Tipologia: Ipotesi di accordo
Data firma: 29 gennaio 2016
Validità: 29.01.2016 - 31.01.2019
Parti: Metro Italia Cash & Carry/Federdistribuzione e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio, Grande distribuzione, Metro
Fonte: filcams.cgil.it

Sommario:

1. Premesse
2. Sistemi di relazioni sindacali
I. Diritti di informazione e metodologia del confronto

II. Commissioni
III. Organismo Bilaterale
IV. Diritti Sindacali
V. Coordinamento internazionale
VI. Dispositivi per RSU
3. Welfare
4. Nuove aperture (punti vendita e depositi)
5. Delivery
6. Disciplina del rapporto di lavoro
I. Mercato del lavoro

II. Contratti a termine
III. Part time
7. Svolgimento del rapporto di lavoro
I. Orario di lavoro

Sabati liberi
Gestione ritardi
Gestione Pausa
II. Lavoro Straordinario, supplementare, notturno e banca delle ore
III. Riposo settimanale, festività, permessi retribuiti e ferie
V. Lavoro Domenicale
V. Diritto allo studio.
VI. Missione e trasferimento
VII. Indennità Cella Frigorifera
VIII. Mensa
IX. CRAL
8. Formazione
9. Istituti retributivi
10. Premio Soddisfazione Cliente
I. Parametro vendite (Peso 20%)
II. Parametro Clienti acquirenti (Peso 40%)
III. Parametro Customer Satisfaction (peso 40%)
IV. Modalità di erogazione
11. Varie
I. Pari opportunità

II. Terziarizzazioni
III. Ambito di applicazione
IV. Metro Dolomiti spa
V. Decorrenza
Nota a Verbale

Ipotesi di accordo

In data 29 gennaio 2016 tra Metro Italia Cash & Carry spa […], assistiti da […] Federdistribuzione e la Filcams - Cgil Nazionale […], la Fisascat - Cisl Nazionale […], la Uiltucs - Uil Nazionale […], presente la Delegazione Trattante, unitamente alle strutture Territoriali delle OO.SS.
Dopo ampia e approfondita discussione le Parti convengono e stipulano quanto segue:

1. Premesse
L'accordo 2016-2018 di Metro Italia Cash and Carry spa si colloca in un periodo caratterizzato dalla complessità dei fenomeni economici, politici, sociali, con continue trasformazioni che richiedono comportamenti dinamici e regole flessibili per la gestione dei processi aziendali; è necessario che questi ultimi si sviluppino con la sintonia di organizzazione e forza lavoro, in un momento storico in cui i confini materiali ed intellettuali del lavoro tendono ad avvicinarsi, ricomponendosi in nuove professionalità e modalità di prestazione di servizio, adeguate ad una realtà fortemente competitiva, contrassegnata da esigenze spesso mutevoli del mercato e da una crisi strutturale che caratterizza da alcuni anni i mercati mondiali. Anche in questo quadro in evoluzione occorre comunque puntare sul coinvolgimento e sulla motivazione delle persone valorizzando le capacità personali e professionali e favorendone la crescita e lo sviluppo.
In funzione della evoluzione e differenziazione territoriale del contesto economico di riferimento si è resa necessaria una riorganizzazione dei punti vendita con la creazione di nuovi concept (Aree Metropolitane, Format Cinisello, Piazza affari, Casa dell’Horeca, Seasonal e Casa dell'Horeca XL).
La realizzazione della strategia aziendale e l’evoluzione dei format mira a consentire all’Azienda di acquisire sempre maggiori quote di mercato dei clienti di riferimento. L’Azienda ha riaffermato che, in un’ottica di chiarezza dell’offerta commerciale focalizzata sul Cliente Horeca, nei prossimi anni, il concept Casa dell’Horec, costituirà la naturale evoluzione della rete di vendita.
Le relazioni sindacali in Metro trovano nel presente accordo una nuova occasione per ridefinire il contesto nel quale le stesse devono muoversi per fronteggiare il periodo congiunturale con sforzi reciproci, confermando l’impegno del metodo ed individuando nel confronto a livello centrale e territoriale lo strumento con cui affrontare e risolvere problemi della trasformazione. 
informazione, confronto, sintesi negoziale sono i capisaldi del reciproco riconoscimento, senza alcuna sovrapposizione di ruoli, per sviluppare un sistema fluido e non burocratico di relazioni sindacali qualificate; queste consentiranno di superare i problemi aziendali tramite le strategie di crescita professionale, di formazione e sviluppo, in un’ottica di benefici per l’azienda, per chi vi opera e per l'ambiente esterno. Le parti si danno reciproco affidamento sulla condivisione del metodo del dialogo e della concertazione, privilegiando la ricerca di convergenze nella gestione equilibrata dei rispettivi interessi.

