Tipologia: Ipotesi di accordo
Data firma: 12 maggio 2009
Parti: STMicroelectronics/Confindustria e Fim, Fiom, Uilm, RSU
Settori: Metalmeccanici, STMicroelectronics
Fonte: fim-cisl.it

Sommario:

1. Politiche industriale
2. Relazioni sindacali
3. Diritti sindacali
4. Etica e diritti
5. Orario di lavoro
6. Prelazione nelle assunzioni per dipendente con contratti di lavoro a tempo determinato o somministrato
7. Inquadramento e formazione
8. Parte normativa
9. Parte economica
Premio di risultato
Allegato 1 Indicatori per il nuovo premio di risultato

Ipotesi di accordo

In data 12 maggio 2009 presso Confindustria Catania si sono incontrate: la Direzione Aziendale di STMicroelectronics srl (a seguire ST) […] rappresentata da Confindustria Monza & Brianza […] e Confindustria Catania […] da una parte e Fim, Fiom e Uilm Nazionali […], Fiom Regione Sicilia […], Fim di Monza e Catania […], Fiom di Monza, Catania e Milano […], Uilm di Catania […], le RSU di Agrate B.za, Catania, Castelletto e Lecce, e Palermo dall'altra parte nell'ambito della contrattazione di secondo livello, le cui trattative sono iniziate a seguito della presentazione della piattaforma sindacale avvenuta nel mese di maggio 2008, ST dichiara che, a fronte di una difficile situazione di mercato, la competitività dell'Impresa si conferma elemento essenziale per fronteggiare la concorrenza, garantendo, da un lato, una riduzione dei costi generali e di struttura e, dall'altro, il mantenimento dei proprio impegno nel campo della ricerca tecnologica e dello sviluppo di nuovi prodotti.
Per quanto concerne le prospettive future, ST conferma l'approccio già dichiarato nell'integrativo aziendale del 13.02.2003 e quanto contenuto nel Protocollo d'Intesa 06.07.2007 stipulato presso il Ministero dello Sviluppo Economico.
Tutto ciò premesso, le parti concordano quanto segue

1. Politiche industriale
ST conferma la propria missione che è quella di “offrire l’indipendenza strategica ai vari suoi partners nel mondo in qualità di fornitore di semiconduttori a larga gamma”,
Insieme ad essa e anche con riferimento al Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 06.07.2007 presso il Ministero dello Sviluppo Economico, la Società ST conferma i contenuti dello stesso e la missione dei siti italiani, in linea con quanto previsto nei Piani Industriali già presentati alle OO.SS.
Con riferimento a quanto sopra, ST riconferma la propria disponibilità ad incontrarsi nell'ambito dei tavoli di verifica già previsti, sia centralmente, sia localmente.

