Tipologia: CIA
Data firma: 22 maggio 2015
Validità: 01.01.2015 - 31.12.2017
Parti: Lamborghini e Fiom-Cgil, Fim-Cisl, RSU
Settori: Metalmeccanici, Automotive, Lamborghini
Fonte: fim-cisl.it

Sommario:

0. Premessa
1. Relazioni sindacali
1.1. La “Charta dei rapporti di lavoro in seno al Gruppo Volkswagen”
1.2. Le Commissioni Tecniche Bilaterali (CTB)
1.3. Il sistema d’informazione aziendale
1.4. Appalti, filiera della fornitura e consulenza
2. Occupazione
2.1. Contratto a tempo determinato e contratto di somministrazione a tempo determinato
2.1.1. Nuova disciplina
2.1.2. Gestione periodo transitorio
3. Istituti collegati con il sistema dell'orario di lavoro
3.1. Conciliazione tempi di vita/tempi di lavoro per personale con straordinario forfettizzato
3.2. Banca Ore
3.3. Recupero flessibilità positiva
3.4. Articolazione stagionale dell’orario di lavoro
4. Incremento competitività del sito di Sant'Agata Bolognese
5. Diritti individuali e responsabilità d'impresa
5.1. Astensione facoltativa
5.2. “Parcheggi Rosa”
5.3. Malattia figlio
5.4. Visite mediche specialistiche
5.5. Sanità integrativa
5.6. Richiesta urgente di modifica del profilo orario
5.7. Diritto allo studio
5.8. Convenzione campi estivi
5.9. Fondi previdenziali integrativi (Previlabor e Cometa)
5.10. Tele-lavoro (c.d. “Home office”)
5.11. Pre-pensionamento
5.12. Servizio mensa “Take-Away”
5.13. Premio per i 25 anni di anzianità aziendale
6. Formazione e Professionalità
6.1. Monte ore individuale
6.2. Formazione Addetti Qualità
6.3. Percorsi di formazione e potenziamento delle competenze relative al processo di rework
6.4. Percorsi di formazione e potenziamento delle c.d. competenze trasversali
6.5. Percorsi di crescita professionale
6.6. Percorsi formativi volontari extra-aziendali
7. Parte economica
7.1. Salario
7.2. Valorizzazione Competenze Professionali
7.3. Indennità
7.4. Indennità di cartella
7.5. Attività di Inventario
7.6. Premio di Risultato
8. Campo di applicazione, decorrenza e durata

Ipotesi di Accordo Sindacale Contratto Integrativo Aziendale 2015-2017 Automobili Lamborghini spa siglata il 22 maggio 2015 in Sant'Agata Bolognese (BO), tra Automobili Lamborghini spa e Fiom-Cgil, Fim-Cisl e la RSU di Automobili Lamborghini

In data 22 maggio 2015 si sono incontrate in Sant'Agata Bolognese la Direzione Aziendale e le RSU di Automobili Lamborghini spa, unitamente alle organizzazioni sindacali Fiom-Cgil e Fim-Cisl, per sottoscrivere la presente ipotesi di accordo relativa al contratto integrativo aziendale per il triennio 2015-2017.

0. Premessa
L'Azienda, grazie al positivo clima di collaborazione tra le lavoratrici e i lavoratori e all'applicazione del lavoro in team a tutti i livelli, nonché grazie alla trasparenza e al confronto costante nell’ambito di relazioni industriali virtuose, sta proseguendo un percorso di crescita dei risultati, dei volumi, della qualità dei prodotti, degli investimenti, nonché dell’organizzazione e delle proprie persone.
Il presente contratto integrativo aziendale intende contribuire, con le migliori energie e idee delle persone che lo hanno ispirato, proposto, curato e redatto, a tale percorso di crescita, nello spirito della “Charta dei rapporti di lavoro in seno al gruppo Volkswagen” e della visione che da sempre ha contraddistinto le relazioni industriali nel territorio bolognese.

