Tipologia: Accordo
Data firma: 16 marzo 2015
Validità: 16.03.2015 - 31.12.2017
Parti: Cofely Italia, Si Servizi Cofely/Assistal e Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil, CN RSU
Settori: Metalmeccanici, Cofely
Fonte: fim-cisl.it

Sommario:

Premessa
Soggetti della contrattazione
Destinatari della contrattazione
Unità Produttive
Articolo 1) Rappresentanze sindacali
Articolo 2) Sistema di relazioni sindacali
Articolo 3) Diritti di informazione e materie negoziali
Articolo 4) Funzionamento delle relazioni sindacali
Articolo 5) Coordinamento nazionale delle RSU
Articolo 6) Modalità di costituzione delle RSU e modalità di utilizzo dei permessi sindacali retribuiti
Articolo 7) Modalità di comunicazione delle informazioni
Articolo 8) Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
Articolo 9) Commissione nazionale per la sicurezza
Articolo 10) Gruppo di lavoro per le pari opportunità
Articolo 11) Formazione
Articolo 12) Rappresentanti dei lavoratori per la SA8000
Articolo 13) Rimborsi spese
Articolo 14) Decorrenza e durata del presente accordo
Articolo 15) Ambiti di applicazione
Dichiarazione a verbale
Tabella 1) - Composizione numerica RSU per Unità Produttiva e ore di permesso spettanti
Tabella 2) - Suddivisione organico metalmeccanici per regione e provincia

Accordo sindacale nazionale sulle relazioni industriali

In data 16.3.2015 presso la sede Assistal in Roma, Via Basento n. 37, tra la Cofely Italia spa, la Si Servizi Cofely spa - facenti parte del Gruppo Gdfsuez in Italia (di seguito denominate anche per brevità come le "Società") - congiuntamente rappresentate […], assistite da […] Assistal di Milano e Roma e le OO.SS. nazionali Metalmeccanici: Fim-Cisl […], Fiom-Cgil […], Uilm-Uil [...], unitamente al Coordinamento Nazionale delle RSU

Premesso
- che in data 31.12.2013 è scaduto l'Accordo Sindacale Nazionale sulle Relazioni Industriali 28.2.2011 entrando, quindi, in una fase di ultrattività per consentire alle parti il suo rinnovo;
- che tale accordo aveva introdotto un modello di relazioni industriali applicabile omogeneamente a tre diverse società del Gruppo Gdf Suez in Italia, Cofely Italia spa, Servizi Cofely spa e Cofely Progetti spa, tenendo in considerazione i CCNL per gli Addetti all'Industria Metalmeccanica Privata ed all'Installazione di Impianti (di seguito per brevità "CCNL Metalmeccanici") e Terziario applicati ai dipendenti di tali aziende;
- che nel corso del mese di gennaio 2014, in occasione della presentazione alla Società da parte delle OO.SS. nazionali Metalmeccanici dell'ipotesi di piattaforma contrattuale per il rinnovo del contratto integrativo di II livello Cofely Italia spa le parti avviavano la fase di confronto per la definizione del rinnovo del presente accordo;
- che in data 27.5.2014 è stato sottoscritto tra le parti l'Accordo Sindacale di Armonizzazione dal CCNL Terziario al CCNL Metalmeccanici a completamento dei processi di armonizzazione dei trattamenti economici e normativi volti all'unificazione e omogeneizzazione degli stessi;
- che a decorrere dal mese di novembre 2011 Cofely Progetti spa ha cessato la sua attività non avendo più dipendenti alle sue dipendenze;
- che le parti con la sottoscrizione del presente verbale di accordo intendono confermare e consolidare il sistema omogeneo di relazioni industriali che, ferme restando/rispettive autonomie e responsabilità, sia applicabile in maniera uniforme e omogenea nell'ambito delle Società;
- che quanto sopra stabilizza e rafforza ulteriormente il valore assunto dalle Relazioni Industriali, iniziato con il precedente Accordo, ai fini di una pratica gestione delle stesse volta a migliorare quanto in materia è già previsto dal CCNL Metalmeccanici e dalla legge 300/70, onde consentire un confronto tra le parti, ai vari livelli e attraverso norme e procedure definite, teso a governare i processi di sviluppo delle Società;
- che in tale quadro rientra con coerenza anche quanto contenuto nella direttiva U.E. Del 22.9.1994 e successive modifiche/integrazioni adottata dal Consiglio dei Ministri con D.lgs. 74/2002 relativa ai Comitati Aziendali Europei;
- che tale accordo, quindi, è da valere per tutti i lavoratori alle dipendenze di Cofely Italia spa e Si Servizi Cofely spa ai quali è applicato il CCNL Metalmeccanici;
- che in data 14.10.2014 le parti hanno concluso e sottoscritto l'Accordo Sindacale Nazionale sulle Relazioni Industriali che ha definito l'intero sistema di relazioni industriali e, fra le altre, ha consentito di avviare il rinnovo di tutti gli organi di rappresentanza sindacale presenti in Azienda (RSU, RLS, ....);
- che tale accordo ha lasciato in sospeso solo la definizione della modalità di costituzione del Coordinamento Nazionale delle RSU, rinviandola a specifiche intese tra le OO.SS. Nazionali che si impegnavano a trovarle entro il 31.12.2014;
- che, determinato tale ultimo aspetto e completata la fase di rinnovo delle rappresentanze con la successiva elezione e nomina degli organi di rappresentanza sindacale interni, le parti intendono ratificare integralmente l'Accordo raggiunto in data 14.10.2014 sottoscrivendo nuovamente lo stesso Accordo aggiornato;
Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue
Le premesse formano parte sostanziale e integrante del presente