2. Relazioni sindacali
a) Comitato ristretto
Nel confermare l’importanza di un modello di relazioni industriali improntato a principi generali di correttezza e trasparenza tra le Parti, si conviene che il Comitato ristretto, costituito a norma dei precedenti contratti integrativi di secondo livello (1998, 2003), a partire dall'entrata in vigore del presente accordo, sarà composto da un totale di 13 membri così suddivisi:
- n. 3 dirigenti sindacali nazionali;
- n. 10 delegati sindacali in rappresentanza delle diverse RSU di sito così ripartiti:
o n. 4 delegati per la sede di Agrate B.za;
o n. 4 delegati per la sede di Catania;
o n. 1 delegati per la sede di Castelletto;
o n. 1 delegato a rotazione tra le sedi di Arcano, Palermo e Lecce.
Quest'ultimo delegato sarà individuato di volta in volta nell'ambito dei delegati delle RSU suddette (Arcano, Palermo e Lecce), tenuto conto degli argomenti e specificità locali che saranno posti all'ordine del giorno del Comitato medesimo.
Si conferma la programmazione annuale degli incontri del comitato ed, in particolare, un primo comitato si terrà entro il mese di febbraio ed un secondo comitato entro il mese di ottobre.
Il comitato si riunirà su richiesta di una delle Parti.
b) Incontri tra l'azienda e le OO.SS. Da temersi a livello nazionale
A parziale modifica di quanto previsto nell'acc. sind. 25.11.1999 per gli incontri tra l'azienda, da un lato, e le OO.SS. ed RSU, dall'altro, da tenersi a livello nazionale, si conferma la seguente composizione:
- RSU di Agrate B.za: nr. 9 delegati
- RSU di Arzano; nr. 1 delegato
- RSU di Castelletto; nr. 3 delegati
- RSU di Catania: nr. 9 delegati
- RSU di Lecce: nr. 1 delegato
- RSU di Palermo: nr. 1 delegato
Tenuto conto dell'insediamento delle RSU di Arzano, Palermo e Lecce, avvenuto successivamente alla stipula dell'accordo sindacale sopra citato. Pertanto, a partire dalla firma del presente accordo, per gli incontri con la direzione sarà riconosciuto al massimo il rimborso spese per la partecipazione di n. 24 delegati.
Il suddetto numero di delegati è determinato tenendo conto dell'attuale composizione numerica delle rispettive RSU di sito e, di conseguenza/ del numero di occupati presso ciascuna sede di riferimento.
I nominativi dei delegati partecipanti di volta in volta alle riunioni con la direzione aziendale, saranno comunicati tempestivamente (con preavviso minimo di almeno 48 ore).
in occasione dei suddetti incontri l'azienda riconoscerà ai partecipanti il medesimo trattamento previsto nel caso di viaggi effettuati dai dipendenti per servizio ed, in particolare, sarà applicato il trattamento di cui alla vigente procedura aziendale in materia di “Viaggi e note spese”.
Ogni partecipante agli incontri dovrà provvedere personal mente, secondo le procedure aziendali esistenti, alla redazione di apposita nota spese, allegando la documentazione necessaria.
La suddetta nota spese dovrà essere autorizzata dalla Direzione aziendale prima del relativo inoltro a fini contabili.
c) Coordinamento nazionale delle RSU italiane
Fermo restando quanto previsto dall'acc. sind. 25.11.1999, le Parti convengono che, per la partecipazione ai suddetti incontri, sarà riconosciuta la medesima composizione e il medesimo trattamento previsti per gli incontri con la direzione aziendale.
Si conviene che il numero degli incontri annuali di Coordinamento nazionale tra le varie RSU italiane passa da nr. 3 a 4.
Eventuali richieste di incontri aggiuntivi per cause di carattere eccezionale verranno valutate favorevolmente dalla direzione una volta condivisi i fattori straordinari che le hanno generate.
In occasione dei suddetti coordinamenti, l'azienda riconoscerà fino ad un massimo di n. 24 partecipanti il rimborso delle spese sostenute dietro presentazione di idonea documentazione secondo quanto previsto dalle vigenti procedure aziendali (che qui si intendono integralmente richiamate).

3. Diritti sindacali
a) Dotazioni informatiche per RSU
Fermo restando quanto previsto a norma dell’art. 4, Sezione Seconda del vigente CCNL, le Parti convengono che le RSU di ogni sito siano dotate, laddove già oggi, non lo siano; dei seguenti strumenti:
- PC con accesso ad Internet (2. per le sedi di Agrate e Catania);
- telefono con linea esterna abilitata;
- stampante b/n con funzionalità di fax, scanner e fotocopiatrice.
Si conferma che l'utilizzo dei suddetti strumenti dovrà comunque essere effettuato per ragioni ed attività sindacale, fermo restando la responsabilità anche penale (come previsto dal vigente CCNL) degli utilizzatori per eventuali usi impropri dei suddetti strumenti, con particolare riferimento al PC con accesso ad Internet.
b) Presentazione delle RSU ai neo-assunti
Le Parti convengono che - a partire dal 01.01.2010 - nei corsi “Integrazion Seminar”, organizzati per illustrare ai neo-assunti la struttura della Società nell'arco dei primi mesi dal loro inserimento, sia contemplato l'intervento della RSU.
Essendo la durata complessiva del corso stabilita a livello Corporate (massimo 3 giornate), sì stabilisce sin d'ora che l'intervento della RSU nei corsi organizzati presso la sede designata dall'azienda è determinato nella misura massima di 30', fermo restando l'autonomia sindacale sui contenuti di carattere informativo riguardanti il ruolo del sindacato e la sua presenza in ST.