1. Relazioni sindacali
Con il rinnovo del contratto integrativo aziendale, la Direzione Aziendale e la RSU di Automobili Lamborghini spa, unitamente alle organizzazioni sindacali Fiom-Cgil e Fim-Cisl (di seguito: “le Parti”), condividono l’intenzione e la volontà di proseguire il percorso che ha portato a riconoscere un ruolo di primaria importanza al sistema di relazioni sindacali presente in Azienda.
Un sistema che ha visto crescere il proprio peso, nel corso degli anni, anche grazie ai costanti impulsi e stimoli ricevuti dalla continua evoluzione delle dinamiche sindacali all’interno del Gruppo Audi/Volkswagen (di seguito: “il Gruppo”), di cui Automobili Lamborghini spa (di seguito: “l'Azienda”) è entrata a far parte dal 1998.
Nella consapevolezza delle sostanziali differenze tra il sistema societario e giuslavoristico tedesco e quello italiano, le Parti hanno inteso recepire, facendole proprie e adattandole al contesto di riferimento, le principali indicazioni provenienti dal Gruppo in materia di relazioni sindacali, arricchendo la propria esperienza e ponendo l'Azienda in una posizione di avanguardia rispetto al panorama nazionale.

1.1. La “Charta dei rapporti di lavoro in seno al Gruppo Volkswagen”
In tale contesto, le Parti intendono riconfermare la centralità della Charta dei rapporti di lavoro in seno al Gruppo Volkswagen (di seguito: “la Charta”), sottoscritta il 29 ottobre 2009 dalla Direzione del Gruppo Volkswagen, dal Consiglio di Fabbrica Europeo e il Consiglio di Fabbrica Mondiale, con l'obiettivo di salvaguardare ed incrementare la competitività e la redditività del Gruppo, migliorando al contempo le condizioni di lavoro, i percorsi di crescita professionale e mantenendo nonché sviluppando l’occupazione. Obiettivi, questi, che la Charta intende conseguire attraverso la definizione di un sistema di relazioni sindacali caratterizzato dai principi di cooperazione e partecipazione, per la cui declinazione e applicazione la Charta rimanda proprio alla dimensione del contratto aziendale.
Le Parti, a tal proposito, richiamano il Protocollo di Intesa del 2 febbraio 2011, con il quale la Direzione aziendale e la RSU di Automobili Lamborghini spa, assistite dalle Organizzazioni Sindacali territoriali di categoria, hanno formalmente recepito l'invito promosso dalla Charta a rinnovare il sistema di relazioni tra Azienda, Sindacato e dipendenti, nel rispetto e attraverso il rafforzamento dei diritti negoziali già contemplati dalle fonti normative e contrattuali vigenti in Italia.
Impegno che si è tradotto operativamente con il rinnovo del contratto integrativo aziendale per il triennio 2012-2014, sottoscritto il 4 luglio 2012, che ha visto il recepimento dei principi di informazione, consultazione e contrattazione promossi dalla Charta e la definizione di un sistema di relazioni industriali previsto dal punto 2. del suddetto accordo.
Tale accordo ha previsto, tra l'altro, un sistema di Commissioni Tecniche Bilaterali (di seguito “CTB”) con funzioni consultive, informative, istruttorie e propositive su temi specifici, quali: “Premio di Risultato” (di seguito “PDR”), “Organizzazione del Lavoro/Tempi e Metodi”, “Inguadramento e Formazione”, “Salute, Sicurezza e Ergonomia”.
Le Parti, nel solco di quanto sopra brevemente riportato, confermano il reciproco impegno verso una crescente e concreta applicazione all'interno di Automobili Lamborghini dei principi ispiratori della Charta, in coerenza con gli elementi caratterizzanti il sistema di relazioni sindacali, anche attraverso momenti di analisi e di studio che, come avvenuto in occasione del Workshop tenutosi a Sant'Agata Bolognese nei giorni 26 e 27 marzo 2015, possano coinvolgere in maniera rappresentativa tutti i dipartimenti dell’Azienda.