Soggetti della contrattazione.
I soggetti della contrattazione legittimati a negoziare, secondo la scansione per materie e per Unità Produttiva, sono il Coordinamento Nazionale delle RSU e/o le RSU, assistite dalle Organizzazioni Sindacali nazionali Metalmeccanici e le loro articolazioni territoriali

Destinatari della contrattazione.
Con la sola esclusione dei dirigenti, tutti i dipendenti della Cofely Italia spa, della Si Servizi Cofely spa, facenti parte del Gruppo Gdf Suez in Italia, ai quali sono applicati il CCNL Metalmeccanici.

Unità Produttive
Al solo ed esclusivo fine di identificare la base di computo per l'elezione delle rappresentanze sindacali e quelle dei lavoratori per la sicurezza, di definire la loro competenza territoriale, di quantificare il monte ore annuo di permessi loro spettanti, nonché ai fini delle informative / consultazioni dei lavoratori per Unità Produttive ex D.Lgs. 25/2007, le Parti convengono congiuntamente che nel presente verbale di accordo per "Unità Produttiva" si deve convenzionalmente intendere la regione geografica dove siano stati assunti o nella quale siano stati effettivamente trasferiti i dipendenti.
Pertanto, si conviene che ciascun RSU o ciascun RLS eletto in una determinata Unità Produttiva, a prescindere in quale provincia sia stata eletta, rappresenta tutti i lavoratori in forza in quella determinata regione geografica.

Articolo 1) Rappresentanze sindacali
Le parti hanno preso atto che con effetto dal 31.12.2014, tutte le Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU), i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), i Rappresentanti dei Lavoratori SA8000 (RLSA8000), i membri del Coordinamento Nazionale RSU, i Delegati Aziendali, i componenti della Commissione Nazionale per la Sicurezza, della Commissione Paritetica per la Formazione e del Gruppo di Lavoro per le Pari Opportunità in essere a quella stessa data sono decadute e che, pertanto, le OO.SS. hanno provveduto ad espletare le procedure di rinnovo.
Come unica eccezione rispetto a quanto sopra, le parti confermano di aver convalidato i rinnovi delle RSU, formalmente comunicate alle Direzione Risorse Umane delle rispettive Società, avvenuti nel territorio nazionale successivamente alla data del 10.1.2014, nel rispetto delle quantità e delle modalità previste nel presente accordo.
Le parti convengono che l'unica forma di rappresentanza è costituita dalle Rappresentanze \ Sindacali Unitarie (RSU), ai sensi del Testo Unico sulle Rappresentanze 10.1.2014

Articolo 2) Sistema di relazioni sindacali
Al fine di consolidare il sistema di Relazioni Sindacali ed allo scopo di rendere concreta l'attivazione di tale esercizio con quanto dichiarato in premessa, le parti concordano di definire norme, funzioni e procedure, così come riportato di seguito, applicabili distintamente alle singole Società, fatte salve le deroghe espresse.
Al riguardo, le parti intendono confermare l'articolato sistema di Relazioni Sindacali che, senza duplicazione di competenze, prevede, oltre al livello nazionale, un livello di confronto decentrato a livello di Unità Produttiva, al fine di rispondere meglio alle esigenze delle realtà periferiche, individuando le soluzioni più idonee che favoriscano, nel contempo, il miglioramento delle condizioni complessive dei lavoratori ed il miglioramento degli obiettivi tecnico-commerciali di Società.
In coerenza con quanto sopra dichiarato, le parti ribadiscono l'esigenza di un doppio livello di relazioni sindacali così come di seguito definito:
1) il livello nazionale che ha come soggetti sindacali riconosciuti il Coordinamento Nazionale del RSU assistito dalle OO.SS. nazionali Metalmeccanici
2) Il livello decentrato che ha come soggetti sindacali riconosciuti le RSU di Unità Produttiva, assistiti dalle rispettive OO.SS. Metalmeccanici territoriali.

