Categoria: 2016
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Tipologia: CIA
Data firma: 21 gennaio 2016
Validità: 01.11.2015 - 01.11.2018
Parti: Ikea e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs, RSA/RSU
Settori: Commercio, Grande distribuzione, Ikea
Fonte: filcams.cgil.it

Sommario:

Premessa
I. Validità e sfera di applicazione
1. Ambito d’applicazione
2. Decorrenza e durata
II. Sistema relazioni sindacali
3. Livello aziendale-OO.SS. Nazionali stipulanti il presente Contratto
4. Stages
5. Livello di Unità Organizzativa - RSU/RSA-OO.SS. stipulanti il presente Contratto competenti a livello Territoriale
III. Welfare
6. Progetti di conciliazione
7. Coppie di fatte
8. Aspettativa Post Maternità
9. Ricollocazione a seguito di aspettative/congedi
10. Malattia del bambino
11. Assistenza e cura dei figli sino a 12 anni di età
12. Malattia
13. Visite mediche specialistiche e diagnostiche per Lavoratori Part Time
14. Infortunio
15. Nascita del figlio
16. Nascita del nipote
17. Aspettativa per stalking e maltrattamenti familiari
18. Congedo non retribuito per gravi motivi familiari
19. Agevolazioni per Lavoratori/trici stranieri
20. Anticipi Trattamento Fine Rapporto
21. Sistema di convenzioni
IV. Tutela dignità di donne e uomini
V. Organizzazione del lavoro
VI. Livelli di inquadramento professionale

22. Addetto vendite cucine, mobili ufficio, consulente d'arredo
23. Coordinatrice casse - 1ª cassiera
24. Specialista angolo occasioni
25. Specialista back-office del Servizio Clienti
26. Evoluzione delle Professionalità
VII. Lavoro domenicale e festivo
27. Maggiorazioni domenicali, natalizie e festive
28. Maggiorazioni Domenicali
29. Maggiorazioni Domenicali Natalizie
30. Maggiorazioni festive
VIII. Part time
31. Durata minima della prestazione Part Time
32. Part Time Annuo (“Ciclico”)
34. Clausole flessibili ed elastiche
IX. T.I.M.E. (Trovare Insieme il Miglior Equilibrio)
35. Definizione
X. FORMAZIONE
36. Formazione continua For.Te.
37. Aggiornamento continuo “on the job”
XI. Stabilizzazione rapporti di lavoro
38. Diritto di precedenza - contratti a termine
XII. Premio di partecipazione
39. Processo definizione obiettivi
40. Livello di raggiungimento degli obiettivi
41. Entità PdP
42. Erogazione PdP
43. Correttivi equitativi
44. Comunicazione - Coinvolgimento
XIII. Ex premio aziendale
XIV. Diritti sindacali

45. Tutela della Salute e della Sicurezza nei Luoghi di Lavoro
46. Prevenzione
47. Rappresentanti per l’Italia nel Comitato Aziendale Europeo
48. Componenti RSU-RSA
49. Permessi per l'espletamento del mandato RSU/RSA
50. Superamento monte ore annuo permessi sindacali retribuiti
51. Utilizzo permessi sindacali
52. Coordinamento Nazionale Aziendale
53. Locale per RSA - RSU
XV. Appalti
XVI. Ampliamento o ricollocazione delle unità organizzative
XVII. Nuove unità organizzative

Nota a verbale
Allegato 1. Statistiche del personale
Allegato 2. Regole comuni T.I.M.E.

