Tipologia: Accordo Integrativo
Data firma: 7 novembre 2005
Validità: 01.01.2005 - 31.12.2008
Parti: Otis Servizi e Fim-Cisl, Fiom-Cgil, RSU
Settori: Metalmeccanici, Otis Servizi Cernusco S/N (Mi)
Fonte: rsuotis.it

Sommario:

Premessa
A - Premio di risultato
B - Determinazione dei fattori di successo
C - Individuazione dei fattori di successo
D - Informazioni. Valorizzazione e corresponsione del premio di risultato
E - Aventi diritto e valore del premio di risultato
F - Clausole finali
Tabella A Quota di redditività/profitto
Tabella B Indici area servizi
I. Sviluppo occupazionale
II. Organizzazione del lavoro
III. Carichi di lavoro
IV. Handover - Riparazioni e impianti acquisiti dal mercato
V. Semestrali
VI. Appalti
VII. Contratti di lavoro atipici
VIII. Sviluppo professionale
IX. Lavoratori stranieri
X. Diritti sindacali
XI. Riepilogativi
XII. Salute e sicurezza
XIII. Visite mediche
XIV. Controlli prenatali
XV. Trasferte
XVI. Armonizzazione retributiva - Nuova voce retributiva
XVII. Orario di lavoro
XVIII. Reperibilità
XIX. Ticket
XX. Indennità di sottosuolo e alta montagna
XXI. Mezzi di trasporto ed attrezzature
Corrispondenza

Accordo Integrativo 7 novembre 2005

Addì, 7 Novembre 2005 in Cernusco sul Naviglio, tra la Società Otis Servizi srl […] e la Fim-Cisl […] e la Fiom-Cgil […], presente la Rappresentanza Sindacale Unitaria

Premesso che:
- la procedura di rinnovo del presente accordo si è svolta con modalità e tempi stabiliti dalla Disciplina Generale, Sez. III - del CCNL di categoria;
- i contenuti normativi ed economici risultano in linea, per modalità, tempi di realizzazione ed indirizzo, con quanto già riportato nel precedente capoverso nonché con quanto previsto dall’art. 9 - Disciplina Generale, Sez. III - del CCNL medesimo;
- la validità del presente accordo è di durata quadriennale, così come stabilito a livello nazionale per gli accordi aziendali previsti dalla Disciplina Generale, Sez. IlI del CCNL di categoria.
Tutto ciò premesso è stato stabilito il presente accordo:

Cernusco sul Naviglio, 7 Novembre 2005 tra la Otis Servizi srl […] e la Fim-Cisl […] e la Fiom-Cgil […], presente la Rappresentanza Sindacale Unitaria

I. Sviluppo occupazionale
L’andamento occupazionale degli ultimi anni, seppur non in modo consistente, ha avuto un miglioramento con relativo incremento dell’organico rispetto al dicembre 2001, pur in presenza di un mercato molto competitivo.
Al riguardo si conferma la disponibilità aziendale nelle sedi appropriate e nell’ambito delle norme contrattuali sulle informazioni a fornire il quadro dello stato occupazionale, le tendenze in atto e le previsioni future. Dette informazioni saranno illustrate e riportate nel documento riassuntivo rilasciato al Coordinamento Sindacale in occasione del Forum dei Coordinamenti. L’inserimento di lavoratori messi in mobilità da altre aziende è favorito dalla società nella misura in cui le professionalità siano compatibili con quelle ricercate.
Analoga disponibilità l’Azienda dichiara nei confronti dell’istituto rivisto dell’apprendistato, laddove condizioni e modalità ne consentano l’utilizzo adeguato.

II. Organizzazione del lavoro
L’azienda conferma la propria disponibilità ad incontri con la rappresentanza sindacale locale al fine di valutare eventuali proposte atte a migliorare l’organizzazione del lavoro con riflessi anche sui carichi lavorativi e con particolare attenzione alla sicurezza sul lavoro.

III. Carichi di lavoro
Il tecnico ascensorista addetto alla manutenzione dichiara attraverso la compilazione del decadale, secondo gli strumenti e metodi definiti dalla società, gli impianti su cui ha effettuato interventi tecnici di cui conseguentemente risponde.
In relazione a quanto sopra l’azienda si rende disponibile ad effettuare, una volta l’anno o su eventuale specifica richiesta, incontri a livello di filiale/UO e RSU e RLS allo scopo di esaminare i vari parametri relativi agli impianti assegnati ai tecnici e alle attività da loro svolte.

