Categoria: Normativa statale
Visite: 10724

Decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661
Regolamento per l'attuazione della direttiva 90/396/CEE concernente gli apparecchi a gas.
G.U. 27 dicembre 1996, n. 302 - S.O. n. 231

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione.
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 9 marzo 1989, n. 86;
Visti l'articolo 3 e l'allegato C della legge 19 febbraio 1992, n. 142, nonché l'articolo 4 e l'allegato C della legge 22 febbraio 1994, n. 146;
Vista la direttiva 90/396/CEE, del Consiglio del 29 giugno 1990, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di apparecchi a gas, come modificata dall'articolo 10 della direttiva 93/68/CEE, del Consiglio del 22 luglio 1993;
Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469;
Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966;
Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1083, sulla sicurezza di impiego del gas combustibile;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 25 luglio 1996;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1
(Campo di applicazione e definizioni)

1. Il presente regolamento riguarda:
a) gli apparecchi utilizzati per la cottura, il riscaldamento, la produzione di acqua calda, il raffreddamento, l'illuminazione ed il lavaggio, che bruciano combustibili gassosi e hanno una temperatura normale dell'acqua, se impiegata, non superiore a 105 gradi centigradi; essi sono di seguito denominati "apparecchi". Sono assimilati agli apparecchi i bruciatori ad aria soffiata nonché i corpi di scambio di calore destinati ad essere attrezzati con tali bruciatori;
b) i dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione e i sottogruppi, diversi dai bruciatori ad aria soffiata e dai corpi di scambio di calore destinati ad essere attrezzati con tali bruciatori, commercializzati separatamente per uso professionale e destinati ad essere incorporati in un apparecchio a gas o montati per costituire un apparecchio a gas; essi sono di seguito denominati "dispositivi".
2. Ai fini del presente regolamento si intende per "combustibile gassoso" qualsiasi combustibile che sia allo stato gassoso alla temperatura di 150 gradi centigradi e alla pressione di 1 bar.
3. Sono esclusi dal campo di applicazione di cui al comma 1, lettera
a), gli apparecchi realizzati e destinati specificamente ad essere utilizzati in processi industriali in stabilimenti industriali.
4. Ai fini del presente regolamento un apparecchio si considera "usato normalmente" quando ricorrono tutte le seguenti condizioni:
a) è correttamente installato e sottoposto a regolare manutenzione, conformemente alle istruzioni del fabbricante;
b) è usato nel normale campo di variazione della qualità del gas e della pressione di alimentazione;
c) è usato per gli scopi per cui è stato costruito o in modi ragionevolmente prevedibili.

Art. 2
(Requisiti essenziali)

1. Gli apparecchi possono essere immessi in commercio e posti in servizio solo se, qualora usati normalmente, non compromettono la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni.
2. Apparecchi e dispositivi devono soddisfare i requisiti essenziali che sono loro applicabili e che figurano nell'allegato I.
Istruzioni e avvertenze devono essere redatte nella lingua indicata nello stesso allegato I, punto 1.2..

Art. 3
(Presunzione di conformità)

1. Si presumono conformi ai requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, apparecchi e dispositivi fabbricati in conformità:
a) alle norme nazionali che li riguardano e che recepiscono le norme armonizzate i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee;
b) alle norme nazionali che li riguardano, nei settori in cui norme armonizzate non siano state ancora emanate.
2. Le norme di cui al comma 1, lettera a), sono individuate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'interno limitatamente agli spetti relativi alla sicurezza degli incendi, e pubblicate, unitamente al testo delle norme stesse, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana con i corrispondenti riferimenti delle norme armonizzate recepite.
3. Le norme di cui al comma 1, lettera b), compatibili con i requisiti essenziali di cui all'allegato I, sono individuate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'interno limitatamente agli aspetti relativi alla sicurezza dagli incendi, e pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana; tali norme sono trasmesse alla Commissione europea ai fini del riconoscimento della presunzione di conformità.
4. Fatto salvo quanto disposto al comma 2, nell'allegato VII sono in- dicate le norme nazionali che recepiscono norme i cui riferimenti sono stati già pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Art. 4
(Immissione in commercio)

1. Non possono essere immessi in commercio o posti in servizio apparecchi privi o muniti indebitamente della marcatura CE di conformità prevista all'articolo 5, né dispositivi privi o muniti indebitamente della dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 2.

Art. 5
(Marcatura CE di conformità)

1. La marcatura CE di conformità e le indicazioni di cui all'allegato III, sono apposte in modo visibile, facilmente leggibile ed indelebile, sull'apparecchio o sulla targa di identificazione ad esso stabilmente fissata; la targa deve essere tale da non poter essere riutilizzata.
2. È vietato apporre sugli apparecchi marcature o iscrizioni che possano trarre in inganno i terzi sul significato e sul simbolo grafico della marcatura CE. Sull'apparecchio o sulla targa di identificazione può essere apposto ogni altro marchio, purché questo non limiti la visibilità e la leggibilità della marcatura CE.

Art. 6
(Metodi per attestare la conformità degli apparecchi)

l. I metodi per attestare la conformità degli apparecchi fabbricati in serie sono i seguenti:
a) l'esame CE del tipo previsto all'allegato II, punto 1;
b) prima dell'immissione in commercio, a scelta del fabbricante:
1) la dichiarazione CE di conformità al tipo, prevista dall'allegato II, punto 2;
2) la dichiarazione CE di conformità al tipo, a garanzia della qualità della produzione, prevista dall'allegato II, punto 3;
3) la dichiarazione CE di conformità al tipo, a garanzia della qualità del prodotto, prevista dall'allegato II, punto 4;
4) la verifica CE prevista dall'allegato II, punto 5.
2. Nel caso di un apparecchio prodotto come esemplare unico o in piccola quantità, il fabbricante può ricorrere alla verifica CE dell'esemplare unico prevista dall'allegato II, punto 6.
3. Al termino dell'adempimento di cui al comma 1, lettera b), o di quello di cui al comma 2, sugli apparecchi conformi viene apposta la marcatura CE di conformità, secondo le modalità prescritte dall'articolo 5.
4. Le spese relative ai metodi per attestare la conformità degli apparecchi sono a carico del fabbricante o del suo mandatario stabilito nel territorio comunitario.

Art. 7
(Metodi per attestare la conformità dei dispositivi)

1. I metodi per attestare la conformità dei dispositivi sono quelli di cui all'articolo 6, comma 1, ad eccezione delle disposizioni concernenti l'apposizione della marcatura CE di conformità e la relativa dichiarazione di conformità.
2. Ogni dispositivo deve essere accompagnato da una dichiarazione del fabbricante che attesti la conformità del dispositivo alle disposizioni del presente regolamento ad esso applicabili, nonché le caratteristiche e le condizioni di montaggio o d'inserimento in un apparecchio, in modo che risulti garantito il rispetto dei requisiti essenziali richiesti per gli apparecchi completi.
3. Le spese relative ai metodi per l'attestazione di conformità dei dispositivi sono a carico del fabbricante o del suo mandatario stabilito nell'Unione europea.