Contratto Integrativo Aziendale

Bologna, 21 gennaio 2016, Contratto Integrativo Aziendale stipulato tra Ikea Italia Retail srl (di seguito Ikea) […] e le Organizzazioni Sindacali Nazionali, rappresentate da […] Filcams/Cgil, […] Fisascat/Cisl, […] Uiltucs, con la presenza dei Rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali competenti a livello territoriale e delle RSU/RSA delle U.O. Ikea componenti il Coordinamento Aziendale Nazionale (di seguito “Rappresentanti dei Lavoratori”);
a seguito della presentazione, in data 18.12.2014, da parte delle OO.SS. di cui sopra ad Ikea, della piattaforma per il rinnovo del Contratto Integrativo Aziendale, che è stata oggetto di lungo e approfondito confronto tra te Parti;
ed anche in considerazione:
• del fatto che Ikea è un Gruppo Internazionale che conta più di 300 punti vendita in 38 Paesi, e che in Italia è presente da oltre 25 anni con 21 punti vendita, il primo aperto a Milano nei 1989, il più recente a Pisa nel 2014.
• dell'attuale scenario economico e dell'evoluzione della concorrenza, elementi che hanno determinato l'esigenza aziendale di limitare il costo del lavoro e di ricontrattare alcuni istituti al fine di garantire la sostenibilità economica dei business in Italia;
• del fatto che Ikea comunicava unilateralmente la disdetta al fine di evitare ii rinnovo automatico del suddetto accordo;
• del mercato del lavoro esterno, della dimensione e composizione della popolazione aziendale, che oggi conta circa 6,400 collaboratori in 23 sedi in tutta Italia, ed è rappresentata per ii 60% da donne (che ricoprono il 42% dei ruoli manageriali), per il 45% da giovani con età compresa tra i 25 e 34 anni, molti dei quali part-time, e negli ultimi 4 anni ha registrato un aumento del 8% dei co-worker con più di 45 anni;
• dell'importanza del livello di servizio e della necessità di migliorare l'esperienza di acquisto dei Clienti, obiettivo possibile grazie a collaboratori Ikea capaci di esprimere la loro professionalità (competenza, disponibilità e motivazione), costantemente accresciuta grazie ad iniziative formative e soluzioni che consentano di coniugare il tempo-lavoro ed il tempo-vita dei medesimi;
sono state concordate le modifiche/integrazioni, contenute nel verbale d'incontro sottoscritto il 28.10.2015, qui da intendersi integralmente richiamato, da apportare al Contratto Integrativo Aziendale del 2.8.2011 come successivamente modificato il 2.8.2012, non più in vigore e superato integralmente dal presente accordo, per realizzare il presente “testo unico”, redatto congiuntamente nella forma adatta a mantenere l'organicità del CI., in cui confluiscono le intese raggiunte per la generalità dei Lavoratori/trici Ikea, sul piano dei diritti, degli orari di lavoro, dello sviluppo della professionalità (anche attraverso la formazione), della stabilità dell'occupazione, del salario, realizzando un corretto equilibrio tra le esigenze dei Lavoratori/trici e quelle dell'Azienda, rafforzando il clima sereno e costruttivo, nel rispetto delle distinte prerogative, e valorizzando il ruolo prepositivo delle RSU/RSA nel confronto a livello dei singoli Negozi.

I. Validità e sfera di applicazione
1. Ambito d’applicazione

Il presente Contratto Integrativo Aziendale si applica in tutti i Negozi/Unità Organizzative Ikea (di seguito U.O.) del territorio nazionale ed ai Service Office.
Le Parti si danno atto che il presente contratto, nel realizzare maggiori benefici per i Lavoratori/trici, è globalmente migliorativo del CCNL e sostituisce ed assorbe, pertanto ad ogni effetto, tutti i precedenti Contratti Integrativi Aziendali e/o accordi nazionali, non più in vigore e di nessun effetto fra le parti, come pure le norme degli Accordi Sindacali a livello di UU.OO. riferentisi alle medesime materie e istituti (identificati dal titolo e/o dal contenuto dei capitoli) disciplinate dai presente contratto; sono fatte salve eventuali eccezioni espressamente indicate nel presente contratto.
Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia e di CCNL.

II. Sistema relazioni sindacali
Fermo restante quanto previsto in materia dal CCNL, si concorda che il sistema di relazioni sindacali sia articolato su due distinti livelli - aziendale e di U.O. - e che le materie di competenza di ciascun livello siano quelle indicate dai successivi artt. “Livello aziendale-OO.SS. Nazionali stipulanti li presente Contratto” e ''Livello di Unità Organizzativa-RSU/RSA-OO.SS. stipulanti il presente Contratto competenti a livello Territoriale”, tenuto conto anche di quanto contenuto nella Direttiva comunitaria 2002/14/06 (“quadro generale relativo all'Informazione e alla consultazione dei Lavoratori”):
• per informazione deve intendersi la trasmissione di dati inerenti l'azienda, da parte del datore di lavoro, ai rappresentanti dei lavoratori per consentire loro di prendere conoscenza di ogni questione trattata e di esaminarla; deve avvenire secondo modalità che consentono ai rappresentanti dei lavoratori di procedere a un esame adeguato della stessa e di preparare, se del caso, la consultazione;
• per consultazione o confronto finalizzato alla definizione di intese, si intende lo scambio di opinioni e l'instaurazione di un dialogo tra i rappresentanti dei Lavoratori e il datore di lavoro; deve assicurare che la scelta del momento, le modalità e il contenuto siano appropriati; deve avvenire in modo tale da permettere ai rappresentanti dei Lavoratori di avere un incontro con il datore di lavoro e d'ottenere una risposta motivata ai loro eventuale parere; e, infine, di consentire di ricercare un eventuale accordo sulle decisioni che dipendono dal potere di direzione del datore di lavoro;
definizioni che vengono adottate per l'interpretazione “autentica” della terminologia impiegata nel presente Contratto, con particolare riguardo a questo Capitolo.
Le Parti sviluppano il Sistema di Relazioni Sindacali nell'ottica di rapporti sempre maggiormente costruttivi, improntati a principi di buona fede e correttezza, in funzione dello specifico interesse di protezione e di affidamento di ciascuna Parte nei confronti dell'altra.
La buona fede si qualifica come “lealtà di comportamento” in ogni fase interpretativa ed applicativa degli accordi stipulati, siano essi riferibili al sistema di conoscenza, di consultazione, di contrattazione, di controllo attivo, di regolazione e di tutela.
Si richiamano i seguenti canoni di comportamento;
a) necessità per le Parti di compimento di tutti quegli atti che, anche se non specificamente compresi nell'obbligo principale di comportamento (individuato dagli accordi sottoscritti), appaiono strumentalmente indispensabili per l'attuazione degli Accordi stipulati;
b) necessità per le Parti del rispetto dello scopo cui tende ciascuno Accordo;
c) necessità per ciascuna delle Parti di una cooperazione reciproca affinché l'attuazione delle Relazioni e degli Accordi si svolga il più agevolmente possibile e nel modo più vantaggioso per entrambe.