Articolo 3) Diritti di informazione e materie negoziali
A) Livello nazionale
Materie informative

Di norma entro il mese di giugno ed entro il mese di dicembre di ogni anno, la Direzione di ogni Azienda incontra il Coordinamento Nazionale delle RSU e le OO.SS. nazionali per fornire le informazioni relative la Società concernenti, oltre quanto eventualmente previsto dalle difettive in termini di informazione dettate da Gdf Suez alle Società da essa controllate e dalla normativa vigente in merito, le seguenti materie:
• andamento conti di bilancio;
• investimenti e innovazioni tecnologiche-organizzative;
• livelli occupazionali disaggregati per sesso, età, tipologia di impiego;
• interventi di modifica sull'organizzazione del lavoro di natura nazionale;
• formazione del personale;
• obiettivi di budget;
• rapporto presenza / assenza sul lavoro;
• politiche del Gruppo a livello Nazionale ed Internazionale;
• sicurezza sul lavoro;
• utilizzazione di altre tipologie di rapporti di lavoro;
• attività svolta dal Gruppo per le Pari Opportunità; attività esternavate.
Si conviene che parte delle informazioni di cui sopra siano fornite, per quanto possibile, anche in forma scritta.
Materie negoziali
A tale livello è demandata la contrattazione aziendale di II livello e quanto dalle parti sia definito di competenza nazionale che abbia impatto sull'occupazione, sull'organizzazione del lavoro e sulle questioni di natura sociale. È altresì di competenza a tale livello quanto demandato dagli accordi interconfederali, dal CCNL e dalle disposizioni legislative.
Referenti aziendali.
A tale livello il referente aziendale è la Direzione Risorse Umane di ogni singola Società.
B) Livello decentrato
Materie informative

Di norma con cadenza annuale sono convocati incontri informativi tra i responsabili aziendali delle Unità Produttive e le rispettive RSU unitamente alle OO.SS. competenti per territorio.
Pertanto l'informativa del livello decentrato è relativa alla sola Unità Produttiva e ha per oggetto le seguenti tematiche:
• informativa sui risultati dell'Unità Produttiva;
• formazione del personale;
• andamento delle politiche di sviluppo dell'Unità Produttiva e le relative implicazioni occupazionali;
• rapporto presenza / assenza sul lavoro;
• distribuzione degli orari di lavoro;
• sicurezza sul lavoro;
• programmazione della reperibilità;
Materie negoziali
Specifici incontri possono riguardare singoli aspetti delle informazioni fornite o particolari problematiche, entrambi inerenti l'organizzazione del lavoro della singola Unità Produttiva.
In occasione di tali incontri o in date diverse concordate, le parti possono affrontare e definire problematiche non demandate e/o definite a livello nazionale che siano pertinenti, comunque, alla specifica Unità Produttiva.
È altresì di competenza a tale livello quanto demandato dalle disposizioni legislative e dal CCNL.
Le parti confermano che il sopraccitato sistema di relazioni sindacali a livello decentrato è orientato a privilegiare il confronto, lo scambio di informazioni e la ricerca di soluzioni concordate atte a risolvere i problemi.
Pertanto, in caso di comportamenti non coerenti con tale metodo di confronti, le parti si possono incontrare a livello nazionale per ricercare e congiuntamente concordare le soluzioni più idonee.
Referenti aziendali
A tale livello referenti aziendali sono:
• per la Cofely Italia spa i Responsabili di Area, supportati dalla Direzione Risorse Umane;
• per la Si Servizi Cofely spa i Responsabili di Area Operativa supportati dalla Direzione Risorse Umane;

Articolo 4) Funzionamento delle relazioni sindacali
Per l'attivazione e la pratica gestione di quanto derivante dal modello di "Relazioni Sindacali", così come definito ai precedenti articoli 1) e 2), le parti concordano di istituire idonei strumenti, idonee modalità di utilizzo dei permessi sindacali e idonee modalità di comunicazione delle informazioni, che permettano, a tutti i livelli, un più razionale ed efficace funzionamento delle relazioni sindacali.
Al riguardo, in coerenza con le finalità sopra richiamate e non in antitesi con quanto in materia è regolato dalle specifiche norme di legge, nonché dalle disposizioni contrattuali nazionali, le parti convengono di disciplinare tali "strumenti" e tali "modalità" così come definite ai successivi articoli 5, 6, 7 del presente Accordo

Articolo 5) Coordinamento nazionale delle RSU
In coerenza con quanto precedentemente richiamato in tema di "soggetti sindacali riconosciuti" in ogni Società, in rappresentanza di tutte le RSU elette nelle varie Unità Produttive delle rispettive Società, viene costituito per ciascuna società un Coordinamento Nazionale delle RSU che è composto da: n. 20 delegati per la Cofely Italia spa, n. 3 delegati per la Si Servizi Cofely spa individuati tra le RSU in carica.
Il Coordinamento Nazionale delle RSU è l'organo che rappresenta tutte le RSU in forza in Azienda, al quale le stesse conferiscono, con l'assistenza delle OO.SS. nazionali Metalmeccanici, il mandai di contrattazione delle materie negoziali di cui al precedente punto A) dell'art. 3, potendo anche sottoscrivere specifici accordi in merito.
Sarà cura delle OO.SS. nazionali Metalmeccanici, con comunicazione congiunta, comunicare alle singole Società i componenti dei Coordinamenti Nazionali delle rispettive Società e le loro eventuali sostituzioni.
I componenti del Coordinamento sono nominati per la durata di vigenza del presente accordo, ossia fino al 31.12.2017; eventuali sostituzioni avrebbero quindi durata fino a tale scadenza.
Per gli incontri convocati dalla Società, la stessa riconoscerà ai componenti del Coordinamento Nazionale RSU la retribuzione delle ore di permesso e il rimborso delle spese di trasporto e vitto secondo quanto regolato dal successivo art. 13) del presente Accordo.
Le OO.SS. Nazionali, a fronte di una preventiva richiesta congiunta avanzata alla Direzione Riso Umane della singola Società, possono convocare fino a tre coordinamenti all'anno 24 ore usufruite a gruppi di otto ore ciascuno - il cui onere è a carico della Società e per i quali la stessa riconosce il rimborso delle spese di vitto e trasporto secondo quanto regolato dall'art. 13) del presente Accordo.
Le giornate non usufruite nell'anno di pertinenza possono cumularsi con quelle degli altri due anni del triennio riferito alla durata della nomina.
Al riguardo, le parti si danno atto che il monte ore complessivamente fruibile nell'arco del triennio di carica di ogni componente del Coordinamento Nazionale RSU, non può comunque superare le 9 giornate totali (72 ore); al termine di tale periodo le giornate di permesso sopra previste, anche se non fruite, si azzerano.
Per lo svolgimento dei lavori del Coordinamento Nazionale RSU le Società del Gruppo mettono a disposizione presso le loro sedi spazi adeguati.
Inoltre, ad ogni componente del Coordinamento Nazionale RSU viene messo a disposizione un telefono cellulare aziendale abilitato alla sola rete aziendale con un'estensione ad alcuni numeri telefonici delle organizzazioni sindacali e loro componenti.