Art. 8
(Disposizioni comuni per la marcatura CE e per le attestazioni di conformità)

1. Qualora gli apparecchi siano disciplinati da direttive relative ad altri aspetti e che prevedono l'apposizione della marcatura CE, quest'ultima indica che gli apparecchi si presumono conformi alle disposizioni di tali direttive.
2. Nel caso in cui una o più delle direttive di cui al comma 1 lascino al fabbricante la facoltà di scegliere il regime da applicare durante un periodo transitorio, la marcatura CE indica che gli apparecchi soddisfano soltanto le disposizioni delle direttive applicate dal fabbricante; in tal caso nei documenti, nelle avvertenze o nei fogli di istruzione che devono accompagnare tali apparecchi sono riportati i riferimenti concernenti le direttive applicate.
3. La documentazione relativa ai metodi di attestazione di conformità deve essere redatta in lingua italiana o in altra lingua accettata dall'organismo autorizzato, incaricato dell'esecuzione dei metodi di attestazione.
4. Gli organismi di cui all'articolo 9 trasmettono al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, per quanto attiene agli apparecchi e ai dispositivi disciplinati dalla normativa antincendio, anche al Ministero dell'interno, le approvazioni rilasciate e le loro revoche nonché le reiezioni delle domande.

Art. 9
(Organismi autorizzati ad attestare la conformità)

1. L'autorizzazione ad espletare i metodi di cui agli articoli 6 e 7 è rilasciata, previa istruttoria, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministero dell'interno, agli organismi che soddisfano i criteri di valutazione fissati nell'allegato V; le disposizioni concernenti la presentazione della domanda, il contenuto di essa e la documentazione da presentare a corredo della stessa sono indicate nell'allegato VI; l'autorizzazione dura cinque anni, può essere rinnovata e si intende rifiutata se non è rilasciata entro dodici mesi dalla data di presentazione della domanda.
2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunica alla Commissione europea e agli altri Stati membri gli organismi autorizzati ai sensi del comma 1, indicandone i compiti specifici; il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'elenco degli organismi. e dei relativi aggiornamenti pubblicati dalla Commissione europea nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, completi del numero di identificazione loro attribuito dalla Commissione europea.
3. Se un organismo autorizzato non soddisfa più i requisiti di cui al comma 1, l'autorizzazione è revocata e il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ne informa immediatamente la Commissione europea e gli altri Stati membri.
4. Il controllo dell'attività degli organismi autorizzati è svolto dalle amministrazioni che rilasciano le autorizzazioni ai sensi del comma 1 anche avvalendosi degli accertamenti effettuati ai sensi dell'articolo 10.
5. Le pese relative al rilascio dell'autorizzazione sono a carico dei richiedenti; le spese relative ai controlli successivi all'autorizzazione sono a carico degli organismi autorizzati.
6. I commi 1, 2, 3 e 4 si applicano altresì agli organismi tecnici delle amministrazioni dello Stato.

Art. 10
(Vigilanza)

l. Al fine di verificare la conformità degli apparecchi e dei dispositivi alle prescrizioni del presente regolamento, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Ministero dell'interno nell'ambito delle specifiche competenze dispongono verifiche e controlli coordinando i propri servizi.
2. Gli accertamenti di cui al comma 1 possono essere effettuati, anche con metodo a campione, presso il fabbricante, i depositi sussidiari del fabbricante, i grossisti, gli importatori, i commercianti e in occasione di esercizio di attività ispettive di competenza delle amministrazioni di cui al comma l. A tal fine le persone incaricate:
a) accedono ai luoghi di fabbricazione o di immagazzinamento dei prodotti;
b) acquisiscono tutte le informazioni necessarie all'accertamento;
c) prelevano campioni per l'esecuzione di esami e prove.
3. Ai fini degli accertamenti di cui al comma 1, per l'effettuazione delle eventuali prove tecniche, le amministrazioni di cui al comma 1 possono avvalersi di organismi tecnici dello Stato o di laboratori specificamente autorizzati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministero dell'interno prevedendo modalità che escludono la possibilità di conflitto o sovrapposizione di interessi con l'attività di certificazione.

Art. 11
(Disposizioni finanziarie)

1. I proventi derivanti dalle attività di cui agli articoli 6 e 7, se effettuate da organi dell'amministrazioni centrale o periferica dello Stato, e dalle attività di cui all'articolo 9, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, agli appositi capitoli degli stati di previsione dei Ministeri interessati per essere destinati al funzionamento dei servizi preposti allo svolgimento delle attività di cui ai citati articoli e per l'effettuazione dei controlli successivi sul mercato.
2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate ogni due anni, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, le tariffe da applicare per l'espletamento delle attività di cui al comma 1 e le relative modalità di riscossione, nonché le modalità di erogazione dei compensi dovuti, in base alla vigente normativa, al personale addetto alle citate attività.
3. In sede di prima applicazione, il decreto di cui al comma 2 è emanato entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 12
(Ritiro dal mercato)

l. Ove si constati, anche a seguito degli accertamenti espletati ai sensi dell'articolo 10, che apparecchi o dispositivi, anche se muniti rispettivamente della marcatura CE o dell'attestato di conformità ed usati normalmente, possono compromettere la sicurezza delle persone, degli animali domestici o dei beni, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adotta tutte le misure utili per il ritiro di tali prodotti dal mercato o per proibirne o limitarne l'immissione sul mercato; tali misure possono essere adottate qualora il fabbricante o il suo mandatario stabilito nel territorio comunitario ostacoli l'adempimento delle attività previste all'articolo 10, comma 2.
2. Fatto salvo quanto disposto al comma 1, qualora si constati che apparecchi o dispositivi circolino senza essere stati legittimamente muniti della marcatura CE o dell'attestato di conformità, o ne siano privi, o risultino difformi dagli apparecchi o dispositivi sottoposti all'esame CE del tipo, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, decorso il termine assegnato al fabbricante o al suo mandatario stabilito nel territorio comunitario per la regolarizzazione, adotta tutte le misure necessarie a limitare o vietare l'immissione del prodotto sul mercato o a garantirne il ritiro dal commercio.
3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adeguatamente motivati e notificati ai destinatari unitamente all'indicazione dei mezzi di ricorso ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
4. Le spese relative al ritiro dal mercato degli apparecchi e dei dispositivi di cui ai commi 1 e 2 sono a carico del fabbricante o del suo mandatario stabilito nel territorio comunitario.
5. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato informa immediatamente la Commissione europea delle misure adottate spiegandone i motivi e indicando, in particolare, se la non conformità è dovuta:
a) alla mancata rispondenza ai requisiti essenziali di cui all'articolo 2, comma 2, qualora l'apparecchio non corrisponda alle norme di cui all'articolo 3, comma 1;
b) ad una errata applicazione delle norme di cui all'articolo 3, comma 1;
c) ad una carenza dello norme di cui all'articolo 3, comma 1.
6. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato informa la Commissione europea e gli altri Stati membri delle misure adottate nell'ipotesi che venga accertato che un apparecchio non conforme è munito della marcatura CE.