1.2. Le Commissioni Tecniche Bilaterali (CTB)
Le Parti riconoscono l'efficacia del sistema di CTB sopra descritto e rimandano alla disciplina delle stesse, come prevista dal punto 2.1. dell'accordo integrativo aziendale del 4 luglio 2012.
Quanto alla modalità di convocazione delle CTB, laddove non siano previsti e/o in aggiunta ad incontri periodici delle stesse, la richiesta dovrà provenire da almeno due membri della medesima Commissione, con indicazione dell’oggetto e dei motivi della convocazione stessa.
Di norma, la CTB dovrà essere convocata non oltre 4 settimane dalla richiesta. In caso di richiesta urgente - indicata nella convocazione - la CTB sarà convocata non oltre 2 settimane dalla richiesta.
Nel caso in cui i lavori condotti dalla CTB portino alla decisione di implementare azioni/soluzioni specifiche, nel relativo Verbale Tecnico di Commissione dovranno essere concordate e formalizzate le tempistiche di realizzazione delle stesse, al fine di garantirne il monitoraggio e l'esecuzione in tempi certi.
Resta fermo l’impegno alla riservatezza e al rispetto del segreto industriale da parte di tutti i componenti delle CTB (sia ordinari che straordinari, siano essi interni o esterni) in merito alle informazioni sensibili di cui possano venire a conoscenza durante lo svolgimento delle commissioni stesse.

1.3. Il sistema d’informazione aziendale
Le Parti, al fine di rendere ancor più sistematico il flusso informativo tra Azienda e Sindacato, concordano di articolare il calendario dei momenti di confronto già in essere, integrati con quelli da ultimo richiesti, secondo la seguente scansione:
I. Marzo: - Situazione occupazionale al 31 dicembre anno precedente e prospettive anno in corso
- Presentazione piano Industriale/piano Investimenti anno in corso
- Presentazione premio di risultato (PDR) anno precedente
II. Maggio: - Situazione occupazionale 1° quadrimestre anno in corso
- Presentazione bilancio anno precedente
- Situazione fornitori anno precedente (con esclusione dei fornitori di Gruppo)
Consuntivo percorsi crescita professionale anno in corso Situazione andamento produzione 1° semestre anno in corso
IV. Settembre: - Situazione occupazionale 2° quadrimestre anno in corso
- Situazione fornitori 1° semestre anno in corso
V. Dicembre/Gennaio:
- Situazione occupazionale 3° quadrimestre
- Situazione andamento produzione 2° semestre
- Definizione nuovo calendario produttivo