Articolo 6) Modalità di costituzione delle RSU e modalità di utilizzo dei permessi sindacali retribuiti
• Tenuto conto della struttura organizzativa delle Società e della ripartizione nell'ambito del territorio nazionale delle sedi e dei Centri Operativi;
• valutato quanto in materia è disciplinato dalle norme di legge, dal CCNL applicato dalle Società e dal presente Accordo in tema di funzionamento delle Relazioni Sindacali;
• considerato quanto convenuto tra le OO.SS. firmatarie del presente accordo in tema di regole per l'elezione delle RSU, nonché per il funzionamento delle attività sindacali di cui al vigente CCNL e ai rispettivi "Protocolli" e/o Accordi Interconfederali vigenti in materia;
• presa visione del montante delle ore di permesso disponibili per l'esercizio dell'attività sindacale ed usufruibili sia dai lavoratori che dai loro rappresentanti eletti in forza delle norme di legge e con le procedure contrattuali vigenti;
• preso atto, infine, di quanto stabilito in materia di tutele, di permessi retribuiti per i "Dirigenti Sindacali" di cui al CCNL vigente;
Le parti convengono:
A) Le rappresentanze sindacali unitarie RSU possono essere costituite a livello di Unità Produttiva 2 Regionale, così come precedentemente definita, che abbia più di 15 dipendenti assunti o ivi effettivamente trasferiti ai quali sia applicato il CCNL Metalmeccanici a rappresentanza degli stessi.
B) Il diritto a promuovere la costituzione delle RSU è regolato dalle norme di legge e dagli accordi vigenti.
C) In ogni Unità Produttiva, come definita al precedente punto A), oltre al numero di componenti la RSU prevista dalle norme di legge e dagli accordi vigenti, si aggiungono:
• N° 2 rappresentanti ulteriori nell'Unità produttiva numericamente composta da 91 a 250 dipendenti Metalmeccanici;
• N° 4 rappresentanti ulteriori nell'Unità Produttiva numericamente composta da 251 a 330 dipendenti Metalmeccanici;
• N° 5 rappresentanti ulteriori nell'Unità Produttiva numericamente composta da 331 a 500 dipendenti Metalmeccanici;
• N° 6 rappresentanti ulteriori nell'Unità Produttiva numericamente composta da 501 a 600 dipendenti Metalmeccanici;
• N° 4 rappresentanti ulteriori nell'Unità Produttiva numericamente composta da 601 a 90 dipendenti Metalmeccanici;
• N° 2 rappresentanti ulteriori nell'Unità Produttiva numericamente composta da 901 a 1200 dipendenti Metalmeccanici;
• N° 1 rappresentante ulteriore nell'Unità Produttiva numericamente composta da 1201 a 1500 dipendenti Metalmeccanici;
• Come da CCNL nell'Unità Produttiva numericamente composta da più di 1501 dipendenti Metalmeccanici;
Fermo restando il numero massimo di RSU eleggibili in ogni Unità Produttiva regionale così come sopra stabilito, la ripartizione delle RSU da eleggere all'interno della singola Unità Produttiva regionale dovrà tenere conto delle relative province ove sia in forza un numero di lavoratori Metalmeccanici uguale o superiore alle 15 unità.
D) Per l'espletamento dei ruoli e dei compiti assegnati alle RSU vengono rese disponibili:
1) In ogni Unità Produttiva che occupi da 16 a 200 dipendenti Metalmeccanici le ore annue totali spettanti alla rappresentanza sindacale nel suo complesso ammontano a 1,75 moltiplicato il numero dei dipendenti dell'Unità Produttiva, in forza al 1° gennaio dello stesso anno, ai quali si applica il CCNL Metalmeccanici. Tale prodotto andrà equamente suddiviso fra il numero dei componenti della RSU dell'Unità Produttiva;
2) In ogni Unità Produttiva che occupi da 201 dipendenti Metalmeccanici in poi le ore annue spettanti per ogni singolo componente della rappresentanza sindacale ammontano a 110 ore.
Nella fase iniziale di rinnovo delle RSU prevista dall'art. 1) del presente Accordo, al fine di identificare correttamente il numero di RSU eleggibili per ogni Unità Produttiva delle Società, così come previsto nel precedente punto C) del presente Articolo, nonché definire il relativo numero di ore di permesso spettanti per l'anno 2015, di cui al precedente punto D) del presente Articolo, si dovrà tenere conto di quanto riportato nelle Tabelle 1) e 2) allegate al presente verbale di accordo di cui formano parte integrante e sostanziale.