Articolo 13
(Norme finali e transitorie)

l. Ai fini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083, per gli apparecchi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), si considerano regole specifiche di buona tecnica per la sicurezza unicamente quelle previste dal presente regolamento.
2. Gli organismi autorizzati, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1083, ad eseguire prove, accertamenti e attestazioni di conformità di norme di sicurezza UNI-CIG su apparecchi e dispositivi, possono continuare ad operare, se presentano istanza a pena di decadenza, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 9, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, fino alla decisione sulla domanda ai sensi dello stesso articolo 9. Per quanto concerne i dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione, fino alla decisione suddetta i predetti organismi possono avvalersi unicamente delle certificazioni emesse dal Laboratorio di macchine e termotecnica del Centro studi ed esperienze del Ministero dell'interno o da laboratori autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 26 marzo 1985 pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 95, del 22 aprile 1985.
3. Fino al 1 gennaio 1997 possono essere immessi in commercio per la successiva messa in servizio apparecchi e dispositivi conformi al sistema di marcatura previsto dalla direttiva 90/396/CEE.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1996

SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, Il Guardasigilli: FLICK
Registrato alla Corte dei conti il l6 dicembre 1996
Atti di Governo, n. 105, foglio n. 19


ALLEGATO I
REQUISITI ESSENZIALI

Osservazioni preliminari
Gli obblighi derivanti dai requisiti enunciati nel presente allegato per gli apparecchi si applicano anche ai dispositivi quando esiste un rischio corrispondente.
1. CONDIZIONI GENERALI
1.l. Ogni apparecchio viene progettato e costruito in modo da poter funzionare in condizioni di sicurezza e non presentare pericoli per le persone, gli animali domestici ed i beni, qualora venga usato normalmente ai sensi dell'articolo 1, comma 4.
l.2. L'apparecchio immesso sul mercato deve:
- essere corredato da istruzioni tecniche elaborate per l'installatore.
- essere corredato da istruzioni per l'uso e la manutenzione elaborate per l'utente.
- contenere, cosi come il suo imballaggio, le avvertenze del caso.
Le istruzioni e le avvertenze devono essere redatte nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui gli apparecchi sono destinati ad essere commercializzati.
1.2.1. L'istruzione tecnica elaborata per l'installatore deve contenere tutte le istruzioni per l'installazione, la regolazione e la manutenzione, permettendo così l'esecuzione corretta di tali lavori e l'utilizzazione sicura dell'apparecchio. Le istruzioni devono in particolare precisare:
- il tipo di gas utilizzato;
- la pressione di alimentazione utilizzata;
- l'aerazione dei locali richiesta:
- per l'alimentazione con aria per la combustione;
- per evitare la creazione di miscugli con un tenore pericoloso in gas non bruciato per gli apparecchi non dotati del dispositivo di cui al punto 3.2.3;
- le condizioni di evacuazione dei prodotti di combustione;
- per i bruciatori ad aria soffiata ed i corpi di scambio calore destinati ad essere attrezzati con i bruciatori precitati, le loro caratteristiche e le condizioni di montaggio che contribuiscono al rispetto dei requisiti essenziali applicabili agli apparecchi finiti e, se necessario, l'elenco delle combinazioni raccomandate dal fabbricante.
1.2.2. Le istruzioni per l'uso e la manutenzione elaborate per l'utente devono contenere tutte le informazione necessarie per l'utilizzazione sicura e devono soprattutto richiamare l'attenzione dell'utente sulle eventuali restrizioni in materia di utilizzazione.
1.2.3. Le avvertenze che figurano sull'apparecchio e sul suo imballaggio devono indicare in modo non ambiguo il tipo di gas, la pressione d'alimentazione e le eventuali restrizioni per quanto riguarda l'uso; in particolare, la restrizione secondo la quale si deve installare l'apparecchio unicamente in locali sufficientemente aerati.
1.3. Ogni dispositivo destinato ad essere utilizzato in un apparecchio deve essere progettato e costruito in modo da funzionare correttamente per l'uso; cui è destinato se montato conformemente alle istruzioni tecniche relative all'installazione.
Le istruzioni relative all'installazione, alla regolazione, al funzionamento e alla manutenzione devono essere fornite con il dispositivo.
2. MATERIALI
2.1. I materiali devono essere appropriati all'uso cui sono destinati e resistere alle sollecitazioni meccaniche, chimiche e termiche cui saranno prevedibilmente sottoposte.
2.2. Le proprietà dei materiali importanti ai fini della sicurezza vengono garantite dal fabbricante dell'apparecchio o dal fornitore.
3. PROGETTAZIONE E FABBRICAZIONE
3.1. Aspetti generali
3.1.l. Ogni apparecchio deve essere fabbricato in modo che, qualora venga usato normalmente, non si producano instabilità, deformazioni, rotture o usure che ne diminuiscano la sicurezza.
3.1.2. La condensazione prodotta all'accensione e/o durante il funzionamento non devono diminuire la sicurezza dell'apparecchio.
3.1.3. Ogni apparecchio deve essere concepito e costruito in modo che il rischio di esplosione in caso di incendio di origine esterna sia ridotta al minimo.
3.1.4. L'apparecchio deve essere fabbricato in modo da evitare infiltrazioni di acqua e aria parassita nel circuito a gas.
3.1.5. L'apparecchio deve continuare in condizioni di sicurezza anche in caso di una normale fluttuazione dell'energia ausiliaria.
3.1.6. Una fluttuazione anomala o un'interruzione all'alimentazione dell'energia ausiliaria o il suo ripristino non deve rappresentare una fonte di pericolo.
3.1.7. Ogni apparecchio deve essere progettato e costruito in modo da prevenire i rischi di origine elettrica. Nel suo settore di applicazione si presume la conformità a questo requisito laddove siano rispettati gli obiettivi di sicurezza relativi ai pericoli elettrici previsti dalla legge 18 ottobre 1977. n. 791, e successive modificazioni.
3.1.8. Tutte le parti sotto pressione di un apparecchio devono resistere alle sollecitazioni meccaniche e termiche cui sono sottoposte senza che si producano deformazioni pregiudizievoli per la sicurezza.
3.1.9. Ogni apparecchio deve essere progettato e costruito in modo che il guasto di un dispositivo di sicurezza, di controllo e di regolazione non possa rappresentare una fonte di pericolo.
3.1.10.In un apparecchio dotato di dispositivi di sicurezza e di regolazione, l'intervento dei dispositivi di sicurezza deve essere indipendente dal funzionamento dei dispositivi di regolazione.
3.1.11.Tutte le parti di un apparecchio montate in fase di fabbricazione e non destinate ad essere manipolate dall'utente e dall'installatore devono essere adeguatamente protette.
3.1.12.Le leve o gli organi di comando o di regolazione devono essere individuati in modo preciso e recare le indicazioni utili per evitare manovre errate. Essi devono essere progettati in modo da impedire manipolazioni intempestive.
3.2. Rilascio di gas incombusto
3.2.1. Ogni apparecchio deve essere costruito in modo tale che il tasso di fuga di gas non provochi alcun rischio.
3.2.2. Ogni apparecchio deve essere costruito in modo tale che le fughe di gas, che avvengono durante l'accensione, la riaccensione e dopo lo spegnimento della fiamma. siano sufficientemente limitate per evitare un pericoloso accumulo di gas incombusto nell'apparecchio.
3.2.3. Gli apparecchi destinati ad essere utilizzati nei locali devono essere attrezzati con un dispositivo specifico che eviti un accumulo pericoloso di gas non bruciato.
Gli apparecchi che non sono attrezzati con un simile dispositivo devono essere utilizzati solo in locali con una aerazione sufficiente per evitare un accumulo pericoloso di gas non bruciato.
Le condizioni sufficienti di aerazione dei locali per la installazione degli apparecchi di cui al paragrafo precedente sono stabilite dalle norme UNI-CIG di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083, e delle disposizioni applicative emanate dal Ministero dell'interno per la prevenzione degli incendi.
Gli apparecchi per grandi cucine e gli apparecchi alimentati a gas contenenti componenti tossiche devono essere attrezzati con questo dispositivo.
3.3 Accensione
Ogni apparecchio deve essere costruito in modo tale che, qualora sia utilizzato normalmente:
- l'accensione e la riaccensione avvengano dolcemente;
- sia assicurata una inter-accensione, intendendosi per inter-accensione la regolare e tempestiva propagazione della fiamma, durante l'accensione, dal foro di accensione del bruciatore agli altri fori del bruciatore stesso.
3.4. Combustione
3.4.1. Ogni apparecchio deve essere costruito in modo che, quando è utilizzato normalmente, la fiamma sia stabile e i prodotti della combustione non contengano concentrazioni inaccettabili di sostanze nocive per la salute.
3.4.2. Ogni apparecchio deve essere costruito in modo tale che, quando è utilizzato normalmente non si producano indebite esalazioni di prodotti di combustione.
3.4.3. Ogni apparecchio collegato ad un condotto di evacuazione dei prodotti di combustione, deve essere costruito in modi che in caso di tiraggio anomalo non si producano esalazioni di prodotti di combustione in quantità pericolosa nel locale in cui è situato.
3.4.4. Gli apparecchi di riscaldamento indipendenti per uso domestico e gli scaldacqua istantanei, non collegati ad un condotto di evacuazione dei prodotti di combustione, non devono provocare una concentrazione di monossido di carbonio che possa rappresentare un rischio di natura tale da intaccare la salute delle persone esposte in funzione del tempo di esposizione previsto per tali persone.
3.5. L'utilizzazione razionale dell'energia
Ogni apparecchio deve essere fabbricato in modo da garantire un'utilizzazione razionale dell'energia, la quale risponda al livello delle conoscenze e delle tecniche e tenga conto delle esigenze di sicurezza.
3.6. Temperature
3.6.1. Le parti di un apparecchio destinate ad essere in corrispondenza del suolo o di altre superfici non devono raggiungere temperature tali da costituire un pericolo per l'ambiente circostante.
3.6.2. La temperatura delle manopole e delle leve di regolazione destinare ad essere manipolate non deve raggiungere valori tali da costituire un pericolo per l'utente.
3.6.3. La temperatura superficiale delle parti esterne di un apparecchio destinato ad usi domestici, ad eccezione delle superfici o delle parti che partecipano alla funzione di trasmissione del calore, non deve superare, durante il funzionamento, valori che costituiscano un pericolo per l'utente ed in particolare per i bambini, per i quali si deve tener conto di un tempo di reazione adeguato.
3.7. Alimenti ed acqua ad uso sanitario
Fatta salva la regolamentazione comunitaria al riguardo, i materiali ed i componenti utilizzati nella fabbricazione di un apparecchio non devono alterare la qualità degli alimenti o dell'acqua ad uso sanitario con i quali potrebbero venire a contatto.

