Tipologia: Accordo smart working
Data firma: 2 febbraio 2016
Validità: 01.03.2016 - 30.06.2016
Parti: Randstad e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, RSA
Settori: Servizi, Randstad
Fonte: uiltucs.it


Verbale di accordo

Oggi 2 febbraio 2016 presso la sedo di Randstad Group Italia spa di Milano, Via Lepetit 8/10 si sono incontrati: le società Randstad Group Italia spa, Randstad Italia spa, Randstad HR Solutions srl, Randstad Services srl […] di seguito Randstad, Filcams Cgil nazionale […], Fisascat Cisl nazionale […], Uiltucs Uil nazionale […], RSA di Randstad Group Italia spa […], RSA di Randstad Italia spa […], di seguito le Organizzazioni Sindacali

Premesso che:
- le Parti si sono incontrate in data 24 novembre 2015 ed hanno approfondito l'avvio di un progetto condiviso di "smart working" (Il Progetto) in fase di studio da parte di Randstad, convenendo di aggiornarsi sui successivi sviluppi.
- Durante l'incontro in data odierna, Randstad ha illustrato alle Organizzazioni Sindacali il contenuto del Progetto che costituisce un approccio innovativo all'organizzazione del lavoro, che si caratterizza per flessibilità ed autonomia nella scelta degli spazi o degli strumenti da utilizzare nell'attività lavorativa, a fronte di una maggiore responsabilizzazione sui risultati.
- Alla baso dell'iniziativa vi è l'obiettivo comune delle parti firmatarie di agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e di rendere efficiente l'organizzazione del lavoro anche nell'utilizzo degli
spazi lavorativi di sede, diffondendo al contempo la cultura della performance.
- Le parti hanno proceduto ad analizzare congiuntamente il Progetto.
Tutto ciò premesso lo Parti hanno convenuto quanto segue:

1) Le premesse fanno parte integrante dell'accordo.
2) Il Progetto ha carattere sperimentale ed avrò una durata di 4 mesi a decorrere dall'1 marzo 2016 sino al 30 giugno 2016. Durante la fase sperimentale, Randstad valuterà i risultati del Progetto e di ogni circostanza rilevante.
3) Qualora si ravvisino problematiche relativo all'efficacia e al buon andamento del progetto, le parti si incontreranno per verificare congiuntamente la possibilità di attuare modifiche alle modalità di svolgimento dello smart working, Qualora Randstad decidesse di interrompere il Progetto, in relazione ai risultati dello stesso o a circostanze rilevanti, dovrà preventivamente comunicarlo alle Organizzazioni Sindacali.
4) Lo svolgimento dell'attività in smart working sarà regolato da un'apposita policy aziendale.
5) I lavoratori interessati dal Progetto saranno i dipendenti diretti c.d. "di struttura o corporate" con sede di lavoro in Milano, Via Lepetit 8/10, che abbiano una anzianità di servizio di almeno 12 mesi.
Ciascun lavoratore ha la facoltà di aderire al Progetto.
6) La partecipazione al Progetto da parte del dipendente avverrà su base volontaria tenuto conto delle caratteristiche tecnico-organizzative delle attività svolte, che dovranno essere compatibili con uno svolgimento fuori dall’abituale sede di lavoro, o previo consenso del rispettivo Responsabile e della funzione HR.
7) Lo smart working potrà essere effettuato dal dipendente di norma per 1 giorno alta settimana, e comunque per un massimo di 4 giorni al mese usufruibili anche consecutivamente, secondo le modalità concordate con il proprio. Responsabile.
Si potranno svolgere in smart working solo giornate intere nel rispetto del normale orario di lavoro giornaliero o settimanale.
In ogni caso lo svolgimento della prestazione dovrà avvenire In modo coerente con le esigenze Organizzative, funzionali e tecniche dell'azienda.
8) Il luogo per lo svolgimento dell'attività in smart working potrà essere un'altra sede aziendale, compatibilmente con la disponibilità, o un luogo privato, compreso il domicilio del dipendente. Sono esclusi i luoghi pubblici o aperti al pubblico.
9) Il lavoratore che aderisce al Progetto ha diritto al buono pasto giornaliero, in considerazione del
fatto che svolgerà l'attività lavorativa In qualunque luogo, privato, anche diverso dall'abitazione.
10) Per la durata del presente accordo a tutto il personale in smart working sarà applicata la flessibilità dell'orario di lavoro in entrata e in uscita secondo le regole applicate in azienda.
11) Al fine di poter svolgere l'attività lavorativa in smart working, a ciascun dipendente interessato verranno assegnati, qualora non ancora in dotazione, un PC portatile ed uno smartphone.
Tali beni aziendali sono strumenti di lavoro di proprietà di Randstad assegnati al dipendente al fine di svolgere la propria attività lavorativa, il loro utilizzo sarà disciplinato dalle policy aziendali vigenti in materia.
Al fine di poter usufruire di tale, strumento, il dipendente dovrà disporre di una connessione internet veloce (ADSL o altro) personale, con costi a proprio carico. In caso di interruzione della connessione e sino al ripristino, il dipendente dovrà riprendere a svolgere l'attività presso l'abituale sede di lavoro,
12) L’azienda ha effettuato un'attenta analisi dei rischi generali e specifici connessi allo svolgimento della prestazione in smart working, fuori dall'abituale sede di lavoro aziendale, per questo motivo l'azienda garantirà la necessaria informazione o formazione al fine di rendere edotto ogni dipendente in merito ai rischi connessi all'attività lavorativa, L'azienda comunicherà, alla DTL e all'Inail i nominativi dei dipendenti in smart working,
13) Il dipendente che svolgerà la propria, prestazione lavorativa in smart working sarà tenuto a custodire con diligenza o assoluta riservatezza i dati e le informazioni aziendali in suo possesso e/o disponibili sul sistema informativo aziendale, nel rispetto dalla vigente policy in materia di protezione dei dati.
Le Parti si incontreranno entro la fine di giugno 2016 per aggiornarsi sullo sviluppo e andamento del Progetto relativamente tra le altre cose a benefici, organizzazione, salute e sicurezza dei lavoratori e, quindi, valutare, qualora si riscontrerà un esito positivo della sperimentazione, la possibilità di ampliare l'utilizzo dello strumento.