2. Sistemi di relazioni sindacali
I. Diritti di informazione e metodologia del confronto

LIVELLO

I

II

NAZIONALE
Segreterie Nazionali
Organismo Bilaterale
Direzione METRO

MARZO/APRILE

SETTEMBRE / OTTOBRE

PUNTO VENDITA
RSU
Segreterie Territoriali
Direzione Punto Vendita

TRIMESTRALE

 

Procedura di relazioni sindacali a livello Nazionale
Nell’ambito degli incontri semestrali su istanza di una delle parti il confronto potrà interessare una o più delle seguenti tematiche:
- evoluzione dei format dei P.V.
- evoluzione ed investimenti della rete di vendita
- processi aziendali impiegati
- servizio alla clientela
- organizzazione del lavoro in atto
- consistenza e distribuzione delle presenze effettive dei lavoratori
- volume delle merci vendute e loro modalità di movimentazione.
Verranno inoltre fornite ai componenti Nazionali ed alla Commissione azioni positive le informazioni previste dalla legge 125/1991 in tema di pari opportunità.
L’Azienda si impegna a trasmettere alle OOSSNN annualmente i dati aggregati relativi alle ore lavorate/assenze in ciascun punto vendita ed alle varie tipologie contrattuali utilizzate (lavoratori FT/PT, lavoratori somministrati/apprendisti/altri), informazioni aggregate sugli andamenti commerciali, sull’impiego delle varie tipologie contrattuali di lavoratori, sui dati di assenza, sulle prestazioni straordinarie e supplementari, fecondo un format unico per tutte le unità del gruppo.
Sulla scorta di tali informazioni nell’ambito degli incontri semestrali si realizzerà il confronto sulle informazioni ricevute.
Le parti concordano di attuare a livello Nazionale nell’ambito degli incontri previsti un confronto relativo ad eventuali progetti significativi di innovazione tecnologica nonché sulla evoluzione dei format in funzione degli scenari competitivi del mercato di riferimento e della acquisizione di maggiori quote di segmento Horeca nel territorio. Tali incontri saranno comunque preventivi alla attuazione dei singoli progetti.
Procedura di relazioni sindacali di Punto Vendita.
L’Azienda si impegna a trasmettere alle RSA/RSU con cadenza trimestrale i dati aggregati relativi alle ore lavorate/assenze in ciascun punto vendita ed alle varie tipologie contrattuali utilizzate (lavoratori FT/PT, lavoratori somministrati/ apprendisti/altri), informazioni aggregate sugli andamenti commerciali, sull’impiego delle varie tipologie contrattuali di lavoratori, sui dati di assenza, sulle prestazioni straordinarie e supplementari, secondo un format unico per tutte le unità del gruppo.
Sulla scorta di tali informazioni le Parti si incontreranno a livello territoriale con la presenza di RSA/RSU al fine di realizzare il confronto sulle informazioni ricevute.
Sempre nell'ambito degli incontri trimestrali su istanza di una delle parti il confronto potrà interessare una o più delle seguenti tematiche:
- struttura fisica del Punto vendita
- format del P.V.
- tecnologia impiegata
- servizio alla clientela/delivery
- organizzazione del lavoro in atto
- consistenza e distribuzione delle presenze effettive dei lavoratori
- volume delle merci vendute e loro modalità di movimentazione
- previsione di eventuali interventi in materia di inquadramenti e mansioni in occasione di riorganizzazioni aziendali
All’esito di tale confronto l’Azienda valuterà fra l’altro l’opportunità di verificare gli assetti occupazionali e le eventuali stabilizzazioni e/o incrementi dell’orario contrattuale avanzate da dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato parziale.
Le parti concordano di attuare a livello di Sede e di Punto vendita incontri tra RSU/RSA e la Direzione con l’obiettivo di affrontare progetti significativi di innovazione tecnologica nonché di confronto sulla evoluzione del format in funzione degli scenari competitivi del mercato di riferimento e della acquisizione di maggiori quote di segmento Horeca nel territorio. Tali incontri saranno comunque preventivi alla attuazione dei singoli progetti.
Saranno altresì fornite alle RSA/RSU informazioni sulla presenza del personale “stagista" e fatta visionare copia della convenzione stipulata con l’Ente proponente.
Le OO.SS. dichiarano la propria consapevolezza sulla riservatezza dei dati finiti dall’Azienda e pertanto si impegnano a non divulgarli.
Allo scopo di prevenire o comporre, attraverso uno sforzo comune di dialogo, i momenti di conflitto potenziale o in atto a livello di unità operativa, si conviene di strutturare le relazioni sindacali a livello di Punto Vendita, secondo le seguenti modalità e procedure: di norma, incontro trimestrale in concomitanza con la consegna dei dati, ovvero in altra data su richiesta di una delle parti.
Le parti si impegnano a non assumere iniziative unilaterali senza il preventivo confronto, in caso di conflitto in atto, non dovuto all'adozione di autonome decisioni di una delle parti, ove non sia possibile raggiungere a livello locale una soluzione, verranno attivate le strutture sindacali territoriali e la Direzione Risorse Umane per un approfondimento sul tema.
Salvo situazioni di forza maggiore, l'incontro tra RSU/OO.SS. Territoriali/Direzione Risorse Umane/Direzione locale dovrà avvenire entro 5 giorni dalla convocazione scritta (Mail o fax o raccomandata a mano). Durante questo periodo e fino ad incontro avvenuto, resteranno sospese le iniziative unilaterali.
Ad incontro avvenuto, nel caso che non sia stato possibile raggiungere una soluzione concordata, ove le parti non ritengano di deferire il problema a livello di Segreterie Nazionali/Direzione Risorse Umane, ciascuna parte riprenderà libertà di comportamento.