ALLEGATO II
PROCEDURE DI ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITÀ

1. ESAME CE DEL TIPO
1.1. L'esame CE del tipo è il modo mediante il quale l'organismo accerta e certifica che un apparecchio rappresentativo della produzione prevista soddisfa le disposizioni del presente regolamento.
1.2. La richiesta di esame CE del tipo viene presentata dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nel territorio comunitario ad un solo organismo.
1.2.1. La richiesta contiene:
- il nome e l'indirizzo del fabbricante e, qualora la domanda sia presentata dal suo mandatario, il nome e l'indirizzo di quest'ultimo;
- una dichiarazione scritta che specifica che la richiesta non è stata presentata a nessun altro organismo;
- la documentazione relativa al progetto, secondo quanto indicato nell'allegato III.
1.2.2. Il richiedente mette a disposizione dell'organismo un apparecchio rappresentativo della produzione prevista, in seguito denominato "tipo".
L'organismo può chiedere ulteriori esemplari del tipo, se ciò è necessario per il programma di prova.
Il tipo può anche comprendere varianti di prodotto, purché le caratteristiche di queste varianti non siano diverse, per quanto riguarda i tipi di rischio.
1.3. L'organismo:
1.3.1. esamina la documentazione relativa al progetto, verifica che il tipo sia stato fabbricato conformemente alla documentazione stessa e precisa gli elementi che sono stati progettati in conformità delle disposizioni applicabili delle norme di cui all'articolo 3 e dei requisiti essenziali previsti dall'allegato I;
1.3.2. esegue o fa eseguire gli opportuni esami e/o prove necessari per verificare che le soluzioni adottate dal fabbricante rispondano ai requisiti essenziali qualora non siano state applicate le norme di cui all'articolo 3;
1.3.3. esegue o fa eseguire gli opportuni esami e/o prove necessari per verificare se le norme applicabili siano state effettivamente applicate, nei casi in cui il fabbricante abbia deciso di applicarle, garantendo in tal modo le conformità con i requisiti essenziali.
1.4. Se il tipo soddisfa le disposizioni del presente regolamento, l'organismo rilascia al richiedente un certificato di esame CE del tipo.
Il certificato contiene le conclusioni dell'esame, le eventuali condizioni di validità e i dati necessari per l'identificazione del tipo approvato nonché, se necessario, la descrizione del suo funzionamento. I relativi elementi tecnici, quali disegni e schemi, sono allegati al certificato.
1.5. L'organismo che ha rilasciato il certificato di esame CE del tipo ed i certificati addizionali previsti al punto 1.7, informa immediatamente gli altri organismi. Questi possono ottenere una copia del certificato di esame CE del tipo e/o dei certificati addizionali e, su richiesta motivata, possono ottenere una copia degli allegati del certificato, nonché i rapporti relativi agli esami e prove effettuati.
1.6. L'organismo che rifiuti di rilasciare o ritiri un certificato di esame CE del tipo ne informa il Ministero che gli ha rilasciato l'autorizzazione e gli altri organismi, precisando i motivi della propria decisione.
1.7. Il richiedente tiene informato l'organismo che ha rilasciato il certificato di esame CE del tipo in merito a tutte le modifiche al tipo certificato che possono avere una ripercussione sul rispetto dei requisiti essenziali.
Le modifiche ad un tipo certificato devono essere oggetto di un'omologazione addizionale da parte dell'organismo che ha rilasciato il certificato di esame CE del tipo qualora tali modifiche incidano sul rispetto dei requisiti essenziali e delle condizioni d'uso prescritte per l'apparecchio. Questa omologazione addizionale assume la forma di un'aggiunta al certificato originale di esame CE del tipo.
2. DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ AL TIPO
2.1. La dichiarazione CE di conformità al tipo è l'atto mediante il quale il fabbricante dichiara che gli apparecchi in questione sono conformi al tipo descritto nel certificato di esame CE del tipo e soddisfa i requisiti essenziali applicabili enunciati nel presente regolamento.
Il fabbricante e il suo mandatario stabilito nel territorio comunitario appone la marcatura CE su ciascun apparecchio e redige una dichiarazione di conformità.
Questa dichiarazione di conformità riguarda uno o più apparecchi ed è conservata dal fabbricante.
La marcatura CE è seguita dal numero di identificazione dell'organismo incaricato dei controlli improvvisi previsti nel punto 2.3.
2.2. Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione, inclusi l'ispezione finale dell'apparecchio e le prove, garantisca l'omogeneità della produzione e la conformità degli apparecchi al tipo descritto nel certificato di esame CE del tipo ed ai requisiti essenziali applicabili enunciati nel presente regolamento.
L'organismo scelto dal fabbricante effettua i controlli improvvisi sugli apparecchi secondo quanto stabilito al punto 2.3.
2.3. A intervalli almeno annuali l'organismo effettua controlli improvvisi sul posto degli apparecchi.
Esso deve esaminare un numero adeguato di apparecchi ed effettuare prove appropriate definite nelle norme applicabili previste all'articolo 3 o prove equivalenti per accertare la conformità degli apparecchi ai requisiti essenziali corrispondenti applicabili enunciati nel presente regolamento.
L'organismo deve in ogni caso determinare se si debbano effettuare le prove in tutto o in parte. Se uno o più apparecchi sono respinti, l'organismo prende le misure appro- priate per evitarne la commercializzazione.
3. DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ AL TIPO
(Garanzia della qualità della produzione)
3.1. La dichiarazione CE di conformità al tipo (garanzia della qualità della produzione) è l'atto mediante il quale il fabbricante, che soddisfa gli obblighi di cui al punto 3.2, dichiara che gli apparecchi in questione sono conformi al tipo descritto nel certificato di esame CE enunciati nel presente regolamento.
Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nel territorio comunitario appone la marcatura CE su ciascun apparecchio e redige una dichiarazione di conformità. Tale dichiarazione riguarda uno o più apparecchi ed è conservata dal fabbricante.
La marcatura CE è seguita dal numero di identificazione dell'organismo responsabile del controllo CE.
3.2. Il fabbricante applica un sistema di qualità della produzione il quale garantisca la conformità degli apparecchi al tipo descritto nel certificato di esame CE del tipo ed ai requisiti essenziali applicabili enunciati nel presente regolamento. Il fabbricante è soggetto al controllo CE secondo le modalità specificate al punto 3.4.
3.3. Sistema di qualità
3.3.1. Il fabbricante presente una domanda di approvazione del suo sistema di qualità all'organismo di sua scelta per gli apparecchi in questione.
La domanda contiene:
- la documentazione relativa al sistema di qualità;
- l'impiego di soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato;
