Tipologia: Accordo smart working
Data firma: 8 marzo 2016
Parti: Gruppo Cariparma Crédit Agricole e Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Sinfub, Ugl-Credito, Uilca, Unità Sindacale
Settori: Credito Assicurazioni, Cariparma
Fonte: fisac-cgil.it

Sommario:

Premesso
1. Definizione e vincoli
2. Sperimentazione

2.1. Durata e destinatari
2.2. Adesione e revoca
2.3. Modalità di svolgimento
2.4. Formazione
3. Disposizioni finali
Smart working-lavoro agile Accordo individuale
Allegato 1 - Salute e sicurezza sul lavoro
Allegato 2 - Privacy
Allegato 3 - Privacy

Verbale di accordo

A Parma, il 08/03/2016, tra le Aziende del Gruppo Cariparma Crédit Agricole (il Gruppo): Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza spa (Cariparma o CRP), anche in qualità di Capogruppo, Banca Popolare FriulAdria spa (FriulAdria o BPFA), Cassa di Risparmio della Spezia spa (Carispezia o CRS), Crédit Agricole Group Solutions scpa (CAGS), Crédit Agricole Leasing Italia srl (Calit) e le Organizzazioni sindacali (OO.SS.): Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Sinfub, Ugl-Credito, Uilca, Unità Sindacale

Premesso che:
- il Gruppo Cariparma intende continuare ad investire in maniera costante per il miglioramento del contesto professionale e dell’ambiente nel quale le lavoratrici e i lavoratori operano per integrare e conciliare al meglio le esigenze professionali con quelle private, continuando a sostenere e promuovere iniziative di Welfare aziendale;
- l'avanzato sviluppo delle tecnologie informatiche e telematiche consentono oggi maggiore flessibilità nel lavoro, favorendo sia l’efficienza e la produttività delle imprese che le esigenze sociali quali la tutela dell’ambiente, il miglioramento della qualità delle condizioni di vita, la miglior gestione dei tempi di vita e di lavoro;
- in tale quadro l’Azienda ha illustrato, in data 18 dicembre 2015, alle OO.SS. che sottoscrivono, la presentazione relativa all’introduzione dello “smart working-lavoro agile” all’interno del Gruppo intervento finalizzato ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro ed, al contempo, di incrementare la produttività;
- Le parti sottoscrittrici del presente accordo si danno atto che, essendo in via di definizione una normativa di legge su tale specifico tema, all’entrata in vigore della stessa sarà necessario procedere ad una celere e condivisa analisi e valutazione del testo di legge, al fine di garantire l'armonizzazione del presente Accordo ai principi contenuti nella legge.
- al riguardo, le parti esprimono la comune volontà di avviare una sperimentazione di detta modalità di svolgimento della prestazione lavorativa; delineandone il quadro normativo così come di seguito concordato.
Le Parti hanno condiviso quanto segue.
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente verbale di Accordo.

1. Definizione e vincoli
Per “smart working-lavoro agile” nel Gruppo Cariparma s’intende una forma flessibile di lavoro da remoto, diversa dal telelavoro - di cui alla vigente regolamentazione- finalizzata ad incrementare la produttività del lavoro ed agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, e consistente nello svolgimento della prestazione lavorativa in luogo diverso dalla sede di assegnazione.
L’attività lavorativa potrà, pertanto, essere prestata:
a) da altra sede aziendale cioè da ufficio/locale della Società datore di lavoro o di altra Società del Gruppo (di seguito “hub aziendale”) ove disponibile;
b) dalla residenza privata/domicilio del dipendente (“da casa”), da intendersi, ai fini del presente accordo, anche come altro luogo privato di pertinenza del lavoratore, diverso dalla sua abituale abitazione, con i limiti previsti nella presente intesa;
con l’utilizzo di strumenti informatici, messi a disposizione dalla Società datore di lavoro, idonei a consentire lo svolgimento dell’attività lavorativa e l’interazione con il responsabile/colleghi.
Lo svolgimento della prestazione lavorativa in “smart working-lavoro agile” non muta gli obblighi ed i doveri, né i diritti posti individualmente in capo al lavoratore dalle vigenti norme di legge e di contratto collettivo nazionale di settore, nonché il rispetto di tutte le disposizioni della normativa aziendale tempo per tempo vigente.
In particolare l’autorizzazione allo svolgimento della prestazione in “smart working-lavoro agile”, comportando unicamente una diversa modalità di organizzazione di una parte dell’attività lavorativa:
• non costituisce variazione né della sede di lavoro, né dell’orario di lavoro individuale e della relativa collocazione temporale ivi comprese le caratteristiche di flessibilità eventualmente in essere;
• non determina alcun mutamento delle mansioni, né delle opportunità di sviluppo professionale e di carriera;
• non potrà mai essere prevalente rispetto all’attività lavorativa complessivamente svolta e la prestazione in “smart working-lavoro agile” potrà essere resa per un massimo di otto giorni al mese (preferibilmente, nella settimana, massimo due giorni);
• non modifica il potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro.
Inoltre la prestazione lavorativa in “smart working-lavoro agile”:
• comporterà una condotta informata ai principi di correttezza, riservatezza, diligenza, disciplina;
• dovrà consentire il mantenimento del medesimo livello quali-quantitativo di prestazione e di risultati che si sarebbe conseguito presso la sede aziendale.
Le parti si danno atto che lo “smart working - lavoro agile” come sopra definito e come disciplinato nel presente accordo non/Configura una fattispecie di telelavoro ai sensi dell’art. 36 del vigente CCNL.