Le parti si danno atto, che il monte ore annuo complessivamente risultante a disposizione dei componenti della RSU appartenenti alla stessa lista elettorale, per l'esercizio dell'attività sindacale nell'ambito della sola Unità Produttiva di appartenenza, può essere utilizzato nello stesso anno anche con diversa ripartizione fra loro stessi, fermo restando il principio che ciascun rappresentante non può comunque fruire, nell'arco dell'anno, di un monte ore superiore al 50% di quello a lui spettante secondo il presente accordo.
La percentuale di cui sopra è innalzata fino ad un massimo del 100 % per le RSU nominate nel Coordinamento.
Le parti si danno inoltre atto che il monte ore annuo, così come sopra stabilito, non è cumulabile fra gli anni di vigenza della nomina ma è fruibile solo ed esclusivamente nel rispettivo anno solare (1 genn. / 31 dic.) di riferimento.
Ai fini della titolarità di richiesta delle ore di cui sopra, questa è di spettanza delle RSU e/o delle OO.SS. competenti per territorio.
Al fine di consentire una corretta organizzazione del lavoro ed evitare disservizi, considerando la cospicua presenza di lavorazioni che richiedono il presidio costante sul luogo di lavoro, i permessi di cui sopra devono essere richiesti in forma scritta con un preavviso di 48 ore precedenti il loro godimento o, per casi eccezionali, non inferiore alle 24 ore.
Per l'espletamento delle assemblee sindacali nelle aziende delle Società, vengono rese disponibili 12 ore annue retribuite secondo le modalità previste dall'art. 20 della L. 20.5.1970 n. 300.
Ai fini della titolarità di richiesta delle ore di cui sopra, questa è di spettanza delle RSU e/o delle singole OO.SS. firmatarie del presente accordo e competenti per territorio.
La durata del mandato di RSU è triennale.
La perdita della carica di RSU determina automaticamente la decadenza di qualsiasi altra carica o funzione ricoperta in altri organismi di rappresentanza all'interno dell'Azienda, la cui carica è riservata ai componenti della RSU.
Per quanto non esplicitamente indicato nel presente accordo in materia di RSU (procedure di elezione, modalità di comunicazione alle Società, compiti e funzioni, assemblee, ...) si fa riferimento alla Legge 300/70 e agli Accordi Interconfederali vigenti. 
E) Nelle Unità Produttive che occupano complessivamente da 11 a 15 lavoratori Metalmeccanici, le OO.SS. stipulanti possono nominare, su indicazione dei lavoratori, un Delegato Aziendale il cui unico ed esclusivo compito è intervenire presso la Società in merito all'applicazione del CCNL, dei contratti di secondo livello e delle leggi sul lavoro.
Al Delegato Aziendale non è riconosciuta alcuna prerogativa o tutela prevista dalla legge e dal CCNL applicato in merito alle rappresentanze sindacali o ai membri degli organi direttivi nazionali e provinciali delle Confederazioni Sindacali, dei Comitati direttivi delle Federazioni nazionali di categoria e dei Sindacati provinciali.
Il licenziamento del Delegato Aziendale per motivi inerenti l'esercizio delle sue funzioni di cui al presente punto trova le tutele previste per la RSU.
La durata del mandato di Delegato Aziendale è di tre anni.
All'Unità Produttiva ove venga nominato il Delegato Aziendale non è estesa la normativa di legge e di CCNL che regolamenta la materia del lavoro nelle Unità Produttive che occupano più di 15 dipendenti.
Al Delegato Aziendale di cui al presente punto, per l'espletamento dei suoi compiti, è riconosciuto un monte ore annuo di 16 ore da usufruirsi unicamente nello stesso anno di riferimento, quindi non cumulabile con quelli di pertinenza degli altri due anni di vigenza del suo mandato.
Tali permessi devono essere richiesti alla Società con la stessa modalità prevista per le RSU di cui al punto D) dell'art. 6) del presente Accordo.