3. Livello aziendale-OO.SS. Nazionali stipulanti il presente Contratto
a) Informazione preventiva su:
• investimenti per nuovi insediamenti, acquisizioni ed eventuali diversificazioni di mercato;
• investimenti per innovazioni tecnologiche;
• obiettivi di natura economica;
• progetti ed investimenti in tema di formazione professionale;
• programmi che comportino processi rilevanti di riorganizzazione, esternalizzazione, appalti, ristrutturazione, terziarizzazione, e di innovazione tecnologica che investono l'assetto aziendale nel suo complesso o nuovi insediamenti territoriali; informazioni anche orientate al raggiungimento d'eventuali intese nel rispetto della piena autonomia delle Parti.
• e confronto su programmi di trasferimenti da una U.O, all'altra, motivati dall'esigenza di riequilibrare gli organici (ovvero personale eccedente il fabbisogno in una U.O. e corrispondente bisogno di personale in altra), che non possano essere realizzati soie su base volontaria.
b) Informazione “a consuntivo” su:
[…]
• risultati delle iniziative formative;
• livelli occupazionali, con dati disaggregati in ordine alle tipologie di impiego, professionalità, sesso, età, inquadramenti; dati che saranno resi disponibili, a richiesta delle OO.SS Nazionali stipulanti il presente Contratto, per l'intera Azienda con le modalità indicate nella tabella All. 1;
• andamento del lavoro straordinario e supplementare.
c) Contrattazione:
• premio di partecipazione (struttura, obiettivi, parametri, remunerazione);
• tutte le materie trattate nel contratto integrativo;
L'esperienza non solo recente ha evidenziato l'esigenza di dotare/implementare il Sistema di Relazioni Sindacali di strumenti operativi per favorire la concreta applicazione degli Accordi Aziendali stipulati ma, soprattutto, in grado di permeare le relazioni sindacali a tutti i livelli con i principi di buona fede e correttezza.
Con queste finalità potranno essere realizzate, al Livello Nazionale, azioni di monitoraggio e orientamento gestite di concerto tra OO.SS. Nazionali stipulanti il CIA e Direzione aziendale (di seguito le Parti), con ruoli complementari per “comporre” eventuali conflittualità derivanti dall'applicazione di quanto pattuito.
Queste azioni, attivate da una delle Parti per iniziativa propria o su istanza del proprio corrispondente Livello territoriale, saranno - se del caso - realizzate con la partecipazione attiva del Livello coinvolto, e saranno finalizzate - ad esempio - all'Interpretazione autentica delle norme previste dal CIA ed alla conseguente coerente applicazione delle stesse, a dirimere controversie di natura relazionale e/o gestionale delle pattuizioni concordate, promuovere/indurre atteggiamenti e comportamenti costruttivi nella gestione del “confronto sindacale”, ecc.; in estrema sintesi “far funzionare il sistema” rendendo applicabili gli istituti contrattuali disciplinati dal CIA.

4. Stages
Ikea individua nell'istituto dello stage uno strumento utile ad offrire la possibilità alle persone (in prevalenza giovani) di acquisire competenze specifiche, attraverso compiute esperienze formative, il cui andamento viene sistematicamente monitorato. Trattamenti adeguati, riservati ai soggetti che svolgono periodi di stage in azienda, per i quali non sono previsti sovvenzioni/rimborsi già definiti dall'Ente promotore esterno, sono regolati da policy aziendale. Durante l'incontro a livello aziendale, di cui all'art. precedente, verranno comunicate le variazioni che dovessero essere apportate alla predetta policy.

