Tipologia: Accordo
Data firma: 24 maggio 1996
Parti: Aneoia e Flai-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Agroindustriale, Az. Ortofrutticole
Fonte: CISL

Sommario:

 Art. 1 - Designazione del rappresentante della sicurezza
Art. 2 - Permessi retribuiti
Art. 3 - Attribuzioni del rappresentante della sicurezza
Art. 4 - Formazione del rappresentante
 Art. 5 - Informazione formazione dei lavoratori
Art. 6 - Riunioni periodiche e consultazioni
Art. 7 - Organi paritetici e composizione delle controversie
Art. 8 - Disposizioni finali

In data 24 Maggio 1996, presso la sede dell’Aneioa, le parti rappresentate per l’Aneioa da: […] e per le OO.SS. da: Flai-Cgil […] Fisascat-Cisl […] Uiltucs-Uil […] concordano in applicazione dell’art. 35 del CCNL vigente, il seguente “Verbale di accordo sul Rappresentante della sicurezza dei lavoratori”.


Verbale di accordo sul rappresentante della sicurezza dei lavoratori
In relazione a quanto previsto all’art. 18, quarto comma, del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, che demanda alla contrattazione collettiva le modalità di designazione ed esercizio delle funzioni del rappresentante della sicurezza dei lavoratori, si è convenuto quanto segue.

Art. 1 - Designazione del rappresentante della sicurezza
Ai sensi di quanto previsto al secondo comma dell’art. 18 del D.Lgs. n. 626/1994, nelle Aziende Ortofrutticole e Agrumarie fino a 15 dipendenti il rappresentante della sicurezza viene eletto direttamente dai lavoratori.
Nelle Aziende Ortofrutticole e Agrumarie e nelle unità produttive che occupano più di 15 dipendenti il rappresentante della sicurezza viene eletto o designato dai lavoratori, di norma, nell’ambito delle Rappresentanze sindacali in Azienda.
Nelle aziende che occupano più di 100 dipendenti con unità produttive, esclusa la sede centrale, ciascuna delle quali ne occupa meno di 15, i lavoratori eleggeranno per dette unità periferiche un rappresentante ogni 100, o frazione di 100, dipendenti, di norma, nell’ambito delle Rappresentanze sindacali in Azienda.
Qualora la RSU dovesse rassegnare le dimissioni prima della scadenza del mandato, il rappresentante della sicurezza dovesse farne parte, continua a svolgere il suo incarico fino a nuova elezione, utilizzando i soli permessi previsti per l’assolvimento di tale funzione.
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori iscritti nel libro matricola e possono essere eletti tutti i lavoratori non in prova con contratto a tempo indeterminato che prestano la loro opera nell’azienda o nella varie unità produttive.
L’elezione si svolgerà a scrutinio segreto con le stesse modalità stabilite nell’accordo per l’elezione dei componenti le RSU.
La durata dell’incarico è triennale ed il lavoratore eletto può essere rieleggibile.
Ad elezione effettuata, copia del verbale dello scrutinio, contenente l’indicazione del numero dei votanti ed il nome del lavoratore eletto verrà trasmesso alla Direzione dell’azienda.

Art. 2 - Permessi retribuiti
Al rappresentante della sicurezza per l’assolvimento delle sue funzioni, verranno concessi i permessi retribuiti di seguito specificati:
a) 12 ore annue, nelle aziende che occupano fino a 15 dipendenti;
b) 24 ore annue per ciascun rappresentante, nelle aziende, o nelle unità produttive, che occupano da 16 a 200 dipendenti;
c) 40 ore per ciascun rappresentante, nelle aziende che occupano più di 200 dipendenti, parte dei quali in più unità produttive che ne occupano meno di 15.
È escluso l’utilizzo dei permessi retribuiti per le consultazioni di cui ai punti b), e), d), dell’art. 19, primo comma, del D.Lgs. n. 626/1994, per le ispezioni di cui al punto i) dello stesso articolo, nonché per la riunione periodica di cui all’art. 11 del citato Decreto.