Articolo 7) Modalità di comunicazione delle informazioni
Le parti, al fine di favorire la comunicazione delle informazioni alle e tra le strutture sindacali ai vari livelli coinvolte nella pratica gestione del presente accordo e degli eventuali accordi aziendali di II livello delle diverse Società, concordano di mettere a disposizione l'utilizzo dei rispettivi "Fax” e/o "Caselle di Posta Elettronica" corrispondenti alle diverse sedi aziendali e alle diverse sedi sindacali con accesso all'uso di un PC. Su richiesta delle RSU la Direzione metterà a disposizione un locale. Inoltre, al solo fine di rendere la comunicazione più trasparente e facilitarne l'immediato riscontro, ogni comunicazione intercorrente tra le RSU e le Società per la richiesta di incontri, di informazioni, ecc. deve riportare in calce l'indicazione del nominativo e la firma di chi redige la comunicazione stessa.

Articolo 8) Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
Con riferimento al Decreto Legislativo 9.4.2008 n. 81 e s.m.i, le parti assumono gli orientamenti partecipativi e le logiche tendenti al superamento di conflittualità in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, come contenuti nel decreto stesso e concordano quanto segue riguardo ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).
Le parti convengono che nelle Unità Produttive che occupano fino a 15 dipendenti, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza sarà eletto direttamente dai lavoratori al loro interno.
Nelle Unità Produttive che occupano più di 15 dipendenti i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza saranno eletti dai lavoratori fra le RSU o, ove mancanti, fra i lavoratori nell'ambito delle Unità Produttive delle Società.
Si conviene che per le modalità di elezione dei RLS e le funzioni loro attribuite si fa riferimento all'art. 47 D.Lgs 81/2008 e s.m.i. ed agli Accordi Interconfederali vigenti.
Le parti convengono, inoltre, che la composizione numerica di tali rappresentanze sia come di seguito definita, considerando il numero complessivo dei lavoratori occupati nell'Unità Produttiva:
• 1 Rappresentante in ogni Unità Produttiva che, complessivamente, occupi stabilmente fino a 9 dipendenti;
• 2 Rappresentanti in ogni Unità Produttiva che, complessivamente, occupi stabilmente da 91 a 200 dipendenti 
• 3 Rappresentanti in ogni Unità Produttiva che, complessivamente, occupi stabilmente da 201 a 1.000 dipendenti;
• 6 Rappresentanti in ogni Unità Produttiva che, complessivamente, occupi più di 1.000 dipendenti.
Fermo restando il numero massimo di RLS eleggibili in ogni Unità Produttiva regionale così come sopra stabilito, la ripartizione delle RLS da eleggere all'interno della singola Unità Produttiva regionale dovrà tenere conto, per quanto possibile, della densità dei lavoratori nelle singole provincie.
La durata della nomina a RLS è coincidente a quella prevista per le RSU (tre anni).
In considerazione della struttura organizzativa delle Società e di come le stesse sono presenti sul territorio nazionale, per l'espletamento dei compiti ciascun RLS ha a disposizione 78 ore di permessi retribuiti annui se facente parte di Unità Produttive con più di 50 dipendenti, e di 48 ore annue di permessi retribuiti se facente parte di Unità Produttive fino a 50 dipendenti.
Le parti si danno inoltre atto che il monte ore annuo sopra indicato non sia cumulabile fra gli anni di vigenza dell'incarico ma sia fruibile solo nel rispettivo anno di riferimento.
Tali permessi devono essere richiesti alla Società dal RLS con la stessa modalità prevista per le RSU di cui al punto D) dell'art. 6) del presente Accordo, salvo casi di eccezionale urgenza e/o gravità preventivamente autorizzati dai responsabili di servizio Aziendali.
Il RLS ha diritto alla formazione prevista, i cui oneri sono a carico dell'Azienda. Tale formazione si svolge utilizzando permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli previsti al punto precedente;
Le riunioni periodiche di cui all'art. 35 del D.Lgs. 81/2008, possono essere eccezionalmente convocate anche dal RLS qualora si presentino motivate situazioni di reale rischio.
Le parti convengono che la figura di RLS possa essere coincidente con quella di Delegato Aziendale nelle Unità Produttive che occupano complessivamente da 11 a 15 dipendenti.

Articolo 9) Commissione nazionale per la sicurezza
Le parti riconoscono congiuntamente l'importanza e la valenza strategica di una comune e forte cultura sui valori che riguardano la tutela della salute e l'incolumità dei lavoratori sul posto di lavoro.
A tal proposito, in aggiunta alle attività svolte dalle Società insieme alle RLS previste normativa vigente, le parti confermano l'istituzione della Commissione Nazionale per la Sicurezza composta da componenti della struttura aziendale sulla Sicurezza e da 6 RLS individuati dalle OO.SS. nazionali fra quelli in carica in Cofely Italia spa, Si Servizi Cofely spa.
Scopo della Commissione è supportare la Direzione Aziendale nella definizione di strategie che prevengano il rischio derivante da infortuni sul lavoro, individuando eventuali azioni migliorative / correttive in merito.
La Commissione si riunisce con frequenza massimo quadrimestrale (tre incontri per anno), fatti salvi eventi o necessità di carattere straordinario.
Gli oneri derivanti da tali incontri sono a carico della Società che riconosce ai RLS i rimborsi spese così come previsto nel successivo art. 13) del presente Accordo, oltre alla retribuzione delle relative ore di permesso.
La durata della nomina di membro della Commissione è coincidente con quella di RLS (tre anni). Le OO.SS. nazionali comunicano in maniera congiunta alla Direzione Risorse Umane la nomina dei componenti della Commissione e/o la loro sostituzione.