1.4. Appalti, filiera della fornitura e consulenza
Le Parti riconoscono la cogenza di quanto disciplinato dal “Codice di Condotta del Gruppo VW per i partner commerciali” (di seguito: “Codice di Condotta”), con specifico riferimento al rispetto di quanto disciplinato in materia di diritti dei lavoratori impiegati presso i fornitori.
L'Azienda, a tale proposito, riafferma il proprio impegno ad una chiara comunicazione, nei confronti dei propri fornitori, degli obblighi scaturenti a loro carico dalla sottoscrizione del Codice di Condotta, (condizione già ad oggi indispensabile per intrattenere relazioni commerciali con il Gruppo).
Le Parti si impegnano ad essere soggetti attivi nel favorire l'applicazione di migliori condizioni economiche e contrattuali per i lavoratori impiegati presso i fornitori stessi, all’interno del sito Automobili Lamborghini.
Come da calendarizzazione sopra riportata, l'Azienda si impegna a fornire un monitoraggio semestrale (secondo il format in allegato) della presenza di appalti continuativi svolti all'interno del sito di Sant’Agata Bolognese, con evidenza delle imprese coinvolte, delle relative attività espletate, del range del numero dei lavoratori impiegati, dei contratti collettivi di riferimento adottati, delle tipologie contrattuali utilizzate all'interno dei singoli appalti, di eventuali attività in sub-appalto e delle relative condizioni nonché delle date di scadenza e di rinnovo dei singoli appalti. Annualmente sarà fornito, sempre nell'ambito degli incontri previsti dal sistema informativo aziendale, l'elenco delle imprese che, operando nel territorio, costituiscono la filiera delle attività di Automobili Lamborghini. Al fine di dare piena attuazione a quanto previsto dal Codice di Condotta e dalle norme di legge e di contratto, l'Azienda conferma che la RSU di Automobili Lamborghini potrà confrontarsi con le lavoratrici ed i lavoratori occupati nella filiera.
Sempre nell'ambito di tali confronti, l'Azienda darà una compiuta informazione in merito alla eventuale presenza di attività svolte da lavoratori di ditte esterne in aree strategiche, rendendosi fin d'ora disponibile a discutere nella commissione dedicata (CTB Formazione e Inquadramento) possibili percorsi di reinternalizzazione delle suddette attività, al fine di rafforzare le capacità/preservare le competenze interne.
Le Parti concordano che l'attuale livello di attività esternalizzate - comprensive di eventuali sub-appalti - (come da tabella allegata al presente accordo) costituisce un quadro definito rispetto al quale eventuali ulteriori decentramenti ed esternalizzazioni dovranno essere oggetto di informativa e confronto preventivi tra le Parti.
Si concorda che gli approfondimenti tecnici specifici in riferimento al presente punto, anche al fine di esaminare congiuntamente le eventuali situazioni che si rendesse necessario affrontare, avverranno nell'ambito della CTB Formazione e Inquadramento.
Con esplicito riferimento al tema del sub-appalto, le Parti riconfermano la convinzione circa l'incongruenza di tale strumento quale sistema fisiologico di gestione dei servizi di fornitura esterna e si impegnano ad intraprendere un percorso entro l’arco temporale di vigenza del presente accordo volto a verificarne congiuntamente l'utilizzo per le attività continuative, al fine di giungerne al superamento. I confronti specifici sulle singole imprese e attività avverranno nell'ambito dell'apposita commissione.

2. Occupazione
Le Parti confermano che le forme contrattuali di riferimento in Automobili Lamborghini spa sono le seguenti: contratto a tempo indeterminato, contratto di apprendistato, contratto a tempo determinato e contratto di somministrazione a tempo determinato.
Le Parti concordano di non ritenere funzionale al tipo di attività svolte in Automobili Lamborghini il ricorso ad altre tipologie contrattuali.

2.1. Contratto a tempo determinato e contratto di somministrazione a tempo determinato
Relativamente alle forme del contratto a tempo determinato e del contratto di somministrazione a tempo determinato, le Parti convengono su una valutazione positiva del sistema di gestione di tali tipologie contrattuali, attuato mediante la regolamentazione prevista dal capitolo 5 del contratto integrativo aziendale del 4 luglio 2012 (e dai successivi accordi applicativi) che, nel suo periodo di vigenza, ha contribuito a determinare l'assunzione a tempo indeterminato (incluso l’apprendistato) di oltre 180 lavoratrici e lavoratori nelle mansioni operaie, come definite dagli accordi attuativi del contratto integrativo stesso (su un totale di oltre 350 assunzioni nel triennio).
In considerazione della natura originaria di queste tipologie contrattuali nello scenario attuale, le Parti condividono la necessità di rendere il contratto a tempo determinato ed il contratto di somministrazione a tempo determinato un'occasione di crescita per i lavoratori, sia sotto il profilo professionale che personale. Ciò dovrà avvenire attraverso un potenziamento della dimensione formativa anche in aula di tali esperienze, conciliando così, da una parte, l'esigenza aziendale di una tempestiva capacità di reazione alle sempre più mutevoli e variabili richieste del mercato e, dall'altra, la responsabilità nel gestire forme contrattuali per loro natura contraddistinte dall’elemento della temporaneità, attraverso la creazione di valore aggiunto e di opportunità professionali a favore dei soggetti coinvolti.