IV. Handover - Riparazioni e impianti acquisiti dal mercato
Per gli impianti convertiti la Direzione Montaggi prima della marcatura CE esegue le prove di collaudo, tramite personale abilitato, così come previsto dalla legge 95/16 e successive integrazioni della legge [DPR] n. 162 del 1999 nonché con l’ausilio di Enti certificatori laddove previsto.
Per gli impianti recuperati dal mercato prima che entrino nel parco aziendale si provvede a verificarne e documentarne lo stato e l’esistenza dei componenti di sicurezza così come previsto dalla procedura aziendale (MQV IL - 702-26). Per quanto attiene la procedura di gestione e chiusura delle riparazioni le attuali modalità di certificazione aziendali sono:
a) nel caso di riparazioni effettuate da personale esterno, l’azienda, secondo i dettami delle norme operative interne e di legge (46/90) richiede al subappaltatore un “certificato di buona esecuzione”;
b) nel caso di riparazioni effettuate da personale interno, sia esso effettuato dal gestore dell’impianto stesso o diverso, sempre in relazione alle procedure aziendali, la “Certificazione di Buona Esecuzione” sarà prodotta dal Supervisore che ha in carico rimpianto e sarà disponibile in filiale.
Inoltre per gli ammodernamenti sono previsti i casi in cui effettuare la verifica straordinaria sulla base della procedura MQV - IL 702/21 che prevede il coinvolgimento dei Clienti fin dalla fase di booking.

V. Semestrali
Al punto E - dell’accordo 20 gennaio 2001 viene integrato al secondo capoverso “la visita semestrale deve essere effettuata da due operatori in un ’unica soluzione, in base alla tipologia degli impianti e in funzione degli specifici metodi di manutenzione in vigore, con strumentazione adeguata, nel rispetto dell’art. 19 punto 19.4 del DPR 1497/63..." con la seguente dicitura: “...nel rispetto delle procedure aziendali e delle loro successive modificazioni e della normativa vigente art. 19 punto 19.4 del DPR 1497/63, DPR 162 del 30/04/1999, DPR 587/87, Legge 1415/42, DRR 1767/51, Pr EN 13015 e successive modificazioni.

VI. Appalti
Fermo restando il rispetto di quanto definito dall’art. 28, D.G., Sez. Terza del CCNL di categoria, in tema di “appalto” si rimanda a quanto evidenziato dall’attuale procedura aziendale MQS-IL-421-38 titolata “Adempimenti del committente in caso di appalti di lavori affidati ad imprese e/o lavoratori autonomi in: Fabbrica - Servizi - Montaggi” e future revisioni.

VII. Contratti di lavoro atipici
L’Azienda comunica che intende utilizzare forme contrattuali nelle modalità finora poste in essere (contratto di lavoro temporaneo/somministrazione a tempo determinato, contratto di apprendistato, contratto di inserimento (ex CFL), contratto a tempo determinato e lavoro a progetto).
[…]
I contratti di inserimento, ex CFL, presenti in azienda saranno oggetto di esame congiunto una volta all’anno, nella singola UO/Filiale se presenti. […] Durante il citato esame inerente i contratti di inserimento sarà verificato anche quanto previsto dal secondo periodo del presente paragrafo circa i contratti interinali/di somministrazione.
Il ricorso eventuale ad altre tipologie contrattuali di cui al D.Lgs. 276/2003, oggi non previsto né prevedibile, sarà preceduto da un esame con la RSU in sede aziendale.
[…]

VIII. Sviluppo professionale
L’Azienda favorisce la formazione e lo sviluppo professionale di tutti i lavoratori. A tal riguardo si rende disponibile 2 volte l’anno solare nei mesi di Maggio e Novembre a valutare suggerimenti da parte della RSU al fine di contribuire alla crescita professionale delle risorse in azienda ed in questo senso dà il proprio assenso a fornire sia informazioni relative all’attività di formazione (ore erogate, lavoratori coinvolti, tipologia di corsi attivati) effettuata sia a pubblicizzare maggiormente i programmi di formazione a livello locale. Nella definizione della tipologia dei corsi, sarà posta particolare attenzione alla formazione finalizzata alla sicurezza degli operatori.