Articolo 10) Gruppo di lavoro per le pari opportunità
Le parti convengono sulla opportunità di realizzare, in attuazione della raccomandazione CEE del 13.12.84 n. 635 e delle disposizioni legislative In tema di parità uomo donna, interventi che favoriscano pari opportunità di lavoro.
A tale fine si conviene di confermare la costituzione del Gruppo di Lavoro per le "Pari Opportunità" che svolge le proprie funzioni per entrambi le Società, composto da 4 componenti, di cui 2 designati dalle Società e 2 uno per ogni Società del Gruppo, individuati fra I componenti dei rispettivi Coordinamenti delle RSU
La durata della nomina a componente del Gruppo di Lavoro per le Pari Opportunità è coincidente a quella prevista per le RSU (tre anni).
Il Gruppo di Lavoro, che deve svolgere il suo compito per tutte le Società, costituisce lo strumento che ha il compito di:
• Studiare la legislazione vigente e le esperienze in materia a livello nazionale e comunitario;
• Formulare e seguire i progetti di azioni positive volti a garantire la rimozione di tutti gli ostacoli che impediscano il raggiungimento delle pari opportunità uomo/donna sul lavoro. In questo senso il gruppo, utilizzando gli strumenti previsti dalla legge 125/91 si attiverà per seguire anche l'iter dei progetti stessi sia nella fase di ammissione ai finanziamenti previsti dalla legge sopra richiamata sia nell'attuazione degli stessi.
Per l'espletamento del ruolo e dei compiti assegnati al Gruppo di Lavoro per le Pari Opportunità sono rese disponibili 24 ore annue retribuite per ognuno dei componenti aziendali designati.
Le parti si danno inoltre atto che il monte ore annuo sopra indicato non sia cumulabile fra gli anni di vigenza dell'incarico ma sia fruibile solo nel rispettivo anno di riferimento.
Ai fini della titolarità della richiesta delle ore di cui sopra questa è di spettanza delle OO.SS. Nazionali.
Per lo svolgimento dei lavori dei componenti del "Gruppo" è messo a disposizione un adeguato spazio.
Il Gruppo di Lavoro per le Pari Opportunità, annualmente, riferisce alle parti stipulanti il presente accordo sull'attività svolta.
Le OO.SS. Nazionali comunicano in maniera congiunta alla Direzione Risorse Umane la nomina dei componenti della Commissione e/o la loro sostituzione.

Articolo 11) Formazione
Constatato che la gestione di tale materia assume rilevanza, anche a fronte dei possibili processi di sviluppo aziendale.
Considerato che tali processi potrebbero produrre l'esigenza di definire nuove funzioni e nuove competenze professionali per le quali sia necessario predisporre progetti formativi specifici volti qualificare i lavoratori delle Società.
Preso atto, infine, della conferma degli impegni delle Società sul versante degli investimenti per la formazione e comunque della possibilità di ricorrere alla "formazione finanziata", le parti hanno concordato sui seguenti indirizzi/obbiettivi:
• Corsi per la definizione di nuovi profili professionali, con particolare riguardo a quelli conseguenti allo sviluppo delle tecnologie;
• Corsi di riqualificazione dei lavoratori della Società per un loro utilizzo e/o una loro riallocazione / nell'ambito aziendale e/o in quello delle altre aziende dalla stessa controllate;
• Corsi specialistici e tecnici per l'aggiornamento professionale delle figure presenti in azienda;
• Corsi sulla sicurezza.
Per gli indirizzi/obbiettivi sopra sintetizzati, le parti concordano sull'opportunità di predisporre specifici progetti da sottoporre agli organismi Territoriali, Nazionali ed Europei competenti nonché a Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua. 
A tal proposito, solo ed unicamente per i progetti di "formazione finanziata", le parti concordano di istituire una Commissione Paritetica per la Formazione composta da RSU e da rappresentanti aziendali il cui compito è il confronto per l'approvazione di tali progetti di "formazione finanziata" presentati dalle Società.
Le Commissioni sono così composte:
Per Cofelv Italia: massimo 6 componenti, di cui 3 RSU e 3 rappresentanti aziendali;
Per Si Servizi Cofely: massimo 4 componenti di cui 2 RSU e 2 rappresentanti aziendali;
Le RSU costituenti le Commissioni Paritetiche per la Formazione delle Società del Gruppo sono identificate dalle OO.SS. Nazionali tra i componenti dei relativi Coordinamenti Nazionali delle RSU e comunicati congiuntamente alla Direzione Risorse Umane delle Società.
Le parti concordano che a tale Commissione sia conferito il potere di delega, anche per i territori, per la sottoscrizione degli accordi sindacali relativi alla "formazione finanziata".
Per la validità delle deliberazioni della Commissione è sufficiente il raggiungimento della maggioranza dei componenti presenti.
La durata del mandato di componente della Commissione Paritetica per la Formazione è coincidente a quella di RSU (tre anni).
Le ore spese dai Componenti della Commissione per gli incontri convocati dall'Azienda, sono a carico di quest'ultima, così come le eventuali spese che sono rimborsabili secondo quanto regolato per le RSU dal successivo art. 13) del presente Accordo.