2.1.1. Nuova disciplina
Sulla base di tali considerazioni, è intenzione delle Parti prevedere, per tutti i contratti a tempo determinato e di somministrazione a tempo determinato stipulati dal giorno successivo alla data di firma del presente accordo, la seguente disciplina:
a) si riconferma la percentuale massima di attivazione dei contratti sopra indicati nel 10%, calcolata sul numero massimo dei lavoratori presenti in Azienda con contratto a tempo indeterminato e di apprendistato. L'Azienda e la RSU si impegnano a verificare tempestivamente e congiuntamente ogni specifica e sopraggiunta necessità di eccezione.
Dalla suddetta percentuale è escluso:
- il personale trasformato/assunto a tempo indeterminato (o con contratto di apprendistato) in corso d'anno;
- il personale rientrante nelle dinamiche interne dei trasferimenti infragruppo Audi/Volkswagen, come da relative policy;
- previo specifico accordo, il personale rientrante nei progetti speciali, anche di Gruppo, già attivi o che saranno attivati dall'Azienda;
- il personale rientrante nei percorsi di inserimento finalizzati al rispetto degli obblighi previsti dalla legge n. 68 del 1999;
- i contratti di somministrazione a tempo determinato di cui al punto g) del presente paragrafo;
- i contratti di somministrazione a tempo determinato di cui al punto e) del paragrafo 2.1.2.;
b) si riconferma che l'attivazione dei contratti in oggetto sarà riconducibile a:
- picchi produttivi;
- avvio di nuove lavorazioni e progetti/Fase di lancio di nuovi prodotti e attività connesse (Start-up);
- sostituzione di lavoratori con diritto alla conservazione del posto;
c) le norme del presente paragrafo si applicheranno anche ai contratti a tempo determinato e di somministrazione a tempo determinato relativi a mansioni impiegatizie, non ricomprese dagli accordi applicativi della previgente disciplina; per tali qualifiche la nuova disciplina sarà operativa dal giorno successivo alla data di firma del presente accordo;
d) per i contratti di somministrazione a tempo determinato, sino al limite di durata dei primi 16 mesi di contratto, lo schema di scansione temporale sarà di norma 1 + 3 + 6 + 6 mesi, fatte salve le interruzioni di contratto, entro i suddetti scaglioni, previste per chiusure/ferie collettive aziendali superiori a cinque giorni lavorativi consecutivi;
e) nel corso della durata dei contratti, l'Azienda si impegna a pianificare ed erogare, anche attraverso il supporto di soggetti terzi (es. Agenzie di somministrazione, enti formativi, ecc.), un percorso formativo della durata di almeno un mese, attraverso sessioni formative anche d'aula;
[…]
i) tutte le lavoratrici/i lavoratori con contratto a tempo determinato e/o di somministrazione a tempo determinato che abbiano raggiunto un periodo di servizio superiore a 4 mesi riceveranno adeguata certificazione attestante le professionalità acquisite.
Le Parti convengono sulla istituzione di un Gruppo di Lavoro cui venga garantito stabile e tempestivo accesso alle seguenti informazioni relative ai prestatori di lavoro somministrato e/o a tempo determinato:
- data di ingresso con specifica mansione e area
- svolgimento e tipologia della formazione ricevuta
- criteri per la stabilizzazione
Le Parti convengono sull'opportunità di contribuire al miglioramento del livello di servizio offerto dalle Società di fornitura del lavoro somministrato, anche attraverso l’adozione di misure specifiche (ad esempio “in-house service”).