5. Livello di Unità Organizzativa - RSU/RSA-OO.SS. stipulanti il presente Contratto competenti a livello Territoriale
a) Informazione preventiva:
* investimenti;
* livelli occupazionali previsti;
* impiego delle tipologie di contratti d'assunzione contemplate nel CCNL. A tale riguardo l'Azienda ribadisce la volontà di perseguire la stabilità dell'occupazione, privilegiando, compatibilmente con le esigenze aziendali, rapporti di impiego diretti;
* andamento relativo a produttività e redditività;
* programmi che comportino processi rilevanti di riorganizzazione, esternalizzazione o re-internalizzazione, appalti, ristrutturazione, terziarizzazione, e di innovazione tecnologica che investono bassetto dell'Unità Organizzativa o un nuovo insediamento territoriale; informazioni anche orientate al raggiungimento d'eventuali intese nel rispetto della piena autonomia delle Parti.
b) Informazione preventiva e confronto finalizzato, ad intese su:
* obiettivi economici di U.O, così come indicato alla voce “Premio di Partecipazione”;
* formazione (progetti e obiettivi);
* proposte locali formulate, dalle RSU/RSA-OO.SS. stipulanti il presente Contratto competenti a livello Territoriale, così come previsto dal successivo capitolo Progetti di Conciliazione;
* tutela della salute e della sicurezza dei Lavoratori;
* organizzazione del lavoro, turni e nastri orari, utilizzo degli impianti.
c) Informazione a consuntivo su:
[…]
* livelli occupazionali, con dati disaggregati in ordine alle tipologie di impiego, professionalità, sesso, età, inquadramenti; dati che saranno resi disponibili a richiesta delle RSU/RSA per l'U.O. di competenza e con le modalità indicate nella tabella All. 1;
* andamento, secondo quanto indicato nella tabella All. 1, del lavoro straordinario e supplementare, compreso quello dei tempi determinati, supportato da illustrazione esplicativa, che ne favorisca la valutazione di congruità, relativa a ciascun F.Y., con l'indicazione dei fenomeni che maggiormente ne hanno influenzato il trend.
d) Contrattazione su:
* Premio di Partecipazione limitatamente alla parte demandata all'U.O. dal presente contratto.

III. Welfare
8. Aspettativa Post Maternità

Al fine di agevolare le Lavoratrici madri ed i Lavoratori padri, che terminato il periodo di congedo parentale complessivamente spettante, per motivi personali si trovino in difficoltà a riprendere il lavoro, è previsto un periodo di aspettativa non retribuita di 12 mesi.
Laddove entrambi i genitori siano dipendenti di Ikea, l'aspettativa spettante sarà complessivamente di 12 mesi.
Tale aspettativa potrà essere frazionata in non più di due periodi, da fruire entro il compimento dei 2 anni di età del bambino, salvo per i casi di adozione per i quali non si applica questo limite di età.

9. Ricollocazione a seguito di aspettative/congedi
A seguito dell'aspettativa facoltativa e dei periodi di congedo di cui agli art. 4-5-6 della L. 53 dell'8 marzo 2000, il Lavoratore/la Lavoratrice sarà ricollocato/a nella Posizione di lavoro che ricopriva al momento della richiesta dell'astensione o del congedo, o comunque a svolgere mansioni equivalenti. Laddove siano intervenuti cambiamenti tecnologici e/o legati all'organizzazione del lavoro, si conviene che Ikea attivi un percorso formativo, anche in riferimento all'art. 9 L. 53/2000, per il reinserimento nella posizione per le Lavoratrici/Lavoratori che rientrano in azienda, il programma di formazione si articolerà in un lasso di tempo di tre mesi.

12. Malattia
[…]
A fronte del protrarsi dell’assenza dal lavoro, a causa di una delle patologie gravi e continuative indicate dal CCNL, che comportino terapie salvavita periodicamente documentate da specialisti del Servizio Sanitario Nazionale (come da CCNL), il Lavoratore/trice potrà fruire, previa richiesta scritta, di un periodo di aspettativa non retribuita, fino a guarigione clinica e comunque per un massimo di 6 mesi, successivamente alla durata (12 mesi) già prevista dal CCNL.