2. Sperimentazione
2.1. Durata e destinatari

È previsto un periodo di sperimentazione della modalità di lavoro in “smart working-lavoro agile” a partire indicativamente dal mese di Aprile p.v. e sino al termine del 2016, salvo che le parti che sottoscrivono il presente accordo decidano diversamente.
Le parti condividono che, per garantire un efficace svolgimento della prestazione lavorativa nell’interesse sia dell'azienda che del lavoratore, la fase pilota riguarderà 50 dipendenti a tempo indeterminato, anche part-time:
• con anzianità nel Gruppo di almeno due anni (con esclusione dei dipendenti con contratto di apprendistato);
• con ruolo e/o mansioni compatibili con la modalità di lavoro descritta all'art. 1;
• occupati nelle strutture di seguito indicate:
- Servizio Sviluppo Organizzativo (CRP)
- Servizi Gestione Portafoglio Assicurativo (CAGS)
- Servizio Privacy (CRP)
- Servizio Amministrazione del Personale (CAGS)
- Area Tecnico-Logistica (CAGS)
- Area Canali e Sistemi di Sintesi (CAGS)
- Direzione Risorse Umane (CRP, CRSP, BPFA Calit)
Con particolare riferimento alle aree aziendali coinvolte dalla sperimentazione in caso di allargamento della stessa ad altre strutture l’azienda si impegna a darne preventiva informazione alle OO.SS.

2.2. Adesione e revoca
L’accesso allo “smart working-lavoro agile” avverrà:
• su base volontaria ed a seguito di espressa richiesta da parte del dipendente interessato ed in possesso dei requisiti definiti dal presente accordo,
• con autorizzazione rilasciata dal responsabile della struttura di assegnazione di concerto con la struttura del Personale di riferimento, previo colloquio col dipendente interessato, compatibilmente con le esigenze tecniche, produttive, organizzative.
Detta autorizzazione formerà oggetto di specifico accordo individuale (il cui format è allegato alla presente intesa), che costituirà ad ogni effetto, per il periodo della sperimentazione, integrazione del contratto individuale di lavoro, e forma parte integrante del presente accordo.
Sia il dipendente sia il responsabile della struttura di assegnazione potranno, con preavviso di almeno 10 giorni lavorativi e fornendo specifica motivazione, recedere dall'accordo di svolgimento della prestazione lavorativa in modalità “smart working-lavoro agile”.
L'autorizzazione verrà meno con preavviso di 10 giorni lavorativi anche in caso di trasferimento o assegnazione del dipendente ad altra unità organizzativa rispetto a quella di assegnazione al momento dell’avvio della sperimentazione, o di variazione delle mansioni e/o del ruolo assegnati.
Eventuale nuova autorizzazione potrà essere concessa, sempre d’intesa con il responsabile e con la struttura del Personale di riferimento, a condizione che la nuova struttura/mansione di assegnazione rientri nel perimetro di sperimentazione.
L’Azienda s’impegna altresì a valutate tutte le richieste presentate motivando eventuali dinieghi mediante colloquio con il dipendente.