IX. Lavoratori stranieri
L’Azienda è disponibile a considerare favorevolmente le candidature di lavoratori stranieri qualora gli stessi siano in possesso dei requisiti professionali richiesti. Esigenze di integrazione culturale dei suddetti lavoratori in azienda saranno oggetto di incontri tra le parti finalizzati anche a verificare possibili interventi in tal senso.

XII. Salute e sicurezza
L’Azienda si rende disponibile ad organizzare corsi di aggiornamento per i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza ogni qual volta si modifichi in modo significativo il quadro della normativa vigente in tema di sicurezza ed ambiente. In tale contesto, l’Azienda favorirà l’accesso degli RLS ad informazioni specialistiche del settore ascensoristico, nonché la consultazione di pubblicazioni in materia.
Nel corso dell’incontro annuale con i RLS di cui alla L. [DLGS] 626/94 l’Azienda illustrerà i programmi di sicurezza per l’anno in corso e per l’anno successivo dando indicazione dell’ammontare delle spese finalizzate alla sicurezza. L’Azienda fornirà agli RLS copia dell’Analisi dei Rischi e suoi aggiornamenti, ottenendo la massima garanzia che il documento sarà custodito dai rappresentanti stessi e qualsiasi divulgazione a persone o a enti esterni sarà perseguita a norma di legge.
L’Azienda prende atto dei disagi che alcuni capi del vestiario di lavoro arrecano alla funzionalità e comodità dell’utilizzatore. In tal senso provvederà con il fornitore a ricercare le migliori soluzioni possibili nell’ambito degli standard aziendali.
Si ribadisce che ogni sede periferica dell’azienda è dotata di locale deposito nel quale sono custoditi scorte minime di DPI e attrezzature personali.
In relazione ad evento concernente, durante l’attività sugli impianti, nell’accidentale contatto con siringhe o altro materiale potenzialmente infetto, l’Azienda, fatto salvo l’eventuale intervento del Servizio Sanitario e di Ente Pubblico Previdenziale/Assistenziale, si rende disponibile a riconoscere il rimborso delle spese sostenute per esami “Epatite” ed HIV qualora il lavoratore volesse sottoporsi a tali esami. Ciò a fronte di comunicazione immediata al proprio diretto responsabile e con successiva presentazione di idonea documentazione certificante.

XIII. Visite mediche
A miglioramento di quanto previsto nell’accordo aziendale del 30 gennaio 2001 il tempo di lavoro usufruito per visite mediche regolarmente documentate presso le strutture sanitarie pubbliche quali ASL, ospedali ed enti convenzionati che certificano l’effettuazione della visita e la durata della stessa, sarà considerato retribuito fino ad un massimo di 12 ore a trimestre solare.

XIV. Controlli prenatali
Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per l’effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbono essere eseguiti durante l’orario di lavoro. Per la fruizione di tali permessi le lavoratrici debbono presentare apposita richiesta e, successivamente, apposita documentazione giustificativa attestante data e orario di effettuazione degli esami.

XVII. Orario di lavoro
Le parti esamineranno l’andamento aziendale dell’applicazione dell’istituto contrattuale della banca ore, analizzando possibili iniziative atte a favorirne l’utilizzo. Oltre alle modalità già in essere, l’Azienda fornirà annualmente i dati aggregati sul ricorso al lavoro straordinario suddivisi per qualifica contrattuale.
I limiti massimi individuali delle ore prestate in regime di straordinario restano quelli previsti dalle normative vigenti.
In relazione alla comunicazione allegata all’accordo in materia di orario di lavoro le RSU prendono atto del contenuto della stessa.