13. Visite mediche specialistiche e diagnostiche per Lavoratori Part Time
Si conviene che per le visite mediche specialistiche e diagnostiche, per la parte coincidente con l'orario di lavoro individuale, l'Azienda riconosca convenzionalmente e forfettariamente ai Lavoratori/trici con contratto a tempo parziale (indistintamente dall'orario di lavoro contrattuale individuale);
7 ore annue (gennaio-dicembre) di permesso retribuito, a quelli con orario settimanale medio compreso tra le 20 e le 28 ore;
I permessi dovranno essere preventivamente autorizzati dal proprio Responsabile e, successivamente, giustificati con adeguata documentazione.
In caso di mancata consegna della certificazione o di superamento della quantità di permessi annui, le ore fruite saranno detratte dal monte ore di “permessi retribuiti” del CCNL.
[…]
Per i Lavoratori/trici con contratto a tempo parziale con orario di lavoro medio settimanale inferiore alle 20 ore, in considerazione della contenuta quantità di ore lavorative, non si riconoscono i permessi previsti dal presente articolo.

17. Aspettativa per stalking e maltrattamenti familiari
In aggiunta ed a completamento delle tutele introdotte dal D.Lgs. 80/2015 in favore delle donne vittime di violenza di genere, si conviene di riconoscere un congedo non retribuito per i lavoratori che, a prescindere dal sesso, siano oggetto di atti persecutori (cd. stalking) o maltrattamenti familiari. Tale congedo, pari a 6 mesi nell'arco dell'intera vita lavorativa, ed utilizzabile in modo continuativo ovvero frazionato in massimo due periodi di almeno due settimane, dovrà essere richiesto con un preavviso di 7 giorni, a condizione che siano stati interamente fruiti ferie e permessi maturati al momento della presentazione della richiesta scritta. Ai fini della fruizione del presente congedo, le lavoratrici che hanno già fruito del congedo di cui all'art. 24 del D.Lgs. 80/2015 dovranno allegare alla richiesta la debita certificazione da parte dei servizi sociali del comune di residenza, dei centri antiviolenza o delle case rifugio. Negli altri casi, nella richiesta deve essere documentata la sussistenza del motivo del congedo mediante attestazione della querela ovvero certificazione dell'avvio del procedimento penale.
Il periodo di congedo non è computato nell'anzianità di servizio.

IV. Tutela dignità di donne e uomini
Al fine di tutelare la dignità personale delle Lavoratrici e dei Lavoratori, Ikea si adopera per favorire il mantenimento di un ambiente di favore ispirato alla tutela della dignità, della libertà e dell'inviolabilità della persona; improntato al rispetto ed alla reciproca correttezza e nel quale trovi pieno riconoscimento il principio di pari opportunità e di eguale trattamento tra le persone.
Ikea fa quindi propri, in particolare, I principi ispiratori delle Direttive 2002/73/CE del 23 settembre 2002, 2000/78/CE del 27 novembre 2000, 2000/43/CE del 29 giugno 2000 e 54/2006 del 5 luglio 2006, attuate nell'ordinamento italiano dai decreti legislativi 30 maggio 2005, n. 145, 9 luglio 2003, n. 216, 9 luglio 2003, n. 215 e n. 5 del 25 gennaio 2010.
Ikea si uniforma inoltre alle indicazioni ed alle linee - guida della Raccomandazione 92/131/CEE sulla tutela della dignità delle donne e degli uomini sul lavoro,
A tal fine, Ikea ribadisce che le molestie (ovvero “situazione nella quale si verifica un comportamento indesiderato connesso al sasso di una persona avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di tale persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo”) e le molestie sessuali (ovvero “situazione nella quale si verifica un comportamento indesiderato a connotazione sessuale, espresso in forma verbale, non verbale o fisica, avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona, In particolare attraverso la creazione di un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo”) rappresentano comportamenti discriminatori e quindi vietati, Nell'ipotesi in cui si verifichino simili episodi, l'Azienda procederà secondo quanto previsto in materia dal CCNL.