2.3. Modalità di svolgimento
Lo svolgimento dell’attività in “smart working-lavoro agile” dovrà essere programmato con cadenza almeno settimanale, ed approvato dal responsabile dell’unità organizzativa di appartenenza.
Al fine di garantire la necessaria continuità operativa, l’efficacia e l’efficienza della prestazione resa, nonché una reale e concreta conciliazione dei tempi di vita e di lavoro del dipendente, la programmazione definita potrà mutare su richiesta motivata del responsabile o del dipendente (resta fermo che quest’ultimo dovrà ottenere, dal proprio responsabile la necessaria autorizzazione). Tali richieste dovranno essere comunicate di norma con un preavviso di almeno 48 ore.
Nel corso della giornata effettuata in “smart working-lavoro agile”, il lavoratore dovrà essere contattabile durante il proprio orario di lavoro previsto per la giornata stessa, sia a mezzo telefono che in connessione Lync o, più in generale, tramite gli strumenti messi a disposizione dall’Azienda.
Per effettuare la prestazione lavorativa in “smart working-lavoro agile”, il dipendente sarà tenuto ad utilizzare le apparecchiature tecnologiche assegnate in conformità con le disposizioni del T.U. 81/2008, ed ordinariamente utilizzate per lo svolgimento dell’attività lavorativa in azienda, nonché nel rispetto di quanto indicato nel corso della specifica formazione ricevuta sul tema (di cui all’art. 2.4 del presente accordo).
In caso di impedimenti di qualsivoglia natura (a titolo esemplificativo e non esaustivo: malfunzionamento degli impianti, mancata ricezione dei dati necessari) il lavoratore sarà tenuto a segnalare al proprio responsabile, o in caso non riesca a raggiungerlo, alla struttura del Personale di riferimento, con la massima possibile tempestività, la situazione così venutasi a determinare.
L’Azienda si riserva in tal caso di richiamare il dipendente presso la propria sede di lavoro o l’hub aziendale più prossimo anche per la residua parte della giornata lavorativa.
In relazione ai peculiari presupposti di detta modalità di prestazione lavorativa, con riguardo alle giornate lavorate in “smart working-lavoro agile”:
• verrà riconosciuta l’erogazione del buono pasto - secondo i criteri e le modalità previste dalla normativa nazionale ed aziendale tempo per tempo vigente in materia - solo per i giorni di attività lavorativa presso “hub aziendale”;
• non saranno di norma richieste ed autorizzate prestazioni aggiuntive di lavoro/ straordinari;
• sarà esclusa la corresponsione, in ogni caso, di qualsiasi trattamento di missione,
• sarà inoltre esclusa l’applicazione dei trattamenti economici e normativi previsti dagli accordi aziendali in materia di c.d. “reperibilità” durante il normale orario di lavoro individuale.
• verrà sottoscritta da parte dell’azienda apposita copertura assicurativa per gli infortuni professionali occorsi durante l’attività prestata in “smart working-lavoro agile”
Dichiarazione delle Parti
In relazione alla richiesta delle OO.SS. di riconoscimento del buono pasto anche per le giornate di attività lavorativa svolta dalla residenza privata / domicilio del lavoratore (di cui al punto b dell’art. 1 del presente accordo), le Parti si riservano di confrontarsi sulla materia in occasione dell'incontro di cui all’art. 3 comma 3 del presente accordo, anche in relazione all’evoluzione della normativa di legge o contrattuale di settore eventualmente intervenuta.

2.4. Formazione
I dipendenti che parteciperanno alla sperimentazione saranno destinatari, prima della partenza della stessa, di specifici interventi formativi finalizzati a garantire un efficace e sicuro svolgimento della prestazione lavorativa in luogo diverso dalla sede di lavoro di assegnazione, con particolare riguardo alle tematiche sotto elencate:
- Prevenzione e sicurezza sul lavoro
- La scelta idonea del luogo di lavoro
- Gestione delle emergenze
- Gestione degli infortuni
- Corretto utilizzo delle dotazioni tecnologiche
- Privacy.