II. Commissioni
Vengono previste le Commissioni Paritetiche di seguito indicate, composte ciascuna da 3 membri di parte sindacale (1 per sigla) facenti parte delle RSU/RSA e 3 di parte aziendale:
• Commissione Azioni Positive
• Commissione Formazione
• Commissione Sicurezza
La finalità di tali Commissioni è quella in generale di effettuare un costante monitoraggio ed analisi sugli andamenti delle tematiche di rispettiva competenza e di formulare proposte di sviluppo positivo delle stesse da sottoporre al tavolo nazionale favorendone la diffusione.
La Commissione Azioni Positive avrà il compito di proporre iniziative e soluzioni volte a promuovere azioni di inclusione e valorizzazione delle diversità, anche nell’ambito dell'omonimo progetto aziendale denominato Inclusion e Diversity, di monitorare le azioni del progetto Active Ageing promosso dall’Azienda, finalizzato a supportare l’attività e le potenzialità dei collaboratori over 55. Entro il mese di maggio 2016 la Commissione procederà all’individuazione delle modalità per applicare l’estensione di benefici e tutele alle coppie di fatto.
La Commissione Formazione, avrà il compito di contribuire alla definizione degli indirizzi formativi e dei contenuti della formazione, raccogliendo le istanze dei Punti Vendita utili a formulare progetti formativi per i quali l'Azienda potrà avvalersi dei finanziamenti dei fondi Europei e Nazionali per la formazione. In quest’ambito la Commissione sarà parte attiva nell'iter necessario all'approvazione degli Enti di controllo della formazione finanziata e curerà inoltre l'informazione in merito ai progetti a livello di unità produttiva. Nell’ambito dei progetti formativi, confermando la centralità dei collaboratori, la commissione valuterà progetti specifici utili a costruire percorsi di approfondimento s tematiche commerciali e professionali in linea con l'organizzazione del lavoro dei punti vendita e dei nuovi modelli organizzativi.
A tal fine saranno altresì valutate proposte da parte della Commissione coerenti con i progetti aziendali in atto.
La Commissione Sicurezza avrà il compito di formulare proposte e istanze al fine di dare ulteriore impulso all'attività aziendale sui temi legati a Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro e sul tema della prevenzione dello Stress da lavoro correlato così come previsto dal Verbale di Incontro del 28 Settembre 2011.
I dati inerenti al conseguimento del Premio Soddisfazione Cliente, precedentemente in capo alla Commissione medesima, verranno inviati alle Segretarie Nazionali ed alle RSU/RSA trimestralmente per consentire un costante monitoraggio degli indici stessi. Le Parti stabiliscono che nella composizione del Pulse team sarà prevista la presenza di un componente della rappresentanza sindacale.
Resta inteso che interventi su l’organizzazione del lavoro e funzionamento del punto vendita, come da prassi, dovranno prevedere ii confronto con le OOSS.
I tempi necessari al funzionamento delle Commissioni rientrano in un Monte Ore annuo a totale azienda appositamente dedicato pari ad massimo di 425 ore (totale azienda). Eventuali fabbisogni ulteriori saranno attinti dal monte ore sindacale di spettanza dei rispettivi Punti Vendita. Restano a carico della Società unicamente le spese di viaggio e soggiorno nell’ambito di quanto previsto dalla procedura aziendale n° 27 in tema di trasferte.

