibite a tale servizio, su richiesta dei responsabili o di chiunque intenda far accertare infrazioni al divieto svolgono le seguenti attività:
a) vigilare sull’osservanza dell’applicazione del divieto;
b) accertare le infrazioni, contestando immediatamente al trasgressore la violazione;
c) redigere in triplice copia il verbale di contestazione, il quale deve contenere, oltre agli estremi del trasgressore, della violazione compiuta e delle modalità con le quali può farsi luogo a pagamento in misura ridotta, l’indicazione dell’autorità cui far pervenire scritti difensivi;
d) notificare il verbale ovvero, quando non sia possibile provvedervi immediatamente, assicurare la notifica del verbale a mezzo posta (entro 90 giorni dall’accertamento), secondo la procedura di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890.
3. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria svolgono le attività di cui al punto 2.5 e 4 di propria iniziativa, ovvero nell’ambito dei servizi di cui sono incaricati, secondo quanto previsto dall’articolo 13, quarto comma della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Nei locali privati, i soggetti cui spetta la vigilanza sul rispetto del divieto si identificano nei conduttori dei locali stessi o nei collaboratori da essi formalmente delegati, i quali richiamano i trasgressori all’osservanza del divieto e curano che le infrazioni siano immediatamente segnalate ai soggetti pubblici incaricati a norma dei punti 2.5 e 3.
5. Nei luoghi di lavoro pubblici e privati, si raccomanda ai datori di lavoro, come definiti nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni, di fornire anche una adeguata informazione ai lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute derivanti dal fumo attivo e passivo, sulle misure dì prevenzione del fumo adottate nel luogo di lavoro, sulle procedure previste dalla normativa vigente per la violazione del divieto di fumare e sulle modalità efficaci per smettere di fumare, avvalendosi dei servizi competenti in materia.
6. Le misure sanzionatorie applicabili alla mancata ottemperanza dell’obbligo di curare l’osservanza del divieto e alle infrazioni al divieto di fumare - per tutte le tipologie di locali ed ambienti, ivi compresi tutti i mezzi di trasporto pubblici - sono quelle previste dall’articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, come modificato dall’articolo 52, comma 20, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
7. L’articolo 16 della legge n. 689 del 1981, e successive modificazioni, ammette il pagamento della sanzione pecuniaria prevista in misura ridotta, pari ad 1/3 del massimo o al doppio del minimo della sanzione, se più favorevole, oltre alle spese del procedimento, nel caso in cui il versamento sia effettuato entro sessanta giorni dalla contestazione immediata ovvero, se questa non vi è stata, dalla data di notifica della violazione.
8. Trascorso il termine di cui all’articolo 16 della legge n. 689 del 1981, e successive modificazioni, senza che sia avvenuto il pagamento, l’operatore che ha accertato la violazione - o il responsabile dell’organo dal quale questi dipende - presenta rapporto all’autorità competente con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, ai sensi dell’articolo 17 della stessa legge n. 689 del 1981.
9. Ai sensi dell’articolo 18 della legge n. 689 del 1981, e successive modificazioni, entro trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione, gli interessati possono ricorrere con scritti difensivi e documenti all’autorità competente a ricevere il rapporto, eventualmente chiedendo anche di essere sentiti. L’autorità competente, sentiti gli interessati che ne abbiano fatto richiesta ed esaminati i documenti inviati, se ritiene fondato l’accertamento, determina con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione integrata dalle spese per il procedimento, ingiungendone il pagamento; in caso contrario emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti.
10. Il pagamento delle sanzioni amministrative, nel caso di infrazione al divieto di fumare inflitte da organi statali, è effettuato:
- in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23, codice tributo 131 T, e indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo) ed il codice ufficio;
- direttamente presso la Tesoreria provinciale competente per territorio o presso gli uffici postali tramite bollettino di c/c postale intestato alla Tesoreria provinciale competente per territorio, indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo).
11. Il pagamento delle sanzioni amministrative nel caso di infrazione al divieto di fumare inflitte da organo non statali è effettuato con modalità disciplinate da normative regionali.
12. Qualora non sia stato effettuato il pagamento nei termini previsti dalla legge, nel caso di infrazioni accertate nell’ambito di amministrazioni statali o di enti di rilevanza nazionale, colui che ha accertato la violazione presenta rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni, al Prefetto, quale organo competente a ricevere il rapporto dei soggetti accertatori e l’eventuale ricorso dei trasgressori.
13. Il rapporto è presentato all’Ufficio di sanità marittima aerea e di frontiera e all’Ufficio veterinario di confine, di porto e aeroporto, quando le violazioni siano state rilevate negli ambiti di rispettiva competenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571.
14. Negli altri casi detto rapporto - con la prova delle relative contestazioni - è inviato al Presidente della Regione o ad altra Autorità competente individuata dalle disposizioni regionali.
15. Lo Stato e le Regioni provvedono, per gli ambiti di rispettiva competenza, al monitoraggio degli interventi attuati ed acquisiscono i dati, in merito all’ osservanza delle nonne sul divieto di fumare e al numero delle infrazioni contestate, I dati regionali sono trasmessi ai Ministero della salute, che ne cura la diffusione ai cittadini.
16. Il Ministero della salute e le Regioni curano, nelle forme ritenute più opportune e come tali concordate, un’adeguata informazione dei cittadini sulle procedure adottate.
17. In assenza di disposizioni normative emanate dalle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, in merito alle procedure di propria competenza richiamate dal presente accordo, si applicano le disposizioni previste per le amministrazioni statali e gli enti pubblici su cui lo Stato esercita le proprie competenze organizzative esclusive.
18. Il presente accordo si applica nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi Statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.
IL SEGRETARIO |
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IL PRESIDENTE |