3. Disposizioni finali
Nel corso della sperimentazione, si darà luogo, su richiesta di una delle Parti firmatarie del presente verbale di accordo, ad incontri di verifica sull’applicazione dello stesso.
Le Parti convengono che, qualora nel corso del periodo della sperimentazione, intervenga una specifica disciplina di legge o contrattuale di settore in materia di “smart working-lavoro agile”, le stesse s’incontreranno al fine di adeguare quanto previsto dalla presente intesa con conseguente variazione dei contratti individuali già sottoscritti, pena la revoca dei medesimi
Le Parti convengono inoltre che, al termine della fase di sperimentazione, s’incontreranno al fine di riesaminare quanto previsto dal presente accordo in caso di prosecuzione del progetto “smart working - lavoro agile”.
Le Parti si danno altresì atto che i sistemi di connettività utilizzati rispondono unicamente a fini organizzativi e produttivi, escludendone con ciò l’utilizzo per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia.
Le Parti infine si danno atto fin da ora che le prestazioni di lavoro in “smart working-lavoro agile” di cui al presente verbale di accordo sono utili per l’accesso ad eventuali incentivi di carattere fiscale e contributivo che la normativa di legge dovesse prevedere in materia.

Smart working-lavoro agile
Accordo individuale
“Progetto Pilota: Fase sperimentale”

Egregio Sig.

………………. matricola n° ………………………..
Con riferimento alla richiesta da Lei avanzata di poter partecipare alla sperimentazione dello smart working-lavoro agile, Le comunichiamo che abbiamo deciso di accogliere la Sua istanza e di procedere conseguentemente alla suddetta sperimentazione che sarà regolata secondo le previsioni dell’Accordo sindacale sottoscritto il giorno 08/03/2016 e dal presente accordo individuale.
Ella ha, pertanto, la possibilità di svolgere la Sua attività utilizzando tale modalità per un massimo di 8 giorni al mese (preferibilmente, nella settimana, massimo due giorni), a decorrere dal - xx Aprile 2016 e sino al 31 dicembre 2016.
Comportando tale modalità unicamente una diversa ed eccezionale modalità di organizzazione dell’attività lavorativa o di una sua porzione trascorso tale periodo verrà ripristinata -senza necessità di alcuna comunicazione preventiva -l’ordinaria modalità della prestazione di lavoro.

Luogo
Fermo restando che la Sua sede di lavoro ad ogni altro effetto continua ad essere in (inserire sede di lavoro…………) , durante il periodo in cui svolgerà l’attività lavorativa con le modalità oggetto della presente è stabilito su Sua espressa richiesta che Ella operi:
• Hub aziendali (intesi come agenzie, uffici, ed altri locali aziendali) ove disponibili;
• presso il Suo domicilio
• presso altro luogo privato di sua pertinenza diverso dalla sua abituale abitazione, con esplicito divieto di locali pubblici o aperti al pubblico;

Attrezzature di lavoro / Connessioni di rete
Per effettuare la prestazione lavorativa in smart working-lavoro agile risulta idonea la dotazione di un personal computer portatile aziendale corredata da
• Software Lynch per le videochiamate
• Webcam
• Internet Key
• Cellulare
• Accessibilità ai dischi di rete/Procedure aziendali
Tutta la sopracitata dotazione, nonché altra eventuale strumentazione tecnica che si rendesse necessaria allo svolgimento dell’attività in smart working- lavoro agile, è conforme alle disposizioni del T.U. 81/2008. L’Azienda s' impegna pertanto a fornirLe detti apparati in conformità alla normativa aziendale tempo per tempo vigente in materia e per tutta la durata del periodo di smart working-lavoro agile, sempre che l’azienda non glieli abbia già fomiti per lo svolgimento della Sua attività lavorativa.
La manutenzione degli apparati aziendali in argomento resta a carico dell’Azienda.
Nel caso di specie poiché la prestazione lavorativa a distanza da Lei effettuata in smart working-lavoro agile non ha carattere di continuità, alla stessa non si applicano le disposizioni di igiene e sicurezza in materia di telelavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni. Tuttavia resta Sua responsabilità verificare che i locali presso la Sua abituale abitazione o altro luogo dal quale espleterà la Sua prestazione lavorativa in smart working-lavoro agile e gli impianti ad esso asserviti, siano a norma di legge e consentano lo svolgimento della prestazione lavorativa in sicurezza. Quanto precede con la sola eccezione dei locali definiti come Hub aziendali. Ulteriori importanti informazioni in materia sono contenute nell’Allegato 1, che forma parte integrante del presente accordo, le cui indicazioni costituiscono comunque buone prassi di esecuzione della prestazione lavorativa in qualsiasi luogo e devono pertanto essere osservate anche nell’esecuzione della prestazione in smart working-lavoro agile.
Inoltre, per parte Sua Ella assume espressamente l’impegno ad utilizzare gli apparati aziendali ed i programmi informatici messi a Sua disposizione esclusivamente per lo svolgimento dell’attività lavorativa, a rispettare le relative norme di sicurezza, a non manomettere in alcun modo detti apparati e a non consentire ad altri l’utilizzo degli stessi.
Per quanto riguarda la strumentazione necessaria per la connessione alla extranet aziendale, l’Azienda fornisce apposita Internet Key abilitata al traffico dati. Nel caso in cui il Lavoratore avesse a disposizione ulteriore strumentazione atta alla connessione alla extranet aziendale di proprietà personale (fissa, wi-fi, wireless) potrà decidere liberamente di farne uso senza che questo comporti alcun diritto a rimborso delle spese sostenute. Presso gli Hub aziendali, invece, la connessione potrà avvenire con collegamento diretto alla intranet aziendale via LAN o wi-fi.

