Tipologia: Accordo di rinnovo
Data firma: 16 marzo 2009
Validità: 01.04.2008 - 31.12.2011
Parti: Federagenti e Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti
Settori: Trasporti, Agenzie marittime, aeree ecc.
Fonte: FILT-CGIL Liguria

Sommario:

 Articolo 32 - Trattamento di malattia o infortunio
A) Malattia
B) Infortunio sul lavoro
Secondo livello di contrattazione
Apprendistato professionalizzante
Profili formativi
 Contratto a termine
Art...Bacheca Elettronica
Cassa Mutua categoriale finalizzata all'assistenza sanitaria integrativa
Apprendistato professionalizzante: profili formativi
Scioglimento della riserva accordo economico

Accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente delle agenzie marittime raccomandatarie, agenzie aeree e mediatori marittimi

Apprendistato professionalizzante
A decorrere dal ... il presente articolato regolamenta l'apprendistato professionalizzante sostituendo quanto previsto dall'art. 8 del CCNL agenzie marittime così come integrato dall'accordo 4.11.2005. Per quanto concerne le altre tipologie di apprendistato previste dal D.Lgs. n. 276/2003, si rinvia alle relative disposizioni legislative di attuazione.
In attuazione dell'art. 49 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 ed in particolare dei commi 5 bis e 5 ter le parti concordano la seguente disciplina dell'istituto dell'apprendistato professionalizzante, al fine di consentire, l'assunzione di lavoratori con tale tipo di contratto.
L'utilizzo dei progetti formativi predisposti dall'Ente bilaterale ovvero concordati con le OOSS. anche a livello territoriale e/o aziendale consentirà ai sensi dell'art. 49 comma 5 ter la formazione esclusivamente aziendale.
[…]
Per ciò che attiene al trattamento di gravidanza e puerperio il personale assunto con contratto di apprendistato professionalizzante è confermata la normativa di cui all'art. 34 del presente CCNL.
[…]
Per tutta la durata del contratto il lavoratore assunto con il contratto di apprendistato professionalizzante dovrà essere accompagnato da un "Tutor".
Nei confronti di ciascun apprendista l'azienda è tenuta ad erogare un monte ore di formazione formale, interna o esterna all'azienda stessa, di 120 ore per anno per l'acquisizione di competenze di base e tecnico-professionali. La formazione può essere erogata, in tutto o in parte, all'interno dell'azienda interessata, presso altra azienda del gruppo o presso altra struttura di riferimento.
Le attività formative sono articolate in contenuti a carattere trasversale e in contenuti a carattere professionalizzante. La formazione a carattere trasversale, alla quale sarà dedicato il 35% della formazione formale complessiva, ha contenuti omogenei per tutti gli apprendisti; quella a carattere professionalizzante ha invece contenuti specifici in relazione alla qualificazione professionale da conseguire.
Le attività formative trasversali sono così articolate:
a) competenze relazionali;
b) competenze in materia di organizzazione ed economia;
c) competenze riguardanti la disciplina del rapporto di lavoro e del CCNL;
d) competenze in materia di sicurezza sul lavoro.
La formazione relativa alla disciplina del rapporto di lavoro ed alla sicurezza sul lavoro cui alle lettere c) e d) che precedono sarà effettuata nel primo anno.
[…]
Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si rinvia alle disposizioni di legge.
I profili formativi saranno definiti nell'allegato che formerà parte integrante del presente articolo.
Con cadenza annuale, a livello aziendale, verrà fornita informativa alle RSA/RSU, sui contratti di apprendistato attivati, scaduti, cessati e confermati nei dodici mesi precedenti.
[…]

Art... Bacheca Elettronica
Le Parti quale modalità integrativa del diritto di affissione di cui all'art. 25 della legge 300/70 e nei limiti di applicazione della norma stessa convengono, definendo le relative modalità di accesso da parte delle RSA/RSU e delle OO.SS. firmatarie il vigente CCNL, sulla istituzione della Bacheca Elettronica dalla data dell'1.1.2009, intendendosi per tale una pagina web attivata dall'azienda nell'ambito del sistema intranet dell'azienda medesima.
Nella fase di avvio della BE i primi sei mesi decorrenti dalla sottoscrizione del presente contratto saranno sperimentali ai fini delle verifiche tecniche di funzionamento.
Una sezione della Intranet aziendale sarà messa dall'azienda a disposizione delle RSA/RSU riservando comunque uno spazio per comunicati di carattere nazionale e territoriale delle OO.SS. firmatarie del presente CCNL.
I comunicati dovranno riguardare esclusivamente materie di interesse sindacale e del lavoro nel rispetto di quanto previsto dal sopra citato art. 25 della legge 300/70.
Le modalità di utilizzo della BE sono di seguito definite:
- Ciascun lavoratore potrà accedere, mediante link dalla Intranet aziendale, alla BE per visionare i comunicati delle RSA/RSU e/a delle OO.SS. firmatarie del presente CCNL;
- La facoltà di affissione alla BE è riservata alle RSA/RSU e alle OO.SS. unitariamente o singolarmente;
[…]