5. Orario di lavoro
Con riferimento alle richieste avanzate dalle OO.SS. sul tema dell'orario di lavoro, l'azienda sottolinea e ribadisce l'importanza di garantire da parte di tutto il personale una presenza minima in azienda, anche considerata la centralità, nell'organizzazione aziendale, di elementi quali quelli della cooperazione e coopresenza dei dipendenti che sempre più oggi sono chiamati ad operare in contesti di team e di gruppo.
a) Compensazione su base mensile
Con riferimento all'attuale meccanismo di flessibilità oraria di cui all'acc. sind. del 13.02.2003, le Parti concordano che, fermo restando il mantenimento dello stesso per la generalità dei dipendenti con orario di lavoro a giornata, sarà introdotta una nuova modalità di gestione della flessibilità oraria che consentirà, previo accordo ed autorizzazione del responsabile, un meccanismo di compensazione su base mensile secondo quanto segue.
Fermo restando l'obbligo di presenza minima in azienda non inferiore alle 6 ore e 30' al giorno (6 ore il venerdì) e il rispetto delle fasce di presenza già previste nell'integrativo del 2003, per coloro che svolgono mansioni (quali quelle, a titolo di esempio non esaustivo, di layoutista, progettista, etc …)
con carichi di lavoro variamente ripartiti nell'arco del mese in funzione delle richieste dei clienti e, dunque, caratterizzati da notevoli oscillazioni in termini quantitativi, sarà possibile accedere, in accordo con il proprio responsabile e previa autorizzazione preventiva di quest'ultimo, ad un codice orario dedicato che consentirà una compensazione della maggior presenza su base mensile.
A tale regime si potrà accedere anche sulla base di esigenze personali del richiedente previo accordo con il responsabile.
Tale autorizzazione dovrà pervenire preventivamente all'ufficio retribuzioni da parte del responsabile per ciascun collaboratore direttamente coinvolto. L'autorizzazione del responsabile dovrà pervenire entro il 26 del mese precedente quello nel quale sarà applicata la nuova modalità di compensazione su base mensile.
Pertanto, in linea con quanto sopra, la maggior presenza resa in una o più giornate lavorative potrà essere impiegata su base mensile a compensazione di una minor prestazione lavorativa, fermo restando le fasce di presenza minima previste nell'acc. sind. del 13.02.2003.
Resta salvo il principio per cui un'eventuale prestazione lavorativa inferiore alle 6 ore e 30' al giorno (6 ore il venerdì) dovrà essere giustificata mediante uso di permessi individuali di ferie, PAR e R.O.
In assenza di accordo con il responsabile e di debita comunicazione ai competenti uffici Retribuzioni, sarà mantenuto invariato l'attuale meccanismo di flessibilità con compensazione su base settimanale.
L’implementazione del nuovo codice orario di cui sopra e relativo sistema sarà effettuata non appena possibile in linea con le tempistiche tecniche necessarie e, comunque, entro e non oltre il 01.01,2010. Dell'implementazione del nuovo sistema saranno tempestivamente informate le RSU di sito.
b) Fasce di flessibilità diverse
Condiviso il principio di cui sopra e fermo restando l'attuate durata della fascia di flessibilità in ingresso/uscita dall'azienda, le Parti concordano che, per alcune aree o uffici, potrà essere esaminata, su richiesta della RSU, la possibilità di variare la collocazione temporale di tate fascia, in relazione all'attività lavorativa svolta dal personale di queste aree e/o uffici, quando prestata stabilmente verso Paesi come l'Asia o l'America.
In particolare, tale variazione potrà essere determinata laddove si riscontri una necessità non occasionale, bensì costante e ripetitiva di allinearsi a fusi orari differenti dal nostro.
c) operatività della compensazione dal lunedì alla domenica
Le Parti concordano che, per il personale operante su 6/7 giorni a settimana con riposi compensativi infrasettimanali, il meccanismo della compensazione applicato al personale con orario di lavoro a giornata sarà applicato avendo a riferimento tutti i giorni lavorativi dal lunedì alla domenica.
d) Part Time
In merito allo strumento del Part Time, disciplinato a norma dell’acc. sindacale 26.02.2007, stipulato tra la Direzione Aziendale e la RSU di Agrate B.za, l’azienda si dichiara disponibile, su richiesta delle rispettive RSU ad estendere la disciplina in esso prevista, dando priorità al personale che lavora a turni avvicendati, per il part time cd. “orizzontale” anche in favore del personale operante presso altri siti italiani e farcente richiesta del suddetto tipo di contratto.
Inoltre per quanto riguarda il ricorso allo strumento del part time orizzontale e/o verticale in aree, uffici e/o laboratori operanti con regime d’orario a 10 o 14 turni le Parti condividono l’opportunità di esaminare congiuntamente soluzioni organizzative e/o d'orario specifiche per queste aree nell’ambito di Commissioni locali che terranno conto altresì delle diverse esigenze e specificità dei siti italiani. Tali commissioni si riuniranno per il primo incontro entro settembre 2009 su richiesta di almeno una delle Parti.
Con riferimento alle richieste di conversione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, si conferma che, nell'accoglimento delle suddette richieste, l'azienda terrà conto di un criterio cronologico basato sulla data di presentazione delle stesse.
L'azienda conferma l'impegno a favorire le condizioni organizzative per dare priorità ai turnisti in caso di parità di condizioni di presentazione.
In ogni caso saranno rispettate le competenze ed esperienze individuali maturate dal personale che ne farà richiesta.
L'azienda risponderà alla richiesta entro 30 giorni dalla sua presentazione.
La domanda presentata si intenderà decaduta trascorsi 12 mesi dalla sua presentazione, se nell'arco di tale periodo non sia nel frattempo stato possibile procedere alla conversione del contratto ad orario ridotto.
A tal fine, la persona che ancora fosse interessata alla conversione del contratto dovrà rinnovare la richiesta, dichiarando il persistere delle ragioni che la giustificano.
e) Par a 15’ […]
f) Telelavoro
Con riferimento alla richiesta delle OO.SS. di esaminare il ricorso al c.d. “telelavoro”, l’azienda si dichiara disponibile una Commissione su base nazionale per valutare se ci siano nell’ambito delle attività oggi esistenti, posizioni, mansioni e/o attività lavorative compatibili con /questa modalità con lo scopo di attuare un’eventuale sperimentazione nell’arco della vigenza del presente accordo.
g) Riconoscimento di 1 giorno di ferie […]