Normativa applicabile
Le precisiamo, per quanto possa occorrere, che nel corso del periodo durante il quale Ella presterà la Sua attività con la modalità smart working- lavoro agile, il Suo rapporto di lavoro continuerà ad essere regolato dalla normativa nazionale ed aziendale in vigore per il personale che presti la propria attività con la modalità tradizionale, dall’Accordo sindacale sottoscritto in data 08/03/2016 e dal presente accordo individuale, senza alcun mutamento del suo incarico.
Comportando tale modalità unicamente una diversa ed eccezionale modalità di organizzazione dell’attività lavorativa o di una sua porzione non comporta mutamenti di mansione;
e non comporta il riconoscimento di alcun trattamento di missione ovvero di qualsivoglia altra indennità comunque connessa alla Sua nuova temporanea allocazione, quale a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo indennità di trasferta, reperibilità comunque denominate e senza che in alcun modo tale modalità temporanea di lavoro possa costituire un trasferimento.
Per quanto ovvio, la prestazione lavorativa nelle giornate diverse rispetto a quelle in smart working-lavoro agile, dovrà essere effettuata presso la Sua abituale sede di lavoro, fatte salve le trasferte di lavoro e la partecipazione a iniziative formative fuori sede.
In caso di ferie, malattia e qualunque altro tipo di assenza, per quanto ovvio, Ella è tenuto a rispettare gli oneri di comunicazione e/ o di richiesta previsti dalla normativa applicabile.
In relazione ai peculiari presupposti del smart working-lavoro agile Le verrà riconosciuta ¡’erogazione del buono pasto - se ed in quanto spettante in relazione ai criteri aziendalmente in atto - solo per i giorni di attività lavorativa in sede o presso Hub aziendale.

Collocazione della giornata di smart working-lavoro agile e orario d lavoro
La collocazione nella settimana delle giornate di smart working-lavoro agile sarà definita direttamente con il Suo Responsabile diretto.
Queste potranno avere collocazione mobile nella settimana secondo una pianificazione che sarà pure definita con il Suo Responsabile con cadenza, almeno settimanale.
La Sua prestazione lavorativa in smart working-lavoro agile si effettuerà in corrispondenza con l’orario normale in atto presso la Sua struttura di appartenenza, con le caratteristiche di flessibilità temporale eventualmente previste per Lei. Durante l’orario di lavoro della giornata effettuata in smart working-lavoro agile Lei dovrà essere costantemente contattabile sia via telefono che in connessione Lync, o più in generale, tramite gli strumenti stessi messi a disposizione dall’Azienda. In caso di impedimenti di qualsivoglia natura (a titolo esemplificativo e non esaustivo: malfunzionamento degli impianti, mancata ricezione dei dati necessari) Lei sarà tenuto a segnalare al proprio responsabile, o in caso non riesca a raggiungerlo, alla struttura del Personale di riferimento, con la massima possibile tempestività, la situazione così venutasi a determinare.
L’Azienda si riserva in tal caso di richiamarLa presso la propria sede di lavoro o presso l’hub aziendale più prossimo anche per la residua parte della giornata lavorativa.

Prestazione
Lei riconosce che la prestazione lavorativa resa in forma di smart working- lavoro agile comporta, in modo specifico, una condotta informata ai principi di correttezza, riservatezza, segretezza, diligenza e disciplina. Resta inoltre inteso che la sua prestazione dovrà essere garantita con lo stesso grado di efficienza e di efficacia atteso presso la sede aziendale.

