Regione Piemonte
D.G.R. 24 gennaio 2005, n. 22-14601
Tutela della salute dei non fumatori: indicazioni operative per le attività di vigilanza e di gestione del contenzioso
B.U.R. 27 gennaio 2005, n. 4

A relazione dell’Assessore Galante:
Visto l’articolo 115 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 come modificato dall’articolo 16 del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 443;
considerato che il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modifiche ha conferito alle Regioni ed alle Province Autonome tutte le funzioni ed i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria, salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato;
vista la Legge 15 marzo 1997, n. 59 di delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
vista la Legge n. 584 del 11 novembre 1975 e s.m.i. concernente il divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico;
vista la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995 concernente il divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori di servizi pubblici;
visto l’articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante “Tutela della salute dei non fumatori;
visto l’accordo del 24 luglio 2003 tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sulla tutela della salute dei non fumatori di cui all’articolo 51, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 - Intesa ai sensi dell’articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131;
visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003 di attuazione dell’articolo 51, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall’articolo 7 della legge 21 ottobre 2003, n. 306;
visto l’accordo del 16 dicembre 2004 tra il Ministro della salute di concerto con i Ministri dell’interno e della giustizia, e le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano in materia di tutela della salute dei non fumatori in attuazione dell’articolo 51, comma 7, della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
vista la circolare del Ministero della salute in data 17 dicembre 2004 contenente “Indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti all’entrata in vigore dell’articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3";
viste la Legge regionale 3 luglio 1996, n. 35 e la Legge regionale 15 marzo 2001 n. 5, con le quali sono state delegate alle ASL le funzioni amministrative sanzionatorie in materia di igiene e sanità pubblica, prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro, igiene degli alimenti e nutrizione, e veterinaria;
considerata la necessità di recepire i documenti approvati dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, al fine di dare concreta applicazione sul territorio regionale a quanto convenuto per garantire sull’intero territorio nazionale l’uniformità applicativa della normativa in materia di tutela della salute dei non fumatori;

la Giunta regionale, unanime,

delibera

* di recepire come parte integrante della presente Deliberazione gli allegati “Accordo del 24 luglio 2003 tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sulla tutela della salute dei non fumatori di cui all’articolo 51, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 - Intesa ai sensi dell’articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131" (Allegato A) e ”Accordo del 16 dicembre 2004 tra il Ministro della salute di concerto con i Ministri dell’interno e della giustizia, e le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano in materia di tutela della salute dei non fumatori in attuazione dell’articolo 51, comma 7, della legge 16 gennaio 2003, n. 3" (Allegato B);
* di demandare la competenza in materia di funzioni amministrative sanzionatorie sull’osservanza del divieto di fumare nei locali e strutture di competenza regionale, ai sensi della L.R. n. 35 del 3/7/1996 e della L.R. n. 5 del 15/3/2001, alle ASL piemontesi territorialmente competenti (Servizi Contenzioso Amministrativo);
* che l’attività di controllo sia esercitata dagli ufficiali ed agenti di Polizia giudiziaria di cui all’articolo 13 della legge 689/81 e s.m.i. (compreso il personale dei Servizi dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL), dal personale dei corpi di polizia amministrativa locale, dalle guardie giurate espressamente adibite a tale sevizio, nonché dai soggetti di cui all’art. 4, lett. b), della Direttiva P.C.M 14/12/95;
* che i proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie siano introitati negli appositi capitoli di bilancio delle ASL territorialmente competenti, mediante versamento sui c/c postali indicati nell’allegato C) che fa parte integrante del presente provvedimento;
* che per le infrazioni al divieto di fumare contestate da organi statali, i cui proventi affluiscono al bilancio dello Stato secondo le indicazioni contenute al punto 10 dell’Accordo 16 dicembre 2004 tra il Ministro della salute di concerto con i Ministri dell’interno e della giustizia, e le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, il rapporto ex art. 17 Legge 689/81 e s.m.i. sia inoltrato al Prefetto;
* di demandare alla Direzione Sanità Pubblica dell’Assessorato alla Sanità di concerto con le ASL le attività di monitoraggio degli interventi attuati e di acquisizione dei dati in merito all’osservanza della normativa e al numero delle infrazioni contestate da trasmettere al Ministero della salute ai sensi del punto 15 dell’Accordo 16 dicembre 2004 tra il Ministro della salute di concerto con i Ministri dell’interno e della giustizia, e le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegati
[omissis]