Articolo 12) Rappresentanti dei lavoratori per la SA8000.
Preso atto che Cofely Italia spa è certificata secondo le norme internazionali Social Accountability 8000 (di seguito SA8000) basate sulle leggi nazionali e sulle norme internazionali sui diritti umani e convenzioni ILO, con riferimento alla normativa di cui sopra le parti convengono sull'opportunità di confermare la Rappresentanza dei Lavoratori per la SA8000.
Pertanto, per tutto il perdurare di tale certificazione e solo per la Società certificata, le parti ratificano la costituzione della Rappresentanza dei Lavoratori per la SA8000 (RLSA8000) così composta: numero 3 RLSA8000 identificati dalle OO.SS. nazionali, fra i RSU componenti il Coordinamento Nazionale RSU, garantendo il principio di pluralità di rappresentanza e, tenendo conto della dislocazione territoriale della Società sul territorio nazionale, consentendo per quanto possibile una presenza nel Nord, una nel Centro e una nel Sud d'Italia.
La durata di nomina di RLSA8000 è coincidente con quella di RSU (tre anni).
Nel caso in cui la Società non sia più interessata al mantenimento della certificazione SA8000, con effetto dalla data di cessazione di tale certificazione, cessa contestualmente e inderogabilmente anche la funzione di RLSA8000.
Le OO.SS. Nazionali comunicano in maniera congiunta alla Direzione Risorse Umane della Società la nomina dei RLSA8000 e/o la loro sostituzione.
Sono previste almeno due riunioni all'anno convocate dal Rappresentante della Direzione Aziendale per la SA8000 durante le quali lo stesso fornisce un'informativa ai RLSA8000 sui temi propri della norma e sulla sua corretta applicazione in Azienda e si confronta su eventuali segnalazioni/osservazioni effettuate da parte dei RLSA8000.
Per l'espletamento del ruolo e dei compiti assegnati, ad ogni RLSA8000 sono rese disponibili 24 ore annue di permessi retribuiti. Tale monte ore annuo non è cumulabile fra gli anni di vigenza della nomina ma è fruibile solo ed esclusivamente nel rispettivo anno di riferimento.
La titolarità di richiesta dei permessi di cui sopra è di spettanza dei RLSA8000 e/o delle OO.SS. Nazionali.
Tali permessi devono essere richiesti alla Società con la stessa modalità prevista per le RSU di cui al punto D) dell'art. 6) del presente Accordo.
Le ore di permesso spese dai RLSA8000 per gli incontri semestrali convocati dall'Azienda sono a carico di quest'ultima.
Le spese sostenute nell'espletamento delle funzioni di RLSA8000 svolte al di fuori della propria sede abituale di lavoro sono rimborsabili secondo quanto regolato per le RSU dal successivo art. 13) del presente Accordo.

Articolo 13) Rimborsi spese
Alle Rappresentanze Sindacali Unitarie e alle RSU componenti il Coordinamento Nazionale RSU e membri di tutte le varie Commissioni e Gruppi di Lavoro previsti nel presente Accordo e agli eventuali RLSA8000, per le loro attività sindacali e per quelle derivanti da tali nomine svolte fuori della propria sede di lavoro abitualmente assegnata, è riconosciuto unicamente ed esclusivamente quanto stabilito dai punti a), b), c), d) dell'art. 2) dell'Accordo Sindacale 17.7.2014.
In considerazione che tale Accordo fa espressamente riferimento all'Accordo Integrativo Nazionale di II Livello Cofely Italia spa del 27.5.2014 ed al suo campo di applicazione ed è quindi applicabile solo ai dipendenti di Cofely Italia spa, il trattamento indicato di cui al precedente comma viene esteso anche alle RSU di Si Servizi Cofely spa.

Articolo 14) Decorrenza e durata del presente accordo
Il presente Accordo avrà vigore dalla data di sottoscrizione del presente verbale fino al 31.12.2017 L'Accordo si intende rinnovato secondo la durata di cui al comma precedente se non disdetto, tre mesi prima della scadenza, con raccomandata A.R. Le parti possono comunque dare disdetta di tale Accordo anche dopo il suo rinnovo a mezzo Raccomandata A.R. con un preavviso di almeno tre mesi.
In caso di disdetta, il presente Accordo resta in vigore fino a che non è sostituito da un successivo nuovo Accordo.

Articolo 15) Ambiti di applicazione
Il presente Accordo Sindacale Nazionale sulle Relazioni Industriali, fatto salvo quanto in premessa, è sottoscritto singolarmente dalle singole Società Cofely Italia spa e Si Servizi Cofely spa e dalle rispettive RSU e OO.SS. di riferimento e pertanto la sottoscrizione del presente Accordo non comporta il riconoscimento di diritti aggiuntivi rispetto a quelli già goduti dalle singole RSU e OO.SS. nelle singole Aziende.

Dichiarazione a verbale
Le parti convengono che con la sottoscrizione del presente Accordo hanno definito trattamenti complessivamente di miglior favore rispetto a quanto previsto dalle normative contrattuali e di legge in materia di relazioni sindacali.

Tabella 1) - Composizione numerica RSU per Unità Produttiva e ore di permesso spettanti


Tabella 2) - Suddivisione organico metalmeccanici per regione e provincia