- l'impiego di mantenere costantemente l'adeguatezza e l'efficacia del sistema di qualità approvato;
- la documentazione relativa al tipo approvato e una copia del certificato di esame CE del tipo.
3.3.2. Tutti gli elementi, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono essere documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione sul sistema di qualità deve permettere una comprensione comune dei programmi, piani, manuali e registrazioni relativi alla qualità. Essa deve contenere in particolare un'adeguata descrizione:
- degli obiettivi di qualità, dell'organigramma e delle responsabilità dei quadri e dei loro poteri per quanto riguarda la qualità degli apparecchi;
- dei processi di fabbricazione e delle tecniche di controllo e di garanzia della qualità che saranno utilizzati e degli interventi sistematici che saranno attuati;
- degli esami e delle prove effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione, con indicazione della frequenza con cui si intende effettuarli;
- dei mezzi con cui controllare il raggiungimento della richiesta qualità dell'apparecchio e il funzionamento efficace del sistema di qualità.
3.3.3. L'organismo esamina e valuta il sistema di qualità per determinare se esso soddisfi i requisiti di cui al punto 3.3.2. Esso presume conformi a tali requisiti i sistemi di qualità che applichino le corrispondenti norme armonizzate.
Esso notifica la propria decisione al fabbricante e ne informa gli altri organismi. La notifica al fabbricante contiene le conclusioni dell'esame, il nome e l'indirizzo dell'organismo e la decisione di valutazione motivata per gli apparecchi in questione.
3.3.4. Il fabbricante tiene informato l'organismo che ha approvato il sistema di qualità in merito a qualsiasi adattamento dei sistemi di qualità reso necessario, ad esempio, dalle nuove tecnologie e dai nuovi concetti di qualità.
L'organismo esamina le modifiche proposte e decide se il sistema di qualità modificato sia conforme alle relative disposizioni o se sia necessaria una nuova valutazione. Esso notifica la propria decisione al fabbricante. La notifica contiene le conclusioni del controllo e la decisione di valutazione motivata.
3.3.5. L'organismo che revochi l'approvazione di un sistema di qualità ne informa gli altri organismi, motivando la propria decisione.
3.4. Sorveglianza CE
3.4.1. Lo scopo della sorveglianza CE è di garantire che il fabbricante soddisfi correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato.
3.4.2. A fini di ispezione, il fabbricante deve permettere l'accesso ai locali di produzione, controllo, collaudo e deposito e deve fornire tutte le informazioni necessarie, in particolare:
- la documentazione sul sistema di qualità;
- le registrazioni effettuate in materia di qualità, quali i rapporti di ispezione e i dati sulle prove, i dati di taratura, i rapporti sulle qualifiche del personale addetto, eccetera.
3.4.3. L'organismo effettua controlli almeno una volta ogni due anni per accertarsi che il fabbricante mantenga e applichi il sistema di qualità approvato e trasmette al fabbricante un rapporto sul controllo effettuato.
3.4.4. L'organismo può far visite improvvise al fabbricante e, nel corso di tali visite può effettuare o far effettuare prove sugli apparecchi. Esso rilascia la fabbricante un rapporto di visita ed eventualmente un rapporto di prova.
3.4.5. Il fabbricante deve essere in grado di presentare, su richiesta, il rapporto.
4. DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ AL TIPO
(Garanzia della qualità del prodotto)
4.1. La dichiarazione CE di conformità al tipo (garanzia della qualità del prodotto) è l'atto mediante il quale il fabbricante, che soddisfa gli obblighi di cui al punto 4.2, dichiara che gli apparecchi in questione sono conformi al tipo descritto nel certificato di esame CE del tipo e soddisfano i requisiti essenziali applicabili enunciati nel presente regolamento. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nel territorio comunitario appone la marcatura CE su ciascun apparecchio e redige una dichiarazione di conformità. Tale dichiarazione riguarda uno o più apparecchi ed è conservata dal fabbricante. La marcatura CE è seguita dal numero di identificazione dell'organismo responsabile del controllo CE.
4.2. Il fabbricante applica un sistema approvato di qualità per l'ispezione finale degli apparecchi e per le prove, come specificato al punto 4.3, ed è soggetto al controllo CE, come specificato al punto 4.4.
4.3. Sistema di qualità
4.3.1. Nell'ambito di questo metodo, il fabbricante presenta una domanda di approvazione del suo sistema di qualità all'organismo di una scelta per gli apparecchi in questione.
La domanda contiene:
- la documentazione relativa al sistema di qualità;
- l'impegno di soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato;
- l'impegno di mantenere costantemente l'adeguatezza e l'efficacia del sistema di qualità approvato;
- la documentazione relativa al tipo approvato ed una copia del certificato di esame CE del tipo.
4.3.2. Nell'ambito del sistema di qualità, ciascun apparecchio viene esaminato e vengono effettuate prove adeguate, definite nelle norme applicabili di cui all'articolo 3, o prove equivalenti, al fine di verificarne la conformità ai requisiti essenziali applicabili enunciati nel presente regolamento.
Tutti gli elementi, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono essere documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di misure e istruzioni scritte. Questa documentazione sul sistema di qualità deve permettere una comprensione uniforme dei programmi, piani, manuali e registrazioni relativi alla qualità.
La documentazione sul sistema di qualità deve sostenere in particolare un'adeguata descrizione:
- degli obiettivi di qualità, dell'organigramma, delle responsabilità dei quadri e dei loro poteri per quanto riguarda la qualità degli apparecchi;
- dei controlli e delle prove che devono essere effettuati dopo la fabbricazione;
- dei mezzi con cui verificare il funzionamento efficace del sistema di qualità.
4.3.3. L'organismo esamina e valuta il sistema di qualità per determinare se esso soddisfi i requisiti di cui al punto 4.3.2. Esso presume conformi a tali requisiti i sistemi di qualità che applichino la corrispondente norma armonizzata.
Esso notifica la propria decisione al fabbricante e ne informa gli altri organismi. La notifica al fabbricante contiene le conclusioni dell'esame, il nome e l'indirizzo dell'organismo e la decisione di valutazione motivata per gli apparecchi in questione.
4.3.4. Il fabbricante tiene informato l'organismo che ha approvato il sistema di qualità in merito a qualsiasi adattamento del sistema reso necessario, ad esempio, dalle nuove tecnologie e dai nuovi concetti di qualità.
L'organismo esamina le modifiche proposte e decide se il sistema di qualità modificato sia conforme alle relative disposizioni o se sia necessaria una nuova valutazione. Esso notifica la propria decisione al fabbricante. La notifica contiene le conclusioni del controllo e la decisione di valutazione motivata.