Riservatezza e Privacy
Si rammenta che, a norma di legge e di contratto, Ella è tenuto alla più assoluta riservatezza sui dati e sulle informazioni aziendali in Suo possesso e/o disponibili sul sistema informativo aziendale e che conseguentemente dovrà adottare - in relazione alla particolare modalità della Sua prestazione anche in smart working-lavoro agile - ogni provvedimento idoneo a garantire tale riservatezza.
Per quanto concerne la tutela della privacy e, in particolare, la Sua qualità di “incaricato del trattamento dei dati personali” di cui è Titolare l’Azienda, si sottolinea che, anche presso i luoghi di prestazione fuori dalla propria sede di lavoro, Ella dovrà osservare tutte le cautele, le istruzioni e le misure di sicurezza indicate anche nella “lettera d’incarico”, di cui ha già preso visione a suo tempo, e nella relativa integrazione riportata in allegato.
Nell’ambito dello smart working-lavoro agile, i principi più significativi a cui occorre ispirare - ancor di più rispetto alle condizioni di lavoro ordinarie - la propria condotta, sono la riservatezza, l’attenzione, la precisione, l’ordine e la separatezza. Tali principi sono declinati in atteggiamenti e comportamenti organizzativi negli allegati, di cui si raccomanda un’attenta lettura.
Più in dettaglio, è necessario conformare la prestazione lavorativa a quanto previsto negli allegati “2” e “3”, riportanti l’”Addendum privacy” e il documento “Istruzioni e Raccomandazioni”, contenente il “Decalogo Smart working-lavoro agile” e i “Cinque Comportamenti Fondamentali”. Entrambi gli allegati costituiscono parte integrante del presente accordo individuale.

Facoltà di recesso
Considerato che lo smart working-lavoro agile potrà essere realizzato e mantenuto solo quando e finché tale modalità lavorativa consenta il mantenimento del medesimo livello quali-quantitativo di prestazione e di risultati che si sarebbero conseguiti presso la sede aziendale, in assenza di dette condizioni l’Azienda, dopo opportuni colloqui gestionali volti a verificare direttamente con Lei quanto in corso, potrà, se la predetta situazione perdura, nonostante detti colloqui recedere dal presente accordo con effetto immediato.
Sia Lei sia l’Azienda, potranno, con preavviso di almeno 10 giorni lavorativi e fornendo specifica motivazione, recedere dall’accordo di svolgimento della prestazione lavorativa in modalità smart working-lavoro agile.
La preghiamo di volerci restituire copia della presente da Lei sottoscritta in segno di ricevuta ed accettazione.

Cordiali saluti.

Azienda

Per ricevuta ed accettazione:
……….., …………
Firma______________________

Allegato 1 - Salute e sicurezza sul lavoro
Dal punto di vista del D.Lgs. 81/08 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul lavoro) il lavoratore che svolge la propria attività in modalità “smart working-lavoro agile” è a tutti gli effetti equiparabile ad un lavoratore che svolge l’attività presso la propria unità organizzativa sia durante lo svolgimento dell’attività in lavoro agile presso la propria abitazione o altro luogo privato di sua pertinenza che nel caso in cui la stessa si svolga presso Hub aziendali come sopra definiti.
Nell’ambito dello svolgimento dell’attività in “smart working-lavoro agile” presso la propria abitazione o altro luogo privato, il lavoratore:
- ha l’obbligo di espletare l’attività lavorativa in ambienti idonei, in condizioni di sicurezza e ove la prestazione sia logisticamente e tecnicamente possibile;
- esonera formalmente l’Azienda da qualsiasi responsabilità in merito ad eventuali infortuni in cui dovesse incorrere terzi, qualora gli stessi siano riconducibili ad un uso improprio delle apparecchiature assegnate ovvero a situazioni di rischio procurate nell’utilizzo della propria postazione di lavoro.
Il lavoratore in “smart working-lavoro agile” può, qualora lo ritenga necessario, rivolgersi al Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale, al Medico Competente e/o ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza per richiedere le informazioni in merito all’applicazione delle norme a tutela della salute e sicurezza.