V. Organizzazione del lavoro
L'esperienza organizzativa maturata nelle U.O. ha determinato, in considerazione delle modalità di erogazione del servizio vendita alla clientela e delle condizioni del mercato di riferimento, l'esigenza di orientare al Processi l'organizzazione del lavoro, anche attraverso una sempre più diffusa acquisizione di “competenze di processo”.
In quest'ottica, lo sviluppo dell'efficacia organizzativa è favorito dall'ampliamento dell'insieme delle competenze individuali dei Lavoratori/trici, che si realizza nel rispetto delle norme di prevenzione e tutela della salute dei Lavoratori - Idoneità, attraverso lo svolgimento, da parte dei Lavoratori/trici stessi, oltre che della mansione “prevalente” (quella assegnata prioritariamente ed effettivamente svolta in maniera continuativa e preponderante) anche di altre mansioni di pari livello d'inquadramento (promiscuità di mansioni).
L'arricchimento delle competenze individuali così realizzato, unitamente con la partecipazione ad iniziative formative, permette ai Lavoratori/trici d'operare su ruoli organizzativi diversificati acquisendo maggiore esperienza utile a massimizzare le loro chances di sviluppo professionale e di successo nell'attuale mercato del lavoro.
Il proficuo utilizzo in ciascuna U.O., sia del meccanismo di “mansioni promiscue”, sia dell'Intercambiabilità, sarà oggetto di confronto finalizzato alla realizzazione di intese tra Direzione di Negozio e le RSU/RSA, nelle U.O. ove non si sia già proceduto in tal senso.
Le Parti si danno espressamente atto che l'applicazione, esclusivamente per mansioni/posizioni di lavoro di pari inquadramento contrattuale, dei meccanismi organizzativi di Intercambiabilità e Mansioni Promiscue, non determina variazione del livello d'inquadramento contrattuale previsto. Resta inteso che in tutti i casi in cui fossero interessate mansioni/posizioni di lavoro di differente inquadramento contrattuale verrà riconosciuto quanto previsto dal CCNL e dalla L. 300 - Statuto dei Lavoratori.

VII. Lavoro domenicale e festivo
Ikea effettua l'apertura delle proprie U.O. nelle festività e nelle domeniche.
Al fine di contemperare le esigenze dei consumatori con quelle dei Lavoratori/trici, le Parti convengono che, attraverso la programmazione annuale dell'orario di lavoro (relativa ad ogni F.Y.), le prestazioni lavorative individuali nelle domeniche non superino, per ciascun Lavoratore, le:
* 39 domeniche lavorative annue;
* 10 domeniche lavorative consecutive;
Tali limiti non si applicano ai Lavoratori/trici:
- studenti con contratto Part Time Week End che svolgeranno fa prestazione di lavoro in tutte le domeniche previste dal proprio contratto individuale;
- disponibili a prestazioni lavorative per un maggior numero di domeniche lavorate (ferma restante fa facoltà discrezionale dell'Azienda d'accogliere, in tutto o in parte, tale disponibilità).

IX. T.I.M.E. (Trovare Insieme il Miglior Equilibrio)
35. Definizione:

T.I.M.E. è un innovativo sistema di gestione degli orari di lavoro.
T.I.M.E, consente al Co-Worker di scegliere autonomamente i turni in cui preferisce lavorare, tra quelli individuati dal negozio in base al fabbisogno, sulla base di Regole Comuni che si applicano a tutti i partecipanti, e che consentono di scegliere i propri turni in modo equo e compatibile con le proprie esigenze, nonché di individuare anche i turni alternativi in caso di sovrapposizione.
La partecipazione a T.I.M.E. è volontaria e si realizza attraverso l'adesione individuale e l'accettazione delle Regole Comuni (di cui all'All. 2 al presente contratto).
Le Parti danno atto che T.I.M.E. è un Istituto innovativo, idoneo ad incrementare l'efficienza organizzativa nonché a migliorare la competitività aziendale.

XIV. Diritti sindacali
Per le condizioni di miglior favore, rispetto a quanto previsto dalle vigenti norme di Legge, di Accordi Interconfederali e di CCNL contenute nel presente Capitolo e riconosciute limitatamente alle OO.SS. stipulanti il presente contratto, le Parti hanno convenuto che saranno assorbite sino a concorrenza di eventuali futuri trattamenti previsti da nuove norme di Legge, di Accordi Interconfederali e di CCNL e/o a queste armonizzate,

45. Tutela della Salute e della Sicurezza nei Luoghi di Lavoro
Le parti convengono sulla fondamentale importanza rivestita dalla Prevenzione, Salute e Sicurezza e, come previsto dal D.Lgs. 81/2008, riaffermano (Importanza del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza,
Al fine di favorire la realizzazione di iniziative volte ad implementare il sistema di salute e sicurezza già adottato, sono previste 2 ore annue retribuite di riunione, su questi temi, dei Lavoratori/trici convocate, su istanza congiunta dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, da OO.SS. stipulanti ii presente Contratto competenti territorialmente e dalle RSU/RSA,
Tali riunioni, quando facenti parte di progetti condivisi, si prevede vedano la presenza dei Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
Ogni RLS ha a disposizione, per l'espletamento del mandato (che durerà dalla data di elezione sino alla cessazione dell'incarico di RSU o RSA), un monte ore annuo pari a 40 ore secondo quanto previsto dall'Accordo Interconfederale vigente; tali permessi potranno essere concessi secondo le prassi definite per l’utilizzo dei permessi sindacali.
Nell'ottica di quanto sopra, con l'intento comune di lavorare in un'ottica proattiva e preventiva, promuovendo una cultura che favorisca la sempre più diffusa conoscenza e presa di consapevolezza in materia di sicurezza, a fronte di progetti condivisi, orientati ai principi e finalizzati al raggiungimento degli obiettivi sopra illustrati, hanno altresì a disposizione 8 ore per una riunione l'anno, tenuta congiuntamente dalle OO.SS. Nazionali firmatarie.
Verrà inoltre riconosciuto ai RLS il rimborso a piè di lista delle eventuali spese di viaggio secondo le modalità previste dalia specifica procedura aziendale in essere, ad esclusione della riunioni di cui al comma 5, La scelta dei mezzi di trasporto dovrà sempre avvenire secondo criteri di economicità.
Resta inteso che per ogni altra necessità di regolamentazione della materia si farà espresso riferimento a quanto stabilito dal D.Lgs. 81/2008 e dagli Accordi applicabili.