III. Organismo Bilaterale
L’Organismo Bilaterale è composto per la parte sindacale da 18 componenti (RSU /RSA) oltre alle Segretarie Nazionali, e per la parte aziendale da HRD, HRM ed HRBP ; esso costituisce l’organo tecnico deputato agli incontri informativi semestrali (primavera e autunno). In occasione del primo incontro l’Azienda fornirà alle OOSS copia dei bilanci delle Società. Alle riunioni della Direzionale Aziendale con l'Organismo Bilaterale, potranno partecipare, previo accordo tra le parti, i Membri delle Commissioni ove la loro presenza sia funzionale all’approfondimento di tematiche, previste dall’ordine del giorno della riunione medesima, di competenza delle Commissioni stesse.
I tempi necessari al funzionamento dell'Organismo Bilaterale rientrano in un Monte Ore annuo a totale azienda appositamente dedicato pari ad un numero massimo di 325 ore. Eventuali fabbisogni ulteriori di ore saranno attinti dal monte ore sindacale dei rispettivi Punti Vendita. Restano a carico della Società unicamente le spese di viaggio e soggiorno nell’ambito di quanto previsto dalia vigente normativa trasferte (procedura n° 27).

IV. Diritti Sindacali
Assemblee Sindacali
Sono riconosciute 12 ore ciascun punto vendita.
Permessi Sindacali […]

VI. Dispositivi per RSU
Nei punti vendita, nello spazio messo a disposizione delle RSA/RSU per la loro attività, è prevista la disponibilità di un computer da tavolo, collegato ad una stampante ed abilitazione alla posta elettronica, oltre ad una linea telefonica abilitata alle chiamate vocali esterne.

4. Nuove aperture (punti vendita e depositi)
In caso di nuove aperture l’Azienda procederà ad un incontro con le Organizzazioni Territoriali per fornire le informazioni inerenti gli organici e la organizzazione del nuovo punto vendita.
[…]

5. Delivery
La Delivery rappresenta uno dei principali assetti per lo sviluppo del fatturato dei punti vendita Metro.
La specificità della attività richiede una organizzazione del lavoro idonea a supportare le varie fasi di ricezione ordine, elaborazione dello stesso, preparazione e spedizione della merce rendendo necessaria una fascia oraria di presenza del personale dedicato più ampia di quella prevista per l’attività ordinaria di punto vendita.

6. Disciplina del rapporto di lavoro
I. Mercato del lavoro

L’Azienda conferma che, in applicazione della normativa vigente, il contratto a tempo indeterminato ed il contratto di apprendistato rappresentano le tipologie contrattuali privilegiate nell’inserimento del personale
In particolare per il contratto di apprendistato alla metà del percorso sarà previsto un momento di verifica (con successiva comunicazione scritta all’interessato) che potrà portare l’apprendista ad un’accelerazione del percorso di carriera.
Le parti convengono che l’inserimento degli apprendisti per il raggiungimento della qualifica di addetti alle operazioni ausiliarie alla vendita avverrà nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti.
Agli apprendisti saranno applicati i trattamenti retributivi e normativi previsti dalle normative vigenti a livello nazionale, nonché dal presente Accordo.
[…]

II. Contratti a termine
Ai lavoratori a tempo determinato assunti in sostituzione di lavoratori con contratto a tempo indeterminato, verranno corrisposti i trattamenti retributivi e normativi aziendali ad eccezione della maggiorazione per il lavoro domenicale che decorrerà dal 25° mese di lavoro anche non consecutivo in azienda.
[…]
Le parti concordano inoltre in caso di utilizzo dei contratti a termine a livello totale azienda in misura superiore al 20% (Contratti a termine + Contratti a termine in somministrazione) di effettuare un confronto a livello nazionale per un’analisi congiunta in merito alle dinamiche connesse a tale evoluzione.