3. Istituti collegati con il sistema dell'orario di lavoro
3.1. Conciliazione tempi di vita/tempi di lavoro per personale con straordinario forfettizzato

Le Parti concordano sulla opportunità di sperimentare, a partire dal 1° gennaio 2016 e per la durata di un anno, una variazione all'attuale sistema di flessibilità in entrata/uscita previsto per il personale con straordinario forfettizzato, prevedendo le seguenti modifiche/integrazioni:
- estensione da uno a tre mesi del periodo di accumulo e utilizzo delle ore eccedenti il normale orario di lavoro (i trimestri cui fare riferimento per l'applicazione di tale flessibilità saranno i seguenti: gen-mar; apr- giu; lug-sett; ott-dic);
- previsione, oltre alle modalità ad oggi in uso, della possibilità per la lavoratrice/il lavoratore di fruire, per ogni trimestre di riferimento sopra citato, di un permesso pari ad una giornata di lavoro, a condizione che le relative 8 ore (riproporzionate in caso di part-time) siano state maturate.
Quanto sopra, a condizione che la lavoratrice/il lavoratore interessato abbia rispettato e fruito, nel trimestre di riferimento precedente, il 100% delle ferie/par pianificate e autorizzate dal responsabile, a seguito di pianificazione della spettanza da effettuarsi nel primo trimestre dell'anno. Il responsabile avrà cura di segnalare l'effettivo concretizzarsi di questa condizione nel caso specifico.
Per i neo-assunti la possibilità di fruizione decorrerà dal primo trimestre di riferimento utile successivo alla data di inserimento in Azienda.
Eventuali criticità nella implementazione del nuovo sistema saranno oggetto di esame congiunto.

3.2. Banca Ore
Le Parti convengono di incrementare, con decorrenza 1° gennaio 2016, la Banca Ore da un massimo di 40 ad un massimo di 50 ore annue. Rimangono invariate le modalità di attivazione dell'istituto, previste dalla previgente contrattazione.
Nell'ambito del Gruppo di Lavoro sul Pre-pensionamento (vedi oltre), potrà essere analizzata e proposta un'ulteriore estensione di tale monte ore.

3.3. Recupero flessibilità positiva
Le Parti, riconfermando quanto disciplinato in materia di orario plurisettimanale (flessibilità) dall'Accordo Sindacale del 18 dicembre 2007 e dall'Accordo Sindacale del 4 luglio 2012, convengono sull'estendere il periodo di “recupero” della flessibilità positiva (mediante l’utilizzo di flessibilità negativa, anche a titolo individuale previo confronto con i responsabili di funzione) fino al limite massimo di 36 mesi a partire dall’anno di accumulo.
Le Parti si impegnano altresì a riconoscere la flessibilità positiva all’interno degli strumenti privilegiati su cui concentrare la discussione nell'ambito dell'individuazione di un sistema di prepensionamento (vedi oltre).

3.4. Articolazione stagionale dell’orario di lavoro
Le Parti valuteranno possibili alternative di articolazione dell'orario di lavoro a fronte dell'opportunità di redistribuire parte di esso in periodi specifici dell'anno, in particolare al fine di ridurre la presenza in Azienda durante i mesi estivi.