46. Prevenzione
Ikea si impegna a garantire un ambiente di lavoro sano e sicuro, affinché nessuno possa subire incidenti o soffrire di malattie come conseguenza del suo lavoro.
Il contesto aziendale che, come descritto nelle premesse del presente contratto, ha registrato negli ultimi anni un rilevante incremento della popolazione over 45 anni, sensibilizza ulteriormente Ikea rispetto al tema della prevenzione come strumento a supporto della salute dei Lavoratori/trici, in particolare relativamente all'insorgenza di malattie croniche.
Le iniziative saranno sviluppate nell'ambito di due possibili tipologie di intervento:
- A supporto di uno stile di vita sano (no fumo - attività fisica - cibo sano);
- A supporto di campagne di informazione/comunicazione/screening tese alla prevenzione delle più diffuse malattie croniche (cardiovascolari - tumori).
A tal fine l'Azienda e le OO.SS. Nazionali valuteranno congiuntamente all'Interno di un gruppo di lavoro, comprendente 3 RLS (indicate rispettivamente dalle OO.SS. Nazionali firmatarie dei presente contratto) e che coinvolge anche il coordinamento dei Medici Competenti, le iniziative di prevenzione che, coerentemente con i bisogni emersi dalla popolazione aziendale, possano essere pianificate anno per anno. A tal fine si prevede una riunione annuale del gruppo di lavoro così composto.
Ciò si pone in aggiunta all'Impegno da parte di Ikea di avere un approccio inclusivo e garantista nei confronti delle persone che già soffrono di malattie croniche, per le quali Ikea si impegna a:
- Conciliare tempi di cura e tempi di lavoro, anche attraverso T.I.M.E.;
- Creare delle partnership con associazioni che offrono supporto legale-psicologico ai malati e alle loro famiglie.

47. Rappresentanti per l’Italia nel Comitato Aziendale Europeo
Le Parti convengono che, al fine di facilitare la partecipazione alle attività del CAE da parte dei/dei Rappresentante/i per l'Italia designato/i, nell'ambito delle RSU/RSA in carica, dalle OO.SS. Nazionali stipulanti il presente Contratto con le modalità definite nell'ambito del Regolamento CAE, viene istituito un monte ore individuale annuo di permessi retribuiti, distinto rispetto al monte ore della RSU/RSA di appartenenza, pari al doppio delle ore di effettiva durata delle riunioni ufficiali indette, In ciascun anno di calendario (Gennaio-Dicembre), dai CAE.
Per i viaggi, in aggiunta alle ore di permesso retribuito di cui sopra, verrà riconosciuta forfetariamente una sola giornata di permesso retribuito in coincidenza con la giornata immediatamente precedente e/o quella immediatamente seguente la data di ciascuna riunione ufficiale cui si è partecipato, limitatamente alle ore che coincidono con il proprio orario di lavoro.
La/e persona/e designata/e usufruisce/scono dei suddetti permessi retribuiti, nell'ambito del proprio orario di lavoro, da richiedersi secondo la prassi per i normali permessi sindacali (e con comunicazione scritta indirizzata al Responsabile Relazioni Sindacali Ikea Italia) per i tempi di effettiva partecipazione alle riunioni ufficialmente indette dai CAE e per la realizzazione delle attività informative collegate.
Qualora il/i Rappresentante/i per l'Italia del CAE fosse/ro impossibilitato/i a svolgere le attività proprie dell'incarico, le ore di permesso potranno essere usufruite dai/i sostituto/i designato/i dalle stesse OO.SS. Nazionali stipulanti il presente Contratto.
Le ore di permesso non fruite entro la fine dell'anno (gennaio - dicembre) decadono a tutti gli effetti.
I Rappresentanti Italiani del CAE ed i loro sostituti permangono in carica nel periodo previsto dalle norme stabilito nell'ambito del Regolamento CAE (settembre 2013), e comunque non oltre il termine dell'incarico di RSU/RSA.

