Datore di lavoro - Valutazione dei rischi in Aziende fino a dieci addetti - Reato di pericolo presunto e di mera condotta avente carattere permanente.

 “Anche il datore di lavoro di una impresa di modeste dimensioni e numero ridotto di dipendenti, è comunque obbligato in via preventiva ad effettuare una valutazione globale dei rischi esistenti per i lavoratori sul luogo di lavoro e a darne atto in un documento la cui tenuta è obbligatoria, sebbene possa ricorrere in tal caso alla procedura semplificata dell'autocertificazione anziché alla predisposizione di un documento articolato. In altri termini, il datore di lavoro, rivestendo la posizione di garante della sicurezza, ha sempre e comunque un obbligo giuridico sia di valutazione dei rischi dell'ambiente di lavoro e di predisposizione delle misure protettive adeguate, sia di informazione verso i dipendenti e gli organi di vigilanza dei rischi rilevati attraverso la predisposizione di un apposito elaborato che, nel caso di impresa di modeste dimensioni, si riduce ad una mera autocertificazione da inoltrare al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza” .
(Massima a cura della Redazione di Olympus)

(Omissis)

MOTIVAZIONE

Con decreto di citazione emesso in data 18/04/2005, I' imputata veniva tratta a giudizio dinanzi al Giudice monocratico presso il Tribunale di Nola per rispondere dei reati in rubrica. Instaurato il dibattimento, celebrato in contumacia dell'imputata ritualmente citata e non comparsa, all'udienza del 19/12/2005, dopo il controllo sulla regolare costituzione delle parti, esaurite le questioni preliminari, il Giudice dichiarava aperto il dibattimento e pronunciava l'ordinanza di ammissione delle prove. Veniva quindi escusso il teste di lista del Pubblico Ministero ed acquisita la prova documentale.

All'odierna udienza, il Giudice, dichiarata l'utilizzabilità degli atti del fascicolo, invitava le parti a rassegnare le rispettive conclusioni riportate in epigrafe.

All'esito della camera di consiglio, si dava pubblica lettura del dispositivo di sentenza.

Osserva il Giudicante che le risultanze processuali comprovano la penale responsabilità dell'imputata in relazione al capo A) della rubrica.

Ed invero, alla luce della testimonianza resa dal teste Tizio, Ispettore del lavoro presso il Dipartimento di prevenzione A.S.L., il fatto storico è stato così ricostruito.

In data 2/02/2000, personale dell'ispettorato del lavoro competente, nell'ambito dei suoi poteri di vigilanza e controllo, effettuò un sopralluogo presso l'esercizio pubblico denominato Chalet sito in XXX già sottoposto a sequestro per assenza di autorizzazione sanitaria, riscontrando la violazione delle norme di cui agli artt.267-328-403 del D.P.R.547/55 nonchè la violazione della norma di cui all'art. 4 comma 11 D.lvo 626/1994. In particolare, si rilevò il cattivo stato di conservazione dell'impianto elettrico e la mancata denuncia all'A.S.L. dell'impianto di messa a terra non sottoposto alle verifiche prescritte dalla normativa vigente. Infine, si accertava l'assenza della documentazione attestante la preventiva valutazione dei rischi e la mancanza del registro degli infortuni. Le verifiche presso la Camera di Commercio permettevano di individuare il responsabile della sicurezza nell'odierna imputata, titolare del predetto esercizio commerciale costituito in forma societaria (società in nome collettivo) e, come tale, destinataria delle prescrizioni e degli obblighi previsti dalla normativa di prevenzione infortuni, nonchè la presenza di due lavoratori alle dipendenze della società da cui la sussistenza degli obblighi antinfortunistici.

A seguito del rilievo delle irregolarità, fu concesso il termine di centoventi giorni al datore di lavoro per adempiere alle prescrizioni. Decorso il termine, si rilevò l'ottemperanza esclusivamente alle prescrizioni relative alla regolarizzazione dell'impianto elettrico, mentre permanevano le irregolarità inerenti alla assenza del registro degli infortuni e della documentazione relativa alla valutazione del rischio. A seguito di tale riscontro, l'organo di vigilanza provvedeva ad inoltrare la notizia di reato all'ufficio giudiziario competente, sussistendo la violazione alle disposizioni della normativa di cui al D.Lvo 626/1994.

Alla luce di tali risultanze processuali, l'imputata va ritenuta responsabile del reato ascritto al capo A) della rubrica.

In punto di diritto si osserva che la responsabilità penale dei soggetti destinatari delle norme antinfortunistiche sui quali incombono precisi obblighi a tutela della sicurezza sul lavoro, deriva proprio dalla inosservanza da parte di tali soggetti delle norme di prevenzione. Al riguardo si evidenzia che la normativa è particolarmente rigorosa in materia di cautele imponendo al datore di lavoro, "garante della sicurezza", di predisporre tutte quelle misure idonee, secondo i dettami della tecnica per il tipo di attività svolta, a prevenire eventi dannosi per i lavoratori e di assicurarsi, altresì, che le disposizioni impartite in tema di sicurezza abbiano esecuzione. Ne discende che il datore di lavoro è tenuto a controllare la rispondenza alle norme prevenzionistiche dei luoghi e degli strumenti di lavoro, affinchè gli stessi siano dotati di dispositivi di sicurezza o, comunque, siano privi di rischio e pericoli per l'incolumità della persona, non potendo andare esente da responsabilità se non quando si verifichino eventi del tutto straordinari ed imprevedibili nonostante la predisposizione di idonee cautele.