4. Incremento competitività del sito di Sant'Agata Bolognese
Le Parti, richiamando la “Dichiarazione congiunta - Progetto Urus” sottoscritta in data 11 febbraio 2015, rinnovano il loro impegno finalizzato a creare tutte le condizioni affinché il sito produttivo di Sant’Agata Bolognese possa essere selezionato quale soluzione previlegiata per la messa in produzione del SUV Lamborghini, nella convinzione che si possa seguire, anche per questo modello, il processo produttivo già implementato per Aventador e Huracán, garantendo massima qualità, massima efficienza e sostenibilità economica nonché preservando il valore autentico del prodotto e del brand.
Per le finalità sopra descritte e subordinando l’operatività di quanto di seguito dettagliato all’esito positivo del processo di allocazione produttiva del terzo modello presso il sito di Sant’Agata Bolognese, sulla base delle milestone di processo decisionale attualmente in uso, le Parti concordano che le modalità di misurazione dei tempi effettivi di lavoro per i lavoratori soggetti a tempo ciclo saranno quelle previste dalle metodologie MTM-UAS standard, congiuntamente alle altre metodologie già in uso.
A tal fine le Parti assegnano alla CTB Tempi&Metodi il compito di effettuare una valutazione preventiva in merito alle criticità connesse alla attuazione di tali metodologie, con particolare attenzione, tra l’altro, alle cartelle con elevati valori di saturazione, all’ergonomia delle postazioni più gravose e prevedendo contestuali percorsi condivisi e certificati di formazione per il personale occupato nelle aree interessate.
Tale percorso di progressivo adeguamento agli standard industriali di Gruppo è stato reso possibile a seguito di una serie di azioni che, nel corso degli ultimi 7 anni, hanno comportato investimenti effettuati dall’Azienda per oltre 30 milioni di euro, finalizzati al miglioramento delle condizioni di salute, sicurezza ed ergonomia dei propri processi produttivi e logistici, garantendo un continuo miglioramento delle condizioni e delle postazioni di lavoro per le lavoratrici ed i lavoratori di Automobili Lamborghini.

5. Diritti individuali e responsabilità d'impresa
5.2. “Parcheggi Rosa”

Nell'ambito di una più ampia risistemazione delle aree destinate al parcheggio delle autovetture dei dipendenti del sito di Sant’Agata Bolognese, l’Azienda riserverà una quota di posti alle lavoratrici in stato di gravidanza che possano avere bisogno di una mobilità agevolata.

5.4. Visite mediche specialistiche
In caso di visite mediche specialistiche, analisi di laboratorio o fisioterapie in orario di lavoro si prevede, oltre alla retribuzione del tempo della prestazione medica, ove correttamente indicata sul certificato, la retribuzione del tempo di viaggio, secondo le seguenti alternative:
- 60 minuti (A/R) per visite effettuate entro i 20 Km dall’azienda
- 90 minuti (A/R) per visite effettuate oltre i 20 ed entro i 40 km.
-120 minuti (A/R) per visite effettuate, nel limite massimo di 5 visite all’anno, oltre i 40 km.

5.6. Richiesta urgente di modifica del profilo orario
L'Azienda prevederà, in casi di particolare urgenza adeguatamente certificati e a fronte di esplicita richiesta della lavoratrice/del lavoratore, la facoltà di trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, per una durata non superiore a sei mesi, eventualmente prorogabile, superando il vincolo che prevede l’attesa dell'inizio del mese successivo a quello di richiesta, anche tramite la concessione di permessi non retribuiti.

5.10. Tele-lavoro (c.d. “Home office”)
Entro il primo anno di vigenza del presente accordo verrà istituito un Gruppo di Lavoro al fine di analizzare vincoli ed opportunità legati a forme di home office, laddove l'organizzazione del lavoro e gli incarichi lavorativi ne consentano una sperimentazione.

5.12. Servizio mensa “Take-Away”
L'Azienda si impegna a valutare entro dicembre 2015 la fattibilità e le eventuali modalità di attivazione di un servizio di “Take-Away” presso la mensa aziendale.

8. Campo di applicazione, decorrenza e durata
Il presente Accordo Integrativo Aziendale ha durata dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017, fino al successivo accordo di rinnovo da sottoscriversi preferibilmente entro il primo semestre del 2018, e si applica a tutti le lavoratrici e lavoratori dipendenti di Automobili Lamborghini spa con qualifica di operaio, intermedio, impiegato e guardo, indipendentemente dalla tipologia contrattuale.
Resta inteso che, per quanto non appositamente affrontato nel presente accordo, è confermato quanto già previsto dagli accordi aziendali precedenti ed in vigore.

Il testo della presente ipotesi di accordo sarà sottoposto all'approvazione da parte delle lavoratrici e dei lavoratori di Automobili Lamborghini spa attraverso un referendum a voto segreto.