III. Part time
Le parti concordano che l'utilizzazione del part-time è funzionale ad un’efficace organizzazione del lavoro. […]

7. Svolgimento del rapporto di lavoro
I. Orario di lavoro

Le parti convengono che per tutti i lavoratori Metro Italia Cash and Carry assunti in data successiva al 01 febbraio 2016 l’orario di lavoro applicato sarà a regime di 38 ore settimanali di lavoro effettivo (40 ore per i primi 12 mesi e 39 ore per i successivi 12 mesi) e l’eventuale fruizione del pasto avverrà fuori dell’orario di lavoro.
Per tutti gli assunti sino al 01 febbraio 2016 si conviene l’applicazione dei trattamenti previsti nel punto vendita di assunzione in materia di orario di lavoro.
Si definisce altresì che per i punti vendita con forte connotazione stagionale si procederà, attraverso confronti finalizzati ad intese a livello territoriale, alla definizione di diverse modalità di organizzazione del lavoro rispondenti a picchi e flessi delle vendite.
a) Punti Vendita di Cinisello, Cesano, Castellanza, Torino, Roma Laurentina, Roma La Rustica, Firenze, San Donato, Genova, Bari, Roma Aurelia, Bolzano, Moncalieri, Verona e Bologna
Fermo restando il contenuto dei contratti individuali e/o l’articolazione oraria applicata, per tutti i lavoratori con contratto a tempo pieno impegnati in vendita (esclusi Segreteria, Ufficio personale, Cassa Centrale, Promozione clienti) assunti in data precedente al 01 febbraio 2016 l’orario settimanale di lavoro continuerà ad essere di 36 ore su sei giorni -lavorativi.
[…]
Gli impiegati non appartenenti all’area di vendita godranno, nell’ambito della pausa per la consumazione del pasto, di 15 minuti giornalieri retribuiti.
Nei Punti Vendita coinvolti dall'applicazione dei contratti di solidarietà opereranno invece le condizioni previste negli accordi specificatamente sottoscritti a tale riguardo fino alla loro scadenza.
b) Punti Vendita di Brescia, Pisa, Catania, Parma, Pescara, Cagliari, Modena, Udine, Pozzuoli, Lecce, Padova e Salerno
Per tutti i lavoratori assunti in data precedente al 01 febbraio 2016 l’orario settimanale di lavoro per i lavoratori a tempo pieno viene fissato in 37 ore e 45 minuti su sei giorni lavorativi. Il pagamento delle maggiorazioni straordinarie conseguentemente decorre dal superamento dell’orario settimanale ridotto come sopra indicato.
[…]
le parti convengono sulla circostanza che in ragione delle modifiche intervenute nel corso degli anni nell’articolazione e durata dell’orario settimanale eventuali diverse soluzioni dovranno avere caratteristiche tali da rispettare pienamente le norme di legge e di contratto.

Gestione Pausa
In relazione al D.Lgs. 66/2003 le Parti confermano che la fruizione della pausa “caffè", per il tempo strettamente necessario, vincolata ad una prestazione ordinaria giornaliera continuativa superiore alle 4 ore, e la retribuzione della stessa secondo la prassi aziendale in atto in tutti i Punti Vendita, conformemente all’art. 8 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