8. Parte normativa
[…]
Condividendo l'importanza che le Parti riconoscono al tema della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro, l'azienda si impegna a promuovere un'approfondita ricerca avente l'obiettivo di evidenziare gli effetti a lungo termino e gli impatti derivanti dallo svolgimento di una prestazione lavorativa a turni, ivi incluso quello notturno.
Quanto sopra sarà in aggiunta alla valutazione già richiesta alle aziende dal vigente d.lgs. 81/2008 in tema di rischi da stress correlato per tutti i lavoratori e a quanto già previsto in termini di rischio chimico-ambientate nelle “clean room” di cui ai vigenti documenti di valutazione del rischio.
Tale ricerca sarà promossa con il coinvolgimento dei medici di fabbrica e dell'università, anche in collaborazione con l'Istituto di Medicina del Lavoro.

9. Parte economica
[…]
c) Reperibilità
In materia di reperibilità, fermo restando che l'attuale disciplina in essere presso le sedi di Agrate B.za e Cornaredo risulta già migliorativa rispetto a quella di cui al vigente CCNL, le Parti concordano per l'estensione presso le altre sedi dei medesimi accordi già esistenti in Agrate e Cornaredo.
Inoltre, ad integrazione di quanto previsto a livello locale per le sedi di Agrate B.za e Cornaredo, le Parti concordano sull'opportunità di avviare un tavolo di confronto avente quale obbiettivo quello di valutare l'introduzione della reperibilità per interventi c.d. “da remoto” per quei settori, dove questo è possibile.
[…]
Sarà previsto un massimo di 1 turno (8 ore) di reperibilità al giorno, ivi incluso nelle giornate di sabato e/o domenica, ed un massimo di 7 turni di reperibilità a settimana.
Nel caso in cui l'azienda debba di introdurre un regime di reperibilità in nuovi reparti e/o uffici, la stessa procederà ad informare preventivamente le RSU locali nel corso di apposito incontro, illustrando alle stesse i motivi di ricorso a tale strumento e le modalità con cui tale istituto verrà applicato (es. tipologia di turnazione che si intende adottare, ore da coprire con reperibilità, lavoratori coinvolti in relazione alla loro professionalità, etc..).
[…]