4.3.5. L'organismo che revochi l'omologazione di un sistema di qualità ne informa gli altri organismi motivando la propria decisione.
4.4. Sorveglianza CE
4.4.1. Lo scopo della sorveglianza CE è di garantire che il fabbricante soddisfi correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato.
4.4.2. Il fabbricante deve permettere l'accesso, a fini di ispezione, ai locali di ispezione, collaudo e deposito e deve fornire tutte le informazioni necessarie; in particolare:
- la documentazione sul sistema di qualità;
- le registrazioni effettuate in materia di qualità, quali i rapporti di ispezione e i dati sulle prove, i dati di taratura, i rapporti sulle qualifiche del personale addetto, eccetera.
4.4.3. L'organismo effettua un controllo una volta ogni due anni per accertarsi che il fabbricante mantenga ed applichi il sistema di qualità approvato e trasmette al fabbricante un rapporto sul controllo effettuato.
4.4.4. L'organismo può fare visite improvvise al fabbricante. Nel corso di tali visite l'organismo può effettuare o far effettuare collaudi sugli apparecchi. Esso rilascia al fabbricante un rapporto di visita ed eventualmente un rapporto sul controllo effettuato.
4.4.5. Il fabbricante deve essere in grado di presentare, su richiesta, il rapporto.
5. VERIFICA CE
5.1. La verifica CE è il metodo mediante il quale il fabbricante o il suo mandatario stabilito nel territorio comunitario garantisce e dichiara che gli apparecchi sottoposti alle prescrizioni di cui al punto 3 sono conformi al tipo descritto nel certificato CE del tipo e soddisfano i requisiti ad essi applicabili enunciati nel presente regolamento.
5.2. Il fabbricante adotta tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione garantisca la conformità degli apparecchi al tipo descritto nel certificato CE del tipo e ai requisiti applicabili, di cui al punto 5.1. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nel territorio comunitario appone la marcatura CE su ogni apparecchio e fornisce una dichiarazione scritta di conformità.
La dichiarazione di conformità può riguardare uno o più apparecchi ed è conservata dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nel territorio comunitario.
5.3. L'organismo effettua gli esami e le prove atte a verificare la conformità dell'apparecchio ai requisiti del presente regolamento, a scelta del fabbricante, o con controllo e prova di ciascun apparecchio, come specificato al punto 5.4 o mediante controllo e prova dell'apparecchio su una base statistica, come specificato al punto 5.5.
5.4. Verifica per controllo e prova di ciascun apparecchio
5.4.1. Ciascun apparecchio viene esaminato singolarmente e vengono effettuate prove adeguate, definite nelle norme applicabili di cui all'articolo 3, o prove equivalenti al fine di verificarne la conformità al tipo descritto dal certificato CE del tipo e ai requisiti essenziali ad esso applicabili.
5.4.2. L'organismo appone o fa apporre su ciascun apparecchio il suo numero di identificazione e fornisce un attestato scritto di conformità relativo alle prove effettuate. L'attestato di conformità può riguardare uno o più apparecchi.
5.4.3. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nel territorio comunitario deve essere in grado di presentare, su richiesta, gli attestati di conformità.
5.5. Verifica statistica
5.5.1. Il fabbricante presenta i propri apparecchi in lotti omogenei e prende tutte le misure necessarie affinché il processo di lavorazione assicuri l'omogeneità di ciascun lotto prodotto.
5.5.2. Gli apparecchi sono sottoposti a controlli statistici per attributi e devono pertanto essere raggruppati in lotti identificabili, costituiti da esemplari di un unico modello, fabbricati in condizioni identiche. Ad intervalli indeterminati viene esaminato un lotto. Gli apparecchi che costituiscono un campione vengono esaminati singolarmente e vengono effettuate prove adeguate, definite nelle norme applicabili di cui all'articolo 3 o prove equivalenti, onde determinare l'accettazione o il rifiuto del lotto.
Viene applicato un programma di campionamento con le seguenti caratteristiche di funzionamento:
- un livello standard della qualità pari ad una probabilità di accettazione del 95%, con una percentuale di non conformità compresa tra lo 0,5 e l'1,5%;
- un limite di qualità pari ad una probabilità di accettazione del 5% con una percentuale di non conformità compresa tra il 5 e il 10%.
5.5.3. Per i lotti accettati l'organismo appone o fa apporre il proprio numero di identificazione su ogni apparecchio e fornisce un attestato scritto di conformità relativo alle prove effettuate. Tutti gli apparecchi del lotto possono essere immessi sul mercato, ad eccezione del campione di cui si è constatata la non conformità.
Qualora un lotto venga respinto, l'organismo prende le misure appropriate per evitare che tale lotto venga immesso sul mercato. Qualora si verifichi frequentemente che un lotto venga respinto, l'organismo può sospendere la verifica statistica.
Sotto la responsabilità dell'organismo, il fabbricante può apporre il numero di identificazione di quest'ultimo durante il processo di fabbricazione.
5.5.4. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nel territorio comunitario deve essere in grado di presentare, su richiesta, gli attestati di conformità.
6. VERIFICA CE DELL'ESEMPLARE UNICO
6.1. La verifica CE dell'esemplare unico è il metodo mediante il quale il fabbricante o il suo mandatario stabilito nel territorio comunitario garantisce e dichiara che l'apparecchio in questione, che ha ottenuto l'attestazione di cui al successivo punto 6.2, è conforme ai requisiti essenziali ad esso applicabili enunciati nel presente regolamento. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nel territorio comunitario appone la marcatura CE sull'apparecchio o fornisce una dichiarazione scritta di conformità.
6.2. L'organismo esamina l'apparecchio ed effettua le prove del caso, tenendo conto dei documenti del progetto, per verificarne le conformità ai requisiti essenziali ad esso applicabili.
L'organismo appone o fa apporre il proprio numero di identificazione sull'apparecchio approvato e fornisce un attestato scritto di conformità relativo alle prove effettuate.
6.3. La documentazione relativa al progetto di cui all'allegato IV permette la valutazione della conformità ai requisiti nonché la comprensione del progetto, della fabbricazione e del funzionamento dell'apparecchio.
La documentazione del progetto di cui all'allegato IV è a disposizione dell'organismo.
6.4. Se l'organismo lo ritiene necessario, gli esami e le opportune prove possono essere effettuati dopo l'installazione dell'apparecchio.
6.5. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nel territorio comunitario deve essere in grado di presentare, su richiesta, gli attestati di conformità.