II. Lavoro Straordinario, supplementare, notturno e banca delle ore
Si riconferma che per ore straordinarie e supplementari si intendono le ore prestate, successivamente al completamento delle ore previste dall’orario di lavoro individuale […]
Ai lavoratori operanti strutturalmente in orario notturno sarà riconosciuto un diritto di priorità nel passaggio al lavoro diurno, in caso di nuove assunzioni per mansioni fungibili, dopo almeno 4 anni di svolgimento della prestazione notturna, previa valutazione delle competenze professionali.
Per quanto riguarda la Banca delle ore in sostituzione del compenso del lavoro straordinario / supplementare, ai lavoratori che ne faranno esplicita e formale richiesta con valenza annuale (12 mesi), le ore di prestazione eccedenti quelle effettive secondo l’orario programmato, saranno accantonate su un conto individuate che potrà essere speso entro il 31 dicembre dell’anno successivo sotto forma di corrispondente tempo libero. Al lavoratore sarà data la possibilità di fruire dei permessi della Banca delle Ore nell’arco di tre anni da utilizzare su blocchi giornalieri nel periodo di minore attività, coincidente normalmente con il primo quadrimestre di ogni anno (Gennaio - Aprile). Nel caso di richiesta di periodi di durata superiore al mese (c.d. sabbatici), questi saranno da programmare con un anticipo di almeno un anno. Verrà consentito a chi desidera fruire della Banca delle Ore di optare per il pagamento della maggiorazione delle ore straordinarie / Supplementari oppure di accantonare sul contatore l’equivalente in ore della maggiorazione stessa.

III. Riposo settimanale, festività, permessi retribuiti e ferie
Continua a valere il principio secondo cui tutti i recuperi devono essere pianificati ed effettuati nel rispetto delle leggi e dei contratti al momento in cui si prevede la prestazione domenicale.
[…]

V. Lavoro Domenicale
L’azienda conferma che le aperture domenicali sono strategiche al fine dell’incremento della quota di mercato e della necessaria competitività.
La nuova regolamentazione delle aperture domenicali ha profondamente cambiato il contesto di mercato e lo scenario competitivo dell’ultimo periodo, rendendo indispensabile la garanzia del presidio dei Punti Vendita nella giornata della Domenica.
Le parti d’altro canto, consapevoli del disagio connesso all’effettuazione delle prestazioni lavorative domenicali, confermano con il presente accordo l’attuazione di norme volte alla migliore distribuzione delle presenze, coinvolgendo la più ampia platea di lavoratori possibile ai fine di una migliore conciliazione della vita personale e lavorativa.
Le parti concordano pertanto di effettuare entro la fine del mese di settembre a livello di singolo punto vendita, un confronto sul tema dell’organizzazione del lavoro e sulla consistenza e distribuzione delle presenze effettive dei lavoratori necessarie a garantire presidi organizzati tali da assicurare un servizio al cliente in linea con gli standard Metro.
A seguito del confronto verrà ufficializzato il Calendario delle presenze domenicali e le conseguenti necessità in termini di presidio.
Nel periodo ottobre - novembre di ciascun anno le parti (Direzione di Punto Vendita e RSU/RSA ) si attiveranno al fine di raccogliere le disponibilità individuali impegnandosi, nel rispetto dei vincoli contrattuali, a ricercare la più ampia ed equa partecipazione tra i1 lavoratori del Punto Vendita. Saranno a tal fine prese in considerazione le eventuali disponibilità di tutti i lavoratori del punto vendita nel rispetto delle fungibilità e delle competenze richieste.
Non saranno tenuti ad assicurare la prestazione domenicale i lavoratori rientranti nei casi sotto elencati:
- Madri o padri affidatari di bambini di età fino al compimento del 6° anno;
- I lavoratori che assistono portatori di handicap conviventi o persone non autosufficienti titolari di assegno di accompagnamento, conviventi
- I lavoratori portatori di Handicap
Nel caso in cui il numero delle disponibilità individuali al lavoro domenicale, espresse da tutti i lavoratori ivi compresi lavoratori part-time, non fosse sufficiente a garantire la copertura dei presidi di cui sopra, verrà attivata la procedura per il coinvolgimento delle strutture sindacali Territoriali e Nazionali. Resta comunque inteso che, ove entro il 10 di dicembre di ogni anno, la pianificazione delle presenze risultasse ciononostante ancora incompleta, l'Azienda agirà secondo quanto previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti in materia.
Viene definito che il numero medio delle presenze necessarie alla copertura dei presidi nei punti vendita di cui al punto 7 lettere a) e b) del presente accordo è pari a 12 prestazioni per anno, mentre per tutti gli altri Punti Vendita varierà in funzione delle località/stagionalità e degli orari di apertura. Viene confermato che, laddove la pianificazione per singola domenica esprimesse disponibilità individuali eccedenti l'effettivo fabbisogno, coerentemente coi ruoli e le competenze necessarie, si potrà definire per singolo lavoratore un numero di domeniche inferiore.
[…]

VII. Indennità Cella Frigorifera
L’Indennità Cella Frigorifera verrà riconosciuta al personale che lavora nei Reparti Macelleria (con gestione rifornimento prodotto surgelato), Pescheria, Surgelati e Delivery (laddove presente la Cella Delivery). Tale indennità verrà erogata "a giornata”. La voce è stata interpretata in modo estensivo intendendo per “giornata” le 4 ore di un pt. La voce sarà prevista anche per i contratti a termine abitualmente impiegati nei reparti interessati.