Art. 3 - Attribuzioni del rappresentante della sicurezza
Ai fini dell’esercizio delle sue funzioni, il rappresentante della sicurezza ha diritto:
a) di accesso ai luoghi di lavoro, nel rispetto delle esigenze produttive e con le limitazioni previste dalla legge, previa segnalazione alla Direzione delle Aziende di quali ambienti di lavoro intenda visitare. Tali visite possono essere effettuate anche congiuntamente al rappresentante aziendale della sicurezza o di un suo incaricato;
b) di ricevere informazioni e di prendere visione della documentazione aziendale di cui al primo comma, lettere e) ed f), dell’art. 19 del D.Lgs. n. 626/1994, relative all’unità produttiva di cui è rappresentante;
c) di consultare il documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 4, secondo comma, custodito presso l’azienda o lo stabilimento, ai sensi dell’art. 4, terzo comma, del citato D.Lgs. n. 626/1994.
Il rappresentante della sicurezza è tenuto a fare uso delle informazioni e della documentazione di cui ha preso visione in forma strettamente limitata alla sua funzione nel rispetto delle norme di legge relative al segreto di ufficio.

Art. 4 - Formazione del rappresentante
La formazione del rappresentante della sicurezza, ai sensi dell’art. 19, primo comma lettera g), del D.Lgs. n. 626/1994, deve essere effettuata con oneri a carico dell’azienda e si svolgerà mediante utilizzazione di permessi retribuiti aggiuntivi a quelli previsti per lo svolgimento delle sue funzioni.
Il programma di formazione, se svolto direttamente all’interno dell’azienda, deve riguardare:
a) le conoscenze generali in tema di obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro;
b) le conoscenze generali in tema di rischi relativi all’attività specifica del comparto aziendale di cui è espressione e delle relative misure di prevenzione e protezione;
c) le metodologie utilizzate per la valutazione del rischio;
d) l’istruzione sui metodi di illustrazione dei problemi relativi agli obblighi e diritti in materia di salute e sicurezza.
Nel caso vengano introdotte nel processo produttivo nuove tecnologie che abbiano rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, sarà cura dell’azienda provvedere all’aggiornamento della formazione del rappresentante della sicurezza e dei lavoratori interessati.

Art. 5 - Informazione formazione dei lavoratori
In relazione a quanto previsto al Capo VI del D.Lgs. n. 626/1994 le aziende forniranno ai lavoratori un’adeguata formazione-informazione sui rischi connessi alle attività in generale svolte dall’azienda, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sui rischi specificatamente connessi alle mansioni a cui viene adibito e sulle procedure di pronto soccorso, di incendio e di evacuazione.
Al lavoratore verrà altresì comunicato il nome del Responsabile aziendale della sicurezza e del medico competente.

Art. 6 - Riunioni periodiche e consultazioni
In relazione a quanto previsto al primo comma dell’art. 11 del D.Lgs. n. 626/1994, le riunioni periodiche saranno convocate per iscritto con almeno cinque giorni di preavviso e con indicazione degli argomenti all’ordine del giorno.
È in facoltà dei rappresentanti della sicurezza richiedere, in presenza di gravi e motivate situazioni di rischio, la convocazione anticipata della riunione periodica.
La consultazione dei rappresentanti della sicurezza, nei casi previsti dal D.Lgs. n. 626/1994, deve svolgersi con la dovuta tempestività ed è in facoltà dei predetti rappresentanti formulare proposte sugli argomenti oggetto della consultazione.
Nel verbale da redigere sia al termine della riunione periodica, sia al termine della consultazione prevista dal richiamato Decreto, dovranno essere riportate anche le eventuali osservazioni e proposte formulate dal predetto rappresentante.

Art. 7 - Organi paritetici e composizione delle controversie
Ai sensi di quanto stabilito all’art. 20 del D.Lgs. n. 626/1994 le parti costituiranno a livello nazionale una commissione con funzioni di orientamento e di promozione di iniziative per la formazione dei lavoratori.
Fermo restando che è reciproco interesse dell’azienda e dei lavoratori ricercare in materia di sicurezza del lavoro soluzioni condivise ed attuabili, qualora dovessero insorgere valutazioni contrastanti in tema di diritti disciplinati dal presente accordo, la relativa controversia, stante la struttura della rete aziendale, verrà direttamente rimessa alle parti nazionali che unitamente alle parti locali s’impegnano a ricercare una soluzione, ove possibile concordata.

Art. 8 - Disposizioni finali
Per quanto non previsto dal presente accordo si farà riferimento alle disposizioni di legge. Nel caso vengano introdotte modifiche al D.Lgs. n. 626/1994 direttamente incidenti sul presente accordo, le parti s’incontreranno per apportare i necessari aggiornamenti.