ALLEGATO III
MARCATURA CE DI CONFORMITÀ ED ISCRIZIONI

La marcatura CE di conformità è costituita dalle iniziali CE, secondo il simbolo grafico che segue:

La marcatura CE è seguita dal numero di identificazione dell'organismo che interviene nella fase di controllo della produzione.
L'apparecchio o la scheda delle caratteristiche deve contenere la marcatura CE nonché le seguenti indicazioni:
- il nome o il simbolo di identificazione del fabbricante;
- la denominazione commerciale dell'apparecchio;
- il tipo di alimentazione elettrica;
- la categoria di apparecchio;
- le ultime due cifre dell'anno in cui è stata apposta la marcatura CE.
Eventuali informazioni complementari riguardanti l'installazione devono essere fornite in funzione delle caratteristiche particolari dell'apparecchio.
3. In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura CE, devono essere rispettate le proporzioni indicate nel simbolo graduato di cui sopra.
I diversi simboli della marcatura CE devono avere sostanzialmente la stessa dimensione verticale che non può essere inferiore a 5 mm.

ALLEGATO IV
DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL PROGETTO

La documentazione relativa al progetto deve contenere le informazioni seguenti, quando esse siano necessarie all'organismo ai fini della valutazione:
- una descrizione generale dell'apparecchio;
- il progetto di massima nonché gli schemi e i disegni di fabbricazione di componenti, sottounità, circuiti, eccetera;
- le descrizioni e le spiegazioni necessarie per comprendere i disegni e gli schemi precedenti, inclusa la descrizione del funzionamento;
- un elenco delle norme di cui all'articolo 3 applicate in tutto o in parte e la descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali nei casi in cui non siano state applicate le norme di cui all'articolo 3;
- i rapporti sulle prove effettuate;
- i manuali per l'installazione e per l'uso.
Eventualmente la documentazione relativa al progetto comprende i seguenti elementi:
- gli attestati relativi alle apparecchiature incorporate nell'apparecchio;
- gli attestati e i certificati relativi ai metodi di fabbricazione e/o di ispezione e/o di controllo dell'apparecchio;
- qualsiasi altro documento che consenta all'organismo notificato di migliorare la propria valutazione.

ALLEGATO V
REQUISITI MINIMI PER LA DESIGNAZIONE DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO

1. L'organismo di controllo, il suo direttore e il personale incaricato di eseguire le operazioni connesse ai metodi per l'attestazione di conformità non possono essere nè il progettista, nè il fabbricante, nè il fornitore, nè il montatore dei prodotti che essi controllano, nè il mandatario di una di queste persone. Essi non possono intervenire, nè direttamente nè come mandatari, nella progettazione, costruzione, commercializzazione o manutenzione di tali prodotti. Ciò non esclude la possibilità di uno scambio di informazioni tecniche tra il fabbricante e l'organismo di controllo.
2. L'organismo di controllo e il personale incaricato debbono eseguire le operazioni connesse ai metodi per l'attestazione di conformità con il massimo di integrità professionale e competenza tecnica e devono inoltre essere liberi da qualsivoglia pressione e incentivo, soprattutto di ordine finanziario, che possa influenzare il loro giudizio o i risultati dei controlli, in particolare da pressioni che provengano da persone o gruppi di persone interessati ai risultati delle verifiche.
3. L'organismo di controllo deve disporre del personale e possedere i mezzi necessari per eseguire in modo adeguato le operazioni tecniche e amministrative connesse con i metodi per l'attestazione di conformità. Deve inoltre avere accesso al materiale necessario per le verifiche eccezionali.
4. La direzione tecnica dell'organismo deve essere affidata, nel rispetto delle competenze professionali, a tecnici iscritti nei rispettivi albi professionali.
5. Il personale incaricato dei controlli deve possedere:
- una buona formazione tecnica e professionale;
- un'adeguata conoscenza delle norme relative ai controlli che effettua, nonché una sufficiente esperienza pratica di tali controlli;
- la capacità necessaria a compilare gli attestati, i verbali e le relazioni in cui sono riportati i risultati dei controlli effettuati.
6. Deve essere garantita l'indipendenza del personale incaricato di eseguire i metodi per l'attestazione di conformità.
7. L'organismo di controllo deve sottoscrivere un contratto di assicurazione per la responsabilità civile, a meno che detta responsabilità civile non sia coperta dallo Stato o che i controlli non siano effettuati direttamente dallo Stato o che si tratti di organismo pubblico.
8. Il personale dell'organismo di controllo è tenuto al segreto professionale.