VIII. Mensa
[…]
Viene mantenuto il diritto di accedere alla tavola calda aziendale per consumare il pasto, fuori dagli orari di lavoro; il servizio mensa sarà erogato indicativamente dalle 11.00 alle 14.30 o secondo i diversi orari concordati per Punto vendita, i turni di servizio devono consentire la fruizione della mensa fuori dell’orario di lavoro in coda o in testa; se ciò non fosse possibile all'interno dell’orario di lavoro con intervallo non retribuito di 30’. Per quanto riguarda invece il servizio serale, esso sarà erogato dove ancora previsto indicativamente tra le ore 19,00 e le ore 21,00 ferma restando una adeguata copertura del servizio al cliente. Per chi termina il turno alle ore 20 in linea di massima tra le ore 20 e le 20,30 mentre per chi termina il turno dopo le 20 tra le ore 19 e le 21, a fronte di una anticipazione di mezz'ora della prestazione lavorativa ad inizio turno I lavoratori interessati potranno optare per un orario continuato senza l’anticipazione della mezz’ora ed il conseguente utilizzo della tavola calda sottoscrivendo apposita dichiarazione con validità semestrale.

11. Varie
I. Pari opportunità

Nel pieno rispetto del divieto di ogni forma di discriminazione e nel confermare la piena parità nell’opportunità di progressione di carriera e nella valutazione dei talenti, l’Azienda continuerà ad operare tenendo conto, nella sua politica di assunzione, di collocamento all’interno della propria organizzazione e dì sviluppo formazione ed aggiornamento professionale, del principio di pari opportunità. Verso tali obiettivi saranno orientate le proposte della Commissione azioni positive Nel corso degli incontri annuali previsti al punto I "Diritti di Informazione” verranno fornite informazioni sulla suddivisione dei dipendenti in uomini e donne, articolati per livello di inquadramento.

II. Terziarizzazioni
Le parti convengono che il ricorso a forme di terziarizzazione avverrà nel rispetto delle normative vigenti e previo confronto con le Organizzazioni sindacali. Nel caso di interventi organizzativi riguardanti i punti vendita, l’Azienda fornirà preventivamente alle RSU e alle OOSS territoriali informazioni relative al progetto. L’Azienda si impegna a dare puntuale informazione preventiva su tutte le problematiche organizzative relative al personale ed anche all’utilizzo di imprese esterne. I contratti di appalto saranno stipulati nel rispetto di leggi e contratti, con imprese in regola con licenze ed autorizzazioni richieste per l’esercizio dell’attività, con l’impegno all’applicazione del CCNL della categoria di riferimento ed alla garanzia del rispetto delle norme del D.Lgs 81/2008. Nel caso di ricorso a cooperative l’Azienda inserirà nel Capitolato d'Appalto l’obbligo dell’applicazione del CCNL della categoria di riferimento e nel caso di operatori in qualità di soci il rispetto della normativa vigente.
Ferma restando l’assunzione di responsabilità solidale della Società nell'ambito di quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di appalti, l'Azienda dichiara che renderà noti i capitoli di appalto alle RSU/RSA e conferma che nella definizione dei nuovi contratti verrà stabilito il divieto del ricorso al subappalto.
L’attività dei merchandiser rientra nella regolamentazione di cui sopra.

III. Ambito di applicazione
Il presente contratto si applicherà a tutti i punti vendita Metro Italia Cash and Carry spa presenti e futuri.

IV. Metro Dolomiti spa
Le parti confermano l’estensione prevista ai Punti Vendita di Metro Dolomiti spa dei seguenti istituti normativi già previsti dal CIA di Metro Italia Cash and Carry spa:
• Agibilità sindacali
• Incontri informativi periodici
• Permessi Sindacali nella misura di 2,5 ore pro-capite
• Diritto allo studio
• Aspettative
• Maternità/Paternità
• Missioni e Trasferte
• Integrazione trattamento malattia ed infortunio
[…]