XVIII. Reperibilità
Il servizio di reperibilità è uno dei principali elementi richiesto dal cliente che lo considera un elemento di estrema importanza nella scelta dell’azienda manutentrice e quindi al fine di garantire questo fondamentale servizio e contestualmente limitare l’impegno individuale del singolo lavoratore si conviene che nella copertura del servizio di reperibilità vengano coinvolti tutti i tecnici in possesso del patentino di abilitazione con la rotazione, in funzione anche delle varie situazioni logistiche locali, la meno frequente possibile e comunque tale da non superare un impegno di una settimana su quattro al mese.
Ad ogni tecnico ascensorista è pertanto richiesto (salvo comprovate e gravi motivazioni) di effettuare i turni di reperibilità necessari ad espletare il servizio nei confronti dei clienti.
Premesso quanto sopra l’adesione al servizio di reperibilità sarà di norma su base volontaria ma qualora non fosse possibile garantire il servizio con la sola disponibilità personale l’azienda predisporrà dei turni di reperibilità che coinvolgano in modo operativo tutti i lavoratori. In tale contesto eventuali indisponibilità dovranno essere ampiamente e idoneamente documentate.
Di tale situazione verrà tempestivamente informata la RSU di competenza. Fermo restando quanto previsto dalla normativa di legge e di contratto in materia di orario di lavoro, al solo scopo di contenere il ricorso a prestazioni straordinarie con preciso riferimento al servizio di reperibilità, l’Azienda è disponibile a valutare e sperimentare, in alcune realtà, previo coinvolgimento delle RSU locali, una tipologia di prestazione lavorativa specifica per questa problematica.
In tal senso si prevede un’attività articolata in 6 giorni alla settimana, serale da lunedì al venerdì e al sabato dalle ore 8 alle 14 per 6 ore giornaliere pari a 36 ore settimanali con il pagamento delle 40 ore contrattuali.
[…]
Sono, altresì, confermati i limiti annui massimi individuali di ore prestate in regime straordinario previsti dal CCNL medesimo.
Durante il servizio di reperibilità, effettive prestazioni lavorative di intervento tecnico:
1. di almeno 3 ore oltre le ore 24.00, oppure almeno n. 3 interventi tra le ore 0.00 e le ore 5.00 comporteranno una assenza giustificata e non retribuita pari alle prime 3 ore del normale orario di lavoro.
2. di almeno 6 ore di cui almeno 2 oltre le ore 24.00 comporteranno una assenza giustificata e non retribuita pari alle 8 ore del normale orario di lavoro.
[…]
Inoltre, al fine di fornire un ulteriore contributo atto ad agevolare l’espletamento del servizio, a livello di Area, verrà prevista la possibilità di fare riferimento ad un Supervisore per un possibile supporto telefonico tecnico/organizzativo e di sicurezza.
L’utilizzo dell’istituto sarà oggetto di monitoraggio congiunto in occasione di un apposito incontro annuale tra le parti fermo restando che in presenza di specifiche problematiche locali le stesse potranno formare oggetto di incontro nell’ambito delle singole Filiali/U.O.

XX. Indennità di sottosuolo e alta montagna
Fermo restando l’applicabilità dei requisiti previsti dall’art. 12 Disc. Gen. Sez. Terza del vigente CCNL, l’indennità di sottosuolo e di alta montagna, a decorrere dal 01/12/2005, viene fissata in € 3,70 giornaliere per i lavoratori che si trovano nelle sopra citate condizioni di lavoro e verrà corrisposta in quote orarie in relazione alla effettiva permanenza in tale contesto.

XXI. Mezzi di trasporto ed attrezzature
[…] L’Azienda dichiara di avere avviato il processo di rinnovo del parco auto che sarà integralmente sostituito entro il giugno 2007.
L’Azienda è disponibile a fornire, dove risulti effettivamente necessario, catene e/o gomme da neve per poter mettere in condizione gli utilizzatori di svolgere compiutamente e in sicurezza la loro attività lavorativa.
Resta inteso che gli accordi in essere vengono confermati eccezion fatta per le materie qui esplicitamente diversamente nominate.

Spettabile Fim - Cisl Fiom - Cgil
Cernusco 7 novembre 2005
Con riferimento all’Accordo Aziendale sottoscritto in data odierna l’azienda precisa che nel rispetto e in applicazione delle normative di legge e di contratto in materia di orario di lavoro, in considerazione dell’importanza strategica di un sempre più ampio e puntuale servizio al cliente ed anche al fine di contenere il ricorso al lavoro straordinario, procederà con 1’implementazione di turni/orari di lavoro che prevedono la copertura del servizio di assistenza tecnica dal lunedì al sabato incluso. Inoltre in presenza di specifiche esigenze l’azienda istituirà un presenziamento fisso, a rotazione, di uno o più tecnici nella giornata di domenica con slittamento del riposo settimanale.
[…]
Otis Servizi srl