Sulla base di tali principi generali in materia prevenzionistica, con riferimento alla specifica normativa di cui all'art. 4 del D.Lvo 626/1994, la stessa impone al soggetto obbligato nella sua qualità di datore di lavoro e di "garante" di effettuare una preventiva valutazione dei rischi esistenti nel luogo di lavoro per la sicurezza e la salute dei lavoratori, valutazione destinata a confluire in un elaborato documentale da custodirsi presso l'impresa, contenente una specifica relazione sui rischi rilevati, sui criteri seguiti per la loro rilevazione e sulle misure di prevenzione adottate nel caso concreto. Peraltro, nel caso di imprese con un numero di dipendenti inferiore a dieci, il comma 11 dell'art. 4 esclude espressamente per il datore di lavoro l'ottemperanza a tale obbligo, prevedendo una procedura più semplificata, ovverosia la predisposizione di un'autocertificazione attestante per iscritto la avvenuta valutazione dei rischi e l'adempimento degli obblighi ad essa collegati, autocertificazione che andrà inviata al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Da una lettura sistematica della norma (art.4 comma 11 in relazione al comma 2) e tenuto conto della sua ratio, appare evidente che anche il datore di lavoro di una impresa di modeste dimensioni e numero ridotto di dipendenti, è comunque obbligato in via preventiva ad effettuare una valutazione globale dei rischi esistenti per i lavoratori sul luogo di lavoro e a darne atto in un documento la cui tenuta è obbligatoria, sebbene possa ricorrere in tal caso alla procedura semplificata dell'autocertificazione anzichè alla predisposizione di un documento articolato. In altri termini, il datore di lavoro, rivestendo la posizione di garante della sicurezza, ha sempre e comunque un obbligo giuridico sia di valutazione dei rischi dell'ambiente di lavoro e di predisposizione delle misure protettive adeguate, sia di informazione verso i dipendenti e gli organi di vigilanza dei rischi rilevati attraverso la predisposizione di un apposito elaborato che, nel caso di impresa di modeste dimensioni, si riduce ad una mera autocertificazione da inoltrare al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Tale obbligo di valutazione del rischio e di documentazione ed informazione è sanzionato penalmente, rientrando nella previsione di cui all'art. 89 comma I° del  D.lvo1994/626.

Nel caso di specie, premessa la posizione di garante rivestita dalla Imputata nella sua qualità di titolare dell'esercizio pubblico (qualifica su cui non vi è stata contestazione alcuna), dagli atti del processo è emerso che non risultava predisposta l'autocertificazione relativa alla valutazione preventiva dei rischi imposta al datore di lavoro dal richiamato art. 4 comma 11 in relazione al comma 2 del D.lvo 626/1994, nè tale obbligo è stato adempiuto dall'imputata a seguito della scadenza del termine concesso per l'ottemperanza alle prescrizioni (nel caso positivo di ottemperanza la violazione avrebbe comportato il versamento di una sanzione amministrativa con estinzione del procedimento penale). Ne discende la configurabilità a carico della Imputata della contravvenzione contestata, attesa la violazione alla specifica disposizione antinfortunistica che impone al garante della sicurezza tale preventiva attività valutativa e documentale a tutela dei lavoratori.

Affermata la penale responsabilità, quanto alla graduazione della pena, l'imputata appare meritevole della concessione delle attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, tenuto conto della personalità non allarmante desumibile dall'unico precedente penale modesto e della complessiva entità del fatto.

Valutati i criteri direttivi offerti dall'art.133 c.p., stimasi equo irrogare la pena di EURO 1.600 di ammenda (previa concessione delle attenuanti ex art.62 bis c.p. equivalenti alla recidiva).

Segue per legge il pagamento delle spese processuali.

Con riferimento alla contestazione di cui all'art.403 D.P.R.547/55 che prevede l'obbligo per il datore di lavoro di tenuta del registro degli infortuni, osserva il Giudicante che l'art. 89 ultimo comma del D.lvo 626/1994 modificato dall'art.11 del D.Lvo 25/02/2000 nr.66, sanziona quale illecito amministrativo la violazione di cui all'art. 4 comma 5 lett.O) che attiene specificamente all'obbligo per il datore di lavoro di tenuta del registro ove devono essere annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro. A seguito delle modifiche legislative, tale omissione non integra un illecito penale configurandosi quale mera violazione di natura amministrativa. Nel caso in esame, la condotta omissiva è stata riscontrata dalle risultanze processuali avendo accertato gli ispettori la mancata tenuta del registro da cui la sussistenza della violazione amministrativa.

Ne discende la trasmissione degli atti alla competente autorità amministrativa ai fini della irrogazione della relativa sanzione.

Nola 27.02.06

G.M. Dr.ssa Diana Bottillo