ALLEGATO VI
MODALITÀ E CONTENUTI DELLE DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE ALLA CERTIFICAZIONE

1. La domanda per ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 9, redatta su carta da bollo e indirizzata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (D.G. P.I. Ispettorato tecnico dell'industria - Via Molise, 19 - 00187 ROMA), che ne trasmette copia al Ministero dell'interno (D.G.P.C.S.A. - Centro studi ed Esperienze), contiene la dichiarazione di soddisfacimento dei requisiti minimi di cui all'allegato V ed è firmata dal legale rappresentante dell'organismo.
2. Alla domanda dovranno essere allegati, in originale o copia autenticata in regola con le disposizioni in materia di bollo, i seguenti documenti:
a) certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
b) atto costitutivo o statuto, da cui risulti l'esercizio di attività di attestazione di conformità; per i soggetti di diritto pubblico tale documento è sostituito dagli estremi dell'atto normativo;
c) elenco dei macchinari e delle attrezzature in dotazione, corredato delle caratteristiche tecniche ed operative;
d) elenco del personale con relativi titoli di studio, qualifiche e mansioni;
e) polizza di assicurazione per la responsabilità civile con massimale non inferiore a lire tre miliardi, per i rischi derivanti dall'esercizio di attività di attestazione di conformità;
f) manuale di qualità dell'organismo, redatto in base alle norme della serie EN 45000 contenente, tra l'altro, la specifica sezione per la direttiva 90/396/CEE e successive modifiche. In detta sezione dovranno essere indicati in dettaglio i seguenti elementi: requisito richiesto dalla direttiva, normativa adottata e prova da essa prevista, attrezzatura impiegata, ente che ne ha effettuato la taratura con la relativa scadenza;
g) planimetria, in scala adeguata, degli uffici e dei laboratori, da cui risulti la disposizione delle principali attrezzature;
h) documentazione rilasciata dalle autorità competenti comprovante l'idoneità dei locali e degli impianti dal punto di vista dell'igiene ambientale e della sicurezza del lavoro. Nelle more della presentazione della documentazione anzidetta, l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente può essere provvisoriamente attestata da atto notorio o da dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante;
i) copia di eventuali riconoscimenti ottenuti;
l) due copie della documentazione presentata
3. Il ricorso a strutture diverse da quelle del richiedente, limitatamente ad esami o prove complementari o particolari, dovrà essere specificato nella domanda e documentato mediante copia autenticata della apposita convenzione stipulata nelle forme di legge nonché mediante la produzione dei documenti di cui al punto 2, lettere a), b), c), d) ed e), concernenti tale struttura.

ALLEGATO VII
NORME ARMONIZZATE

 ___________________________________________________________________
|      NORMA EUROPEA DI      |                                      |
|        RIFERIMENTO         |    NORMA ITALIANA DI RECEPIMENTO     |
|____________________________|______________________________________|
|         |      |           |                        |             |
|  NUMERO | ANNO |  G.U.C.E. |   TITOLO DELLA NORMA   |   NUMERO    |
|         |DI RA-| DI PUBBLI-|                        |             |
|         |TIFICA|  CAZIONE  |                        |             |
|_________|______|___________|________________________|_____________|
|         |      |           |                        |             |
|  EN 291 | 1992 |  C/334-   |Guarnizioni di tenuta   | UNI EN 291  |
|         |      |30/11/1994 |in gomma - Guarnizioni  |   (1993)    |
|         |      |           |di tenuta statica desti-|             |
|         |      |           |nati agli apparecchi    |             |
|         |      |           |domestici che utilizzano|             |
|         |      |           |gas combustibili fino a |             |
|         |      |           |200 mbar.               |             |
|         |      |           |- Requisiti per il      |             |
|         |      |           |  materiale.            |             |
|_________|______|___________|________________________|_____________|
|         |      |           |                        |             |
|  EN 298 | 1993 |  C/334-   |Sistemi automatici di   | UNI EN 298  |
|         |      |30/11/1994 |comando e sicurezza per |   (1995)    |
|         |      |           |bruciatori a gas e      |             |
|         |      |           |apparecchi a gas con o  |             |
|         |      |           |senza ventilatore       |             |
|_________|______|___________|________________________|_____________|
|         |      |           |                        |             |
|  EN 377 | 1993 |  C/334-   |Lubrificanti per utiliz-| UNI EN 366  |
|         |      |30/11/1994 |zo negli apparecchi e   |   (1994)    |
|         |      |           |relativi controlli che  |             |
|         |      |           |utilizzano gas combusti-|             |
|         |      |           |bili, escluso quelli    |             |
|         |      |           |destinati all'impiego   |             |
|         |      |           |nei processi industriali|             |
|_________|______|___________|________________________|_____________|
|         |      |           |                        |             |
|  EN 437 | 1993 |  C/334 -  |Gas di prova - Pressioni| UNI EN 437  |
|         |      |30/11/1994 |di prova - Categorie di |   (1995)    |
|         |      |           |apparecchi.             |             |
|_________|______|___________|________________________|_____________|
|         |      |           |                        |             |
|  EN 297 | 1994 |  C/187 -  |Caldaie di riscaldamento| UNI EN 297  |
|         |      | 21/7/1995 |centralizzato alimentate|   (1996)    |
|         |      |           |a combustibili gassosi -|             |
|         |      |           |Caldaie di tipo B11 e   |             |
|         |      |           |B11BS equipaggiate con  |             |
|         |      |           |bruciatore atmosferico  |             |
|         |      |           |con portata termica     |             |
|         |      |           |nominale minore o uguale|             |
|         |      |           |a 70 kW.                |             |
|_________|______|___________|________________________|_____________|
|         |      |           |                        |             |
|  EN 549 | 1994 |  C/187 -  |Materiali in gomma per  | UNI EN 549  |
|         |      | 21/7/1995 |dispositivi di tenuta e |   (1996)    |
|         |      |           |diaframmi per apparecchi|             |
|         |      |           |a gas e relativi        |             |
|         |      |           |equipaggiamenti         |             |
|_________|______|___________|________________________|_____________|
|         |      |           |                        |             |
|  EN 126 | 1995 |  C/187 -  |Dispositivi multifunzio-| UNI EN 126  |
|         |      | 21/7/1995 |nali per apparecchi a   |   (1996)    |
|         |      |           |gas                     |             |
|_________|______|___________|________________________|_____________|
|         |      |           |                        |             |
| EN 203-2| 1995 |  C/187 -  |Apparecchi per cucine   | UNI EN 203-2|
|         |      | 21/7/1995 |professionali alimentari|   (1996)    |
|         |      |           |a gas - Utilizzazione   |             |
|         |      |           |razionale dell'energia  |             |
|_________|______|___________|________________________|_____________|
|         |      |           |                        |             |
| EN 203-1| 1992 |  C/93 -   |Apparecchi per cucine   | UNI EN 203-1|
|         |      | 29/3/1996 |professionali alimentati|   (1995)    |
|         |      |           |a gas - Parte 1: Pre-   |             |
|         |      |           |scrizioni di sicurezza  |             |
|_________|______|___________|________________________|_____________|
|         |      |           |                        |             |
|EN 203-1:| 1995 |  C/93 -   |Apparecchi per cucine   |UNI EN 203-1:|
| 1992/A1 |      | 29/3/1996 |professionali alimentati|1992/A1(1996)|
|         |      |           |a gas - Parte 1: Pre-   |             |
|         |      |           |scrizioni di sicurezza -|             |
|         |      |           |(aggiornamento 1)       |             |
|_________|______|___________|________________________|_____________|
|         |      |           |                        |             |
| EN 625  | 1995 |  C/93 -   |Caldaie a gas per       | UNI EN 625  |
|         |      | 29/3/1996 |riscaldamento centrale -|   (1996)    |
|         |      |           |Prescrizioni specifiche |             |
|         |      |           |per la funzione acqua   |             |
|         |      |           |calda sanitaria delle   |             |
|         |      |           |caldaie combinate con   |             |
|         |      |           |portata termica nominale|             |
|         |      |           |non maggiore di 70 kW   |             |
|_________|______|___________|________________________|_____________|