Gestione emergenze.
In caso di attività prestata in Hub aziendali, il lavoratore si impegna a individuare e visionare gli ambienti di lavoro con il supporto dell’Addetto all’Emergenza designato, le vie e le uscite di emergenza, la relativa segnaletica, i mezzi di prevenzione e le modalità di attivazione dell’allarme evacuazione. Inoltre è fatto obbligo del lavoratore prendere visione del piano di emergenza ed evacuazione a disposizione presso gli Addetti all’Emergenza designati.

Conformità delle attrezzature di lavoro
Il Datore di Lavoro, in accordo con le previsioni di cui al Titolo III del D.Lgs. 81/08 è responsabile di fornitura e manutenzione degli strumenti necessari allo svolgimento dell’attività lavorativa. Il Lavoratore deve prontamente informare le competenti funzioni aziendali in merito a guasti e malfunzionamenti che dovessero occorrere alle attrezzature messe a sua disposizione e deve avere cura degli strumenti affidatigli.

Esposizione al rischio
In relazione agli esiti della valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 81/08, il lavoratore in “smart working-lavoro agile” è sottoposto, se previsto, a sorveglianza sanitaria secondo il Protocollo sanitario definito dal Medico Competente.

Formazione e Informazione
Il lavoratore in “smart working-lavoro agile” sarà informato e potrà partecipare a tutti i programmi di formazione in materia di salute e sicurezza. L’azienda si impegna a formare e informare preventivamente il lavoratore in smart working-lavoro agile delle politiche aziendali in materia di salute e sicurezza con particolare, ma non esclusivo, riferimento a:
- modalità di utilizzo delle apparecchiature fomite
- infortuni in itinere
- caratteristiche ergonomiche della postazione di lavoro meglio illustrate nelle immagini e nei testi in calce (schede da 1 a 5)
- i rischi psicosociali
Si ricorda al lavoratore che informazioni in tema di Salute e Sicurezza sul Lavoro nonché eventuali aggiornamenti o integrazioni di specifiche tematiche sono sempre disponibili sul sito intranet aziendale (Bacheca Sicurezza sul Lavoro e Sicurezza Logica)
Tutto quanto sopra esposto potrà subire variazioni o integrazioni in relazione all’evoluzione della normativa in tema di Salute e Sicurezza sul Lavoro e ad eventuali nuove normative specifiche in tema di “smart working-lavoro agile”. I lavoratori saranno debitamente tenuti aggiornati attraverso emissione di apposita documentazione e/ o attraverso la pubblicazione sul sito intranet a disposizione

Schede relative alla postazione di lavoro.
POSTAZIONE DI LAVORO
POSTURA

A - Spalle rilassate
B - Braccio e avambraccio ad angolo retto
C - Schienale adattato alla colonna
D - Altezza del plano di seduta adattato
E - Eventuale pedana poggiapiedi
F - Cosce in posizione orizzontale
G - Mani e polsi in linea retta
H - Parte superiore dello schermo leggermente al di sotto dell'altezza degli occhi


POSTAZIONE DI LAVORO
LA POSTURA CORRETTA
Per evitare l'insorgenza di disturbi muscolo-scheletrici
1. Posizione fronte Monitor e distanza dai monitor di 50-70 cm;
2. Posizionare tastiera e mouse sullo stesso piano;
3. Garantire un comodo appoggio a terra dei piedi;
4. Evitare posizioni di lavoro fisse per tempi prolungati;
5. Distogliere periodicamente Io sguardo dal video per guardare oggetti lontani, al fine di ridurre l'affaticamento visivo;
6. Durante le pause è opportuno non dedicarsi ad attività che richiedano un intenso impegno visivo;
7. Utilizzare i mezzi di correzione della vista se prescritti;

POSTAZIONE DI LAVORO

LA POSTURA CORRETTA

POSTAZIONE DI LAVORO
IL PIANO DI LAVORO: “ERGONOMICO”
• Bordi arrotondati e Dimensioni
• Altezza e Profondità
• Superficie di colore neutro e opaca
• Superficie sufficientemente (Attrezzature e Avambracci)
• Garantire adeguata distanza del monitor dal viso



POSTAZIONE DI LAVORO
LA TASTIERA
L'altezza della tastiera deve essere regolata in modo che il polso rimanga in posizione neutra.

Durante il lavoro di videoscrittura;
• La tastiera dovrebbe essere posizionata davanti all'operatore;
• Evitare irrigidimenti dei polsi e delle dita durante la digitazione;

POSTAZIONE DI LAVORO
IL MOUSE