52. Coordinamento Nazionale Aziendale
Viene costituito a livello d'Azienda il CNA, struttura di rappresentanza delle RSU/RSA per il coordinamento delle attività sindacali.
[…]

53. Locale per RSA - RSU
Per l'espletamento del mandato di RSU/RSA l'Azienda metterà a disposizione, secondo quanto previsto dallo Statuto dei Lavoratori, un locale cui potrà accedere esclusivamente personale Ikea, durante il normale orario di lavoro, munito di regolare permesso ad assentarsi dal posto di lavoro (se in servizio) o dei badge visitatore (oltre il proprio orario di lavoro); l'accesso da parte di Dirigenti Sindacali esterni, preventivamente comunicato alla Direzione, avviene secondo la prassi in uso per i Visitatori. Nel locale è disponibile, per l'impiego ai soli fini dell'esercizio delle funzioni sindacali: telefono collegato alla linea esterna urbana, computer per il servizio di posta elettronica e rete intranet, stampante, armadio con chiavi affidate alle RSU/RSA. Per l'accesso al locale deve essere ritirata (ed al termine riconsegnata) la relativa chiave, custodita presso la reception, secondo le procedure dell'U.O.

XV. Appalti
Fermo restando quanto previsto dal CCNL, l'Azienda, relativamente agli appalti di servizi delle U.O. che saranno affidati a Società terze, si impegna - anche per i casi di cambio dell’appaltatore - a:
- richiedere, alle Società cui vengono assegnati questi appalti, l'obbligo a fornire ad Ikea copia dei DURC, la dichiarazione formale (inserita nei relativi contratti/capitolati d'appalto) dell'applicazione del regolare Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al proprio settore merceologico, nei confronti del personale dipendente e dei Soci delle Cooperative impegnati nelle attività appaltate da Ikea, nonché di rispetto delle norme previdenziali ed antinfortunistiche;
- fornire, alle RSU/RSA interessate, e alle OO.SS. Nazionali firmatarie del presente accordo in caso di appalti nazionali, fotocopia dello stralcio di questi contratti/capitolati d'appalto, in cui è indicato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro che l'appaltatore applica ai Lavoratori/trici impegnati in Ikea e l'impegno a rispettare le norme previdenziali ed antinfortunistiche;
- consentire al personale delle Aziende appaltatoci, che stipulano un'apposita convenzione, di usufruire, durante li servizio in Ikea, sia di prezzi di favore per i pasti consumati presso il Ristorante o la Mensa, sia degli erogatori di bevande e cibi posizionati nelle aree in cui tale personale ha accesso;
- avviare confronti, con le RSU/RSA di ogni singola U.O., su richiesta di quest’ultime, per negoziare le condizioni in base alle quali il personale delle Aziende appaltatrici possa utilizzare, in maniera non esclusiva, un locale, se disponibile, per oggettive esigenze di cambio degli abiti con quelli da lavoro.

XVI. Ampliamento o ricollocazione delle unità organizzative
Le Parti convengono che in occasione di ampliamenti o ricollocazione di unità organizzative venga applicato quanto previsto in materia di Contratti a Tempo Determinato dagli artt. “Limiti Percentuali” e “Nuove Attività” del CCNL.
[…]

XVII. Nuove unità organizzative
A livello di U.O. saranno avviate tra Ikea e le OO.SS. stipulanti il presente contratto competenti a livello territoriale, relazioni sindacati nelle modalità previste dal CCNL finalizzate;
- alla verifica dei livelli occupazionali, delle tipologie di assunzione e degli orari contrattuali;
- al raggiungimento di intese circa le condizioni normative applicabili ai rapporti di lavoro per l'U.O.;
- a concordare, tenendo conto delle specificità locali, le modalità ed i tempi per l'equiparazione graduale e lineare, da avviare trascorsi i primi 4 F.Y. interi dall’apertura (ferma restando l'applicazione di quanto previsto nel presente accordo in tema di Premio di Partecipazione), del trattamento dei Lavoratori/trici in servizio presso la nuova U.O. a quello dei Lavoratori/trici delle U.O. già a regime.
[…]

Nota a verbale
In caso di future norme di Legge, Accordo Interconfederale o di CCNL che prevedano medesimi diritti/concessioni di quelli contenuti nel presente Contratto, gli stessi assorbiranno sino a concorrenza quanto previsto dalle nuove norme e/o saranno opportunamente armonizzati.